CAPITOLO VI. Ragioni dell’origine, della durata e della fine del s. c. u.[348]

I.

Dei quattordici s. c. u.ª meno dubbi della storia di Roma, uno solo fu votato in occasione di guerre estere‍[349]; tutti gli altri per questioni intestine, e, di essi, salvo uno, di cui non conosciamo gli antecedenti, tutti segnano il momento culminante di una lotta di classe. I dodici adunque, che ci rimangono, sia per il loro numero, come per la loro importanza, ci dànno il carattere della misura, la quale, lo ripetiamo,‍[350] originata forse da bisogni di difesa contro nemici esterni, divenne mezzo di vittoria di uno dei poteri politici, e, quindi, di una delle classi sociali su le avversarie.

II.

Nei secoli più fecondi di s. c. u.ª, la lotta tra patrizi e plebei era già esaurita.

Alla metà del sec. IVº, tutte le magistrature patrizie erano state aperte ai plebei: al 494 l’edilità, al 447 la questura, al 367 il consolato, al 366 la dittatura, al 351 la censura, al 337 la pretura. I concilia plebis eleggevano gli altri magistrati minori ordinari e straordinari‍[351].

E, se così i plebei avevano conquistato ogni diritto alle venture conquiste politiche, essi ne avevano altresì raggiunto la pratica possibilità con le nuove disposizioni sui comizi elettorali e legislativi.

Non è ben certo se, anche durante la repubblica, il dritto di voto nei comizi curiati sia rimasto prerogativa patrizia‍[352]. Ma, se così fosse stato, la cosa avrebbe per noi poco o punto valore, tenuto conto della sempre più ristretta importanza, che ad essi toccò nell’età più vicina ai tempi, di cui ci occupiamo.

Non così accadde pei comizi centuriati, nei quali, dopo il 312, tutti i cittadini ebbero diritto al voto, purchè in possesso d’una fortuna determinata‍[353].

Nel senato, il quale, sin da ora, comincia ad assurgere ad onnipotente consiglio direttivo, i patrizi avevano accolto plebei sin dagli inizi dell’età republicana‍[354].

Al 367, si era aperto loro il collegio sacerdotale dei X viri sacris faciundis, e, con una legge Ogulnia del 300, i collegi dei pontefici e degli auguri‍[355].

Dal tempo delle leggi de provocatione (509, 449, 300 etc.), della Alternia Tarpeia (454) e della legislazione decemvirale, la competenza nei iudicia publica, relativi ai cittadini, già passata ai comizi centuriati, era toccata anche ai plebei. Nè l’istituzione delle quaestiones perpetuae menomò tale diritto, come quella che richiedeva giurati scelti fra i senatori‍[356]. Pei iudicia privata, i tribunali dei centumviri e dei recuperatores erano costituiti da cittadini, scelti dal pretore; l’altro dei X viri litibus iudicandis veniva eletto nei comizi tributi‍[357].

E, se queste erano state le conquiste dei plebei nel campo civile e politico, poco prima, nell’economico, essi, con le leggi Cassia (466) e Metilia (416), si erano assicurato il diritto alle occupationes e alle assignationes dell’ager publicus, e, con le Licinie del 377, la pratica possibilità dell’attuazione del medesimo‍[358].

III.

La vittoria dei plebei poteva sembrare completa. Ma, allora stesso, per un processo già preparato, che si elaborava in quella parte dell’economia romana, che ne avea formato e ne formava la base principale, (l’agricoltura), e veniva mostruosamente affrettato dalla politica estera dello stato, si apriva il campo ad una nuova lotta di carattere più spiccatamente economico.

Quale sia stato codesto processo noi l’abbiamo visto, studiando le cause, che avevano, sin dai Gracchi, promosso in Roma una più intensa agitazione agraria Ma ciò che allora non dicemmo, ed è adesso indispensabile aggiungere, si è che la politica estera dei Romani, come avea promosso la catastrofe dell’agricoltura, avea del pari snaturato il carattere originario dell’economia nazionale. Le nuove conquiste e le immense ricchezze, che ne provenivano, crearono capitali indipendenti dai redditi della terra, come non era mai avvenuto per il passato, e aprirono innumerevoli e svariate fonti di speculazioni‍[359].

In questo nuovo campo di sfruttamento i più fortunati furono naturalmente i trionfatori della pressochè contemporanea crisi agraria‍[360], e, con essi, quelli, cui l’amministrazione romana poneva più agevolmente a contatto delle nuove fonti dell’oro.

Se non che, l’origine stessa del recente indirizzo economico era tale da non renderlo in nulla paragonabile, nella sua natura e nei suoi effetti, alla grande industria e al libero scambio della nostra età.

