§. IV. Del Gran Giustiziero.

L'Ufficio del Gran Giustiziero se bene presso i Franzesi fosse subordinato al Gran Cancelliere, ch'era il Magistrato de' Magistrati e Capo di tutti gli Ufficiali di giustizia, e sotto il Regno di Ruggiero la sua autorità non fosse cotanto ampia; nulladimeno avendo Guglielmo suo successore istituito il Tribunal della Gran Corte, e da poi Federico II, avendo stabilito per più Costituzioni che il Maestro Giustiziero, che a quel Tribunale soprastava, fosse il Capo e supremo sopra tutti gli altri Giustizieri delle province, si fece che questo Ufficio non solo fosse riputato un de' maggiori e più grandi del Regno, ma che occupasse il secondo luogo dopo il Gran Contestabile: per questa cagione egli siede il primo alla sinistra del Re, veste di porpora, ed ha per sua particolar insegna lo stendardo; di che presso noi è ancor rimaso vestigio, poichè in congiuntura di doversi eseguire la condanna di alcuno sentenziato a morte, si caccia questo stendardo fuori di un balcone, in segno dell'autorità del Gran Giustiziero. E quanto più da Federico II, fu innalzato il Tribunal della Gran Corte costituendolo supremo e superiore nel Regno sopra tutti gli altri, ove dovessero trattarsi non solamente le cause civili e criminali, ma anche le cause feudali, delle Baronie, de' Contadi, de' Feudi quaternati, e di più tutte le cause d'appellazioni; ed oltre a ciò non solo volle che si riportassero per via d'appellazione quelle, che si erano agitate ne' Tribunali degli altri Giustizieri delle province, ma anche le cause delegate dal Re; avendo sottoposti alla sua giurisdizione tutti i Duchi del Regno, i Principi e tutti gli altri Baroni; ed in oltre che potesse conoscere anche de' delitti di Maestà lesa: tanto il Giustiziero, che avea la soprantendenza di questo Gran Tribunale, crebbe sopra tutti gli altri Ufficiali della Corona, e Gran Giustiziero meritamente appellossi; e Federico in una sua Costituzione[620] lo chiamò perciò luminare majus, per lo splendore del quale si oscurano gli altri minori, onde è che visitando egli le province, cessano gli altri Giustizieri.

Nel che dovrà notarsi, che sin da questo tempo de' Re normanni si cominciò quella divisione delle province, che oggi in gran parte ancor riteniamo, le quali in questi tempi non aveano nome di province, ma di Giustizierati preso da' Giustizieri, da' quali venivano governate[621]; non altrimenti che ne' tempi dei Longobardi, si dissero Castaldati da' Castaldi, che ne aveano il governo. Infatti abbiamo, ne' tempi del Re Guglielmo II, Tancredi Conte di Lecce Giustiziero della Puglia e di Terra di Lavoro; il Conte Pietro Celano e Riccardo Fondano, essere stati Giustizieri delle stesse province[622]. Così sovente ne' tempi posteriori leggiamo ne' registri rapportati dal Tutino[623], che mandandosi questi Giustizieri nelle province, si nominavano perciò non Magistri Giustizieri, o Magni Giustizieri, a differenza del Giustiziero del Regno, ma di quelle sole province delle quali aveano avuto il governo. Così Giovanni Scotto si disse Giustiziere d'Apruzzo, e Guglielmo Sanfelice Giustiziere di Terra di Lavoro, donde le province presero queste denominazioni, e surse lo Justiziariato di Calabria, lo Justiziariato di Puglia, di Terra di Lavoro ed altri, che oggi province si chiamano; anzi in quest'istessi tempi de' Normanni e de' Svevi ancora, sovente una provincia era governata da due Giustizieri, siccome nei tempi di Guglielmo II nella provincia di Salerno vi erano due Giustizieri, Luca Guarna e Filippo da Cammarota. E nell'anno 1197 abbiamo[624], che Roberto di Venosa e Giovanni di Frassineto furono ambedue Giustizieri della terra di Bari. E nel 1225 Pietro d'Eboli e Niccolò Cicala furono Giustizieri di Terra di Lavoro[625]. Il che da poi da Federico II fu in miglior forma mutato e stabilito, che per ciascuna provincia, fosse uno Giustiziero, il quale dovesse avere un sol Giudice ed un Notaio d'atti, che oggi diciamo Mastrodatti, siccome stabilì nella Costituzione Occupatis al libro primo. Ciò che fu da poi ritenuto dagli Angioini, li quali in ciascuna provincia mandavano un solo Giustiziero, che oggi da noi Preside s'appella.

Chi fosse stato nel Regno di Ruggiero Maestro Giustiziero, non abbiamo, che un sol riscontro nell'Archivio della Trinità di Venosa, in un istromento rapportato dal Tutini, ove si legge che nell'anno 1140 fu Giustiziero dei Re Errico Ollia. Ego Henricus Ollia Dei gratia Regalis Justitiarius; ma ne' tempi de' due Guglielmi suoi successori, così presso Romualdo Arcivescovo di Salerno, come nella Cronaca di Notar Riccardo da S. Germano, se ne incontrano molti; come Roberto Conte di Caserta, Ruggiero Conte di Andria e Luca Guarna, come diremo ne' Regni di questi Principi; onde fassi chiaro l'error di coloro, che reputarono questo Ufficio averlo introdotto nel Regno Federico II. Fu sì bene da questo Imperadore in più sublimità e in miglior forma stabilito per mezzo delle sue molte Costituzioni attinenti a quest'Ufficio, non già che egli fosse stato il primo ad introdurlo, come dalle medesime sue Costituzioni ciascuno potrà conoscer chiaramente. Altre leggi furono da poi promulgate a' tempi degli Angioini intorno all'Ufficio del Gran Giustiziero e molti Capitoli abbiamo sopra ciò di Carlo II, che trattano della sua giurisdizione ed incumbenza; ma dovendo di quest'Ufficiale trattare più ampiamente, quando del Tribunale della Gran Corte della Vicaria farem parola, riserbiam perciò in quel luogo di discorrere così del suo incremento, come della sua declinazione; poichè essendosi in decorso di tempo sotto i Principi aragonesi ed austriaci eretti altri Tribunali, siccome quello della Gran Corte perdè sua antica autorità e dignità, così ancora il Gran Giustiziero restò in gran parte spogliato del suo splendore e delle sue preminenze; tanto che oggi è rimaso solo a titolo d'onore, nè ritiene altro se non la precedenza sopra gli altri Ufficiali dopo il Gran Contestabile, di cuoprirsi di porpora nelle funzioni e celebrità pubbliche, e di godere quelli onori e preminenze che godono gli altri Ufficiali della Corona.