197.  St. Bonon., lib. I, pag. 25. — L'università di Bologna proibiva agli scolari di portare libri fuori della città senza licenza e bolla, sotto pena di perdere i libri e di grave ammenda. (Ghirardacci, St. bolognese, lib. XXI, pag. 117).

Negli estratti degli statuti pubblicati dal Savigny (Storia del dir. rom., vol. III, pag. 250) si trovano specificati gli obblighi degli Stazionari.

De stationaribus tenentibus exempla
librorum vel apparatum

(Lib. 4, pag. 68).

«Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla librorum et apparatuum tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terrae vel aliquid fraudolenter facere in laesionem civitatis seu studii bon. poena et banno centum lib. bon. cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem banni. Item quod ipsi stationarii tenantur habere exempla correcta et bene emendata bona fide et prout possibile melius erit et de eis scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere quod hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere et non plus pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum ut pro quaelibet pecia cuiuslibet lecturae novae compilatae a septem annis citra et etiam compilando de caetere octo denarios parvos....»

198.  Sarti, P. II, pag. 224.

199.  Così in Modena allo Stazionario dell'università era stato assegnato un piccolo stipendio di quindici lire (Tiraboschi, Bibliot. mod., tom. I, pag. 55).

200.  Gli Stazionari aveano l'obbligo di dare i libri in prestito e non potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (Sarti, P. II).

201.  Stat. Bonon., lib. I, pag. 27.

202.  Vedi Carta dello Studio di Vercelli. — Colle, Dello Studio di Padova.

203.  Facciolati, Fasti, P. II, pag. 41.

204.  Idem, Syntagm. XII, pag. 106.

205.  Idem, Fasti, P. II, pag. 57.

206.  Sarti, P. I, pag. 98.

207.  Così avvenne in Padova nel 1491 (Facciolati, Fasti, P. II, p. 63).

208.  Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.

209.  Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel Fabroni, Hist. Acad. pis.; e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.

210.  Facciolati, Fasti, P. II, pag. 57.

211.  Sarti, Append., pag. 216.

212.  Idem, P. I, pag. 187: «Hodie scriptores non sunt scriptores sed pictores.»

213.  «Dixit Pater filio..... Vade Parisis, vel Bononian et mittam tibi annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et fecit libros suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem et faciebat se calceari omni die Sabati» (Odofredo, Comm. de Senat. Cons. Maced.). — L'uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non era soltanto in Italia. Il Merlaco scrittore inglese del secolo XII, narra di aver veduto certi scolari da lui chiamati bestiali (bestiales) i quali sedendo in scuola con molta gravità tenevano innanzi libri così sterminati da occupare due o tre tavole (Tiraboschi, St. della lett. it., P. I, vol. IV, pag. 52).

214.  Alidosi, Scrittori bolognesi, pag. 74.

215.  «Doctores Bononiae habent excusationem a tutelis non qui docent Mutinae vel Regii» (Tiraboschi, Bibliot. mod., vol. I).

216.  Stat. Bonon., lib. III, pag. 50 (rubr. de juramento scolarium).

217.  Facciolati, Fasti, Gymn. Patav.

218.  Il Tomasini (Gymnasium Patavinum) parla diffusamente degli estesi privilegi che godevano i tedeschi nella città di Padova. — Facciolati, Fasti Gymn. Patav., P. II, pag. 34, 44, 232. — Anche i principi aveano molta deferenza per gli scolari tedeschi. Il Ficino, al quale erano stati raccomandati alcuni figli di principi tedeschi venuti a studiare in Firenze, scrive che essi erano sotto la protezione del magnanimo Lorenzo de' Medici:

«Vos bono animo estote, et principibus vestris nomine nostro respondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes sumus adolescientium providentiam libentissime suscepisse» (Prezziner, St. dello Studio di Firenze). — Anche in Ferrara vi erano molti tedeschi «qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum referrent» (Rufo, Hist. Gymn. Terrap.).

Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come continuatori della grandezza romana.

219.  Odofredo dice: «Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè i delitti possono essere difficilmente puniti dai dottori» (Comm. ad Dig. vetus).

220.  Ghirardacci, Storia di Bologna.

221.  Colle, Storia dello Studio di Padova, pag. 85.

222.  Ghirardacci, Storia di Bologna, II, pag. 424.

223.  Ghirardacci, I, pag. 441.

224.  St. del dir. rom. medio evo, III, pag. 28, in nota.

225.  Vedi Carta vercellese. — Colle, St. dello Studio di Padova, vol. I.

226.  Marini, Papiri diplomat., Introd.

227.  Origlia, St. dello Studio di Napoli.

228.  Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo, ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente al Rettore (Vedi la lettera nel Fabroni, Hist. Accad. pis., II, pag. 9).

