Pietro Vincenti, che distese un libretto de' Protonotarj del Regno, piuttosto tessè un catalogo di coloro, che esercitarono questa carica nel Regno, che ci descrisse il loro Ufficio ed impiego. Il Protonotario, ovvero Logoteta non vi è dubbio che presso di noi prese il suo principio da' Greci, siccome denota la voce istessa; ma ciò non fa che quest'Ufficio non fosse conosciuto da' Romani sotto altro nome. Nell'Imperio, essendo egli il Capo de' Notai era perciò chiamato Primicerius Notariorum, ed era decorato della dignità Proconsolare, e dopo due anni d'esercizio diveniva illustre. Avea nell'antico Imperio sotto di se tre sorte o gradi di Notai, che sono apertamente distinti nel Codice Teodosiano[638]. I primi erano intitolati Tribuni Praetoriani, et Notarii; ed anche, come l'attesta Cassiodoro[639], erano chiamati Candidati; e questi avevano la dignità de' Conti. I secondi erano semplicemente detti Tribuni, et Notarii; e questi aveano la dignità de' Vicarii. Finalmente i terzi erano chiamati Notarii familiares, ovvero domestici, li quali avevano l'ordine, o dignità della Consularità.
Ma non bisogna confondere questi Nomi con quelli d'oggi, che i Romani appellarono Tabelliones, i quali come diremo, aveano funzioni diverse, ed erano Ufficj differentissimi. Siccome non bisogna confondere l'Ufficio del Gran Protonotario a' tempi de' nostri Re normanni, svevi, angioini ed aragonesi, con quello del Viceprotonotario d'oggi, ristretto alla sola creazione de' Notai e Giudici cartularj, ed alle legittimazioni.
L'Ufficio del Gran Protonotario era ne' tempi di questi Re cotanto illustre, che in gran parte somigliavasi a quello del Primicerio de' Notai presso i Romani. Questi, secondo ce lo descrive Cassiodoro[640] e Giacomo Gottofredo[641], era del Concistoro del Principe, avea il pensiero e la cura di notare tutti gli atti ed i secreti del Principe, che si facevano nel suo Concistoro: per lui uscivan fuori i responsi ed i decreti imperiali, e sovente le orazioni degl'Imperadori fatte al Senato si recitavano dal Primicerio: in breve egli era il Secretario fedele del Principe, a cui non vi era secreto o consiglio, che non si confidasse, e perciò l'obbligo della sua carica lo astringeva continuamente ad assisterlo, e con indefessa applicazione attendere alle spedizioni de' suoi imperiali comandamenti. Teneva perciò sotto di se que' tre gradi di Notaj, che ridotti a forma di Milizie, o di Collegio, militavano sotto di lui, i quali aveano molta somiglianza a' Secretarj d'oggi di Stato, o del Gabinetto e della casa del Re, de' quali favelleremo nel Regno di Carlo II d'Angiò.
Uguale era l'Ufficio e potestà del Gran Protonotario ne' tempi di questi Re. Il suo principal impiego non era già della creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ma d'assistere continuamente appresso la persona del Re, ricevere le preci e i memoriali, che si portavano a quello, sentire nell'udienze coloro che aveano al Re ricorso, e farne al medesimo relazione: per le sue mani passavano tutti i diplomi, e da lui s'istromentavano. Tutte le nuove costituzioni, gli editti e le prammatiche, che il Re stabiliva, erano dal Protonotario dettate e firmate. Ciò che il Principe, o nel suo Concistoro, o in ogni altro suo Consiglio sentenziava o decretava, egli riducevalo in forma di sentenza o di decreto, ovvero in forma di diploma o privilegio[642], e si vide nel Regno di Carlo II, d'Angiò in quanta eminenza arrivasse, quando questo Ufficio era esercitato da Bartolomeo di Capua, per mano del quale passavano i più gravi e rilevanti affari della Corona.
