493. Presso Gregorio, Considerazioni. lib. I, cap. III, nota 46. Il Francese è di Limeuil, nel Dipartimento della Dordogne (Limoliensis). Ho detto bresciano un Herbertus Braosensis (Bressensis?).
494. Presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 771, 772. Tolceto era villa nel territorio dell’attuale comune di Nè, in provincia di Genova, come si vede dagli Atti della Società Ligure di Storia patria, vol. II, parte II, pag. 769. V’ha anco tra’ testimonii un Roberto di Sardevalle (o Surdavalle come si legge nel Malaterra, libro III, cap. XXX), il qual nome potrebbe tornare a Sordivolo in provincia di Novara. Guglielmo de Surdavalle è soscritto in un diploma del 1090, presso Spata, Pergamene, pag. 248.
495. Presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 76.
496. Presso Spata, Pergamene, pag. 266.
497. Presso Gregorio, Considerazioni, lib. I, cap. V, nota 3, pag. LI, LII.
498. I diplomi siciliani e napoletani del XII secolo e le Costituzioni di Federigo imperatore, provvedono severamente affinchè non solo i servi della gleba e i villani, ma anco i borghesi, non si partano dalla terra del signore.
499. Merûsid-el-Ittila’, testo, all’articolo Ankabord. Ma Edrisi, Géographie, trad, di Jaubert, vol. II, pag. 118, 120, 261, 262, ristringe i limiti dalla parte di mezzogiorno; e Abulfeda conosce già le divisioni politiche dell’Italia, Géographie, trad. di M. Reinaud, pag. 36, 37 ec.
500. Presso Muratori, Rer. Ital. Script., tom. IV, pag. 498.
501. Eustathii Metropolitae Thessalonicensis, De Capta Tessalonica, edizione di Bonn, pag. 415. Eustazio scrive λαμῶαρδικοί e λογγιθάρδοι.
502. Pietro Diacono, presso Muratori, Rerum, Italicarum Scriptores, tom. IV, 518. Si vegga poi Costantino Porfirogenito, De Themathibus, p. 1462, e Muratori, Annali d’Italia, anno 1008.
503. Presso Caruso, Bibl. Sic., de’ primi a p. 419, 444, 450, e de’ secondi a’ luoghi citati qui appresso. Si vegga anco Romualdo Salernitano, presso Caruso, op. cit., pag. 868.
504. Presso Gregorio, Considerazioni, lib. I, cap. IV, nota 25. Il Gregorio non porta la data; ma la non può essere posteriore al 1153.
505. Falcando e Romualdo Salernitano, presso Caruso, op. cit., pag. 440, 442, 443, 868.
506. Falcando, presso Caruso, op. cit., p. 448, 462, 480, 481.
507. Deca I, libro I, cap. VI, e libro X, cap. I e II, per Aidone; e per San Fratello, Deca I, libro IX, cap. IV, dove si legge et Longobardorum, ut ex incolarum idiomate colligitur, oppidum. E ciò conferma l’Amico, nel Dizionario topografico.
508. Pirro, Sicilia Sacra, pag. 582, 588.
509. Diploma dell’imperator Federigo, dato di Cremona il 20 febbraio 1248, (Historia Diplomatica Friderici II, tom. VI, p. 695) dal quale si vede che Corleone era stata conceduta molto innanzi a’ lombardi Oddone e Bonifacio de Camerano, e Scopello anche prima di Corleone.
510. Questa opinione del dottissimo Tedoro Wüstenfeld, è sostenuta dal fatto che il nome di Scopello, non arabico al certo nè greco, si trova nella provincia di Novara in Piemonte e comparisce in Sicilia allo scorcio dell’XI secolo.
511. Ho citate le sorgenti nella mia Storia del Vespro Siciliano, cap. II, edizione del 1866, vol. I. p. 18, 22.
512. Continuazione di Saba Malaspina, presso Gregorio, Biblioteca Aragonese, tomo II, pag. 356.
513. Op. cit., p. 358.
514. Pag. 196 segg.
515. Veggasi il cap. VI di questo Libro, p. 156 del volume.
516. Si vegga l’albero genealogico pubblicato dal De’ Simoni, nella Nuova Antologia di Firenze, settembre 1866. Un Oddone Bono, marchese, è segnato tra’ testimoni nel citato diploma del 1095, presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 76; e Bono, marchese, feudatario nelle vicinanze di Corleone, è nominato nello stesso diploma. Probabilmente un Oddone de’ marchesi di casa aleramica, soprannominato il Buono.
