Parleremo prima dell'influenza scientifica della scuola d'Irnerio nello svolgimento del diritto, per venire poi a trattare del secondo punto cui abbiamo rivolto le nostre ricerche per illustrare questo periodo della storia del nostro risorgimento giuridico, che ha un intimo nesso colle origini dell'università di Bologna di cui dovremo fra breve parlare.

La parte che ebbe Irnerio nel risorgimento della scienza giuridica non si può apprezzare convenientemente, se non si esaminano le condizioni del diritto in epoca anche di poco anteriore a quella in cui esso promosse in Bologna la riforma dei buoni studii.

Prima che Irnerio inaugurasse l'insegnamento delle leggi nella scuola bolognese, i giureconsulti che erano sparsi per l'Italia e che incominciavano già ad acquistare qualche importanza nella vita pubblica, o si erano istruiti da sè o avevano frequentato quelle prime ed oscure scuole laiche dove si spiegavano le nozioni della giurisprudenza insieme alla grammatica, alla rettorica e agli altri rami dello scibile assai limitato di quei tempi e compendiato in rozzi formulari.

Il diritto romano era allora conosciuto più per tradizione che per uso dei testi, poco diffusi ed oscuri per l'intelligenza comune. L'applicazione delle leggi promulgate dai popoli che si erano divisi il dominio d'Italia, era stata estesa pel corso di molti secoli alle provincie conquistate, e sebbene ai popoli nativi fosse permesso di vivere colla legge romana, tuttavia alle tradizioni dell'antico diritto, per quanto gelosamente conservate, si erano mescolati molti principii delle legislazioni barbariche a cagione della lunga convivenza e della lenta fusione che si era operata fra le genti che avevano occupato il nostro paese.

I giureconsulti anteriori alla scuola d'Irnerio avevano fatto i loro studii e acquistata la pratica dei giudizii nei quali erano chiamati a far parte anche ai tempi più remoti, piuttosto in quelle rozze compilazioni promulgate dai popoli conquistatori, che alle vive fonti dei testi romani. Infatti Irnerio e poi i suoi successori, furono costretti a raccogliere pazientemente le traccie confuse dei testi e a riordinarle a profitto degli studiosi.

Irnerio coll'insegnamento giuridico da lui inaugurato nella scuola bolognese, dette allo studio del diritto il carattere e l'importanza di scienza indipendente, separandolo dagli altri rami del sapere confusamente riuniti nel Trivio e nel Quadrivio; rozzi sistemi enciclopedici che erano in uso in quei tempi.

Col sistema delle glosse, Irnerio richiamò lo studio del diritto alle sue fonti originali, spogliandolo delle influenze portatevi dalle consuetudini e dalle leggi barbariche che per molti secoli avevano avuto vigore in Italia.

L'uso delle glosse contribuì efficacemente al pronto riordinamento dei testi, confusamente sparsi, e a diffonderne lo studio nelle scuole, dove, prima d'Irnerio, non circolavano che pochi frammenti scorretti e mescolati colle rozze compilazioni dei popoli che fino allora si erano diviso il dominio d'Italia.

Soltanto quando si stabilisce un confronto fra le condizioni scientifiche dei tempi anche di poco anteriori a quelli in cui visse e fiorì Irnerio, con l'epoca nella quale venne fondata la scuola bolognese, si può conoscere quanto abbia contribuito quel grande restauratore dei buoni studii a far progredire le cognizioni giuridiche nel popolo italiano e ad affrettare il risorgimento del diritto.

Nondimeno vi sono alcuni storici che, male apprezzando i grandi meriti della scuola d'Irnerio, e dimenticando in quali condizioni di civiltà egli fosse vissuto, lo vanno accusando di molti difetti e giudicano quell'antico giureconsulto e la numerosa schiera dei glossatori suoi seguaci, coi criterii della critica moderna.

«I glossatori un tempo inalzati a cielo (dice uno scrittore contemporaneo) sono stati poi sottoposti ad una critica poco imparziale e disonesta, e addebitati d'ignoranza supina nella istoria, di poca perizia filologica, di stranezza nelle etimologie. A vero dire, alcuni di questi rimproveri hanno un certo fondamento di verità: ma prima di correre a condannare questi vetusti cultori della scienza giuridica risorta, bisogna far ragione dei tempi nei quali essi vivevano. E valga il vero, quando essi composero le loro opere, appena erano stati ripresi gli studii storici o letterari, e non potevano ancora dirsi dileguate le folte tenebre, che da secoli occupavano le menti. Dalle quali cose si raccoglie, che con sottilissimi sussidii di storia e di filologia, privi di tutte quelle fonti di ragioni scoperte in seguito, con la sola forza del loro ingegno, per i primi ed in brevissimo tempo interpretarono e conciliarono le migliaia di frammenti e di leggi sparsi nelle vaste compilazioni giustinianee, ne impararono meravigliosamente il disposto, tanto che non sfuggì loro neppure una fra le molte disposizioni, concordi comunque lontane le une dalle altre, ed emesse in occasioni disparatissime; ne rivelarono lo spirito e le adattarono ai nuovi bisogni. Oggi sarebbe senza dubbio argomento di riso, il far derivare, come da alcuni di essi fu fatto, la voce lapis dalle due laedens pedem o la voce argumentum da argute inventum, o il sostenere che la lex Caninia derivasse il suo nome da canis (cane) e la lex Falcidia da falx (falce), o l'asserire che Ulpiano e Giustiniano, l'uno posteriore di due, l'altro di cinque secoli a Gesù Cristo, lo precedessero» (Berriot Saint-Prix, Istoria del diritto romano, sez. II, cap. VI, art. 2)[56].

Però, dove meglio si conosce e si apprezza la grande influenza che esercitò Irnerio nel risorgimento del diritto moderno, è nel considerare come esso abbia saputo bene interpretare i bisogni intellettuali e le tendenze della cultura dei tempi in cui visse, inaugurando la completa emancipazione e assicurando il trionfo dello spirito giuridico romano sopra quello dei popoli conquistatori. Il che ci spiega la cagione per cui il nome d'Irnerio acquistò tanta fama presso i contemporanei e la sua scuola ben presto ottenne il primato sopra tutte le altre d'Italia.

La nuova scuola che sorgeva in Bologna fondata da Irnerio, come alcuni credono, ovvero illustrata dal suo nome e accresciuta col concorso della sua dottrina e del sistema scientifico da lui inaugurato nello studio del diritto romano, è indubitato che ebbe grande influenza nell'affrettare il risorgimento giuridico italiano assicurandone l'assoluta prevalenza sulle leggi e le consuetudini lasciate dalle diverse generazioni di barbari che si contrastarono per molti secoli il dominio dell'Italia.

Questa scuola d'Irnerio, che ben tosto primeggiò su tutte le altre italiane attirando colla sua fama un gran numero di studiosi da tutte le parti d'Europa, rappresenta non solo un centro nuovo di studii giuridici ispirati alle fonti originali dei testi romani; ma è la vera espressione di un alto concetto politico, che nel fervore della incipiente rivoluzione dei comuni, dominava allora le menti degl'italiani che si risvegliavano ad una nuova vita.

Irnerio richiamando gli studiosi del diritto alle fonti originali, secondava mirabilmente lo spirito dominante in quell'epoca nella coscienza del popolo italiano, affermando il principio d'indipendenza anche nella cultura giuridica.

Ebbe Irnerio, certamente come tutti i grandi riformatori, i tempi favorevoli che agevolarono assai la pronta diffusione dei suoi metodi scientifici e le innovazioni da esso portate nello studio rinascente del diritto romano.

I grandi avvenimenti politici, che allora cominciavano a svolgersi in Italia, e soprattutto quella lenta trasformazione sociale operata dal risorgimento dei comuni, secondavano il rinnuovamento dello spirito giuridico nazionale, che affrettavasi colla fondazione della scuola bolognese, dove i testi romani formavano la base del nuovo insegnamento scientifico introdotto da Irnerio e propagato dai suoi seguaci.

