CAPITOLO VII.
La dinastia valentiniana e l’istruzione pubblica
nell’impero romano.
(364-383)
I. La reazione alla politica scolastica di Giuliano — II. Un regolamento disciplinare per gli studenti stranieri in Roma — III. Valentiniano riconferma le immunità; nuove immunità ai maestri di pittura — IV. Valente e la biblioteca costantinopolitana; Valente contro l’astrologia; distruzione di opere scientifiche classiche; giudizio che di lui fa Temistio — V. Le riforme scolastiche di Graziano; l’ordinamento delle scuole in Gallia — VI. Valentiniano, Graziano e i medici di Roma e della Corte; la cura dei monumenti antichi e delle opere d’arte — VII. La rinascita intellettuale in tutto l’impero.
I.
Le sorti dell’istruzione pubblica nell’impero romano non ebbero a risentire grave danno del trapasso dei Costantiniani. La nuova dinastia, cui fu capostipite un generale, acclamato imperatore durante la seconda sosta funebre di quello stesso esercito, che Giuliano aveva condotto alla infelice spedizione persiana, segue fedelmente la tradizione dei predecessori.
Era tuttavia prevedibile che l’indirizzo, propugnato da Giuliano in fatto di istruzione pubblica, dovesse, alla sua morte e all’avvento dei nuovi principi cristiani, subire una vigorosa reazione. Il breve regno di Gioviano non aveva potuto iniziarla; ma, tostochè il successore ebbe dato assetto agli affari maggiori del governo, appena ne ebbe divise le attribuzioni con il fratello Valente, venne, dal proprio volere, da quello della corte, dall’opinione pubblica, sospinto a portare le necessarie innovazioni anche nel campo della scuola.
I bersagli della reazione cristiana furono la legge e l’editto del 362. Contro l’una e contro l’altro tuonavano gli oratori sacri, scrivevano e parlavano i retori, brigavano gli uomini politici. Ad essi dovevano dunque mirare i primi atti dell’imperatore. Esiste tuttavia — ed è troppe volte a constatarsi nella storia e nella vita politica — una muta solidarietà tra gli uomini, anche di parti opposte, che assumono il potere; essi si contraddicono, ma non si smentiscono clamorosamente. E tipico esempio di un tale fenomeno fu la legge di Valentiniano I., con la quale si abrogava l’altra aborrita di Giuliano del 362 e l’editto relativo. La concisione è ivi pari alla misura e alla circospezione necessaria a non trascurare alcun riguardo verso l’imperatore estinto. La legge, indirizzata al prefetto del pretorio dell’Italia, e, quindi, dell’Illirio e dell’Africa, dice: «A coloro, i quali, vuoi per dignità di vita, vuoi per eloquenza, si dimostrano pari all’ufficio di istruire i giovani, viene data facoltà di aprire una scuola, o di riaprire l’antica, che eventualmente avessero dovuto chiudere.»[643] È questa l’abrogazione della legge di Giuliano? È l’abrogazione di altra legge? È un provvedimento estraneo a qualsiasi abrogazione? Sarebbero tutte domande lecite e dubbii assillanti, se noi, per valutare ed intendere, non dovessimo tener conto delle ferree esigenze della ragion di Stato, e cogliere, non solo ciò che il documento dice, ma, più ancora, ciò che esso accenna.
La nuova legge, dunque, voleva essere la cassazione pura e semplice dei due atti più notevoli di Giuliano, in fatto di istruzione pubblica. Ma, a chi ben guardi, la reazione di Valentiniano non fu così radicale come il carattere anodino delle parole potrebbe fare supporre. Noi possediamo, di qualche anno dopo, un’altra costituzione dello stesso imperatore, che si riferisce agli insegnanti di filosofia, ed essa ci parla, come di norma in vigore, dell’approvazione dei «competenti» (a probatissimis adprobati), cui quelli sarebbero da tempo costretti a soggiacere. Ma, poichè tale approvazione non poteva essere chiesta direttamente, nè tali commissioni di competenti funzionare all’infuori dell’iniziativa della locale autorità, noi dobbiamo ritenere che essa corrispondeva a quel parere, che, secondo la legge di Giuliano, i Consigli comunali invocavano prima di rilasciare le autorizzazioni all’insegnamento. In tale forma, la legge di Giuliano rimase infatti in vigore sino a più tarda età;[644] onde l’abrogazione di Valentiniano ne riguardò solo una parte: non quella, concernente l’autorizzazione dei Consigli municipali, ma l’altra, che si riferiva alla ulteriore conferma del principe, in cui, a torto o a ragione, il passato lasciava temere si annidasse il veleno politico della precedente riforma.
Ma arrecava inconvenienti più gravi un’altra condizione di cose, che, se si era originata via via durante l’impero, si era specialmente acuita sotto il governo di Giuliano,[645] l’eccessivo numero di coloro, che, spacciandosi per maestri di filosofia, venivano a godere della esenzione delle pubbliche cariche e dei pubblici oneri.
