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Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano

Chapter 99: VI.
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About This Book

L'opera analizza l'organizzazione, l'estensione e l'influenza dell'istruzione pubblica nell'età imperiale romana, mettendo in rilievo l'ingerenza del potere centrale nella creazione di un sistema educativo statale, la diffusione delle scuole nelle province e le differenze rispetto all'istruzione greca. Discute fonti e problemi metodologici, distingue tra formazione intellettuale ed educazione morale, esamina limiti e varianti locali dell'insegnamento e delimita quali istituti rientrano nel concetto generale di istruzione pubblica, tralasciando per scelta gli istituti professionali e speciali che richiederebbero trattazioni separate.

CAPITOLO IX. L’impero e l’istruzione pubblica dalla morte di Teodosio II. alla fine del governo di Giustiniano.
(450-565)

I. Necessità di estendere il presente studio fino VI. secolo. — II. Il governo di Teodosio, la coltura e l’istruzione pubblica in Italia. — III. Prosecuzione della politica di Teodorico sotto Atalarico e Teodato. Atalarico e le scuole di Roma. — Rinascita intellettuale. — IV. Giustiniano, la sua reazione cristiana; il divieto d’insegnamento ai pagani. — V. Soppressione dell’università ateniese. — VI. Sospensione degli stipendii ai docenti di arti liberali. — VII. La compilazione del Codex iustinianeus, del Digestum e delle Institutiones. — VIII. Scopi e vantaggi di tale opera rispetto alla scuola e all’insegnamento. — Riduzione delle scuole di giurisprudenza; aumento del personale insegnante in Costantinopoli e in Berito; immunità ai professori di giurisprudenza; prolungamento del corso; la disciplina degli studenti. — IX. I nuovi programmi per l’insegnamento della giurisprudenza. — X. Giustiniano e l’istruzione pubblica negli ultimi anni del suo governo.

I.

Teodosio II. moriva nel 450. In quell’anno stesso, spirava l’ultima figliuola di Teodosio il grande, colei, che, per circa cinque lustri, aveva, quale reggente di Valentiniano III., tenuto il governo della sezione occidentale dell’impero. Nel 451, Attila invadeva coi suoi Unni l’Europa; nel 452, penetrava in Italia, e non è del tutto inaccettabile la tradizione che, in quella sua corsa rovinosa attraverso la penisola, egli vi abbia vagheggiato un piano radicale di distruzione del romanesimo[738]. Nel 455, invadevano l’Italia e Roma stessa i Vandali d’Africa. Dal 455 al 476 si susseguivano otto imperatori, eletti e deposti, con alterna ironia, da generali barbari — figure senza energia, strumenti di volontà non proprie. Così si giunge al 476, l’anno in cui suole segnarsi la fine dell’impero romano d’Occidente. Ma questa data, che ha un mero valore cronologico, non può essere quella, a cui debbono arrestarsi le nostre ricerche sui rapporti tra lo Stato e l’istruzione pubblica nell’impero romano. Allorquando Odoacre assumerà il governo d’Italia e rimanderà la porpora e il diadema all’imperatore dell’Oriente, tacito invito a un governo nominale sull’Occidente, l’autorità di questo principe, su questa parte dell’Europa, non cesserà, ma continuerà nella identica misura, in cui da parecchi lustri essa si esercitava. E, subito dopo, Teodorico, re degli Ostrogoti, venuto a spodestare Odoacre, dichiarerà di compiere l’impresa in nome dell’imperatore di Oriente, e lascerà intatto l’ordinamento dell’Italia, e gl’imperatori lo nomineranno loro luogotenente, confermandone gli atti suoi e dei successori, e continueranno a legiferare per l’una e l’altra sezione dell’impero, come su proprio immutato possesso[739]. Meglio ancora, qualcuno tra essi tornerà a tenere, per non brevi anni, nel suo pugno, le sorti di tutto l’impero.

Fino a Giustiniano, dunque, l’unità ideale e politica dell’impero romano non è rotta teoricamente, e, praticamente, essa lo è tanto, o tanto poco, quanto sin dalla morte di Teodosio il grande. Ancora nei secoli V. e VI., Roma è uno dei due centri, donde irraggia, sui resti dell’impero occidentale romano, tutta l’autorità, di cui un tempo disponevano gl’imperatori; e i re barbari, soggiornanti in Italia, avranno cura di proseguirne scrupolosamente la politica.