517. Si scorge da’ diplomi del 1094, 1114 e 1136, presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 75. 1177 e 1156, e del 1113, presso Gregorio, Considerazioni, libro I, cap. V, nota 20.
518. Alessandro Abate di Telese, Libro II e III, presso Caruso, Bibl. Sic., p. 266, 293.
519. Alessandro Abate di Telese, loc. cit. Falcando, presso Caruso, op. cit., p. 413, 417, 418. Si vegga anche un diploma di questo conte Simone, dato il 1147, nel quale sono testimonii due di Piazza, presso Lünig, Cod. Ital. Dipl., tomo II, pag. 1639.
520. Pagina 223.
521. Bonifazio d’Incisa, cugino carnale di Arrigo e di Adelaide contessa di Sicilia, come si scorge dall’albero aleramide pubblicato dal De’ Simoni, Nuova Antologia, settembre 1866; e Arrigo d’Incisa nominato il 1186, presso Moriondi, Monumenta Aquensia, vol. II, p. 348. Arrigo d’Incisa combattente nella battaglia di Ponza, secondo Speciale citato da me nel Vespro Siciliano, cap. XVIII, tomo II, p. 160 dell’edizione 1866. Giovanni ed Aloisio d’Incisa, feudatarii al principio del XIV secolo, presso Gregorio, Biblioteca Aragonese, tomo II, pag. 468; e Simone d’Incisa nominato in documenti del 1309, 1317, 1319, nel Tabulario della Cappella Palatina di Palermo, pag. 97, 103, 109, 113.
522. Un diploma del 1157, presso De Meo, Annali del Regno di Napoli, sotto quell’anno, è dato da “Albertus, Dei et Regis gratia Comes de Gravina, filius et heres Bonifacii, marchionis“. Debbo al dottissimo Teodoro Wüstenfeld, lodato di sopra, questa ed altre citazioni fatte sugli Aleramidi e molte altre che tralascio, come non necessarie al mio argomento.
523. Si confronti ciò ch’egli dice di Nicosia e di Aidone e San Fratello ne’ luoghi citati di sopra.
524. Catania 1857, in 8º. Si vegga la Prefazione, p. 47 e seg., e i canti di San Fratello e Piazza, p. 332 seg.
525. Lettera indirizzatami dal professore Angelo De Gubernatis, pubblicata nel Politecnico di Milano, giugno 1867, pag. 609, segg.
526. Secondo i quadri delle entrate e spese de’ Comuni italiani nel 1858, pubblicati il 1863 nella Rivista dei Comuni, Caltagirone possedea, tra fitti di terre e canoni, con una popolazione di
| 24,417 | anime, | L. | 313,558 | |
| Palermo | 194,463 | » | » | 236,215 |
| Messina | 103,324 | » | » | 95,609 |
| Catania | 68,810 | » | » | 38,523 |
Notisi esser compresi in cotesti patrimonii i beni urbani, che sono molto maggiori nelle grandi città che nelle piccole, e che non risalgono di certo all’XI e XII secolo.
527. Un diploma di Guglielmo I, dato il 1 maggio 1160, attesta che i fedeli uomini di Calatagerun avessero comperate dal re Ruggiero e da Guglielmo stesso, le terre dette di Fatanasino e di Iudica per 40,000 tarì di Sicilia, Pergamena del Municipio di Caltagirone, della quale io ho una copia. È citato anco ne’ ricordi municipali un diploma del 1 settembre 1143, il quale, da quanto ne so, or è perduto.
528. Secondo i quadri ch’io ho testè citati, vien dopo Caltagirone e Palermo, la città di Mistretta, con una popolazione di 10,638, ed un patrimonio territoriale di L. 102,926, e immediatamente dopo Messina, occorre Nicosia, popolazione 14,731, e patrimonio L. 89,783.
529. Fazzello, Deca I, libro X, cap. 2; Amico, Dizionario topografico della Sicilia, alla voce Caltagirone; Aprile, Cronologia universale della Sicilia p. 64 seg., 91 seg. A rincalzare la tradizione, era citato un diploma che non si ritrova, e una lapide del campanile di San Giorgio, che più non esiste.