La grande innovazione, che la scuola bolognese portò nella cultura giuridica moderna, era stata affrettata dai voti degl'italiani che per molti secoli, memori dell'antica grandezza, avevano conservato con religioso culto tutte le tradizioni romane e soprattutto l'uso della loro legge.

Lo spirito dell'antico diritto, dominò sempre nella coscienza degl'italiani, e quando i re conquistatori furono costretti per regolare i nuovi rapporti di convivenza col popolo vinto, a promulgare leggi scritte, doverono prestare un involontario omaggio alla sapienza giuridica romana, facendo quelle rozze compilazioni che ebbero nome Breviarii o Capitolari sulle traccie delle tradizioni e dei monumenti legislativi che rimanevano ad attestare l'antica grandezza italiana.

Chi esamina però attentamente il segreto svolgimento della cultura giuridica in questo periodo oscurissimo delle dominazioni barbariche, si accorge con quanta cura i popoli conquistatori cercassero di sottrarsi all'influenza del diritto romano nella compilazione delle loro leggi e nei modi di applicarle. In quelle rozze compilazioni fatte dai re legislatori longobardi e franchi, si avvertono molti indizi, che rivelano quell'indomito senso di orgoglio e di superiorità del vincitore sul vinto, che è di tutti i tempi e molto più comune presso quei popoli che vennero in Italia privi di cultura e di ogni civil costumanza.

Quelle poderose schiere di nazioni armate quando posero le loro sedi fra noi, lasciarono ai vinti l'uso della legge romana non per atto di benigna concessione, ma perchè realmente avevano ripugnanza ad appropriarsi quei monumenti legislativi degni per loro di disprezzo, come ogni cosa che veniva dai romani, e forse anche per la ragione che non erano provvisti di sufficiente cultura per conoscerne il senso e valersene per regolare i loro rapporti giuridici.

Quando però più tardi ebbero occasione di compilare nuovi codici per l'uso delle loro nazioni, si accorsero i re conquistatori che non era possibile di fare a meno del diritto romano per desumere da quello i criterii giuridici e l'ordine legislativo, nonchè l'uso della lingua latina per essere intesi anche dai sudditi italiani.

Così le tradizioni romane cominciarono a far parte del patrimonio giuridico dei popoli conquistatori e ad informare le loro legislazioni.

Quella scuola di Pavia che abbiamo veduto sorgere fondata o almeno favorita dai re longobardi, ha un significato nella storia del diritto moderno che non è stato avvertito neppure dal Merkel, che fu il primo a dimostrarne l'esistenza e a scoprirne le traccie nei documenti del tempo[57].

L'avere favorito lo sviluppo di un centro di cultura giuridica nella sede del regno, dimostra nei longobardi l'intento segreto di riunire le sparse tradizioni e gli elementi del loro spirito giuridico nazionale per contrapporlo alla sempre crescente influenza del diritto romano.

La scuola di Pavia rappresenta già un primo notevole progresso del diritto romano, ed è il principio di quel segreto svolgimento giuridico che un secolo dopo doveva compiersi e perfezionarsi col nuovo sistema scientifico introdotto da Irnerio nello studio delle leggi[58].

I longobardi nella scuola di Pavia dovendo spargere i germi della scienza giuridica, furono costretti a cercare gl'insegnanti fra i romani, poichè ad essi soltanto erano confidate le scarse traccie del sapere in quell'epoca di generale ignoranza. Però, benchè dai documenti del tempo relativi a quella antica scuola, non si possa rilevare qual fosse la natura e la estensione delle nozioni giuridiche che venivano propagate da quei vetusti cultori del diritto, non è inverosimile il supporre che le tradizioni romane esercitassero molta influenza, nella sostanza dell'insegnamento, quantunque la scuola dovesse assumere il carattere nazionale dei fondatori longobardi.

Il vedere fondato da quei longobardi, sprezzatori perfino del nome romano, un centro di studii giuridici in cui necessariamente l'antico diritto professato per tradizione dal popolo vinto, doveva aver molta parte, ci dimostra quanto progresso avesse già fatto nella società medioevale la cultura giuridica. Compilando i barbari le loro prime leggi sull'esempio di quelle romane, avevano già confessata la superiorità degl'italiani; col fondare poi la scuola di Pavia riconoscendo il bisogno di dare ordine e forma di scienza alle loro scarse cognizioni di diritto, facevano un solenne omaggio alla civiltà del popolo conquistato e ne affrettavano involontariamente il risorgimento.

La scuola di Pavia, quantunque favorita dai re longobardi, non poteva però ridestare l'amore dei buoni studii, nè dare un notevole sviluppo alla cultura giuridica, perchè nel popolo che l'aveva fondata non vi erano gli elementi necessari per assicurarle durevole prosperità ed influenza scientifica; e negl'italiani non poteva certamente incontrare molto favore perchè tuttora oppressi sotto il peso della servitù, sarebbero stati incapaci di far trionfare palesemente il diritto romano, come avvenne più tardi, quando incominciò a ridestarsi potente il loro sentimento nazionale.

Perciò questo primo centro di studii giuridici ebbe poca importanza scientifica e lasciò assai deboli traccie della sua esistenza nella storia del diritto moderno; talchè, se un illustre erudito non ne avesse scoperte le prove dai documenti del tempo, nessuno avrebbe oggidì saputo che durante la dominazione dei longobardi ebbe origine una scuola teorica e pratica di giurisprudenza.

Ma se mancarono ai longobardi gli elementi necessari per creare un centro di cultura giuridica nel quale dominasse il loro spirito nazionale, come certamente n'ebbero l'intenzione quando fondarono o favorirono lo sviluppo della scuola di Pavia, non cessò per questo in Italia dall'epoca accennata in poi, quel lento progresso negli studii del diritto che fu già da noi avvertito anche nei secoli precedenti.

Il numero delle persone che si sottoscrivono nei pubblici atti col titolo di giudici (judices), giureconsulti (jurisconsulti) e legislatori (legislatores) cresce a dismisura dal mille in poi ed anche nelle poche traccie che rimangono degli studii di quei primi cultori del diritto, si avvertono manifesti segni di progresso, quantunque prevalesse allora la pratica delle leggi alla parte esclusivamente teorica che forma la base della scienza.

Dai frequenti giudicati che quei primi giureconsulti pronunziarono, e da qualche passo già a suo luogo riferito degli scrittori contemporanei, si rileva come le cognizioni giuridiche andassero gradatamente accrescendosi e incominciasse eziandio nei tribunali e nei collegi detti dei giudici e degli avvocati (collegia judicum et advocatorum) a farsi comune l'uso dei testi.

In questi antichi collegi dei primi cultori del diritto, si trova il germe da cui in seguito prese più ampio sviluppo l'insegnamento giuridico nelle scuole d'Italia.

Seguendo le dotte ricerche del Savigny, vedemmo quali traccie siano rimaste nella storia ad attestare della certa esistenza delle scuole di Ravenna, di Bologna, e anche di Pisa, secondo alcuni documenti recentemente scoperti.

Fino ad Irnerio però, pare assicurato che l'insegnamento del diritto fosse riunito nei collegi dei giureconsulti agli studii pratici delle leggi, in cui essi si addestravano per divenire giudici ed avvocati.

La pratica del giudicare e l'uso delle dispute nei tribunali, contribuì assai a mantener vive le tradizioni giuridiche in Italia, anche nei tempi in cui non si aveva nessuna cognizione teorica ben fondata del diritto. Forse fra quei giureconsulti, giudici ed avvocati, vi fu chi spontaneamente o per incarico avutone dal collegio, si dedicò all'insegnamento; e non è inverosimile neppure che nel seno dello stesso collegio si trovassero anche scuole speciali, per addestrare i più giovani agli studii teorici e pratici come nella scuola di Pavia a tempo dei longobardi.

Comunque sia di ciò, è ormai accertato che prima di Irnerio non vi fu un insegnamento giuridico indipendente ed esclusivamente ispirato ai testi romani, e quelle scarse cognizioni che si avevano allora del diritto, erano confuse colle traccie lasciate dalle leggi dei longobardi e di altri conquistatori; e nelle scuole, allora, la giurisprudenza faceva parte del Trivio e del Quadrivio, in cui compendiavasi tutto il sapere di quel tempo; e lo stesso Irnerio, prima d'insegnare le leggi a Bologna, era stato maestro di grammatica a Ravenna.

