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La vita in Palermo cento e più anni fa, Volume 2 cover

La vita in Palermo cento e più anni fa, Volume 2

Chapter 15: CAP. XIV.
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About This Book

A rich social chronicle of Palermo more than a century earlier, offering detailed descriptions of public festivals and carnival customs, theatrical and musical entertainments, popular and aristocratic celebrations, religious ceremonies and confraternities, monastic life and female religious profession, legal practices including courts, prisons, executions and the role of the executioner, outbreaks of famine and vagrancy, the press and public notices, medical practice and charitable care, learned societies and university life, schools and student customs, and practical appendices on weights and coinage; chapters combine vivid scene descriptions, institutional history, and anecdotal reports to reconstruct urban culture.

CAP. XIV.

ASILO SACRO, O IMMUNITÀ ECCLESIASTICA.

Avanzo odioso di Medio evo, al quale i venturi stenteranno a credere se non ci fosse il conforto della storia, è quello dell'asilo sacro, sia altrimenti detto immunità ecclesiastica, reclamato dalla chiesa, conceduto dai governi.

In forza di esso un reo che voleva sfuggire ai rigori della giustizia, senza discorrer sopra la natura della reità commessa, poteva — e qui sta bene mutare il presente in passato — correre come a luogo intangibile verso una chiesa. Una volta bastava ch'egli mettesse piede in un circuito di 40 passi se la chiesa fosse maggiore, di 30 se minore240: poi, giudicata anche dagli stessi canoni troppo severamente tanta larghezza d'interpretazione, venne da una bolla pontificia ridotta. [pg!238] Pure bastava sempre che il reo raggiungesse un gradino del recinto, o toccasse con le mani una porta o le mura, o si appoggiasse con le spalle al fabbricato della chiesa, perchè potesse ritenersi uscito dalla competenza della giustizia ordinaria e passato a quella ecclesiastica. Sotto di essa allora godeva la immunità, salvo a doversi poi accertare fino a qual punto potesse egli accamparsi sotto le grandi ale dell'Ordinario della sua diocesi o, dove fosse sede vacante, dell'Ordinario della diocesi più vicina.

Fatto sociale, politico, giuridico di tanta gravità fu tema di lunghe e non sempre calme controversie sul vecchio privilegio, divenuto abuso di delinquenti, ostacolo al libero esercizio della giustizia, ribellione aperta alle leggi divine, ai diritti della ragione, che vogliono punito chi abbia fatto del male con la coscienza e la volontà di farlo.

L'esistenza di una Congregazione della Immunità in Roma fa supporre con che ardore si dovessero guardare le liti di questo genere, sulle quali non si arrestavano recriminazioni di vescovi, risoluzioni di cardinali, bolle di pontefici e, che è più, minacce di censure ai violatori dei luoghi immuni. Siffatte bolle non sempre si volevan ricevere dai principi, perchè essi vi vedevano menomata la loro autorità, lesi i diritti dello Stato a beneficio dell'individuo «di bassa estrazione», ed a pericolo della sicurezza pubblica.

In Sicilia entrarono nello spinoso campo del contrastato diritto Francesco Gastone, P. Gambacurta, M. Cutelli ed altri giureconsulti d'incontestabile [pg!239] valore241: e se non fosse intervenuta l'opera moderatrice di Benedetto XIV, forse omicidî, fallimenti fraudolenti, debiti al fisco o al pubblico ed altri delitti contro la retta ragione si sarebbero anche tra noi a lungo accresciuti con la larva della legalità di asilo. Le restrizioni del sapiente pontefice ridussero la immunità, ed in Palermo fu concessione di lui il divieto di rifugio privilegiato nelle due chiese di S. Sebastiano e di S. Paolo dentro il quartiere militare degli Spagnuoli (oggi S. Giacomo). Ma la immunità fu pur sempre un privilegio, che certi nemici di essa o accettarono senza discussione, o subirono a favore di chi senza sua volontà o per puro accidente trascorresse ad eccessi anche gravi contro le persone. L'accettarono o si rassegnarono a subirla «per una cosa ragionevole e legittima, com'è quella dell'offesa commessa nel calor dell'ira o della rissa, se l'offensore sia stato provocato acerbamente, e in guisa tale che il delitto possa dirsi quasi involontario ed estorto dall'umana fragilità più che dal consiglio ed animo deliberato di nuocere altrui»242.

