135. App. B. C. III, 74; 80-91. Dio — XLI, 39-44. Svet. Aug. 26. Ihne — R. G. VII, Kap. V. Schiller — Op. cit. I, 1 p. 48-57.
136. Cic. Ad fam. X, 23.
137. Dio — XLVI, 44 e App. B. C. III, 91.
138. Dio — l. c.
139. Siccome, quando Ottaviano entrerà in Roma, il suo arrivo coinciderà con le elezioni consolari (App. B. C. III, 94), che ebbero luogo il 19 agosto (Dio — LVI, 30), così il s. c. u. in discorso deve allogarsi tra il 29 maggio, data del raccozzamento di Antonio con Lepido e il 19 agosto 43. Se, come opinano l’Ihne (R. G. VIII, 453) e lo Schiller (Op. cit. I, 1, p. 56), l’epistola X del L. 24 delle «Ad Familiares» di Cicerone, in data del 25 luglio, nella quale si accenna alle pretese di Augusto al consolato, potesse segnare la data dell’ambasceria militare al senato, il nostro s. c. u. potrebbe fissarsi fra la seconda metà del luglio e la prima dell’agosto susseguente.
Il Willems ravvisa entro lo stesso anno un nuovo s. c. u. nel «farsi affidare la custodia della città» di cui ci parla Dione (XLVI, 47). Ma ciò è sicuramente escluso dal contesto del racconto, dove non esiste che un’enumerazione degli onori, di cui fu insignito Ottaviano dopo l’elezione al consolato, tra cui si nota l’affidamento della custodia della città ὥστε πὰνθ’δσα βούλοιτο χαὶ ἐχ τῶν νόμων ποιεἶν ἔχειν, una frase generica, con cui si indica uno dei tanti affidamenti di poteri, che in realtà corrispondevano ad una vera e propria dictatura reipublicae costituendae.
140. Dio — XLVIII, 33. Liv. Epit. Dec. XIII, VII. Vell. Pat. II, 76.
141. Dio — l. c.
142. Dio — l. c. e Liv. l. c.
143. D. p. r. II, 374, n. 2.
144. Dio — LIV, 10. Un semplice φρούραν bisognerebbe mutarlo in un [τὴν] φ [τῆς πόλεως] (Cfr. ed. Gros e Boissée. l. c., n. 8).
145. Il pres. capitolo presuppone in ogni suo punto i due precedenti dei cui passi — in generale — ci risparmieremo la citazione.
146. Caes. — B. C. I, 5. Cic. Cat. I, 4.
147. Willems — Le sénat etc. II, 204-23.
148. Id. — Op. cit. II, 204.
149. Willems — Op. cit. II, 204.
150. Quali P. Scipione Nasica (Plut. T. G. 13), Cornelio Lentulo (Val. Max. III, 2 e Cic. Phil. VIII, 14) e M. Emilio Scauro. (De viris illustribus — 72. Cic. pro Rab. perd. VII, 21).
151. Willems — Op. cit. II, 147-8.
152. Dio — XLII, 23.
153. Così avvenne al 52 [Dio — XL, 49], così dovette avvenire pel s. c. u. contro Catilina (Cfr. Madvig — Opuscula accademica. I, 195. 1834), e, secondo Dionigi (IX, 63), per quello del 464.
154. Tralascio le formule meno fedeli, che gli storici greci ci dànno, rifacendo o traducendo le latine.
155. XXXVII, 31; XLVI, 31.
156. Poichè siamo negli ultimi secoli della repubblica, è agevole capire come non si tratti più di un magister equitum aggregato all’antico dittatore rei gerundae o seditionis sedandae causa, sibbene ai più tardi dittatori imminuto iure, tra i quali rientra G. Cesare, investito di tale carica dal 48 al 44.
157. Dio — XL, 49.
158. Il conferimento dei pieni poteri era egualmente valido nel caso di assenza o di morte di uno dei consoli. Queste anzi sono le costanti ragioni, per cui spesso il s. c. u. ci apparisce intestato solo ad uno dei medesimi. [Zumpt — Das Criminalrecht der röm. Rep. I, 2, 402].
