Delle leggi navali.

Le leggi appartenenti alla Nautica presso i Romani non erano altre, se non quelle, che da' Rodiani appresero: perciò la legge Rodia fu cotanto rinomata, e n'andò cotanto chiara e luminosa in tutto quel vasto Imperio, che gl'Imperadori Tiberio, Adriano, Antonino, Pertinace e Lucio Settimio Severo stabilirono molte leggi approvandole, e dando loro forza e vigore per tutto l'Imperio; onde ne surse il Jus Navale Rodiano, tratto dall'undecimo libro de' Digesti[601], il quale dalla Biblioteca di Francesco Piteo, dove lungo tempo giacque sepolto, fu finalmente pubblicato al Mondo. Ma da poi avendo gl'Imperadori d'Oriente, in Costantinopoli, città per tre suoi lati bagnata dal mare, fermata la loro sede, e le maggiori loro forze collocate nelle armate navali, attesero molto più per mezzo di queste, che d'eserciti terrestri a conservare i loro dominj e le ragioni di quel cadente Imperio, le quali circondate nella maggior loro estensione dal mare, più dall'armate, che dagli eserciti potevano tenersi in sicurezza; perciò di questi ultimi Imperadori d'Oriente abbiamo più leggi attinenti alla nautica ed al commercio del mare, ed alla sicurezza de' porti, e delle navigazioni, le quali furono raccolte parte da Leunclavio, e da Pietro Peckio, e parte ultimamente dall'incomparabile Arnoldo Vinnio, il quale ebbe la cura d'impiegare gli alti suol talenti anche intorno a queste leggi, e sopra l'opera del Peckio aggiungere le sue osservazioni.

Ma queste leggi degl'Imperadori d'Oriente patirono in queste nostre regioni quel medesimo infortunio, che tutte l'altre loro compilazioni. Presso di noi la Tavola Amalfitana, come dice Marino Freccia[602] era quella donde s'apprendevano le leggi attinenti alla nautica; nè è inverisimile, che gli Amalfitani per le spesse navigazioni e continuo traffico, che aveano cogli Orientali, dalle leggi di quegl'Imperadori, e più dalla lunga esperienza, e da' pericoli sofferti in mare, l'apprendessero. E poichè ne' medesimi tempi i Catalani, gli Aragonesi, i Pisani, i Genovesi ed i Veneziani parimente s'erano renduti potenti in mare e celebri, non altrimenti che gli Amalfitani, per le navigazioni nelle parti orientali ed altrove, ne nacque perciò un nuovo corpo di statuti e costumanze, che ora ristretto in un picciol volume, va attorno sotto nome di Consolato del Mare, donde i Naviganti prendon la norma per terminare le lor contese, il che producendo buon effetto ne' sudditi, da ciascun Principe vien approvato; ed i regolamenti in quello stabiliti, come loro particolari statuti e costumanze vengono inviolabilmente osservati.

Questi Capitoli, onde si compone il Consolato del Mare, furono approvati da' Romani, da' Pisani, dal Re Luigi di Francia, dal Conte di Tolosa, e da molti altri Principi e Signori; ed i Re d'Aragona, ed i Conti di Barzellona ve ne aggiunsero degli altri; ed Arnoldo Vinnio non s'allontana dall'opinione di coloro, che narrano questa compilazione essersi fatta a' tempi di S. Lodovico Re di Francia. Fu data poi alle stampe in Venezia da Giovambatista Pedrezano, il quale intitolò questa Raccolta: Il libro del Consolato de' Marinari, e lo dedicò a M. Tomaso Zarmora Console allora in Venezia per l'Imperadore Carlo V; fu da poi nell'anno 1567 ristampato in Venezia stessa, ed è quello, che ora va attorno per le mani d'ognuno; e che nel Tribunale del Grand'Ammiraglio del nostro Regno ha tutta l'autorità e 'l vigore.

Ma i nostri Principi di ciò non soddisfatti, vollero per questo Regno stabilire sopra gli affari marittimi, particolari leggi. L'Imperador Federico II, oltre di quelle che furono inserite nel Codice[603], stabilì molti Capitoli attinenti all'Ufficio dell'Ammiraglio, ne' quali si prescrive al medesimo ciò che deve esser della sua incumbenza, quello che se gli appartiene, e sin dove s'estende l'autorità sua. Ne' tempi de' Re angioini furono aggiunti a' medesimi molti altri Capitoli, per li quali fu in nuovo modo prescritta la sua autorità, come si osserva in quelli stabiliti da Carlo II d'Angiò a Filippo Principe d'Acaja e di Taranto, suo figliuolo quartogenito, quando lo creò Grand'Ammiraglio, che vengon trascritti dal Tutini. Da poi i Re aragonesi accrebbero molte altre cose a' Capitoli de' loro predecessori, che dovea osservar l'Ammiraglio, e molti ne aggiunse Ferdinando I a Roberto S. Severino Conte di Marsico, quando nell'anno 1460 lo creò Ammiraglio, pur rapportati dal Tutino. Ed in tempo degli Austriaci molte prammatiche si promulgarono attinenti a quest'Ufficio, delle quali, quando ci tornerà occasione, non si tralascerà farne memoria.

Tanta e tale era la dignità del Grand'Ammiraglio ne' secoli andati, e cotanto era grande la sua incumbenza, che per regolarla vi fu uopo di tanti provvedimenti finchè ne surse una nuova ragione, nautica appellata. Ma sì sublime Ufficio nel nostro Regno sin da' tempi di Marino Freccia cominciò a decadere dal suo splendore, e molto più ne' tempi men a noi lontani, ed oggi appena serba qualche vestigia della sua grandezza, ritenendo, oltre gli onori e preminenze, un Tribunale a parte da se dipendente, e la giurisdizione sopra coloro che vivono dell'arte marinaresca. Le cagioni di tal declinazione ben s'intenderanno nel corso di questa Istoria, ove si conoscerà, che sin a tanto, che i nostri Re furono potenti in mare, ed insino che i Normanni, gli Svevi, e sopra tutti gli Angioni mantennero molte armate navali, crebbe nel suo maggior splendore; ma da poi diminuite l'armate, e passato il Regno sotto la dominazione degli Austriaci, essendosi introdotta nuova forma e nuovo regolamento dipendente da quello di Spagna, mancò tanta autorità, e passò in parte a' Generali delle galee, sebbene non coll'istessa potenza e prerogative del Grand'Ammiraglio.