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I simboli

Chapter 5: Capitolo I. Simboli di prova.
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About This Book

L'autore propone una vasta indagine sul simbolo, analizzandone origine e sviluppo e il ruolo nelle principali forme di comunicazione umana: linguaggio, religione, scrittura, diritto, leggenda e arte. Collega i fenomeni simbolici alla psicologia — attenzione, inerzia mentale, avversione al lavoro intellettuale — e alla sociologia del potere e della giustizia, mostrando come fraintendimenti simbolici possano generare riti, conflitti e ingiustizie. Il saggio combina osservazioni teoriche e riflessioni applicate, segnala questioni trascurate dalla ricerca e suggerisce che lo studio del simbolismo può offrire rimedi pratici alle debolezze cognitive della civiltà moderna.

PARTE I. FISIO-PSICOLOGIA DEL SIMBOLO.

Capitolo I. Simboli di prova.

1. Oggi il documento scritto ha invaso tutti i campi o quasi della vita giuridica. Qualunque atto noi compiamo, un testamento, un contratto, una donazione, ecc., noi vogliamo garentirci, che i patti conchiusi o la volontà manifestata risultino da una prova sicura, e non siano abbandonati ai ricordi, che possono essere poco sinceri, delle parti interessate; e questa garanzia ci è offerta dall’atto scritto, a cui talvolta noi diamo ancora maggior valore con speciali formalità (autenticazione, trascrizione, ecc.). E a noi familiarizzati da tanto tempo con l’idea che nessuna garanzia migliore esista, che quella di mettere in iscritto la volontà, e affidare a mani sicure la carta, ci sembra che quella idea debba essere una idea elementare dello spirito umano e che anche il cervello più rozzo debba capirla: ma invece tale idea è molto complessa, è il frutto di una lunga accumulazione d’idee minori. Anzitutto essa suppone la conoscenza della scrittura; e la scrittura, come vedremo, non solo è un prodotto tardivo della civiltà, ma anche, dopo scoperta, per un pezzo rimane mal compresa dai più, strumento usato solo dai pochi e dalla moltitudine considerato come una negromanzia o una potenza misteriosa. Inoltre quell’idea suppone una complicata organizzazione politica; un sistema giudiziario già assai sviluppato; l’istituzione di speciali impiegati dello Stato addetti a garantire la fede degli atti pubblici; uffici speciali incaricati di conservarli: cioè una serie di istituzioni che non possono essere esse stesse che il prodotto d’idee assai complesse.

Ma siccome anche prima che esistessero tali istituzioni e si conoscesse la scrittura, si fecero contratti, vendite, compre, ecc.; e siccome anche allora gli uomini cercavano di garantirsi dai pericoli dell’altrui avidità, dovettero esistere mezzi di garanzia e di prova più semplici, quali l’uomo poteva crearli, data quella sua tendenza a compiere sempre il minimo sforzo mentale. Molti dei così detti simboli giuridici primitivi non sono che gli equivalenti del nostro documento scritto, quali potevano darli tempi di minore civiltà. Il processo per cui si costituì questo sistema di documentazione, senza archivi e senza scrittura, fu abbastanza semplice, come doveva essere presso popoli cui il lavoro mentale riesce ancor più faticoso che a noi: anzi fu così semplice, che fa meraviglia come nessuno l’abbia ancora scoperto, e sia invece andato complicando un problema che era piano, supponendovi dentro misteri e oscurità, esistenti solo nella mente degli studiosi.