Ci siamo adunque apposti al vero, quando abbiam detto che per conoscere ed apprezzare convenientemente la grande influenza esercitata da Irnerio nella scuola di Bologna, era necessario risalire ai tempi a lui anteriori, per vedere qual fosse lo stato della scienza e quale la dottrina dei giureconsulti suoi predecessori.

Venuto in Bologna Irnerio, già preceduto da molta fama come valente nel giudicare, e adoperato spesso in pubblici uffici, di che fanno fede le testimonianze contemporanee riferite dal Savigny, cominciò a tenere scuola di diritto ed insegnare pubblicamente, dedicando le sue cure soltanto a questo ramo di scienza.

Era la prima volta che gli studii della giurisprudenza si emancipavano dagli altri rami dello scibile, e Irnerio soltanto colla grande autorità, da lui acquistata nelle faccende di Stato, poteva effettuare una sì ardita innovazione nei sistemi didattici di quel tempo.

Irnerio, secondo che narra Odofredo, ritenuto anche dal Savigny come testimonianza autorevole, perchè vissuto nei tempi in cui la fama del primo restauratore degli studii giuridici era assai recente, conosceva tutte le parti dei libri giustinianei, eccettone alcune che studiò più tardi. Questa perfetta conoscenza dei testi romani gli assicurava un incontrastata superiorità scientifica sopra tutti i suoi contemporanei, i quali ben presto gli fecero omaggio, e lo ritennero il vero fondatore della scuola bolognese, essendo stato il primo ad inaugurare un ben ordinato sistema d'insegnamento.

Chi legge attentamente il passo di Odofredo relativo ad Irnerio, vede con quanto rispetto e riverenza parli di lui quel giureconsulto e suo successore nell'università di Bologna, e come in poche parole, rivolgendosi familiarmente ai suoi scolari, riassuma le vicende della vita scientifica del suo famoso antenato.

Coll'insegnamento inaugurato a Bologna da Irnerio, lo studio del diritto non solo si emancipava dagli altri rami dello scibile, assumendo il carattere di scienza indipendente, ma togliendo la base delle sue dottrine dalle vive fonti dei testi romani, per la prima volta ordinati ad uso delle scuole da quel giureconsulto, ridestava con legittimo senso d'orgoglio dei contemporanei, l'antico spirito giuridico nazionale che per tanti secoli era stato conservato dagl'italiani con religioso culto.

Il risorgimento del diritto romano che ebbe luogo nella scuola d'Irnerio, rappresenta non solo un progresso nello studio delle leggi, ma è una completa rinnovazione d'idee giuridiche; un trionfo della civiltà antica e una splendida affermazione del sentimento di nazionalità e del principio d'indipendenza del popolo italiano, che cominciava allora ad affrancarsi da una lunga ed opprimente dominazione.

Non si può adunque contrastare ad Irnerio che fu il primo a dar forma scientifica allo studio del diritto ed a creare un gran centro di cultura giuridica nazionale, quella fama che meritamente gli spetta.

Dopo quanto abbiamo detto fin qui, è superfluo il discutere l'opinione sostenuta da diversi scrittori anche moderni di storia del diritto[59], che attribuisce il merito della fondazione della scuola bolognese alla contessa Matilde, la quale, secondo ciò che narra un'antica tradizione, avrebbe chiamato Irnerio in Bologna ad insegnare il diritto.

La contessa Matilde adoperò Irnerio come pure fecero altri principi di quel tempo, nei pubblici affari, essendo egli salito in molta fama fra i giureconsulti suoi contemporanei anche prima di venire da Ravenna a Bologna.

Nei documenti riportati dal Savigny, si trova ricordato il nome d'Irnerio bolognese (Warnerius de Bononia) fra quelli dei giurisperiti (causidici) intervenuti ad un placito (placitum) della contessa Matilde (in loco baviana)[60].

Il Muratori dice che Irnerio fu incaricato da quella potente signora di rivedere i testi di legge[61]. L'abate di Usperg nella sua cronaca attesta che Irnerio alle richieste della contessa Matilde rinnuovò lo studio dei libri delle leggi da lungo tempo negletti[62].

Tale opinione venne già confutata anche dal Sarti, il quale assai acutamente dimostrò che Matilde non poteva aver fondato una scuola in Bologna, non avendo mai avuto la signoria di quella città.

Però la protezione che trovò Irnerio nei sovrani e in alcuni dei più potenti signori d'Italia, i quali si valsero della sua dottrina per consultarlo nei più gravi affari di Stato, se non gli giovò direttamente per creare una scuola famosa di giurisprudenza, qual fu quella di Bologna, è certo che gli agevolò assai la via per acquistare in poco tempo tanta autorità e reputazione scientifica fra i giureconsulti suoi contemporanei.

Invitato spesso a dare il suo consiglio nei privati e pubblici uffici, ebbe agio di addestrarsi nella pratica del diritto e di consultare i testi delle leggi romane, che poteva coll'influenza dei suoi potenti protettori, più facilmente di ogni altro rintracciare fra quei pochi codici, che erano scampati per caso alla generale dispersione di tutti gli avanzi delle opere dell'antica cultura.

Colla scuola fondata da Irnerio, può dirsi che avesse principio quella libertà d'insegnamento, che alla pari di tutte le grandi innovazioni sociali, fu l'effetto di un concorso simultaneo di fatti svariati che agirono potentemente a modificare le condizioni scientifiche di quel tempo e a preparare uno splendido risorgimento della cultura, senza l'intervento del potere politico, e per opera esclusiva di un moto spontaneo dell'operosità privata.

Lo spirito di associazione tanto sviluppato nel medio evo, aiutò la scienza a risorgere, additando ai suoi cultori i mezzi per acquistare autorità e potenza nella società di quel tempo per virtù propria e senza nessuno estraneo aiuto.

Al modo stesso che si ordinarono e presero forza coll'associarsi degli operai le corporazioni delle arti, e il comune si formò coll'aggregazione di tutti gli elementi dell'antica civiltà e colla partecipazione delle classi popolari al governo, così quei primi centri, dove si elaborarono i germi della cultura moderna, trovarono il segreto del loro rapido sviluppo nello spontaneo concorso di tutti i cultori del sapere alla formazione della scienza.

Queste tre grandi forme di associazione che prosperarono nel medio evo (cioè le arti, il comune e le università), aiutarono con svariate manifestazioni lo svolgimento della libertà moderna. Le arti consacrarono la libertà del lavoro, i comuni la libertà politica, le università la libertà d'insegnamento.

Dal momento che la cultura emancipata dal dominio della Chiesa, cominciò a diffondersi nelle scuole laiche, che in Italia divennero assai numerose intorno al mille, l'insegnamento pubblico fu esclusivamente professato da maestri privati i quali, raccolti intorno a sè alcuni studiosi, cominciarono a comunicar loro quelle scarse cognizioni che avevano acquistate coltivando qualche ramo di scienza. Chi era divenuto dotto (per quanto ciò potesse avverarsi nelle infelici condizioni intellettuali di quell'epoca) cominciò a non appagarsi più delle segrete ed intime soddisfazioni di solitarie ricerche, ma sentì vivamente il bisogno di manifestare ad altri ciò che aveva imparato; di fondare un centro di attività scientifica che prendesse nome da lui e propagasse la fama delle sue dottrine fra i contemporanei e gli assicurasse la riconoscenza dei posteri.

Così si formarono con lento progresso le prime scuole laiche; aggregazioni spontanee di più individui mossi gli uni dal desiderio disegnare, gli altri d'imparare; e dove la scienza che comunicavasi dal maestro al discepolo, non era un formulario di teoriche imposte e regolate dall'arbitrio di un potere qualsiasi, ma un ricambio fecondo d'idee e di cognizioni liberamente trasmesse e spontaneamente accettate.

