Nº II. (Vedi pag. 80.)

DISCORSO INTORNO AL GOVERNO DI FIRENZE DAL 1280 AL 1292; D’INCERTO AUTORE.

Crediamo al fatto nostro non disutile riprodurre questo Discorso, che fu pubblicato dal P. Ildefonso di San Luigi, Delizie degli Eruditi, tomo IX, pag. 256. — A noi non fa caso che già si trovi per le stampe; i materiali per la storia, come diplomi e carte e statuti e testi di legge o di trattati, pare a noi che basti sapere dove siano, e potersi rinvenire da chi prepara l’istoria per via d’indagini, alle quali necessariamente si mettono pochi. Ma questo nostro è tutt’altro assunto, e abbiamo a noi fatto come un obbligo di cercare che se taluno si voglia mettere alla pazienza di leggere questo libro, vi trovi quel più che noi potevamo e sapevamo, perchè egli arrivi a vivere quanto più sia possibile col pensiero dentro a quel popolo e a que’ tempi dei quali scriviamo.

In questa Appendice daremo pertanto di quei documenti i quali a noi sembrino atti a un tal fine; daremo alcuni testi di Leggi o Trattati che abbiano importanza capitale, perchè il linguaggio, le voci legali, le formule sono istoria anch’esse; daremo pure, ma con parsimonia, qualche scrittura già pubblicata, e persino qualche più minuto lavoro nostro che romperebbe viziosamente la narrazione quando da noi si fosse posto in corpo all’Istoria. In quanto allo scritto che ora pubblichiamo, è opera d’uno che se ne intendeva, come parve anche al P. Ildefonso, che nella vasta sua Raccolta mostrò buon giudizio. È singolare quel fermarsi che fece l’autore al breve e antichissimo periodo della Repubblica fiorentina che precedè alla istituzione del Gonfalonierato. Ma ciò appunto indurrebbe a credere che abbia egli lavorato sopra documenti che a lui vennero alle mani, in oggi perduti. In quegli Ordini di magistrati, i quali si trovano qui bene descritti, era già il primo fondamento della Repubblica fiorentina.

Io descrivo quale fosse il governo della Città di Firenze dall’anno 1280 al 1292, perchè avendo avuto da questo origine quello, sotto il quale fiorì tanto tempo la Repubblica fiorentina, mi persuado che questa notizia sia per essere tanto più grata, quanto maggiormente pare essere stata sin oggi sepolta nelle tenebre dell’oblivione.