Qualunque scopo noi vogliamo raggiungere, ci è necessario compiere una serie d’azioni più o meno numerose, più o meno adattate, che ci conducano al nostro fine: ora, quando noi abbiamo veduto più volte un certo scopo raggiunto impiegando certi mezzi, associamo tanto l’idea dell’uno con l’idea degli altri, che la vista di uno degli atti che servon di mezzo, ci risveglia l’idea dello scopo a cui riuscirà. Così noi se in campagna di lontano vediamo un uomo immobile col fucile in mano, in atto di attesa paziente, conchiudiamo subito che si tratta d’un cacciatore, che spia la preda. Similmente per compiere qualsiasi atto giuridico, una compra, vendita, una adozione, un matrimonio, è necessario compiere una serie d’atti, che conducano allo scopo finale; così per avere come proprio un figlio d’altri bisogna nutrirlo, vestirlo, mantenerlo nella propria casa; per tenersi come propria una donna, condurla nella casa, ecc.: e nello stesso modo l’idea di quegli atti si associa all’idea dello scopo, in modo che, vedendoli eseguire, tutti ne inducono quale è lo scopo a cui mira colui che li compie.

Si può credere che sinchè una società è molto piccola, il solo compimento di quegli atti che conducano allo scopo finale di questo o quel negozio giuridico, sia sufficiente a costituire la prova. Questa sarebbe la ragione per cui nelle piccole società dei popoli, estremamente inferiori, come gli Australiani e in generale le società della Polinesia, si trovino così scarse traccie di simbolismo giuridico. Ma quando la società cresce, quando la compra e vendita fatta tra due individui, il matrimonio o l’adozione di un figlio, possono passare inavvertite a una grande quantità di persone, sorge una difficoltà: come garantirsi contro la possibile mala fede delle parti con cui si debbono compiere gli affari giuridici? Chi assicura il compratore, che dopo qualche tempo il venditore non pretenda la cosa venduta come sua, quasi gli fosse stata rubata, se nessuno può asserire che è stata realmente venduta? Chi assicura l’adottato che il suo padre fittizio non lo abbandoni, quando il capriccio è passato; o l’adottante, che spesso deve far doni al figlio fittizio, che questi non fugga, dopo aver ricevuto i regali?

Questo bisogno di garantire con una prova gli atti giuridici, si dovè far sentire assai vivace tra i popoli primitivi, nei quali la frode e l’astuzia sono sviluppate quasi sempre assai più che nei popoli civili‍[28]. Si rimediò allora a questo bisogno, con l’espediente che costava minor fatica mentale a trovarsi: di tutti quegli atti che bisogna compiere perchè un negozio giuridico raggiunga il suo scopo, e che erano mentalmente associati all’idea del negozio stesso, se ne scelse uno, e si compì quello in presenza di testimoni. Quest’atto risvegliava nei testimoni l’idea dell’atto giuridico, con cui era associato abitualmente e della volontà delle parti di compierlo; come oggi la risveglia la firma, che i contraenti appongono al documento, redatto dal notaio.

Prima però di passare a verificare se i fatti legittimano questa teoria, si osserva che in generale non deve farci meraviglia se in molti simboli quegli atti, che furono scelti a fissare l’idea del negozio giuridico, si trovano in qualche modo deformati dal loro carattere primitivo; perchè tutti i segni usati dall’uomo, le parole, i caratteri della scrittura, ecc., ecc., tendono a mutarsi e abbreviarsi per diventare sempre più comodi all’uso: questi segni dei negozi giuridici non si sottraggono alla legge comune.

2. Se la conquista è il primo mezzo d’acquisto della proprietà, in seguito, con lo svilupparsi della società, gli si sostituisce lo scambio. Ma la forma primitiva del commercio non potè essere che lo scambio di due oggetti reali e presenti, di valore più o meno proporzionato. Difatti l’idea di scambiare una cosa attuale e presente, con una cosa futura o lontana, o l’idea di scambiare tra loro due cose future e lontane, suppone un notevole grado di sviluppo psichico: suppone cioè il sentimento della previdenza abbastanza sviluppato, per poter rappresentarsi, con sufficiente vivezza, i bisogni dell’avvenire; e i sentimenti in generale giunti a un grado di notevole astrazione, per poter godere idealmente dell’utilità futura di una cosa, tanto da preporla ad un godimento attuale. Ora l’uomo primitivo è imprevidente e non gode che il momento presente, l’attimo che fugge: passato e futuro non esistono quasi per lui‍[29]. Il Sohm notò infatti che nell’antico diritto tedesco nessun contratto si faceva per solo consenso, ma che era inoltre necessaria la consegna della cosa: non si deve però intendere che nel diritto tedesco il contratto consensuale fosse deliberatamente escluso, ma che non ne era nemmeno concepita la possibilità, non potendone sorgere l’idea se non quando, perfezionato l’individuo e la società, si comincia da un lato a provvedere in anticipazione ai bisogni dell’avvenire, e dall’altro a sfruttare nel presente le ricchezze future.

