Non bastò a Teodosio d'aver in cotal guisa dato riparo alla cadente giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell'Accademie: erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio[488], qui juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae receperint. L'immensa copia de' libri[489], la gran mole delle tante costituzioni imperiali fra se discordanti, tenevagli ancor'in una profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' Principi dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle cause.
Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo, non già nell'anno 435 come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio[490], fu tal Codice da questo Principe compilato e pubblicato: alla fabbrica del quale elesse otto insigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tale in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi Massimino, vir Illustris, come lo chiama Teodosio istesso[491], Exquaestor nostri Palatii, eminens omni genere literarum. Fuvvi Martirio, vir Illustris, Comes, et Quaestor nostrae Clementiae fide interpres. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, viri spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii. Fuvvi Epigenio, vir spectabilis, Comes, et Magister memoriae; e per ultimo Procopio, vir spectabilis, Comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.
L'impiego a lor dato in quest'opera fu di raccoglier le costituzioni di molti Principi, che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle: per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.
Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle costituzioni degli Imperadori cristiani, che da Costantino M. infine a questi tempi s'erano nell'uno, e nell'altro Imperio diffuse e sparse; onde non bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne' quali ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè se si riguarda il tempo, che si framezza, non è meno di cento ventisei anni, cioè dagli anni di Costantino 312 infino a questo anno 438; se gl'Imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il lor numero non è minore di sedici: Costantino M: tre suoi figliuoli Costantino, Costanzo e Costante: Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il Giovane, Teodosio M., Arcadio, Onorio, Teodosio il Giovane, Costanzo e Valentiniano III; se le varie sorte delle costituzioni, in esso s'incontrano non pur gli editti, ma eziandio i varj rescritti, le molt'epistole a' Magistrati dirette: l'orazioni al Senato, le prammatiche, gli atti, ed i decreti fatti nel Concistoro de' Principi, e finalmente i molti lor mandati a' Rettori delle province, ed a gli altri Ufficiali indirizzati.
Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur troppo manifesto dall'argomento de' suoi libri, e dal novero de' titoli. Delle costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all'eredità, e ad ogn'altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che s'attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati, dassi la Notizia delle dignità, dassi la norma per le cose militari: dispongonsi gl'impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l'accusazioni criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose appartenenti all'annona, ed a' tributi: si dà providenza al Comune delle città, a' Professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò, che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj ecclesiastici, ed alla religione attinenti, si diffiniscono: in guisa che non v'è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in questo Codice non si racchiuda.
I nomi de' Principi, che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor Autori la gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti.
Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non s'osservino molti difetti ed errori lungo di lor catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo[492], che non fa uopo qui rammemorargli; ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle costituzioni de' Principi cristiani solamente far raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino: perciò Prospero Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi legittimi furon raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il suo disegno, ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi, quelle terminarsi in tempo, che la religion cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano apostata, affatto contrarie a molte altre di Principi cristiani, ed oltre ciò, del titolo di Divo decorarlo? Come inserirvi quelle costituzioni, che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà e di superstizione, come la l. 1. de paganis di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell'Aruspicina, e l'altra di Valentiniano il Vecchio, per la quale vien permessa la libertà di qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'Aruspicina[493]? Leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice, che all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi, nei quali la religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la l. 4, et 6. di Giuliano de Sepulchris violatis, le quali sono piene di superstizione, e di gentilesmo; chi la l. ult. di Valentiniano il Giovane collocata sotto il titolo de fide Catholica, per la quale confermandosi il Conciliabolo d'Arimini diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che non le poteron dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori e parteggiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso da questo misfatto, per quello generoso insieme, e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina, l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pien di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo, e suoi Joanniti[494]?
Non così certamente si portaron i Compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell'umana Redenzione.