Seguìta alla fine dell’anno 1279 la pace del Cardinale Latino, restarono nondimeno le famiglie della città di Firenze divise in guelfe, ghibelline e neutrali, distinte in grandi, popolane e plebee. Grandi erano quelle, che o per nobiltà, o per ricchezze, o per numero d’uomini e per mala natura loro insuperbite, non si contentavano del vivere civile; ma angariavano i meno potenti, e poca stima facevano de’ magistrati. Popolane tutte le civili quiete. Plebee tutte le altre. Le prime due avevano parte nel governo, l’ultime no. Governavano la Repubblica queste due sorti di famiglie, valendosi nello stesso tempo d’uffiziali forestieri, ottimo rimedio alle passioni de’ particolari cittadini nell’amministrazione della giustizia. Il supremo Magistrato in principio fu quello de’ Quattordici; a questo poi succedè quello de’ Priori. Gli uffiziali forestieri erano due, la Podestà e ’l Capitano. Il governo riguardava le cose di dentro e quelle di fuori della città. Dentro amministrar la giustizia, provveder le cose necessarie al mantenimento, e consigliar della pace e della guerra: fuori, difendersi da’ nemici, o offenderli. La Podestà fu antichissima in Firenze: dicono che cominciò l’anno 1202. Trovasi molto prima, ed è quella che ne’ tempi moderni chiamossi per nome mascolino, il Podestà, e così chiameremola noi. Il Capitano cominciò l’anno 1250 con nome di Capitano di Popolo, chiamossi dopo Capitano della Massa de’ guelfi, l’anno 1279 Capitano di Firenze e Consigliere di pace, e nel 1282 fugli aggiunto il titolo di Difensore dell’arti ed artefici. L’elezione di questi due uffiziali o rettori i primi tre anni fu rimessa nel Pontefice, perchè egli eleggesse persone non appassionate per Parte guelfa, nè per ghibellina, e desiderosi di conservar la pace, e perchè eglino avessero forza di farlo fu pagato a ciascheduno di loro cinquanta cavalieri armati, e cinquanta fanti, e per lo primo anno per esser più sospettoso, cento degli uni e cento degli altri. Nel resto del tempo sei mesi avanti il loro principio, per i Consigli del Comune si eleggevano gli elettori del Podestà, per quelli del popolo quelli del Capitano, nè furono mai gli stessi elettori se non per caso, perchè ora furono i Priori soli, ora in compagnia di due o più per sesto, talvolta con tutte le Capitudini, alcun’altra delle sette maggiori solamente, ed alle volte avvenne se bene di rado, che i Priori non v’intervennero. Ciascheduno degli elettori proponeva il soggetto ch’egli voleva. Non doveva essere il proposto del dominio nè di luogo vicino a 50 miglia, d’età d’anni 36 almeno, guelfo, cavaliere o dottore e nobile o signore, nè suddito d’alcun principe. Andavano a partito separatamente, e i quattro di più favore si intendevano essere eletti secondo la graduazione de’ voti. Eleggevasi un ambasciatore, che portava la elezione, se il primo accettava, quella degli altri svaniva, se rifiutava, andava al secondo, dopo al terzo ed al quarto, finchè uno di loro accettasse; e non trovandosi, si eleggevano altri quattro. Doveva l’eletto dopo che la presentazione dell’elezione gli era fatta, avere accettato in termine di due giorni, da indi in là s’intendeva avere rifiutato. Accettando dovea ottenere dalla sua patria promessa autentica di non concedere rappresaglia contro il Comune di Firenze, o alcun suddito di esso, o per salario, che non gli fosse pagato, o per condennazione, che al sindacato gli fosse fatta o per qualsivoglia altra causa. Aveva da essere in Firenze quindici giorni avanti a quello che doveva pigliare l’uffizio con tutta la sua famiglia per informarsi degli statuti della città: e quindici ne dovea stare dopo, che tanti erano quelli del sindacato. Subito arrivato dovea o nel Consiglio del Comune, o in Parlamento pubblico giurare sopra il libro degli Statuti serrato l’osservanza di tutti insieme con tutta la sua famiglia; ed il Capitano giurava di più di procurare per quanto potesse il mantenimento della pace e la difesa dell’Arti. La famiglia del Potestà s’intendeva allora così. Sette giudici, tre cavalieri, diciotto notai e dieci cavalli, tra cui quattro armigeri, e teneva venti berrovieri. Quella del Capitano, tre giudici, due cavalieri, quattro notai e otto cavalli, la metà armigeri, ed avea nove berrovieri. I giudici, notai e berrovieri si mutavano, quelli del Podestà al principio di luglio, quelli del Capitano al principio di novembre; dovevano i nuovi venire allora in Firenze, i vecchi partirsene, ognuno di loro sodava per sè e suoi di starsene al giudicato nel sindacato. La famiglia d’alcun di loro non doveva essere dello Stato, nè di Toscana. Il salario del Potestà e della sua famiglia era per tutto il tempo lire 6000, quello del Capitano 2500. I berrovieri avevano lire tre il mese. Abitava il Potestà nel palazzo del Comune; il Capitano in quello del Popolo: cominciava questo l’ufficio il primo di maggio, quello il primo di gennaio; durava l’ufficio loro un anno: l’uno e l’altro cognosceva delle cause civili e criminali.