Noi vedemmo a suo tempo quali norme Antonino Pio avesse introdotte riguardo agli altri ordini di docenti; quali limitazioni avesse arrecate al numero di coloro, che delle immunità avrebbero goduto, e notammo ancora come egli avesse escluso da tali restrizioni i filosofi, contando sulla loro scarsità e sulla autoefficacia delle loro dottrine morali. Vedemmo le nuove limitazioni, poste al diritto di insegnare da Giuliano, con la legge del 362. Ma la copia dei docenti di filosofia si era andata spaventevolmente accrescendo, sì che il regno di Giuliano, come quello di Marco Aurelio, era stato detto, e sul serio, e per derisione, l’impero dei filosofi, e le inibizioni morali non avevano impedito gli abusi nella caccia audace dei privilegi. Valentiniano I. volle provvedere, e forse, provvedendo, cedette, anche in questo, alla reazione cristiana del suo tempo, e scrisse al prefetto del pretorio d’Italia, Illirio ed Africa, ordinando che «chiunque, indebitamente e sfrontatamente, dichiarasse di professare l’insegnamento della filosofia, venisse tosto rimandato in patria», giacche «è vergognoso che chi si vanta di tollerare anche i colpi della fortuna dica di non potere sottostare agli oneri imposti dalla propria patria». Una sola eccezione era fatta — l’abbiamo dianzi accennata — e riguardava i docenti di filosofia, i quali, su parere di commissioni competenti, fossero stati autorizzati all’insegnamento.
Non si trattava con ciò, come malamente anche questa volta è stato detto, di una statizzazione dell’insegnamento; ma per certo, con codesta disposizione, si abrogava, o limitava, qualche altra da tempo in vigore, e si poneva termine ad una consuetudine trionfante, che aveva finito per risolversi in un abuso. Si abrogava cioè la disposizione, per cui non esistevano limiti nel numero dei filosofi dell’impero, aventi diritto al godimento delle immunità, e si limitava la consuetudine di considerare costoro come una classe privilegiata dalla saggezza, e perciò esente dagli obblighi della vita municipale.
II.
Fin qui i ritocchi e gli emendamenti al passato; ma, nei rispetti dell’istruzione pubblica, il regno di Valentiniano è ancor più notevole per un regolamento disciplinare, emanato nel 370, che riguardò i giovani, i quali dall’estero accorrevano a studiare nell’Ateneo romano,[646] e della cui applicazione venne incaricato il prefetto di Roma.
Valentiniano stabiliva che chiunque si fosse recato nella Città eterna per istudiare, dovesse anzi tutto presentarsi al magister census, e presentargli la relativa autorizzazione, rilasciatagli dal governatore della provincia, donde veniva. Tale autorizzazione doveva contenere, chiaramente specificati, il luogo di provenienza, il nome della città natale e gli eventuali titoli onorifici della famiglia dello studente. In secondo luogo, la nuova legge richiede che i giovani facciano una immediata dichiarazione del genere di discipline, a cui intendono dedicarsi, e dell’abitazione, in cui vanno ad installarsi, affinchè l’ufficio del magister census possa agevolmente sorvegliarli, consigliarli, e verificare se, e come, attendano agli studi dichiarati. Lo stesso ufficio doveva curare: 1) che, nelle pubbliche riunioni, i giovani si dimostrassero persone dabbene; 2) che rifuggissero dal far parte di associazioni, la cui natura e i cui intendimenti fossero in certo modo sospettabili[647]; 3) che non frequentassero eccessivamente pubblici spettacoli, e non partecipassero intempestivamente a pubblici banchetti. Qualora gli studenti avessero contravvenuto a tali prescrizioni, e si fossero comportati in modo diverso da quello richiesto dalla dignità degli studii, era concesso al magister census, o ai suoi agenti, di infligger loro la pena della pubblica flagellazione, e, magari, di rimpatriarli. Gli studenti, invece, i quali avessero diligentemente seguito il corso degli studii, avrebbero avuto facoltà di dimorare, a tale scopo, in Roma, fino al ventesimo anno. Ma, scaduto questo termine, sarebbero dovuti tornare sollecitamente in patria, a meno che non si fossero inscritti in qualcuno dei corpora romani[648]; e chi avesse contravvenuto a questa disposizione, o non si fosse così garantito, avrebbe potuto essere rimpatriato d’ufficio, per ordine del prefetto della città. Affinchè poi tutte queste prescrizioni fossero osservate diligentemente, l’imperatore incaricava il prefetto della città di sollecitare l’ufficio censuale a tenere appositi, ordinati registri mensili, in cui si segnassero i nomi degli studenti, che arrivavano, la loro provenienza, non che i nomi di quelli, che, scaduto il termine concesso al soggiorno in Roma, erano in obbligo di ripartire. I varii registri sarebbero ogni anno dovuti inviarsi al gabinetto dell’imperatore, affinchè questi avesse avuto notizia delle buone o cattive note degli studiosi e avesse potuto servirsi di loro per le eventuali necessità di governo.[649]
Risalta facilmente agli occhi del lettore il carattere poliziesco del nuovo regolamento.
