CAPITOLO II Dello stato nel qual eransi ridotte in questi tempi la giurisprudenza e l'altre discipline; e delle nuove compilazioni delle leggi fatte per gl'Imperadori di Oriente.

Ecco lo stato infelice e lagrimevole nel quale erano ridotte queste nostre province nel declinar del nono secolo; ed avesse piaciuto al Cielo, che qui fossero terminate le loro sciagure: sarebbe veramente impertinenza pretender in tempi sì rei, che le discipline fra tanti sconvolgimenti si fossero mantenute nella loro purità e nettezza. Tutto era disordine, tutto confusione: solamente in Roma, nel che tutta l'obbligazione devesi a' romani Pontefici ed a' Monaci e Cherici, si ritenne qualche letteratura, e la lingua latina non rimase affatto estinta, almeno nelle scritture. Quindi avvenne, che gli uomini di lettere fossero stati poi chiamati Cherici, siccome gl'illetterati si nomavano Laici; onde nacque, che presso gli Scrittori della più bassa età, come in Dante, in Passavanti ed in altri, per Cherici intendevansi i Letterati e per Laici gl'idioti. Nel che tanto più sono degni di commendazione, quanto che se bene Gregorio I. R. P. avessegli vietato d'impiegare i loro studj sopra Gentili autori, per cancellare ogni memoria dell'antiche discipline, e quindi con molto calore rampognasse Didicrio Vescovo di Vienna, perchè insegnava la Gramatica[532], pure tra tante inondazioni, la Chiesa romana, per quanto la condizione de' tempi comportava, ritenne qualche reliquia della gentile erudizione, la quale altrimente sarebbe affatto perduta e posta in obblivione[533]. Chi crederebbe, che la filosofia, la medicina, l'astrologia e tant'altre scienze, i Saraceni l'avessero in questi tempi fra noi fatte risorgere per lo studio che gli Arabi posero sopra i libri d'Aristotele, di Galeno e d'altri Autori, onde Averroe, Avicenna, e tanti altri si resero cotanto celebri e rinomati? Quindi nelle nostre Scuole per lungo tempo si videro le discipline, la filosofia e la medicina sì malamente trattate; e posti in dimenticanza tanti altri insigni Filosofi, tener solo Aristotele il campo e contaminarsi anche per ciò la teologia, la matematica e tutte l'altre scienze, come diremo a più opportuno luogo.

E per ciò che riguarda la nostra giurisprudenza, erano iti in bando i libri di Giustiniano, ed in Italia quasi che sconosciuti, e la legge romana sol per tradizione era rimasa nell'infima plebe, ch'è l'ultima a deporre gli antichi istituti e le leggi de' suoi maggiori: solamente le Novelle di Giustiniano erano dagli Ecclesiastici ritenute, e dai R. P. sovente allegate[534]; e del Codice Teodosiano, come quello che fu da Carlo M. tenuto in conto ed emendato, avevasi qualche uso. All'incontro le leggi longobarde erano le dominanti, alle quali aggiunte le altre, che da questo Principe e dagli altri suoi successori come Re d'Italia erano state promulgate, si dava tutta l'autorità e tutto il vigore ne' nostri Tribunali; e secondo quelle ogni lite era terminata.