Il Podestà cognosceva tutte le cause criminali; deputava tre de’ suoi giudici per vederle, chiamavansi i giudici de’ malefizi: ognuno di loro abbracciava due sesti: ciascheduno faceva le cause denunziategli, non poteva alcuno denunziare a altro giudice di quello del suo sesto, il reo seguitava il foro dell’attore: i forestieri denunziavano a quel giudice più loro piaceva. Nelle cause leggieri non potevano pigliare accuse, se non dall’ingiuriato o suo parente: nelle gravi da ognuno: l’accusa doveva essere soscritta dall’accusatore, altrimenti era nulla. Non si poteva procedere per inquisizione, se non in caso che l’ingiuriato e suoi parenti richiesti, che accusassero, non volessero, e se il richiederli fosse stato molto incommodo. L’accusatore giurava di proseguire l’accusa, e davane mallevadore per soldi 100. Il reo era citato a spesa dell’attore, se non compariva nel termine, era citato per bando con riservo di tempo, secondo la qualità della causa, della persona e del luogo; se compariva dopo il termine, ma avanti la condennazione pagando soldi 12 per il bando, era libero da esso. Era il reo esaminato, e se delle cose non sapeva scusarsi, rimaneva convinto, nè più poteva difendersene: scrivevasi l’esamine, ed assegnavasegli dieci giorni di tempo a difendersi; del resto i testimoni convincevano, ma sei giorni si avea di tempo a riprovarli, dopo i quali 25 ne aveva il giudice a esaminare e conferire la causa col Podestà ed altri giudici, e quelli finiti, altri cinque a dar la sentenza. Il Capitano aveva nel criminale la cognizione solamente delle violenze, estorsioni e falsità, e de’ maleficj commessi nella sua corte e palazzo, quando però ancora di queste non era data prima querela al Podestà, ma se il Podestà non dava la sentenza fra 30 giorni, poteva pur conoscerle il Capitano, e alla cognizione di esse deputava uno de’ suoi giudici.

I contumaci si condannavano e bandivano, pagavasi taglia a chi pigliava banditi, e chi ne pigliava o appostava in modo che alcuno ne venisse nelle forze del Comune, se era in simile o minor bando, era cancellato senza spesa. I nomi di tutti si registravano in due libri, l’uno stava appresso il Podestà, l’altro appresso i Priori. Concedevaglisi alcuna volta salvo condotto, per andare a stare in esercito, alcun’altra tacitamente si comportavano. I Priori de’ popoli erano tenuti a dare in nota i beni de’ banditi che erano ne’ loro popoli, e per il Comune erano fatti guastare. Chi voleva difenderne alcuno col pretendere che fosse suo, dovea depositare lire 500 o più o meno a piacimento del Potestà. Se i contratti che per tale effetto produceva erano trovati fittizi, perdeva il deposito fatto. Le cause civili nella prima istanza erano conosciute per i giudici dei sesti. Ogni sesto aveva la sua Corte ed il Giudice. I Giudici erano cittadini Dottori. Ogni sei mesi si mutavano. Di salario avevano lire 25, in tutto il tempo. Appellavasi al giudice delle Appellazioni, che era forestiero e dottore. Di salario aveva lire 500, stava in uffizio un anno. L’appellazione doveva esser fatta fra due giorni dalla sentenza data, presentata fra otto dall’interposta appellazione, proseguita in 20 e sentenziata fra 15, utili, se però il tempo non fosse prorogato dalle parti. Se la sentenza del Giudice dell’Appellazione era conforme alla prima, era finita la causa, se no, aveva appello al Podestà, che la faceva vedere per i suoi quattro Giudici collaterali, e la sentenza loro stava ferma nè aveva appello. Le cause civili, che cognosceva il Capitano erano le spettanti alla gabella, all’estimo e simili.

Uno dei giudici del Capitano era deputato sopra la Camera e gabella, rinvenire le ragioni e far pervenire in comune quello gli fosse stato occupato, e fare che le rendite delle gabelle, che allora tutte si vendevano, legittimamente si facessero ed i denari da’ compratori fossero pagati; l’altro Giudice era posto a riscuotere le condennazioni, libre o imposizioni fatte per il Comune di Firenze. Facevansi ogni volta che n’era il bisogno, imponevansi ad ognuno secondo l’estimo delle sostanze: l’estimo facevasi ordinariamente ogni tre o quattro anni.

Gli uffizi de’ Cavalieri, tanto di quelli del Podestà, quanto di quelli del Capitano erano l’andare attorno con i berrovieri cercando chi contraffacesse agli Statuti, nè senza la presenza de’ cavalieri in molti casi si poteva catturare, in difetto loro supplivano de’ Notai, de’ quali era il proprio ufizio l’aiutare i Giudici, a’ quali n’era assegnato certo numero per ciascuno.