La libertà d'insegnamento, adunque, come tutte le grandi manifestazioni della civiltà, ebbe origine dalle condizioni politiche e intellettuali in cui trovavasi la società di quel tempo, e da quel lento ma progressivo e costante sviluppo della cultura che incominciò ad introdurre il gusto del sapere e l'amore degli studii anche nel ceto dei laici, i quali avevano disconosciuto fino a quell'epoca i benefizii della scienza.

Dal secolo decimo in poi si videro sorgere per spontaneo moto e senza l'intervento e il soccorso di nessuna autorità nè politica nè ecclesiastica, le scuole dove, i rapporti di convivenza, i metodi d'insegnamento, le retribuzioni, le consuetudini di vita, erano regolati dal principio della più assoluta libertà e senza nessuna estranea influenza.

Quando un di quei primi cultori del sapere aveva raccolto intorno a sè un numero sufficiente di studiosi che gli potessero assicurare un compenso adeguato all'opera che si era offerto di prestare in loro vantaggio, stabiliva con essi le condizioni fondamentali per assicurare l'esistenza dell'associazione scolastica che voleva fondare, e così per convenzione privata e senza alcuna solennità, si formava la nuova scuola che prosperava in breve o veniva a cessare, a seconda della fama che avevano saputo acquistarsi i maestri che v'insegnavano.

In questo modo, per spontaneo sviluppo della cultura diffusa in tutti gli ordini sociali per opera dell'iniziativa privata, l'Italia vide in poco tempo un rapido incremento nell'importanza scientifica e nel numero delle sue scuole, che si sparsero in quasi tutti i principali centri di popolazione, dove manifestavasi più vivo il bisogno d'istruirsi, essendo già penetrato nelle classi popolari il sentimento di libertà che doveva in breve trionfare colla rivoluzione dei comuni.

La libertà d'insegnamento non ebbe limite in questo primo periodo del risorgimento della nostra civiltà.

Per attestazione del giureconsulto Odofredo, che nelle sue opere si mostra assai bene informato delle condizioni scientifiche dei suoi tempi nelle scuole bolognesi, quando incominciò ad insegnarvi Irnerio, si facevano le lezioni pubblicamente senza l'ingerenza di nessuna autorità. Soltanto per le scienze sacre, sembra che i papi volessero fare eccezione, per evitare il pericolo che penetrasse nelle scuole l'eresia. Infatti si trovano ricordate dal mille in poi alcune leggi di disciplina ecclesiastica che furono promulgate in varii concilii, dove si trattò di esercitare un'ingerenza nell'insegnamento. Nessuna speciale limitazione però si trova introdotta per l'istruzione laica.

Essendo stata la scuola di Salerno, come già abbiamo osservato, il primo centro autonomo e nazionale di studii laici, non è esatta l'asserzione di alcuni storici, i quali vorrebbero attribuire alle scuole giuridiche bolognesi il vanto di avere introdotto prima d'ogni altra, il principio della libertà nel pubblico insegnamento.

Anche prima d'Irnerio (cioè all'epoca che le scuole bolognesi non avevano ancora acquistata l'importanza scientifica che le rese dipoi tanto famose in Europa), vi erano in Salerno medici di molto merito che avevano raccolto intorno a sè un gran numero di scolari ed insegnavano pubblicamente e liberamente, senza l'intervento governativo.

Per il corso di circa due secoli (cioè dal 984 in cui trovansi ricordate le prime scuole mediche, al 1140, in cui Ruggiero I promulgò una legge per obbligare tutti coloro che si fossero dedicati alla medicina a sottoporsi prima ad un esame), la città di Salerno fu un centro autonomo di studii medici, estraneo a qualsiasi ingerenza ufficiale, e già provvisto di leggi proprie e di speciali ordinamenti.

La storia del libero insegnamento ha dunque origini assai più remote di quello che generalmente si creda, poichè è certo che quel sistema fu largamente applicato nella scuola di Salerno prima che in quella di Bologna[63].

Chi volesse poi indagare le svariatissime cause che concorsero alla diffusione della completa libertà d'insegnamento nelle scuole italiane, dovrebbe riassumere tutta la storia della nostra cultura, dai primi tempi in cui si operò l'emancipazione intellettuale della società civile, fino alla fondazione di quei grandi centri di studii dai quali poi ebbero origine le università.

La scienza si propagò per spontaneo impulso di quel prodigioso risorgimento intellettuale che fu la natural conseguenza della libertà proclamata dai comuni, e le prime scuole dove si andò svolgendo la cultura moderna, non poterono assumere forme e ordinamenti diversi da quelli che avevano preso a base della loro esistenza le altre libere associazioni di quel tempo.

L'elemento prevalente del risorgimento della cultura italiana fu lo studio del diritto.

Dall'epoca che Irnerio cominciò ad insegnare in Bologna in poi, la cultura giuridica fece maravigliosi progressi, favorita dalle condizioni sociali in cui trovavasi allora l'Italia.

Quel risveglio intellettuale, di cui aveva dato segni manifesti il nostro paese fin da quando cominciò a diffondersi la cultura nelle prime scuole laiche, si propagò ben presto in tutte le classi sociali che avevano ormai col sentimento di libertà acquistata anche la coscienza del proprio valore intellettuale.

In questo splendido periodo del rinascimento, gl'italiani manifestarono singolari attitudini scientifiche e un ingegno così versatile che non vi fu ramo dello scibile ad essi ignoto; e l'ardore d'imparare divenne tanto comune a tutte le classi sociali, che le numerose scuole allora fondate, non bastarono ad appagare i desiderii degli studiosi e la maravigliosa operosità intellettuale.

Sopra tutte le scienze però, lo studio del diritto ebbe il primato per la grande diffusione e l'importanza sociale che gli venne per comune consenso attribuita.

Dopo che Irnerio dette un nuovo indirizzo scientifico alla cultura giuridica e appagò i voti di tanti secoli del popolo italiano, richiamando a base dell'insegnamento i testi romani, gli studii del diritto divennero più che un esercizio intellettivo e un lavoro scientifico, una vera necessità sociale.

Le nuove libertà consacrate col risorgere dei comuni, cambiarono affatto le condizioni politiche, morali e intellettuali della società di quel tempo.

Se al tempo della dominazione feudale bastavano le consuetudini e poche leggi scritte a regolare i rapporti fra signore e vassallo, tenendo luogo del diritto l'arbitrio e la violenza, allorchè sopraggiunse la libertà comunale ad affrancare le classi popolari dall'antico servaggio, si modificarono profondamente le condizioni sociali, e con esse divenne necessario l'uso più esteso delle leggi e la maggior diffusione della cultura giuridica.

Il nuovo diritto che sorgeva con i comuni, risentì l'influenza del contrasto di svariati elementi che cooperarono in diversa misura a formare la nuova società.

La vita giuridica italiana, le cui tradizioni si collegano alle più remote epoche dell'antichità, ebbe forza di rivelarsi ed esercitare qualche autorità anche quando sembrava spento ogni germe di esistenza politica. Più tardi, e in tempi assai vicini a quelli della libertà comunale, si vedono raccolte le consuetudini feudali dai consoli milanesi. Quest'opera di legislazione relativa ad un regime politico contrario affatto all'indole nazionale, ci dimostra quanto grande fosse allora il bisogno negl'italiani di dare sviluppo alla loro attività giuridica, assoggettando ad ordinata azione i principii feudali, mentre in altri paesi sola ragione riconosciuta era la forza. Così, quel regime fondato sull'arbitrio e la violenza e che sembrava il più ribelle di tutti gli ordinamenti politici ad essere governato dai principii di diritto, ebbe dall'Italia il primo ed unico monumento di sua legislazione.

Il primo lavoro della giurisprudenza nel medio evo, fu la formazione di un diritto composto di molteplici elementi, parte ereditati dalle tradizioni antiche e parte creati dai nuovi bisogni. Questo grande rinnovamento giuridico si compì più sotto l'ispirazione della società vivente, che per sicura intelligenza dello nuove condizioni sociali dalle quali principalmente era prodotto.

