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Le Università italiane nel Medio Evo

Chapter 15: NOTE:
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About This Book

Lo studio ricostruisce le origini e lo sviluppo delle università medievali italiane, tracciando l'evoluzione dagli ambienti monastici e dalle scuole ecclesiastiche alle scuole laiche di diritto e medicina. Analizza costituzione e organizzazione interna, ruoli e uffici, privilegi e immunità, gradi accademici, modalità di reclutamento e retribuzione dei docenti, pratiche d'insegnamento e vita degli scolari. Descrive cerimonie, istituti di sostegno agli studenti e conflitti interni, e indica le cause della progressiva trasformazione e declino, con riferimenti all'affermarsi di nuove istituzioni culturali e all'introduzione della stampa.

NOTE:

1.  Sulla riforma universitaria proposta dall'on. Baccelli, scrissi tre articoli nella Rassegna di scienze sociali e politiche di Firenze — Anno I. — Fascic. 1º Aprile — 1º giugno — 1º luglio 1883. Nel primo di questi articoli, trattai specialmente dei punti di confronto fra l'ordinamento universitario medievale e il moderno.

2.  V. Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna — III Serie, vol. II. fascic. 2-3. Fu anche pubblicato in volume separato — Modena, Tip. G. T. Vincenti, 1884.

3.  «È ben noto oggimai, — dice il Malagola. — per ciò che ne scrissero il Savigny nella classica Storia del diritto romano, ed il Coppi nel libro intorno Le università italiane nel medio evo, come anche lo studio di Bologna si componesse per rispetto alle nazionalità degli studenti di due Università degli ultramontani e dei citramontani: e come l'una e l'altra si dividesse in parecchie Nazioni.» E più sotto, riferisce un intero passo del mio libro.

4.  ChiappelliFirenze e la scienza del diritto nel periodo del rinascimento — Berlino 1882 — Archivio giuridico, vol. 28, fasc. 6.

5.  V.i Galileo Galilei e lo Studio di Padova — Firenze — Successori Le Monnier, 1883. — Niccolò Copernico e l'Archivio Universitario di Padova — Roma 1877. — Intorno alla pubblicazione fatta dal Dott. Carlo Malagola di alcuni documenti relativi a Niccolò Copernico... Nota del prof. Antonio Favaro (Roma, 1878).

6.  Anche i sigg. prof. Favaro e Luschin von Ebengrenth, mi hanno favorito i loro scritti di cui debbo ringraziarli.

7.  Anche nel genere di vita e nelle consuetudini scolastiche, si trovano tuttora le traccie degli antichi usi in certe nazioni di Europa, specialmente in Germania e in Inghilterra, che nei loro ordinamenti sono rimaste fedeli alle tradizioni scolastiche medioevali, come vedremo a suo tempo.

8.  Mentre sono molto numerosi gli storici delle università italiane, ben pochi si sono occupati di ricercare le origini di queste grandi istituzioni scientifiche.

In questa nota ricorderemo, a risparmio di un indice bibliografico, le opere principali relative alla storia delle università da noi consultate per la compilazione di questo lavoro.

Meiners, Storia delle origini e progresso delle scuole superiori in Europa.

Middendorp, Academiarium celebrium.

Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo (Traduzione del Bollati).

Sarti, De claris Archigymnasy Bononiensis Professoribus.

Tiraboschi, Storia della letteratura italiana.

Ghirardacci, Historie bolognesi.

Riccobonus, De Gymnasio Patavino.

Tomasini, Gymnasium Patavinum.

Papadopoli, Historia Gymnasi Patavini.

Facciolati, De Gymnasio Patavino Syntagmata XII.

Idem, Fasti Gymnasi Patavini.

Colle, Storia dello Studio di Padova.

Akermann, Regimen sanitatis Salerni.

Puccinotti, Storia della medicina.

De Renzi, Storia della Scuola di Salerno.

Fantuzzi, Scrittori bolognesi.

Sigonio, Historia Bononiensis.

Muratori, Antiquitates Italicae.

Savioli, Annali bolognesi.