Il supremo Magistrato de’ Quattordici, chiamato così dal numero degli uomini, era composto di guelfi, ghibellini e neutrali, partecipandone ciascuna parte per rata del suo numero. Eleggevansi per quelli che erano stabiliti per i Quattordici vecchi e per i Richiesti. Tre se ne facevano per il sesto d’Oltrarno, tre per San Piero Scheraggio, per essere i maggiori, di tutti quattro gli altri sesti due per ciascuno: l’ufizio loro era solo di un mese. A questo l’anno 1283, succedè quello de’ Priori delle Arti, che un anno avanti essendo stati eletti con certa autorità, fu dipoi nel mese di maggio data loro tutta la medesima, che avevano i Quattordici, e questi del tutto spenti, tenendosi fino all’anno 1286, lo stesso modo nell’eleggergli, che si faceva già i Quattordici e da quel tempo al 1292 furono eletti per i Priori vecchi, e per le dodici Capitudini maggiori. Dovevano essere matricolati in alcuna delle sette Arti maggiori e guelfi; divieto avevano due anni, durava l’ufizio loro due mesi. Abitavano nel palazzo pubblico, le spese e la servitù avevano dal Comune. Tre giorni della settimana davano udienza pubblica, il lunedì, mercoledì e venerdì. A nessuno potevano parlare, fuorchè di negozi pubblici, a’ quali almeno dovevano essere presenti i due terzi di loro, nè etiam con i parenti loro più stretti potevano ragionare, non essendo però compresi in questa proibizione il loro Notaio, e famigli. Il Notaio si eleggeva da loro per il tempo che stavano in uffizio, il quale scriveva tutti gli atti e deliberazioni fatte da loro. Sei cittadini erano eletti per le sette Capitudini maggiori a sindacare i Quattordici e’ Priori; sei per i Consigli del Comune a sindacare il Podestà; sei per quelli del Popolo a sindacare il Capitano: quasi tutti gli altri ufiziali erano sindacati per il Giudice delle Appellazioni.

Mille fanti della Città erano eletti per il Podestà e Capitano e Quattordici, per conservazione e difesa degli uffizi loro, e per alcuni per i Richiesti; dugento n’erano eletti per Oltrarno; Borgo e San Pancrazio avevano il bianco di sopra, il rosso di sotto; in quello d’Oltrarno era dentro un ponticello rosso. In Borgo una capretta nera; in San Pancrazio una branca di lion rosso. Gli altri tre avevano il rosso di sopra, il bianco sotto. Nel rosso di San Piero Scheraggio era un carretto azzurro. In Porta San Piero le chiavi gialle; in quello di Duomo il tempio di San Giovanni. Mutavansi i Gonfalonieri ogni anno del mese di marzo: i gonfaloni erano dati loro nel Parlamento pubblico. Doveano essere presti alla volontà del Podestà e Capitano; se nel medesimo tempo l’uno e l’altro gli comandava, quelli de’ primi tre sesti obbedivano al Capitano, gli altri al Podestà. Doveva ogni gonfaloniere ch’era chiamato far la massa alla chiesa pel suo popolo; e chi non vi compariva era condannato in lire 25. Nessuno poteva servire per sostituto, fuorchè i medici e dottori, e chi aveva più di 60 anni. Ognuno doveva aver dipinto in tavolaccio e l’altre sue armi dell’insegne del suo sesto. Quando erano chiamati i mille, gli altri non potevano muoversi, nè far ragunata d’uomini armati, massime i grandi, fuorchè fra loro vicini e nello stesso vicinato. Questi tre uffizi maggiori. Quattordici o Priori, Podestà e Capitano governavano quasi il tutto insieme con i Consigli. I Consigli erano di più sorti; di Richiesti o Savi, del Cento speciale e generale del Capitano o del Popolo, e generale di 300, e speciale di 90, del Podestà Comune. Quello dei Richiesti, o Savi non durava più d’una sessione, ed era di quel numero e di quella qualità di cittadini che pareva a’ due rettori forestieri, ed a’ Quattordici o Priori che tutti intervenivano in esso. Proponeva il Podestà; trattavasi di negozi di guerra, sentivansi gli ambasciatori, rispondevasi loro, e finalmente in esso si decidevano tutti i principali negozi. Ciascheduno diceva il parer suo, e vinceva quello che era favorito per la maggior parte passando la metà: se alcuno non arrivava a tal numero rimettevasi il negozio ad altro simile Consiglio e con maggiore o minor numero di Richiesti, o ne’ tre uffizi maggiori solamente, secondochè si vinceva. Se si trattava di guerra eranvi ancora chiamati i Capitani della guerra; se di fare imposta nella città, le Capitudini delle Arti o tutte o parte, ed il partito si faceva segreto.

