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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 cover

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1

Chapter 26: §. V. De' regolamenti ecclesiastici.
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About This Book

The work offers a detailed civil history of the kingdom, tracing successive rulers and institutional changes that shaped governance and law; it emphasizes the interaction and frequent tensions between secular authority and ecclesiastical jurisdiction, documents abuses and administrative disorder under varied regimes, and records reforms that restored fiscal order, clarified legal boundaries, and promoted local privileges and trade. It analyzes feudal succession, the appointment of foreign and native officeholders, and royal measures to protect public revenues and regulate benefices. Throughout, it argues for the legitimacy of royal prerogatives and for harmonizing church discipline with state administration to secure peace and prosperity.

§. V.  De' regolamenti ecclesiastici.

Non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli, ch'erano della Scrittura Santa, nè altri libri erano conosciuti: da poi per l'occasione de' Concilj tenutisi, furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle province governate.

Questi non eran, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina. Anche a' Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare: ed era diritto comune, così di Romani, come di Greci, che ogni Comunità legittima conoscesse de' suoi proprj negozj, e vi facesse de' regolamenti. Cajo nostro Giureconsulto, favellando di simili Comunità e Collegi, dice: His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica legge corrumpant; e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra Greci[312]. Giovanni Doujat[313], e Dupino[314] gran Teologo di Parigi, insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna società dee aver qualche forma di governo, per mantenersi senza confusione e disordini, e per potervi stabilire de' regolamenti, ma che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato, che N. S. diede autorità a' suoi Apostoli e loro successori di governare i Fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi furono i primi fondamenti ed i principj, onde trasse origine la ragion canonica, la quale da poi, col lungo correr degli anni, emula della ragion civile, maneggiata da' romani Pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili, tanto che dentro un Imperio medesimo, contra tutte le leggi del governo, due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine che fu ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangiamenti dello Stato politico e temporale dell'Imperio, e di queste nostre province, come nel corso di quest'Istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recaron alla politia dell'Imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti per le differenze della religione, ed a ciò che concerneva il governo delle Chiese, e la lor disciplina: nè delle cose civili e dell'Imperio s'impacciavano, lasciando tutto intero a' Principi il governo della Repubblica, come prima.