Orlandi, Scrittori bolognesi.

Gimma, Storia dell'Italia letteraria.

Borsetti, Historia Ferrarensis Gymnasi.

Rufo, Historia Ferrarensis Gymnasi.

Fabroni, Historia Accademiae Pisanae.

Fabrucci, Historia Accademiae Pisanae.

Affò, Scrittori parmigiani.

Bettinelli, Risorgimento.

San Giorgio, Delle università di Milano e Pavia.

Vermiglioli, Biografie degli scrittori Perugini.

Dal Borgo, Origini dell'università di Pisa.

Idem, Diplomi pisani.

Mazzetti, Dottori bolognesi.

Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.

Renazzi, Storia dell'università di Roma.

Origlia, Studio di Napoli.

Vallauri, Storia delle università piemontesi.

Tiraboschi, Biblioteca modenese.

Isnardi, Storia delle università di Genova.

Celesia, Studio di Genova.

Tola, Dello Studio di Sassari.

Spotorno, Storia letteraria della Liguria.

Taccoli, Memoria di Reggio.

Padelletti, Documenti per servire alla storia delle università italiane (Archivio Giuridico, vol. VI).

Guazzesi, Opere.

Brunetti, Codice diplomatico toscano.

Oltre gli autori citati e molti altri ancora di cui è ricca la nostra letteratura, possono portare molta luce sulla storia delle università e le costumanze scolastiche di quel tempo, quei numerosi scrittori di giurisprudenza che fiorirono nel secolo XIII e XIV i quali commentarono i testi delle leggi romane unendovi a schiarimento notizie importanti e considerazioni relative ai loro tempi.

Statuti

Statuti dello Studio bolognese (Liber Statutorum almi studi bonon., Editio 1515).

Aggiunte ai detti statuti edite dal Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo, vol. III.

Statuti degli Artisti. Philosophiae ac medicinae scolarium bononiensis gymnasii statuta.... instaurata (An. 1609).

Statuti dello Studio di Padova (Vedi indicate le diverse edizioni nel Savigny, op. cit.; III, pag. 600).

Statuti dello Studio di Firenze (Archivio delle Riformagioni).

Carta Vercellese (Colle, Storia dello Studio di Padova. — Vallauri, Storia delle università degli studii del Piemonte).

Statuti dello Studio di Arezzo (Guazzesi, Opere. Pisa, 1766).

Statuti dello Studio di Ferrara (1467).

Molti degli statuti universitarii rimangono tuttora inediti nei nostri Archivi, dai quali si potrebbero rilevare notizie di gran rilievo sulla costituzione primitiva delle antiche università.

9.  Roberston, Introd. alla Vita di Carlo V.

10.  S. Agostino voleva che Virgilio facesse parte della prima educazione dei giovani, e S. Girolamo era studiosissimo di Cicerone che leggeva nelle scuole.

È noto che nel medio evo, Virgilio, per la tradizione popolare si riteneva come un mago. È utilissimo a leggersi il bel libro che ha scritto in proposito il prof. Comparetti. In quest'opera trovo narrato che la Chiesa aveva imposto ai monaci il dovere di tener separati gli scrittori pagani dai cristiani. Nei monasteri, quando si volea chiedere un autore pagano si faceva un segno che indicava il libro e poi un gesto a imitazione del cane perchè dicevasi «non a torto si deve paragonare un infedele a questo animale.»

11.  Tosti, Storia di Monte Cassino.

12.  Tosti, Storia di Monte Cassino.

13.  Il vescovo Roterio di Verona, nel secolo X, parlando della sua poca conoscenza degli studii, diceva che soltanto in Roma avrebbe potuto farsi ammaestrare (Bettinelli, Risorgimento, Opere, vol. III).

14.  Muratori, Dissert., 43.

15.  Tiraboschi, Biblioteca modenese, vol. I, pag. 42.

16.  Muratori, loc. cit.

17.  Bettinelli, Il Risorgimento, Opere, vol. III.

18.  Brunetti, Codice diplomatico toscano.

19.  Muratori, Antiq. M. Aevi. — Brunetti, Codice diplomatico toscano.

20.  Ozanam, Documents inedits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie depuis le VIIIme siècle, Paris, 1850.