Tutti gli altri Consigli duravano un anno, eleggevansi i consiglieri per i tre uffizi maggiori e per alcuni Richiesti di ciaschedun sesto. Per quello del 100 erano eletti 20 consiglieri per Oltrarno, 20 per San Piero Scheraggio, in tutti gli altri sesti quindici per ciascuno. Del Consiglio speciale del Popolo o Capitano, che con altro nome si chiamava di Credenza, erano sei consiglieri per ogni sesto e del generale venticinque; ragunavansi in San Piero Scheraggio l’uno e l’altro nel medesimo tempo: ritiravansi da una parte della Chiesa quelli del generale, il negozio era proposto nello speciale, vinto in esso, si proponeva di nuovo nel generale, intervenendovi ancora quelli dello speciale: di tutti e due Proposto n’era il Capitano. I consiglieri erano popolani in quelli del Comune, ch’erano due, sebbene quasi un solo in essenza, trovandosi rarissime volte essersi ragunati disgiunti. I consiglieri erano grandi e popolani, per il generale di 300 eranne eletti cinquanta per sesto, per lo speciale di 90, quindici; ragunavansi nel palazzo del Comune e Proposto n’era il Podestà. Chi era d’un Consiglio non poteva essere dell’altro, nè insieme potevano essere padre e figliuolo e fratelli carnali. Divieto si aveva un anno dal deposto ufizio. Non era di essi chi non aveva almeno 25 anni. Ne’ Consigli del Podestà sempre intervennero nelle cose gravi le Capitudini delle sette Arti maggiori solamente sino all’anno 1286, da indi in qua delle dodici, che sempre intervennero in quelli del Capitano.

Non potevasi proporre in questi Consigli, se non quello ch’era ordinato per i Quattordici, o Priori, i quali tutto esaminavano fra di loro, e trovando il negozio di che si trattava utile e necessario al Comune, commettevano al Podestà e Capitano che lo proponessero ne’ Consigli. I consiglieri avevano a essere nel luogo deputato avanti che il Proposto del Consiglio si rizzasse per proporre, nè potevano partirsi senza sua licenza, finchè non fosse letta la riforma, e fatto il partito sopra l’approvazione di essa; non potevano consigliare o arringare fuorchè sopra la cosa proposta: nissuno poteva rizzarsi per consigliare, o arringare, sinchè il primo arringatore non avesse finito. Non potevasi dar fastidio o impedire alcuno arringante o consulente; nè potevasi alcuno rizzare in Consiglio, o dire o consigliare alcuna cosa se non nel luogo solito e ordinato a consigliare. Ne’ Consigli del Comune non potevano essere più di quattro arringatori, senza licenza del Podestà: negli altri non se ne vede numero certo. Il partito ne’ Consigli si faceva in due modi o palese e scoverto, o segreto; il palese si faceva a sedere e rizzarsi, il segreto colle palle: il sedere e rizzarsi facevasi immediatamente l’uno dopo l’altro. Le palle si mettevano in un bossolo di due corpi, l’uno rosso e l’altro bianco; il sedere e la parte rossa del bossolo favoriva, il rizzarsi e la parte bianca disfavoriva. Nel consiglio del Cento facevasi segreto, nello speciale del capitano prima palese e poi segreto, nel generale palese solamente, in quelli del Podestà palese ed alcuna volta segreto, ed in tutti si vinceva per la metà e uno poi almeno; fuorchè nel derogare agli Statuti, che questo in tutti i Consigli si dovea vincere per i quattro quinti.

Per il Consiglio del Cento si potevano statuire lire 100 il mese, le quali i Priori a piacer loro, senza stanziamento d’altro Consiglio che di questo, potevano spendere, non eccedendo però lire 25 per partita. I Consigli del Popolo per sè soli eleggevano gli elettori quasi di tutti gli ufiziali.

