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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 cover

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1

Chapter 28: §. VII. Elezione de' Ministri.
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About This Book

The work offers a detailed civil history of the kingdom, tracing successive rulers and institutional changes that shaped governance and law; it emphasizes the interaction and frequent tensions between secular authority and ecclesiastical jurisdiction, documents abuses and administrative disorder under varied regimes, and records reforms that restored fiscal order, clarified legal boundaries, and promoted local privileges and trade. It analyzes feudal succession, the appointment of foreign and native officeholders, and royal measures to protect public revenues and regulate benefices. Throughout, it argues for the legitimacy of royal prerogatives and for harmonizing church discipline with state administration to secure peace and prosperity.

§. VII.  Elezione de' Ministri.

Era ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi Ministri: e Dupino[315] scrisse, essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà a gli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i Preti ed altri Ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall'Istorie Sacre[316], in molti luoghi ordinaron i Vescovi e gli lasciaron al governo delle Chiese, ch'essi aveano fondate: ma da poi mancati gli Apostoli, quando per la morte d'alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del successore; ed allora si chiamavan i Vescovi più vicini della medesima provincia, almeno al numero di due, o di tre; ch'era difficile in questi tempi il tener Concilj numerosi, se non negl'intervalli delle persecuzioni: ed alle volte le sedi delle Chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insieme col Presbiterio e col Popolo fedele della città, procedevan all'elezione[317]. Il Popolo proponeva le persone che desiderava s'eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costume di ciascuno, finalmente unito col Clero, e i Vescovi presenti, acconsentiva all'elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consecrato. Alcune volte il Clero ed il Popolo avean nell'elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponeva solamente i suoi desiderj, e rendeva le testimonianze della vita e costumi: in altre s'avanzava ad eleggere[318], come accadde nell'elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che al riferir d'Eusebio fu eletto a viva voce di Popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una colomba: il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l'elezione approvata, ed ordinato l'eletto: e nell'istesso tempo si faceva l'elezione e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gli elettori e gli ordinatori. Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' canoni la ragion de' Metropolitani sopra l'ordinazioni de' Vescovi della loro provincia, come fu fatto da poi nel quarto secolo; di che tratteremo nel libro seguente, quando dell'esterior politia ecclesiastica del quarto e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

Questa in brieve fu la disciplina ecclesiastica intorno all'elezioni de' Vescovi di questi tre primi secoli, secondo si ravvisa dall'Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano Scrittore del terzo secolo[319]. L'elezione de' Preti e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il Clero ed il Popolo v'avessero la lor parte.