434. Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella università.
Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si trovano ricordati negli statuti, col nome di Socii doctorum vel scholarium. Questi scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza a fare da ripetitori (repetitores) agli altri scolari, ma di questo però non possiamo emettere un giudizio positivo.
È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero l'appellativo simpatico di socii (cioè, compagni dei dottori e degli scolari).
L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della università di Napoli, si obbligò di sovvenire gli scolari poveri. Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno tanto da mantenervisi decorosamente: «Necesse est scholaribus quod habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant» (Rofredi, op. cit., pag. 772).
435. Anche i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i giovani poveri agli studii.
Il principe Ubertino di Padova mantenne a sue spese dodici scolari di quella città a studiare medicina a Parigi (Coll., Storia della università di Padova, II, pag. 173).
L'imperatore Massimiliano II promise a polacchi, purchè eleggessero re, Ernesto suo figlio, di mantenere allo Studio di Padova cento giovani della loro nazione.
Il conte di Savoja concesse un assegno di cento fiorini d'oro al figlio del cancelliere del principe di Asaja per mantenersi agli studii in Bologna (Cibrario, Econ. polit. del medio evo).
436. Facciolati, Syntagmata, XII.
437. Ecco i nomi dei collegi istituiti in Bologna dal 1257 fino al secolo XVII:
Collegio Avignonese (1257) Bresciano (1326) Reggiano (1362) Collegio di Spagna (1364) Gregoriano (1371) Ancarano (1414) Collegio Fieschi (1518) Collegio Vioes (1528) Collegio illirico ungarico (1537) Collegio Ferrerio (1541) Montalto (1586) Collegio Sinibaldi (1605) Collegio Palantieri (1610) Collegio Jacobs (1650).
438. Nelle università francesi questi collegi avevano una vita autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (Savigny, St. del diritto romano nel medio evo, tomo I). In Parigi vi fu un collegio pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di molte città italiane.
439. Fabroni, Hist. Acad. pis., II, pag. 16.
440. Lo statuto di Bologna così dispone: «Damnosis scholarium sumptibus providere cupientes statuimus...., etc.»
441. «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»
442. Stat. bonon., lib. III, pag. 52.
443. Vallauri, St. delle univ. piemontesi.
444. Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari «possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si conviene» (Fabroni, op. cit., II, pag. 19).
445. Sarti, op. cit., P. I.
446. Ghirardacci, Storie bolognesi I, pag. 328. — Il giureconsulto Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio, invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate respondabam» (Epist. XXII). Ma i fiorentini risposero che i lettori dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande (Ant. de Pratoveteri, Epistolae, Ep. XII).
447. Un esempio ne abbiamo nel Sarti (P. I, pag. 105).
448. Rofredo Beneventano, dice (Ord. Indic., pag. 772) che gli scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere le opinioni da essi manifestate.
449. Mazzucchelli, Scrittori d'Italia, P. I, vol. II, pag. 464.
450. Villani Filippo, Vite degli uomini illustri fiorentini.
451. Sarti, P. I, pag. 92.
452. Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione di una sua opera scrive: «Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor ad preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet civilissima Aretina, ausus sum hoc opus componere» (Sarti, P. I, pag. 125).
453. Estratti dagli Statuti bolognesi (Savigny, op. cit., III, pag. 252, lib. III, pag. 63).
454. Sarti, op. cit., P. II, pag. 131. — Savigny, op. cit., I, pag. 593.
455. «Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare alium omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventibus et ubique, et quod nullus Magister det adiutorium vel exortamentum alicui ex Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniuriam aliquam Magistris, et qui contra fecerit solvat pro poena quinque solidos.
«Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius Magistri in scolis suis ultra quatuor vices invito illo cujus scolares fuerint, et si intraverint scolas alicuius per unam Ebdomadam, tunc dicantur scolares ejus et eos postea non recipiat. Quod si aliqui contra fecerint teneantur solvere illi cuius scolares fuerint decem solidos pro doctrina et tres solidos pro scolis, et rectori solvant pro banno quinque solidos» (Guazzesi, Opere. Pisa, 1766). — In queste disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza insegnata (doctrina) e la clientela (scolis).