Ma se questo si può dire dell’Occidente, ancora più forti sono le ragioni, che ci inducono a inoltrarci fin nel secolo VI. della storia dell’Oriente. Il regno di Giustiniano è l’ultimo grande atto della portentosa trilogia della vita ideale di Roma, e le sue vicende scolastiche vi assegnano un’importanza capitale nella storia dell’insegnamento. Giustiniano, come vedremo, applica, anche a questo campo dell’amministrazione, tutti i criterii dominanti la politica generale dello Stato e porta alle estreme conclusioni quelle tendenze, che, nei rapporti della istruzione pubblica, si erano da tempo manifestate e avevano, con Teodosio II., avuto una così significante espressione. Riesce dunque impossibile allo storico, che si occupi dei fenomeni, che noi andiamo in queste pagine rievocando, arrestarsi alle soglie del secolo VI. Ma, se così evidenti sono i motivi che ci sospingono a penetrare fin nel cuore del VI. secolo della storia dell’impero romano d’Oriente, non altrettanto invincibili sono quelli, che ci inducono ad arrestarci a questo momento. La barriera cronologica, che si suole fissare alla morte di Giustiniano, non poggia sulla realtà dei fatti; essa corrisponde solo a una inveterata distinzione fra storia del pensiero greco e storia del pensiero bizantino, anch’essa sprovvista di ogni valore ideale[740]. Ma la forza della consuetudine e le sue esigenze sono ormai troppo grandi, perchè sia lecito violarle in una trattazione d’argomento così particolare, e questa ragion pratica è la sola ad impedire che la nostra esposizione prosegua, per l’Oriente, oltre la seconda metà del VI. secolo di Cristo, oltre cioè la fine del governo di Giustiniano.

II.

È noto il grande rispetto, che agli istituti del passato portarono i due re barbari, i quali governarono l’Italia innanzi la restaurazione di Giustiniano. E tale tendenza, ch’è in germe nella politica e nel fugace governo di Odoacre, si dispiega intera con Teodorico. Tutta la parte più intellettuale della politica di questo principe fu ispirata da uno dei più grandi dotti romani del tempo, il senatore Cassiodoro, figlio di un altro Cassiodoro, che Odoacre aveva levato alle più alte dignità e nipote di uno dei personaggi più illustri dell’età immediatamente precedente[741]. Ed egli stesso ce ne lasciò documento in quelle sue preziose Variae, che sono una delle fonti più notevoli della storia del governo di Teodorico.

Alla corte del monarca ostrogoto, Cassiodoro percorse tutta la scala degli onori: fu questore, patrizio, console, senatore, magister officiorum[742]. Ma più delle dignità esteriori, è per noi significativa la natura dei suoi rapporti col principe. Cassiodoro stesso ci informa come, non ostante la rozzezza della sua cultura, il re aveva colloqui frequenti con i dotti; colloqui, che volgevano spesso su problemi di filosofia, di scienze naturali, di astronomia. «Teodorico — scrive Cassiodoro — libero dalle cure del suo governo, ascoltava i dotti, perchè voleva, con le proprie opere, uguagliare gli antichi, e si informava del corso degli astri, della configurazione dei mari, delle sorgenti meravigliose, con tanto zelo, che, a vederlo così scrutare nei misteri della natura, l’avresti detto, non un monarca, ma un filosofo rivestito della porpora»[743].

Interpretando il desiderio e la volontà del re, Cassiodoro, nelle lettere e negli editti, che stendeva in suo nome, non tralascia occasione per lodare i letterati e i filosofi dei tempo e per mettere in rilievo i meriti intellettuali di coloro, che il principe nominava ai più alti uffici dello Stato.[744] Tanto pregio della cultura e dei dotti fa sì che Teodorico intervenga a curare direttamente le scuole del paese ch’egli governa. È stato scritto e ripetuto ch’egli vietasse ai Goti di frequentare le pubbliche scuole. Probabilmente, si tratta di una esagerazione o di un equivoco,[745] in fondo ai quali, di vero non c’è che l’adulazione di un settatore del generale greco, futuro trionfatore dei Goti, e la volontà di Teodorico che la grande massa del suo popolo custodisse un vigoroso allenamento militare[746]. Diversa è invece l’educazione, che egli volle per i figliuoli e per i congiunti. La figlia Amalasunta è da lui fatta diligentemente istruire in tutte le discipline liberali,[747] ed il nipote Teodato, riceve un’istruzione romanamente perfetta[748]. Non si poteva attendere nulla di diverso da un principe, che tanto sospirò il possesso di quella cultura, di cui egli mancava. E quando Amalasunta volle educare il proprio figliuolo alle arti liberali romane, il che doveva — disgraziatamente — fruttarle buona parte della sua sciagura, si può ritenere ch’ella seguisse, e interpretasse, il più sincero sentimento del padre suo.

In ogni modo, qualunque sia stato il pensiero di quel principe circa l’educazione da impartire ai Goti, i suoi intendimenti, nei riguardi della popolazione romana, non si scostarono di un pollice da quanto avevano giudicato i migliori tra i suoi predecessori imperiali.