229.  Ghirardacci, St. di Bologna, lib. XIX, pag. 16.

230.  Vedi Stat. Bonon., rubr. 7. — Negli Stat. di Padova si dice: «Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda» (Rubr. 1237).

231.  Durante, Specimen Juris, lib. I, P. I.

232.  Colle, St. dello Studio di Padova, pag. 208.

233.  Rufo, Hist. Gymn. ferrar., pag. 12.

234.  Sarti, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.

235.  Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (Rufo, op. cit.).

236.  Fabroni, Hist. Accad., P. I, pag. 417. — Facciolati, Fasti, II, pag. 10.

237.  Facciolati, op. cit., P. I, pag. 12.

238.  Idem, P. II, pag. 52.

239.  Alidosi, Dottori bolognesi, pag. 93. — Questo privilegio era concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano alla città o territorio dove aveva sede l'università (Rufo, Hist. Gymn. ferrar. Editto del 1490).

240.  Ghirardacci, Storia di Bologna, I, pag. 121.

241.  Sarti, vol. II, pag. 222.

242.  Stat. Bonon., lib. IV, pag. 69-71.

243.  Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.

244.  Facciolati, Fasti, P. II, pag. 10.

245.  Rufo, Accad. ferrar. hist.

246.  Vedi la definizione che ne da Bartolo nel Tract. Repraesaliorum.

247.  Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (Biblioteca modenese, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al doppio delle pene comuni (Stat. Crem. Mixta, Rubr. 441, 442).

248.  Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem revocare» Rolandi a Valle Consiliorum, VIII, nº 10.

249.  Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.

250.  Petri de Vineis, Epistolario, lib. III.

251.  Pètri de Vineis, Epist.

252.  Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad commoda quantum vero ad incommoda non.....» Mixta (Rubr. 446).

253.  Vallauri, Storia dell'università degli studi del Piemonte, vol. II, pag. 109.

254.  Socini, Comment., pag. 37, num. 273.

255.  Bettinelli, Risorgimento, ecc., vol. IV, pag. 147.

256.  Sigonio, Hist. Bonon., lib. IV.

257.  Muratori, Dissert. antiq. ital. (Diss. XLIII).

258.  Storia dell'università di Padova, vol. I, pag. 47.

259.  Savigny, St. del dir. rom. nel medio evo, III, pag. 151.

260.  Sarti, P. I, pag. 29.

261.  Dal Borgo, Orig. dello Studio pisano, pag. 113.

262.  Sarti, P. I, pag. 42, 48.

263.  I notai, per esempio, si chiamavano dottori (Sarti, P. I, pag. 421), ma non erano iscritti nel collegio. — Ghirardacci, Storie bolognesi, tomo II, pag. 159. — Orlando, Scrittori bolognesi, pag. 311.

264.  Taccoli, Memorie di Reggio, P. I. — Savigny, St. del diritto romano nel medio evo, tomo IV, App. — Il Sarti ricorda però che si conferivano assai prima di quest'epoca le lauree non solo di legge, ma anche di medicina in Bologna (Sarti, P. I, pag. 433. — Colle, St. dell'università di Padova, II, pag. 109).

265.  Facciolati, Syntagmata, etc., pag. 3.

266.  Middendorpio, Accadem. celebr. — Il Colle dice che nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (Storia dell'università di Padova, II, pag. 109).

267.  Odofredo, Comment., II, P. VII.

268.  Sarti, P. I, pag. 52.

269.  Facciolati, Syntagmata, VII.

270.  Idem.

271.  Facciolati, Fasti, P. I, pag. 23. — Colle, St. dello Studio di Padova, I, pag. 103.

272.  Puccinotti, Storia della medicina, vol. II.

273.  Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: «nel collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo lo esorti a continuare quel più di tempo nello studio» (Fabroni, Hist. Accad. pis., II, pag. 487).

274.  Duranti, Specimen juris, lib. I, P. I.

275.  Facciolati, Fasti, P. II, pag. 49.

276.  Fabroni, Hist. Accad. pis., II, pag. 48.

277.  Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero sostituiti da altri (Colle, St. dello Studio di Padova, I, pag. 105).

278.  Vallauri, St. delle univer. piemontesi.

279.  Facciolati, Fasti, II, pag. 50.

280.  Idem, P. II, pag. 54.

281.  Vallauri, St. delle univer. piemontesi.

282.  Middendorpio, Accademiar. celebr., I, pag. 111.

283.  Savigny, Hist. du droit rom. etc., III, pag. 146.

284.  Facciolati, Syntagmata etc., XII.

285.  Ghirardacci, Historie bolognesi.

286.  Colle, vol. I, pag. 106. — Negli statuti di Mondovì viene prescritto ad ogni laureando di pagare 28 scudi d'oro da dividersi fra i membri del collegio e di regalare inoltre un paio di guanti e due libbre di zucchero scelto al cancelliere, al rettore, al priore e ai promotori; un paio di guanti ed una libbra di zucchero al decano, al segretario e al bidello (Vallauri, St. delle univ. piemontesi).