Questa sorveglianza così intima sulla vita degli studenti e, per giunta, sugli studenti forestieri, quali che siano stati i motivi, con cui la si sia voluta dissimulare, era in buona parte una sorveglianza politico-religiosa, e le pene minacciate erano quelle stesse, in cui incorrevano i colpevoli di manifestazioni politiche, le quali turbassero ciò che soleva, e suole in ogni tempo, dirsi l’ordine pubblico. Meglio ancora lo provano le gelose e sicure informazioni, che l’imperatore richiede di tutta la carriera degli studenti. Certo, uno degli scopi di tali richiesta era il bisogno di scegliere tra essi, in modo illuminato, i funzionari dell’impero, i pubblici insegnanti, gl’impiegati del suo gabinetto. Ma, in tale scelta, è evidente, avrebbero dovuto pesare le informazioni riservate del prefetto della città e ad esse, quindi, oltre ai meriti, non sarebbero potuti rimanere estranei gli elementi della religione e della politica.
Ultimo, ma pur significativo, particolare, il limite di età, già consentito ai giovani, come termine massimo, per attendere alla loro istruzione superiore, è ridotto di ben cinque anni. Dai Severi gli studenti di giurisprudenza in Roma erano stati esentati dalla tutela, carico, che colpiva i cittadini venticinquenni. Da Diocleziano, tutti gli studenti di Berito, e, quindi, a potiori, di Roma, furono in modo identico riservati agli studii fino ai 25 anni e, fino a questa età, esentati da ogni gravame personale. Adesso si vuol tagliar fuori dalle Università il corpo migliore, gli studenti maggiorenni, che avevano formato la gloria degli antichi Atenei, come lo formeranno di quelli medievali, ma che certamente erano anche la popolazione meno maneggevole e più ribelle dei grandi centri di studio. E questa — gli è chiarissimo — non era una previggenza scolastica, ma una precauzione di politica o, forse meglio, di polizia.
Tutto questo però non vuol dire che le intenzioni inquisitorie fossero state le sole a determinare il pensiero del legislatore. Non è questa l’occasione per intrattenerci diffusamente su la vita e su la condotta degli studenti nel mondo antico; ma noi abbiamo su ciò, da altre fonti, informazioni, che riguardano i principali centri di studio della Grecia, dell’Africa e dell’Oriente,[650] e possiamo ben giudicare come fosse veramente nell’interesse, così dell’ordine pubblico, come degli stessi giovani, disciplinare le loro troppo spesso eccessive manifestazioni. Or bene, tutto quello che avveniva ad Atene, a Cartagine, a Costantinopoli, doveva ripetersi, poco più, poco meno, a Roma, città cosmopolita per eccellenza, ove affluivano, e si mescolavano insieme, genti di ogni ceto, di ogni paese, di ogni intenzione, per cui anche molte volte la qualifica di studenti doveva essere una simulazione legale. Tenere il più che possibile i giovani lontani da costumanze torbide, da distrazioni pericolose, non significava soltanto provvedere all’ordine pubblico; significava giovare agli studiosi stessi, alla loro istruzione, e il meccanismo, escogitato dai funzionarii del gabinetto imperiale a disciplinare l’anarchia precedente, fu certo — e i fatti lo provarono — in buona parte — acconcio a raggiungere un tale scopo. Allorquando, circa un lustro di poi, S. Agostino lascerà Cartagine per venire ad insegnare a Roma, dichiarerà di averlo fatto solo a motivo dell’assai maggiore disciplina, che era fama contenesse gli studenti della capitale del mondo, e che in realtà regnava tra loro.[651]
III.
Ma Valentiniano stesso ripete, come oramai da tempo era in uso, le concessioni di immunità dei precedenti imperatori. In una legge del 370,[652] forse emanata durante i preparativi militari di una spedizione all’estero, egli dichiara di riconfermare le concesse immunità ai docenti di Roma «perchè le loro consorti siano esenti da ogni preoccupazione, essi stessi, liberi di tutti i pubblici oneri, nè mai tenuti al servizio o all’obbligo dell’acquartieramento militare».
La legge non ha alcun valore speciale: o essa è una ripetizione pura e semplice, o forse, come la sua dicitura farebbe sospettare, essa conferma, con qualche restrizione, le precedenti liberalità di Costantino il Grande, che aveva esteso la esenzione del servizio militare dalla persona dei privilegiati a quella dei loro figliuoli.