Egli infatti, più benevolo e più zelante di Valentiniano I., pose sotto la sorveglianza speciale del prefetto di Roma — «la città delle lettere», «la madre feconda dell’eloquenza», «il tempio di tutte le virtù», com’egli soleva chiamare questa metropoli — i figliuoli o i congiunti di quegli stranieri, i quali amavano che i loro giovani connazionali frequentassero le scuole della Città eterna[749]. E, per giunta, il re accompagnava il suo permesso con la clausola che nè i giovani lasciassero Roma, nè i parenti li ritirassero, finchè quelli non avessero ultimato gli studii e non ne avessero realmente profittato, il che, come egli stesso aggiungeva, non sarebbe dovuto spiacere ai maggiori interessati[750].

Oltre che agli studiosi, Teodorico pensa ai docenti. Quegli stipendii o quelle annone, che da Adriano si solevano corrispondere ai professori dell’Ateneo romano, e che vedemmo soppressi sotto Teodosio I., sono da Teodorico ripristinati, e corrisposti, con lodevole precisione amministrativa. I beneficati sono i docenti di grammatica, di retorica, di giurisprudenza, di medicina. E ad informarcene è precisamente un paragrafo della Prammatica Sanzione di Giustiniano,[751] il quale, a Teodorico appunto dovrà ispirarsi per mitigare le sue leggi contrarie alla diffusione dell’istruzione classica nell’impero.

Ma di un altro ramo della pubblica istruzione ebbe anche a curarsi Teodorico, come di rado si erano curati i suoi predecessori. Intendo accennare alla conservazione delle antiche opere d’arte. Nelle Variae di Cassiodoro si discorre spesso di tale soggetto. «Assai acerbo è pel nostro animo», scrive una volta Teodorico, «constatare che, mentre noi cerchiamo ogni giorno di accrescere la bellezza della città, i monumenti antichi vengano quotidianamente a perire.»[752] «A nulla giova fermare i principii delle cose, se poi si distrugge ciò che si è incominciato». «Solo è durevole ciò che la prudenza incomincia e la cura custodisce; maggiormente perciò si deve badare a conservare, anzichè ad iniziare.»[753]

E in Roma e in Italia egli ripara, a proprie spese, mura, edifici pubblici, canali, terme, teatri[754]; nomina appositi architetti[755], crea la carica della comitiva romana, che richiama la cura statuarum del II. secolo e il tribunato rerum nitentium del IV., con l’incarico di invigilare sulla sicurezza e sulla incolumità delle opere d’arte esposte pubblicamente in Roma[756]. E uno scrittore del tempo nota, pieno di maraviglia e di ammirazione, che con Teodorico risorgono a nuova vita Roma e l’Italia intera[757].

III.

L’opera e l’indirizzo politico di Teodorico non si interrompono con la sua morte. Atalarico e Teodato continuano nella via tracciata dal nonno e dallo zio[758].

Con essi anzi, il mecenatismo di Teodorico si fa più intenso e più frequente: Cassiodoro assurge alla prefettura del pretorio;[759] l’«eloquente» Aratore viene nominato Conte dei Domestici;[760] il retore Felice, questore del sacro palazzo[761]. E, durante il loro governo, le sorti dell’istruzione pubblica nella capitale del regno vengono prese a cuore in modo ancora più energico che nel passato.

Ebbe, invero, Atalarico la fortuna, non comune, di Graziano e di Teodosio II. insieme, di avere al suo fianco due rari genii ispiratori, la madre Amalasunta e il ministro Cassiodoro[762]. E di lui noi possediamo il testo di una relazione al senato, che vale la pena di riprodurre per apprendere dalla sua stessa bocca come, pur esprimendosi ne l’orribile prosa del tempo, pensava quest’ultimo fra i Romani: «È noto, — egli scrive — che Noi lasciamo a buon diritto ai padri le questioni, che riguardano i figliuoli, perchè essi sentano il dovere di curare il profitto di questi, ai quali interessa il sempre migliore ordinamento degli studii in Roma. Non è perciò da credere che Voi possiate non essere solleciti verso le cose, da cui deriva e ornamento alla Vostra stirpe, e, con l’assiduo insegnamento, consiglio a tutta la società. Or bene, recentemente (poichè le cure Vostre toccano anche Noi) abbiamo appreso che i professori di eloquenza in Roma non riscuotono le ricompense fissate all’opera loro, e che, per il mercanteggiare di taluni, accade spesso che essi vedano ridursi le somme destinate ai pubblici docenti. Ora, poichè è chiaro che le varie discipline sono alimentate dalla speranza dei relativi compensi, noi giudichiamo sommamente colpevole sottrarre alcunchè ai maestri della gioventù, i quali invece sono piuttosto da eccitare alla gloria degli studii, con l’accrescerne gli agi, di cui ora godono.