530. Si vegga il cap. VI di questo libro, p. 153 del volume, nota 1. Debbo le notizie locali, le copie e fac-simile del diploma del 1160, e d’un altro del 1201 e quella della Cronica di Camopetro, al signor avv. La Rosa di Caltagirone, che mandolle nel 1847 in Parigi al barone Friddani, il quale le avea richieste per me.
531. Testo, nella Biblioteca Arabo-Sicula, p. 55, e presso Gregorio, Rerum Arabicarum, p. 120.
Una montagna che sta di faccia a Caltagirone a tre o quattro miglia, si chiama tuttora Cansaria e l’è nominata Ganzaria, Chanzaria, e Cancheria, ne’ diplomi dal XIII al XV secolo. Lo scambio di Hisn in Kala’t non fa specie. La seconda parte del nome topografico, gerun, come la si legge nel diploma del 1160, senza la declinazione latina, esclude com’e’ parmi l’etimologia di girone o altro vocabolo nostrale, e porta piuttosto a credere che i coloni italiani venuti a porsi presso la Kala’t-el-Khinzarla, abbiano mantenuto il nome arabico di qualche antico castello, ritrovo de’ ginn (demonii) mutando la n in r. Può darsi anco che gli Arabi a lor volta, avessero trasformato in quel vocabolo qualche derivato di Gela, come Gelonum (castrum). Gela sorgea, com’e’ pare, a poche miglia di distanza.
532. Pirro, Sicilia Sacra, p. 618 e 622, dove è stampato: Ecclesias Calatageronis et quae sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis.
533. L’Inveges, nella Carthago Sicula, non ne dà notizie degne di fede.
534. Si veggano i diplomi del 1094 e 1095, citati poc’anzi a p. 221.
535. Si vegga la nota a p. 220.
536. Falcando, presso Caruso, Bibl. Sicula, p. 423 seg. infino a 442.
537. Falcando, op. cit., p. 415, dice de’ Baresi frequenti in Palermo.
538. Considerazioni, libro II, cap. vij, p. 165. Il professor Diego Orlando nell’opera intitolata Il Feudalismo in Sicilia, Palermo, 1847, in-8, cap. XIV, nota 43, pag. 282, ha dimostrato questo errore del Gregorio con alcune delle autorità ch’io verrò citando.
539. Si veggano in questo stesso libro i cap. II, III, VI, p. 69, 74, 95, 100, 153, del presente volume, e soprattutto le narrazioni di Amato, citate nel nostro, cap. IV, pag. 119, 120, 121, 129, 132.
540. Una legge attribuita a Guglielmo, Libro III, titolo xxxiv (Historia Diplomatica Friderici II, tomo IV, p. 142), prescrive che gli schiavi (servos et ancillas) fuggitivi fossero resi ai padroni loro o consegnati al bajulo; e un’altra di Federigo, libro III, titolo xxxvj, p. 143, li chiama mancipia, spiegando più particolarmente il detto provvedimento. Per una legge delle Assisae, nello stesso volume, p. 227, è vietato tra le altre cose che alcun giudeo o pagano (cioè musulmano), comperi servum christianum, o lo tenga sotto qualsivoglia pretesto. Si veggano anche i Fragmenta juris siculi, pubblicati dal Merkel, Commentatio, Halis, 1856, pag. 18, 20, 34.
541. Diploma inedito della Chiesa di Catania.
542. Il testo greco di questo diploma, serbato oggi nello Archivio regio di Palermo, è stato pubblicato dal sig. Spata, Pergamene, p. 215 seg.
543. Presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 976 e 1008.
544. Diploma del 1114, presso Pirro, op. cit., p. 1004.
545. Regii Neapolitani Archivii Monumenta, volume V, nº 497 e 510, p. 249, 278, i quali si leggono anco nella vita di S. Brunone, Acta Sanctorum, tomo III di ottobre, come abbiamo accennato nel cap. VII del presente libro, p. 487, nota 2 di questo volume.