Ma la concessione di privilegi veramente notevole del regno di Valentiniano I. riguarda i maestri di pittura africani.[653] Una sua legge del 374, con audacia di novità non mai tentata, stabilisce che i professores picturae di nascita libera siano esenti: 1) dalla capitatio, imposta, che colpiva la loro persona e quella dei componenti le loro famiglie; 2) dalla dichiarazione censuale dei propri servi barbari; 3) dalla negotiatorum collatio[654], qualora fondamento ne fosse il traffico delle loro opere; 4) da ogni fitto per le botteghe e i così detti studii di pittura in luoghi pubblici, che avessero dovuto adibire per la loro professione; 5) dall’obbligo dell’hospitium; 6) dalla soggezione all’autorità dei giudici pedanei; 7) dall’obbligo di un domicilio fisso e determinato; 8) dall’obbligo di soggiacere alle requisizioni di cavalli, per esigenze militari; 9) dall’obbligo di fornire gratuitamente l’opera propria per determinati lavori, attinenti alla professione e che i governatori solevano imporre.
Questa legge ha un’importanza e un significato veramente eccezionali. Essa è, con qualche altra di Alessandro Severo e di Costantino, una delle pochissime emanate dagli imperatori romani, le quali stiano a significare un interessamento dello Stato per rami dell’istruzione pubblica diversi dalle classiche tre o quattro discipline liberali. E certamente, per ispiegare l’iniziativa di Valentiniano, che in tutta la sua legislazione, se dà prove di coerenza alla tradizione, non ne dà veramente di grande audacia novatrice, fa d’uopo richiamare le sue speciali attitudini in pittura e scultura, di cui è testimone qualcuno degli storici del suo tempo[655].
Ma la legge porge occasione ad altri rilievi. Essa è diretta al governatore dell’Africa. Si tratta dunque di un nuovo favore largito a quella provincia, che, come sembra, dava all’impero anche i migliori, e più numerosi, professionisti e maestri di pittura. E poichè i suoi privilegi riguardano solo i liberi, noi possiamo scoprirvi l’altro intendimento di promuovere, presso costoro, lo studio e l’esercizio di quell’arte.
Ma, poichè gli artefici erano già esenti ab omnibus muneribus, la speciale esenzione ai pittori, come quelle precedenti in favore degli ingegneri, degli architetti e degli aquae libratores sotto Costanzo significa solo che si voleva esentare questi da carichi speciali o che, ad essi, in rapporto alla loro professione, riuscivano soverchiamente gravosi. Le solite immunità sono perciò accompagnate da altre non mai concesse. Così i pittori non avrebbero più soggiaciuto alla negotiatorum collatio; non più all’obbligo, tassativo nella legge romana, di un domicilio fisso e determinato, che contrastava con le esigenze della professione. Non più sarebbero stati costretti a fitti gravosi per provvedersi di uno studio o di una bottega, ove attendere alle loro occupazioni, ove esporre e smerciare le proprie opere. Non più sarebbero stati tenuti a compiere lavori notevoli, per ordine del governatore, senza congruo compenso, e così via. Ma con i privilegi, che si traducevano immediatamente in utili materiali, se ne notano degli altri, che rialzavano moralmente il credito e la dignità della professione, mettendola alla pari delle più onorate dell’impero. E tra queste sono significative le due concessioni, che ritroviamo soltanto a questo proposito, la prima dalle quali rendeva i maestri di pittura indipendenti dalla giurisdizione dei iudices pedanei — una specie di giudici conciliatori del tempo — [656] e li sottoponeva esclusivamente all’autorità dei magistrati maggiori, mentre l’altra esentava i maestri di pittura dall’obbligo di denunciare i barbari trapiantati sul suolo romano e impiegati in qualità di loro coloni, perchè, come tutti gli altri cittadini romani, soggiacessero al controllo esercitato dallo Stato sugli schiavi, posseduti da ciascun proprietario[657].
Ma più notevole ancora è, riguardo alla considerazione morale, che i maestri di pittura venivano ad acquistare, la natura della pena minacciata a coloro, che la legge e i conferiti privilegi avessero violato: la pena, senz’altro, del sacrilegio. Ciò non ostante, non può non apparirci strano il silenzio sullo scopo della legge stessa. Allorquando Costantino aveva privilegiato gli architetti, egli aveva dichiarato il suo intendimento, ch’era di promuovere la produzione professionale; allorquando aveva privilegiato tutta un’altra serie di professionisti di varie arti, egli aveva ripetuto la ragione del suo atto[658]. Questa volta, non una parola di tutto ciò. L’imperatore benefica una certa categoria di persone, ma non esprime i motivi, che avevano determinato la sua volontà. I quali, tuttavia, non rimangono per questo meno chiari come non meno evidente ne riesce il nesso con le sorti dell’istruzione pubblica del tempo. Promuovere la pratica della pittura non era soltanto promuovere un mestiere od un’arte mercenaria; era far convergere verso quell’attività, con effetti inattesi, energie distratte altrove, era elevare la dignità degli studii dei pittori, tramutarli in focolari di arte pura, era farvi accorrere, assai più che nel passato, giovani volenterosi di seguirne le tracce e raggiungere la gloria; era creare la scuola d’arte, dove prima non aveva dominato che il mestiere.