Sviluppatosi sovra un terreno di conquiste militari, esso non diede che un’economia di saccheggio e di bottino, una cuccagna per gli avventurieri dell’istante, senza che di tutto ciò potessero risentire beneficio alcuno gli strati inferiori della società‍[361].

I nuovi rapporti, che per tali processi dell’economia nazionale si venivano a stabilire fra suolo o proprietari e lavoratori, fra capitale o capitalisti e nullatenenti, determinarono le nuove classi sociali.

Da un lato i detentori della proprietà terriera, tutti latifondisti, insieme coi grossi speculatori (gli optimates); dall’altro, i proletari urbani e rurali (i populares) con‍[362] i popoli sottomessi a Roma, carichi di quasi tutti gli oneri e sforniti di quasi tutti i dritti dei veri cittadini, (i peregrini).

Le nuove classi mettevano capo, una o più di esse, a uno o più dei poteri costituiti.

Cominciamo dal senato.

Benchè, almeno sotto la republica, non occorresse, per legge un censo prestabilito, pure i senatori erano di regola scelti tra i cittadini, possidenti almeno il censo equestre del tempo: 400000 sesterzi‍[363].

Ne erano formalmente esclusi: 1) i libertini e i loro figli‍[364], disposizione, che, tenuto conto del numero e della sorte dei debitori insolvibili, di cui abbiamo discorso, veniva ad eccettuare una porzione non dispregiabile della cittadinanza; 2) i municipes sine suffragio[365], costituiti dagli abitanti delle città latine o di altri comuni italici, a cui Roma avea concesso una cittadinanza incompleta; 3) gli infames[366], i colpevoli cioè di atti o professioni, ritenute disonoranti, e i condannati per determinati reati, civili o penali, privati o pubblici‍[367], od anche politici, tutte condizioni molto più facili a riscontrarsi fra le classi sociali meno abbienti; 4) i capitalisti speculatori, componenti l’altra frazione della classe dominante, che s’aggiungeva ai grossi proprietari di latifondi‍[368].

Il senato era quindi il rappresentante più schietto della più turchina aristocrazia del suolo, e, nei suoi atti, non avrebbe potuto se non difendere e sostenere gl’interessi della medesima.

I comizi centuriati, campo d’elezione dei magistrati maggiori, ordinari e straordinari, comprendevano diciotto centurie di equites con un censo massimo, e ottanta, costituenti la prima classe della cittadinanza, con 100000 assi. Altre quattro classi, in 90 centurie, comprendevano i cittadini, possidenti da 75000 a 12500 assi di censo. Una sola centuria, non catalogata fra le classi comprendeva l’enorme moltitudine dei capite censi, di quelli cioè tra i proletari, i quali, tutt’altro che nulla-tenenti, possedevano un censo inferiore a 12500 assi, insieme coi libertini, gli artigiani (opifices e sellularii); due, i fabbri in legno e in bronzo, votanti con la seconda classe; due, i tubicines e i cornicines, votanti con la quarta‍[369].

La votazione, facendosi per centurie, gli è evidente come fossero le due prime classi quelle, che, in ogni caso, decidevano del risultato. E, quasi si volesse scongiurare la protesta delle possibili votazioni in contrario della minoranza, si procedeva gerarchicamente dagli equites alle classi inferiori, sì che il voto si arrestava, appena le prime 97 centurie si fossero trovate d’accordo, numero, per cui bastavano gli equites e le centurie della prima classe‍[370].

Al 241, la costituzione dei comizi centuriati subì una riforma, nella quale, benchè in gran parte, non siamo ridotti che a delle congetture, pare non venissero gran fatto modificate le condizioni dei cittadini meno abbienti.

Le cinque classi furono ripartite, ciascuna in 70 centurie, accanto alle quali persistettero immutate le 18 centurie dei cavalieri e l’unica dei capite censi. Il dritto del primo voto passò dai cavalieri ad una centuria, tratta a sorte fra i componenti della prima classe, dopo la quale avrebbero votato i cavalieri, e via di seguito, sì da aversi la maggioranza, appena arrivati alla terza classe, ai possessori, cioè, di 50000 assi, dopo i quali la votazione si sarebbe arrestata‍[371].

Ne segue che, non ostante le apparenze più liberali e democratiche, le decisioni dei comizi centuriati rappresentavano sempre la volontà e gli interessi di quelle classi, che avevano accesso al senato.

I comizi curiati avevano allora perduto ogni importanza politica‍[372].

Più degni di considerazione, sia per la maggiore indipendenza legislativa, sia per la democratica costituzione, erano i comitia tributa, campo d’elezione dei magistrati minori e dei tribuni plebis.

Essi erano costituiti dalle 35 tribù, formate, a lor volta, dai cittadini domiciliati nel territorio della tribù, e votavano tributim[373].