La scuola d'Irnerio inaugurando un nuovo sistema scientifico, ispirato alle fonti originali del diritto romano, secondava mirabilmente i bisogni e le aspirazioni dei tempi. Le tradizioni giuridiche, i breviarii, le consuetudini, non bastavano più alla nuova cultura. Il grande mutamento sociale che era avvenuto principalmente in Italia verso il secolo undecimo, doveva per necessità promuovere gli studii del diritto ad eccitare l'attività legislativa della nazione.

Le città marittime che avevano attinto dal commercio prosperità e indipendenza, furono le prime a compilare leggi proprie ispirate ai nuovi bisogni, e adatte a regolare i rapporti e gli usi mercantili dei diversi paesi coi quali si erano messe in comunicazione.

Più tardi quando cominciarono le associazioni delle arti a proteggere il lavoro e ad alimentare le nascenti industrie, assicurando agli operai tutti i benefizii di una vita indipendente, e chiamandoli all'esercizio dei diritti civili e politici, si diffuse sempre più l'agiatezza in tutte le classi sociali, e colla cresciuta prosperità economica aumentarono anche i rapporti giuridici e quindi più frequente divenne anche l'uso delle leggi.

Questo rinnovamento sociale, sebbene con più lentezza, si manifestò anche nelle campagne, dove; abbattute le ultime traccie del feudalismo nei suoi centri più formidabili, che erano i castelli baronali, il nuovo popolo dei comuni fattosi sempre più ardito ed implacabile nei suoi antichi odii contro i signori, mosse loro guerra e li costrinse a viver vita comune nelle città, e ad iscrivere il loro nome nelle corporazioni delle arti: splendido trionfo riportato dall'operosa democrazia sulla superba schiatta dei suoi dominatori!

Distrutto il regime feudale, la proprietà delle terre cominciò a frazionarsi e l'agricoltura, che fino allora era stata un'arte abietta e servile, affidata agli infimi vassalli, divenne industria operosa e feconda nelle mani dei liberi coloni che parteciparono ai frutti nati dal suolo da essi coltivato, e così ebbe origine il sistema della mezzadria. Dal frazionamento delle terre, e dai rapidi passaggi di proprietà crebbero assai i rapporti giuridici, e il diritto ricevè frequentissime applicazioni negl'interessi privati.

La nuova costituzione comunale poi, rendeva necessario lo studio della giurisprudenza in tutti gli ordini dei cittadini, essendo conferito il potere politico in egual misura nelle classi sociali.

Coloro che partecipavano al governo dovevano essere ad un tempo legislatori e giudici, e in tal qualità amministrare le cose del comune nei privati consigli, e difendere il loro operato nelle pubbliche assemblee. Quando poi si fosse presentato il bisogno, e l'utile della patria lo avesse richiesto, avevano l'obbligo di dedicarsi ad altri svariatissimi uffici nei quali era necessaria grande acutezza di mente e profonda esperienza degli affari.

Le nuove condizioni sociali risvegliavano naturalmente l'ambizione di prevalere nelle assemblee popolari e nei consigli delle corti, in tutti coloro che per svegliatezza d'ingegno e per speciali attitudini credevano di potere salire in rinomanza dedicandosi agli studii.

E poichè la giurisprudenza era allora il principale elemento della pubblica educazione e lo studio necessario per esercitare qualunque ufficio nella vita politica, così avveniva che tutti vi si dedicassero con ardore, e non appena era fondata una scuola, ben presto vi concorressero in gran numero studiosi di ogni età e di ogni condizione da tutte le parti d'Europa.

Per conoscere le cause che propagarono così rapidamente la fama della scuola bolognese, è necessario vedere brevemente in quale stato fosse la cultura giuridica negli altri paesi. Questo rapido cenno di confronto spiegherà ad evidenza la ragione di quel primato che esercitò per molto tempo l'Italia nello studio del diritto e l'importanza scientifica delle sue università.

Nel secolo undecimo il risveglio della vita comunale divenne generale in tutti i paesi d'Europa, ricorrendo dovunque le stesse cause promotrici di questa gagliarda insurrezione contro il feudalismo.

Dopo l'Italia, che fu la prima a dare il segno della riscossa, essendo le sue città divenute libere e potenti quando il regime feudale e l'organismo della vecchia società era ancora nel vigore della sua esistenza in tutta Europa, il movimento d'insurrezione dei comuni si propagò rapidamente dai paesi del nord a quelli del sud, e nel secolo XII la completa emancipazione delle classi popolari era assicurata.

Quelle stesse cause che ravvivarono lo studio del diritto in Italia, fecero sentire anche agli altri popoli l'urgente necessità di iniziare un riordinamento legislativo e promuovere l'incremento della cultura giuridica per regolare i nuovi rapporti creati dalle mutate condizioni sociali. Ma se in Italia vi erano già tutti gli elementi per facilitare il risorgimento degli studii del diritto, non poteva dirsi altrettanto degli altri paesi che si erano sempre governati colle leggi consuetudinarie, e mancavano affatto delle qualità e delle condizioni di civiltà, necessarie per una generale riforma nella loro cultura giuridica e nel sistema legislativo.

Qualche traccia di diritto romano venne conservata per tutto il medio evo, specialmente in Francia, e si ha memoria anche di alcune opere scritte verso la metà del secolo undecimo, che provano la continuità degli studii giuridici e la cognizione degli antichi testi di legislazione romana[64].

In Inghilterra ancora trovansi alcune traccie di opere scientifiche sul diritto romano, come pure nei Paesi Bassi, in Spagna e in Portogallo. È da avvertire però che nelle scuole di diritto che ebbero origine all'estero contemporaneamente, o poco dopo a quella di Bologna, insegnarono giureconsulti italiani. In questo tempo si ricorda il legislatore Placentinus della scuola dei glossatori, il quale insegnava il diritto romano a Montpellier, e il giureconsulto Vacarius che fondava un centro di studii giuridici verso il 1149 ad Oxford in Inghilterra, scrivendo anche sul diritto romano un libro intitolato: Liber ex universo enucleato jure exceptus et pauperibus præsertim destinatus[65]. Gli studenti di teologia mossero aspra guerra al giureconsulto italiano, forse perchè ne temevano la concorrenza per la nascente università di Oxford, e fu perciò costretto a sospendere le sue lezioni[66].

Dopo Vacarius, in Inghilterra si insegnò il diritto romano unitamente al diritto canonico, e fu coltivato specialmente dal clero, essendo ritenuto necessario quello studio per formare buoni canonisti.

Nelle Corti di giurisdizione ecclesiastica quando mancava l'autorità di Gregorio o di Clemente, si citava quella di Giustiniano[67].

In Germania non si ricorda nel medio evo alcuna opera scientifica. Il diritto allora non contava nessuna scuola e si acquistavano le cognizioni sulle leggi necessarie esclusivamente alla pratica. All'infuori dei Formularii e di alcune altre rozze compilazioni di diritto consuetudinarie, non si trova nei paesi della Germania nessuna traccia di cultura giuridica, nè verun centro autorevole di studii neppure ai tempi che sorgeva in Italia la scuola famosa d'Irnerio[68].

Da questi pochi cenni si rileva chiaramente che all'infuori dell'Italia, in nessun altro paese d'Europa il diritto romano poteva acquistare importanza di scienza e autorità di legge. Le condizioni necessarie allo sviluppo degli studii giuridici mancavano altrove, e fu quindi per effetto del naturale andamento delle leggi di civiltà che ebbe origine in Italia la prima scuola di diritto, dove si ravvivarono le tradizioni antiche e si riordinò la cultura.

Se i tedeschi però scarseggiarono di attività scientifica nei tempi che precedevano il risorgimento giuridico in Italia, non appena si diffuse la fama della scuola bolognese, accorsero in gran numero colà e frequentarono con ardore gli studii del diritto.

Già abbiamo dimostrato come per le mutate condizioni sociali fosse divenuto indispensabile l'acquisto di una buona cultura giuridica a tutti quei paesi in cui era subentrato all'odioso regime feudale la vita agiata e feconda dei comuni.

Il diritto romano se era utile a ricostituire sulle basi dell'antica legislazione una nuova giurisprudenza, svariata nei suoi principii e nelle sue applicazioni e conforme ai bisogni ed alle tendenze della vita comunale, non era meno necessario ai principi di quel tempo per sostenere le idee di assoluto dominio e giustificare coi precetti di una antica legislazione e coi responsi di famosi giureconsulti la legittimità del potere da essi esercitato.