E poichè tratto tratto eransi già introdotti in queste nostre province i Feudi in più numero, cominciarono quindi a sorgere le Consuetudini, non già leggi feudali, poichè il primo che avesse fra noi sopra de' medesimi promulgata legge scritta fu Corrado il Salico, come diremo. Le loro regole ed usi per la maggior parte eran tratti, come s'è detto, dalle leggi longobarde; ma vi ebbero parte ancora le leggi e le costumanze d'altre nazioni: da' Sassoni e Turingi la perpetua esclusione delle femmine dalla loro successione: da' Normanni e Borgognoni il costume di preferire i primogeniti: dagl'istessi Normanni l'uso di pagare i rilevj nelle rinovazioni delle antiche investiture. Da' Longobardi l'anteporre la donzella, che chiamavano in capillis, alla sorella maritata e dotata, ne' luoghi ove le femmine (come nel nostro Regno) son capaci di Feudi. Dai medesimi Longobardi l'uso de' sacramentali; e il determinato numero de' dodici, non tanto da' Longobardi, quanto da' Ripuarj, fu derivato. Parimente la necessità d'avere ad intervenire i Pari della Corte così nelle nuove investiture, come ne' giudicj di privazione dei Feudi, dagli Alemanni i nostri maggiori l'appresero: siccome le loro successioni, secondo le consuetudini de' luoghi si regolavano, non già per leggi scritte, onde la ragion di succedere divenne così varia e diversa; quindi i compilatori di questo dritto saggiamente le dissero Consuetudini: del che ci tornerà occasione di un più lungo discorso, quando della compilazione dei Libri feudali farem parola. Quindi parimente avvenne, che la legge romana declinasse tanto e sol fra la plebe come antica usanza si ritenesse; perchè riempiendosi queste nostre province per la multiplicità de' Feudi, di non mediocre numero di Baroni, erano solamente le leggi longobarde, e queste Consuetudini feudali, le quali in gran parte dalle medesime derivano, riverite ed osservate, ed era quasi come un marco di nobiltà in coloro, i quali secondo la legge longobarda, e non romana, viveano. Ed ancorchè Carlo M., Pipino, Lotario e Lodovico avessero lasciato in libertà a' provinciali di vivere sotto quella legge che volessero, per la maggior parte però la longobarda era eletta. S'aggiungeva ancora, che le donne maritandosi, se pure viveano sotto la romana, dovean poscia vivere sotto la longobarda, secondo la quale regolarmente viveano i loro mariti, del che presso Doujat[535] n'abbiamo un chiarissimo e singolar esempio.

Ma le leggi longobarde e le Consuetudini feudali aveano solamente in quelle province, ch'erano sottoposte a' Principi longobardi, tutta la loro forza e vigore; poichè insino a questi tempi, non l'aveano ancora acquistata nel Ducato napoletano, ed in tutte quelle città e luoghi dove ancor durava l'Imperio dei Greci, i quali non riconobbero le longobarde, e perciò nè meno i Feudi. Forse perciò alcuno stimerà, che almeno in questi tempi nel Ducato napoletano, in Amalfi, Gaeta, ed in tutte quelle regioni sottoposte a' Greci si vivesse secondo le leggi di Giustiniano, e tanto più in questi tempi, ne' quali i Greci avean ritolti molti luoghi a' nostri Principi longobardi, e Bari, Taranto e Benevento eran ritornati sotto la loro dominazione.

Ma resterà sorpreso quando intenderà, che i Libri di Giustiniano non ebbero minore disavventura in Oriente di quella s'avessero in Occidente, e perciò nè meno da quelle città e province che lungo tempo si mantennero sotto l'Imperio de' Greci, furono riconosciuti. Questo nacque parte per dappocaggine di Giustino, che a Giustiniano successe, ma molto più per invidia che ebbero gli altri Imperadori successori alla gloria di Giustiniano, i quali proccurarono per mezzo di nuove Costituzioni e Novelle, e di nuove compilazioni di oscurare i suoi libri. E poichè la maggiore scossa, che riceverono, fu in questo medesimo nono secolo, nel quale siamo, quando nell'anno 870 l'Imperador Basilio, e poco da poi Lione e Costantino suoi figliuoli ordinarono quella cotanto celebre compilazione de' Basilici; perciò sarà bene, che delle tante compilazioni fatte da' Greci e delle opere de' loro Giureconsulti, i quali intorno a questo soggetto impiegarono le loro fatiche, qui distesamente se ne ragioni; donde si scorgeranno le vere cagioni perchè le leggi di Giustiniano, così nel Ducato napoletano, come in tutte l'altre città a' Greci sottoposte, non avessero avuto quel vigore e quella autorità, la quale fu veduta poi in queste regioni avere, quando risorte in Italia ai tempi di Lotario II, ed esposte nelle nostre Accademie, acquistarono poi ne' nostri Tribunali quella forza, che ogn'un ora vede. E mi lascio tanto più volentieri condurre a farlo in questo luogo, in quanto che rincrescendomi tra tante sciagure e miserie andarmi più ravvolgendo, si possa prendere alcun respiro con le lettere, che in Grecia non erano in questi tempi, come in Italia, affatto mancate e spente.