159. Cic. — p. Rab. perd. § 20.
160. Dio — XL, 51.
161. Willems — Le sénat etc. II, 223 e segg.
162. V.i Cap. II, § II, del pres. lav.
163. V.i Cap. II, § VI. del pres. lavoro.
164. Cic. ad Fam. XII, 10.
165. App. B. C. III, 61. Dio — XLI, 3; XLI, 29.
166. Cic. Phil. XI, 29.
167. Le Sénat etc. II, p. 250, n. 5 e p. 753. Noterò en passant, che il W. cade in una lieve contraddizione, quando, a p. 253, n. 1, ammette che il senato procede alla dichiarazione di h. p. solo nel caso che il cittadino ribelle, si trovi alla testa di un esercito.
168. Dio — XLVI, 51. Cic. Ad fam. XII, X, 1.
169. App. B. C. III, 61; IV, 58; Cic. Phil. XI, 29.
170. Come accadde per Cesare al 49 e per gli eserciti di Lepido e di Ottaviano al 43.
171. App. B. C. III, 95, 96. Dio — XLVI, 52.
172. Willems — Op. cit. II, 246, n. 1.
173. Ibid. p. 249 e 250, n. 5.
174. Vell. Pat. II, 16, § 4. Orosio. Op. cit. V, 18.
175. Dio — XLVI, 29.
176. Dio — XXXVII, 31.
177. Plut. C. Mario. XXX.
178. Bouché-Leclerq. Manuél des institutions romaines p. 272. Paris 1886.
179. Bouché-Leclerq — l. c.
180. Mommsen — D. p. r. II, 379-80, 379, n. 2 e 380, n. 1.
181. È questa la definizione, che ne dà il Willems (Op. cit. II, 244), ma è ben difficile enunciarne alcuna sicura. Il Nissen, [Das Iustitium, p. 98 e segg. Leipzig. 1877], lo interpetra come una sospensione del ius e la proclamazione del potere assoluto dei magistrati; il Mommsen [D. p. r. I, 296-9] crede che esso possa mirare ad altri scopi estranei alla facilitazione dell’arrolamento; che siano iustitia anche i divieti tribunizi, per cui si sospende ogni affare fino al giorno della votazione di una data legge, o le indizioni di feste mobili (conceptivae) o straordinarie (imperativae), per cui i magistrati, insieme con i pontefici, potevano rendere nefasti i giorni feriali (Cfr. Willems — Droit public romain. 304-5. Louvain. 1872), e che, fin’anco ai tempi dell’impero, se ne siano decretati per imporre il lutto alla cittadinanza.
182. Dionigi — IX, 63. Cic. (Phil. VIII, 2-6) esclude che per il decreto di bellum occorra la dichiarazione hostis publicus, ritenuta necessaria dal Willems (Le sénat etc. II, 253).
183. Dio — XLI, 3.
184. Tali sono le note caratteristiche, che nei loro effetti possono presentare codesti provvedimenti particolari. Trattandosi però di misure eccezionali, è bene confessare come non si possa stabilirle con precisione, e che talvolta agli effetti del s. c. u. si è pervenuto con il decreto di tumultus, di iustitium, la declaratio d’hostis publicus, e così reciprocamente.