Siccome dunque in origine ogni contratto è seguito dalla consegna della cosa, l’idea del contratto, cioè di una cessione volontaria, e della consegna si associano: altre idee non si associano, perchè allora l’atto giuridico non contiene altri elementi. Quindi chi ha consegnata una cosa, ha conchiuso il contratto e non gli è lecito tornare indietro, nè potrà più negare di averlo conchiuso, perchè l’atto della consegna è prova palmare che egli era d’accordo col compratore; quindi se la consegna della cosa fu fatta innanzi a testimoni, ogni supposizione di furto o di frodolenta appropriazione rimane esclusa. Anche oggi, chi fosse accusato di furto, potrebbe difendersi, provando che l’accusatore gli diede in persona la cosa; ma non sarebbe quella la sola prova, giacchè egli potrebbe giustificarsi anche provando di averla avuta da altri, per ordine di lui, in seguito ad un contratto conchiuso mesi o anni innanzi, perchè le forme dei nostri contratti sono più svariate e complesse: invece, in un tempo in cui tutti i contratti si eseguiscono immediatamente, quella forma di prova che ora è secondaria, diventa l’unica possibile, e il fatto che il venditore gli consegnò pubblicamente la cosa, prova che il compratore non l’ha rubata e ha diritto di tenersela, come oggi lo proverebbe un documento scritto. È insomma una forma primitiva di prova.

Ecco perchè la tradizione ha, nelle legislazioni primitive, tanta importanza; ed è applicata in forme ridotte, naturalmente, anche alla proprietà immobiliare. Così presso gli antichi tedeschi non bastava la presa di possesso senza forme, col solo permesso del tradente, per la trasmissione della proprietà fondiaria; ma volevasi la presenza dei due contraenti sul fondo: la cessione si compiva innanzi a testimoni con due atti formali, la consegna di una parte del fondo al compratore (un ramo d’albero, una zolla, ecc., ecc.) (sala, traditio) e l’uscita del tradente dal fondo (exire)‍[30]. Tra i Khonds, chi vende la sua terra, invoca a testimonio della vendita la divinità del villaggio; poi dà al compratore una manciata di terra del campo‍[31]. Nell’antica Scozia la cerimonia dell’investitura terminava così: il procuratore del signore si chinava, raccattava una pietra e una manciata di terra, e la consegnava al procuratore del vassallo conferendogli in tal modo il possesso reale, effettivo, materiale del feudo‍[32].

Quindi non si può supporre in questi atti di consegna, spesso così solennemente eseguiti, nessun significato nascosto. Se il compratore fosse entrato senz’altro nel suo nuovo fondo, senza farselo consegnare dal venditore in presenza di testimoni, non avrebbe avuto nessun documento del contratto conchiuso, e il venditore avrebbe poi potuto cacciarnelo come usurpatore: come oggi chi facesse un contratto puramente verbale, senza testimoni e senza scritti, non avrebbe altra sicurezza della sua esecuzione che nell’onestà dell’altra parte. La consegna invece fatta innanzi a testimoni, assicurava il tranquillo godimento della proprietà.

