§. III.  Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori.

La Lucania stese i suoi ampj confini molto più, che oggi non si mirano: incominciando dal fiume Silaro abbracciava non pur quel ch'ora appellasi Basilicata, ma dall'altra parte si dilungava infin a Salerno, anzi questa stessa città era dentro a' suoi confini, poichè i Correttori della Lucania anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all'amministrazione furon congiunti i Bruzj, che s'estendevano oltre a Reggio fino allo stretto siciliano nell'ultima punta d'Italia.

Erano i Lucani, e' Bruzj sotto un solo Moderatore. Il Correttore, che dagl'Imperadori si mandava al governo di queste regioni, reggeva con piena autorità amendue queste province. La sua dignità ancorchè non tanta quanto quella de' Consolari, era di gran lunga superiore al grado de' Presidi, e solamente eran dipendenti e sottoposti a' Prefetti d'Italia, ed a' Vicarj di Roma, a' quali potea aversi ritorso.

La loro sede era collocata nella città di Reggio, capo e metropoli di questa provincia, avvegnachè talora solessero i Correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania, secondo richiedeva il bisogno de' pubblici affari. Quindi è, che in queste due città ancor oggi si veggano gli avanzi d'alcuni marmi, che a' Correttori erano stati dirizzati: in Reggio nella chiesa della Cattolica si legge, ancorchè dal tempo in qualche parte rosa, questa iscrizione.

CORRECTORI. LUCANIAE
ET. BRITTIORUM. INTE
GRITATIS. CONSTANTIAE
MODERATIONIS. ANTI-
STI. ORDO. POPULUSQUE
RHEGINUS

E nella città di Salerno in un arco, che prima era, ove oggi è il sedile di Portaretese, vi s'osservavano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle quali si leggevano queste parole[388].

ANNIO. VITTORINO, V. C
CORRECTORI. LUCANIAE
ET. BRUTIORUM. OB
INSIGNEM. BENEVOLEN
TIAM. EJUS. ORDO. POPU-
LUSQUE. SALERNITANUS

Solevano gl'Imperadori eziandio a questi Correttori indirizzare le loro costituzioni, che per utilità delle province, e per dar compenso a' disordini, che ivi nascevano, sovente eran costretti di promulgare; e può pregiarsi questa provincia sopra l'altre, che le prime leggi, che Costantino M. dopo sconfitto Massenzio promulgasse per Italia, fossero quelle, che a' Correttori della Lucania, e de' Bruzj si mandarono: tanto che a noi è più antica la memoria de' Correttori di questa provincia, che de' Consolari della Campagna.

Il primo, che ne' primi anni dell'Imperio d'Italia di Costantino reggesse questa provincia, fu Claudio Plotiano, al quale fin dall'anno 313 poco dopo la sconfitta di Massenzio dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio[389], per le quali diede nuova forma e modo alle consulte, che solevan i Giudici dubbiosi fare all'Imperadore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell'anno 316 Mechilio Ilariano, a cui da Costantino in quest'istesso anno fu mandata quella legge, che nel Codice di Teodosio[390] vedesi sotto il tit. de Decur., e che dal nostro Giustiniano portando l'istessa iscrizione d'Ilariano Correttore della Lucania e de' Bruzj, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo[391]. Ed a quest'istesso Correttore s'indirizzò l'altra costituzione di Costantino, che si legge sotto il tit. ad l. Corn. de Falso nel Teodosiano[392].

Ad Ilariano succedè nel 319 alla dignità di Correttore di Lucania, Ottaviano, al quale, risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino M. la l. 1. de Filiis Milit. apparit. che fu letta ed accettata in Reggio, poichè quivi era la sede de' Correttori[393].

Ma niun'altra memoria è sì chiara ed illustre, che faccia vedere in quanta stima ed eminenza fossero i Correttori della Lucania, quanto quella famosa e celebre costituzione di Costantino, che si legge nel Codice di Teodosio[394] sotto il tit. de Episcopis, che a questo Ottaviano Correttore nella Lucania in quest'anno 319, dirizzò; per la quale rendè i Cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequj delle cose sacre e divine. Costantino una consimile legge dettata coll'istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino Proconsole dell'Affrica; e come accuratamente notò Gotofredo, quella costituzione era simile, non però la stessa, che poi mandossi ad Ottaviano: quella fu proferita molti anni prima, cioè nell'anno 315 ovvero nel fine dell'anno 312; questa nell'anno 319; quella fu indirizzata ad altro Magistrato, cioè ad Anulino: questa ad Ottaviano; quella apparteneva ad altra parte del suo Imperio, cioè all'Affrica, della quale allora Anulino era Proconsole; questa alla Lucania, ed a' Bruzj, della quale Ottaviano era Correttore. Fu tal rinomata costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perchè in esso molte consimili lessi s'inserirono: ma ben dal Cardinal Baronio[395] vien riferita, e nell'istesso anno 319 fu puntualmente notata.