Federigo I, imperatore di Germania, che ebbe necessità più di tutti i suoi antecessori di consolidare il principio di sovranità, minacciato gravemente dai frequenti moti di ribellione che erano i segni precursori della prossima rivoluzione comunale, volle legittimare le sue ambiziose mire di dominio universale, ricorrendo all'autorità di quei primi giureconsulti italiani che in quel tempo avevano levato tanta fama di sè nella scuola di Bologna.

Il diritto romano col quale tornavano a rivivere le tradizioni dell'antico impero, secondava le ambiziose aspirazioni di quel sovrano il quale, disconoscendo lo spirito dei suoi tempi e le mutate condizioni sociali, si ostinava a considerare come audaci insurrezioni di vassalli quei primi moti di libertà che iniziavano l'epoca di una grande trasformazione politica in tutta Europa.

Federigo si era accorto che il prestigio della sovranità andava scemando per l'insubordinazione dei signori feudali, che di mala voglia si assoggettavano a riconoscere la suprema autorità dell'impero, e per l'insolita audacia delle plebi che troppo spesso si levavano in armi e imponevano col numero la loro volontà alle sue soldatesche, già rese impotenti a frenare le frequenti insurrezioni.

Non potendo reprimere colla forza tali abusi, l'imperatore tedesco vide di buon'occhio propagarsi le cognizioni giuridiche per opera della scuola bolognese, ed esercitò tutta la sua autorità ed influenza ad incremento di questo primo centro di studii, dove l'antico diritto romano tornava a risorgere ed a consolidare il principio monarchico.

I continuatori della scuola d'Irnerio trovarono in Federigo larga protezione e manifesti segni di benevolenza, essendo rimessa ad essi per volontà dell'imperatore la decisione delle più gravi quistioni, e attribuita alla loro opinione in tutte le vertenze di Stato, una grande autorità.

È celebre il parere domandato da Federigo al collegio dei legisti bolognesi sulla legittimità dei diritti da lui vantati, come continuatore delle tradizioni dell'impero romano, sopra il governo delle città italiane. Furono chiamati a sostenitori di questa disputa i due più famosi giureconsulti di quel tempo, cioè Bulgaro e Martino, fra i quali nacque un aperto antagonismo di opinioni nella soluzione di tale quesito[69].

Martino sostenne i diritti dell'impero, ma Bulgaro offrendo un bell'esempio di indipendenza e di virtù civile, contrastò a Federigo l'autorità che egli voleva esercitare nel governo delle città italiane, e fu il primo a discutere giuridicamente la libertà delle nascenti repubbliche; il che gli acquistò grande reputazione nel popolo e accrebbe la sua fama presso i contemporanei.

I giureconsulti però sostennero sempre il principio dell'autorità e il sistema della monarchia universale, più per intimo convincimento e per rispetto alle tradizioni del diritto romano, nello studio del quale era assorta la loro vita, che per fare omaggio a danno della libertà dei comuni colle idee dispotiche dell'imperatore Federigo.

Dedicatisi allo studio delle leggi e al riordinamento dei testi romani, quei primi cultori del diritto non seppero penetrare nello spirito dei tempi nè dividere le tendenze politiche dei loro contemporanei. Le cure assidue dell'insegnamento, i gravi ufficii che erano chiamati ad esercitare nelle corti, le speculazioni scientifiche, assorbivano tutta la loro attività. Il diritto romano era per essi oggetto di religiosa devozione; e avrebbero creduto di profanarlo se non avessero accettato le sue dottrine nella loro integrità, anche se contrastavano colle tendenze politiche e sociali dell'epoca e favorivano le mire dispotiche degli imperatori.

Al tempo in cui sorgevano le repubbliche, il principio monarchico non era del tutto spento nelle tradizioni del popolo e nella cultura nascente. Non debbono dunque rimproverarsi quei primi giureconsulti come fautori di dispotismo e avversarii delle libertà comunali, perchè non si può ad essi attribuire, parlando con storica esattezza, mancanza di patriottismo e di sentimento nazionale, quando queste virtù politiche potevano dirsi ancora sconosciute.

Nella storia della scuola bolognese debbono distinguersi due periodi. Il primo è quello relativo alla sua origine ed esistenza di centro di attività scientifica, di cui abbiamo già detto abbastanza dimostrando che il progresso della cultura giuridica che ebbe in quella scuola la sua prima sede, fu l'effetto spontaneo delle condizioni della società di quel tempo, e che non deve altrimenti a nessuna influenza governativa.

Il secondo periodo relativo all'ordinarsi della scuola a forma di corporazione privilegiata e indipendente, incomincia coll'imperatore Federigo, il quale accordò la sua protezione ai giureconsulti bolognesi e spesso li chiamò alla sua corte chiedendo i loro consigli nelle cose di Stato.

Fino ai tempi di Federigo la scuola bolognese ebbe un'esistenza esclusivamente scientifica; e la sua storia si confonde colle vicende del diritto romano, che trovò in essa un centro favorevole al suo risorgimento.

Ma quando quell'imperatore promulgò una autentica che sanzionò i privilegi degli scolari e accordò loro una speciale giurisdizione, allora la scuola bolognese, che fu la prima a risentire i vantaggi concessi dalla legge di Federigo, oltre il carattere d'istituto scientifico assunse la forma di corporazione legalmente riconosciuta e, secondo il linguaggio giuridico, prese nome di università (universitas)[70].

Il documento legislativo che sanzionò e riconobbe l'esistenza legale della scuola bolognese come corporazione, è ricordato nella storia col nome di Autentica Habita e fu promulgato da Federigo nel novembre del 1158 alla Dieta di Roncaglia.

L'importanza di questa autentica, che trasformò l'interna costituzione della scuola bolognese, è generalmente riconosciuta dagli storici. Questo atto legislativo può dirsi il più antico dei documenti che si riferiscono all'ordinamento scolastico del medio evo, se si eccettuano alcune decisioni dei concilii aventi per scopo qualche riforma scientifica, che sono di data anteriore[71].

L'università di Bologna fu la prima a promulgare i suoi statuti, prendendo a base della costituzione scolastica e della giurisdizione privilegiata che accordò agli scolari ed ai professori, l'autentica imperiale.

Non trovandosi detto nel documento legislativo, promulgato dall'imperatore Federigo, che i privilegi ivi sanzionati venivano specialmente conferiti alla scuola di Bologna, alcuni storici hanno sollevato il dubbio che tale concessione fosse estesa anche a tutte le altre scuole allora esistenti.

Tale opinione però viene smentita dal fatto che Federigo promulgò l'autentica, non in qualità d'imperatore tedesco, ma di re di Lombardia. Il che dimostra, che egli intendeva di attribuire i privilegi ad una scuola italiana e specialmente a quella di Bologna che era la più famosa in quel tempo e la più frequentata da scolari stranieri.

Aggiungasi, inoltre, che Federigo avendo speciali motivi di gratitudine verso i giureconsulti bolognesi, intese certamente colla concessione dei privilegi di favorire la loro scuola e non altre.

Nell'università di Parigi non vi era un centro di studii giuridici, e tanto meno in Germania si trovavano allora giureconsulti, che per la fama acquistata coll'insegnare, meritassero la concessione di speciali privilegi.

Rimane adunque evidentemente dimostrato che l'autentica di Federigo si riferisce esclusivamente alla scuola di Bologna[72].

I giureconsulti bolognesi conservarono gelosamente questa concessione imperiale, che rimase inalterata nelle sue consuetudini e posta come base fondamentale della nuova costituzione scolastica.

Il testo dell'autentica, inserito per espressa volontà dell'imperatore Federigo nelle compilazioni del diritto romano, dette luogo a numerosi commenti dei giureconsulti, i quali ne spiegarono il significato e ne facilitarono l'applicazione nella legislazione scolastica medioevale.

Sopra tutto, l'attenzione dei commentatori si fermò a determinare i limiti della giurisdizione attribuita ai professori ed ai vescovi della ricordata autentica.