3. Analoga origine hanno le cerimonie della vendita di una casa: si faceva toccare all’acquirente in certi casi la porta‍[33], in certi altri i cardini‍[34]: per l’uno o l’altro atto si effettuava il trapasso della proprietà. Non è questa che una forma abbreviata di consegna; certo in origine si consegnava in presenza di testimoni la casa, facendovi entrare l’acquirente e uscendone il venditore; in seguito, a mano a mano che l’associazione tra l’idea di quegli atti e l’idea della trasmissione della proprietà si faceva più stretta, bastò abbreviare la cerimonia, sino a ridurla a un atto solo e semplicissimo, quello di toccare la porta o i cardini, che ebbe quindi lo stesso valore che ha oggi la firma delle parti sotto un contratto di compra e vendita. Quando si era compiuto quell’atto, il contratto era avvenuto e i testimoni potevano attestarlo.

4. L’uomo che si sceglieva una donna per compagna della vita, la toglieva alla casa dei suoi parenti e la portava nella sua: quindi dovè presto formarsi un’associazione di idee, per cui quando si vedeva una donna uscire dalla sua casa paterna e andare in quella di un altro uomo, la si considerava come sua sposa. Quando poi si cercò di garantire dai possibili capricci dell’uomo il contratto coniugale, l’artificio più immediato dovè esser quello di fare assistere all’uscita della sposa dalla casa in unione con il marito, dei testimoni, che attestando di aver visto compiere quell’atto con cui si associava l’idea del matrimonio conchiuso, potevano essere prova della legittimità delle nozze, come oggi ne è prova l’atto dell’Ufficiale di stato civile. Tale dovè essere l’origine di quella cerimonia nuziale, già un po’ modificata, che troviamo nel diritto indiano; la cerimonia detta panigraha o unione delle mani, nella quale «pronunciata la formola, la coppia cammina stretta per mano, e il matrimonio è irrevocabile al settimo passo‍[35]»; probabile abbreviazione dell’uscita della coppia dalla casa, compiuta alla presenza di testimoni.

Così presso i popoli in cui i matrimoni sono compiuti dai genitori quando i figli sono ancora bambini, la formalità giuridica consiste nel menare la sposa nella famiglia del fidanzato, e, dopo avervela fatta trattenere per qualche tempo, nel ricondurla ai suoi: compiuta tale cerimonia i due ragazzi sono legalmente sposi, aspettando di diventarlo di fatto‍[36]. Nella tribù Cuinmurbura (Australia) le fanciulle sono fidanzate dai genitori bambine e gli sponsali sono accompagnati da un atto cerimoniale: i genitori dipingono la fidanzata e le ornano i capelli con penne; e allora il cugino maschio la conduce al luogo ove siede il futuro marito, con le gambe incrociate e in silenzio; e la fa sedere dietro a lui. Dopo un certo tempo toglie le penne dai capelli di lei e le mette nei capelli dello sposo; e quindi riconduce la fanciulla ai suoi genitori‍[37].

5. È noto come la famiglia cominciò quasi dovunque dal matriarcato, perchè la sfrenata licenza dei costumi primitivi, rende incerta la paternità‍[38], e l’uomo primitivo crede di poter trovare più sicuramente il suo sangue nei figli della propria sorella, che in quelli della donna che egli possiede momentaneamente. Ora, quando per un complesso di cause, specialmente per l’utilità che un figlio rappresenta nella vita selvaggia, la paternità cominciò ad affermarsi, era naturale che chi voleva tenere per sè il figlio che credeva di aver generato, assistesse al parto della donna, la nutrisse per quel poco di tempo in cui, avvicinandosi il parto, il lavoro le era più difficile; e infine pensasse al sostentamento del figlio. Per avere i frutti bisogna pur curare l’albero. Di qui un’associazione tra quegli atti e l’idea della paternità, per cui chi li abbia compiuti è di pieno diritto considerato come padre: e come noi oggi associamo l’idea della paternità a quella di un matrimonio legittimo, così in molti popoli primitivi la si associa al compimento di quegli atti, che tengono luogo, quando non esistono nè Stato civile, nè Uffici di anagrafe, di una dichiarazione pubblica di paternità. Così, tra gli Esquimesi, la puerpera e il bambino devono nutrirsi solo con cacciagione uccisa dal marito, altrimenti il bambino passerebbe come illegittimo‍[39]; e al Bengala, tra i Larkas, dopo una nascita, il marito e la moglie sono dichiarati impuri per otto giorni, durante i quali il marito deve fare cucina.