Gli editori laici di Napoli non mettono in forse l’autenticità di cotesti diplomi; gli ecclesiastici di Anversa la sostengono con gran calore; ed io non avendo sotto gli occhi quelle scritture, non posso, così senz’altro esame, dichiararle false. Pure ho gravi sospetti. Il fatto principale è un sogno miracoloso, raccontato con troppi particolari; e lo scioglimento del nodo, una larghissima donazione al monastero di San Brunone. Oltre a ciò il primo di cotesti diplomi dà il titolo del conte Ruggiero con formole insolite, e il secondo è dato di giugno, Xª indizione 1102, in Mileto “nella camera dove giaceva infermo il conte,” quando si sa ch’egli era morto il 22 giugno IX indizione 1101. Quella stessa qualità mista di servi e villani, della quale non si conosce altro esempio, accresce i dubbii.
In ogni modo, i diplomi se non falsi, sono di certo anomali, scritti da cappellani del conte fuor dagli usi cancellereschi e non fanno grande autorità in una quistione di Dritto pubblico.
546. Falcando, presso Caruso, Bibl. Sic., pag. 458.
547. Diploma arabico, inedito e senza data, della Chiesa di Cefalù. Facendovisi menzione dei dinâr di Abd-el-Mumen e dei roba’i ducali di Sicilia, par che torni alla metà del XII secolo.
548. Si vegga il cap. IV di questo libro, p. 107, del volume, intorno i prigioni di Bugamo.
549. Presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 771.
550. Morso, Palermo Antico, documento nº VI, p. 344, diploma della prima metà del XII secolo.
551. Constitutiones Regni ec., libro III, titolo ij, iij, p. 162, 163, e più esplicitamente nelle Assisae, stesso volume, p. 232, Rescriptum pro Clericis. Era vietato in generale ai vescovi di ordinare sacerdoti de’ villani, senza permesso dei Signore; ma si spiegava così, che il divieto fosse assoluto (tolto il caso di estremo bisogno) pei villani obbligati a servire, intuitu personæ, ut sunt adscriptitii et servi glebæ et alii hujusmodi, ma che i vincolati respectu tenimentorum vel aliquorum beneficiorum, poteano rinunziare a que’ beni e farsi chierici.
552. Diplomi presso Pirro, Sicilia Sacra: del 1091, p. 521, del 1093, p. 695, del 1094, p. 771, del 1134, p. 976, oltre quelli citati di sopra e moltissimi altri. In uno del 1083, a p. 1016, si legge villicos.
553. Diplomi, ne’ Regii Neapolitani Archivii Monumenta, tomo V: del 1087, p. 117; del 1092, p. 140; del 1126, p. 521 ec.
554. Diplomi greci dell’archivio di Palermo, pubblicati dal sig. Spata, Pergamene, ec.: del 1101, p. 192; del 1112, p. 234; del 1116, p. 242; del 1136, p. 265; diploma del 1143, nel Tabulario della Cappella Palatina di Palermo, p. 14; e un altro arabo-greco del Monistero di Morreale, inedito, dato il 1151. La stessa voce occorre in parecchi diplomi greci del Napoletano, pubblicati dal Trinchera, Syllabus, ec. del 1130, a p. 139; del 1154, a p. 199, del 1165, a p. 219, risguardanti alcuni monasteri di Calabria.
555. Diplomi arabi inediti del 1145 (Chiesa di Morreale); 1177? (Chiesa della Magione in Palermo); 1178 e 1183 (Chiesa di Morreale).
556. Diplomi greci, presso Spata, Pergamene, ec., del 1099, rinnovato il 1114, p. 237; del 1101, p. 192; del 1116, p. 242; del 1123, p. 409. Occorre anco lo stesso nome generico in un diploma greco del 1098, pubblicato dal Buscemi, nella Biblioteca Sacra, vol. I, Palermo, 1832, in 8º, p. 212, la cui traduzione latina si ha dal Pirro, Sicilia Sacra, p. 293; e nel diploma arabo-greco del 1151, citato nella pag. prec., nota 4. E similmente nei diplomi greci del Napoletano, per esempio uno del 1145, presso Trinchera, Syllabus, p. 182, ed un altro dello stesso XII secolo, op. cit., p. 557. Non occorre citare i diplomi latini.
557. Diploma greco-arabico inedito, del 1095, appartenente alla Chiesa di Catania, nel quale il ruolo dell’Ahl-Liagi (gente di Aci), è tradotto Πλάτια τῶν αγαρηνῶν τοῦ Γιάκιου (Ruolo degli agareni di Aci); ed un altro anche greco-arabico della medesima data, appartenente alla Chiesa di Palermo e contenente una donazione di uomini, buoi e terre, fattale dal conte Ruggiero, dove al vocabolo αγαρήνοι risponde anco l’arabico rigiâl, ed in una spedizione latina, presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 76, il vocabolo villani. Il nome agareni occorre in molti diplomi latini.
