Io Mateo soprascrito ò areceuto li scudi 4 come di cuante sopera si dise, a dì e anno soprascriti, in Carara.
Io prete Antonio di Piero del Mastro sono stato testimonio a la presente quanto di sopra si contiene...... li soprascritti a dì e anno soprascritto.
E io Bertino ditto il Mancino di Zanpaulo soprascrito confesso avere auto e ricevuto scudi quatro d'oro dal Sole, come dice di sopra, e io Bernardino di Iacopo soprascrito ho scripto per nome del ditto Bertino ditto Mancino, perchè lui non sapea scrivere.
E io Betto di Iacopon di Nardo soprascrito confesso avere auto e ricevuto scudi quatro d'oro dal Sole, come dice di sopra, e io Bernardino sopra detto ho scripto per nome di Betto soprascrito perchè non sapea scrivere.
E io Antonio ditto Sarto di Compiano soprascrito fui prexente a le coxe soprascrite, e io Bernardino soprascrito ho scripto de mia propria mano, perchè ditto Antonio Sarto non sapea scrivere, a dì e anno soprascrito.
E io Bernardino di Iacopo del Berettaro fui prexente a le soprascrite cose, e per fede de la verità mi sono soto scrito de mia propia mano a dì e anno soprascrito, in Carrara, in butega mia.
Archivio Comunale di Carrara. Carrara, 16 d'agosto 1517.
XXIX.
Alcuni scarpellini si obbligano di condurre marmi dalla cava del Polvaccio alla spiaggia dell'Avenza.[595]
In nomine etc. Die XVI augusti 1517.
Matheo Cucarello, Leone Puglia et Francesco dicto Bello, tutti insieme, ec. hanno promesso per questo publico instrumento per sè, ec. allo excellente homo maestro Michel Angelo, figliuolo di Lodovico Buonarota, ec. presente, ec. di condurre o far condurre a salvamento a ogni loro spesa et periculo dal ravaneto de la cava del Mancino di Giovampaulo di Cagione posta nell'Alpe di Carrara, in logo dicto al Polvaccio, et similmente dal ravaneto della cava di dicto Leone posta in quel medesimo luogo, per insino in su la spiagia di Lavenza, per di qui a tutto il mese di septembre proximo hae a venire, li marmi di esso maestro Michel Angelo infrascripto, existenti al presente in dicti ravaneti, cioè: el primo 1 figura di lungheza brac. 5 con sua grosseza et fatteze; item un'altra figura a sedere di longheza brac. 3 et mezo con sua grosseza et fatteze; et altra figura di longheza braccia 3 et mezzo et quarti tre con sua grossezze et fattezze; quadroni 2 di alteza per ciascuno brac. 3 et quarti 3 et brac. 1 et un terzo per ogni verso. Item 2 altri quadroni di 2 carrate l'uno; item carrate 6 di altri marmi minuti di 1 carrata o manco il pezo. Le quali figure, quadroni et marmi, ut supra, dicto maestro Michel Angelo comprò dal sopradicto Mancino abozati per il Polina et per Domenico di Betto, ambidue di Tomeo. Item un altro quadrone comprato per esso maestro Michel Angelo dal sopradicto Leone. Et così dicte figure, quadroni et marmi conducti et posti in su la dicta spiagia, drento del sopradicto termine ad esso maestro Michel Angelo, o a chi per lui serà, consignarli: et questo per ducati 47 d'oro in oro larchi ec. per precio et mercede de dicta conducta. Li quali duc. 47 il prefato maestro Michel Angelo lì in presentia di me notaro et testimoni infrascripti diè, pagò, numerò; de li quali si sono chiamati contenti ec.
Actum Carrarie in domo mei notarii etc.
Archivio Comunale di Carrara. Carrara, 18 d'agosto 1517.
XXX.
Ricevuta di danari pagati da Michelangelo per conto di marmi cavati.[596]
In nomine etc. Die XVIII augusti 1517.
Bartolomeo dicto Mancino di Giovampaulo Cagioni et Matheo Cucarello tutti insieme han confessato havere hauto, ec. dallo excellente homo maestro Michel Angelo, figliuolo di Lodovico Bonarota, ec. presente, ec. scudi 93 d'oro et mezo in nel modo et forma infrascripta, cioè: Et primo sc. 50 d'oro, de li quali appare in instrumento rogato et scripto per mano di me notaro infrascripto a dì 14 marzo 1517, et scudi 12 d'oro, de li quali ne appare una poliza sive scripta privata, scripta per mano di Carlino di Simone da Sancto Terentio habitante a Carrara, a dì, mese et anno che in quella se contiene, et scudi 1 dato et pagato per dicto maestro Michel Angelo a uno lavorante decto Toschino, di comissione et voluntà di dicto Bartolomeo; et sc. 2 pagati et dati a esso Bartolomeo inanci a la celebratione del presente contracto; et sc. 28 et mezo. Li quali il prefato maestro Michel Angelo diè et pagò alli prenominati Bartolomeo et Matheo: che tutti dicti scudi fanno la somma de li decti scudi 93 et mezzo, de li quali si chiamano ben pagati taciti e contenti: renuntiando ec. Et sono per cagione di pezi 24 di marmo della grandeza, quantità et misura che aparisce nel libro di dicto maestro Michel Angelo, al quale si deba aver piena relatione. De li quali pezi 24, tre ne sono conducti alla marina, et 21 ne sono rimasti in nello ravaneto della cava di dicto Bartolomeo al Polvacio, come esse parti hanno asserito: li quali 21 pezi di marmo dicti Bartolomeo et Matheo hanno promisso et promettono condure dalla dicta cava di dicto Mancino per insino in su la spiagia de Lavenza, et consegnarli in barca al prefato maestro Michel Angelo o a chi per lui, ad ogni loro spese et danno, per tutto il mese di septembre proximo hae a venire, senza alcuna exceptione ec. Con pacto expresso, che una volta conducti et consegnati che saranno alla dicta spiagia li dicti pezi 21, il contracto di obligatione facto tra loro et scripto per mano di me notario infrascripto a dì 14 marzo 1517, sia vano, casso et cancellato et di nessuna forza: ma quando che li prenominati Bartolomeo et Matheo non conducessino dicti pezi 21 di marmo et quelli non consegnassino, ut supra, allora et in quello caso dicto contracto sia come prima ec. — Item per pacto expresso, ec. si sono convenuti che dicti Bartolomeo et Matheo siano tenuti et obligati mantenere ad esso maestro Michel Angelo quelle figure che sono adesso in nello ravaneto della cava di dicto Bartolomeo di quella bontà, biancheza, misura et qualità che erano et che sono adesso et che aparisce in nel libro di dicto maestro Michel Angelo, al quale si deba avere sempre piena relatione. — Le quali cose tutte ec.
Actum Carrarie in domo mei notarii etc.
Archivio Buonarroti. Carrara, 18 d'agosto 1517.
XXXI.
Lionardo detto Cagione confessa di aver ricevuto da Michelangelo novanta scudi d'oro.
In nomine Domini, Amen. Anno Nativitatis eiusdem, millesimo quingentesimo decimo septimo, indictione quinta, die xviij augusti.
Lunardo dicto Cagione di Andrea da Torano, villa di Carrara, ha confessato — et dichiarato — haver hauto et riceuto — dallo excellente homo maestro Michelangiolo di Ludovico Buonaruoto, cittadino et sculptore fiorentino, presente, scudi novanta d'oro in oro in nel modo et forma infrascripti, cioè: e prima scudi venti d'oro sborsati a esso Lunardo per il prefato maestro Michelangiolo avanti la celebratione del presente contracto, et scudi cinquanta d'oro, de li quali apparisce in nel contracto rogato e scripto per mano di me notaio infrascripto a' dì 14 marzo 1517; et scudi dieci d'oro sborsati al ditto Lunardo per Pietro, garzone di dicto maestro Michelangiolo, inanci alla ditta celebratione del presente instrumento; et scudi dieci d'oro, li quali il prefato maestro Michelangiolo li pagò et exbursò al dicto Lunardo: delli quali scudi novanta dicto Lunardo s'è chiamato ben pagato, tacito et contento. E sono per cagione di pezi venti di marmo della grandezza, qualità et misura che apparisce in nel libro di dicto maestro Michelangiolo, al quale si debia haver piena relatione: delli quali pezzi venti di marmo, nove ne sono alla marina et undici ne sono in nello ravaneto della cava di dicto Lunardo, posto in nelle Alpe di Carrara in luogo detto a Sponda. Li quali pezzi undici di marmo dicto Lunardo ha promisso al prefato maestro Michelangiolo di condurli dalla dicta sua cava per insino in su la spiagia di Lavenza, et conducto insieme con quelli altri nove pezzi, porli et consignarli in barcha al prefato maestro Michelangiolo — ad ogni sua spesa — per tutto il mese di settenbre proximo. —
Actum Carrarie in domo mei notarii, presentibus Carlino Simonis de Sancto Terrentio, habitatore Carrarie, Angelo Ioannis Dominici de Furno, vicariatus Masse, et Ioannopetro Simonis Tallini de Vinca, habitatore Colunnate, ville Carrarie, testibus etc.