Quelli del Comune eleggevano i Sindachi, quando n’era il bisogno per gli affari pubblici, commettevano le Imbreviature o Protocolli dei Notai morti, emendavano i danni de’ fuochi e de’ guasti; stanziavano le spese piccole di lire 100 a basso di quella sorte però che secondo gli Statuti si potevano stanziare e deliberavano d’alcune altre cose di non molta importanza; tutti gli altri stanziamenti, provvisioni e riforme dovevano vincersi per tutti i Consigli, passando per ordine dell’uno e dell’altro ed ancora quelle cose che si trattavano per il consiglio de’ Savi o Richiesti, per gli quali il popolo dovesse essere aggravato o con ispese o con altro. Se quello che era proposto in un Consiglio non si vinceva, non si poteva di nuovo proporre in esso, finchè non fossero mutati i Priori, a tempo de’ quali era stata fatta la proposta. Nel medesimo giorno non poteva esser proposto ne’ Consigli del Comune quello ch’era stato proposto nel Consiglio del Popolo.

Eravi ancora il Parlamento generale o Consiglio pubblico, nel quale intervenivano i tre maggiori uffizi. Tutti gli altri Consigli e le dodici Capitudini ragunavansi in Santa Reparata ogni due mesi, quindici giorni dopo l’entrata de’ nuovi Priori, facevasi alla presenza di tutto il popolo, erane capo il Podestà. Era lecito ad ognuno del numero delle capitudini o de’ consoli proporre tutto quello ch’egli avesse stimato essere benefizio del Comune. Esaminavansi dopo le proposte da’ Priori se niuna ve ne conoscevano buona o da potersi fare proponendola altra volta ne’ Consigli minori e doveasi vincere come l’altre provvisioni e riforme.

Le riforme e provvisioni e deliberazioni de’ Consigli erano distese e scritte a’ libri e rogati de’ sindacati, e le procure che occorrevano farsi per il Comune di Firenze dal notaio delle Riformagioni, il quale doveva essere della provincia di Lombardia di là dal Reno, ma non del luogo donde fosse il Podestà o Capitano. Eleggevasi per il Consiglio del Comune, e durava l’uffizio suo un anno, ma poteva essere raffermato.

Le Capitudini delle Arti erano ventuna, oggi, le chiamiamo Consoli. Ciascheduna di esse aveva il Gonfalone entrovi la divisa della sua arte. Erano sottoposte al Difensore o Capitano obbligati a difendere l’uffizio suo, e seguirlo con arme e senza a sua richiesta, giuravanlo in mano sua, e nelle loro era giurata l’osservanza di questo da tutti i loro sottoposti. Eleggevano le sette Capitudini maggiori ogni sei mesi due signori della Zecca; uno era de’ mercatanti di Calimala, e l’altro di quelli del Cambio e due saggiatori dell’oro e dell’argento. I Signori avevano cura che non si coniasse se non buona moneta, e che la forestiera non buona non corresse; e però la libra pisana e la lucchese inferiori alla fiorentina, erano sbandite, siccome ogni moneta piccola di Toscana, e’ fiorini più leggieri d’un grano si tagliavano. Le medesime sette Capitudini insieme con i Priori eleggevano sei cittadini e un uffiziale forestiero sopra l’abbondanza delle vettovaglie. Chiamasi l’uffiziale il Giudice, i cittadini i sei della Biada; l’uffizio de’ cittadini durava due mesi, sei quello del Giudice; facevano questi condurre grano di diverse parti, il più di Romagna e di quello di Siena. Ne’ tempi di gran carestia per non aggiungere afflizione agli afflitti, facevansi ferie per le cause civili. Dodici danai per ogni staio di grano era dato dal Comune a chi ne conduceva a vendere in Firenze di fuori dello Stato; e chi ne conduceva più d’una soma era sicuro per il viaggio e per sei giorni di stanza, per debiti suoi privati e per rappresaglie, che fossero concedute contro la sua Comunità. Il fare rappresaglie era un sequestrare e rattenere tutti gli effetti pubblici e privati di una Comunità e le persone. Concedevansi le rappresaglie contro quelle Comunità, che non amministravano o si pretendeva che non amministrassero giustizia, o al Comune di Firenze o suoi sudditi, e se fra certo tempo non era soddisfatto il creditore, convertivasi l’equivalente in uso suo. Da questo ne nascevano molti inconvenienti e molti disastri nel negoziare, facendo l’una Comunità rappresaglia contro l’altra. Per sfuggirle emendava il Comune di Firenze il danno che pativa alcun forestiero di rubamenti fattigli nella città o contado; i denari però erano pagati, non trovandosi il delinquente, da quella Comunità o popolo nel quale era seguito il delitto. Ma se pure contro il Comune di Firenze erano concedute per causa privata, erano i principali obbligati a dar soddisfazione; se per pubblica si veniva agli accordi, e satisfacevasi, e molte volte usavasi mettere una gabella sopra le robe de’ Fiorentini che passavano per quella Terra, che faceva la rappresaglia, finchè fosse satisfatto a quel debito. I danari che si pagavano o riscuotevano per il Comune di Firenze, passavano tutti per mano de’ camarlinghi della Camera, i quali erano tre; stavano in ufizio due mesi, e proponevano ne’ Consigli gli stanziamenti da farsi per le spese occorrenti. Tutti i pagamenti facevano con il consiglio di due dottori fiorentini a questo eletti ogni due mesi, chiamati avvocati del Comune, registravasi il tutto ne’ libri pubblici per il notaio della Camera, l’uffizio del quale durava quanto quello de’ Camarlinghi.