«La scuola di grammatica è infatti il fondamento migliore delle lettere, la madre gloriosa della eloquenza, ciò che insegna a nobilmente pensare e a parlare impeccabilmente. La scuola di grammatica insegna ad aborrire gli errori del discorrere, nella stessa guisa, in cui il buon costume aborre dalla colpa. E come il musico sa foggiare una dolcissima melodia con cori fra di loro intonati, così il grammatico sa recitare, disponendo convenientemente i varii accenti. La grammatica è maestra della parola, abbellatrice del genere umano; essa, mettendoci in grado di leggere le opere mirabili degli antichi, viene ad offrirci l’ausilio della loro saviezza. De’ suoi beneficii non godono i re barbari; essa — è noto — rimane esclusivo privilegio dei principi legittimi. Qualunque persona infatti può possedere le armi: solo l’eloquenza favorisce i re dei Romani. Con essa contendono gli oratori civili; da essa procede la nobiltà del dire, per cui vanno onorati tutti i sommi, e, volendo omettere il resto, è per essa che noi siamo in grado di parlare.

«Per questo, o senatori, Noi deferiamo volentieri a Voi e la cura e l’autorità necessaria perchè coloro, che via via succedono all’insegnamento, quando vengano riconosciuti idonei all’ufficio, e in questo confermati da un decreto del senato, siano grammatici, siano retori, siano giuristi, riscuotano, da chi spetta, senza alcuna menomazione, gli utili goduti dai predecessori, nè alcuno di loro abbia a correre il rischio di vedersi le annone stornate e ridotte, ma tutti, dietro Vostro ordine e con la Vostra garanzia, godano sicuramente quello che loro compete.

«Il prefetto della città è incaricato dell’esecuzione di ciò che Voi avrete stabilito. E affinchè nulla debba restare alla mercè di chi è deputato al pagamento[763], Noi ordiniamo che, appena scorso il primo semestre dell’anno, i maestri riscuotano la metà dello stipendio fissato, e il secondo semestre non si chiuda senza il dovuto saldo delle annone». «È tanto Noi vogliamo che tali norme siano osservate rigorosissimamente, che, se qualcuno di coloro, a cui tocca, stimerà di differire questa funzione, che gli incombe come l’adempimento di un dovere, se, per deplorevole cupidigia, egli defrauderà dei dovuti vantaggi coloro che lavorano meritoriamente, soggiaccia al pagamento degli interessi secondo le norme consuete. Se Noi largiamo le nostre ricchezze in spettacoli teatrali, per diletto del popolo, e ne facciamo con ogni scrupolo godere persone, che non sono stimate così necessarie, quanto maggiormente, e senza indugi, non dobbiamo far ciò a vantaggio di coloro, che alimentano gli onesti costumi e forniscono gli uomini dell’intelletto e di eloquenza alla nostra corte?

«Quest’altro Nostro proposito ordiniamo che Voi comunichiate alla benemerita classe degli attuali docenti di lettere: sappiano essi che Noi siamo solleciti del loro utile, ma siamo assai più esigenti del profitto dei giovani. Non abbia ormai più ragion d’essere quell’opinione, ripetuta da queruli poeti satirici, che cioè l’umano intelletto non deve essere impegnato in due cure diverse. Oggi essi godono di un trattamento non disprezzabile; abbiano dunque un’unica cura e si dedichino con tutto l’animo agli studii delle arti liberali.»[764]

Così, romanamente, nel 534 di C., parlava Atalarico al senato di Roma, e l’ascoltavano i superstiti di quello, che per dieci secoli era stato il più grande consesso del mondo.

Una traccia, così dei nuovi provvedimenti, come del nuovo benessere, di cui, per circa mezzo secolo, ebbe a godere tutta la nazione (che fu anch’esso merito dei principi seguìti all’ultimo imperatore romano) noi possiamo ritrovare in quella estrema rinascita della cultura italica, che è contemporanea ai primi lustri del VI. secolo di C.

Il regno di Teodorico e dei suoi successori immediati è l’età di Boezio e di Cassiodoro, due nomi che basterebbero da soli a onorare tutta un’età, ed è anche quella di Ennodio, di Massimiano, di Fausto, di Avieno, di Aratore, di Simmaco, Festo, Probino, Cetego, Agapito, Probo, Olibrio[765]. Adesso si coltivano con ardore gli studii classici di ogni specie,[766] e la società colta romana è invasa da una vera e propria febbre di umanesimo. Si trascrivono e correggono codici greci e latini, si fanno nuove edizioni di vecchi testi[767]. Cassiodoro, ritirandosi dal mondo e abbracciando la vita monastica, impone, come una delle principali regole ai suoi confratelli di clausura, l’illustrazione, la ricerca e la trascrizione dei codici antichi[768]. Sì che, quando di lì a otto secoli, la Rinascenza leverà alla luce del giorno tutta la gloria dell’antichità, reagendo, o credendo di reagire, contro la secolare barbarie medievale, essa non avrà fatto che ripigliare il lavoro cominciato sotto il secondo dei principi barbari in Italia.