Ho detto «cittadini» per avere agio a notare come, anche in questa, che era la più democratica delle istituzioni dello stato, non trovavano rappresentanza gli interessi di una grandissima parte della popolazione, cui il governo non si facea scrupolo di addossare oneri in beneficio dei privilegiati.

Ne erano infatti esclusi, il che accadeva a maggior ragione pei comizi centuriati, i figli, anche maggiorenni, offerti dal padre in mancipium per estinguere un debito o riparare un dato suo atto, gli addicti e i nexi, (prigionieri per debiti), i municipes sine suffragio, gli infames e i colpiti di nota censoria[374]. Irrisorio era l’ius suffragii, riserbato ai libertini, senza parlare degli esuli, dei deportati, e dei numerosissimi peregrini[375].

Ma inconveniente più grave era nei comizi tributi la sproporzione tra la popolazione della campagna e quella della città.

Le quattro tribù urbane votavano per le prime, le tribù rustiche, inscritte le ultime, raramente‍[376].

Il plebeo della campagna per recarsi al Foro dovea percorrere un cammino lungo e faticoso. Nei dintorni di Roma, si stendeva una vasta e sterile pianura, dove sorgevano le ville dei senatori, ma donde era scomparsa la popolazione agricola, che era andata ad abitare lungo il Liri, sui monti Volsci, a Fregelle etc., a una distanza di 30 leghe circa dalla capitale. Tale svantaggio era stato aggravato dalla legge Fufia del 136, dopo la quale gli abitatori della campagna non poterono più valersi della fortunata coincidenza dei giorni di mercato coi giorni comiziali.

Ma se contro tutto ciò poteva valere il compenso del numero maggiore delle tribù rustiche, la popolazione urbana riesciva di fatto ad ottenere un’enorme preponderanza, potendo, a preferenza della rimanente, agire ed imporsi in tutte quelle manifestazioni della vita pubblica, che preparano, e talvolta decisamente, il risultato delle votazioni. Senza occupazione, numerosa, e spesso selvaggia per miseria, essa si aggirava a squadre per la città, protestava nelle pubbliche riunioni, impediva l’accesso al luogo dei comizi, violentava i votanti, falsava i resultati delle urne. Per colmo di sventura, la plebe rustica, dalla quale si cavava il maggior contingente per l’esercito, decimata dalle guerre incessanti, avea cominciato a scemare sin dal giorno, in cui avea cessato di accrescersi. Gelosa dei conquistati diritti di cittadinanza, si era sempre negata a dare accesso a nuove popolazioni, lasciando che la direzione della politica della capitale restasse in mano dei residenti nella medesima‍[377].

Quasi tutte codeste restrizioni pesavano altresì sull’ius honorum, sul diritto cioè di aspirare alle pubbliche cariche col soprammercato dell’esclusione degli opifices, dei sellularii, dei proletarii, dei capite censi e dei figli dei libertini[378], una bagattella, come è palese.

La nomina dei titolari dei collegi sacerdotali spettava ai membri del collegio‍[379], e chi pensa come la lotta per l’ammissione dei plebei ai medesimi non era stata di tutta la plebe contro i patrizi, ma solo dei più ricchi‍[380], e come la vita pubblica romana non contasse atto, nel quale la religione non venisse a portare una nota decisiva, intenderà come tali disposizioni sarebbero in avvenire venute a nuocere agli interessi delle classi sociali meno abbienti.

La giurisdizione civile e la criminale per reati privati era, in massima parte, in mano di tribunali costituiti dal pretore, e, in minima‍[381], dei X viri, eletti dai comizi tributi; la giurisdizione penale pei reati d’azione pubblica, in mano dell’ordine senatorio.

Chi rammenti adesso le competenze dei pubblici poteri, la cui costituzione noi abbiamo esposto, potrà prevederne lo svolgimento e le vicende.

Il senato non permetterà mai candidature o votazione di leggi, ledenti per poco gl’interessi dell’aristocrazia. I comizi centuriati metteranno in scacco le prime e respingeranno le seconde; nessuno dei magistrati maggiori presenterà di simili rogationes; gli auguri saranno sempre pronti ad interrompere le adunanze, sia elettorali che legislative, o a cassarne per vizio di forma le decisioni, nè mai i populares otterranno giustizia dai giudici di una classe sociale con interessi opposti alla loro, in tutti quei casi, nei quali in ballo ci sarebbero stati per l’appunto codesti interessi medesimi.

La loro causa sarebbe apparsa disperata se le trascorse conquiste dei plebei non avessero inconsapevolmente, coi comizi tributi e col tribunato della plebe, preparato l’arme migliore ai danni dell’oligarchia dominante.