Altri invece non si seppero rassegnare, e tra essi un ecclesiastico e nobile palermitano, il quale nel 1775 scriveva: [pg!240]

«Lascio di far parola del danno che fa alla Republica l'abuso del diritto d'asilo, che nei suoi limiti è venerabile e sagrosanto, ma nei suoi eccessi è la maggior onta che possa darsi a' malfattori, ladri, assassini, omicidi per devastare con sicurezza i beni e la vita dei cittadini, e per turbare la pubblica tranquillità».

E venendo a quelli che della veste talare si giovavano per la impunità dei loro reati aggiungeva:

«Chierici di ordini minori vogliono approfittarsi soverchiamente dell'immunità personale in oltraggio della Repubblica, e secondo loro torna a grado fan cadere e fan crescere i capelli della loro cherica, tolgono e rimettono al loro collo l'azzurro lenzuolino per aver largo di commettere impunemente i maggiori delitti»243.

Lasciamo a chi voglia di proposito occuparsi di questo strano fenomeno legalizzato, che offre curiosi documenti delle conseguenze alle quali può condurre l'applicazione d'un diritto e d'un privilegio di siffatta natura. Certo, la storia della legislazione penale avrà molto da dire sul proposito anche in Sicilia. Cronache e pubblici strumenti ci ricordano quel Carlo Cento, «locatario della gabella del pesce», che nel 1784 fallì per debito di una grossa somma, e «non potendo pagare, prese il rifugio della chiesa in compagnia di suo genero e fidejussore per esimersi di persona dalle coercizioni giudiziarie fattegli dal [pg!241] magistrato.»244. Ci ricordano quel Vincenzo Stroncone, carcerato a nome della chiesa nella Vicaria, pel quale con una disposizione pari a quella relativa al celebre Ab. Vella, si ordinava dal Vicerè la scarcerazione dalla Vicaria e la detenzione in casa in luogo di chiesa245 (povera chiesa, pigliata anche qui a prestito dalle autorità politiche per coonestare infrazioni di leggi, come più tardi, la mondanità degli spettacoli teatrali!246). Ci ricordano la fuga del Duca di Sperlinga Saverio Oneto nella chiesa dei Cocchieri, immediatamente dopo ucciso il provocante D. Michele.

E poichè la immunità era il salva nos dei frodatori del denaro pubblico e privato, ecco nel 1794 il fallimento per migliaia e migliaia di scudi a danno del Senato da parte «dei gabellotti del partito della neve di provvista della città». Giusto allora un certo Principe, «amministratore generale della neve, si cautelò sopra la chiesa dei PP. Mercedarî del Molo alli Cartara», (chiesa demolita non è guari), e «Girolamo Tagliavia ed Adamo se ne scappò da Palermo», anche per fallimento a danno di parecchi altri negozianti.

Giovanni Cane, «carbonaio di estrazione nell'arredamento della provvisione del carbone a male per la città», per molti mesi vendette a 14 o 15 tarì la salma il carbone che avrebbe dovuto per accordo ed ordine del Senato vendere solo a 12 tarì (L. 5,10). [pg!242] Guarentito dai suoi amici, scampava il carcere; ma il ribaldo lasciava nelle peste i suoi benefattori col solito rifugio sacro; come a breve distanza di tempo facevano nella chiesa di S. Domenico certi rei di tumulto247.

Ecco G. B. Salerno, per mancata fidejussione, sottrarsi in una chiesa ai rigori della legge e dopo cinque anni di perduta libertà, stando sempre dentro o innanzi la chiesa, impetrar grazia al Re che volesse condonargli la pena in considerazione d'una paralisi ond'era stato colpito durante lo asilo e della estrema miseria alla quale e lui e la sua famiglia si eran ridotti248.