21.  Comparetti, Virgilio nel medio evo.

22.  La Francia prima del mille era pressochè avvolta nella stessa ignoranza in cui si trovavano tutti gli altri paesi. I francesi erano chiamati dai romani «stultos, rusticos et indoctos velut bruta animalia» (Zanetti, Origini delle arti venete).

Anche dopo Carlomagno la Francia non aveva fatto grandi progressi nel sapere. Benedetto, monaco di Chiusi, nel 1028 scriveva: «in Francia est sapientia sed parum, nam in Longobardia ubi ego plus didici est fons sapientiae» (Muratori, Dissert., 44).

La civiltà inglese incominciò dopo il regno di Edoardo III, e quella della Germania più tardi ancora. Racconta il Petrarca (Lett. senili, lib. V, lett. I) che essendo nel 1471 in Alemagna, dovè penare molto, prima di trovare un poco d'inchiostro per scrivere; e quello che trovò era giallo come lo zafferano, perchè non era stato da lungo tempo adoperato.

23.  Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, tom. I, pag. 8.

24.  Quinet, Hist. des rivolutions de l'Italie.

25.  Sigonio, De Regno italico, tomo IV. — Dal Borgo, Orig. dell'univ. pisana, pag. 85.

26.  Bonaini, Statuti pisani, Prologo del costituto dell'uso, vol. II, pag. 813.

27.  Camera, Storia di Amalfi.

28.  Merkel, Die Geschichte des Longobarden Rechts. Berlin, 1850.

29.  Arch. storico, App., tomo IX.

30.  Liber legis Longobardorum Papiensis dictus (Monumenta Germanica historiae, tomo III).

31.  Le scuole dovevano fondarsi in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona e Cividal del Friuli, alle quali tutte le città circonvicine dovevano mandare i loro giovani a studiare.

32.  Balbo, Sommario della Storia d'Italia, pag. 77.

33.  Giesebrecth, De literarum studiis apud Italos primis maedii aevi seculis. Berlin, 1845.

34.  Il giureconsulto Odofredo spiega in un modo assai arguto la cagione di questi divieti. Due teologi, egli dice, che non avevano pratica sufficiente per darsi all'arte medica, persuasero il Papa a proibirne l'esercizio e così fecero, sicut vulpes quae cum non posset gustare de cerasis caepit illa publice vituperare. — Sarti, De claris Archigymnas. Bonon. profess., P. I, pag. 123.

35.  Landolfo, Hist.Muratori, Rer. It. Script., tomo V.

36.  Repetti, Dizionario geografico della Toscana (art. Pistoia). — Brunetti, Cod. diplomat. toscano, tomo I.

37.  Il Savigny (St. del dir. rom., I, pag. 547) parlando della scuola di Salerno, dice di non potersene occupare lungamente, non essendovi notizie positive che la riguardino. Oggidì non può dirsi altrettanto dopo alcune dotte pubblicazioni moderne che hanno portata molta luce su questo primo centro di studii, tra le quali sono da ricordarsi: la Storia della medicina del prof. Puccinotti; e la Storia della Scuola di Salerno del De Renzi, da cui abbiamo tolto principalmente queste notizie.

38.  Secondo Ducange (Glossarium) dicesi Schola la riunione di più persone dirette a sostenere una disciplina uniforme.

39.  S. Petri Damiani, De parentelae gradibus. — Savigny, Storia del diritto romano, ecc., tomo II, pag. 15.

40.  Non è improbabile che le scuole fondate da Giustiniano contribuissero a perpetuare in Roma le traccie di un ben ordinato insegnamento giuridico anche nei secoli successivi. Lo stesso zelo che quell'imperatore pose nel compilare le leggi, lo adoperò a fondare le scuole legali nelle quali introdusse nuovi sistemi scientifici. Colla terza costituzione diretta ai professori delle due Rome come egli dice (cioè di Roma capitale dell'impero d'Occidente e di Costantinopoli capitale d'Oriente), e di Berito nella Siria, egli ordinò che il corso degli studii giuridici dovesse durare cinque anni, e distribuì le materie d'insegnamento per ciascun anno. Il privilegio d'insegnare volle che fosse limitato alle suddette città, perchè sotto la sua diretta influenza prosperassero le scuole da lui fondate.