Così il conflitto tra le varie classi sociali si palesa nella vita politica segnatamente come conflitto fra il senato e il tribunato del popolo in alleanza coi comizi tributi.

IV.

E la lotta s’ingaggia su tutte le quistioni, cui dava adito il problema sociale del tempo. Cominciamo dall’economica.

Al 133, Tiberio Gracco propone e fa approvare dai comizi tributi una legge agraria. Il senato rifiuta lo stipendio ai triumviri incaricati dell’esecuzione, e, più tardi, col farli menomare del potere giudiziario, indispensabile all’opera loro, li costringe all’inazione.

Al 124, C. Gracco ripresenta la legge, ed il senato vi scatena contro la concorrenza demagogica di Livio Druso; il console Opimio è pronto a dare ascolto agli auguri, che giudicano la divinità contraria all’istituzione della principale colonia transmarina, Cartagine, ed entrambi, benchè approvata, non dànno esecuzione della legge.

Al 104, Lucio Marcio Filippo è costretto a ritirare la sua rogatio agraria.

Al 100 Saturnino, contro la volontà del senato, fa votare una legge frumentaria e una coloniaria, e questo le abroga l’una dopo l’altra.

Uguale sorte tocca alle leggi Tizia (99) e Livia (91).

Il console Cicerone, con la piena adesione del senato, mette in iscacco la nuova legge agraria di P. Servilio Rullo (64), costringendo il proponente a ritirarla, sorte uguale a quella che consoli, senato e aristocratici faranno toccare alla Flavia del 60, finchè un’identica proposta non metterà Cesare in rottura col senato (59).

Di leggi agrarie, non contraddette nè abrogate dall’aristocrazia, non conosciamo se non quelle, che, a loro volta, annullavano qualcuna delle già votate negli interessi del popolo minuto: una del 121, la Thoria del 118 o 109, la Bebia del 111‍[382].

Non diversamente accade nel campo politico.

Tiberio Gracco si presenta al suo secondo tribunato, annunziando quel corpo di leggi, che condurrà in porto il fratello Caio, ed il senato si affretta a toglierlo di mezzo.

Caio ottiene l’abbreviamento del servizio militare, il divieto d’arrolamento dei cittadini inferiori a diciassette anni, l’indennità per le forniture militari, tutte riforme in pro dei populares. Rimaneggia sostanzialmente l’ordine della votazione nei comizi centuriati, togliendone, per quanto era possibile, l’originario spirito timocratico; fa stabilire per plebiscito che le riscossioni dei numerosi tributi asiatici si appaltassero in Roma, il che avrebbe fatto la fortuna degli speculatori della capitale, avversi all’ordine senatorio, ed il solito Opimio ne annulla durante la sua assenza le leggi. Propone la cittadinanza romana pei Latini, insieme con la latina per gli Italici, e l’aristocrazia, per bocca del console Caio Fannio e del tribuno Livio Druso, gliel’avversa dinnanzi ai comizi tributi, i quali, poichè adesso si trattava di gente che non vi era rappresentata, la respingono sdegnosamente, mal sopportando di dovere far parte anche ad altri dei propri dritti di cittadini. Senato e consoli terminano coll’assassinare il tribuno e sterminare con le armi ed i processi i componenti delle classi sociali, che quegli avea rappresentato‍[383].

M. Livio Druso il giovane ripropone al 91 la legge relativa alla cittadinanza dei confederati italici, e gli si oppone il console Filippo, feroce partigiano della supremazia dell’ordine equestre, che quegli è costretto ad imprigionare.

Il senato la permette, solo perchè con essa si accompagnava l’esca lusinghiera della restituzione del diritto di giudicare nei iudicia publica, già da Caio Gracco trasmesso ai cavalieri. Ciò non per tanto, fattasi tosto palese l’astuzia della concessione, il senato medesimo annullava la legge e Druso periva assassinato‍[384].

Tre anni dopo, Sulpicio Rufo propone che i nuovi cittadini, (gl’Italici, fedeli durante le ribellioni del 91 e dell’88, e quegli altri, che si erano allora sottomessi), fossero ripartiti in tutte le 35 tribù, anzichè in otto soltanto, come, sotto la minaccia del pericolo imminente, aveano stabilito le leggi Iulia del 90 e la Plautia Papiria dell’89, condizione necessaria per non rendere irrisoria la concessione; ed il senato induce i consoli a sospendere i comizi. Silla, uno dei medesimi, schiaccia con l’esercito l’agitazione, assassina Sulpicio, costringe Mario, uno dei più cospicui tra i democratici, a scampare dalla morte colla fuga, e condanna alla pena capitale dodici dei più noti loro amici politici, vietandone l’appello al popolo‍[385].