Può dirsi adunque che per opera dei glossatori più autorevoli, come Odofredo, Azone, Accursio ed altri, si formasse una giurisprudenza interpretativa dell'autentica di Federigo; talchè, quando le università compilarono i loro statuti, trovarono già preordinate le basi fondamentali e discussi i punti più oscuri della legislazione scolastica.

L'imperatore Federigo nel promulgare l'autentica, ebbe certo in mente la costituzione di Giustiniano, colla quale molti secoli prima era stato accordato al preside della provincia, ai vescovi ed ai professori della scuola di Berite il diritto di esercitare una certa sorveglianza disciplinare sopra gli scolari.

Ciò sta a confermare quel che dicemmo altrove, parlando delle scuole di giurisprudenza fondate da Giustiniano; che cioè le tradizioni scientifiche e legislative di questi primi collegi di studii legali furono conservate negli ordinamenti scolastici del medio evo, e forse l'unica traccia di cultura giuridica che rimase in Italia all'epoca delle dominazioni barbariche, fu una continuazione delle scuole fondate da Giustiniano in Roma, in Costantinopoli e in Berite.

Anche i glossatori commentando il passo della costituzione di Giustiniano relativo alla sorveglianza accademica concessa agli antichi cultori del diritto ed ai vescovi sugli scolari, e confrontandolo coll'autentica di Federigo, riconobbero che fra quei due documenti di legislazione scolastica esiste un nesso di tradizioni e un intimo rapporto di analogia.

Fu lungamente disputato, in base all'autentica di Federigo se la concessione dei privilegi scolastici potesse estendersi a tutte le università che ebbero origine in Italia dopo quella di Bologna; e venne concordemente sostenuta l'opinione negativa.

I giureconsulti bolognesi guidati da un sentimento egoistico, non riconobbero giammai alle altre università il diritto di esercitare le franchigie e le immunità elargite dalla autentica imperiale, sostenendo indefessamente il principio di un assoluto esclusivismo, al quale non rinunziarono neppur quando i privilegi scolastici furono riconosciuti e sanzionati nelle altre università italiane, per espressa adesione della suprema autorità politica ed ecclesiastica.

Nelle opere di Odofredo, di Accursio e degli altri principali glossatori che insegnarono in Bologna, si trova dichiarato che il diritto di una speciale giurisdizione non poteva essere esercitato legalmente che nella loro università, e gli statuti promulgati, altrove dovevano annullarsi, perchè contenevano un indebita usurpazione dei privilegi scolastici ad essi soltanto attribuiti.

Nel primo periodo della costituzione delle università, la città di Bologna temendo una dannosa concorrenza, e andando contro allo spirito dei tempi favorevoli al massimo sviluppo della libertà d'insegnamento, pose in opera tutti i mezzi per impedire che sorgessero altri centri di studii in Italia. Questa tendenza egoistica spinta fino all'eccesso, invece di dare incremento all'università bolognese, le arrecò gravissimi danni come fra breve vedremo.

Il comune di Bologna, non solo riconobbe e sanzionò nei suoi statuti i privilegi che l'università aveva a sè esclusivamente attribuiti, interpretando in modo restrittivo il tenore dell'autentica imperiale; ma volle imporre eziandio ai professori ed agli scolari la condizione di non recarsi altrove, sottoponendoli a giuramento e minacciando gravi pene ai trasgressori[73].

La ragione di tale divieto, era, come è facile comprendere, di limitare a Bologna i benefizi dell'insegnamento universitario, mettendo in opera ogni mezzo per impedire alle altre città italiane il modo di fondare nuove università, che facessero dannosa concorrenza a quella bolognese.

Quando però colla cresciuta diffusione del sapere, i cultori della scienza aumentarono in gran numero in tutta Italia, non bastarono le proibizioni del comune di Bologna a trattenere i professori e gli scolari in quella università, per recarsi in altre, dove erano chiamati con promessa di maggiori privilegi ed immunità.

Insistendo il comune nelle condizioni imposte ai professori ed agli studenti, questi ritennero lesi i loro diritti e l'integrità degli statuti universitarii, e dopo molte inutili rimostranze, riunitisi, fecero un generale accordo che se il comune non avesse abrogato quelle leggi violatrici della loro libertà, consacrata dalle consuetudini e sancita dall'autentica imperiale, avrebbero emigrato da Bologna.

Interpostosi il papa, che era allora Onorio III, dopo inutili tentativi di conciliazione, valendosi dell'autorità che gli concedeva il suo grado, dichiarò solennemente doversi considerare come nulle ed inefficaci le leggi promulgate dal comune di Bologna a danno della libertà individuale degli scolari e dei professori, e sciolse questi dal vincolo del giuramento prestato[74].

Il nome di Onorio III si trova spesso ricordato dagli storici in questo primo periodo della storia dell'università di Bologna, e sembra che egli fosse il primo ad esercitare i diritti di alta sorveglianza sugli ordinamenti scolastici, e una giurisdizione disciplinare sugli scolari ed i professori.

Questo papa ed i suoi successori, dettero manifesti segni della loro protezione all'università di Bologna, e interponendo la loro suprema autorità nei frequenti contrasti che nascevano fra gli scolari ed il comune, impedirono che le discordie recassero grave detrimento alla prosperità delle scuole.

L'università, per quanto gelosamente custodisse le prerogative della sua indipendenza, accettò di buon grado che il papa esercitasse un'alta sorveglianza sugli studii, perchè la protezione del capo della Chiesa le arrecò sempre grandi vantaggi.

Infatti, dalle Decretali di Onorio III si rilevano molti esempi a conferma della speciale predilezione che quel pontefice aveva per l'università di Bologna. Nel 1200 proibiva l'insegnamento del diritto romano nell'università di Parigi, che era allora l'emula in fama scientifica di quella di Bologna, sotto il pretesto che quel diritto non era in vigore nella Francia; ma realmente allo scopo di evitare alle scuole giuridiche bolognesi, dalle quali dipendeva la grande rinomanza di quella università, una dannosa concorrenza[75].

Un altro atto d'ingerenza del papa, nella disciplina scolastica della università bolognese, fu quello di proibire con la bolla dal 28 giugno 1219 l'esercizio del pubblico insegnamento a chi non avesse dato saggio della sua dottrina con un esame, ed ottenuto l'opportuna autorizzazione[76].

Anche nel secolo successivo a quello di Onorio III, i papi ebbero una speciale predilezione per l'università di Bologna.

Nel 1328 avendo il comune di Perugia domandato a Giovanni XII il privilegio di Studio generale, quel papa prima di accondiscendere a tale richiesta, scrisse al legato di Lombardia perchè lo informasse, se dando la sua approvazione per fondare l'università di Perugia, quella di Bologna ne potesse risentire grave danno[77].

Un lato caratteristico della costituzione universitaria di Bologna era quello relativo alla nomina dei professori o dottori, come allora dicevasi.

Per espressa disposizione degli statuti, le primarie cattedre nell'università di Bologna erano riserbate ai cittadini, che fossero tali almeno da due generazioni. Così all'egoismo municipale si univa l'egoismo di facoltà, per cui i dottori si obbligavano con giuramento a non promuovere altri bolognesi tranne i loro figli, fratelli e nipoti.

Da ciò ebbero origine quelle continue controversie e i frequenti conflitti che nel secolo XIII avvennero in Bologna tra l'università, le facoltà e il comune[78].

Alle altre cagioni d'interne discordie dell'università di Bologna, più tardi se ne aggiunse una nuova, cioè: la creazione dell'università delle arti (Universitas Artium).

Fino dal secolo XIII la scuola bolognese fu esclusivamente giuridica, sia per la grande importanza scientifica che ebbe in essa lo studio del diritto, dal quale trasse origine tutta la sua rinomanza in Italia ed all'estero, sia per la speciale costituzione colla quale si formò.