Sancì poi speciali privilegi per i professori e gli esercenti le arti liberali, nonchè per gli scolari. Questo periodo nella storia dell'insegnamento giuridico è ben poco conosciuto e meriterebbe che gli storici ne formassero argomento di qualche studio speciale.

41.  Balbo, Sommario della Storia d'Italia.

42.  In L. Ius civile, VI, Dig. de just. et jure. — Fantuzzi, Scritt. bolognesi, tomo VI, pag. 368.

43.  Dal Borgo, Origini dell'università pisana.

44.  Idem.

45.  Dal Borgo, Diplomi pisani.

46.  Buonamici, Della scuola pisana del diritto romano, ecc. Pisa, anno 1870.

47.  Bonaini, Statuti pisani, vol. II, pag. 813.

48.  Vedi: Camera, Storia di Amalfi. — Giannone, Storia di Napoli. — Serra, Storia di Genova. — Darù, Storia di Venezia.

49.  Landulphus, Hist. Mediolanensis. — Muratori, Script., III, pag. 502 (Magister Garnerius de Bononia). — Muratori, Antiq., tomo IV, pag. 685 (Warnerius bononiensis).

50.  Il nome d'Irnerio si trova scritto così: Warnerius, Wernerius, Guarnerius, Gernerius, Garnerius, Hirnerius, Yrnerius e finalmente Jrnerius — (Savigny, op. cit.).

51.  Landulphus, Hist. Mediolanensis. — Muratori, Script., tomo III, pag. 502, e gli altri scrittori riferiti dal Savigny.

52.  Savigny, op. cit., vol. II, pag. 25.

53.  Fiorentini, Memorie della contessa Matilde.

54.  Tal quistione è assai antica. Il teologo Niusio, nelle sue dispute con Calisto, invocò l'autorità dell'università di Bologna sopra tale argomento e pubblicò nell'anno 1642 il parere di quel collegio legale in un suo scritto intitolato: Irnerius-Quaestiones de jurisconsulto illo historicae a iuris pont., et caes. collegiis Bononiensibus excussae.... citato anche dal Savigny nella bibliografia che precede la vita d'Irnerio.

55.  Fra gli studii moderni sopra Irnerio e la scuola bolognese, merita di esser ricordato un breve ma erudito scritto di Del Vecchio nel quale si riassume con molta esattezza tutto quanto è stato detto intorno a quel famoso giureconsulto e si esprime anche qualche idea nuova sulla vita di lui. Il Del Vecchio fece accurata ricerca negli archivi bolognesi di notizie e documenti relativi ad Irnerio; ma senza alcun resultato. La storia delle origini della scuola bolognese, bisogna adunque desumerla dai pochi documenti già pubblicati dal Sarti (De claris Archigymnas. Bonon. profess.) e dal Savigny.

56.  Doveri, Istituz. di diritto romano, Introd. pag. 127.

57.  Merkel, Die Geschichte des Longobarden-Rects.

58.  Questo punto di storia è assai bene svolto dal moderno scrittore prof. Ficker nella sua opera: Forschungen zur Reiches-und Rechtsgeschichte Italiens, 1868.

59.  Fra questi è da citarsi anche l'illustre Sclopis, il quale dice che «da Matilde la posterità dovrebbe riconoscere l'immenso beneficio della ragione civile.»

60.  Savigny, Storia del diritto ecc., vol. II, pag. 21.

61.  Dissertazione, XLIV.

62.  Sclopis, Storia della legislazione, vol. I, pag. 29.

63.  La scuola di Salerno, che contribuì tanto al risorgimento della scienza medica, ebbe però ordinamenti speciali ed a ragione il Savigny (op. cit., tomo I, pag. 547) dice che nella storia della costituzione delle scuole mediche che ebbero origine più tardi, essa non esercitò grande influenza, avendo quelle preso a modello le scuole teologiche e giuridiche, accanto alle quali vennero crescendo.