Ma siccome in decorso di tempo il Tribunale della Gran Corte della Vicaria abbassò il Gran Giustiziero riducendolo in quello stato, che oggi si vede, così l'erezione del Consiglio di S. Chiara a' tempi d'Alfonso I Re d'Aragona fece quasi che sparire il Gran Protonotario; e quantunque Alfonso concedendo al Presidente di quello ugual potestà, si dichiarasse ch'egli non intendeva pregiudicare alle preminenze del Gran Protonotario, tanto che o egli, o il suo Viceprotonotario era ammesso a presiedere in quel Consiglio, e sovente a commettere le cause, non altrimenti che faceva il Presidente; nulladimanco a poco a poco l'Ufficio di Gran Protonotario fu ridotto poi a titolo di onore, e rimase fuori di quel Consiglio; e s'arrivò a tale, che dovendo il Gran Protonotario assistere di persona, nè senza nuova permissione del Re potendo elegger altri per Viceprotonotario, che assistesse in suo nome, non concedendosi più dal Re tal facoltà, siccome si legge[643] essersi conceduta da Carlo II a Bartolomeo di Capua: il Viceprotonotario non più si creava da lui, ma a dirittura dal Re, come si pratica tuttavia. Per questa cagione fu introdotto, che il Gran Protonotario, quando era dal Re eletto, pigliava con molta solennità il possesso nel Consiglio di S. Chiara, con intervenire insieme col Presidente, e tutti gli altri Consiglieri in tutte le sentenze, che si profferivano quella giornata; e per questa coerenza s'introdusse ancora, che il Re creava Viceprotonotario l'istesso Presidente del Consiglio, onde quasi sempre si videro queste cariche unite in una medesima persona, come più diffusamente diremo nel Regno d'Alfonso I.
In decorso di tempo essendo innalzati a quest'Ufficio i primi Baroni, non più Giureconsulti, come ai tempi di Bartolomeo di Capua: i Gran Protonotarj, come personaggi d'alta gerarchia, quasi sdegnando d'intervenire di persona nel Consiglio di S. Chiara, i Viceprotonotarj venivano ad assistervi; ma questi poi non essendo più creati da essi, ma dal Re, vennero per ciò affatto i Gran Protonotarj ad esserne esclusi, e di non aver poi parte alcuna in quel Consiglio. Dall'altra parte i Presidenti del Consiglio, l'autorità de' quali era grandissima, esclusero poi i Viceprotonotarj dalle commesse delle cause, e da tutte l'altre preminenze, che rappresentando la persona del Gran Protonotario prima aveano; onde venne a restringersi la loro autorità alla sola creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ed alle legittimazioni, che ora gli rimane.
Ma quantunque l'Ufficio di Viceprotonotario si fosse ristretto a queste tre sole incumbenze: portando la creazione de' Notari e de' Giudici, il visitare i loro privilegi e protocolli, grandi emolumenti: sursero gravi contese fra i Gran Protonotarj, che pretendevano quelli a loro doversi, ed i Viceprotonotarj, che come destinati dal Re, tutti ad essi se gli appropriavano: intorno a che Marino Freccia[644] rapporta una fiera lite, che a' suoi tempi per ciò s'accese fra il Duca di Castrovillari Gran Protonotario, ed il famoso Cicco Loffredo Viceprotonotario. Presentemente tutte queste contese son finite, poichè il Viceprotonotario non riconoscendo da altri, che dal Re quella carica, se l'appropria solo, ed ora l'Ufficio di Gran Protonotario è rimaso a sol titolo d'onore, senza soldo e senza emolumenti; ritiene però gli onori di vestire di porpora, e di sedere ne' Parlamenti nella parte destra del Re dopo il Grand'Ammiraglio.
Ma egli è ben da avvertire, che i Notari d'oggi, la creazion de' quali s'appartiene al Viceprotonotario, non hanno conformità alcuna con que' Notari, delli quali si parla nel Codice Teodosiano, e di cui parla Cassiodoro, i quali, come si è detto, aveano più somiglianza con gli Ufficiali della Secretaria, o Cancellaria del Re, li quali hanno il pensiero degli atti, e delle scritture del Re, che co' Notari presenti, la cui incumbenza si raggira agl'istromenti, ed atti de' privati, ancorchè il lor Ufficio pubblico fosse. Hanno costoro più coerenza co' Tabellioni degli antichi Romani, l'Ufficio de' quali era a questo somigliantissimo; con una sola differenza, che nella persona dei Notari d'oggi si vedono uniti insieme l'Ufficio dei Tabularii, e quello de' Tabellioni.