185. Dio — XXXVII, 43. XLI, 3. Plut. Pomp. LIX. Caes. XXX.
186. Dionigi — IX, 63.
187. Willems — Le Sénat. etc. II, 585 e n.e 3, 4.
188. Sall. Cat. 30. App. B. C. III, 74, 76, 80. Dio — XLVI, 40.
189. Cic. Phil. X, 25-6; XI, 30. App. B. C. III, 63, IV, 58.
190. Caes. B. C. I, 6.
191. Dio — XLVI, 44.
192. Cic. Phil. X, § 25-6; XI, 30. App. — B. C. III, 63.
193. Vell. Pat. II, 63. Plut. Mario — XXX.
194. Era codesta la formula tanto del tumultus come dell’evocatio (Mommsen — D. p. r. II, 380, n. 1).
195. Dio — XL, 40.
196. Plut. C. G. XVII.
197. App. B. C. I, 32.
198. Val. Max. VI, 3, 1.
199. Cic. p. Rab. perd. XI.
200. Liv. VI, 19-20.
201. Prodicere diem equivaleva a dilazionare il processo.
202. Cicerone — De domo sua, ed. Orelli, § 101-2.
203. Tutto ciò, seguendo la narrazione di Livio, ricorretta in quei punti in cui è possibile correggerla. Se poi Manlio fu giudicato dai duoviri con o senza provocatio, o se, come insinuano Dione (Fr. LXIII) e Gellio (Noctes Atticae — XVII, 21, 24 ed. Hertz. Lipsia 1886), gli fu anche negata quest’ultima via di salvezza, la procedura dovette senza dubbio riescire ben differente.
204. Ascon. — In Milon. Argum. 37-42. Zumpt. Das römische Criminalrecht. II, 2, cap. 13, 14, 15, 16. Menghini — Introduz. all’Oraz. «Pro Milone» di Cic., p. 21 e segg. Gentile — Clodio e Cicerone. Cap. XII e XIII. 1876.
205. Cic. Pro Mil. § 14.
206. Laboulaye — Essais sur les lois criminelles des Romains — L. II, Sect. II, Cap. XX. 1845.
207. Padelletti — Manuale di storia del diritto romano, p. 295, n. 3.
208. Laboulaye — Op. cit. L. II, Sect. IIª, Cap. XIX.
209. Plut. Cic. XIX e Dio XXXVII, 34.
210. Rivestendo questo, anzi tutto e sovra tutto, un carattere politico, è naturale come la sua serie di atti d’ordine giudiziario non possa perciò rimanere vergine di altri, che più strettamente si connettono allo spirito del consesso. Così avviene, per esempio nella dispensa dei premi agli schiavi delatori, pei quali era ammessa l’emancipazione, e nella destituzione dei magistrati sotto giudizio.
211. Sall. Cat. XXIII, XLI, XLVIII. Plut. Cic. XV.
212. Cic. Cat. III, § 8.
213. Cic. Cat. III, § 5 e Sall. Cat. XLV.
214. Sall. Cat. XLVI, XLVII, XLVIII.
215. Sall. Cat. XLVIII. L’unica infirmata di falso, durante il processo di Catilina, comprometteva M. Crasso.
216. Cic. Cat. IV, 5 e Sall. Cat. XLVII.
217. Cic. Cat. III, 14-15. Dio — XXXVII, 36.
218. Plut. Cat. min. XXIII. Cic. Pro Sulla — XLI.
219. Plut. Cic. XX e Willems — Op. cit. II, p. 180-1.
220. Sall. Cat. LI e LII.
221. Cesare stesso, proponendo la reclusione a vita dei Catilinari, presupponeva codesto diritto interdetto anche per l’avvenire.
222. Sall. Cat. XXXI e Scol. Bobb. in Vatinium p. 320 (ed. Orelli).
223. La procedura del giudizio senatorio, seguita contro Salvidieno Rufo, accusato, a quanto pare, di congiura, è da Dione, (XLVIII, 33) riferita così sommariamente da non potersene cavare alcuna norma attendibile.
224. Cic. Pro Mil. § 14. Asconio — p. 29. Menghini — Op. cit. p. XXXVI-XXXVII e p. XXXVII, n. 1. Il senato era propenso a decidere: 1. Che i fatti in questione fossero dichiarati contra rempublicam; 2. Che fossero giudicati con le leggi esistenti, salvo a concedervi la precedenza sui giudizi pendenti. Ma Q. Fufio Caleno, indetto dal tribuno Munazio Planco, chiese ed ottenne una votazione distinta per ciascuna delle due parti della proposta; i tribuni Planco e Sallustio posero il veto alla seconda, e la procedura del giudizio restò così in facoltà del console, che la sottrasse alle norme ordinarie.
