§. V. Del Gran Camerario.

Ciò che nel Regno di Francia era chiamato il Gran Tesoriero, per la soprantendenza, che teneva delle Finanze, presso di noi Gran Camerario appellossi, essendo egli il Capo Ufficiale della Camera de' conti del Re. Prima la sua incumbenza era di aver custodia della persona del Re, dentro la sua Camera accomodare il suo letto, aver la cura e il pensiero di provvedere il Re e i suoi figliuoli di abiti: disponere le sentinelle per custodia della persona del Re nella sua Camera, ordinare gli uscieri, distribuire le vesti per la famiglia del Re, e custodire le gioie ed altri monili preziosi, l'oro, l'argento ed i panni di lana o di seta. Ma la sua principal incumbenza era di ricevere tutto il denaro, che si manda alla Camera del Re; soprantendere a tutti gli altri Tesorieri del Regno, levargli ed in suo luogo sostituire altri. Era ancora sua incumbenza di aver notizia di tutte le ragioni appartenenti al regio Fisco, delle rendite, delle gabelle e di tutti gli Ufficiali. Avea perciò giurisdizione sopra tutti li Tesorieri e Commessari delle province, sopra tutti gli erari e Percettori dell'entrate del Regno, e tenea conto del denaro del Re, che a lui per qualunque cagione era da' Percettori inviato, i quali doveano a lui render conto di tutte l'esazioni ed entrate. Quindi avvenne, che siccome in Francia, essendo li Tesorieri dispersi in tutto il Regno, e la loro carica divisa per le province, fu riputato necessario ergere un Tribunale supremo e generale delle Finanze, dove si formasse lo stato intiero di quelle, e se ne facesse il ripartimento a ciascuno de' Tribunali particolari delle province, e dove finalmente tutto si riportasse: così presso di noi surse perciò un nuovo Tribunale supremo e generale delle Finanze, ove tutto si riportasse: Capo del quale era il Gran Camerario, essendo egli il supremo sopra tutti gli altri Ufficiali, che sono impiegati intorno alle cose fiscali, a' diritti ed alle esazioni, rendite e gabelle del Re, come sono i Camerarj delle province, i Portolani, i Secreti, i Doganieri, gli Erarj ed ogni altro, da' quali egli riceve i conti; onde perciò fu appellato Capo ufficiale della Camera de' conti, che ha molta simiglianza al Comes sacrarum largitionum presso i Romani; e siccome presso coloro più erano gli Quaestores pecuniarum, così ancora presso noi più furono i Tesorieri minori, i Camerarj, i Portolani, i Secreti, i Doganieri ed altri, de' quali era incumbenza di raccogliere il denaro del Re. Questo Tribunale in tempo di Federico II e dei Re della Casa di Angiò si reggeva per li Maestri Razionali nella Corte della Regia Zecca; i quali erano detti Maestri Razionali, perchè la maggior loro incumbenza era di invigilare, affinchè i minori Camerarj, Tesorieri, Doganieri ed altri rendessero ragione della loro amministrazione, e ricevevano perciò da essi i conti dell'esazioni fatte e del denaro che mandavano alla Camera del Re.

Grandi privilegi e prerogative furono concedute dal Re Lodovico d'Angiò e da Giovanna I, a questi Maestri Razionali[626], li quali erano anche chiamati M. Razionali della Gran Corte, ed a' tempi de' Re angioini da' personaggi, che sostenevano queste cariche, si vede quanto chiara ed illustre fosse questa dignità; poichè si legge, che il famoso Andrea d'Isernia, il celebre Niccolò Alunno d'Alife, ed altri insigni Giureconsulti sotto il Re Carlo II, Roberto ed altri Re suoi successori furono Maestri Razionali.

A' tempi posteriori degli Aragonesi, il Re Alfonso II, a questo Tribunale unì l'altro da lui eretto della Summaria, il qual si reggeva per quattro Presidenti legisti e due idioti, dandogli un Capo, che vi presedesse in luogo del Gran Camerario, onde prese il nome di suo Luogotenente[627]. Si vide per ciò questo Tribunale in maggior splendore ed autorità; poichè oltre alla cura del patrimonio regale, gli fu data anche la cognizione delle cause feudali, le quali prima s'appartenevano alla Gran Corte. Surse quindi il nome della Camera Summaria, e Presidenti della Summaria, prendendo tal denominazione (senza che ci andiamo lusingando con etimologie più speziose di summa rei, ovvero rationis, come vaneggia Luca di Penna[628], seguitato a torto da Marino Freccia[629], di che a ragione ne fu ripreso dal Reggente Moles) dalla cognizione sommaria, che doveano prendere sopra i conti, declaratorie, o significatorie, che da' Maestri Razionali si spedivano. Onde siccome appresso i Franzesi questo Tribunale si appella la Camera de' conti, ovvero delle Finanze: così presso di noi per l'istessa cagione fu detta Camera della Summaria. Ciò che maggiormente si conferma da un privilegio dell'istesso Re Alfonso inserito nelle nostre prammatiche[630], dove il Re chiaramente dice, essersi questo Tribunale chiamato della Summaria, quod rationes ipsae in Camera per Praesidentes, et Rationales ibidem ordinatos SUMMARIE viderentur: di che ci tornerà occasione di parlare più ampiamente, quando dell'istituzione di questo Tribunale della Camera seguita nel Regno d'Alfonso I, ci toccherà di favellare.