558. Si veggano le rubriche de’ diplomi del 1143 e 1149, presso Mortillaro, Tabulario della Cattedrale di Palermo, p. 23 e 30. Occorre tal voce sovente nei diplomi greci del Napoletano, pubblicati dal Trinchera, Syllabus: del 1136, p. 155 (relativo alla Sicilia); del 1145, p. 182, con la variante υελλάνοι; del 1188, p. 297 idem; ed un altro senza data, ma del XII secolo anch’esso, con lo errore υιλλάνη. Veggasi anche Ducange, Glossario greco, il quale alla voce Βελλάνος cita un diploma del conte Ruggiero.
559. Presso Trinchera, Syllabus, p. 557, nº XVI dell’appendice.
560. Diplomi arabici del 1150 e 1154, appartenenti alla cattedrale di Palermo, dei quali ho avuta copia dal professor Cusa, e il secondo fu pubblicato mediocremente dal Gregorio, De Supputandis, ec., p. 34 seg. e dal Caruso, nella Biblioteca Sacra, vol. II, Palermo, 1834, p. 46. Diploma arabico del 1169, appartenente alla stessa cattedrale di Palermo, del quale ho copia per cortesia del lodato prof. Cusa. In quest’ultima copia veggo la lezione Kh.. r.. sc in luogo di H.. r.. sc (lettere 7, 10, 13, in luogo delle 6, 10, 13, dell’alfabeto arabico). Non par verosimile che fosse stata adoperata una traduzione della voce rusticus (heresc significherebbe ruvidezza). Chi voglia vedere le conghietture del Gregorio e del Tychsen su questa e su la voce mils o mels del medesimo diploma, legga la nota a alla pag. 36 del De supputandis.
561. Diploma latino del duca Ruggiero figlio di Roberto, dato di agosto 1086, presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 74, 75; Diploma del vescovo di Catania, dato di settembre 1114, il quale rilasciava al monastero di Santa Maria in Josaphat di Paternò la decima sopra i rustici Saraceni, donati a quello dal conte Arrigo.
562. Ducange, Gloss. lat.: Rustici, Coloni, Glebæ adscriptitii ec., Rustis.
563. Secondo la Costituzione, libro III, titolo 60, era vietato di far giudice o notaio qui vilis conditionis sit, villanus aut angarius forsitan, filii clericorum spurii, aut modo quolibet naturales.
564. Considerazioni, libro II, cap. vij, p. 168. Più evidentemente dimostrasi il significato generico della voce rustico nelle Assise del regno di Sicilia, pubblicate dal Merkel, Halis, 1856; dove a pag. 17, titolo III, si raccomanda a tutti i signori di usare umanamente co’ loro soggetti: cives, burgenses, rusticos, sive cujuscumque professionis homines; e non si fa motto di villani, angarii ec. Contro il suo solito, il Gregorio non cita alcun diploma in questa delicata investigazione; contentandosi di porre in nota parecchi luoghi delle Costituzioni, dove occorrono i vocaboli rustico e villano, nei quali luoghi ei credette ritrovare «le classi tutte in cui fu distribuita la nazione siciliana e quale differenza tra esse passasse». (Considerazioni, vol. II, p. 70. Nota 8 del cap. vij.)
Ma le Costituzioni, in primo luogo, promulgate in Melfi il 1231, non furono dettate esclusivamente per la Sicilia. Sendo comuni a tutte le province che ubbidivano a Federigo nell’Italia meridionale, ricordano varie denominazioni di classi inferiori che usavansi qua e là in luoghi usciti, qualche secolo o due secoli innanzi, da dominazioni molto diverse.
In secondo luogo, le Costituzioni non sono mica un codice sistematico e compiuto, nel quale tutti i diritti si trovino esposti in bell’ordine; ma bensì una raccolta di alcune leggi; confusa raccolta di leggi, di principi diversi, e tempi diversi dello stesso principe. Non vi sì può dunque supporre a priori, nè in fatto vi si nota, una tale precisione di linguaggio che le stesse cose sieno sempre designate con gli stessi vocaboli.