Ma Teodorico era morto nel 526; Atalarico moriva nel 534, e già, nel 536, la dominazione, o la luogotenenza degli Ostrogoti in Italia agonizzava. Un tentativo di reazione antiromana da parte di quei barbari aveva pôrto la sospirata occasione, perchè l’imperatore d’Oriente, Giustiniano, intervenisse, e ordinasse al suo miglior generale la conquista dell’Italia. Ventisette anni dopo, questa era già un fatto definitivamente compiuto, e un legittimo imperatore aveva ripreso nelle sue mani il governo di tutto l’orbe conquistato dall’antica capitale del Lazio.

IV.

Giustiniano assomma nella propria persona il tipo ideale di monarca cristiano assoluto,[769] che l’impero e la nuova religione erano andati insieme creando. Il concetto della potestà imperiale non ha per lui confini, ed egli crede a sè riserbato il diritto, anzi il dovere, di fondere in una massa unica tutto l’impero, di cancellarne le varietà, di creare uno Stato, in cui i sudditi non professino che due soli culti: quello dell’autorità del principe e l’altro della religione ufficiale. Dell’antico impero romano Giustiniano non ammira, e non vuol restaurato, che il potere delle armi e l’autorità delle leggi. Anche nel riconoscimento di queste ultime, egli formula, per vero, delle riserve, e la sua giurisprudenza non sarà precisamente quella repubblicana o dei primi secoli dell’impero. Ma di tutto il resto egli pensava dovesse farsi senz’altro man bassa, specie della religione. Tutti i membri del gran corpo dovevano essere pervasi da un solo spirito, da una sola fede.

Tutto quello, che ricordava l’indipendenza o le incertezze del passato, doveva essere distrutto. Così Giustiniano fu, quale era voluto essere, il Luigi XIV. dell’Oriente e dell’impero romano, nel VI. secolo di Cristo; così il suo governo segnò l’ultima grande persecuzione contro i resti del paganesimo sopravvissuto.

Giustiniano, infatti, interdice ogni riunione di dissidenti, ogni atto di religione pagana, pena la morte; esclude i pagani e i loro figliuoli da tutte le pubbliche funzioni, anche dalle più libere, come l’avvocatura; destituisce dai varii impieghi i sudditi tenaci nell’antica eresia, e istituisce pei funzionari il giuramento sull’Evangelo.

Come se ciò non bastasse, esclude i pagani da ogni atto della vita civile. Il pagano non può amministrare i propri beni, non disporne; i suoi figliuoli, se seguono la fede del padre, sono privati della eredità e sostituiti con i discendenti ortodossi. Il pagano non può testimoniare, non possedere uno schiavo pagano. I suoi figli, che si convertono al cristianesimo, sono sottratti alla sua potestà di padre e privilegiati in confronto dei loro fratelli non ortodossi. Tutte le donazioni e i legati, fatti allo scopo di sostenere l’antico culto, sono nulli, e quelli, che tentassero simulatamente di raggiungere un tale scopo, soggetti a confisca.

Era molto, ma non era tutto. Il paganesimo resisteva ancora. Bisognava raggiungerne e stroncarne le estreme radici. Così ogni pagano convertito, che tornava alla fede dei padri, venne senz’altro predestinato alla pena capitale; gli altri furono invitati a darsi in nota ai poteri dello Stato, per fare pubblica professione di fede ortodossa e battezzarsi al più presto, a meno che non avessero voluto incorrere in pene gravissime, specificate. Il cittadino non fu più soltanto responsabile di se stesso, ma anche della fede della propria moglie, dei propri figliuoli, dei propri servi. Egli deve convertire anche questi, pena la destituzione, se è pubblico ufficiale, o la confisca dei beni, se è un privato. I pagani non possono avere diritto che a una sola cosa — e anche questa è graziosa liberalità del principe — alla vita.[770]