La scuola salernitana, nonostante, avendo per qualche secolo esercitata una grandissima autorità in Italia e fuori, per le dottrine mediche da essa diffuse, merita di essere ricordata come il centro più antico di cultura laica.

Prima assai che la fama della scuola bolognese richiamasse in Italia gli stranieri, in Salerno erano venuti a studiare medicina molti francesi e tedeschi, come attesta nella sua storia il De Renzi. Fu tanta la fama che procacciò a Salerno questa sua scuola, che la città venne chiamata (Civitas Hippocratica).

La ragione per cui la scuola salernitana ebbe speciali ordinamenti e si conservò anche dopo il costituirsi delle università, deve attribuirsi non solo all'avere essa avuto origine più antica di tutti gli altri centri di cultura, ma anche alla ripugnanza che ebbero i re angioini e gl'imperatori di Svevia a riformare gli ordinamenti sull'esempio delle altre scuole antiche.

Anche l'università di Napoli, come vedremo a suo luogo, ebbe una costituzione speciale rigorosamente conservata dall'imperatore Federigo II, che la fondò, e dai suoi successori.

64.  Crevier, Histoire de l'université de Paris. — Vaisette, Histoire de Languedoc. — Hallam, Storia dell'Europa nel medio evo, tomo V, pag. 193.

65.  Vedi le seguenti opere: Magister Vacarius primus juris romani in Anglia professor (Studiis C. C. F. Wenck. Lipsiae, 1820). — Hugo, St. del diritto romano dopo Giustiniano, pag. 155. — Savigny, op. cit., IV, pag. 348. — Hallam, Storia di Europa nel medio evo, V, pag. 194.

66.  Iohan, Salisburiensis apud Selden, pag. 1082. — Hallam, op. cit., V, pag. 194.

67.  Duck, De usu juris civilis.

Su questo punto molto oscuro della storia del diritto moderno, relativo all'introduzione del diritto romano nei diversi paesi d'Europa, può consultarsi con profitto un opuscolo del prof. Modderman, il quale risalendo ai tempi di Carlomagno fino ai due imperatori Federigo I e II, che fecero largo uso delle disposizioni del Corpus juri in contrapposto alle Decretali pontificie, dimostra come lo studio dell'antico diritto si diffondesse verso il mille in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e più tardi in Germania.

Anche il Savigny (op. cit., IV), sebbene non abbia svolta in un opera speciale tale quistione, pure ha riferito notizie sufficienti per illustrare questo oscuro periodo di storia. — Modderman, Die Reception des Römischen Rechts. Iena, 1857.

68.  Modderman, op. cit. — Makeldey, Istit. di dir. rom., Introduzione, pag. 68.

69.  Oltre il giureconsulto Bulgaro, tra coloro che presero animosamente a sostenere i diritti delle città italiane contro l'imperatore, si ricorda anche il milanese Gerardo Testa. — Muratori, Scrip. Rer. Ital., vol. VII. In Cronic. Romuald. Salernit.

70.  La parola universitas nel significato legale esprime un'associazione di persone rivestita di capacità giuridica. La corporazione si trova indicata nei testi anche colle parole: corpus, collegium, ordo. — Istit. di dir. rom., Dig. lib. XLVII, lib. XXII.

71.  Ho creduto bene di riferire il testo dell'autentica non trovandosi riportata integralmente che da pochissimi storici:

«De scholaribus

«Nova Constitutio Friderici

«Habita quidem super hoc diligenti inquisitione Episcoporum, Abbatum, Ducum, omnium Iudicum, et aliorum Procerum sacri nostri Palatii examinatione, omnibus, qui causa studiorum peregrinantur, Scholaribus et maxime divinarum, atque sacrarum Legum professoribus, hoc nostrae pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca, in quibus literarum exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuncii, veniant, et in eis secure habitent.

