CAPITOLO VIII. Stato della nostra Giurisprudenza nel fine di questo XVI Secolo, e principio del seguente, così nell'Accademie, come ne' Tribunali; e de' Giureconsulti, che vi fiorirono.

Non deve recarci maraviglia, se nel decorso di questo secolo e più verso il suo fine, la Giurisprudenza del Foro fosse cotanto presso noi esercitata e rialzata cotanto, quanto dimostrano il numero delli Professori e delle loro opere, e l'ingrandimento indi seguito de' nostri Tribunali. Le nuove Leggi, i tanti nuovi istituti; la varietà di tante nuove cose incognite a' Romani, nuovamente stabilite, la resero assai più vasta e sterminata; i tanti nuovi affari, che doveansi quivi trattare, resero i Tribunali molto più ampj e frequentati. Niente dico del nuovo diritto Canonico stabilito nell'Imperio, che portò seco tanta ampia materia di disputare sopra i confini dell'una e l'altra potestà, onde sursero le tante controversie giurisdizionali e la maggior occupazione del Collateral Consiglio, il quale inteso al governo del Regno, bisognò attendere non meno a quello, che a regolare e soprantendere in queste cose, affinchè l'una potestà stesse ristretta ne' suoi limiti e non facesse delle sorprese sopra l'altra: niente dico della nuova materia beneficiaria, delle elezioni, collazioni, resignazioni, translazioni, juspatronati, decime e tante altre quistioni attinenti allo Stato e Gerarchia Ecclesiastica.

La nuova materia Feudale incognita a' Romani, cotanto presso di noi esercitata per li tanti Feudi, e di così varia natura, de' quali il Regno abbonda, multiplicati in questo secolo molto più di prima, quante contese doveano recare, e quanto pascimento per ciò portare agli ingegni dei nostri Professori? Per ciò sopra questo soggetto i Napoletani s'hanno lasciato indietro tutti li altri Professori d'altre Nazioni. Un Regno da' Spagnuoli diviso in tante nuove investiture, tanti Baroni multiplicati, non potevano non accrescere lo studio feudale, e non empire i Tribunali di nuove dispute e quistioni.

La dottrina delle Regalie, poco nota agli antichi, e li diritti di quelle, cotanto stese da' nostri Principi, sopra le cacce, fodine, tesori, foreste e sopra tante cose, quanto s'è potuto vedere ne' precedenti libri di quest'Istoria: i tanti nuovi dazj e le tante nuove dogane e gabelle, le alienazioni, le pignorazioni di quelle: le nuove collette e fiscali, e tanti altri nuovi jus prohibendi introdotti a quasi tutte le cose, onde la vita umana si conserva, somministrarono abbondante materia al Tribunale della Regia Camera per tener occupati i suoi Ufficiali, tanto che non bastando il numero prima stabilito, bisognò accrescerlo, e farne degli altri in numero maggiore, e somministrarono ancora a' Professori nuova materia a' loro scritti ed a' lor volumi, che vi composero, ed a multiplicarsi per la abbondanza delle liti, che ne sursero, e a far sì che la gente s'applicasse molto più, che prima a questo mestiere.

I tanti nuovi Ufficiali, introdotti a questi tempi, non meno nel nostro Reame, che in quello di Francia; tanto che quivi, per lo lor eccessivo numero, fu nel 1614 lungamente dibattuto di levarne un numero grande, del che il Savarone ne stese una dotta scrittura[365]: le tante contese per ciò insorte per regolare le giurisdizioni, le loro precedenze, i loro diritti ed emolumenti; e perciò stabiliti tanti nuovi Ufficj, la multiplicità di quelli, e la loro varietà, esercitarono molto più le penne dei nostri scrittori.