Ego Galvanus olim ser Nicolai ser Thome de Carraria, notarius, rogatus, scripsi etc. etc.
Archivio Buonarroti. Carrara, 20 d'agosto 1517.
XXXII.
Lionardo detto si chiama debitore di Michelangelo della somma di 11 scudi.
✠ Die 20 augusti 1517.
Sia noto ad ogni persona, come Lunardo ditto Cagione de Carrara si chiama essere vero et legiptimo debitore dello excellente homo maestro Michelangiolo, cittadino et sculptor fiorentino, di scudi undici d'oro, li quali dicto Lunardo hae hauto di più delli marmi dati et consignati ad esso maestro Michelangiolo inanci alla presente scripta; per li quali dicto Lunardo promette ad esso maestro Michelangiolo, presente et acceptante, di darli tanti marmi per la somma di dicti scudi undici, conducti alla marina et posti in barca, di quella medesima bontà et biancheza et di quella medesima sorte et qualità che sono li altri marmi che dicto maestro Michelangiolo hae hauto da dicto Lunardo: et questo per di qui a tutto septembre proximo.
E per fede di ciò io Galvano di ser Niccolò da Carrara ho scripto la presente scripta in casa mia posta in Carrara, presente el Mancino di Giovanpaulo di Cagione, testimonio.
Roma, 19 di gennaio 1518.
XXXIII.
Papa Leone X alloga a Michelangelo la costruzione della facciata di San Lorenzo di Firenze.[597]
Sia manifesto a qualunque persona, come hoggi questo dì XIX di gennaio MDXVIII, la Santità di nostro Signore papa Leone Decimo ha allogato a Michelagniolo di Lodovico di Bonarroto Simoni, sculptore fiorentino, el quale così accepta, lo edifitio o vero fabbrica et muramento della faccia di Santo Lorenzo di Firenze, ne' modi et patti che di sotto si diranno.
In prima detto Michelangiolo piglia sopra di sè ad fare ditta faccia a tutte sue spese, in tempo di anni otto proximi futuri, cominciando tale tempo addì primo di febbraio proximo futuro et così continue da seguire, per prezo di ducati quarantamila d'oro in oro larghi: la quale faccia debba essere di marmi bianchi et fini di Carrara o Pietrasanta, dove meglio iudicherà al proposito della opera: et tutto lo spendio di cavatura, conductura, lavoramento di quadro et figure di rilievo et basso rilievo di marmo et bronzo, et ad marmo et bronzo et calo, sia ad spese di detto Michelagniolo. La quale opera debba essere composta, ordinata et seguita ad exemplo et proportione del modello di legname composto con figure di cera et fatto et fatto fare per ditto Michelagniolo; el quale lui mandò da Firenze del mese di dicembre proximo passato; et composto nel modo si dirà:
Da basso nella faccia dinanzi infino alla prima cornicie intervengono otto colonne di marmo canalate, alte ciaschuna circa braccia XI, con li sua capitelli et base, infralle quali vengono tre porte della detta Chiesa et quattro figure di tutto rilievo, alte ciaschuna braccia cinque in circa, con certi quadri di mezzo rilievo, com'è nel modello.
Item, in ditto piano fino alla prima cornice viene due rivolte, in ciaschuna delle quali vengono due colonne, et nel mezo d'epse una figura tonda simile ad quelle della faccia dinanzi, come per el ditto modello si vede.
Item, sopra la prima cornicie all'altro grado viene sopra ciascuna delle colonne della faccia dinanzi, et così delle rivolte, uno piramidone o vero pilastro alto braccia sei in sette, in mezo delli quali vengono quattro figure nel dinanzi et due nelle teste, tutte tonde; et stando a sedere, viene la loro alteza braccia 4 1⁄2: le quali hanno ad essere di bronzo.
Item, allo extremo di detti pilastri si move una cornicie, sulla quale nasce otto pilastri dinanzi, et nelle rivolte quattro pilastri simili, cioè dua da ogni banda, con li loro zocholi, capitelli e imbasamenti, infra quali sono dalla banda dinanzi 4 tabernaculi et 2 tabernaculi simili nelle rivolte: et in ciaschuno ha da essere una figura tonda di marmo di alteza di braccia 5 1⁄2 incirca.
Item, viene sopra ciascuno de' detti tabernaculi uno quadro, nel quale vi ha ad essere in ciascuno una figura ad sedere quanto è el naturale, di marmo, et di più che mezo rilievo, come nel modello si vede.
Item, nel compartimento di detto modello viene nella faccia dinanzi cinque storie in quadri et due in tondi, quali hanno ad essere di mezo rilievo: delle quali storie di quadro ve ne sono 4 lunghe circa braccia 8 et una circa braccia 9; et delle storie de' tondi, sarà el diametro di detti tondi braccia 6 in 7 per ciaschuno: le quali storie di basso rilievo hanno ad essere di marmo et le figure al naturale o più. Et perchè e' potrebbe essere che ditte storie di basso rilievo non fussino tanto evidente che bastassi, el ditto Michelagniolo vole essere tenuto et obligato ad farle o farle fare di tanto rilievo, che sia a sufficientia, et che stieno competentemente et bene.
Item, all'ultima cornicie vi ha ad essere alla nave di mezo el frontone con le sue cornici et finimenti et ornamenti di arme et di livree, el quale ha ad essere nella forma che pel modello si vede, et di più detti ornamenti.
Item, perchè in ditto modello non sono interamente fatti tutti li ornamenti, come intagli di cornici et porte et altre storiette, el ditto Michelagniolo vole essere tenuto ad fare tutte le ditte cose nel modo et luoghi che si conviene, a tutte sue spese et ancora ad tutto quello muramento achadessi per congiugnere le rivolte di tale faccia col vechio della Chiesa.
Le quali tutte cose ditto Michelagniolo toglie a fare per ditto prezo et tempo in tutto et per tutto a sue spese, facendo le figure di sua mano et così le dette storie. Et volendone allogare alchuna o farsi adiutare, si rimette allui et si li dà piena libertà di allogare et non allogare et fare in tutti quelli modi che penserà nostro Signore sia bene servito et satisfatto nel tempo preditto. Et non obstante li sopraditti patti, per causa di alchuno accidente di fortuna, come malattie, guerre o altro che causassi impedimento alla opera, di tutto ditto Michelagniolo se ne rimette nella discretione di sua Santità.
Et per causa di dare principio all'opera per seguire di poi la sua perfectione, el prefato nostro Signore vole che sia pagato per ciaschuno anno al ditto Michelagniolo ducati cinquemilia d'oro larghi, o quel tanto che lui domandassi sino ad tale somma, durante el tempo delli detti otto anni: intendendosi che di presente li sia dato per cominciare ad cavare e' marmi et per altre spese, ducati quattromilia d'oro in oro larghi, e' quali si debbino difalcare et andare in diminutione della somma del prezo di tutto el preditto lavoro.
Item, che ditto Michelagniolo debba essere achomodato sanza alchuna sua spesa, d'una stanza propinqua alla ditta chiesa di Santo Lorenzo, nella quale possa fare lavorare li marmi et altre cose per conto di detta faccia.
Et ad tutti li predetti patti et conditione ditto Michelagniolo vole essere tenuto et obligato ad arbitrio di nostro Signore prefato. Et per ciò observare, si subscriverà di mano propria di così essere contento.
Placet: I(oannes.)
Io Michelagniolo di Lodovicho Simoni sopradecto son chontento a quanto in questa scricta si chontiene, e per fede di ciò mi son socto schricto di mia mano propria in Roma questo dì sopra decto.
Archivio de' Contratti di Firenze. Pietrasanta, 15 di marzo 1518.
XXXIV.
Michelangelo alloga a cavar marmi in Seravezza per la facciata di San Lorenzo.[598]
In nomine Domini, Amen.