Più difficile a spiegarsi è la couvade. È noto come in molti paesi appena un figlio è nato, la madre si leva di letto ed è rimpiazzata dal marito, che simula i dolori del parto ed è oggetto di tutte le cure da parte degli amici e parenti. Nel Nuovo-Messico, tra i Lagunero e gli Ahamana, quando una donna partorisce, il marito si mette a letto per sei o sette giorni. Tra gli Indiani della Guiana, dopo la nascita del bambino, il padre resta qualche giorno nell’hamac nudo a ricevere le congratulazioni degli amici e le cure delle donne del vicinato, mentre la puerpera prepara la cucina. Tra gli Abissini dell’America del Sud, dopo il parto, il marito si pone a letto, circondato di cure e costretto a digiunare per un certo tempo. Egual costume fu ritrovato tra i Tartari, da Marco Polo. Strabone (III, 16) ci narra che le donne degli Iberi, quelle dei Celti, dei Traci, degli Sciti, abbandonano il loro letto, appena partorito, al marito, che esse curano. E Diodoro (V, 14) narra che in Corsica il marito, dopo il parto della moglie, faceva la commedia di esser malato per qualche tempo. Pare che nelle provincie baltiche della Russia il costume si sia conservato allo stato di sopravvivenza senza significato, e secondo il Donnat sarebbe ancora in uso nell’isoletta di Marken nel Zuydersée‍[40].

Nessun dubbio che, come osservò il Letourneau, queste bizzarre cerimonie equivalgano alle nostre dichiarazioni di paternità, fatte agli Uffici di stato civile: che siano insomma un’affermazione della paternità, fatta come potevano popoli rozzi ancora. Ma come può esser nata l’idea di affermare la paternità simulando le doglie del parto? Il parto è anche per la donna selvaggia una crisi in cui essa rischia la propria vita: ora, dato il valore che rappresenta un figlio per i selvaggi, quella crisi interessa anche l’uomo, tanto più che se anche il bambino nasce vivo ma la madre soccombe, tutto è perduto per lui, perchè egli deve abbandonarlo, non potendolo nutrire, come vediamo che in tanti popoli con la madre morta di parto si seppellisce il figlio vivo. Ora è probabile che tale interessamento alle vicende della nascita abbia provocate talora nell’uomo dimostrazioni simpatiche di dolore, specialmente nei casi in cui il parto era difficile: cioè grida, lamenti, urli, e ciò tanto più facilmente per quella facilità al pianto e alle clamorose manifestazioni esteriori dei sentimenti che è propria dell’uomo primitivo‍[41]: ciò dato, è anche probabile che a poco a poco l’idea della paternità si sia associata alla vista di quegli atti, e che si sia finito per considerare figlio legittimo quello la cui nascita era costata tanti gridi e tanti spasimi al padre; di qui, fissatasi quell’associazione, può esser benissimo venuta l’idea di simulare quegli atti di dolore, anche nei casi in cui non v’era ragione di compierli, sapendo che essi avrebbero svegliati negli altri membri della tribù l’idea della propria paternità affermata sul neonato. Sarebbe insomma questo un simbolo nato e sviluppatosi per commedia. Da quel germe la pantomima della couvade si sarebbe svolta poi nelle forme più svariate e capricciose, che troviamo nei popoli primitivi.