Quali fossero i Correttori di Lucania sotto l'Imperio di Costante, di Costanzo, e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun editto, che da questi Principi fosse stato a costoro indirizzato: ma non mancan però loro costituzioni spedite a' Prefetti d'Italia, le quali mostrano quanta cura e sollecitudine avessero delle cose d'Italia, e di questa provincia in particolare.

Ma de' Correttori della Lucania, che sotto Valentiniano ebbero il governo e l'amministrazione di questa provincia, ben possiamo dal lungo e profondo obblio trar fuori i loro nomi. Artemio fu il primo, quegli, di cui sovente s'incontrano memorie nell'istoria d'Ammiano Marcellino[396]: a costui, risedendo Valentiniano in Aquileja, indirizzossi nel 364 quella costituzione che sotto il tit. de privil. Apparit. Magistr. leggiamo. E dall'iscrizione di questa legge si vede, che quest'Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno fu quella letta ed accettata. A quest'Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileja, indirizzate in questo medesimo anno la l. 6. de privileg. eor. qui in sacr. palat., e la l. 21. de Cursu publico.

Ma da niun'altra apparirà meglio la dignità e la stima appo gl'Imperadori, de' Correttori della Lucania, e di questo Artemio, quanto da quella costituzione[397] non abbastanza celebrata di Valentiniano I. che sotto il tit. de officio Rectoris Provinciae si vede. Fu quella, quando ancora questo Principe risedeva in Aquileja, nell'anno 364 indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli e chiari titoli, che dalla generosità e magnanimità d'alcun Principe possono sperarsi, eran profusamente a questo Correttor della Lucania conceduti: Carissime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua, ed altri consimili, eran i più frequentati. A costui indirizzò quella costituzione, nella quale inculcava ai Giudici l'integrità e la diligenza nella spedizione delle liti: che dovessero conoscere e deliberar nelle cause, o si trattasse della vita, o delle sostanze degli uomini, pubblicamente e nel cospetto e sotto gli occhi di tutti, non privatamente e ne' secreti delle case, ove davasi luogo a' negoziati ed a' traffichi: che le sentenze una volta proferite, dovessero pubblicarsi e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d'ogn'uno si ponesse ciò che i Giudici faceano, e se secondo le leggi e l'ordine della verità avesser giudicato, ovvero perversamente e per gratificare l'una delle parti; ond'è che ne' Tribunali di questo Regno fu sempre, ed ancor oggi dura lo stile di leggersi e pubblicarsi le sentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia e formalità. Proibì a cotali Giudici i pubblici spettacoli ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero e trascurassero la cura dalla pubblica e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti serj e gravi.

Sotto Valentiniano I. ancora resse la Lucania e' Bruzj Simmaco, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella costituzione[398] che sotto il tit. de Cursu publico, si legge nel C. Teod. fu, mentre questo Principe era in Milano, mandata a Simmaco allora Correttore di questa provincia. Nè d'altri Correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri Imperadori, che seguirono: poichè, se bene sotto il tit. de contr. empt. si legga una costituzione[399] di Teodosio M. che porta anche il nome di Valentiniano II. accettata e pubblicata in Reggio nell'anno 384, ed un'altra[400] pur accettata in Reggio sotto il tit. de operib. publicis, non dee però intendersi di Reggio città posta ne' Bruzj, ma, come nota il diligentissimo Gotofredo, d'un altro Reggio posto nell'Oriente dodici miglia lontano da Costantinopoli. Il che si rende manifesto, non solamente perchè all'Imperio di Teodosio M. non fu assegnata l'Italia, ma quella, essendo toccata coll'Occidente a Valentiniano II. veniva da costui retta ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a Cinegio, l'altra a Cesario amendue Prefetti P. dell'Oriente, di cui Teodosio fu Imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl'Imperadori di questi tempi, i quali, ancorchè diviso fra loro l'orbe romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell'altra s'impacciasse, con tutto ciò le leggi, che da essi ne' loro dominj si promulgavano, portavan il nome di tutti que' Imperadori, che allora reggevano l'Imperio, avvegnachè da uno solamente fosse stata ordinata[401]: siccome ne' pubblici monumenti s'osserva, che quantunque l'opera ad un solo fosse stata eretta, porta nondimeno il nome di tutti gl'Imperadori regnanti. L'ignoranza del qual costume fu cagione a molti Scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un Principe riferissero ad un altro; di che secondo l'opportunità se ne vedranno gli esempj.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre costituzioni de' Principi, le quali (se bene non dirette a' Correttori di questa provincia, ma o a' Prefetti d'Italia, ovvero ad altri Magistrati) mostrano de' Lucani, e de' Bruzj aver somma cura e providenza tenuta. Dovevano questi Popoli, come tutti gli altri di queste province, portare il vino in Roma per provvedere all'annona di quella città: ma come che da questa eran alquanto lontani, fu loro conceduto, che potessero soddisfare in danaro ciò ch'essi eran tenuti in vino[402].

Onorio concedè loro anche l'immunità de' tributi e gabelle, come si vede da quella sua costituzione[403], che sotto il tit. de indulg. debit. leggesi nel Codice di Teodosio. E fin qui sia detto abbastanza della Lucania e de' Bruzj, e suoi Correttori.