Silla stesso, all’88 e all’83‍[386], compieva nella costituzione repubblicana una riforma, ch’era agli antipodi di quella di Caio Gracco. Restituiva di bel nuovo in vigore l’ordine di votazione e l’assetto serviano dei comizi centuriati; stabiliva un censo per l’elezione dei consoli, pretori e censori, e vietava ai tribuni di convocare i comizi tributi, e di presentarvi proposte, che non avessero riscosso l’approvazione del senato‍[387].

L’iniziativa in materia di legge tornò così ai comizi centuriati, mentre, tra l’altro, s’elevavano i poteri del senato, ritogliendosi al popolo il diritto di prorogare annualmente l’imperium dei governatori di province, i quali sarebbero rimasti in carica finchè il senato non ne avesse designato i successori, e sopprimendo il potere regolatore dei censori sul medesimo. Oltre alle proscrizioni, con cui il reazionario generale li aveva perseguitati, l’ultimo tracollo al ceto dei cavalieri fu offerto dalla soppressione degli appalti dei tributi asiatici‍[388].

La restaurazione sillana, come in parte l’esito delle precedenti agitazioni legali, riescirono di tremenda lezione alla democrazia, la quale, sin d’allora, cominciò a sperare soltanto nell’azione energica di un generale a capo d’esercito, speranza che avea concepita sin dai tempi di Mario, e che fu coronata dall’opera di Cesare.

La loro lotta politica smesse quindi l’antica tattica, e da agitazione legalitaria, assurse a rivoluzione extralegale.

Aprono il fuoco Sertorio in Spagna, Lepido in Etruria, ed il senato si libera dell’uno con l’invio di Pompeo (77-2)‍[389]; dell’altro, con quello di Pompeo medesimo e Q. Catulo‍[390]. (77)

Segue al 71-0 la coalizione dei generali, Pompeo e Crasso, con la democrazia, per mezzo dei quali s’impone al senato il silenzio e si abroga la costituzione Sillana‍[391].

Indi è la volta dei Catilinari in Etruria (63), dei quali il senato si sbarazza con l’invio di M. Antonio‍[392], e finalmente quella di Cesare, che, reduce dai trionfi gallici, la spunta coll’oligarchia republicana e inaugura la monarchia militare‍[393].

Poco meno accanita è la lotta nel campo giudiziario, nel quale i capi della democrazia ereditano dai Gracchi la tattica di insinuare la discordia tra i due ordini dell’aristocrazia: latifondisti (senatori) e capitalisti (cavalieri).

Caio Gracco conferisce al popolo il dritto di giudicare e condannare i magistrati, che avessero colpito qualche cittadino, non osservando le garanzie statutarie; impone per le condanne a morte l’obligatoria ratificazione dei comizi, e, nei tribunali penali per reati d’azione pubblica, sostituisce ai senatori i cavalieri‍[394] (123).

Una rogatio Servilia del console Cepione ridona ai senatori l’esclusivo privilegio dei giudizi (106).

C. Servilio Glaucia ritorna all’ordinamento gracchiano (100-104). La legge Plautia, dell’89 permette a ciascuna tribù di eleggere nel proprio seno 15 giurati. Silla, all’81, per la legge Cornelia, abolisce di nuovo i tribunali dei cavalieri e ripristina i senatorii. Una legge Aurelia del 70, del periodo cioè della reazione democratica contro la restaurazione sillana, ripartisce l’amministrazione della giustizia penale tra senatori, cavalieri e tribuni aerarii, cittadini con un censo inferiore all’equestre, probabilmente di 300000 sesterzi‍[395]; finchè, al 58, Clodio fa votare un plebiscito, riproducente quello di Caio Gracco, per cui si autorizzava il popolo ad esiliare quei magistrati, che avessero condannato a morte dei cittadini senza aver provocato l’assenso dei comizi‍[396].

Così nel campo sacerdotale. Al 145, il tribuno Caio Licinio Crasso avea presentato un progetto di legge, tendente a sostituire alla cooptazione il suffragio dei comizi tributi nell’elezione dei titolari dei collegi sacerdotali. Combattuta dall’aristocrazia, la proposta abortì‍[397]. Al 104, il tribuno Domizio Enobarbo ne ripiglia il tentativo, che, non ostante le antiche ostilità, riesce a condurre in porto‍[398]. La legge Domizia viene abrogata da Silla‍[399], finchè al 63, con l’aiuto di Cesare, il tribuno T. Azio Labieno la rimette in vigore‍[400].

Le elezioni consolari, come del resto le tribunizie e le pretorie, sono, ogni anno, teatro di lotte accanite.