Ma sopra tutto furono aperti al Tribunal del S. C. abbondantissimi fonti, onde la sua applicazione fosse maggiore, e per conseguenza s'accrescessero le sue Ruote, si moltiplicassero i suoi Ufficiali, ed il numero degli Avvocati si rendesse più ampio. La materia de' testamenti, delle successioni, delle detrazioni di legittima, e suoi privilegj, e le loro solennità: il nuovo modo introdotto di testare, spiegato sotto nome di testamenti nuncupativi impliciti, di testamenti canonici, non conosciuti dagli antichi; di ridurgli insieme con l'altre ultime volontà, vivente anche il testatore, in forma pubblica: i nuovi testamenti ordinati avanti il Parroco: le disposizioni fatte a cause pie, e tante altre novità sconosciute dalle leggi de' Romani, introdussero nuove altercazioni e contese agli antichi ignote.

I Fedecommessi, ancorchè noti a' Romani, ricevettero presso noi notabilissime alterazioni per le tante quistioni svegliate da' nostri Interpreti, da poi che per lo spazio di sei secoli e più, stati in tenebre sepolti, risorsero, e 'l lor uso si fece più frequente e comune, tanto che non si leggeva testamento, nel quale non si ordinassero. I maggiorati, e le primogeniture, quasi che incognite agli antichi, si resero così frequenti, che la lor materia cotanto diffusa empì la Giurisprudenza di nuovi termini, di nuove dispute e nuovi trattati.

I Legati ricevettero non minor alterazione, così a riguardo della moderazione dell'antico rigore del S. C. Liboniano, e della proibizione della Falcidia, come per quelli lasciati a cause pie, già sottratti dalle comuni regole e dalle solennità della ragion positiva.

La successione intestata molto diversa, e da' suoi principi pur troppo lontana, in altra guisa vien regolata dal Diritto Canonico, di altra maniera la dispongono li particolari Statuti, ed altrimente le Consuetudini proprie di ciascheduna Città e Regione.

Non minore alterazione si vide nei contratti, e molto maggiore incremento per altri, o nuovamente inventati, o più di prima frequentati. L'enfiteusi, ancorchè nota a' Romani, cotanto da poi presso noi praticata, che diede ampia materia a' nuovi trattati e volumi. Li censi, che diciamo consegnativi, cotanto ora frequentati, o sian vendite d'annue entrate, incognite, non meno alle Romane leggi, che agli antichi canoni, e da Martino V e dagli altri suoi successori stabiliti per mezzo delle loro Costituzioni; poichè i Pontefici Romani abbominando il nome d'usure, cercarono questo manto per covrirle, e dar loro un più spezioso aspetto: condennando l'usure de' Romani, ma in effetto permettendole, quando s'usino i modi da essi prescritti nelle loro Costituzioni, con assegnare un corpo certo e fruttifero, e la sorte facendola irrepetibile.

I cambj cotanto ora diffusi per la scissura dell'Imperio, e per la varietà de' nuovi Dominj in Europa stabiliti, ancorchè fosser noti a' Romani, nulladimeno sotto un Imperio, che tutto ubbidiva ad un solo, dove il commercio era più facile, i viaggi più sicuri, il valore del denaro era lo stesso in tutte le province dell'Imperio, non eran molto usati. Il lor uso si rese da poi necessario e più frequente, perchè il valor della moneta non essendo in tutte le Nazioni uguale, i traffichi e commercj per le continue guerre impediti, i viaggi non troppo sicuri, gli spinse a maggior perfezione; e con più sottil industria, con modi pur troppo ingegnosi ed utili, l'uso delle lettere di cambio si rese più frequente e comodo: tanto che questa dottrina de' cambj riputata come nuova, esercitò l'ingegno di più Giureconsulti a comporne particolari commentarj e trattati; e ad esser riputata una delle principali parti della nuova Giurisprudenza del Foro.

Per quest'istessa cagione del più facile e sicuro commercio, furono frequentati i contratti delle assicurazioni, de' cambj marittimi e le tante altre convenzioni, che vengono regolate dal moderno uso e da' proprj Statuti di ciascuna Regione, o da particolari leggi, agli antichi affatto ignoti.