Sia noto et manifesto ad ogni persona lo presente publico instrumento legeranno et vederanno, come dello A. N. D. mille cinquecento decimo octavo, inditione sei, die vero quindecima del presente mese di marso (sic), lo egregio homo maestro Michele Angelo di Lodovicho Bonarroti di Simone, citadino et iscultore fiorentino benemerito, qui presente, per sua cierta scientia e non per alchuno di ragione o veramente di facto errore, per sè et suoi heredi et successori, per tenore del presente publico istrumento dà, concede et alluogha alli infrascripti maestri cavatori di marmi, cioè ad maestro Alexandro di Giovanni di Bertino da Septignano, a maestro Michel di Piero di Pippo da Septignano, a maestro Angelo di Zacharìa di Angelo da Septignano, a maestro Francesco di Maso di Papo da San Martino a Mensola, a maestro Bartolo di Chimenti di Fruosino da Septignano, a maestro Barone di Giovanni d'Andrea dal Ponte Assieve, habitante a Septignano, a maestro Thomaso di Simone di Patriarcha da Septignano, a maestro Andrea di Giovanni di Andrea da Septignano, a maestro Bastiano di Angelo di Benedecto, decto Angelotto, da Azano, vicinanza di Pietra Sancta, tutti maestri et cavatori de marmi et a qualunque di loro principalmente et in solido una solennemente satisfactione contenti, presenti et conducenti pro sese in solidum et loro heredi et successori, tutte ed ogni quantità di marmi che vanno nella faciata della detta chiesa de Santo Lorenzo de Florentia: la quale facciata d'essa Chiesa s'à da fare ad nome del santissimo in Christo padre papa Leone Decimo, et decti marmi esso prefato maestro Michele Angelo ha in decti soprascricti cavatori d'essi marmi allogato, come de sopra, a cavare et sbozare nella montagna et iurisdictione della terra de Pietra Santa del Stato del magnifico et excelso Populo et Dominio florentino, in loco decto Finochiaia sive Transvaserra o veramente altro più veriore nome se appellasse: nel quale loco, dove sono decti marmi et déssi cavare decto marmo; et dirimpetto et riscontro in loco detto alla Cappella, iurisdictione et vicinanza di Pietra Sancta. In dello quale loco decte due parte confessano in presentia di me notaro et testimoni infrascricti, loro et qualunque di loro insieme essere stati et decto loco oculata fede havere et colli loro ochi veduto. In dello quale loco esse ambe parte hanno veduto essere marmi sufficienti et apti et boni allo lavoro et opera s'à da fare per esso maestro Michele Angelo, scultore in decta facciata d'essa chiesa di San Lorenzo. Et item sono rimasi de accordio decto maestro Michele Angelo et decti maestri presenti, in decto loco debbino cavare et fodere decti marmi; cum questa declaratione, che se in decto loco seu in loco convicino et appresso decto loco fusseno marmi più accomodati et sieno belli et boni per decto lavoro, chome quelli belli dello loco soprascricto, se intendi per vigore di questo contracto et allogatione essere stato loro per esso maestro Michelangelo allogato, et chosì decti marmi esso maestro Michelangelo sia tenuto et debbia pigliare decti marmi, chome quelli nello loco soprascripto, dummodo habbino ad essere sufficienti, di bona qualità, boni, bianchi e belli et necti di pelo, chome seranno et debeno essere li soprascripti si faranno nello primo loco sopra declarato; et tutta quella quantità di marmi sarà per detti maestri et cavatori da fare che saranno allo proposito d'essa opra, siano tenuti, et così se obligano, darli ad esso maestro Michelangelo tutta isbozata in bona isbozatura, alle misure d'esso maestro Michelangelo qui di sotto si dichiara, et consignarli sani et belli et sanza pelo, come sono et saranno li belli d'esso loco di Finochiaia sive Transvaserra, videlicet colonne dodici che vanno nella sopra detta opera, lungho lo fusto, senza la basa et senza lo capitello, undeci braccia alla misura di Firenze, grossa da piè uno braccio e mezzo et da capo uno braccio e uno terzo l'apunto, per qualunque d'essa colonna; ad pregio et valuta per qualunque d'esse colonne nelle soprascripte misure, ducati trenta d'oro in oro larghi l'una, isbozata et posta a piè del ravaneto allo Poggio dove portare, andare et conducere el carro per quelle caricare, quando sarà fatto la via et strada in decto loco. Et ancora si obligano detti maestri et cavator marmorai soprascripti et così promettano a detto maestro Michelangelo presente etc. dare et consignare a detto maestro Michelangelo allo detto caricatoio sopra expresso et nominato due stipiti di porta marmorei et di marmi predecti lunghi braccia dieci et uno terzo l'uno, de' medesimi marmi, ad ragione et pregio di ducati venti d'oro in oro larghi l'uno, posti in detto soprascripto caricatoio et Pogio, come detto è di sopra: et così similmente promettono detti maestri et cavatori soprascripti a detto maestro Michelangelo presente etc. dare et consignare tutti li altri marmi in quella medesima bontà, biancheza, boni et belli et senza pelo se troveranno et caverannosi in detti luoghi (di) Finochiaia, alla misura d'esso maestro Michelangelo; intendendo sempre essere bene et sufficientemente isbozati, ad ragione d'uno ducato d'oro in oro largho d'un pezo d'una carrata d'essi marmi, per fino un pezo di cinque carrate l'uno, ducato uno d'oro in oro largho la carrata, come è detto, et di pezi de sei carrate l'uno; ad ragione di lire dieci la carrata di moneta fiorentina, per insino in pezi di octo carrate l'uno; posto tutto lo detto lavoro allo caricatoio soprascripto. Intendendo sempre essere la carrata allo uso et costume di Carrara, cioè di centinaia venticinque per carrata. La quale quantità de marmi, tutti soprascripti maestri cavatori d'essi marmi in solido promettono a detto maestro Michele Angelo presente etc. darli et consignarli in fra anni cinque proximi ad venire, in qualunque anno la debita rata, talmente che in detti cinque anni tutta la quantità acaderà in detta opera allo tempo de cinque anni, incominciandosi finito sarà la detta via, et finiendo come seguiterà, in fra anni cinque proximi ad venire: cum patto in principio, mezo et fine de questo contracto ogni solepne stipulatione vallato, che in caso la Sanctità del nostro Signore, signor papa Leone, sollicitasse esso maestro Michelangelo a sollicitare decta opera in più breve tempo: se dovesse fare; el detto maestro Michelangelo sia tenuto et debbia a' detti maestri cavatori notificare loro questo caso, et possendo loro sodisfare, a detto maestro Michelangelo dare tutto lo lavoro sarà necessario in detta opera, in quello modo che 'l sanctissimo Papa desiderrà, non possa nè debbia pigliare detti marmi da altri maestri che da' decti maestri et cavatori soprascripti; et in caso che non potessano satisfare, sia licito a detto maestro Michelangelo pensare ogni modo et via per satisfare alla voluntà et desiderio d'esso nostro Signore, signore Papa, per decta opera: et cum questo inteso, che accadesse in questo mezo, prima fusse compiuta et finita detta opera, et qualunque causa accadesse non se havesse in quella più allavorare; in decto caso esso maestro Michele Angelo sia tenuto et debbia cum effetto fino a quello dì della saputa data loro, pigliare tutto lo lavoro che per decta opera decti maestri soprascripti haveranno cavato et isbozato alle misure soprascripte d'esso maestro Michelangelo, quello satisfare loro fino a quello dì et da quinde in là il decto maestro Michelangelo ultra a' detti maestri non sia tenuto, et similmente loro allui; et questo per patto expresso, inito et firmato tra le dette parte: intendendo sempre lo lavoro doversi consignare allo caricatoio soprascripto.
Et per parte di pagamento d'esso lavoro et magisterio di cavare et isbozare e' soprascripti marmi lo soprascripto maestro Michelangelo a' soprascripti tutti maestri cavatori d'essi marmi qui presenti, stipulanti et recipienti in solido, in presentia di me notario et testimoni infrascripti, presenti et vedenti, dà, pagha, et numera cum effetto ducati cento d'oro in oro larghi di bono oro et iusto peso di diversi cunii, li quali rimaseno apresso d'essi tutti maestri in solido, et lo resto fino alla monta et valuta de tutti decti marmi et lavoro come di sopra nominati, lo soprascripto maestro Michele Angelo per solepne stipulatione promette a detti maestri presenti et recipienti in solido, dare et pagare cum effetto alla rata della consegna per loro sarà da fare d'essi marmi anno per anno fino allo intero pagamento monteranno detti marmi. Et perciò lo soprascripto maestro Michelangiolo obliga a' detti soprascripti maestri cavatori presenti, stipulanti et recipienti, sè et suo heredi et successori et ogni suoi beni mobili et immobili et seu sè moventi presenti et futuri sotto nome di pegno et ypoteca ec. ec.