225. Caes. B. C. I, 2.
226. App. B. C. III, 50-1.
227. Plut. Cic. XXI.
228. Lo Zumpt [Op. cit. I, 2, 404] ritiene che i tribuni del popolo non vengano dal s. c. u. minimamente lesi nei loro diritti; e ciò, fondandosi sul precedente del 381, come su quegli altri, in cui la difesa della republica fu affidata anche ai tribuni. Ma tali esempi, oltre a costituire una stonatura così grave alla pratica ordinaria da indurre per ciò stesso il Mommsen a negare, come vedemmo, ogni fede al s. c. u. del 381, ci mostrano d’altro canto i tribuni del popolo in una costante e umiliante dipendenza rispetto al senato.
229. Non ostante Dione (XXXVII, 29), che pone i comizi prima del s. c. u., e l’Iohn, [Annali di filologia classica — Suppl. VIII. 1886, p. 777], il quale ne condivide l’opinione, essi dovettero tenersi dopo il 21 ottobre, e probabilmente anche dopo il 28 dello stesso mese, [Mommsen, in Hermes I, 434], mentre il s. c. u. può, benchè difficilmente, essere solo di un giorno posteriore alla prima di codeste date.
230. Così al 52, Q. Scipione, che Pompeo si era scelto a collega nel consolato, avea abrogato la legge di Clodio sui censori, a cui questi avea restituito l’antico diritto di espellere dall’ordine equestre e senatorio i membri che se ne fossero resi indegni, senza la garenzia di un pubblico giudizio.
231. Dio — XXXVII, 41.
232. Dio — XXXVII, 41.
233. Dio — XXXVII, 42.
234. In data di codesto mese, Catilina fu sbaragliato presso Pistoia (Dio — XXXVII, 39. Pasdera — Introd. alle Catil. p. XLI, 1885). Alla ricezione della notizia, il senato decretò la cessazione dello stato di guerra, deponendo il sagum (Dio — XXXVII, 40).
235. Il 31 marzo Cesare arrivava in Roma [Ramorino — Introd. al «De bello civili», p. XVI, ed. cit.], ove, dalle casse dello stato, spillava i fondi per proseguire la guerra contro Pompeo (Mommsen — St. rom. III, 359-60).
236. Appena appresa la notizia della sconfitta di Antonio [27 aprile (Bonino — Introd. alla IIª Filippica di Cic. p. XXXVII)], il senato avea ripreso le vesti dei tempi normali (Dio — XLVI, 39).
237. Plut. C. G. XVII.
238. Menn — De accusatione magistratuum romanorum — p. 2 1795.
239. V.i Cap. seg., § III.
240. Cfr. Cap. II, § IX del pres. lav.
241. V.i ultimo Cap., § IV, del pres. lav.
242. Plut. T. G. XIX.
243. Plut. C. G. IV.
244. Liv. Epit. Dec. VII, lib. 1. Cic. Pro Sest. 140. Brutus §, 128 e p. 296 e 351, Löscher. 1891.
245. Dio — XXXVII, 26-8. Cic. p. Rab. perd. Svet. Caes. 12. Drumann — Op. cit. III, 159-64.
246. Plut. Cic. XXIII-IV.
247. Dio — XXXVIII, 14. Vell. Pat. II, 41. Gentile — Clodio e Cicerone. Cap. VI, 140 e segg.
248. Cic. De dom. XVIII, 47 e Scol. bobb. p. 309 (ed. Orelli). Plut. Cic. XXXII. Cfr. Zumpt. Das Criminalrecht d. r. R. I, 2, p. 427 e segg.
249. Cic. Pro Mil. § 14.
250. Ascon. p. 37.
251. I, 5-7.
252. Cic. p. Rab. perd. § 12. Scol. Gronov. (in Cic. Op. ed. Orelli, p. 412-3). Dio — XXXVII, 42. Sall. Cat. LI.
253. Pseud. Sallustii. In M. Tullium Ciceronem declamatio, § 5. Sulle medesime Cfr. Zumpt. Das Criminalrecht etc. I, 2, 48-69 e Lange — De legibus Porciis libertatis civium vindicibus. 1862-3.