La legge è del 374. Un anno dopo, Valentiniano I. moriva improvvisamente, interrompendo così la sua politica scolastica, come la sua tenace difesa dell’impero Occidentale dalle sempre incalzanti scorrerie dei Germani. Ma di lui rimane imperituro l’elogio, che, dirigendosi al giovane successore, ebbe a dettarne Temistio: «Sotto quale imperatore — egli esclamerà — le Muse ebbero tanto splendore e tanto fiorirono, come sotto il tuo genitore? Chi altrettanto sollecitò gli animi dei giovani verso l’istruzione e verso la cultura? Chi vi propose eguale copia di premi? Chi, come lui, onorò gli illustri per eloquenza tanto quanto gli illustri in armi? A chi la filosofia — arditamente — rese più insigne testimonianza di onore?»[659]. Parole, che, toltene le iperboli consuete al genere di componimento adottato, ben si attagliano a l’opera di un principe, che aveva avuto la fortuna, o la sciagura, di vivere, e, insieme, il merito di saggiamente regnare, in un’età agitata da grandi passioni sociali.
IV.
Insieme con Valentiniano I. era, nel 364, salito al governo dell’impero il fratello di lui, Valente. Egli aveva con lui sottoscritto tutte le leggi, che riguardavano l’Occidente, come altre ne sottoscriverà, che discenderanno dall’iniziativa del suo futuro collega; ma la sua opera personale, si riguardi nel suo complesso, o in ciò che specialmente concerne i problemi della pubblica istruzione, ci appare, al confronto, assai più fiacca e più scarsa. Ed invero, quantunque più zelante del fratello per le sorti della religione cristiana, egli non ha l’energia di abrogare, nella sezione dell’impero affidata alle sue cure, la legge e l’editto di Giuliano, relativi ai maestri di discipline liberali, ch’egli preferisce lasciar cadere in dimenticanza, e l’atto di lui più notevole, di cui ci sia rimasta menzione, può dirsi sia una breve costituzione riguardante la biblioteca Costantinopolitana.
Vedemmo infatti come Costantino il grande e il figlio di lui Costanzo avessero lavorato a formare, nella capitale dell’Oriente, ampie raccolte di libri classici. Valente stabilisce, per la pubblica biblioteca costantinopolitana, un ruolo apposito di antiquarii (trascrittori e curatori di codici) quattro per la sezione greca, e tre per quella latina,[660] da stipendiarsi in natura[661] sul fondo destinato alle annonae populares di Costantinopoli, consistenti in forniture di pane, olio, carne, vino, vesti e frumento.[662] Contemporaneamente, provvede alla custodia della biblioteca ed ordina che vi siano adibiti dei conditionales, cioè degli schiavi, legati per la vita alla loro condizione ed al loro ufficio.
Se non che, mentre in tal guisa Valente curava la conservazione delle opere degli antichi, riusciva fatale alla cultura del tempo, anzi, un poco, alle sorti di tutta la cultura avvenire, attraverso una serie di eventi, che sembrò dapprima nulla vi avessero di comune. Valente non era un imperatore tollerante, come Costantino e come qualche altro dei successori del primo principe cristiano. Era un seguace della dottrina di Ario, e come perseguitò spietatamente l’ortodossia cristiana, non palesò una meno vivace ostilità contro i seguaci dell’antico culto e delle antiche ideologie. Un episodio, avvenuto durante il suo regno, bastò a farlo prorompere in eccessi veramente deplorevoli. Nel 371, s’imbastiva un enorme processo a carico d’individui, denunziati come rei di magia, per aver tentato di sapere chi mai sarebbe stato il successore di Valente. Le prigioni rigurgitarono per lungo tempo di accusati; poi, dopo il processo e la conseguente condanna, si ebbe un’esecuzione in massa degli indiziati e, insieme, dei complici, diretti e indiretti, nonchè di coloro, che l’operazione magica avrebbe lasciati supporre eredi del trono di Costantinopoli. Gli accusati e gli uccisi furono, com’era naturale, per la più parte, dei neoplatonici, anzi dei filosofi pagani in genere.[663] Una strage così grande fece per lunghi anni vuote le cattedre e le aule delle scuole dell’impero. Ma il principe e i suoi ministri non si limitarono ad infierire sulle persone. Essi istituirono, in quel triste quarto d’ora, in Costantinopoli, dei veri e propri tribunali di inquisizione, sequestrarono nelle biblioteche private, e a maggior ragione in quelle pubbliche, le opere più sospette dell’antica cultura, e tutte abbandonarono alla distruzione. Si trattò, dice, forse esagerando e con qualche inesattezza, uno storico pagano, di mucchi di codici e di volumi di discipline scientifiche e di opere giuridiche[664], bruciati in enormi falò, sotto gli occhi impassibili dei giudici.[665] Era la scienza la forma più odiata dell’antica cultura, quella che racchiudeva e sviluppava le più stridenti dottrine teologiche e cosmologiche, ed era ormai scoccato per essa l’istante della persecuzione.
