§. II.  Leggi romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi editti conformi alle medesime.

Ma avvegnachè a questo Principe non fosse piaciuto assumere il nome d'Imperador d'Occidente, egli però resse l'Italia, e queste nostre province, non come Principe straniero, ma come tutti gli altri Imperadori romani. Ritenne le medesime leggi, i medesimi Magistrati, l'istessa politia, e la medesima distribuzione delle province. Egli divise prima gli Ostrogoti per le terre co' Capi loro, acciocchè nella guerra gli comandassero, e nella pace gli reggessero, ed eccetto che la disciplina militare, rendè a' Romani ogni onore. Comandò in prima, che le leggi romane si ritenessero, ed inviolabilmente s'osservassero, ed avessero quel medesimo vigore, ch'ebbero sotto gli altri Imperadori di Occidente; anzi fu egli di quelle cotanto riverente e rispettoso, che sovente appresso Cassiodoro in cotale guisa ne favella: Jura veterum ad nostrani cupimus reverentiam custodiri. Ed altrove: Delectamur jure Romano vivere; ed in altri luoghi: Reverenda legum antiquitas, etc.[717]. Laonde i Pontefici romani si rallegravano con Teodorico, che come Principe saggio e prudente avesse ritenuta la legge romana in Italia. Così Gelasio, secondo rapporta Gotofredo[718], ovvero Simmaco suo successore, secondo vuole Alteserra[719], si congratulava con Teodorico: Certe est magnificentiae vestrae, leges Romanorum Principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse praecepit, multo magis circa Beati Petri Apostoli Sedem pro suae felicitatis augumento, velle servari. E per questa cagione ne' primi cinque libri di Cassiodoro, che dell'Epistole e editti di Teodorico si compongono, non vedesi inculcar altro a' Giudici, ed a' Magistrati, che la debita osservanza e riverenza delle leggi romane: e moltissime costituzioni del Codice Teodosiano, e molte Novelle di Teodosio, di Valentiniano, e di Majoriano, in que' libri s'allegano, delle quali lungo catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo ne' suoi Prolegomeni a quel Codice[720].

Nè altra fu l'idea di questo Principe, che mantenere il Regno d'Italia con quelle stesse leggi, e col medesimo spirito ed unione, con cui Onorio, Valentiniano III, e gli altri Imperadori d'Occidente l'aveano governato. Così egli se ne dichiarò con Anastasio Imperador d'Oriente: Quia pati vos non credimus inter utrasque Respublicas, quarum semper unum corpus sub antiquis Principibus fuisse declaratur, aliquid discordiae permanere; quas non solum oportet inter se otiosa dilectione conjungi, verum etiam decet mutuis viribus adjuvari. Romani Regni unum velle, una semper opinio sit[721]. Per la qual cosa da Teodorico nuove leggi in Italia non furono introdotte, credendo bastar le Romane, per le quali lungo tempo s'era governata. E se bene ancor oggi si legga un suo editto[722] contenente cento cinquanta quattro capi (il quale lo debbiamo alla diligenza di Pietro Piteo, che lo fece imprimere) però, toltone alcuni capi, che del gotico rigore sono aspersi, come il capo 56, 61 ed alcuni altri, tutto il rimanente è tolto dalle leggi romane, siccome Teodorico stesso lo confessa nel fine del medesimo: Nec cujuslibet dignitatis, aut substantiae, aut potentiae, aut cinguli, vel honoris persona, contra haec, quae salubriter statuta sunt, quolibet modo credat esse veniendum, quae ex Novellis legibus, ac veteris juris sanctimonia pro aliqua parte collegimus. Nè vi è quasi capo del suddetto editto, che disponga cosa, la quale nelle leggi romane non si trovi. Onde sovente Teodorico per corroborar il suo comando, o divieto, alle medesime si rapporta. Così nel cap. 24 secundum legum veterum constituta: e nel cap. 26 secundum leges: e nel cap. 36 legum censuram, ed altrove.

Ma ciò, che rende più commendabile questo Principe fu, che volle eziandio, che queste leggi fossero comuni non solo a' Romani, ma a' Goti stessi, che fra i Romani vivevano, come è manifesto per questo suo editto, lasciando a' Goti poche leggi proprie, le quali, come più a loro usuali, più tosto lor proprie costumanze erano, che leggi scritte: ma in ciò ch'era di momento, come di successioni, di solennità, di testamenti, d'adozioni, di contratti, di pene, di delitti, ed in somma per tutto ciò, che s'appartiene alla pubblica e privata ragione, le leggi romane erano a tutti comuni. Nè altre leggi contendendo il Goto col Romano, o il Romano col Goto, volle che i Giudici riguardassero per decidere le loro liti, come espressamente Teodorico rescrisse ad un tal Gennaro Preside del nostro Sannio: Intra itaque Provinciam Samnii, si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definias; nec permittimus discreto jure vivere, quos uno voto volumus vindicare[723]. Solamente quando le liti s'agitavan fra Goto e Goto volle, che si decidessero dal proprio Giudice, ch'egli destinava in ciascuna città, secondo i suoi editti, i quali, come s'è detto, ancorchè contenessero alcune cose di gotica disciplina, non molto però s'allontanavan dalle leggi romane; ma in ciò i Romani anche venivan privilegiati, poichè solo se la lite era fra Goto e Goto, poteva procedere il lor Giudice: ma se in essa occorreva, che v'avesse anche interesse il Romano, attore o reo che questi si fosse, doveva ricorrersi al Magistrato romano: ed in questa maniera era conceputa da Teodorico la formola della Comitiva, che si dava a coloro, che da lui erano eletti per Giudici de' Goti in ciascheduna provincia, rapportata da Cassiodoro nel settimo libro fra le molt'altre sue formole[724].