Presso i Romani coloro, ch'erano destinati ad aver la custodia de' pubblici Archivj, ove si conservavano i pubblici istromenti, ed i monumenti delle cose fatte, si chiamavano Tabularii, poichè il luogo, dove quelli si serbavano, era appellato Tabularium; ed i Greci lo chiamavano Grammatophylacium, ovvero Archium[645]; e sovente la cura di questi luoghi era commessa ai servi pubblici, cioè comprati con pubblico denaro delle città, o delle province; e questi Tabularj, perchè pubblici, non solo per la Repubblica, ma anche per ciascheduno privato potevano intervenire e stipulare, acquistare, e in lor nome prender anche la possessione[646]. L'Imperador Arcadio poi discacciò dal Tabulario i servi pubblici, e comandò che i Tabularj fossero uomini liberi[647], i quali come persone pubbliche potessero stipulare per altri, non altrimenti che il Magistrato[648]. Ma l'Ufficio di questi Tabularj non era altro, che custodire nell'Archivio i pubblici istromenti e monumenti delle cose fatte, e come persone pubbliche di poter intervenire e stipulare per altri.
Li Tabellioni erano quelli, i quali avanti a' Tabularj dettavano e scrivevano i testamenti, e stendevano i contratti, facendone pubblici istromenti[649], che si davan poi a conservare a' Tabularj. Questi Tabellioni erano ancora chiamati Nomici cioè Juris studiosi, perchè in quelli per concepir bene, e dettare gl'istromenti, ovvero testamenti, vi si ricercava ancora qualche perizia delle leggi[650]. Altri interpretarono la voce Nomicus, cioè Legitimus, perchè egli rendeva legittimi tutti gli atti. Che che ne sia, egli è certo, che i Tabellioni, che oggi noi appelliamo Notari, eran tutto altro da' Tabularj, i quali erano preposti all'Archivio, siccome fra di loro vengon distinti da Giustiniano nelle sue Novelle[651], e non bisogna confondergli, come fecero Accursio[652], Goveano[653], e Forcatolo[654].
Queste due funzioni però s'uniron poi nelle persone de' nostri Notari; poichè siccome prima i Tabellioni avanti a' Tabularj scrivevano gl'istromenti, e presso questi nell'Archivio si conservavano: poi fu introdotto, che gl'istromenti o testamenti avanti a' Tabellioni si scrivessero, senza più ricorrere a' Tabularj, e ch'essi medesimi gli conservassero, facendone protocolli, e custodendogli non più ne' pubblici Archivj, ma nelle proprie case. Quindi nacque, che confondendosi quest'uffici, fosse il Notaro riputato persona pubblica, e che siccome i Tabularj potevano stipulare per altri, potessero anch'essi farlo.
Divenne perciò l'Ufficio de' Notari di maggior fede e confidenza: ond'è che i Principi nel creargli vi stabilirono certe leggi, e ricercarono molti requisiti, d'essere incorrotti, e di buona fama, fedeli ed intelligenti; che sappiano scriver bene, ben intendere le convenzioni delle parti per poterle poi nettamente ridurle in iscritto: siano secreti, liberi, cristiani, conoscano i contraenti, e perciò nazionali de' luoghi, ove desiderano esercitare. Quindi richiedendo quest'Ufficio una somma fedeltà, si vide ne' tempi antichi esercitarsi presso di noi da persone nobili; e siccome un tempo non si sdegnavano i Nobili, particolarmente i Salernitani, esercitar medicina, così ancora molti Nobili de' nostri Sedili, non si sdegnarono ne' tempi antichi farsi Notari; e Marino Freccia[655] testifica aver egli veduto molti istromenti, registri, inventarj, ed altri antichi monumenti scritti per mano di Notari nobili, le cui famiglie, egli dice, non voler nominare, per non dar dispiacere a' loro posteri leggendole. Quindi nacque ancora presso i nostri Autori la massima, che per l'esercizio del Notariato, non si perdano i privilegi della Nobiltà, e che non debbano i Notari noverarsi fra gli artegiani[656].