Note al Capitolo Ottavo.
37. Cfr. Sen., Qu. nat., 5, 18, 4.
38. Le linee generali di questa ricostruzione dell’opera politica di Augusto, che rovescia interamente l’incoerente dottrina della diarchia sostenuta dal Mommsen, sono state lungamente svolte da G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, voll. IV e V. L’idea capitale di questa ricostruzione era già stata accennata da E. Meyer, in un breve studio, Kaiser Augustus, pubblicato in Kleine Schriften, Halle, 1910, p. 441 sg.; ed è stata da lui ripresa in Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, Stuttgart, 1918. L’aveva anche presentata il Fustel de Coulange, La Gaule romaine, Paris, 1901, p. 147 sgg.
39. Su questo punto, importante perchè da esso si deduce il carattere repubblicano delle rapide carriere di Druso, di Tiberio e degli altri membri della famiglia di Augusto, cfr. le spiegazioni e le prove più minute che si trovano in G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 55.
40. Svet. Aug., 101.
41. Su questi tributi — e i testi che ci si riferiscono — cfr. G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 127.
42. Sul vero carattere di questa riforma costituzionale, cfr. G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 177 sg.
43. Si legge nella lex de imperio Vespasiani (C. I. L. VI, 930, 17-19): utique quaecunque ex usu reipubblicae majestate divinarum huma[na]rum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere jus potestasque sit ita uti divo Augusto.... Le ragioni per cui crediamo doversi riportare a questo momento il conferimento di questa autorità quasi illimitata, si trovano esposte in G. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 188.
44. Dion. Cass., 54, 12. Ferrero, Grandezza e Decadenza di Roma, IV, p. 293.