Questo supremo Ufficio di Gran Camerario, siccome è vero ciò che dice Freccia, che fu da Carlo I d'Angiò ristabilito in miglior forma, a somiglianza di quello di Francia: non è però che fosse stato Carlo il primo ad introdurlo, essendo stato conosciuto dai nostri Re normanni e svevi; e di molti Camerarj fassi nel Regno di questi Principi memoria: molti se ne leggono nel Regno di Ruggiero istesso, ma i loro nomi essendo stati a noi involati dall'antichità del tempo, non abbiam potuto qui registrargli. Ben nei tempi di Guglielmo I suo successore, infra gli altri, leggiamo Maestro Camerario del palagio reale, Gaito Joario; dopo la morte del quale fu creato Maestro Camerario Gaito Pietro Eunuco, ambedue Saraceni[631]. Era presso questi il nome di Gaito, nome di Ufficio, che non voleva denotar altro, che Capitano[632]. E nel Regno di Guglielmo II, pur leggiamo, che Gaito Riccardo fu Maestro Camerario del regal palagio[633]; e che Gaito Martino avea cura della regal Dogana. E sotto il medesimo Re pur abbiamo menzione de' Camerari di Calabria, che risedevano in Reggio, fra i quali fu Giovanni Colomeno, di cui ci tornerà occasione di parlare nel Regno di questo Principe[634]. Così ancora ne' tempi de' loro successori Svevi, e nelle Costituzioni di Federico[635] si leggono molte leggi attinenti a quest'Ufficio, così del Maestro Camerario, come degli altri Camerarj inferiori delle province, Doganieri, Maestri Secreti ed altri, de' quali il Toppi tessè lungo catalogo.

Carlo d'Angiò lo ridusse in miglior forma a modo del Regno di Francia, stabilendo un solo Gran Camerario, al quale tutti gli altri Camerarj delle province ubbidissero, ed a cui tutto si riportasse, costituendolo Ufficial supremo di tutte le Finanze. E ci diede molte leggi scritte e stabilimenti intorno alla sua incumbenza, formando un particolar regolamento di questo Ufficio, nel quale non potè nè meno dimenticarsi de' vocaboli franzesi; poichè stabilì, che fosse dell'autorità del Gran Camerario di deputare, sustituire e correggere i Graffieri, de' quali l'incumbenza era scrivere e notare, siccome degli Antigraffieri di controscrivere e notare, che noi ora nel Regno chiamiamo Credenzieri, affinchè non si commettesse frode nell'esazioni. Stabilì ancora i Maestri degli Arresti, onde è che ancora presso noi fosse rimase questo vocabolo franzese, e diciamo perciò gli Arresti della Camera, siccome essi chiamano le determinazioni e sentenze de' loro Parlamenti[636].

Ne' tempi posteriori, e men a noi lontani, cominciò il Gran Camerario a perdere queste tante sue prerogative, ma non già il Tribunale della Camera; perchè reggendosi questo dal suo Luogotenente, co' Presidenti e Razionali della medesima, come che il crearlo non s'appartiene più a lui, ancorchè si chiami suo Luogotenente, ma al Re; quindi è nato che se bene questo Tribunale si fosse innalzato al pari degli altri Tribunali supremi del Regno il Gran Camerario però è oggi rimaso per solo titolo di onore, nè più s'impaccia degli affari del medesimo, ne è della sua incumbenza d'intrigarsi nell'entrate della Camera del Re, ma tutto si fa dal Luogotenente e suoi Ministri, i quali al Vicerè, che è in luogo del Principe, son obbligati dar conto della loro incumbenza, avendo un particolar Tesoriero da chi viene conservato il denaro del Re. Ritiene però le sue preminenze, così nel sedere alla parte sinistra del Re dopo il Giustiziero[637], occupando il quarto luogo, come nelle congiunture solenni di nozze, o altre funzioni pubbliche, di vestirsi di porpora, e tra i sette Ufficj della Corona è ancora annoverato, ed insino agli ultimi tempi se gli pagava il soldo.