Scegliendo, per esempio, il decennio 65-53, troviamo al 64 Catilina e Antonio contro Cicerone, candidato dell’aristocrazia; al 63, Catilina stesso contro Silano e Murena, noti conservatori; al 61 e 60, Pupio Pisone e L. Afranio, imposti da Pompeo, allora rappresentante della democrazia, non ostante la viva opposizione del senato; al 59, G. Cesare con L. Lucceo contro il candidato dell’aristocrazia, L. Calpurnio Bibulo; al 58, A. Gabinio e C. Pisone Cesonino, l’uno ufficiale di Pompeo, l’altro, suocero di Cesare, imposti dai triumviri, Crasso, Cesare e Pompeo; al 55, Crasso stesso e Pompeo contro il nobile Domizio Enobarbo; al 54, Domizio Enobardo medesimo, vittorioso contro gli sforzi della coalizione democratico militare, capitanata da Crasso e Pompeo; al 53, Planco Ipseo con Metello Pio Scipione contro il feroce reazionario Milone.

E la classe dominante, per mezzo dei poteri, a cui metteva capo, non solo rivolgeva i suoi colpi contro i candidati dei populares, ma ne attaccava le associazioni politiche.

Rispetto alle medesime grava presso gli storici il tradizionale pregiudizio di considerarle quale covo impuro di raggiri elettorali, mentre un’interpetrazione più positiva della loro funzione politica e sociale, insieme con l’esame degli attacchi, a cui esse furono segno, basterebbe per riabilitarle.

Infatti al 68 o 64, un s. c, sopprimeva le nuove associazioni di proletari, che fossero ritenute contra rempublicam.‍[401] Al 58, Clodio richiamava in vita le antiche, inaugurandone delle nuove‍[402]; ma, immediatamente dopo, un nuovo s. c. tornava a scioglierle (56), minacciandone i membri della pena de vi[403]. Non era dunque la corruzione elettorale, come gli storici han sempre mostrato di credere, ma l’organizzazione democratica, che il senato mirava ad infrangere, ed è un ben curioso, ma eloquente contrasto quello, che gli ultimi 150 anni della republica romana ci offrono tra i s. c.ª de sodaliciis, tendenti a prevenire le insurrezioni e le organizzazioni politiche, promossi tutti dagli optimates[404], e le leggi de ambitu, tendenti a reprimere il broglio elettorale, partite tutte dai populares[405].

Era ben prevedibile che la classe sociale, la quale godeva da parecchi secoli il privilegio, il potere e l’agiatezza, ed ora si ritrovava minacciata da avversari, che le davano battaglia sul terreno stesso della costituzione, escogitasse pel principale dei suoi organi politici, il senato, qualche nuovo mezzo di difesa e di offesa, qualche ripiego, per cui, in date circostanze, potesse fare a meno delle leggi.

Di antichi, non poteva rammentarne che uno solo, straordinario sì, ma non extra-legale: la dittatura seditionis sedandae causa. Salvochè quest’arme, spesso pericolosa, perchè a doppio taglio, avea finito con ispuntarsi.

V.

La nomina del dittatore‍[406] era infatti riescita, sotto molti aspetti, svantaggiosa al senato sin dal tempo, in cui codesta magistratura resisteva ancora all’azione dei partiti democratici.

Il dittatore, rispetto al senato, possiede un’indipendenza maggiore, che non i consoli. Non ostante la testimonianza di Zonara, tutto ci induce a credere che esso, per quanto concerneva il pubblico tesoro, fosse dispensato dall’autorizzazione senatoria‍[407].

Ma, se in ciò i suoi dritti non superavano gran fatto quelli dei consoli, residenti nella capitale, riescivano tali, quanto alla dispensa da ogni rendimento di conti al termine della gestione, grave lesione della strapotenza del senato nel dipartimento delle finanze.

D’altro canto, mentre il console in guerra non poteva, di regola, arrolare più di quattro legioni, il dittatore non conosceva limiti a tale suo diritto, come iniziata la campagna, i legati del senato venivano meno frequentemente ed intensamente a circoscriverne l’indipendenza‍[408].

Il posto più elevato, che al dittatore competeva, rispetto ai capi del potere esecutivo, avea gradatamente reso i consoli meno proclivi a tale nomina, che loro competeva di dritto‍[409]. E, se talvolta vi erano stati coattati dalle minacce dei tribuni, tal’altra aveano scelto contrariamente ai voleri del senato‍[410].

Questo secondo caso, che poteva ripetersi con esito peggiore, ogni qualvolta tra senato e consoli fosse esistita collisione di intendimenti rendeva, per quest’ultimo, parecchio pericoloso l’espediente della dittatura.