I giureconsulti orgogliosi di aver dato vita a quel gran centro di studii al quale accorrevano gli scolari di tutte le nazioni, non potevano tollerare il contatto dei cultori delle altre scienze che per contrapposto ai giuristi, erano allora conosciuti col nome generico di artisti. Perciò fu a questi ultimi contrastato per lungo tempo il diritto di insegnare, come pure l'esercizio dei privilegi scolastici; e anche quando la nuova corporazione (universitas) fu legalmente riconosciuta, non potè acquistare mai un'influenza pari a quella dei giureconsulti.

Da tutto ciò che abbiamo detto fin qui, si comprende quanto lungamente dominasse nell'università di Bologna quello spirito egoistico che può dirsi il peccato d'origine della sua costituzione, e la causa principale della sua decadenza, come giustamente avverte il Savigny.

I gravi disordini che erano la conseguenza dei conflitti che turbavano il regolare andamento degli studii nell'università di Bologna, e il sorgere di altri centri non meno importanti di pubblico insegnamento, eccitarono frequenti emigrazioni di professori e scolari, che ordinatisi in colonie libere e nomadi, andarono cercando nelle nascenti università d'Italia, una più quieta dimora per i loro studii, e il godimento di più larghi privilegi ed immunità.

Queste emigrazioni dall'università di Bologna, se non dettero origine assolutamente, come alcuni storici ritengono, a molte università italiane, furono certo la causa diretta del loro rapido sviluppo ed accrescimento, verso la fine del secolo XIII.

Nell'anno 1222, gran parte degli scolari di Bologna si recarono insieme ai loro professori a Padova, per attendere più tranquillamente agli studii. Allora in Padova vi erano come in tutte le altre città principali d'Italia scuole in gran numero; ma di poca fama in confronto a quelle di Bologna.

Appena giunse la colonia degli scolari e dei dottori bolognesi, si formò la corporazione legalmente riconosciuta (universitas) e Padova da quel tempo ebbe la sua università[79].

Così pure nel 1321 un'altra emigrazione dall'università di Bologna, accrebbe lo Studio di Siena, che secondo recenti ricerche ebbe la sua origine nella seconda metà del secolo XIII[80].

Nell'anno 1204 alcuni professori accompagnati da un gran numero di scolari, lasciarono Bologna e si recarono a Vicenza dove fondarono uno studio che ebbe qualche rinomanza; ma non durò che cinque anni (1204-1209)[81].

Molte altre emigrazioni parziali ebbero luogo nel secolo XIII e nei successivi dall'università di Bologna; e può dirsi che questa contribuisse efficacemente alla diffusione ed all'incremento di tutte le altre università italiane.

Abolite le leggi, che in onta alla libertà dei corpi scolastici imponevano ai professori ed agli studenti di Bologna la residenza fissa in questa città, e accresciuti i centri di studii in tutta l'Italia, cominciò a stabilirsi fra questi una vivace concorrenza che contribuì assai al progresso della cultura e alla diffusione del sapere.

Tutte le città, comprese le più piccole, fecero a gara nel fondare la loro università sottoponendosi volontariamente a gravissime spese, pure di non restare prive di un centro di studii nel quale i cittadini potessero imparare, senza recarsi altrove ad acquistare i benefizi della scienza.

In questo generale movimento di libera concorrenza, i professori e gli scolari potevano agevolmente imporre leggi e dettare condizioni, trovando dovunque si recassero larghe concessioni di privilegi e d'immunità.

Le condizioni sociali di quel tempo erano favorevoli alla fondazione di nuovi centri di studii, perchè i più elevati uffici e i gradi più insigni erano riserbati ai cultori del sapere. Vi sono ben pochi periodi nella storia della civiltà che eguaglino il secolo decimoterzo nell'amore per la scienza e nel generale convincimento della sua utilità ed importanza sociale.

In quel tempo le città italiane ordinatesi a forma repubblicana, richiedevano negli uomini chiamati al governo speciali attitudini d'ingegno e un largo corredo di dottrina. E poichè la costituzione dei comuni era essenzialmente fondata sul principio della libera partecipazione di tutte le classi sociali al governo della cosa pubblica, era conseguenza necessaria dei nuovi ordinamenti politici, la pronta e universale diffusione del sapere, e specialmente della cultura giuridica e della pratica legislativa.

Chi volesse enumerare tutte le opere di legislazione che furono compilate in Italia al tempo delle repubbliche medioevali, si accingerebbe ad opera di grave difficoltà perchè non vi fu nessun borgo o paesello, per quanto piccolo ed oscuro, che non volesse formare i suoi statuti[82].

Si dissero nel medio evo Statuti, con parola generica, tutte le compilazioni legislative, tanto riguardanti la costituzione politica dei comuni, come l'ordinamento delle associazioni delle arti e delle università.

È facile immaginarsi quanto studio e ampio corredo di cultura e di esperienza legislativa si richiedesse a quei primi compilatori di statuti, i quali sulle traccie del diritto romano dovevano creare un sistema di legislazione e di giurisprudenza adatta ai nuovi bisogni sociali e ai mutati ordinamenti politici.

In poco più di un secolo, l'Italia trasformò i principii del diritto romano in quel sistema che fu detto di diritto comune, in base al quale furono regolati i rapporti giuridici della nuova società.

I dottori che insegnarono nelle università italiane ebbero la parte principale in questa riforma scientifica e legislativa, dalla quale le nascenti repubbliche trassero i principii e le norme direttive della loro organica costituzione[83].

In queste speciali condizioni politiche in cui trovavasi allora l'Italia, sta la ragione principale di quel glorioso primato nello studio del diritto, che essa ebbe in tutto il medio evo.

Nella storia delle origini delle università, bisogna distinguere il periodo della loro primitiva costituzione da quello del riconoscimento legale.

Come già abbiamo detto dell'università bolognese, questi grandi corpi scientifici erano già sorti prima che i papi e i sovrani riconoscendo la loro grande importanza, ne assicurassero la esistenza legale.

Il riconoscimento, o l'atto di fondazione, non può dirsi adunque, parlando con storica esattezza, che stabilisca la vera origine delle università; perchè queste nacquero dallo spontaneo concorso dell'operosità privata, e non per volontà di un papa o di un imperatore, tolta qualche eccezione, come fra breve vedremo.

Quando alcuni storici adunque, vogliono cercare i documenti che attestino dell'origine delle università, fanno opera inutile e infruttuosa; perchè di questi primi corpi scientifici deve dirsi come dei Comuni e di tutte le altre grandi associazioni che sorsero nel medio evo; che cioè può assegnarsi con qualche fondamento l'epoca approssimativa in cui favorite da speciali condizioni di civiltà cominciarono a svolgersi e formarsi; ma non è possibile trovar nessun documento che dichiari con esattezza di data, il tempo preciso della loro fondazione.

A provare che il riconoscimento sovrano non ebbe nessun rapporto con l'origine e l'esistenza delle università, basta ricordare, che molte di queste non ebbero mai la sanzione del papa e dell'imperatore (supreme autorità di quel tempo), e nondimeno divennero famose come istituti di scienza e potenti come corporazioni. Fra le altre citeremo le principali che sono: Bologna e Padova in Italia, e Parigi all'estero[84].

Se il pubblico riconoscimento non contribuì direttamente a dare origine alle università, ebbe nondimeno molta influenza per consolidare i loro ordinamenti e accrescerne la prosperità scientifica. E ciò è tanto vero, che quasi tutte le università, riconoscendo il vantaggio della sanzione legale, chiesero in favore al papa o all'imperatore tale concessione che veniva agevolmente consentita in quanto rappresentava un omaggio spontaneo fatto dai corpi scolastici all'autorità politica ed ecclesiastica.

Tale riconoscimento legale, mentre non scemava affatto l'indipendenza delle università, nè ledeva i privilegi e le franchigie inerenti alla loro costituzione; conferiva assai a garantire l'integrità dei corpi scolatici ponendoli sotto la protezione delle supreme autorità che li difendevano contro le turbolenze e le agitazioni che frequentemente minacciavano la loro esistenza.

Colla sanzione legale, ogni università acquistava il privilegio di chiamarsi Studio (Studium), col quale titolo si trovano sempre indicati nel linguaggio scolastico medioevale questi corpi scientifici.

Quando l'università comprendeva l'insegnamento di tutti i rami di scienza, si chiamava Studio generale (Studium generale).