«Dignum namque existimamus, ut cum omnes bona facientes, nostram laudem, et protectionem omnimodo mereantur: quorum scientia totus illuminatur mundus, et ad obediendum Deo, et nobis ejus ministris, vita subjectorum informatur; quadam speciali dilectione eos ab omni injuria defendamus. Quis enim eorum non misereatur, qui amore scientiae exules facti, de divitibus pauperes, semetipsos exinaniunt, vitam suam multis periculis exponunt, et a vilissimis saepe hominibus (quod graviter ferendum est) corporales injurias sine causa perferunt?

«Hac igitur generali, et in perpetuum valitura lege decerminus, ut nullus de cetero tam audax inveniatur, qui aliquam Scholaribus injuriam inferre praesumat, nec ob alterius cujuscumque provinciae delictum, sive debitum (quod aliquando ex perversa consuetudine factum audivimus) aliquod damnum eis inferat; scituris hujusmodi sacrae Constitutionis temeratoribus, et etiam ipsis locorum Rectoribus, qui hoc vindicare neglexerint, restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in quadruplum: notaque infamiae eis, ipso jure irroganda, dignitate sua sa carituros in perpetuum.

«Verum tamen si litem eis quispiam super aliquo negotio movere voluerit: hujus rei optione data Scholaribus, eos coram domino, vel Magistro suo, vel ipsius civitatis Episcopo (quibus hanc jurisdictionem dedimus) conveniat. Qui vero ad alium judicem eos trahere tentaverit, etiamsi causa justissima fuerit, a tali conamine cadat.

«Hanc autem legem inter Imperiales Constitutiones, scilicet sub titulo, ne filius pro patre etc., inseri jussimus. Dat. apud. Roncalias, annos Domini 1158 mense Novemb.» — Cod., Lib. IV, Tit. XIII. — Ne filius pro patre etc.

72.  Savigny, op. cit., I.

73.  Ecco la formula del giuramento colla quale i professori si obbligavano ad insegnare esclusivamente nell'università di Bologna: «Millesimo, duecentesimo vigesimo. Die quinto intrante Februario. Indictione octava. In Sala Palat. Com. in qua Pot. consuevit cum Curia convenire. Presentibus Domino Beccaro, et Domino Ildebrandino Prendipartis, et aliis pluribus, Dominus Lambertiuus Azonis Gardini ad Sancta Dei Evangelia juravit secundum formam Statuti quod non leget de legibus extra Bon. vel ejus Districtum, et quod non erit in consilio, vel adjutorio ut Studium Bonon. auferatur, vel diminuatur.

«Ego Zacharias de Strata Majori Imperialis Aule, et nomine Com. Bon. Not. predictam paginam scripsi.»

(Sarti, App., vol. II, pag. 68).

Dai molti atti di giuramento che abbiamo consultati, dei quali alcuni ancora sono inediti negli archivi di Bologna, i patti imposti ai professori si possono riassumere così:

I. Ogni professore deve obbligarsi di non insegnare fuori di Bologna;

II. Di non appartenere a nessuna società dove si cerchi di arrecare danno all'università;

III. Di avvisare il Podestà di ogni atto contro l'integrità e il decoro dello studio;

IV. Di dar consigli ai Consoli e al Podestà quando ne venissero richiesti;

V. Di non eccitare mai gli scolari ad abbandonare l'università;

VI. Di procurare con ogni mezzo di dare incremento allo studio.

Negli statuti di Bologna del 1259, parte dei quali vennero pubblicati dal Savigny, si trova una rubrica speciale di questo tenore:

«Rubr. 8. Quod nemo faciat septam vel cospirationem pro studio transferendo de Civitate Bononiae ad alium locum.»

Lo stesso Ghirardacci (Historie bolognesi, cap. XXI) racconta che la pena minacciata a coloro che avessero violate le leggi del comune, era quella che si applicava ai traditori. I trasgressori erano esiliati e la loro effigie dipinta in segno d'infamia nel palazzo del Podestà. Era anche vietato agli scolari di portare i libri fuori di Bologna per timore che s'introducessero nelle altre scuole.