Questi particolari Statuti, ovvero Consuetudini, introdussero ancora con tanta varietà il diritto del ritratto, o sia del congruo. Questi regolano le servitù ne' poderi, così rustici, come urbani; e tante altre materie, delle quali troppo nojosa cosa sarebbe farne qui un più lungo catalogo.

La dottrina delle doti pur troppo dagli antichi trattata, non è però, che presso i moderni non avesse ricevuta grandissima alterazione, per ciò che riguarda a' lucri dotali, diversi dall'antiche donazioni propter nuptias; onde nuovi nomi d'antefato, di donativi, di meffio e catameffio, ed altri strani vocaboli, con nuove dispute s'intesero.

Gli sponsali, i matrimonj, sono affatto, così nelle solennità, come nella forma, difformi dagli antichi: non vien più richiesto consenso di padre o avo, nella cui potestà sono gli sposi; non que' riti; ma tutti altri dal Concilio di Trento sono stati prescritti.

Le Tenute, le donazioni, compre, vendite, e le altre alienazioni in gran parte alterate, ed altre nuove introdotte, agli antichi ignote. Le leggi civili non trattano delle donazioni, introdotte per contemplazione del matrimonio, in quella forma, nella quale oggi cotanto sono in uso. Quelle proibivano le donazioni e gli altri contratti tra' conjugi, tra' padri e figliuoli; ed ora per diritto canonico, quando siano giurate, si convalidano e restano ferme.

I concorsi così frequenti de' Creditori sopra la roba del comun Debitore, e le tante discussioni sopra ciò insorte, per le anteriorità e poziorità de' loro crediti hanno reso inestricabili molti giudizj, e tenuti occupati non meno i Tribunali, che i nostri Professori.

La nuova materia delle Renunzie, nella forma, che furono da poi praticate da' moderni, fu anche a' primi nostri Interpreti ignota; ma poi cotanto agitata, che se ne composero ben ampj discorsi e trattati.

I rigori della legge civile intorno a' patti, ed altre convenzioni, fur tutti, o tolti, o in parte moderati: non reca ora stranezza di pattuire sopra l'eredità d'un vivente, di contrattare sopra gli altrui ufficj, aspettando la morte dell'Ufficiale: saldarsi ogni patto irregolare coll'apposizione del giuramento, e tante altre novità ed esorbitanze.

In fine per tralasciarne innumerabili, l'ordine dei Giudicj non pure è tutto altro, ma in tanti Tribunali tutto diverso, e fra se medesimo vario, così nelle accusazioni criminali, come nelle azioni civili: altre leggi, nuovi stili, nuovi riti, altre pratiche ricevute, altre andate in disuso: onde sursero tanti nuovi trattati e commentarj attenenti a questo soggetto.

Essendosi cotanto, per sì varj e nuovi affari ampliata la Giurisprudenza del Foro, portò in conseguenza l'ingrandimento de' nostri Tribunali, l'accrescimento degli Ufficiali e 'l numero maggiore de' Professori. Siccome si è veduto nel XXVI Libro di quest'Istoria, il Tribunale del S. C. fu dall'Imperador Carlo V accresciuto di maggior numero di Consiglieri, e vi aggiunse un'altra Ruota. Nel Regno di Filippo II per la multiplicità di negozj, fu duopo aggiungervi la terza; ma in discorso di tempo, nel fine di questo secolo e de' di lui giorni, per le cagioni di sopra narrate, l'ampiezza degli affari fu tanta, che la città di Napoli ne' Parlamenti tenuti negli anni 1589 1591 e 1593 chiese al Re Filippo II, che per la maggior espedizion delle cause aggiungesse alle tre Ruote del S. C. la quarta, con crear nuovi Consiglieri, e dal suo Patrimonio assegnar loro il salario. Ed il Re si compiacque ordinarlo per sue lettere spedite nel Monastero di S. Lorenzo, sotto li 3 settembre del 1597, che si leggono nel volume delle nostre Prammatiche[366]; onde furono eletti cinque altri Consiglieri, distribuendosi cinque per Ruota.