287.  Facciolati, Fasti, P. II, tom. II, pag. 2.

288.  Facciolati, op. cit., P. II, pag. 27.

289.  «Imperocchè spesso non stanno contenti ad essere chiamati dottori, ma ne ambiscono anche gli uffici a danno dei veri sapienti» Così il Middendorpio, Accad. celebr., I, pag. 128.

290.  Colle, St. dello Studio di Padova, II, pag. 73.

291.  Petrarca, De vera sapientia, Dialogo I.

292.  Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei che erano stati laureati nello Studio di Bologna di potere insegnare dovunque «et sive velit legere sive non, in facultatibus prelibatis, pro doctore nihilominus habeatur» (Sarti, P. II, App., pag. 60).

293.  Origlia, St. dell'univ. di Napoli.

294.  Socinus, Comment., pag. 37, nº 27.

295.  Socinus, pag. 86, nº 67. Il titolo di dottore era compreso fra le prime onorificenze dello Stato (Authentica Habita. Cod. ne filius pro patre).

296.  Socini, op. cit., pag. 86.

297.  Idem, pag. 86, nº 57.

298.  Rolandi a Valle Consiliorum, etc., Cons. 66, nº 41.

Il giureconsulto Ancarano enumera i principali privilegi che al suo tempo erano conferiti ai dottori.

I. Quod ab omnibus oneribus et muneribus sint liberi.

II. Quod inviti ad judicium trahi vel exhiberi non debeant.

III. Quod habeant jurisdictionem in scholares.

IV. Praesides in literis suis ad doctores vocant illos non fratres sed patres alioqui punirentur arbitrarie.

V. Ingredientibus in Curiam non negatur accessus sed admittuntur etiam ad secreta judicum.

VI. Solius doctoris testimonio creditur super peritia studiosi.

VII. Vehiculis uti licet in Urbe presente Imperatore quod aliis non permittitur.

VIII. Quando 20 annos docuerint comparantur ducibus et Comitibus.

IX. Sunt executores contra exercentes ludos noxios.

X. Interpretationi doctorum creditur habeturque probabilis si Iuri scripto non repugnet (Middendorpio, Accadem. celebrium).

299.  Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti universitari a quelli del diritto civile e canonico (Sarti, App., pag. 227).

300.  Sclopis, Dell'autorità giudiziaria, cap. VI, pag. 170.

301.  Colle, St. dell'univer. di Padova, I, pag. 55. — Il Saliceto fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano nelle storie. Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento, Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (Idem, II, pag. 31).

302.  Sarti, P. I, pag. 71.

303.  Colle, op. cit., pag. 46, vol. I.

304.  Idem, pag. 51.

305.  Sarti, pag. 103.

306.  Maccioni, Osservazioni sul diritto feudale di Ant. Minucci, p. 74.

307.  Rufo, Hist. ferrar. Gymn.

308.  Colle, op. cit., pag. 55.

309.  Pratovetere Ant., Epistolario (Epist. XV).

310.  Affò, Scrittori parmigiani.

311.  «.... quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctori suo aliquid in salutatione sua scribit reverendo viro: licet benedicat: tamen non honorat doctorem suum sicut deberet: quia si est doctor deberet dicere illustri viro Bonon, docenti: quia imperator ipsos doctores illustres vocat» (Odofredi, Commen., II, P. IX).

312.  Odofredi in leg. edita actio Cod. de edendo (Sarti, P. I, pagina 59).

313.  Socini, Comm., pag. 37, nº 272.

314.  Rolandi a Valle Consiliorum. Consil., 66, n. 41: «Doctoribus indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem a domo ejicere.»

315.  Sarti, pag. 370.

316.  Lancillotto, Vita di Bartolo, cap. XII. — Di questo privilegio ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare bastardi.

317.  Leges novae Reip. Genuae, cap. I.

318.  Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale, essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici. Per dare un'idea della moltiplicità degli uffici che esercitavano i dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza, fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di Rodi, incaricato della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano VI al comune di Perugia.

319.  La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).

320.  «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo vel de se periculum fecerit cognitorem se esse bonarum Litterarum vel approbatum fuerit per Oflitiun XII Sapientium aptum esse ad Scholam aperiendam. Si quis contra auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera Bellua» (Rufo, Hist. Gym. ferr., pag. 50).

321.  Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.

322.  Padelletti, Contributo alla Storia dello Studio di Perugia.

323.  Alberigo da Rosate (De statutis quaest. 217. — Tract. univ. juris, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune, l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.

324.  Savigny, Hist. du droit. rom. etc., vol. III.

325.  Facciolati, Fasti, P. II, pag. 59.

326.  Bettinelli, Risorgimento, ecc., Opere, III, pag. 185.