Tuttavia, la intransigente ortodossia non spinse l’imperatore ad avversare a priori ogni forma della cultura classica. Il filosofo pagano Temistio, che fu uno dei suoi favoriti e che più volte enumera i principi, che a loro volta avevano giovato al progresso della filosofia, pone anche Valente tra i primi insieme con Valentiniano I. e con Costanzo II. «Tu apprezzi», aveva detto una volta, rivolgendosi a lui, «la filosofia più della retorica»; «tu chiami a Te i filosofi dubitosi, e Tu occupi in esercizi di cultura la parte dell’anno, nella quale sei costretto a rimanere presso di noi. Tu tieni in pari onore gli uomini di guerra e gli uomini di pensiero; sì che ti cinge della migliore difesa, non la sola scorta della potenza, ma, insieme con essa, quella della saggezza».[666]
E gli elogi di quest’uomo, che non era nè un ariano, nè un cristiano, nonostante la consueta esagerazione ufficiale e personale che li inquina, hanno tuttavia un peso che non può essere misconosciuto.
V.
Ma le deficienze e le mende, che noi siamo costretti a notare nel governo di Valente, nei rispetti della pubblica istruzione, vengono largamente colmate dal suo collega dell’Occidente, il figlio e successore di Valentiniano I., Graziano. L’opera di costui, nella sezione dell’impero assegnata alle sue cure, è veramente di prim’ordine.
A una sua prima legge del 376,[667] diretta al praefectus praetorio delle Gallie, va legato tutto l’ordinamento e l’incremento della pubblica istruzione in quel paese durante i secoli successivi. In tale legge, Graziano prescriveva che, nelle città principali della Gallia, venissero nominati dei maestri di grammatica e di retorica latina e greca, stipendiati dagli enti locali. La elezione di tali maestri è dall’imperatore lasciata ai Consigli municipali delle varie città; ma la sua legge ha cura di soggiungere che tale libertà non si estendeva alla misura degli stipendi. Questi, a parte la regolarità, con cui dovevano essere corrisposti, sono fissati in ragione di 24 annone per i retori, e di 12 per i grammatici greci e latini, in ciascuna delle città in cui esistevano, o si istituivano, le nuove scuole municipali. In Treviri poi, capoluogo della provincia e sede della casa regnante, Graziano crede opportuno stabilire un trattamento speciale. Il maestro di eloquenza avrebbe dovuto percepirvi 30 annone; il grammatico latino, 20 annone; il grammatico greco, «se qualcuno degno se ne poteva trovare», 12 annone.[668]
Siamo già, come si vede, nel cuore di quel periodo della storia romana, in cui le imposte e gli stipendii non si pagano più in denaro, ma in natura, e in cui il regresso materiale dell’impero riconduce a forme da tempo trapassate di economia naturale.[669] Come che sia, l’annona rappresentava il fabbisogno individuale d’una persona, e comprendeva pane, frumento, olio, vino etc. Ma, se questo è fuori dubbio, non è cosa facile stabilire a quanto con precisione ascendesse, in questo tempo, un’annona in Gallia. Nel 445, per una metà dell’Africa settentrionale, l’imperatore aveva fissato un’annona militare in 4 solidi annui (L. 60 circa).[670] Ma le circostanze, in cui tale provvedimento venne preso, furono eccezionali, e non è lecito generalizzare a tutto l’impero quella equivalenza. Un secolo dopo, per l’Africa settentrionale in genere, il Codice Giustinianeo fisserà l’equivalenza di un’annona annua in 5 solidi (L. 75 circa)[671], secondo cui 12 annone annue sarebbero state pari ad uno stipendio di L. 900; 24, a uno di L. 1800; 20, a uno di L. 1500, e 30 annone, ad uno di L. 2250. Ma, a parte che non sappiamo affatto quali rapporti di somiglianza intercedessero fra le condizioni economiche della Gallia, in sulla fine del IV., e dell’Africa, in sulla prima metà del VI. secolo di C., un semplice calcolo matematico, che poggi su un diverso procedimento, mostra quanto incerta debba essere l’attendibilità di ogni equivalenza fondata su così fragili e fuggevoli elementi.