Per i fatti della guerra eleggevansi per i rettori e’ Quattordici o Priori e per i Richiesti per quel tempo, ed in quel numero che a loro pareva, alcuni cittadini de’ principali con nome di Capitani di guerra. Provvedevano questi le cose necessarie per la guerra, intervenivano ne’ Consigli che appartenevano ad essa, e facendosi esercito, parte di loro andavano e parte ne rimanevano nella città; finito il loro uffizio non s’eleggevano altri, se non era il bisogno. Chiamavansi questi nei tempi più moderni i Dieci della guerra. In difetto loro era solito concedersi per i Consigli balía ed autorità al Podestà. Capitano e Priori sopra la fortificazione della città, sue castella e contado sopra il condurre soldati e sopra ogni cosa spettante a guerra per un tempo determinato. Negli eserciti comandava il Capitano generale della guerra, ch’era forestiero e signore, ed eleggevasi solo quando n’era il bisogno per quel tempo che pareva agli elettori. Il modo dell’elezione era il medesimo di quello del Podestà e Capitano. Conduceva seco un numero di cavalieri e di fanti espresso nella sua condotta. Fra i cavalieri ne dovevano essere alcuni di corredo. Pagavansi al Capitano generale della guerra tutti i danari, tanto dello stipendio suo quanto de’ soldati condotti da lui. Ogni soldato dell’esercito gli era sottoposto, due o più de’ Capitani di guerra andavano con esso con titolo di suoi consiglieri, che insieme con lui il tutto deliberavano. Davasegli un notaio pagato dal Comune, che scrivesse tutto quello che gli occorreva. Non essendo Capitano generale di guerra e bisognando cavalcare, per capo della cavalcata o esercito andava il Podestà, non potendo egli, il Capitano del Popolo o Capitani di guerra. Cavalcata ed andata si chiamava quella dove non si spiegavano i padiglioni, esercito dove si spiegavano. Alcuno de’ giudici de’ malefizi del Podestà andava in esercito per amministrare giustizia. I Connestabili e Capitani di fanti e di cavalli erano condotti per i sindachi del Comune, con quel numero di soldati che avevano in ordine. La rassegna de’ soldati facevasi ogni mese, o quando pareva a’ consiglieri, alla presenza del Capitano, per nome e cognome. Gli eserciti erano composti di mercenarii, ausiliari e sudditi, di fanti e cavalieri. I fanti erano pavesari, balestrieri, arcieri e lancieri. I cavalieri erano o alla leggiera o alla grave, ogni soldato a cavallo chiamavasi cavaliere; di corredo addimandavansi quelli di dignità fatti da’ principi e signori. Gli ausiliari erano pagati da chi li mandava. I mercenarii e sudditi dal Comune. I cavalli mercenarii alla leggera avevano fiorini cinque il mese, quelli alla grave nove o poco più o meno. Ne’ sudditi non era altra cavalleria che quella delle cavallate. Le cavallate s’imponevano a chi più aveva il modo, e a’ Guelfi ed a’ Ghibellini ordinariamente per un anno; per tutto il tempo avevano da 40 fiorini a 50. Imponevasi ordinariamente da 500 fino in 2000, secondo i bisogni; a chi era imposto cavallata era obbligato a tenere un cavallo armigero non di maggior prezzo di fiorini 70 nè di minore di 35, con esso doveva andare in esercito quando gli era comandato, o mandarvi altri in suo luogo; per ogni giorno che cavalcava aveva soldi 15, se era cavaliere di corredo o giudice 20. I cavalli tanto degli stipendiati, quanto delle cavallate si bollavano del bollo della città e stimavansi alla presenza degli uffiziali del Comune, del Capitano e de’ soldati; se il cavallo si guastava, moriva, o era ferito, o ammazzato in servizio del pubblico, mandatane la fede tra cinque giorni a’ Capitani di guerra, gli era pagato la valuta del danno, s’era