Adunque non ancor giunto al secondo anno del suo Imperio, nel mese di Febbrajo dell'anno 528 promulgò un editto, al Senato di Costantinopoli dirizzato, per la compilazione d'un nuovo Codice. Trascelse alla fabbrica di questa opera da tre Ordini gli uomini più insigni del suo tempo, da' Magistrati, da' Cattedratici, e da quello degli Avvocati: dall'Ordine de' Magistrati furon eletti Giovanni, Leonzio, Foca, Basilide, Tomaso, Triboniano, e Costantino: dei Professori, fu trascelto Teofilo; e dall'Ordine degli Avvocati Dioscoro, e Presentino, a' quali tutti fu preposto il famoso Triboniano, come lor Capo.
La forma, che a costoro si prescrisse, fu di dover da' tre Codici, Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, raccorre le costituzioni de' Principi, che quivi erano, ed oltre a questo, di aggiugnervi ancora l'altre, che da Teodosio il Giovane, e dagli altri Imperadori suoi successori infin a lui erano state di tempo in tempo promulgate, eziandio quelle che si trovasse egli medesimo aver emanate; le quali tutte in un volume dovessero raccogliere. Prescrisse lor ancora l'istituto ed il modo, cioè di troncar quello, che in esse trovavan d'inutile e superfluo, togliere le prefazioni, levare affatto quelle, ch'eran tra loro contrarie, raccorciarle, mutarle, correggerle, e render più chiaro il loro sentimento: collocarle secondo l'ordine de' tempi, e secondo la materia, che trattano. Non tralasciassero a ciascheduna costituzione di porv'i nomi degl'Imperadori, che le promulgarono, il luogo, il tempo, e le persone a chi furon indirizzate: il tutto ad emulazione di Teodosio, come è manifesto dall'editto di Giustiniano, che leggiamo sotto il tit. de novo Cod. faciendo.
Impiegarono per tanto quest'insigni Giureconsulti le lor fatiche poco più d'un anno per la compilazione di questo nuovo Codice, tanto che nel principio del terzo anno del suo Imperio, e propriamente in Aprile dell'anno seguente 529 fu compiuto e promulgato: e con altro editto, che si legge sotto il tit. de Justinianeo Cod. confirmando, ordinò, che questo Codice solamente nel Foro avesse autorità, che i Giudici di quello si servissero, e che gli Avvocati non altronde, che da questo allegassero nelle contese forensi le leggi; proibì affatto i tre primi Codici, i quali volle, che rimanessero senza alcuna autorità, nè in giudicio potessero più allegarsi; donde nacque, che in Oriente s'oscurò il Codice di Teodosio. Il che però non avvenne in Occidente, e in Italia precisamente, ove, durante la dominazione de' Goti, questo di Giustiniano non fu ricevuto, e furono perciò più fortunati i successi del Codice Teodosiano in Occidente, che nell'Oriente, per opera di Giustiniano.
Le Costituzioni, che in questo nuovo Codice, in dodici libri distinto, unironsi, come raccolte da' tre primi Codici, cominciavan da Adriano, infin a Giustiniano, e le leggi promulgate da 54 Imperadori, contenevano. E quindi è, che alcune costituzioni allegate da' Giureconsulti nelle Pandette, in questo nuovo Codice si leggano, che non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello, che comincia da Costantino M. ma che ben erano ne' Codici di Gregorio e di Ermogene, da' quali anche fu questo ultimo compilato.