254. Willems — D. p. r. 171-2.
255. Liv. Epit. VII, lib. I. Plut. — C. G. IV.
256. B. C. I, 5.
257. Willems — D. p. r. II, lib. II, Cap. I, § 1 e lib. III, Cap. V, § 5.
258. Cfr. Cap. III, § 1, del pres. lavoro.
259. Willems — Le sénat etc. II, p. 199 e segg.
260. Dio — XL, 49. Ascon. p. 35.
261. Mommsen — D. p. r. III, 313-82.
262. Willems — Op. cit. II, 30-31.
263. Willems — D. p. r. p. 166.
264. Mommsen — D. p. r. I, 71-75.
265. Come avvenne al 49, ledendo la lex pompeia de provinciis ordinandis, che prescriveva pel governo delle province i consoli e i pretori di cinque anni prima coll’obbligo che i comizi riconfermassero loro l’imperium (Willems — Le sénat etc. II, 589-90).
266. Dio — XL, 55.
267. Dio — XL, 56.
268. Cic. Phil. VIII, § 2-6.
269. Mommsen — D. p. r. VI, 156 e 374, n. 1, 2, 3. Willems — Le sénat etc. II, 366-7.
270. Willems — D. p. r. p. 170 e segg.
271. Liv. VI, 20.
272. Willems — Le sénat etc. II, 116 e 119. D. p. r. p. 306 e segg. e p. 170 e segg.
273. Willems — Le sénat II, Cap. VI, § 1, art. 6 e Caes. B. C. I, 5-7.
274. Mommsen — D. p. r. I, 294.
275. Così avevano implicitamente riconosciuto la legge Sempronia del 124 (V. p. 19 del pres. lav.) e la legge Cassia del 104. («quem populo damnasset, cuive imperium abrogasset, in senatu non esset» Asc. p. 78).
276. Willems — D. p. r. p. 209.
277. Cfr. Bouché Leclerq — Op. cit. 68, n. 1 e Mommsen — D. p. r. III, 347-352.
278. «Credo di poter concludere», scrive un critico recente, «che le leges sacratae fossero plebisciti riconosciuti dallo stato patrizio e dal senato, probabilmente, o forse anche per mezzo di un’apposita legge centuriata, sacrata, ma, tranne della parte riguardante l’inviolabilità, che certo ebbe riconoscimento e conferma piena ed intera... nel 305» (449 a. C.). [Garofalo — Le leges sacratae dal 260 U. C. p. 37-1891].
279. Willems — Le Sénat etc., II, p. 217.
280. Plut. Cic. XX-XXI e Willems, Op. cit. II, p. 180.
281. L’ius sententiae dicendae era tassativamente vietato ai magistrati in funzione (Mommsen, O. p. r. II, 239).
282. Bouché Leclerq — Manuél des institutions rom., p. 271-2.
283. Il Nissen, nel suo «Das Iustitium», fa precedere alla trattazione speciale dell’argomento alcune sue teorie sulle competenze del Senato. Crede, per esempio, che, oltre al consultum, esso abbia diritto al decretum, il quale, rispetto ai magistrati, doveva possedere un valore coercitivo (§. 2); che possa dichiarare hostis p. qualsiasi cittadino romano ne creda degno (§. 3); che, nei momenti difficili, in grazia dell’alta sorveglianza, che il Senato esercita sullo stato, possa concedere ai magistrati poteri illimitati (§. 3), e via di seguito, sino a sospendere l’ius per mezzo del iustitium (§. 7). Tali conclusioni presupporrebbero uno studio coscienzioso sulle competenze del Senato, che il Nissen non può vantare. Ma poichè il Willems, il quale si trova per l’appunto in tali fortunate condizioni, ne à fatto il giudizio, che meritavano, (Cfr. Le Sénat etc., II, 244, n. 4; 257, n. 4; 216, n. 2) il lettore non si aspetti da me una seconda confutazione.
284. Vell. Pat. — Op. cit., II, 4.
285. Cat. IV, 24. Di uguale tenore è la requisitoria Catoniana contro i Catilinari, riferitaci da Sallustio (Cat. LII).
286. Cic. Pro Mil., § 8.
287. Cat. IV, § 10.