Noi sappiamo infatti che, secondo l’Editto dioclezianeo de pretiis rerum venalium, un moggio ordinario di frumento doveva, nei primi del quarto secolo, costare, ed essere, in tutto l’impero, venduto, per circa L. 1,00[672]. Sappiamo ancora che, nell’età imperiale romana, l’annona frumentaria mensile era di 5 modii,[673] e, calcolando su questi elementi, abbiamo, per 12 annone annue di solo frumento, L. 720; per 24, L. 1440; per 20, L. 1200; per 30 L. 1800. A queste bisogna aggiungere le annone, che non si percepivano in frumento. Di esse le più onerose, quelle che realmente portavano un aggravio allo Stato, erano le annone di olio. Temistio, che è proprio di questa età e che in una sua orazione discorre dei contemporanei pagamenti in natura, usati a Costantinopoli, informa che, per un medimno di frumento, si dava un’anfora di olio.[674] Per un moggio, quindi, (pari a 1⁄6 circa di medimno) si sarà corrisposto solo 1⁄6 di anfora (l. 4. o poco più), e perciò, per 12; 24; 20; 30 annone annue, rispettivamente, l. 2880; l. 5760; l. 4800; l. 7200. Il prezzo dell’olio comune, secondo l’Editto dioclezianeo, era di 12 denarii (L. 0,25) per un sextarius italico[675] (l. 0,546), cioè di L. 0.45 circa al litro. Calcolando su codesto prezzo, abbiamo una spesa annua per fornitura d’olio alle quattro categorie di docenti stipendiati dallo Stato di circa L. 1300, L. 2600, L. 2150, L. 3350, secondo che quelli percepivano 12, 24, 20, 30 annone. Sommando tali cifre a quelle ricavate pel frumento, è facile avvedersi come si pervenga a resultati di gran lunga diversi dagli altri, conseguiti, ragguagliando, per la Gallia del IV. secolo, un’annona a 5 solidi. Tutto ciò, senza tener conto delle annone vinarie, il cui importo non doveva essere esiguo,[676] e delle elargizioni accessorie.
Ma, non ostante la impossibilità di raggiungere cifre concrete, noi siamo sempre in grado di formarci una idea generale del valore di quegli stipendii. I resultati dianzi esibiti, anche se incompleti, assicurano che essi rappresentano cifre inferiori allo stipendio, fissato da Vespasiano per il professore di eloquenza latina in Roma, cifre inferiori a quelle, fissate da Marco Aurelio, pei docenti di filosofia in Atene, cifre inferiori all’ammontare dello stipendio di Eumenio in Augustodunum. Ma ciò non vuol dire che quegli stipendi debbano considerarsi come insufficienti. Infatti, nel passo dianzi citato, Temistio, dichiarava di percepire, non s’intende bene a quale titolo,[677] l’emolumento privilegiato di 200 medimni l’anno, cioè di 1200 modii di grano. Ma 1200 modii stanno a rappresentare 20 annone annue, quante ne spettavano al professore di lingua e di letteratura latina a Treviri, e poco meno di quante avrebbero dovuto percepire i professori di eloquenza nelle altre città. E, se a quest’argomento si aggiunge la testimonianza di uno dei docenti stessi della Gallia, il retore e poeta Ausonio, il quale, nelle sue commemorazioni dei professori di Bordeaux (Burdigala) non accenna mai a tristi condizioni economiche dei suoi defunti colleghi, noi possiamo dire di possedere una riprova, sufficientemente valida, della nostra opinione.
Ma Ausonio medesimo ci previene di non errare, generalizzando eccessivamente, che la condizione dei grammatici greci, retribuiti con sole 12 annone annue, non doveva essere lieta.
Discorrendo infatti di questa categoria di docenti, egli accenna alla modestia dei loro utili e alla ingloriosa arte loro.[678] Accenna ancora alla indifferenza della gioventù gallica verso l’apprendimento della lingua e della letteratura, di cui essi tenevano cattedra. I redditi dunque dei grammatici greci, non arrotondati da alcun privato provento, dovevano limitarsi alle 12 annone annue dei municipii, e queste, secondo Ausonio, erano uno stipendio esiguo per una vita mediocremente agiata. Se poi i grammatici latini, anch’essi retribuiti dovunque, salvo che in Treviri, in pari misura, non versavano in eguali strettezze, ciò si doveva a compensi estranei al loro insegnamento ufficiale.
In ogni modo però l’ammontare degli stipendii, fissati dall’imperatore, non può concepirsi che come la designazione di un minimum invalicabile, e senza dubbio i singoli municipii potevano, a seconda delle proprie risorse, elevarli a cifre maggiori, ed è a credere che qualcuno di essi abbia tradotto in realtà una così gradita aspettazione.
VI.
Il governo dei Valentiniani è notevole ancora per qualche provvedimento di minore importanza, che, direttamente, o indirettamente, può dirsi in relazione con le sorti della pubblica cultura.
Valentiniano I., con due successive leggi, del 368 e del 370, regolò e migliorò le condizioni economiche e morali dei medici condotti in Roma[679], ed egli stesso e Graziano riconfermarono, specificandole, le antiche immunità, e di nuove ne concessero, ai medici di Roma e della Corte[680].
Gli è evidente come questi favori dovessero al solito promuovere l’esercizio della medicina e, quindi, diffondere tra i giovani il desiderio e l’interesse del suo studio. Ma alle su citate si accompagnano ancor più notevoli disposizioni, riguardanti la conservazione degli antichi monumenti artistici dell’impero.
Già con Valentiniano I. si era, nel 365, avuta una costituzione, comminante delle pene ai magistrati dell’impero, i quali avessero seguito la mala consuetudine di abbellire le maggiori città, non solo trasportandovi statue di altre minori (il che sarebbe stato un lieve inconveniente) ma adoperando ad altri scopi la materia prima di antiche opere d’arte[681].