Actum Petresancte in sala domus habitationis ad presens magistri Donati scultoris olim Baptiste Benti, cive florentino, habitatore (sic) Petresancte et ser Iohanne olim Dominici Carducci de Petrasancta, testibus.
Et ego Ioannes quondam Pauli Badisse de Petrasancta, publicus imperiali auctoritate notarius, dum suprascripta omnia et singula sic fierent et agerentur, interfui et de his rogatus fui et in fidem me subscripsi etc. etc.
Archivio de' Contratti di Firenze. Pietrasanta, 14 d'aprile 1518.
XXXV.
Alcuni scarpellini confessano di aver ricevuto cento scudi per cavar marmi nell'Altissimo.[599]
In nomine Domini, Amen. Anno Nativitatis eiusdem, millesimo quingentesimo decimo octavo, die vero xiiij aprilis, anno sexto pontificatus sanctissimi in Christo patris Domini nostri, domini Leonis, divina providentia pape X.mi
Magister Dominicus olim Michaellis Pighinucci, Filippus olim magistri Bertochi de Carraria, Michael Pighinucci, Vincentius olim magistri Ioannis marmaroli, et Nicholaus olim Iachomini Rainaldi, Pellegrinus olim Augustini Casolis, omnes de Petrasancta, qui presenti, per loro et ciascuno di loro, costituiti dinanzi a me notaro infrascritto — hanno confessato et publicamente dichiarito, et confessano et dichiarano havere hauto et ricevuto — da lo excellente huomo maestro Michelangelo di Ludovico di Buonarota, citadino fiorentino, scultore, presente — ducati cento d'oro in oro larghi et di iusto peso. Li quali ducati cento il prefato maestro Michelangelo diè et pagò — a li prenominati maestro Dominicho, Filippo, Michele, Nicholao, Vincenti et Pellegrino presenti. — Et detti ducati cento sono per arra et principio di paghamento di marmi che li soprascripti hanno promisso fare et consegnare al prefato maestro Michelangelo presente — per la facciata de la chiesa di Santo Lorenzo di Firenze, per la santità del Signor nostro papa Leone, per divina providentia papa Decimo: li quali marmi li prefati maestri hanno a cavare et lavorare a l'Altissimo, luogo ditto a la Piastra di verso Strettoia sive Antognia, et dove per lo mandato del prefato maestro Michelangelo li dimostrarà, per gli infrascritti pregii et secondo le misure infrascripte, cioè: per pezo di carrata una per in fine di pezi in carrate cinque, a ragione di ducato uno d'oro largho per ciascuna carrata; et per pezo di carrate sei per fine otto, a ragione di lire dieci di moneta fiorentina per ciascuna carrata; et per pezo di carrate otto per fine in dieci, lire dodici di detta moneta per ciascuna carrata: et che sia di marmo biancho et buono, secondo che appare in ditto luogho. Dichiarando come ditto s'è, che detti marmi et pezi siano et esser s'intendino di marmo biancho et senza peli alcuni, et se pure havessono alcuna venetta, ma non molte, s'intendino essere ydonei et buoni per ditto lavoro; reservando le figure o vero pietre per fare figure, le quali siano et debbino essere di marmo biancho sanza peli, vene o machia alcuna. Et accadendo a prefato maestro Michelangelo havere bisognio di colonne di marmo d'alteza di braccia undici a la fiorentina, et di grosseza corrispondente a la detta alteza, secondo la dichiaratione d'esso maestro Michelangelo e altri per lui; dicto maestro Michelangelo sia tenuto per ciaschuno fuso di dette colonne senza base et capitello, dare et pagare a li sopranominati per loro fatiche et facture ducati trenta d'oro larghi per ciaschuna d'esse colonne.
Item et similmente accadendo bisognio al detto maestro Michelangelo di stipiti di porte di alteza di braccia dieci nette, siano tenuti li soprascripti, li ditti stipiti darli per ducati venti d'oro larghi per ciaschuno stipito. Et tutti li dicti marmi si intendino esser consignati per li soprascripti al prefato maestro Michelangelo in dicto luogho dell'Altissimo — e a le cave di dicti marmi.
Item si sono convenutosi le soprascripte parte che la soprascripta obligatione da l'una et l'altra parte sia et intendisi durare a beneplacito et voluntà de la santità di papa Leone Decimo: de la quale voluntà, quando fusse che non seguisse più avanti, dicto maestro Michelangelo, o altri per lui, lo habbi a intimare alli soprascripti, o vero ad alcuno di loro; con questo inteso, che accadendo che la voluntà de la sanctità del Signor nostro papa Leone si mutasse et non volesse persequire più avanti in nel cavare per detto conto, che ditto è di sopra, de la facciata de la chiesa di Santo Lorenzo; che alora et in tal caso, ditto maestro Michelangelo sia tenuto pigliare tutto il lavoro che per li soprascripti fusse cavato a le soprascripte misure per li pregii, come di sopra: et in dicto caso restasseno denari in mano alli soprascripti del prefato maestro Michelangelo; che in tal caso siano restituiti per li soprascripti al prefato maestro Michelangelo in pecunia, o vero in tanti marmi a le misure soprascripte et per li soprascripti pregi.
Item che li sopra nominati con ogni vigilantia et sollicitudine siano tenuti a cavare marmi, come di sopra, et in tal lavoro continuare per fine a tanto che dicto maestro Michelangelo non dirà loro non farsi più di bisognio. Et acciò che con più presteza et sollicitudine si facci buona quantità di marmi; il che più facilmente si fa per via di persone assai; dicto maestro Michelangelo si obliga, a causa che li sopra nominati possino aggiungere uomini a tal lavoro, dare a li soprascripti quella quantità di denari per dicto lavoro, et secondo che lavoreranno et monterà dicto lavoro, et secondo le conditione soprascripte etc. etc. etc.
Actum Petresancte in palatio residentie magnifici domini generalis Comissarii Petresante, coram et presentibus excellenti iuris utriusque doctori (sic) domino Petro Gerardo de Petrasanta, magistro Simone Santis de Mutina, magistro gramatice, et Bartolomeo olim magistri Laurentii de Petrasanta, testibus etc.
Ego Joannes Bertonus olim ser Mathei Blaxii Bertonis de Petrasanta — notarius — rogatus — scripsi.
Archivio Del Vecchio in Carrara. Carrara, 17 d'aprile 1518.
XXXVI.
Michelangelo fa procuratore Donato Benti per caricare i suoi marmi e condurli alla marina.[600]
Die XVII aprilis 1518.
Excellens dominus archimagister Michael Angelus olim Ludovici Bonerote, civis florentinus, omni meliori modo etc. fecit constituit atque solemniter ordinavit eius procuratorem, factorem et certum numptium specialem et quid de iure melius facere potest, providum virum magistrum Donatum olim Baptiste Benti, civem et sculptorem florentinum, presentem et acceptantem generaliter ad onerandum et onerari faciendi et transuehendi omnia et singula marmora que predictus dominus constituens habet in alpibus et sub marinellis Aventie et ad omnia alia et singula etc.
Actum Carrarie in domo mei notarii infrascripti.
Archivio Buonarroti. Firenze, 22 d'aprile 1518.
XXXVII.
I Proveditori dell'Arte della Lana concedono, finchè vive, a Michelangelo di estrarre marmi dalle cave della Cappella e del monte Altissimo.
Die XXij mensis aprilis 1518.