Ma nel privilegio erano tante condizioni, eccezioni, riserbe che l'osservanza di esso rendeva eccessivamente complicata la procedura ecclesiastica e, peggio, la criminale e civile ordinaria, quando ci fosse stato mezzo di afferrarsi ad un addentellato qualsiasi. Vi sono esempî di salvaguardia accordata dall'autorità ecclesiastica per ragioni del tutto frivole: ed un Conte, dopo d'essere stato per due mesi nel convento di S. Francesco li Chiodari, volendosi costituire alla giustizia civile, otteneva una salvaguardia della sua persona nel convento medesimo249.

E non pur complicata, ma anche elastica era quella [pg!243] procedura. Nelle chiese nelle quali mancavano luoghi comodi, il reo era facoltato ad uscire ogni volta che un bisogno lo imponesse. La immunità accompagnavalo anche per questo: e nessuno, in quel prosaico quarto d'ora, o per condizioni speciali patologiche, le quali potevano prolungarsi o ripetersi più volte al giorno, avea diritto di coglierlo in infrazione di legge d'asilo250. Guai allora, o nel momento della funzione fisiologica, o stando egli comodamente in chiesa, a mettergli le mani addosso!

Il 4 ottobre 1785 tre soldati della Compagnia rusticana di Capitan reale di Palermo strappavano violentemente dalla chiesa del convento francescano degli Scalzi un secolare testè rifugiatovisi per non so quale delitto audacemente commesso. Quei poveri soldati dovevano averne le tasche piene: sicchè, ghermitolo appena, lo bastonavano di santa ragione e lo graziavano d'una coltellata. Ne nasceva un putiferio, ed il Governo si affrettava a punire quanto più severamente potesse i suoi agenti infliggendo loro anche la condanna di farsi assolvere della scomunica nella quale erano incorsi.

Se vogliamo saperne qualche cosa, chiediamone al Villabianca il quale fu presente e descrisse la scena.

«L'assoluzione, egli racconta, fu data da uno dei canonici della Metropolitana, Orazio la Torre dei Principi la Torre. Vestito pontificalmente con mitra in testa e con cappa magna di color violaceo, costui si [pg!244] postò a sedere in sedia privata sopra di un talamo di tavole, apparato di tela azzurra, e senza coltra, che fu innalzato innanzi la porta falsa della chiesa di Porto Salvo nel Largo della Marina. Due vivandieri, o sian prebendati del Duomo, furono ad assisterlo, sedendo su due banchetti coperti di panni neri assieme con parecchi rossolilli, che son li ragazzi sagrestani della maggior chiesa. E qui facendosi salire li scomunicati, si denudarono ad essi le spalle. In questa situazione di cose gridò tosto il Canonico una erudita ed elegante concione al popolo che vi stava di sotto, concorsovi innumerabile, a portar rispetto alla chiesa, e battendo più volte i rei nelle spalle con verga di granato, s'ascoltò in tale atto la intonazione del Miserere dei defunti ad petendam Dei misericordiam fattavi dai suoi assistenti. Passò alla fine all'assoluzione pubblica, che a quelli concesse in ampia forma, giusta il rito di Santa Chiesa, con che prese termine il tetro, triste spettacolo»251.

E pensare che era Vicerè D. Domenico Caracciolo.

Guardando con serenità agli effetti dell'abusiva interpretazione del diritto d'asilo sacro, il Vicerè Principe di Caramanico nel 1787 evocava le antiche discipline in proposito, ed ordinava:

«Quando gl'inquisiti prendono l'asilo della chiesa, deve da tutte le Corti capitaniali osservarsi la seguente regola: se sono rei di omicidio o di grave ferizione, che possa cagionare la morte, o pure fossero [pg!245] pubblici ladroni e stradarj, o rei di lesa Maestà divina ed umana, in primo vel secundo capite, o di dolosa decozione o di altro qualunque delitto, escluso dall'immunità ecclesiastica per l'ultima bolla di Benedetto XIV, esecutoriata in Regno, in tali casi, chiesto il braccio ecclesiastico, si prendano e si carcerino per la chiesa coll'avvertenza dello spettabile Avvocato fiscale. Tali carcerati non si possono citare, nè subire, nè restringere sino alla sentenza dell'esclusione dell'immunità, ma si devono cautelosamente custodire. Proferita quindi la sentenza esclusiva dell'immunità locali, si devono ripetere i testimonj citato reo. Se dal Vicario locale del Vescovo si niegasse il braccio, o pur si ritardasse al segno che potesse temersi la fuga del reo, si prenda dalla chiesa e si carceri senza il braccio ecclesiastico e se ne dia subito conto allo spettabile Avvocato fiscale con mandarglisi la relazione degli officiali, a' quali venne negato il braccio ecclesiastico».