Tanta reazione è portata nella scuola. La vendetta di Giuliano può dirsi ora completa. E come questi aveva proibito ai retori e ai grammatici cristiani l’insegnamento nelle scuole classiche del tempo, così Giustiniano proibisce qualsiasi forma d’insegnamento, da parte dei pagani superstiti. Noi possediamo il testo preciso del divieto: «Coloro, i quali sono affetti dalla insania del paganesimo, nè entrino nella milizia, nè godano di alcuna pubblica carica, nè, sotto l’apparenza di insegnare una qualche disciplina, sia loro lecito trascinare le anime semplici ai propri errori, e renderli in tal modo più tepidi verso la vera e pura fede ortodossa»[771]. E, in altra occasione, l’imperatore ripete: «Noi proibiamo che l’insegnamento di alcuna disciplina sia impartito da coloro, che sono travagliati dalla insania del paganesimo, affinchè in tal guisa simulando di istruire coloro, che, pur troppo, li frequentano, non corrompano le anime dei discepoli. Nè alcuna annona ricevano essi dal fisco, essi, che, nè in virtù delle lettere sacre, nè delle forme prammatiche, hanno alcun che di simile a reclamare. E, se taluno, nella capitale o nelle province, si troverà in tali condizioni, e, insieme con la moglie e coi figliuoli non si affretterà a recarsi nelle nostre sante chiese, egli andrà soggetto alle pene sopra specificate, le sue sostanze saranno confiscate, ed egli stesso verrà mandato in esilio.»[772]

V.

Eppure era entro i confini dell’impero una cittadella inviolata del pensiero antico, un istituto di istruzione pubblica, cui non avevano attentato, od osato attentare, nè i figli di Costantino, nè i Valentiniani, nè i Teodosiani: l’Università ateniese. Ma ora l’intransigenza religiosa di Giustiniano la vince trionfalmente su ogni scrupolo.

Narra Zosimo che, nella sua invasione in Grecia, Alarico, dinanzi alle mura di Atene, la Città eterna dell’Ellenismo, era stato colpito dalla visione della vergine Pallade in armi, quale la statua colossale dell’Acropoli la figurava, pronta a piombare sugli assalitori e a sterminarli, e che, a quella vista, egli si sarebbe arrestato[773]. Ma il fascino che l’antichità greco-romana aveva, od avrebbe, secondo il racconto dello storico pagano, esercitato sul barbaro invasore, nulla potè contro l’imperatore romano. Nel 529, due anni dopo il suo avvento al trono, Giustiniano iniziava la esecuzione dell’Università ateniese, sopprimendo l’insegnamento della filosofia[774], che, in quel giro di anni, costituiva la sola sua gloria, anzi la sua ragion d’essere; e, forse, devolveva ad altri usi le rendite private, destinate al mantenimento di quelle cattedre[775].

Ma ormai non si trattava soltanto di una soppressione d’insegnamenti. Rotto l’incantesimo, che aveva fin allora cinto della sua difesa la grande città, i docenti di Atene si trovarono esposti a tutti i colpi della nuova reazione religiosa. Come altri loro connazionali, come altri fedeli osservanti del culto antico, essi ora avrebbero corso il rischio della confisca dei beni, dell’arresto, dell’esilio, della morte. Su di loro incombeva l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dal diritto comune dei cittadini; incombeva, anche se la legge ne taceva, il divieto di avere libri, di produrre, di studiare, di pensare[776]. Essi erano ormai insidiati nei loro possessi più cari e più gelosi. Era la fine della loro vita. Parte di quei filosofi emigrarono, e le vicende di quell’esilio volontario hanno qualcosa che stringe il cuore.

Nel 531, il re Cosroe era salito al governo della lontana Persia. Si diceva che egli amasse le lettere e conoscesse Aristotele meglio di un greco, che leggesse quotidianamente i dialoghi di Platone, che fosse esperto in tutte le arti e in tutte le scienze, che fosse anzi il più sapiente e il più saggio di tutti coloro, i quali avevano coltivato la filosofia. In quell’impero di principe-filosofo, i sudditi erano buoni e modesti. Non furfanti o predoni battevano le vie; non si commettevano reati; ognuno poteva lasciare ovunque incustodite le masserizie sue più preziose: era il regno della giustizia, della moderazione, della virtù. Fu allora che l’ultimo dei neoplatonici della Università ateniese, Damascio di Siria, con i suoi colleghi, un Simplicio, un Eulamio, un Prisciano, un Ermia, un Diogene e un Isidoro, «il fiore dei filosofi del tempo», venne, per sè e per i suoi compagni, a invocare dall’erede dei Sassanidi, dal monarca dei soli invitti nemici dello Stato romano, quella protezione, che essi più non trovavano nell’impero e nella patria loro. Furono ben ricevuti, ma l’Eldorado platonico, che avevano sognato, differiva assai dalla realtà. I nobili del paese erano — come dovunque — superbi; i cortigiani, adulatori e servili; i magistrati, iniqui; i sacerdoti bacchettoni e intolleranti; il saggio principe, un uomo vano, crudele, ambizioso. Disillusi e scoraggiati, essi domandarono di partire. Meglio chiudere gli occhi nel paese natale, che restare, colmi di onori e di doni, fra stranieri, egualmente disistimati! E Cosroe condiscese al loro desiderio, e fece anche di più: impetrò — ed ottenne — per essi, da Giustiniano, la concessione di poter custodire la fede avita e di morire indisturbati nel suo seno[777].

