Posto fine a quest'Opera veramente regia, non perciò quietossi questo eccelso Principe; egli essendo stato avvertito, che nel compilar de' Digesti erasi osservato, che molte controversie restavan ancor indecise negli scritti di quegli antichi Giureconsulti, e che bisognava terminarle colla sua autorità imperiale; e di vantaggio avendo egli fra tanto, dopo pubblicato il primo Codice, promulgate altre sue costituzioni, le quali vagavano sparse, e non affisse ad alcun volume; ed essendosi osservato eziandio, che molte cose nel Codice già compilato mancavano; comandò nel seguente anno, che fu l'ottavo del suo Regno, e propriamente nell'anno 534, che quel Codice s'emendasse e ritrattasse, con farsene un altro più compiuto e perfetto[791]. Diedesi per tanto il pensiero a cinque di coloro, ch'intervennero alla fabbrica de' Digesti, cioè a Triboniano e Doroteo, ed a tre altri Avvocati, Menna, Costantino e Giovanni: questi secondo l'ordine prescritto loro da Giustiniano, che si legge nel suo Codice[792], levarono dal primo quelle costituzioni, che stimaron oziose e superflue, o che fossero state dalle altre emanate da poi corrette ed abolite.
Erano corsi cinque anni tra il primo Codice e questo secondo, e nello spazio di questo tempo molte costituzioni eransi da Giustiniano stabilite. Nel Consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo Codice, ne furon pubblicate da Giustiniano alcune, fra le quali fu assai famosa quella che leggiamo sotto il tit. de bon. quae lib.[793], dove fu generalmente stabilito, che ciò che il figliuolo altronde acquistava, non ex paterna substantia, fosse suo peculio avventizio, e l'usufrutto solamente fosse del padre, contra ciò, che nell'antica e mezza giurisprudenza era disposto. Da poi nel Consolato di Lampadio e d'Oreste furono promulgate quasi tutte le cinquanta decisioni, che per togliere le controversie ed ambiguità degli antichi Giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire[794]; molte delle quali abbiamo sotto il tit. de usufr. come la l. 12, 13, 14, 15 e 16 poichè la 17, ancorchè sia una delle 50 decisioni, fu fatta l'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio. Non pure in questo Consolato si promulgaron quasi tutte queste decisioni, ma anche furon fatte altre costituzioni, come la l. 7 che leggiamo sotto il tit. de bon. quae lib. dove fu stabilito, che non s'acquistasse al padre l'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal Principe, o dall'Imperadrice, e l'altra nobilissima, cioè l. un. C. de rei ux. act. Fu anche in quest'anno 530, che fu il quarto dell'Imperio di Giustiniano, promulgata quell'altra sua costituzione, che si legge sotto il tit. de vet. jur. enucl. ove, come si disse, Giustiniano comandò a Triboniano ed a sedici altri Giureconsulti la fabbrica de' Digesti.
Nell'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio, e quinto dell'Imperio di Giustiniano, ne furon promulgate moltissime, come la l. 2 de Constit. pecun. ove fu abolita l'azione receptizia, la l. 2 C. Com. de legat. ove fu tolta la differenza de' legati e fidecommessi particolari; la l. 2 C. de indic. viduit. dove restò abolita la legge Giulia Miscella; la l. 3 C. de Edict. D. Hadrian. toll., per la quale si tolse e cancellò l'editto d'Adriano per la vigesima dell'eredità; e la l. 4 C. de liber. praet. ove rimase abolita la differenza del sesso nell'eseredazione. In questo medesimo anno furono ancora promulgate quelle nobili costituzioni, cioè la l. si quis argentum 35 C. de donat. la l. ult. C. de jur. delib. la l. ult. C. qui pot. in pign. ed alcune altre.
Nel secondo anno dopo il Consolato di Lampadio e d'Oreste si pubblicò la l. 2 Cod. de vet. jur. enucl. e nell'anno seguente 533, settimo del suo Imperio, furon pubblicate l'Instituzioni, e come si disse, un mese da poi le Pandette. Questi due anni si notano così, perchè furono senza Consoli.
Aggiunsero perciò i Compilatori in questo nuovo Codice tutte queste costituzioni, che secondo Balduino[795] e Rittersusio[796] oltrepassano il numero di 200, promulgate dopo il primo Codice fra lo spazio di cinque anni, che possono anche vedersi appresso Aloandro nel catalogo de' Consoli al suo Codice aggiunto, delle quali Francesco Raguellio[797] ne compilò particolari commentarj: siccome fece anche Emondo Merillio sopra le 50 decisioni[798]. Per queste si variò non poco il sistema di varie materie alla nostra giurisprudenza attinenti, e particolarmente restò variata la dottrina de' peculj, de' legati e d'altre moltissime cose. Donde ne siegue, siccome anche avvertirono Balduino[799] e Rittersusio[800], che sia error grave il credere, che in questo nuovo Codice vi si fossero solamente aggiunte le cinquanta decisioni, e che toltone queste decisioni, in niente altro discordano le Pandette da questo Codice di repetita prelezione.