74.  Anche il papa Martino IV nel 1282 tornava a sciogliere i componenti l'università del giuramento prestato al comune, dichiarandolo lesivo dei loro diritti (Sarti, op. cit., vol. II, App.).

75.  Savigny, op. cit., I, pag. 643.

76.  Dal testo della bolla di Onorio III, che trascriviamo, si rileva come intendimento di quel papa, nel promulgarla fosse di accrescere la fama e lo splendore scientifico dell'università, che avrebbe potato venir meno coll'applicazione di un malinteso sistema di insegnamento.

«Honorius Servus Servorum
Dei

«Dilecto Filio Archidiacono Bononiensi salutem et Apostolicam Benedictionem.

«Cum saepe contingat, ut minus docti ad docendi regimen assumantur, propter quod et Doctorum honor minuatur, et profectus impediatur Scholarium valentium erudire, Nos eorundem utilitati et honori prospicere cupientes, auctoritate presentium duximus statuendum, ut nullus alterius in Civitate predicta ad docendi regimen assumatur, nisi a te obtenta licentia examinatione prehabita diligenti; tu denique contradictores, si qui fuerint vel rebelles per censuram Ecclesiasticam appellatione remota compescas.

«Datum Rom. IV Kal. Junii Pontificatus nostri, anno tertio.»

77.  Affò, Scrittori perugini. Vedi questo documento nel Discorso preliminare, pag. 26.

78.  Padelletti, Documenti inediti per servire alla storia delle università italiane, Arch. Giuridico, VI, pag. 102.

79.  Colle, Storia dello Studio di Padova. — Facciolati, Syntagmata XII e Hist. Gymnasi Patavini.

80.  Vedi Luciano Banchi, Alcuni documenti che concernono la venuta in Siena nell'anno 1321 dei lettori e degli scolari dello Studio bolognese (Giornale storico degli archivi toscani, anno V, 1861).

81.  Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, tomo V.

82.  Soltanto nella Toscana, dicesi si contassero più di cinquecento statuti. — Bonaini, Appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani (Annali della università toscana, tomo II. Pisa, 1851). — Salvetti, Antiquitates Florentinae, etc. — Buonamici, Il Poliziano giureconsulto, pag. 35.

83.  Rimane ancora a farsi uno studio sugli statuti italiani diretto a dimostrare non solo la grande importanza che ebbero queste antiche compilazioni legislative nella storia del diritto, ma anche a far rilevare quanta influenza esercitassero nelle vicende della civiltà.

Molti principii di diritto moderno contenuti nei Codici oggi vigenti, si trovano consacrati nei nostri statuti (Istituzioni civili di F. Forti, lib. I, cap. III, pag. 37. — Villari, Le prime origini e le prime istituzioni della Repubblica fiorentina (Politecnico, anno 1866).)

84.  Savigny, op. cit., tomo I, pag. 666.

85.  Cibrario, Storia della monarchia di Savoia, tomo II, lib. IV, pag. 262.

86.  Questo importantissimo documento si trova nell'opera del Savigny, vol. III.

Prima di lui lo pubblicò il Colle (Storia dello Studio di Padova). Verrà anche da noi a suo luogo riferito essendo indispensabile per ben conoscere la forma primordiale della, costituzione universitaria.

87.  Vallauri, Storia delle università piemontesi.

88.  San Giorgio, Le università di Milano e di Pavia.

89.  Ecco la rubrica dello statuto che ricorda lo Studio di Novara: «Item statutum et ordinatum est, quod quilibet, undecumque sit, possit libere et secure, non obstantibus aliquibus repraesaliis, et contra cambiis datis, vel dandis, venire ad civitatem Novariae, ad studendum in qualibet scientia, et morari, et redire ipse et nuntii sui, dummodo non sit de liberis alicuius rebellis vel hostis communis Novariae» (Morbio, Storia dei Comuni, tom. II, pag. 80).

90.  Azzario, Cronaca milanese, pag. 291. — Corio, Storia di Milano. — San Giorgio, Op. cit.