§. VI.  Della conoscenza nelle cause.

Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura, e correzion de' costumi fra Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico e notorio peccato, scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse: se non s'emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso, e se per fine ciò non ostante s'ostinava nell'errore e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro Comunione, ed avuto come tutti gli altri Gentili e Pubblicani, privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e 'l lasciavan nella società civile con gli altri Gentili; nè, se non dopo un vero pentimento ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro Comunione.

Questa correzion di costumi, durante lo stato popolare di Roma, risedeva presso a' Censori, chiamati perciò Magistri morum, i quali avevan potere di notar d'ignominia ogni sorta di persone, per li casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, come saggiamente e ben a lungo tratta Bodino. Instituto certamente assai commendevole, il qual essendo mancato sotto gl'Imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell'Assemblee della Chiesa: Ibidem, dic'egli, Exhortationes, castigationes, et Censura Divina: ond'è, ch'essi chiamaron il Capo di ciascuna Chiesa Episcopon, come che significasse Inspettor de' costumi della sua Chiesa: per la qual cosa, le scomuniche ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi censure ecclesiastiche: materia, che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire.

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, a fine di non piatire avanti a' Giudici pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella prima a' Corinti. Talmente che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che coloro, i quali non volendovisi sottomettere, facevan litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non eran che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti che per onore; come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza: del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi, nè proferito il parere potevan essere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento; ciò sono, sopra gli affari della fede e della religione, di cui ella giudicava per forma di politia: sopra gli scandali e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d'arbitrio e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gli Ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione: ma la loro giustizia era chiamata notio, judicium, audientia, non giammai jurisdictio.