Gli spettabili signori Proveditori degli ordini dell'Arte della Lana per vigore di qualunche loro autorità et potestà, examinando la donatione de' beni fatta all'opera di Santa Maria del Fiore per el comune di Pietra Santa e Seravezza et la Cappella, e maxime e' monti chiamati l'Altissimo; et trovato in detti monti per relatione di periti si farebbe cave di marmi, d'onde aviandogli si caverebbe assai marmi et buoni, e' quali sarebbero a sufficientia alla detta Opera et a ogni cosa si facessi nel territorio fiorentino, e da servire ogni altra natione ne volessi: il che facendosi, donde ora si ha a ire pe' marmi altrove, et comperagli da altri, ve ne sarebbe da usare et potere vendere a ognuno; il che sarebbe grande utile a detta Opera et honore alla città et a detta Opera; e sopra dette cose havuta diligente examina di excellentissimi huomini periti in tal cosa, e di molti prudenti cittadini; et trovato a tale opera condurre essere necessaria grande spesa, et etiam che se ne cavi assai et mettinsi in opera, e per le mani di qualche huomo in detto exercitio excellente et famoso che dia reputatione per cavarne e mettere in opera e' detti luoghi e marmi, adeo s'abbandoni e' luoghi dove si va per essi e venghisi a quelli; et examinato a' presenti tempi a simile opera non esser nessuno più apto che Michelagnolo di Lodovico Bonarroti, oggi scultore excellentissimo, et che di riputatione et fama supera ogni altro; et per indurlo a tale opera laboriosa et di spesa assai, et che ricercha diligentia grandissima, hanno deliberato mostrare liberalità inverso ditto Michelagnolo, la quale sanno sarà utile grande a detta Opera, et lui per la liberalità usatagli, sanno tutta la sua diligentia metterà in fare detti luoghi utili, et a detti luoghi et marmi dare riputatione et crescere la sua fama; et atteso anche che detti luoghi per diligentia et cura di detto Michelagnolo sono venuti in detta Opera, et per quelli adviare a detta Opera.
Et per tanto providono et ordinorno, che a detto Michelagnolo, durante la sua vita, sia lecito cavare et fare cavare di detti luoghi tutti quelli marmi di qualunche ragione et qualità si voglia che lui vorrà, per adoperare in qualunche opera o lavoro lui avessi preso a fare, o per l'avenire piglierà, tante volte quante allui parrà, et quelli trarre di detti luoghi et fare portare dove allui o altri fussi per lui parrà, liberamente et sanza alcuno impedimento, sanza che abbi a detta Opera, o ad altri, pagare premio o cosa nessuna per detti marmi, o cavatura, o trattura di quelli per qualunque parte di detti luoghi, et tante volte quante allui parrà. Et promettono a detto Michelagnolo, benchè absente, e a me notaro della presente rogato, ricevente, che a detto Michelagnolo, o chi per lui sarà, sarà mantenuta la detta facultà di cavare et trarre detti marmi durante detto tempo della sua vita, et che da nessuno sarà impedito detti marmi cavare et trarre di detti luoghi, et che nè allui nè a' suoi heredi, o chi per lui gli trarrà, mai per tempo nessuno sarà domandato premio o cosa alcuna per marmi ne havessi cavati e caveranno: e altrimenti seguendo, lui et suoi heredi e chi per lui havessi cavato o caverà, conservargli senza danno. Et statuirno et deliberorno che detto Michelagnolo, nè altri che per lui cavassi, per modo alcuno possino essere molestati nè impediti detti marmi cavare et trarre per adoperare in qualunche opera o lavoro lui havessi preso affare, o per l'avenire piglierà, tante volte quante allui parrà, et quelli trarre di detti luoghi, et fare portare dove allui, o chi fussi per lui, parrà, liberamente sanza alcuno impedimento: e chi contra facessi, di qualunche qualità, grado o dignità si sia, s'intenda ipso iure caduto in pena di scudi cento d'oro per qualunche volta contrafacessi, da applicarsi per metà a detta Arte, per l'altra metà a detto Michelagnolo. Et promettono la presente concessione per tempo nessuno durante la vita di detto Michelagnolo non rivocare, nè in modo nessuno alterare direttamente o indirettamente, ma quella durante detta sua vita observargli et mantenere, obligandogli per la observantia della Arte et huomini di quella, et beni di detta Opera e di detta Arte. Mandantes conservari, etc. non obstantibus, etc.
Ego Nicolaus olim Michelotii de' Michelotiis, cancellarius dicte Artis et dictorum Provisorum de predictis rogatus, in fidem me subscripsi.
Archivio de' Contratti di Firenze. Pietrasanta, 27 d'aprile 1518.
XXXVIII.
Michelangelo fa procuratore maestro Donato Benti a far cavare, sbozzare e condurre alla marina i marmi di Pietrasanta e di Seravezza.[601]
Die 27 aprilis 1518.
Spectabilis vir magister Michael Angelus, scultor civis florentinus, olim Lodovici Bonarroti Simonis de Florentia hic presens, hoc publico instrumento ex sua certa scientia et non per aliquem iuris vel facti errorem — fecit constituit — suum verum et legitimum procuratorem, — magistrum Donatum olim Baptiste Benti, scultorem, civem florentinum et habitatorem Petresancte — quod cum cum sit, quod idem magister Michael Angelus locaverit ad fodiendum, cavandum et disbozandum nonnullis magistris cavatoribus et disbozatoribus marmorum in montibus de Cappella, vicarie Petresancte, pro fodendo, et cavando, et disbozando marmora in dicto et loco dicto Finocchiaia sive Transvaserra — pro fabrica ecclesie Sancti Laurentii de Florentia et pro facciata dicte ecclesie, de mandato sanctissimi Domini nostri, domini pape Leonis Decimi, prout apparet ex publico instrumento locationis scripto et rogato manu mei notarii infrascripti sub die XV mensis martii presentis anni. — Et cum sit quod idem magister Michael Angelus, eidem opus sit accedere Florentiam pro suis negotiis urgentibus et ne dictum laborerium remaneret derelictum ab ipso magistro Michaele Angelo; propterea devenit ad presens instrumentum procurationis facte in persona supradicti magistri Donati ad omnia et singula infrascripta peragenda, videlicet ad faciendum marmora fienda per dictos magistros et cavatores et disbozatores predictos conduci, trahi et levari de ipsis montibus de Finocchiaia et ipsa conduci facere per viam propterea ordinatam pro ipsis marmoreis conducendis, nec non ad dandum dictis cavatoribus et disbozatoribus dictorum marmorum omnes mensuras et modos qualitatis et condictionis dictorum marmorum ita extrahendorum et fodiendorum de — dictis montibus de Finochiaia, et alia quoque peragenda, fienda et facienda que et qualia exigit dictum laborerium pro constructione et fabricatione suprascripte facciate dicte ecclesie Sancti Laurentii, et in predictis et circa predicta et quolibet predictorum faciendum et exercendum, prout facere et exercere posset et valeret ibidem magister Michael Angelus, si presens et personaliter adesset. Et si casu acciderit quod dicti magistri, et cavatores et desbozatores ita conductos et conducendos tam per ipsum magistrum Michaelem Angelum, opus et laborerium predictum non ita sollicite, non ita acte, non ita perfecte facerent, exararent et adimpleverint iuxta convencta facta cum ipso magistro Michaele Angelo, quod forsan reddundare posset in preiudicium ditti suprascripti magistri Michaelis Angeli constituentis; propterea cum potestate notificandi, intimandi, inquirendi, requirendi et protestandi contra ipsos magistros et cavatores et disbozatores de damnis expensis et interesse ipsius magistri Michaelis Angeli constituentis, et propterea ad omnes lites et causas contra ipsos et quemlibet eorum modo aliquo movendas, agendum, causandum, etc. etc. etc.
Archivio Buonarroti. Firenze, 18 di maggio 1518.
XXXIX.
Ricordo de' patti circa il cavare de' marmi tra Michelangelo e alcuni scarpellini da Settignano.
A dì 18 di maggio 1518.
Danari che serve Michelagnolo di Ludovico Simoni scultore a questi qui a piè.
A Sandro di Giovanni Bertini, E Filippo di Vangelista di Niccolò del Macìa, E Dionigi di Lorenzo di Salvadore, tutti da Settignano.
Obligati per duchati cento d'oro ogniuno in tutto, e Dionigi detto obligato per tutti a Michelagnolo di Lodovico Simoni per detti ducati 100 d'oro, e' quali ebono per detto Michelagnolo da Bonarotto suo fratello questo dì 18 di magio sopradetto in duchati tuti d'oro buono: portògli Sandro di Giovanni sopradetto: obrigati come di sopra in questo modo, cioè: che se infra dì 5 prosimi, cioè per tutto dì 21 del presente mese, e' detti non si fusino rapresentati: cioè il detto Sandro di Giovanni e Filippo di Vangelista si sono rapresentati a Pietra Santa a Michelagnolo detto e secho rimasti d'acordo: che sieno tenuti infra dieci dì poi a rendere e' detti ducati cento d'oro al detto Michelagnolo; e restando d'achordo, sì che abino avergli ghuadagnati a cavare marmi per detto Michelagnolo in fra mesi quatro prosimi futuri; e non avendo in fra 4 mesi cavato tanti marmi, che Michelagniolo sia sodisfato, abino a rendere e' detti ducati 100 a detto Michelagnolo o quelo restasino a guadagniare, pure che sieno d'achordo con detto Michelagnolo, sotto la pena del dopio quela parte che non oservase; non anulando però altro contrato avesino fato prima. E di tanto se n'è fato contrato questo dì detto, roghato ser Buonaventura di........ nottaio florentino a la Merchantia. Testimoni Anton Francesco Schali e Bartolomeo Schali suo nipote.