6. È noto come l’adozione sia una pratica assai più diffusa negli stadi primordiali della civiltà che nei successivi‍[42]. Ora quando un uomo vuole adottare come suo figlio un estraneo, è naturale che lo vesta, lo nutrisca, lo tenga insomma come terrebbe un suo figlio carnale: quindi anche in origine l’idea delle adozioni dovette associarsi a quella di un trattamento figliale e quando si vedeva un uomo mantenere nelle sue case un fanciullo come fosse proprio figlio, considerare questo come adottato. Ora allorchè si volle garantire l’atto dell’adozione, sottraendone la validità ai capricci delle due parti, e fissando con una prova sicura che l’atto era stato veramente compiuto e che quindi adottato e adottante erano ormai costretti a quei doveri che nell’opinione generale l’adozione portava seco, l’idea più immediata fu quella di compire innanzi a testimoni uno di quegli atti, la cui esecuzione era strettamente associata all’idea dell’adozione: per es., vestirlo. Così nell’Europa del Nord, il padre uccideva un bue e con la pelle del piede destro faceva una scarpa che egli calzava e faceva calzare poi all’adottato o legittimato, agli eredi, agli amici‍[43].

Eguale origine ebbe la cerimonia medioevale di compiere la legittimazione per matrimonio stendendo sul bambino un mantello. Noi la troviamo nei costumi del Beauvoisis‍[44] e nel diritto tedesco che chiamava questi figli mantelkinder o figli del mantello‍[45]; e un poeta fiammingo del tredicesimo secolo, Filippo Mouske, ricorda questo uso con i versi:

Li Duc ki les enfans ama

Gunnor adoncques espousa,

E li fi ki jà furent grant,

Furent entre autres deux en estant

Par dessus le mantiel la mère

Furent fait bial (legittimi) cil trois freres.

Pare che l’uso esistesse anche in Inghilterra: e quando Ruth invoca la sua parentela, perchè Booz, osservando il costume del levirato, la prenda in sposa: «Io sono — gli dice — Ruth; stendi su me il lembo della tua veste; perchè tu sei quello che per consanguineità hai la ragion del riscatto su me»‍[46].

Talora invece, il simbolo dell’adozione è, più che un simbolo di protezione, un simbolo di dominazione: come tra i Badagas, presso cui il futuro padre passa la gamba sulla testa del fanciullo, che gli viene portato innanzi. Questo simbolo è certamente in rapporto con la natura della patria potestà presso i popoli primitivi, che è spesso una vera padronanza; e fors’anche con quell’altro fatto che presso alcuni popoli, come le Pelli Rosse, le prime adozioni si fecero sui prigionieri di guerra, quando invece di ucciderli, si pensò di far riempire loro i vuoti lasciati dalle battaglie nelle file della popolazione‍[47].

7. In tempi in cui le città erano asserragliate di mura e una porta robusta poteva sbarrare fortemente l’unica via d’ingresso, un atto naturale e ragionevole, che doveva accompagnare la resa ad un potente, era la consegna delle chiavi. Così a poco a poco l’idea della soggezione e quella della consegna delle chiavi si andarono associando, e bastò l’atto di portare una chiave a un re, a un imperatore, anche se la chiave era puramente fittizia e non proprio quella della città, per risvegliare l’idea della padronanza in chi la riceveva, della soggezione in chi la consegnava. Così il principe di Capua inviò all’imperatore di Costantinopoli le chiavi d’oro della città per riconoscere la supremazia dell’impero sul principato‍[48]. E come è noto, l’omaggio delle chiavi era una delle forme più usate nel cerimoniale politico del Medio Evo.

Un’altra azione, naturale compagna della resa al nemico, è la consegna dell’arma al vincitore; perchè come potrebbe il vincitore, accettare di lasciar vivo il vinto, se prima non lo vede in condizioni da non potergli più nuocere? Anche quest’atto, per il solito processo d’associazione, diventa un simbolo di soggezione o di intenzioni pacifiche. Tra i Dakotah, in segno di pace, si seppellisce un tomahawk; tra i Brasiliani si fa al nemico un dono di archi e di freccie, e gli Sciti mandarono a Dario, in segno di soggezione, cinque freccie. L’atto può anche valere, come segno di dedizione di se stesso in schiavitù; perchè tra i popoli primitivi lo schiavo è, quasi sempre, un vinto in guerra: così in Africa, quando un nero si fa volontariamente schiavo rompe — in presenza del suo futuro padrone — una lancia‍[49].