Ridotte adunque in questa miglior forma, ed in questo nuovo Codice le costituzioni de' Principi, nel quale anche furono inserite alcune costituzioni dei successori di Teodosio e di Valentiniano, come di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio e Giustino, comandò Giustiniano, che il primo Codice non avesse più autorità, nè vigore alcuno: ma che questo secondo, che ad esempio degli antichi chiamò di repetita prelezione, dovesse solamente ne' Tribunali in fatti i giudicj aver forza e vigore; nè d'altronde, che da esso, potessero le costituzioni nel Foro allegarsi, cassando tutte l'altre, che forse si trovassero andare sparse e vaghe fuori del medesimo; ond'è, che alcuni assai a proposito avvertirono, che di niun vigore sien quelle costituzioni di Zenone, o d'altro Imperadore, che non veggiamo inserite in questo Codice, le quali solo dobbiamo alla diligenza ed erudizione di qualche Scrittore, che dalle lunghe tenebre, ove eran sepolte, le cavò fuori, alla luce del Mondo restituendole; molte delle quali si debbono all'industria di Conzio, di Giacopo Cujacio, di Dionisio e di Giacopo Gotofredo, e d'alcuni altri eruditi; l'uso delle quali sarà, non di valersene, come costituzioni di Principi, che ci facciano legittima autorità, ma solo per ricever da esse qualche lume per intender meglio le ricevute, e quelle, che per antica usanza hanno acquistato appresso noi nel Foro forza di legge. E quantunque la costituzione di Zenone stabilita intorno agli edificj e prospetto del mare, sia difesa da molti per legittima e d'autorità, cioè, perchè quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel Codice viene dichiarata non essere stata locale, per Costantinopoli solamente, ma comprendere tutte l'altre province dell'Imperio[801].
Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre costituzioni, che quelle, le quali in questo Codice fossero insieme unite e congiunte, che tutte quell'altre, che per qualche grave bisogno, o per dare altra providenza fossero per emanarsi nell'avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al quale si desse il nome non di Codice, ma di Novelle costituzioni, e che formassero un altro Corpo separato dal suo Codice: onde se bene il nome di Codice, generalmente parlando, potesse convenire ad ogni libro, a caudicibus arborum deducto vocabulo; nulladimeno i nostri Giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono quel libro, ove con certo ordine erano raccolte le costituzioni imperiali; poichè siccome dopo Cujacio avvertì Gotofredo[802], le costituzioni e rescritti de' Principi, solevano scriversi ne' Codici e Pugillari, ch'eran tavole di legno ed anche di rame, o d'avorio, le quali per conservarne la memoria serbavansi negli Scrigni, o sia Cancellaria del Principe, ond'è che leggiamo che Teodosio il Giovane, quando fece compilare il suo Codice, mandò a ricercare a Valentiniano III le Costituzioni da lui fatte per l'Occidente, che conservava ne' suoi Scrigni per poterle unire colle sue, e degl'Imperadori suoi predecessori, e compilarne quel Codice. All'incontro i responsi de' Prudenti, onde si compilarono i Digesti, soleano scriversi nelle Membrane, non già in legno, o in rame.
Abolito dunque il primo Codice, del quale se ne estinse affatto la memoria, a questo secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello ch'oggi ci va per le mani, e del quale si servono tutti i Tribunali, tutte le Accademie d'Europa, diviso, come ogn'un vede, in dodici libri, e distinto in 776 titoli. Le sue costituzioni furon quasi tutte dettate in lingua latina, e contiene le costituzioni di 54 Imperadori, cominciando da Adriano infino a Giustiniano, siccome è manifesto dal loro catalogo, che Aloandro e Dionisio Gotofredo prefissero a' loro Codici. L'Indice delle leggi promulgate da ciascheduno Imperadore pur lo dobbiamo alla industria e diligenza di Jacopo Labitto e d'Antonio Agostino, che agli studiosi della nostra giurisprudenza riesce non men utile e comodo, che quello composto da' medesimi de' responsi de' Giureconsulti nelle Pandette.
Alcuni han ripreso Giustiniano, Principe cotanto cattolico, che in questo Codice abbia fatto inserire molte costituzioni non degne della sua pietà e religione. Il nostro Matteo degli Afflitti seguitando questo errore scrisse, che molte leggi inique avesse fatte inserire ne' tre ultimi libri: ma ben ne fu ripreso dal Valenzuola. Altri dissero, che mal facesse Giustiniano a trasferir nel suo Codice la legge di Valente contra i Solitarj, ed Amaja non ardisce in ciò difenderlo: ma si vede chiaro che quella legge non fu stabilita contra i veri Solitarj, ma contra coloro, che sotto pretesto di religione, affettando lo esserci, s'univano con quelli per isfuggire i pesi della Curia. Alcuni altri lo riprendono, perchè molte leggi riguardanti l'usure ed i repudj stabilisse, con permettergli; ma Godelino[803], Leotardo[804] ed altri lo difendono. Altri perchè molte leggi attinenti all'esterior politia ecclesiastica v'inserisse; ma costoro sono degni di scusa, perocchè non posero mente alla condizione di que' tempi, ne' quali furono promulgate, ma secondo le massime de' secoli, ne' quali scrissero, reputarono non convenirsi all'autorità del Principe di stabilirle; ciò che meglio si vedrà, quando della politia ecclesiastica di questo secolo tratteremo.