Ciò accadeva nel 532 o 533[778]. In quello stesso anno, una nuova ordinanza di Giustiniano sopprimeva la facoltà giuridica di Atene[779], abbattendo in tal guisa l’ultimo angolo della superstite grandezza intellettuale della vetusta metropoli.

Era la fine di quella Università ateniese. L’astro della scienza, che, secondo l’iperbole di Giuliano, non avrebbe potuto mai tramontare dal cielo purissimo della Grecia, come giammai le fonti del Nilo possono esaurirsi e disseccarsi,[780] fuggiva, oscurando la sua patria terrena, per tanti secoli illuminata. Costantinopoli poteva finalmente, e sul serio, vantare il monopolio incontrastato dell’insegnamento delle discipline liberali nella sezione orientale dell’impero, e un epigrammista avrebbe potuto ben irridere: «Voi altri Ateniesi avete sempre in bocca i vostri filosofi antichi, i Platoni, i Socrati, i Senocrati, gli Epicuri, i Pirroni, gli Aristoteli, ma in realtà non avete che l’Imetto e il suo miele, le tombe dei vostri morti e le ombre dei vostri saggi. È qui a Costantinopoli che ormai albergano la fede e la sapienza.»[781]

VI.

Si ebbe ancora di peggio? La reazione antipagana, sotto Giustiniano, si congiunse ad una vera e propria persecuzione contro qualsiasi forma dell’insegnamento classico? È quello che noi siamo costretti a chiederci, scorrendo qualcuno dei più notevoli storiografi contemporanei di quelle vicende. Secondo infatti la Historia arcana di Procopio, Giustiniano avrebbe ordinato la soppressione di tutte le annone corrisposte dallo Stato e dai municipii ai medici e ai professori di discipline liberali[782].

Noi abbiamo oramai un’idea esatta circa l’attendibilità di quell’anonimo pamphlet, che fu il su citato scritto di Procopio, con cui il suo autore credette di pigliarsi vendetta allegra di un imperatore, che aveva altrove, anche smaccatamente, elogiato, e che riteneva forse fallito alle sue migliori speranze. È dunque da ammettere a priori ch’egli, in questa parte del suo racconto, abbia esagerato, come esagerò in molte altre[783]. Tuttavia l’esagerazione ha anch’essa bisogno di un appiglio, nè, guardando con attenzione, è difficile rintracciare la realtà, che questa volta vi corrisponde. Ed invero ciò che, secondo Procopio, Giustiniano avrebbe tentato non sarebbe un fatto nuovo: sarebbe la continuazione dell’opera del più ortodosso fra i suoi predecessori, Teodosio I. Per l’uno e per l’altro, la cultura a tipo classico si confondeva con il paganesimo; il filosofo, il retore, il maestro d’ogni arte liberale, con il pagano. Che vi sarebbe di assurdo se, intendendo colpire quest’ultimo, l’uno e l’altro avessero colpito anche i primi, come infatti vedemmo farsi da Teodosio? Che di strano se, per estirpare i riti del paganesimo, Giustiniano avesse estirpato, o tentato di estirpare, le scuole dei retori, dei filosofi, tutte in una parola, le scuole romane tradizionali, tanto più che, di fatto, in un gran numero di casi, forse nel maggiore, i titolari delle cattedre, relative a queste discipline, erano ancora pagani? Che di strano nel pensare e nell’affermare che Giustiniano preferisse, fin dove poteva, che le risorse dello Stato e dei municipi andassero prodigate, e consacrate, a scopi più utili che a lui non parevano quelli dell’insegnamento classico?

E che Procopio dica il vero noi ne abbiamo conferma in quel capitolo degli Annali di un più tardo storico bizantino, Zonara, ove si discorre di Giustiniano e del suo governo. Anche Zonara parla della soppressione degli stipendi ai docenti di arti liberali e della seguìta decadenza delle scuole dell’impero. Ma egli dimostra, dal contesto del suo racconto, di seguire una fonte diversa di Procopio, fonte a noi sconosciuta, ma che, da altri particolari, sembra essere stata veramente ottima[784]. Or bene, egli spiega che Giustiniano ebbe, per la riattazione e la fabbrica di nuove chiese, bisogno di danaro, di molto danaro, e che perciò, dietro consiglio del prefetto di Costantinopoli, soppresse le annone dei maestri in tutte le città,[785] abbandonando le scuole al loro destino. La narrazione di Procopio non può dunque essere rigettata o trascurata, come, pur troppo, hanno fatto anche storici autorevolissimi. L’esagerazione sua sta solo nel non avere — per vieppiù colorire le tinte del racconto — voluto distinguere tra la soppressione degli stipendi ai maestri pagani e quella degli stipendi a tutti gli altri; sta — più ancora — nell’avere generalizzato il provvedimento così nello spazio come nel tempo.