Inversamente, l’atto di consegnare le armi allo schiavo può valere come simbolo della liberazione. Siccome la grande differenza tra l’uomo libero e lo schiavo è che il libero ha armi e lo schiavo no, la liberazione di uno schiavo era sempre seguita dall’acquisto delle armi, che il liberato o riceveva dal padrone o si procurava da sè, perchè altrimenti non sarebbe stato considerato libero: ma, associatesi le sue idee, quando si volle garantire la liberazione dal pericolo dei pentimenti del padrone, la prima idea dovè essere quella di far consegnare dal padrone un’arma allo schiavo, in presenza di testimoni: quell’atto rimaneva documento della sua reale intenzione di sciogliere lo schiavo da ogni vincolo verso se stesso. Ecco spiegarsi quindi l’emancipazione per la spada, per la lancia, per la freccia, in uso presso i Longobardi ed altri popoli germanici.

Un altro atto, naturalmente implicato nella liberazione d’uno schiavo era quello di permettergli di uscire dalla casa e non tornarci più: anzi pensando come erano un tempo asserragliate le porte delle case di cui il padrone custodiva gelosamente le chiavi‍[50], quello d’aprirgli la porta. Per il solito processo, ecco originarsene la cerimonia inglese di emancipazione, in cui bisognava lasciar aperte le porte della casa‍[51] e forse anche quella cerimonia longobarda‍[52] per la quale chi vuol fare fulfree, cioè interamente libero, il servo, lo consegna nelle mani di un secondo, che lo passa ad un terzo, che lo dà ad un quarto, quest’ultimo poi lo porta innanzi ad un quadrivio e gli dice di andare pure ove gli piaccia, quasi a indicare che le vie del mondo sono aperte innanzi a lui. La prima consegna e la scena del quadrivio dovevano essere fatte innanzi all’assemblea.

8. Quando si cambia domicilio, è naturale che tutte quelle operazioni familiari che si facevano nell’antica casa si facciano nella nuova. E anche è naturale che in società poco ordinate (per es., nel Medio Evo) il cambiamento di domicilio sia un atto di nessun significato giuridico, perchè solo può prendere importanza quando la vita giuridica sia discretamente perfezionata. Ora, quando l’idea del domicilio cominciò a sorgere e a entrare come coefficiente nelle formalità giuridiche, il domicilio non essendo ancora stabilito con atti complessi come quelli usati ora (dichiarazioni, registri, uffici appositi), fu provato indirettamente, con formalità più semplici e grossolane, quali le troviamo in uso nel Nivernese: cioè chi voleva cambiar domicilio, spegneva il fuoco alla presenza di persone pubbliche, nel luogo che lasciava, e andava ad accenderlo nella nuova abitazione‍[53].

9. Talora invece il simbolo sorge per un processo alquanto differente, pur giungendo allo stesso risultato e conservando lo stesso carattere.

Si sa che l’uso primitivo per risolvere i processi è stato il duello. Ma re Alfredo d’Inghilterra, monarca intelligente e di mente superiore ai tempi in cui visse, cercò di sradicare quell’uso. «Chiunque sa, ordina il re, che il proprio nemico si trova nella sua casa, non gli muova guerra prima di avergli domandato giustizia. Se è capace di stringere da presso o di assediare in sua casa il nemico, ve lo tenga sette giorni senza assalirlo, se l’altro non tenta d’uscire. Se dopo sette giorni l’assediato consente a sottomettersi e a rendere le armi, che egli rimanga sette giorni senza essere inquietato e ne sia dato avviso ai suoi parenti ed amici. Ma se l’offeso è di per se stesso impotente, si rivolga all’ealdormann e se l’ealdormann non lo aiuta, al re, prima di battersi‍[54]