Parimente l'istesso Re Filippo, considerando, come s'esprime in una sua regal carta spedita in Madrid a' 24 Dicembre del 1596, la moltitudine de' negozj, che si trattavano nel Tribunale della Regia Camera, per essere il Regno cresciuto, e vie più le rendite del suo Regal Patrimonio, ordinò al Conte d'Olivares allora nostro Vicerè, che dividesse il Tribunale in due sale; affinchè in due Ruote distinte, con maggior agio e sollecitudine s'attendesse alla pronta spedizione delle cause[367]. Lo stesso fece del Tribunal della Vicaria Civile, che lo divise per l'istessa cagione in due sale, ad esempio, com'egli dice, del Consiglio regale di Castiglia, Que se divide por salas, y quando se offrece alcun negocio grave, se juntan todas, come sono le parole della sua regal carta rapportata dal Toppi[368]. Accresciuti in cotal guisa i Tribunali ed i Ministri, non tralasciava il Re Filippo II, per la loro retta amministrazione, d'invigilarvi; ed introdusse le Visite, mandando di volta in volta di Spagna Visitatori per correggere gli abusi, e, quando bisognasse, deporli dai loro posti; e vi mandò successivamente il Quiroga, ed il Gusman; onde s'introdussero appresso di noi i Visitatori[369].

Moltiplicarono in conseguenza gli Avvocati, i Proccuratori e tanti altri Curiali in numero infinito. Narrava Fabrizio Sammarco celebre Avvocato di que' tempi, secondo che rapporta il Toppi[370], che quando il Tribunal del S. C. si reggeva in S. Chiara bastavano poche stanze, ed il solo Cortile di quel Convento si riputava capacissimo per i litiganti, per i Proccuratori, de' quali non arrivava il numero che a cinquanta, e per gli Avvocati, che non erano più che venti. Ma nel decorso di questo XVI secolo, e principio del seguente, appena bastavano per li litiganti. Avvocati e Proccuratori, e per tanti Curiali, quell'ampie sale del magnifico Palazzo di Capuana. Per queste cagioni, sin da questi tempi, si diedero quasi tutti allo studio delle leggi, come quello, ch'era favorito dagli Spagnuoli, con gli onori delle Toghe, e che nelle famiglie recava non pur splendore, ma utile grandissimo.

Sursero per ciò appo noi tanti Dottori, i quali dopo i primi anni de' loro studi s'applicavano al Foro, e dopo averne consumati molti nell'Avvocazione (nel qual tempo davano saggio de' loro talenti e dottrina) erano poi assunti al Magistrato; e si rendevano illustri, non meno per le Toghe, che per le opere, che davano alle stampe. Gli Avvocati di questi tempi non collocavano molto studio nell'arte oratoria, sì che i loro arringhi comparissero al Foro luminosi e pomposi: si studiavano ricavar l'eloquenza più dalle cose, che dagli ornamenti dell'arte, trascurata tanto, che solamente le orazioni del Cieco d'Adria erano lette, riputandole per norma del ben dire. Per ciò i loro discorsi in Ruota erano corti e tutto sugo, non curandosi delle lunghe dicerie e di tanti pampani: dove abbondavano i negozj, si tralasciavano volontieri i preamboli e le apostrofi. Il principale loro studio era nel porger con metodo ed energia i fatti, e negli articoli di ragione che proccuravano esaminarli con dottrina ed esattezza.

Questa comune applicazione alle leggi del Foro, fece, che fiorissero in questi tempi tanti Giureconsulti che lasciarono a' posteri molte loro opere legali, dei quali tediosa cosa sarebbe, se si volesse qui tesserne lungo catalogo, e per ciò ci contenteremo di nominar solamente i più celebri, le cui opere per essere vulgatissime e che corrono per le mani di tutti, non fa mestieri qui registrarle.