Pagòsi grosi 6 al detto notaio.
[602]Nota che e' restino obrigati tutti come e' sono, e come e' non m'ànno osservato el contratto, e come e' cento ducati ch'io do a Sandro, gli do per mia discretione, non già ch'io gli abi a dare; e lui à a dare la sicurtà di soddisfarmi detti cento ducati, e di qualli che ànno avuti tutti loro che sono altri cento, come aparisce pel contratto. E à el detto Sandro a dar sicurtà di sodisfarmi di detti danari infra quatro mesi, non si liberando nè l'uno nè nessuno degli altri del primo contratto.
Archivio Buonarroti. Pietrasanta, 22 di maggio 1518.
XL.
Alessandro Bertini da Settignano s'obbliga con Michelangelo di cavargli colonne e stipiti di marmo per scontare un suo debito.
Die XXij maii 1518.
Sia noto a qualunque persona, come avendo Michelangelo di Lodovico Buonarroti, scultore fiorentino, prestato addì 18 di detto ducati cento d'oro in oro larghi a maestro Alexandro di Giovanni di Bertino, scarpellino da Settignano; quali ducati cento d'oro in oro furono cónti et numerati a detto maestro Alexandro per lui in Firenze da Buonarroto suo fratello, come ne appare contracto rogo per mano di ser Buonaventura, cancelliere della Mercatantia di Firenze; et volendo detto maestro Alexandro satisfare de' detti 100 ducati d'oro in oro al detto Michelangelo Buonarroti; convennono questo dì sopradetto insieme, cioè che el sopradetto maestro Alexandro sia in pagamento di essi flor. 100 d'oro in oro tenuto a dare fra quattro mesi da oggi tanti marmi da doversi trarre et cavare nel comune della Cappella, vicinanza di Pietra Santa, luogo detto Finocchiaia, alle misure che saranno qui di sotto, bozati, con prezi et belleza et bontà, come di sotto si dirà; con questo inteso, che detto maestro Alexandro non si debba mettere a cavare in luogo che impedisca et dia noia a maestro Michele di Piero di Pippo da Settignano, il quale cava in detto luogo. Et in caso che in fra e' detti quattro mesi proximi a venire, detto maestro Alexandro non avessi cavato tanti marmi alle misure che si dirà, et postogli al caricatoio, che montino et ascendino alla somma di ducati 100 d'oro in oro; allora et in tal caso detto maestro Alexandro sia tenuto rendere al detto Michelangelo li sopradetti ducati 100 d'oro in oro.
Le misure de' detti marmi sono queste:
Colonne di braccia undici alla misura fiorentina, di lungheza et di grosseza di braccia uno et duo terzi da piè et braccio uno et mezo da capo.
Stipiti di porta di lungheza di braccia dieci et uno quarto et largheza di uno braccio et uno 4º et di grosseza uno braccio, e quel più che dirà maestro Donato Benti fiorentino: altri marmi alle misure che dirà detto maestro Donato. Et tutti detti marmi sieno bianchi et netti di peli et d'ogni altra macula, et de' più belli del luogo.
E' prezi convenuti fra loro de' sopra detti marmi sono questi: cioè per ciascuna delle dette colonne, ducati trenta d'oro in oro larghi; per ciascuno stipite, ducati venti d'oro larghi; di ogni altro marmo da cinque carrate in su e per insino in cinque carrate, ducati uno per carrata; de' pezi di sei carate l'uno insino a x carate, lire dodici piccioli. E io ser Pierangelo di maestro Francesco di Nicola da Barga, al presente cancellieri del Commissario di Pietrasanta, non come persona pubblica, ma privata, di consentimento et voluntà et presentia delle dette parti ò scripta questa di mia propria mano, anno, dì et mese soprascripti, in presentia di ser Piero di maestro Matteo Gherardi da Pietrasanta, et maestro Donato Benti, testimoni chiamati dalle parti, e' quali di sotto insieme con tutte le dette parti di loro propria mano si sottoscriveranno.
Io maestro Alessandro sopra ditto sono contento e mi obrigo a quanto di sopra è detto, e per fede di ciò detto dì, mese e anno mi sono sottoscritto di mia propria mano, presente messer Pier Gerardi da Pietrasanta, e maestro Donato Benti, e' quali si sotto scrierano di loro propria mano.
Io Michelagniolo sopra detto sono contento a quanto di sopra si contiene, e in fede di ciò mi sono sottoscritto di mia propria mano questo dì sopraditto in presenzia de' sopra nominati.
Ego Petrus Gerardus de Petra Santa legum doctor, omnibus suprascriptis interfui et presens fui et ut testis, ut supra, de voluntate suprascriptorum partium me hic propria manu subscripsi, die, mense et anno suprascriptis.
Io Donato di Batista Benti fiorentino fui presente e testimonio a quanto in questa iscritta di sopra si contiene, e per fè di ciò mi so' sottoscritto di mia propria mano col detto messer Piero.
Archivio de' Contratti di Firenze. Pietrasanta, 1 di giugno 1518.
XLI.
Donato Benti come procuratore di Michelangelo e de' suoi denari, presta a due scarpellini dieci ducati d'oro che essi promettono di scontare in tanti marmi.[603]
Die prima iunii 1518.
In nomine Domini, Amen.
Sia noto e manifesto ad ogni persona legerà lo presente instrumento, come maestro Donato già fu di Baptista Benti, scultore fiorentino, abitatore allo presente in Pietrasanta, distretto del magnifico e excelso Populo e Dominio fiorentino, come procuratore e in nome di procuratore dello egregio omo maestro Michelangiolo di Lodovico Bonarroto, similiter scultore, cittadino fiorentino, et etiam come di sua procura ne appare uno contratto per mano di me notaro infrascripto e per lo quale maestro Michele Angelo promette de rato sotto obligazione, dà et numera et presta — a maestro Michele di Piero di Pippo da Septignano, scarpellino e foditore di marmi, et Bastiano d'Angelo di Benedetto Iohanni Marchi della Cappella, vicinanza di Pietrasanta, e a qualunque di loro principalmente et in solido — ducati dieci larghi d'oro in oro, delli quali maestro Michele e Bastiano in presentia di me notaro e testimoni infrascripti confessano in veritate da esso maestro Donato in detto nome già avere avuto ducati due d'oro in oro larghi. Et ducati octo larghi d'oro in oro il soprascripto maestro Donato — dà, paga, numera e presta. — Li quali ducati octo larghi d'oro in oro rimanghino apresso di esso maestro Michele e Bastiano in solido. — Dichiarando esso maestro Donato essere della pecunia e denari propri d'esso maestro Michelangelo per prestargli alli soprascritti maestri Michele e Bastiano, in solido. — Li quali ducati dieci d'oro in oro larghi soprascripti, maestro Michele e Sebastiano — promettono ad esso maestro Donato — dare et pagare a lui e suo principale in due mesi proximi ad venire in tanti marmi da essere chavati e isbozati in buona isbozatura alle mesure del principale d'esso maestro Donato e ad loro sarà data per detto maestro Donato, detto nome. Li quali marmi s'àranno ad cavare in Finochiaia della Cappella, iurisdictione e vicinanza di Pietrasanta, de' più belli che sono in detto loco, netti di vene e di peli, per pregii che fe' maestro Allixandro di Giovanni di Bertino da Septignano, ogni excusatione e cavillatione remossa.
Archivio de' Contratti di Firenze. Firenze, 29 d'ottobre 1518.
XLII.
Colonne, architrave e stipiti da cavarsi per la facciata di San Lorenzo allogati a vari scarpellini da Settignano.[604]
Die 29 mensis octobris 1518.