Peggio accadde, quando l’azione incessante dei partiti democratici fece sì che il popolo intervenisse più seriamente e più consuetamente a limitare, giusta gli obblighi della costituzione, i poteri dittatoriali. Già, al 356, i plebei avevano conquistato codesta magistratura; e, benchè le nuove lotte non si sarebbero più combattute fra patrizi e plebei, ma fra optimates e populares, tornava pericoloso agli interessi dei primi l’affidarsi ad un magistrato, che, pur ieri, avea figurato tra le file del partito più liberale e democratico. Sembra che sia stato proprio quest’inconsapevole istinto di difesa a dirigere l’opposizione del senato contro gli atti del primo dittatore plebeo, C. Marcio Rutilo‍[411].

Ad una data non ben definibile, la dittatura, in origine esente dalla provocatio, terminò per esserne dichiarata passibile‍[412]. Lo stesso è a dirsi dell’intercessio tribunizia‍[413]; e così la dittatura fu vista in seguito, nelle lotte che ebbe a sostenere contro i tribuni, vacillare e piegarvisi‍[414].

Già dispensato da ogni rendimento di conti, il dittatore fu ridotto a dover rispondere dei propri atti e a sottostare alle pene adeguate al pari di qualsiasi magistrato‍[415].

Peggio ancora gli toccò, quando, per plebiscito, i suoi poteri furono equiparati a quelli del magister equitum[416], il che era un insinuare il principio e le garanzie della collegialità, che destituiva la dittatura della sua ragion d’essere.

I comizi, che prima non partecipavano alla dictio di codesto magistrato, v’intervennero di fatto più tardi, e si vide persino un dittatore, nominato per designazione dei concilia plebis[417], i quali, per colmo di misura, dietro la legge Hortensia del 286, acquistarono il diritto di legiferare indipendentemente dalla volontà e dai divieti dittatorii‍[418].

Così il magistrato in discorso, scelto tra i più cospicui cittadini, in un momento di crisi sociale, nè facea decadere le guarentigie costituzionali, nè escludeva una conciliazione delle lotte intestine col sottostare alla legge.

L’arme a due tagli si era spuntata; urgeva buttarla nel dimenticatoio. Ed ecco la mirabile coincidenza delle date.

Non si è sicuri nè della legge, nè dell’anno, in cui la dittatura fu sottoposta alla provocatio. Livio ce la fa sospettare tale al 439, 385, 363, 325, 314. Sembra però più ragionevole riportare l’innovazione alla terza legge Valeria de provocatione, la quale data dal 300‍[419]. Al 353, o, più sicuramente, al 209, essa comincia a sottostare all’intercessio[420]. Al 286 s’inaugura l’indipendenza e l’onnipotenza dei concilia-plebis; al 217 i poteri del magister equitum sono equiparati a quelli del dittatore‍[421]; al 210 i concilia plebis designano il primo dittatore‍[422]; e l’ultimo, nominato seditionis sedandae causa, non oltrepassa i primi del IIIº secolo a. Cristo‍[423].

VI.

Alla classe dominante occorreva dunque una nuova e più efficace misura, ed ecco, il senato, interpetre di tale necessità, ricorrere al s. c. u.

Esso lo tenta al 133 contro i seguaci di Tiberio Gracco, lo vota al 121 contro Caio, al 100 contro Glaucia e Saturnino, forse al 77 contro Lepido, al 63 contro i Catilinari, al 62 contro il tribuno Nepote, al 52 contro il pretore Celio Rufo, al 47 contro il tribuno Dolabella, e al 43 contro due eredi della politica di G. Cesare, in altrettanti palesi conflitti fra optimates e populares.

Nè nei due casi, che rimangono, il s. c. u. à perduto la sua fisonomia caratteristica.

Dell’ultimo del 40, contro Salvidieno Rufo, non si conoscono gli antecedenti; e quello dell’89, sotto le pressioni di un governo radicale, che si servì delle stesse armi dei propri avversari, fu votato contro un nobile da parte di un senato, colpito di terrore pei propri amoreggiamenti e le proprie timidezze verso i nemici del medesimo.

Oltre il 40, nessun s. c. u. E non poteva darsi altrimenti.

La nuova riforma della costituzione romana, la quale, in fatto, se non in dritto, s’inaugura, da Cesare, pur non risolvendo le antitesi di classe esistenti, avea soppresso la possibilità di quei conflitti politici, che avevano agitato gli ultimi due secoli della repubblica.

VII.

Cesare incarnava quell’ideale di democratico in armi da generale, cui l’esperienza di circa un secolo avea fatto intravedere ai partiti popolari come unico strumento di salvezza e di vittoria, e che essi da Mario a Sertorio, da Sertorio a Lepido, da Lepido a Catilina, aveano indarno inseguito‍[424].

Ma, pur troppo, nè il male era così rimediabile, come ai tempi di Caio Gracco, nè Cesare, preoccupato dei suoi sogni ambiziosi, tentò tutte le vie adatte e possibili di riforma.