456. Baldi, in 2 fend. 26 cap. Vassallus: «.... et illam glossam multum notabat primus doctor meus Joan. Pagliarensis.» — Idem, in Cod. I, 49 par. I, de episcop., n. 5: «.... Sed recolendae memoriae pater et dominus do. Fede de Sen. dicit.... etc.» — Questi due passi del Baldo dimostrano esattamente la differenza sostanziale che correva nel linguaggio scolastico fra il semplice doctor e il dominus e pater.
457. Libro di novelle e di bel parlar gentile (ed. in Firenze, 1572, Nov. 49); opera divenuta oggi assai rara. — Ecco il passo della novella che parla di Accursio: «Addomando io (disse Accursio) al comune di Bologna che le possessioni dei miei figliuoli siano a mia signoria, cioè dei miei scolari, li quali sono grandi maestri divenuti et hanno molto guadagnato poi che io mi partii da loro.» — In Bologna gli scolari, secondo lo storico Ghirardacci, si solevano chiamare comunemente figli del popolo (filios populi).
458. Alidosi, Scrittori bolognesi, pag. 308.
459. Savigny, Hist. du droit. rom., etc., III, pag. 149.
460. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 59.
461. Alidosi, op. cit.
462. Colle, St. dell'univ. di Padova, I, pag. 67.
463. Sardeone, De antiq. Urb. Patav., lib. III.
464. Baldo fu uno dei cinque sapienti (sapientes) che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto; poi giudice, ambasciatore e incaricato dell'amministrazione militare. Fu incaricato della riforma degli statuti di Pavia, vicario generale del vescovo di Todi, e consigliere pontificio (Savigny, St. del dir. rom., etc., IV, pag. 234. — Vermiglioli, Biografie dei perugini, «Baldo» pag. 124).
465. Fabroni, Vita Cosimi Med., II, pag. 69.
466. Vermiglioli, Scrittori perugini.
467. Fabroni, Vita Laurentii Med., II, pag. 75, 76 e Vita Cosimi, II, pag. 69.
468. Sarti, P. I, pag. 136.
469. Fabroni, Vita Cosimi I, vol. II, pag. 67. «Mos est fere omniun Medicorum et Juris consultorum qui per studi a publica ad legendum conducuntur, mutare frequenter propositum, et ut a pluribus ezpeti sua opera videatur, electiones alias super alias quaerere ac se ipsos es conducentes molestiis involvere....»
470. Sarti, P. I, pag. 131.
471. Sarti, App., pag. 96.
472. Piacentini, Summa, Cod. IX, 8, ad leg. juliam, maj.
473. Fabroni, Hist. Acad pis., I, cap. VII, P. II, pag. 303.
474. Fabroni, op. cit., II, pag. 342.
475. Colle, St. dello Studio di Padova, I, pag. 55.
476. Diplovatac: In Hugolino.
477. Villani Filippo, Vite d'uomini illustri fiorentini, pag. 32.
478. Vallauri, Storia delle università piemontesi.
479. Quidam scholares invitaverunt ad prandium dominum Albericum qui libentur concedebat et bibebat cum aliis.... Dum esset in mensa Dominus Alberi, cum scholaribus illis, illi scholares dabant ei optimum vinum rubeum. Dixit Dominus Alberi: Istum vinum est nimis fortis, immisceatis aquam. Ipsi scholares immiscebant aquam. Ipsi scholares immiscebant vinum album. Odofred. in leg. 6 Cod. de dolo II, XVI.
480. Alidosi. Questo fatto vien narrato anche dallo stesso Azone, il quale benchè perdesse il premio, disse di insistere nella sua prima opinione «Licet ob hoc amiserim equum, sed non fuit aequum» (Azo, In sum Codic. tit. de iurisd.)
481. Sarti, P. I, pag. 35.
482. Muratori, Antiq. Maed. Aevi, I, pag. 1062.
483. Colle, Storia dell'univ. di Padova, II, pag. 85. — In nota è trascritto il bizzarro testamento.
484. Savigny, St. del diritto romano nel medio evo, vol. I, cap. XXI.
485. Nel 1351 i fiorentini invitarono il Petrarca a onorare di sua presenza lo Studio di recente da loro fondato sottomettendosi, purchè accettasse l'insegnamento, a qualunque condizione egli avesse imposto. Ma il Petrarca rispose alla Repubblica rifiutando l'ufficio. (De Sade, Vita di F. Petrarca. — Tiraboschi, St. della Lett. Ital., tomo V, pag. 64).