Providus et prudens vir Michelangelus Ludovici Leonardi de Simonibus, civis honorandus ac sculptor excellentissimus florentinus — locavit et concessit — magistro Dominico Iohannis Bertini, scalpellino populi Sancte Marie a Septignano, ibidem presenti et conducenti ad fodiendum, faciendum et bozandum è marmore existente in fodinis et in montibus Petresancte desuper Seraveziam in luoco detto Finochiaia è contra Capellam infrascriptas columnas et petra magna et parva marmorea pro pretiis et mercedibus, temporibus et terminis infrascriptis, singula singulis referendo: et que sunt ista, videlicet:
Dua colonne di lungheza di braccia xj e 1⁄4 alla misura fiorentina et grosse da piè br. 1 2⁄3 et da capo braccia 1 1⁄3 con le base et capitelli convenienti a epse colonne et con quelle misure gli saranno date da decto Michelagnolo: et decto Michelagnolo promecte dare a decto maestro Domenico per sua fatica di ciaschuna di decte colonne, ciò è per il fuso silecto, cavate et bozate nel luoco proprio della cava predetta, fior. quaranta larghi d'oro in oro: et più
Dua pezi d'architravi, e' quali nel vivo debbino essere et sieno br. vij et 1⁄3 et nello ogiecto br. 8 et 1⁄3, et alti br. 1 1⁄2 et le rivolte br. 2 1⁄2 nello ogiecto, et il vivo delle rivolte br. 2. E decto Michelagnolo gli debbe dare per ciascuno pezzo di decti architravi abozati con le misure da darsi per decto Michelagnolo, et in quello luoco dove s'abozeranno come di sopra, fior. xxv d'oro larghi in oro: et più
Uno stipite delle porte maggiore lungo br. 20 1⁄4 con la grosseza et alteza da darsegli, come di sopra, per prezo di fior. xxx larghi d'oro in oro, bozato come di sopra: et più
Quattro stipiti delle porte minori con due loro architravi et con l'architrave della porta grande, posti come di sopra in su la cava, per prezo di ducati novanta larghi d'oro in oro, o vero la metà de' decti 4 stipiti et architravi, come detto maestro Domenico fussi d'acordo con gl'infrascripti altri conduttori nella infrascripta altra locatione nominati. Et che decto maestro Domenico sia obligato a dare a detto Michelagnolo tutte l'altre pietre minore da cinque carrate in su abozate nel decto lavoro per insino al manco prezo delle soprascripte per fior. uno largo d'oro in oro la carrata. Et di cinque et da cinque carrate in giù, detto maestro Domenico sia obbligato a darle bozate al caricatoio, dove può andare il carro, per prezo di fior. uno largo d'oro in oro la carrata. Et inoltre sia obligato decto maestro Domenico, oltre alle carrate delle decte pietre grosse, a dare a decto Michelagnolo tante carrate delle pietre pichole, che in tucto faccino numero, omnibus computatis, di carrate cento cinquanta. Con pacto che la belleza et biancheza di tutti detti marmi debbino essere come quelle della colonna si roppe o più presto meglio; et che circa de' casi de' peli o cotture, detti marmi debbino essere netti al tutto. Et li quali marmi et colonne detto maestro Domenico sia tenuto et obbligato di aver fatti et bozati in questo modo, ciò è: una di dette colonne per di qui a mesi due da oggi et il restante per tutto il mese di giugno proximo 1519, senza alcuna exceptione. La quale locatione et tutte le cose predette detto Michelagnolo fa al detto maestro Domenico con patto in principio, mezo et fine del presente contratto, aposto et repetito, che al caso sopravenissi la morte di nostro signore papa Leone, quod Deus avertat, o che per altri casi sua Santità non volessi seguitare il lavoro della facciata di San Lorenzo, per la cui causa si fanno detti lavori; che in tal caso o casi, o per qualunque di quelli, epso Michelagnolo non sia obligato a seguitare tal'opera; ma che avendo detto maestro Domenico danari in mano di detto Michelagnolo, che epso maestro Domenico sia obligato a dar tanti marmi al detto Michelagnolo di quelli che così fussino bozati per suo conto, che sconti detto restante avessi di suo in mano. Et al caso che esso maestro Domenico avessi cavato et bozato a mesura di detto Michelagnolo più marmi che non è la quantità gli restassi in mano; che detto Michelagnolo gli ne debbe pagare alla ragione predetta: intendendo sempre tutte le dette cose a sano et puro intelletto. Et inoltre detto Michelagnolo per parte di detti lavori da farsi dètte et numerò a detto maestro Domenico, quivi presente, in presenza di me notaio et delli testimoni infrascripti, fior. trenta larghi d'oro in oro, et della qual quantità lui si chiamò ben pagato, tacito et contento. — Et in oltre a' prieghi et mandato del decto maestro Domenico — stecte mallevadore Francesco d'Andrea di Giovanni, scalpellino da Septignano — etc. etc.
Item postea et incontinenti — prefatus Michelangelus — locavit et concessit ad fodendum et hozandum, ut supra totidem ex marmoribus suprascriptis et ad mensuram et pro pretio, modis et conditionibus et temporibus sopradictis, singula singulis referendo, Andree Ioannis Andree ed Dominico Mattei Pauli Morelli, scalpellinis populi Sancte Marie a Septignano, comitatus Florentie — et pro parte laboreriorum predictorum dictus Michaelangelus solvit et numeravit dictis Andree et Dominico sociis predictis. — florenos xxv auri latos in aurum. —
Archivio de' Contratti di Firenze. Firenze, 18 di dicembre 1518.
XLIII.
Concordia tra Michelangelo e Raffaello detto Bardoccio, per la cava d'una colonna di marmo di Pietrasanta.[605]
Die XViij mensis decembris (1518) Actum in Opera Sancte Marie Floris de Florentia.
Cum sit quod providus vir Michelangelus Ludovici de Simonibus, civis honorandus et sculptor florentinus excellentissimus, iam sunt menses quatuor proxime elapsi, verbo tenus ut dixerunt partes infrascripte, locaverit Raphaeli Dominici Iacobi Nencii scalpellino, et de presenti habitatori a Signa, alias decto Bardoccio, ad fodendum unam columnam de marmore in fodinis Petre Sancte de novo ibidem discoperte et invente, (sic) longitudinis brachior. xj 1⁄4 et grossa da piè brac. 1 2⁄3 et da capo br. 1 1⁄2, videlicet il fuso solo abozato pro pretio florenor. 30 auri latorum in aurum. Et cum sit quod dictus Raphael accesserit ad dictas fodinas et inceperit dictam columnam et non perfecerit. Et cum sit quod dictus Raphael non observaverit promissa, et nolit observare promissa et conventa dicto Michelangelo; qua propter hac presenti die prefatus Michelangelus ex una et dictas Raphael ex alia, devenerunt ad invicem et vicissim ad infrascriptas conventiones et pacta: videlicet, quod dictus Raphael teneatur et obligatus sit et ita promisit dicto Micheli Angelo ibidem presenti, de presenti ire ad dictas fodinas et perficere dictam columnam et ipsam abozatam reddere teneatur ipsi Michelangelo hinc ad duos menses proxime futuros ab hodie, sine aliqua exceptione. Et quia prefatus Michelangelus mutuavit dicto Raphaeli pro dicta de causa flor. 50 latos, prout dictus Raphael coram me notario et testium — asseruit; qua propter dictus Michelangelus, non obstante dicta concordia ut supra facta inter eos, pro dictis flor. 30 latorum in auro, fuit et est contentus, quod si et casu quo dictus Raphael reddiderit dictam columnam tempore predicto abozatam ut supra, quod ipse Raphael lucretur totam dictam quantitatem dictorum florenor. 50 largorum — et ex nunc ipsum in casu predicto et non aliter absolvit et liberavit a quantitate predicta.
Archivio de' Contratti di Firenze. Pietrasanta, 13 d'aprile 1519.
XLIV.
Alcuni scarpellini Carraresi si obbligano con Michelangelo di cavargli marmi.[606]
In nomine Domini, Amen. Iacopo di Thomeo de Casa Pulcia, habitatore a Torano, villa di Carrara; Antonio, alias decto Leone, di Iacopo Puliga de Puliga, habitatore a Torano; et Francesco, decto Bello, già di Iacopo Vannelli de Torano soprascripto, maestri cavatori et disbozatori di marmi qui presenti, promectano et convengano allo egregio omo maestro Michelangelo, scultore benemerito, di Lodovicho Bonarotti, citadino fiorentino, presente, di fare, isbozare, cavare, dare et consignare a decto maestro Michelangelo pezi octo di marmo carrarese, cioè della cava appellata — la cava dello Leone di Carrara; la quale cava est (sic) del soprascripto Antonio; la quale ha, come dice, pro indiviso cum Iacopo di Guido, appellato sopranome Quindecim, de Torano soprascripto: cioè pezi quatro di marmo seu marmorei, alti l'uno braccia cinque, larghi braccia uno et uno quarto de uno altro braccio, grossi braccio uno et mezo, per qualunque de' decti pezi quatro di marmo: per pregio di ducati trenta due d'oro in oro larghi per qualunque pezo.