guasto, se morto, dell’intiero prezzo; finchè non gli era emendato non era obbligato a ricomprarne di nuovo, e la paga gli correva come se l’avesse avuto, e dopo pagato aveva tempo alcuni giorni a provvedersene. Non poteva un cavallo essere emendato più d’una volta, e per questo gli emendati si contrassegnavano. Per arrolare ed assegnare i soldati e stimare i cavalli, erano eletti ogni anno sei cittadini. Negli eserciti generali andavano le cavallate di tutti i sesti. Nelle imprese minori andavano d’un sesto solo, o di più alla disposizione del consiglio de’ savi o Richiesti e de’ capitani di guerra, e l’uno e l’altro ogni tanti giorni si cambiavano. L’esercito generale si bandiva più giorni avanti, e due o tre prima che si muovesse si cavavano l’Insegne e Gonfaloni di Firenze, e spiegati appendevansi ad un luogo vicino alla città e quivi si faceva la massa. I soldati a piè del contado erano eletti per gli vicari, ed eranne loro capi; i vicari erano de’ migliori cittadini di Firenze. Eleggevansi per i Priori capitani di guerra e Richiesti, quando occorreva per quel tempo che si credeva che fosse per bisognare, mandavasene in tutte le provincie principali dello Stato, o solo in quello che pareva a’ medesimi elettori. I vicari avevano soldi 30 il giorno, i fanti 4, i guastatori 3. Se le cavallate di tutti i sesti andavano in esercito, alcuni de’ fanti del contado restavano a guardia della città sino al ritorno loro, ed i cittadini sospetti il più delle volte per quel tempo si mandavano fuori; se l’esercito si faceva contro i Ghibellini, non cavalcavano i Ghibellini delle cavallate, ma i loro cavalli erano fatti prestare a’ Guelfi. I soldati di guardia delle fortezze erano dello Stato, i castellani cittadini ogni due mesi erano rassegnati per uno de’ cavalieri compagni del Potestà di Firenze; le paghe erano maggiori e minori secondo la qualità del luogo. Per sapere gli andamenti de’ nemici stipendiavasi uno per capo di ricevere e mandare spie. Per l’occasione della guerra o per altre spettanti al Comune mandavansi ambasciadori in diversi luoghi, eleggevangli i Priori, per cosa di molta importanza il Consiglio dei Richiesti; l’istruzioni erano loro date per gli elettori. Gli elettori erano de’ più degni cittadini, o no, secondo il negozio che aveano da trattare, o il personaggio cui erano mandati. In ogni ambasciata di qualche conto andavano cavalieri, dottori e cittadini privati ed un notaio. In quelle di grande importanza andava alcuna volta il Podestà, e l’ambasciata facevasi onorevolissima. In quelle di poco rilievo andava un cittadino privato e talvolta un solo notaio. Giuravano gli eletti per ambasciatori in mano del Podestà di fedelmente trattare i negozi loro imposti, nè per loro ottenere grazia o privilegio alcuno, se contraffacevano erano condannati in lire 1000. Il salario non poteva esser più di soldi 50 il giorno, e questo non si dava se non a chi conduceva seco almeno quattro cavalli, che secondo il numero di essi si eleggeva il salario, ma non andava ambasciadore che almeno non ne avesse due: il Podestà quando andava in ambasciata aveva lire 12 il giorno. I cavalli, che in ambasciata si guastavano, o morivano, erano dal Comune emendati. Mandavasi ambasciadori ancora per negozi di persone particolari e d’altre Comunità, ma pagavansi da quelli in servizio de’ quali andavano. Le lettere pubbliche scrivevansi in latino in nome del Podestà, Capitano e Priori, ed ogni sei mesi era eletto un notaio in Dettatore di esse. Con questa forma di governo si resse la Repubblica di Firenze dall’anno 1280 al 1292, nel quale si cominciò l’elezione del Gonfaloniere.