Or questo appunto presuppose il Gregorio, quand’ei conchiuse che in Sicilia i rustici fossero diversi dai villani; perchè gli uni erano nominati nelle leggi, libro I, titoli x, xxxiij; II, titolo iij; III, titolo xiiij e gli altri nelle leggi lib. II, xxxij; III, titoli ij, vj. Nè egli considerò che il titolo xxxij del libro II rassegnava per vero ogni classe di persone; onde se vi mancano i rustici, son da tenere designati dalle altre classi che vi si leggono, cioè angarii e villani; o, per dir meglio, che rustici significasse genericamente i villani, gli ascrittizii e i servi della gleba, più particolarmente nominati nei titoli ij e iij dello stesso lib. II. In vero non poteano essere trascurati i villani nella legge contro l’asportazione delle armi, lib. I, titolo x; nè i rustici trascurati nel novero delle classi ammesse alle testimonianze contro baroni, ovvero escluse, lib. II, titolo xxxij; oppure dimenticati nella legge che ammettea i villani alla successione ne’ beni tenuti in demanio, lib. II, titolo x.
Nè regge l’altro ragionamento dell’illustre pubblicista siciliano, che i rustici fossero diversi da’ villani, perchè le costituzioni stabilivano una composizione, come diceasi nelle leggi barbariche, per gli uni e non per gli altri: onde gli tornava che i villani non avessero persona, giuridicamente parlando. Perocchè composizione era il prezzo del sangue, maggiore secondo il grado, e favoriva quindi gli uomini in ragion diretta della altezza del grado loro; ma di ciò non tratta alcuna delle Costituzioni di Federigo. Queste al contrario ammettono la gradazione delle persone per aggravare la pena secondo l’altezza: onde il borghese dovea pagare più che il rustico, il milite più che il borghese, il barone che il milite, e il conte che il barone. La ragione stessa è seguita nel fissare la taglia per la cattura dei fuorusciti; dove sono nominati i rustici e non i villani: nè può presumersi che il legislatore abbia voluto assicurare l’impunità a’ banditi servi della gleba, sopprimendo la taglia per loro.
Io non so poi dove il Gregorio abbia letto che le testimonianze de’ villani fossero ammesse contro rustici e borghesi. La costituzione ch’egli cita non ne fa menzione, nè allude a questo; nè alcun’aura io ne trovo che prevegga il caso; ond’è probabile sia corso qualche errore di stampa, sia nel testo del Gregorio, sia nella nota.
Finalmente è da considerare che il Gregorio stesso, ponendo i rustici in condizione diversa dai villani, non era ben certo in che differissero dai borghesi; e, per dir pure qualcosa, proponeva il supposto che il medesimo ordine sociale si chiamasse dei borghesi nelle città e de’ rustici nelle campagne. Distinzione al tutto arbitraria; la quale in ogni modo non proverebbe la esistenza d’una classe di mezzo tra i borghesi e i villani.
Il professor Diego Orlando, fin dal 1847, dimostrava l’errore del Gregorio col mero confronto delle Costituzioni, nell’opera intitolata Il Feudalismo in Sicilia, Palermo, in-8, cap. XIV, nota 32, pag. 275.
Non tacerò che in due diplomi dello Archivio di Napoli, la voce rustico sembra perfetto sinonimo di borghese. Si leggono entrambi nel quinto volume dei Regii Neapolitani Archivii monumenta, (Napoli, 1857) sotto i numeri 477 e 494, pag. 203 e 245. Nel primo de’ quali, dato del 1091, si vieta di molestare il monastero di San Brunone presso Stilo, a chiunque, stratigoto o vicecomite, rusticus aut miles, servus aut liber: e nell’altro dato il 1098, accennando a certi richiami dei Veterani Squillacenses relativamente ai limiti del territorio conceduto a San Brunone, si conchiude che vedendo, rusticorum causam contra fratres nil juris obtinere, è data la decisione a favor del monastero. Ma questo solo esempio non varrebbe contro il ritratto delle Costituzioni. Quand’anco non cadessero su i primi documenti del monastero di San Brunone que’ gravi dubbi che abbiamo notati di sopra, si potrebbe supporre idiotismo locale quel significato della voce rustici, ovvero neologismo del cappellano del conte Ruggiero, uomo probabilmente straniero, che scrisse i diplomi, se autentici; o del monaco, anch’egli straniero, che li fabbricò dopo, se falsi.
565. Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. vij, pag. 167. Si veggano in Ducange, Glossar. lat., le voci Angaralis, Angarea, Angariae, Angariales, Angariarius, Angarii.
566. Gli Angarii citati nelle Costituzioni, lib. II, titolo xxxij; III, x, ix; sono ragguagliati a’ villani. Ne’ diplomi napoletani si dice di angaria dovuta da villani (Trinchera, Syllabus, pag. 300, 334, 558, 559, dipl. 1188, 1198.) E nei siciliani si veggon chiese e monasteri liberati da prestazioni ed angarie (Spata, Pergamene greche, dipl. 1117, pag. 247; dipl. 1171, pag. 273, 275); ma non comparisce in Sicilia alcuna classe denominata angarii.
567. Si vegga il lib. IV, cap. xj, pag. 398, 399 del secondo volume.
568. Dei tre primi diplomi ho le copie mandatemi dal prof. Cusa; ed uno fu pubblicato, in parte e male, dal Gregorio, De supputandis, ec., pag. 34. Il quarto è stato stampato da M. Des Vergers, con traduzione francese e comento, nel Journal Asiatique, ottobre 1845, pag. 313 segg.; ed io ne detti una versione nell’Archivio Storico Italiano, tomo IV, appendice, pag. 49 segg. L’eruditissimo editore sbagliò supponendo ascrittizii gli uomini di cui si tratta; e sbagliai anch’io seguendolo in questa interpretazione e nella lezione Mils in luogo di Maks.
569. Oltre la spiegazione che troviamo nel Kamûs, tradotta in parte nel Dizionario di Freytag, il significato della voce Maks si scorge nei seguenti testi arabi: The Travels of Ibn-Jubair, ediz. Wright, pag. 52, 53, 66; Ibn-el-Athiri, Chronicon, ediz. Tornberg, tomo XII, anno 604, pag. 183; Annales Regum Mauritaniæ, ediz. Tornberg, pag. 88; Makrizi, Mewâ’is, ediz. di Bulâk, tomo II, pag. 121; Abu-l-Mehâsin, Annales, ediz. Juynboll, tomo II, pag. 286. Si vegga anche Sacy, Memoires sur le droit de proprieté en Egypte, nelle Mémoires de l’Académie des Inscriptions, tomo V, pag. 64; lo stesso, Chrèstomathie Arabe, 2ª ediz., tomo I, pag. 172; tomo II, pag. 60, 84, 168; e Quatremère, Sultans Mamlouks, di Makrizi, tomo II, parte ij, pag. 97. In cotesti passi Maks talvolta significa contribuzioni indirette.
570. Si veggano quelle diverse voci nel Ducange, Gloss. latino. Molti esempii forniscono di questa classe di uomini, i diplomi latini e greci del Napoletano; quelli, per esempio, degli anni 932, 975, 1054, 1080, 1082, 1096, nei Regii Neapolitani Archivii Monumenta, tomo I, pag. 63, 239; tomo V, pag. 8, 97, 114, 165; e presso Trinchera, Syllabus, diplomi del 1097, 1145, 11... pag. 81, 182 segg. 559, et passim. Gli stessi provvedimenti delle Costituzioni che richiamavano i fuggitivi dalle terre del demanio, e il citato diploma di Morreale del 1183, confermano la frequentissima fuga dei villani che andavano a stanziare, da commendati, in altri luoghi.
571. Sono sì frequenti coteste concessioni de’ villani co’ beni loro, che non occorrerebbe quasi di citarne i testi. Per accennarne alcuno, noterò i diplomi greci del 1098, da Buscemi, nella Biblioteca Sacra, vol. I, Palermo, 1832, pag. 212; del 1101, 1112 e 1146, presso Spata, Pergamene, ec. pag. 192, 234, 242; del 1143, nel Tabulario della cappella Palatina di Palermo, pag. 14; del 1136, presso Trinchera, Syllabus, pag. 155; la traduzione latina d’un diploma greco del 1096, presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 382, per lo quale il conte Ruggiero donava, con molti altri beni, al novello vescovo di Messina: in Oliverio villanos centum et terras et tenimenta quæ ibi habitantes prius tenebant.