Graziano redige, in forma di missiva al senato, una nuova legge, che si limita a Roma, ma che è assai più energica e più decisa della precedente. Essa, dopo aver ripetuto che nè ad alcun prefetto di Roma, nè ad alcun prefetto del pretorio, era d’ora innanzi lecito costruire edifici o monumenti nuovi, dovendo curare invece la conservazione degli antichi, soggiunge — ed è questa la clausola più notevole — che chiunque tra i privati voglia in Roma costruire possa farlo, ma a patto di rispettare scrupolosamente le tracce dell’arte antica. «Chiunque — si esprime testualmente l’imperatore — vuole costruire in Roma, lo faccia a sue spese e con materiali propri, senza invadere gli edifici antichi, senza demolire le fondamenta di costruzioni celebri, senza servirsi di materiali venuti in luce, senza spogliare altri edifici e asportarne via i marmi»[682].
Nella storia di questo tempo, i due divieti di Valentiniano I. e del figlio suo sono una nobile eccezione, ed essi riescono per noi ancora più interessanti quando si riflette che non erano stati determinati da quello zelo religioso, che aveva guidato, e guiderà, le precedenti e successive demolizioni ordinate dagli imperatori cristiani, o che avrebbe potuto guidare le ricostruzioni di principi pagani, ma da uno schietto intendimento d’arte e di coltura. Ed invero, l’ultimo provvedimento di Graziano era, come del resto tutte le sue leggi, relative a cose dell’istruzione pubblica, uscito dalla ispirazione di un letterato, di un poeta, e, quindi, di un estimatore dell’antichità classica, il suo maestro Ausonio, colui che, chiamato da Valentiniano I. alla corte quale precettore del principe ereditario, venne da costui elevato alla prefettura d’Africa, d’Italia e delle Gallie; e, quindi, agli onori del consolato; colui, che Graziano amò dell’amore più squisito e più tenero di discepolo.[683]
VII.
Con Graziano noi siamo ormai al colmo della rinascita intellettuale, iniziatasi fin da Costantino. «Nel IV. secolo» scrive un moderno storico della letteratura greca «appare d’un tratto come una nuova rinascenza. Di nuovo noi incontriamo, nella società classica, degli oratori famosi». «Accanto all’eloquenza pagana, e ad essa di gran lunga superiore, sorge una potente eloquenza cristiana, quella degli Atanasio, dei Basilio, dei Gregorio di Nazianzo, dei Crisostomo. E se noi guardiamo intorno ad essi, l’aspetto dell’Oriente greco è ben diverso che nel secolo precedente. Mentre allora il movimento delle idee sembrava nullo fuori delle scuole, ora al contrario l’agitazione è dappertutto. Grandi dibattiti eccitano e appassionano gli spiriti; grandi correnti di opinioni si formano e poi si urtano fragorosamente. La parola e il pensiero ritornano ciò che da secoli avevano cessato di essere, gli strumenti del pensiero e dell’azione.»[684]
Nè tale fenomeno è limitato alla cultura greca. È questa l’ora, in cui veramente la lingua e la cultura latina conquistano l’Europa occidentale,[685] e sembrano vincere la gara di concorrenza con le lettere greche, che da gran tempo sembrava irrimediabilmente perduta.[686] «Da Costantino» «il deserto comincia a ripopolarsi»; «le lettere si rianimano; gli scrittori di prose e di versi divengono più copiosi, e un gran secolo letterario incomincia». Sorgono «poeti, come Ausonio, Paolino da Nola, Prudenzio, Claudiano; poligrafi, come Simmaco e S. Girolamo; oratori, come S. Ambrogio e S. Agostino». «Le lettere profane sono in progresso come le sacre: è un risveglio universale della letteratura»[687].
Da circa sessant’anni gli oratori, quali che siano le simpatie e gli attaccamenti personali, sono costretti a celebrare l’amore che gl’imperatori del tempo dimostrano verso la coltura. Perciò Temistio celebra Costanzo, Gioviano, Valentiniano, Valente, e proclama che la dottrina e le lettere riscuotono ormai a Corte un favore eguale a quello delle armi.[688] Non è stereotipa e insignificante adulazione, come taluno ha pensato; è constatazione di un nuovo indirizzo. L’amore della coltura trionfa ancora di ogni divario di fedi e di opinioni religiose.
Per certo, tale risveglio non fu, neanche questa volta, opera esclusiva della scuola o dello Stato. Il risorgimento intellettuale di un popolo non è mai elaborazione burocratica od aulica. Ma lo Stato può porgerne o contrastarne i mezzi, può favorirlo od avversarlo. E i principi romani dei primi quattro quinti del IV. secolo furono — sia gloria a loro! — tra i più consapevoli, che la storia rammenti, dei proprii doveri verso l’istruzione e verso la pubblica coltura.