Item altri quatro pezi di marmo, per alteza braccia quatro et mezo, larghi braccia uno et mezo, grossi braccio uno et uno quarto di braccio per qualunque de' decti pezi quattro d'essi marmi, ad ragione di ducati quindecim d'oro in oro larghi per qualunque pezo d'essi marmi. E quali marmi sopra expressi debbino essere di bona biancheza, qualità, e senza peli, vene et vivi o altre machule, et siano simili ad altri dua pezi di carrate septe già avuti da decto Antonio, detto Leone, et Iacopo Quindecim suo compagno dalla soprascritta cava, quale dicesi la cava del Polvaccio allo dirimpetto della cava del Mancino, ad ragione di ducati trenta duo d'oro in oro larghi lo magiore, et lo minore ad ragione di ducati quindecim larghi d'oro in oro per qualunque d'essi marmi. Li quali marmi e lavoro d'essi marmi — promectono — a decto maestro Michelangelo scultore, presente — dargli et consignarli per di qui a mezo lo mese di luglio proximo ad venire, cioè pezi dua delli grandi, et dua pezi delli picholi a decto tempo posti in barcha, et quelli in barcha consignarli ad ogni spesa, danno, pericolo et interesse de' soprascripti maestri compagni cavatori.
Item li altri quatro, cioè pezi dua delli grandi et pezi dua delli picholi d'essi marmi, essendo d'essa conditione — per di qui per tutto lo mese d'octobre proximo. — Circa questo pacto — a' soprascripti maestri cavatori et disbozzatori sia licito — possere cavare et disbozare in detta cava del soprascripto Iacopo, posta in territorio di Carrara loco decto allo Polvaccio, che è confine con la cava del Leone, e Iacopo decto Quindecim, pure siano de quella qualità, boneza, belleza, senza vene et peli, sono et erano quelli dua pezi di marmi (che) già esso maestro Michelangelo (ha) havuti dallo soprascripto Antonio decto Leone. — Et per parte di pagamento d'essi marmi lo soprascripto maestro Michele Angelo a' soprascripti Iacopo, Antonio et Francesco — dà, paga et numera, ducati venti uno d'oro in oro larghi, computati in quelli, ducati dua d'oro in oro larghi già havuti — da esso maestro Michelangelo, li quali ducati decenove — ch'è lo resto d'essi ducati venti uno, dicto maestro Michelangelo — dà et paga: — et ducati trenta d'oro in oro larghi per di qui a mezo lo mese di magio proximo ad venire presente anno 1519, quando decti pezi d'essi marmi seranno cavati, disbozati per detti cavatori et disbozatori a decto tempo — et lo resto della valuta et monta d'essi quatro pezi d'essi marmi sempre e quando saranno posti in barcha et consignati — et così si debbi intendere dovere seguire lo pagamento delli altri quatro pezi d'essi marmi.
Actum Petresancte in apotecha heredum olim Luce de Panicis de Petrasancta, anno Domini nostri 1519, indictione vij, die vero xiij aprilis, coram et presentibus venerabilibus viris magistro Iohanne olim magistri Mathei Guasparis, presbitero Stephano olim Iacobi magistri Iannini, et egregio viro artium et medicine doctore magistro Ludovicho magistri Opizi de Petrasancta, testibus etc.
Et ego Ioannes quondam Pauli Badisse de Petrasancta — notarius — rogatus fui — et — subscripsi.
Archivio Comunale di Carrara. Carrara, 30 d'aprile 1519.
XLV.
Iacopo Guidi da Torano entra nella compagnia di alcuni scarpellini che avevano preso a cavar marmi per Michelangelo.[607]
Cum sit et fuerit quod providi viri Iacobus olim Thome de Casapodio, habitator Torani, et Franciscus Iacobi Vanelli de Torano, et Leonus Iacobi de Pulega, habitator Torani, se simul et in solidum obligaverint excellentissimo viro archimagistro Michaeli Angelo olim Ludovici Bonarote, sculptori florentino, ad faciendum, effodiendum et laborandum quedam marmora contenta et que continentur in publico instrumento rogato et celebrato per publicum notarium Petrasanctensem: et cum sit et fuerit quod Iacobus olim Petri Guidi de Torano vellet se sociare cum dictis Iacobo, Francisco et Leone ad effodiendum et laborandum dicta marmora: idcirco dictus Iacobus per se et suos heredes obligavit et se posuit in societatem et comunionem dictorum Iacobi, Francisci et Leonis eo modo et forma contenta in dicto instrumento rogato ut supra, et voluit se esse obligatum, prout et sicut fuisset descriptum et obligatum in dicto instrumento: promittens per se et suos heredes attendere et omnia et singula in dicto instrumento contenta observare, sub pena dupli. Insuper iuraverunt omnes etc.
Actum Carrarie in domo mei notarii etc.
Archivio Buonarroti. Carrara, 18 di maggio 1519.
XLVI.
Fede di Carlino da San Terenzio che Pietro Urbano da Pistoia mandato da Michelangelo a Carrara non pagò li scarpellini perchè non avevano finito il lavoro.
Facio fede io Carlino di Simone da Santo Terentio habitante a Carrara, come Piero di Aniballe da Pistoia, garzone di Michelle Anzollo, vene a Carrara a dì 14 di magio presente, et subito chomo dito Piero fu zunto a Carara trovò Polina e Bello e Lione tuti da Torano, e dimandò a che porto era e' lavoro el qualle loro hano prexo a fare a Michele Anzollo soprascritto, e como apare contrato in fra loro, secondo dice Piero suprascrito: e loro resposono, como e' lavoro non era ancora fornito, ma che era a bono porto. E vedendo Piero che el soprascripto lavoro non era ancora fornito, non à voluto dare alcuni denari. Et io Carlino ho fato questa fede per dito di Piero soprascrito, e Marcho Antonio de Rosso da Carrara disse se trovò a la soprascrita coxa: e la presente scrita è fata presente Marcho Antonio soprascrito e Vaxolo da Gussano, habitante a Carrara.
Archivio Buonarroti. Seravezza, 29 di luglio 1520.
XLVII.
Il Bello e il Pollina confessano d'aver ricevuto venti ducati d'oro da Michelangelo.
A dì 29 di luglio 1520.
Appaia manifesto per questa privata schritta, chome è la verità, che Francesco da Torano ditto el Bello, e Iacopo di Tomeo de Casa Pogio da Torano, insiemi et in solido con 2 altri loro compagni, come si conteni in uno contratto fatto per mano di ser Giovanni Badessa notaro di Pietra Santa, si chiamano avere auto e rizeuto ogi questo dì soprascritto, da lo spetabile omo maestro Michele Angelo, schultore fiorentino, duchati vinti d'oro larghi: li quali ducati 20 d'oro larghi sono per resto di pagamento di pietre cinque sotto le sue misure, quali si contengano ne lo contratto soprascritto, presenti Bacio speziali e maestro Donatto Benti, li quali si sotto schriverano di loro propria mano. E io Bernardino di maestro Antonio Voltaglia ò fatto la presente scritta di voluntà de li parte a dì e anno soprascritto.
E ditte 5 pietre sono per lo Papa per la faziata di San Lorenzo di Fiorenza.
Io Bacio ispeziale in Saravezia fui presente a la ricieuta de detti vente ducati, come di sopra si contiene.
Io Donato Benti fiorentino, abitante a presente in Seraveza, fui presente quando e Bello e Iachopo detto Polina riceverno duchati venti d'oro in oro larghi da Michelagnolo, iscultore fiorentino, per cinque priete da figure, come apare per uno contratto soprascrito.
Archivio Comunale di Carrara. Carrara, 22 d'aprile 1521.
XLVIII.
Fede di alcuni scarpellini di aver ricevuto da Michelangelo cento scudi per conto di marmi cavati per la Sagrestia di San Lorenzo.[608]
In nomine etc. Die XXII aprilis 1521.