I più rinomati furono i Reggenti Salernitano, Villano e Revertera, il Reggente Camillo de Curtis, figliuolo di Giannandrea, il Reggente Giannantonio Lanario, il Reggente Annibale Moles, e poi i Reggenti Carlo Tappia e Fulvio di Costanzo. Rilussero ancora per dottrina Prospero Caravita d'Eboli, Camillo Borrello, Cesare Lambertino, Gianvincenzo d'Anna, Fabio Giordano, Giacomo d'Agello, Gaspare Caballino, Giovanni de Amicis, Giannantonio de' Nigris, Fabio d'Anna, figliuolo di Gianvicenzo, Marcantonio Surgente, Marcello Cala, Roberto Maranta, e per tralasciar gli altri che possono vedersi presso Toppi, così nella sua Biblioteca, come ne' tre volumi dell'Origine de' nostri Tribunali, Niccolò Antonio Gizzarello, il quale ancor egli si distinse per le sue Decisioni, che compilò. Ma sopra tutti costoro rilusse a questi tempi il famoso Vincenzo de Franchis, il quale per la sua probità ed eminente dottrina legale, fu dal Re Filippo II nel 1591 creato Consigliere, e poco da poi eletto Reggente nel supremo Consiglio d'Italia, ed indi Presidente del Consiglio di S. Chiara e Viceprotonotario. Le sue cotanto rinomate Decisioni lo resero illustre per tutte le nazioni d'Europa, e non fu suo picciol pregio nell'Escurial di Spagna, nel Tempio di S. Lorenzo, vedersi collocato il suo ritratto tra gli altri degli uomini più illustri e rinomati d'Europa. Bernardino Rota[371] non si dimenticò ne' suoi Epigrammi d'altamente celebrarlo, e dalle fatiche, che sopra le sue decisioni v'impiegarono, non pur i nostri, ma gli esteri, si vide quanto fosse luminosa la sua fama. Morì egli in Napoli a' 3 d'aprile dell'anno 1600, e giace sepolto in S. Domenico Maggiore, dove si vede il suo tumulo con iscrizione[372].

La copia così abbondante di tanti Professori, e le tante loro opere, che pubblicarono alle stampe, empirono le nostre Biblioteche di infiniti libri. Nè essendo minore il lor numero nelle altre Città d'Italia, si videro crescere in immenso i volumi legali. Le tante compilazioni delle decisioni di vari Tribunali e sopra tutto della Ruota Romana e del nostro Sagro Consiglio. I tanti Trattati, ed i libri delle Quistioni e Controversie: ma quello, che si rese più insopportabile, fu la gran copia de' Consigli ed Allegazioni, dove non già si scrivea per la ricerca della verità, ma, secondo che facevano alla causa, s'empivano di citazioni e di conclusioni generali più tosto per adombrarla. Quindi si rese più laboriosa e difficile la profession legale; poichè non bastando la perizia delle leggi comuni così civili, come canoniche, delle leggi Feudali, delle nostre Costituzioni, Capitoli, Riti e Prammatiche: delle consuetudini e stili di tanti Tribunali sì vari e diversi: a tutto ciò s'aggiunse, non meno a' Professori, che a' Giudici, un'altra obbligazione vie più maggiore e pesante, di dover sapere l'autorità delle cose giudicate, e le opinioni di tanti Interpreti e Scrittori: quali di quelle fossero le più comuni e vere, e le più ricevute nel Foro: quali di quelle antiquate e non ammesse.

E per ciò, che riguarda l'autorità delle cose giudicate, essendo stato ricevuto, che le sentenze de' supremi Senati, ne' Dominj dove sono profferite, ancorchè non siano leggi, abbiano però forza non inferiore a quelle, spezialmente quando siano d'un costante tenore e di continuo profferite uniformi: s'impose perciò obbligazione a' Giudici di doverle seguire, non per forza di legge, ma di consuetudine, particolarmente negli atti ordinatorj de' giudizj[373]. Ed intorno alle opinioni de' Dottori, fu duopo usare maggior diligenza e scrutinio, e si prescrissero molte regole e cautele, delle quali si fece memoria nel fine del XXVIII libro di quest'Istoria, ed il Cardinal di Luca[374] ne trattò pure diffusamente ne' suoi Discorsi.