Come si vede, qualche restrizione, un po' timidamente se si vuole, ma con una certa precisione, è fatta. Pure la preoccupazione per le conseguenze d'un passo falso, d'un abuso anche piccolo a danno dei godenti il diritto d'immunità, si tradisce in ogni parola, ed è evidente nel seguito dell'articolo:

«I rei di tutti gli altri delitti non esclusi dal sacro asilo, si lascino sopra chiesa, e sia della cura del Capitano e degli altri officiali il coglierli fuori chiesa. Se però facessero abuso del sacro asilo in qualunque maniera o con uscir fuori, o con commettere nella [pg!246] chiesa medesima delle enormità e tresche scandalose, o con ripostare in chiesa i furti da altri commessi: col braccio ecclesiastico, nella maniera sovra espressata, si prendano e si carcerino per la chiesa colla suddetta avvertenza; e per non incorrere nelle conseguenze di così grave partito, si compili colla maggior sollecitudine il processicolo del fatto abuso, e si mandi al Tribunale o allo spettabile Avvocato fiscale».

E per gli ecclesiastici?

«Se un prete o un chierico in minoribus, regolare e secolare, commette un atroce delitto, a norma del reale rescritto del 1777, la Corte Capitaniale ne compila il processo, e, finitolo, col braccio del Vicario ecclesiastico, deve arrestarlo. Se non che, pel chierico importa assicurarsi se, giusta i due requisiti del Concilio di Trento, prescritti pel godimento del foro ecclesiastico, egli abbia portato l'abito e sia andato a tonsura»252.

E già prima del Caramanico altre disposizioni particolari volevano che quelli «che sono rifugiati in chiesa, non potendo star in giudizio, non possano essere intesi se non si presentano nelle forze della Giustizia» ordinaria; e che se «il reo trovasi rifugiato sopra la chiesa, la citazione o sia per affissione o per pubblico proclama sarebbe nulla»253.

[pg!247]

Di quest'ordinamento, che costituisce tutta una legislazione, come abbiam detto, complicata, ed una procedura più complicata ancora, che cosa rimane oggi?

Null'altro che vaghi ricordi tradizionali. Una frase del dialetto parlato accenna all'ultima forma nella quale pare essersi ridotto il privilegio. Chi spinte o sponte faccia delle spese eccessive o superiori alle proprie forze, e sia o si presuma o voglia farsi credere nella via della rovina finanziaria, dolendosi di chi o con chi sia causa continua del minacciato disastro che lo porterà a fallire, esclama: Jennu di sta manera, vaju a pigghiu la chiesa di pettu (andando di questo passo, io sarò costretto a correre verso la chiesa). Pigghiari la chiesa di pettu significa: ridursi al verde, fallire: frase, in questo senso, non interpretata da nessun vocabolarista del dialetto!

Nei giuochi siciliani ve n'è uno, solito a farsi specialmente di sera, nel quale una frotta di fanciulli raffiguranti ladri si appiatta in un dato posto; un'altra, di birri, va in cerca di quella per catturarla. Vedendosi scoperti, i ladri si danno a precipitosa fuga; e i birri ad inseguirli fino alla sbarra, o meta, che in una delle molte varianti del giuoco si chiama chiesa. Se gl'inseguiti vengon presi innanzi di giungere alla meta o chiesa, vanno sotto, e pagano la pena; se no, appena toccano chiesa, luogo immune, non possono più esser molestati e rimangono intangibili.

Chi avrebbe mai detto che un privilegio che diede tanti grattacapi a Vicerè, che turbò tanti sogni di Capitani [pg!248] giustizieri, che fece tremare tanti giudici, dovesse un giorno andarsi a confinare tra i divertimenti dei monelli!254.

Tout passe, tout casse, tout lasse! [pg!249]