§. I.  Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre province.

Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto, non meno per l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente tutto il vigore, perchè Teodosio suo Autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua Novella diretta a Florenzio Prefetto P. dell'Oriente, che porta il titolo de Theodosiani Codicis auctoritate, per la quale vietò, che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel Foro valersi delle costituzioni d'altri Principi, se non di coloro, che in questo Codice fossero inserite: incaricandogli ancora, che per mezzo di pubblici editti, a tutti i Popoli, ed a tutte le province facesse noto questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione, ed autorità, ch'egli dava a questo Volume.

Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna; ancorchè Teodosio, come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti occidentali dargli quell'autorità, che gli diede nel suo Imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo Collega n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata; non tantosto fu quello ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a Teodosio, ed a coloro, che furon eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' Principi suoi predecessori, che 'l dominarono[495], ed insieme con esse aveva raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva, risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste, ancor quella sua famosa Orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti si dava riparo, la qual Orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le costituzioni de' Principi; imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta providenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo vigore, che gli avea dato Teodosio nell'Oriente; e se bene non si legge sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno: poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue Novelle, e che in un altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua Novella[496], la qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur. Oltre che il rispetto e l'obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio eran pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto suo genero; ond'è, che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio a lui, suo figliuolo; quindi è, che nell'istessa Novella, facendo menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con questi segni di stima ne favelli: Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiae meae pater leges a se post Codicem Numinis sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit. Anzi fu tanta la venerazione, in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue Novelle, le quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro maggior autorità, valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio eran inserite: così nella Novella[497] 10 dell'anno 451, e nella Novella 12 de Episcopali judicio del 452, e nell'altra sotto il tit. de honoratis etc. 45 si vede essersi servito delle leggi d'Onorio, d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio inserite.

Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell'Occidente, che nell'Oriente: poichè nelle parti orientali la sua durata non s'estese più, che a novant'anni, cioè fin a' tempi di Giustiniano, il quale facendosi Autore d'un nuovo Codice, quello estinse e cancellò; ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a quelle nazioni, che barbare si dicevan, assai miglior fortuna; poichè presso agli Ostrogoti in Italia, a' Vestrogoti nelle Gallie e nelle Spagne, e presso a' Borgogni, Franzesi e Longobardi, fu in tanta stima ed onore avuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano, a lor piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogavano, ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'Istoria ne' seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi, e de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e rischiaramento s'impiegassero le fatiche de più valorosi e sublimi ingegni, che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando risorto dalle lunghe tenebre, nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni Sicardo, che al sentir di Doujat[498] fu il primo, che lo cavò fuori alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco e mutilato; ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni Tillio[499] (quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento di Parigi, e ch'ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto famosa causa del Principe di Condè, fu da poi creato Vescovo di Meaux) meritò che intorno a tant'opera impiegasse la sua dottrina e diligenza eziandio l'incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con perpetui, e non mai abbastanza lodati commentarj, ricolmi della più fina ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso, e tutto il suo sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale morto al piacere dell'immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravvivere a questa sua impareggiabil opera, e degna d'immortale ed eterna memoria.

Ecco quali furono le vicende della giurisprudenza romana da' tempi di Costantino M. insino all'Imperio di Teodosio il Giovane, e di Valentiniano III suo collega: ecco con quali leggi essi governarono l'uno e l'altro Imperio. I volumi, che giravan intorno, onde dovean prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del Foro, ed insegnarsi nell'Accademie, furono: de' Giureconsulti, i libri di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri Giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque nei loro scritti, avevan parimente tutta l'autorità e forza. Le note di Paolo, e di Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le sentenze di Paolo sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità e vigore riputate.

Delle costituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano ed Ermogeniano, ne' quali le leggi de' Principi Gentili da Adriano sin a Diocleziano furon raccolte, facevan in questi tempi piena autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da que' due G. C. fossero stati compilati: le costituzioni de' Principi quivi raccolte, s'allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle consultazioni: d'esse si servì, come s'è veduto nel primo libro, S. Agostino[500], allegando una costituzione d'Antonino registrata nel Codice Gregoriano: se ne valse l'Autor della collazione delle leggi mosaiche colle romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro; l'adoperò ancora l'Autor di quell'antica consultazione, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo: e ne' seguenti tempi anche Triboniano; e del loro Compendio, Papiano, ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore ed autorità il Codice di Teodosio, colle Novelle recentemente da questo Principe, e da Valentiniano suo collega promulgate.

Questi adunque furon i libri, ne' quali in questa età contenevasi tutta la ragion civile de' Romani; dai quali ne' Tribunali, e nelle Accademie, presso a' Professori, e Causidici, e presso a' Magistrati, e Giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere, e dell'insegnare. Insino a tali tempi non s'udiron leggi straniere in queste province, che oggi formano il nostro Regno. Il venerando nome solamente della legge romana era inteso e riverito, e conforme a' suoi dettami furon quelle rette ed amministrate, fin che non furon nuovamente infestate da quelle medesime Nazioni, che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non osassero di fare alle romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poteron però fra tanti ravvolgimenti di cose rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate, ed in maggior declinazione, appresso non si vedessero, come si mostrerà ne' seguenti libri di quest'Istoria.