572. Diploma arabico-greco, inedito, del 20 febbraio 1095, appartenente alla chiesa di Catania, il quale contiene la platea dei villani di Aci. Si vegga anche in Trinchera, Syllabus, pag. 182, segg. il diploma, che contiene la dotazione del vescovado di Squillaci. Il conte Ruggiero concedea al vescovo tra le altre cose, di ricettare ne’ suoi poderi de’ villani estranei “purchè non fossero ne’ privilegi di lui, nè de’ suoi baroni.”
573. Diploma del 1095, due del 1144 e due del 1145; tutti arabo-greci appartenenti alle chiese di Catania e di Morreale e all’Archivio regio di Palermo, citati di sopra.
574. Si vegga la pagina 244, e si confronti il tit. III, lib. vij, delle Costituzioni ec.
575. Il Gregorio pubblicò, Considerazioni, lib. II, cap. vij, nota 4, l’atto di riconoscimento di un villano di Collesano in data del 1279, scritto in latino. Uno simile ed assai più importante, scritto in arabico e com’io credo nel 1177 (v’ha l’’alama di Guglielmo il Buono e il riscontro del mese di Rebi 1º con agosto, perciò un de’ tre anni 1177-8-9) si conserva nel reale Archivio di Palermo. I figli di Musa Santagat, da Menzil Jusuf (Mezzojuso) confessano sè essere uomini di Gerâid dell’abate Tabat, e promettono di star sempre nella obbedienza della chiesa; e l’Abate loro perdona, pone sopr’essi la gezia di trenta rob’ai all’anno e il canone di 20 Modd di grano e 10 di orzo. Essi infine pregano l’Abate di permettere che soggiornino dovunque loro aggradi.
576. Abbiamo dimostrato poco fa, pag. 239, che si debba anco intendere de’ villani ciò che il Gregorio dice de’ rustici.
577. Costituzioni, lib. III, tit. X. Cf Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. vij, pag. 167.
578. Considerazioni, lib. II, cap. vj, pag. 140, 141, 142, e cap. vij, pag. 166-167.
579. Un diploma del conte Ruggiero, dato, com’e’ pare, del 12 febbraio 1095, e scritto in greco, se non che i nomi degli uomini (rigiâi) sono in arabico, concedeva alla chiesa di Palermo settantacinque agareni, undici buoi, e dei poderi ne’ territori di Giato, Corleone e Limona; dovendo gli Agareni pagare alla chiesa, per doma, in inverno 750 tarì e altrettanti in agosto, con 150, mudd di frumento e 150 d’orzo. Ogni villano così dava in ogni anno 20 tarì, due salme di frumento e due d’orzo e nulla più. Si avverta che la spedizione latina del medesimo diploma presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 76, non contiene i particolari delle prestazioni. Una pessima traduzione latina del testo greco, si legge presso il Mongitore, Bullae, ec. Panormitanæ Ecclesiæ, pag. 13, opera del gesuita Giustiniani da Scio, il quale, tra le altre cose, tradusse laudemium la frase λογοῦ δόματος. Pieno anco di errori il testo pubblicato dal Mortillaro, nel Tabulario della cattedrale di Palermo, pag. 8 segg.
Non cito qui il diploma del 1093, presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 695, per il quale furono conceduti al vescovo di Girgenti 400 villani col casale, Cathal. in quo frumenta, etc., poichè il testo iui par sì corrotto da non potervi far assegnamento; nè ha chiarita quella dubbia lezione il Gaglio, negli Opuscoli di Autori siciliani, tom. IX.
La voce δόμα occorre anco in un diploma greco di Sicilia del 1192, presso Spata, Pergamene, pag. 306, e in tre diplomi greci della estrema Calabria del 1188, 1198 e 11.., presso Trinchera, Syllabus, pag. 300, 334 e 557, col significato di tributo principale, diverso dalle angarie e dagli altri pesi che sopportavano i villani: tributo personale, senza dubbio, poichè talvolta si pagava ad altro signore che quello del luogo ove attualmente soggiornasse il villano. Il sig. Spata ha tradotto vagamente esazione, e il sig. Trinchera, con troppa precisione, jus hospitii. Ma quella voce nel greco dei bassi tempi valea dono; come si scorge da’ luoghi del Nuovo Testamento, delle Basiliche e di altri scritti del medio evo, citati nel Thesaurus, edizione Hase, Parigi, 1833, tomo I, col. 1642. Non sarebbe stato vezzo nuovo di chiamar così un’odiosa imposizione.