Noi vediamo qui l’uso del duello mitigarsi, a poco a poco, in una specie di sfida; in una dichiarazione dell’offeso all’offensore ch’egli è disposto a rinunciare al giudizio della spada ove possa trovare in altra maniera soddisfazione: è quella insomma una forma primitiva di intimazione. Ma che forma prende questa intimazione? La forma della minaccia: si cerca cioè d’indurre l’avversario a cedere, facendogli vedere che se non farà ciò spontaneamente, si è risoluti a costringerlo con la forza. Era naturale che dal periodo della giustizia privata e violenta, a quello della giustizia pubblica e pacifica, si dovesse passare per quello stadio: l’uomo, per la legge del minimo sforzo, non trasforma le istituzioni e i costumi se non per minime modificazioni.

Ora questa disposizione del re inglese ci mostra il germe da cui può svilupparsi un simbolo. Supponendo che l’uso di risolvere pacificamente le contese si fosse diffuso e che i duelli privati fossero stati abbandonati, quel blocco ch’era prima una vera minaccia di violenza materiale, a cui poteva seguire il duello, avrebbe continuato a servire come minaccia legale, come forma di citazione, dietro a cui, non più il duello, ma il giudizio sarebbe seguito. Da tutti associandosi quell’idea a quell’atto, non si sarebbe sentito il bisogno di mutarlo; e solo col tempo gli sarebbero state sostituite le più semplici forme di citazioni usate da noi.

Alla luce di questo confronto ecco possibile una spiegazione di alcuni simboli giuridici. Nel diritto romano, la formalità per la denuncia di un’opera nuova, era il lancio d’una pietra contro di essa‍[55]. Tale formalità si conservò nel mezzogiorno della Francia; specialmente nella Linguadoca, come lo constata un documento del 1407; la pietra era scagliata tre volte, mentre si pronunciava la formola: Je denonce le nouvel oeuvre: e secondo Lauterbach simile formalità si praticò pure in Germania, sino nel secolo XVII.

In un tempo più antico l’unica forma di denuncia dell’opera nuova dovette essere la sua distruzione violenta compita da chi non voleva che essa sorgesse: quando si cominciò a mitigare il costume, prevalendo l’abitudine di tentare vie pacifiche, si sarà introdotto l’uso di minacciare al padrone della nuova opera di distruggergliela, se non dava ragione al querelante, e la forma della minaccia, come era nel caso precedente il blocco, potè essere in questa lo scagliar pietre. Stabilitosi saldamente l’uso di rimettere al giudice la questione, quell’atto che prima era una minaccia di violenze materiali, prese il significato di un avvertimento e d’una citazione a venire innanzi al giudice, perchè a tale ufficio serviva benissimo e non si sentiva il bisogno di sostituirvi altre forme.

10. Noi vediamo quindi come tutti i simboli di questa classe non contengano nulla di misterioso: non sono che i nostri documenti scritti, le nostre citazioni, ecc., ecc., in una forma meno astratta e più primitiva e semplice. A noi avvezzi alle forme giuridiche nude e aride dei tempi nostri, questi simboli fanno una singolare impressione, quasi di semplice e ingenua poesia: ma si può star sicuri che coloro che praticarono quegli atti non ci sentirono entro poesia più che non ne sentiamo noi nelle nostre formalità. Quei simboli sono caratterizzati dalla minor complessità di associazioni mentali necessarie per intenderli, in confronto alle formalità nostre, e sono perciò spiegati dalla legge del minimo sforzo, dalla tendenza cioè dell’uomo a risolvere le difficoltà che incontra sulla via della civiltà con i modi che costano minor fatica mentale prendendo le soluzioni più ovvie e contentandosene, sinchè per i cresciuti bisogni non siano divenute del tutto inadeguate allo scopo.