La legge agraria del 59 è estranea alla sua dittatura reipublicae constituendae, durante la quale, il problema agrario non fu certo primo tra i suoi pensieri. Egli, del resto, trovava il demanio pressocchè esaurito, dopo che Silla ne avea dispensato la maggior parte fra i veterani, i quali, costretti al celibato‍[425], non aveano, alla loro morte, potuto impedire l’alienazione della propria possessio, e quindi la ricostituzione dei latifondi. Non avendo, anzi, avuto il coraggio di violare le proprietà, formatesi dopo tali ripartizioni, ne ripetè il metodo, e la sua legge riescì quasi del tutto a favore dei veterani dell’esercito suo e di Pompeo‍[426].

Se Cesare, da questo lato, contaminò la quistione economica con interessi d’ambizione personale, non estirpò dall’altro, e forse non lo poteva, la concorrenza, che gli schiavi facevano al lavoro libero.

Senza una simile misura non si sarebbe mai potuto procedere a risultati fruttuosi. I piccoli proprietari non avrebbero potuto reggere alla concorrenza dei latifondisti; nè, falliti, avrebbero trovato lavoro.

Rimaneva a Cesare il compito di far fiorire le industrie, inaugurare il sistema rappresentativo e romperla, una volta per sempre, con la funesta politica militarista‍[427]; ma era impresa troppo ardua per le sue forze: Cesare e i Cesari furono costretti a lasciare che il problema economico sociale di Roma venisse risolto dalle elemosine delle frumentationes imperiali, dalle leggi restrittive e dalle invasioni barbariche‍[428].

La riforma Cesariana, eliminatrice dei conflitti politici, si esplica invece nel campo politico.

La nuova creazione è la monarchia militare‍[429].

Al di sopra del senato e dei magistrati, si inaugura una nuova magistratura: la magistratura imperiale. Il suo potere deriva dai comizi del popolo e dall’approvazione del senato, ma essa compendia in sè i dritti costituzionali dell’uno e dell’altro.

L’imperator è pontefice massimo, tribuno, console, censore, proconsole, e, dal senato come dal popolo, à avuto trasmesso il diritto di decidere della pace e della guerra, di disporre degli eserciti, del pubblico tesoro, di nominare i proconsoli, parte degli impiegati municipali di Roma etc.

Se così i comizi, e quindi le classi meno elevate della cittadinanza, per avere trasmesso troppe delle loro competenze, cessano di partecipare direttamente alla vita pubblica, peggio accade, sotto Cesare, al senato, che cominciò allora a scontare i suoi torti, ridotto, quale dovea essere, a consiglio di stato.

Entro tali termini, codesto potere, il quale, sovrattutto, rappresentava gli interessi delle classi elevate, si trovò incapace d’inaugurare resistenza alcuna, venendo anzi assorbito dall’altro, sempre più invadente, della magistratura imperiale.

VIII.

La costituzione concepita da Cesare non fu, in tutti i suoi punti, patrimonio dell’impero.

Tuttavia le sue modificazioni non riescirono tali da permettere la risurrezione di quel conflitto di poteri, che avea dato luogo al s. c. u.

Dopo Tiberio, il potere elettorale, giudiziario e legislativo fu trasferito al senato‍[430]; ma l’opera degli imperatori non consistè che nel defraudare delle proprie competenze i comizi in pro del senato, per defraudarne poi questo in pro di sè medesimi.

L’imperatore riassunse in sè tutte le cariche civili, militari e religiose. I suoi editti ebbero valore di leggi‍[431]; e Augusto compiè ciò che G. Cesare aveva appena concepito: l’imperiale tribunale d’appello, come completazione dell’imperiale giudizio in prima istanza, inaugurato dal padre‍[432].

Così à fine il s. c. u.

Non lo sospende un principio astratto di equità o di giustizia, non una visione della realtà storica, la quale constati, come ogni profonda agitazione sociale, pericolosa alle vigenti istituzioni, non può mai essere effetto di delinquenza o di degenerazione, fenomeni puramente individuali, ma indice imperioso di nuove condizioni sviluppate sotto il vecchio regime.

Nemmeno Roma comprese, che, se in tali casi, una politica conservatrice è assurda, lo dovrà esser con più ragione una reazionaria, e che in essi, specialmente, occorre agire entro quelle garanzie costituzionali, vane del resto nei giorni lieti, ma necessarie nei tristi a salvaguardare la soluzione di tutti i possibili problemi sociali. Ed anche in Roma — vecchia istoria — si corse a rintracciare una misura eccezionale; che trovò la sua fine prima ancora che fossero risolti quei problemi, i quali l’avevano indirettamente provocata.