Gli ordini di Giustiniano, infatti, non dovettero esser tanto universali quanto il nostro storico ce li farebbe temere. Noi non possiamo concepire che tutte le scuole pubbliche dell’impero, ove s’impartivano discipline liberali, fossero state soppresse. Lo potevano mai essere quelle di Costantinopoli? Ed esiste un documento, il quale, forse, comprova in modo diretto come tale eccezione non sia stata l’unica. Nel 554, Giustiniano, riconfermando, con la sua Prammatica Sanzione, gli atti di Teodorico e del suo immediato successore, non che gli stipendi ai grammatici, agli oratori, ai medici e ai professori di giurisprudenza, in Roma, che quei principi solevano pagare loro, lascia intravedere che tale encomiabile consuetudine rispondeva a un privilegio da lui stesso accordato. «L’annona — egli s’esprimerà — che Teodorico era stato solito dare, e che Noi consentimmo ai Romani, ordiniamo che sia anche data per l’avvenire, come del pari gli stipendi, che si era soliti corrispondere ai grammatici, ai retori, ai medici e ai giurisperiti.»[786] Questo dunque, che egli concedeva a Roma, città regia sì, ma cittadella anch’essa del paganesimo, perchè non dobbiamo supporlo concesso anche ad altre città e ad altre scuole? Ad ogni modo, la soppressione non dovette oltrepassare i confini di una misura transitoria; e di questo convince il racconto, veramente prezioso, di Zonara, secondo cui gli stipendi e le immunità sarebbero state sospese perchè, in vista di determinati scopi, occorreva temporaneamente del denaro.

La cronologia del provvedimento non si può desumere che per via indiretta. La ricostruzione o la edificazione ex novo delle chiese, di cui parla, avvenne poco dopo la tremenda insurrezione del 432, che distrusse buona parte di Costantinopoli. La sospensione delle annone ai maestri delle arti liberali dovette dunque accadere verso quegli anni. Ma, comunque, ciò che Giustiniano ebbe per tal guisa a tentare non fu cosa di piccolo momento.

Da quando lo Stato romano aveva concesso ai comuni il privilegio di disporre delle proprie entrate, anche a vantaggio dell’istruzione pubblica, il suo diritto d’ingerenza nelle amministrazioni comunali non si era mai esercitato a loro danno, a loro deminuzione. E l’istruzione comunale si era diffusa largamente in ogni luogo. Per giunta, una società ricca, fiorente, vigorosa può fare a meno della iniziativa pubblica, può crearsi essa stessa le scuole che le occorrono, ma una società, come quella dell’impero romano, nel VI. secolo di Cristo, era mestieri venisse, dalla soppressione di Giustiniano, condannata all’ignoranza e alla estinzione spirituale. Per buona fortuna, ripetiamo, come gli ordini di Giustiniano non dovettero essere tanto universali quanto il suo storico ce li fa temere, così non era facile imporne dappertutto — e violentemente — la esecuzione; meno facile ancora, impedirne la contravvenzione.

VII.

Ma vi era un altro insegnamento, un insegnamento penetrato un po’ tardi nel programma dell’istruzione pubblica dei cittadini dell’impero, una disciplina non contemplata nel novero delle arti liberali romane: la giurisprudenza. Ad essa rimangono estranee la maggior parte delle ordinanze precedenti, e alla riforma di questo insegnamento si lega la sola opera positiva, un’opera veramente grandiosa, compiuta da Giustiniano nei rispetti della pubblica istruzione.

Egli cominciò col proseguire l’iniziativa di Teodosio II. La deficienza di coltura giuridica era ancora la regola del tempo, ed essa era tanto manifesta, anche presso coloro, che, per ragioni di ufficio, meno avrebbero dovuto esserne colpevoli, che il Governo aveva, sino dalla seconda metà del V. secolo, dovuto provvedere in via legislativa. Noi possediamo infatti due costituzioni imperiali, rispettivamente del 460 e del 505, nelle quali si prescriveva che niuno potesse esercitare l’avvocatura senza che si fosse ufficialmente constatato avere egli compiuto il corso legale degli studi,[787] e senza che egli avesse superato un esame speciale presso un’apposita commissione di giurisperiti[788].

Il bisogno di un più razionale e più completo riordinamento del materiale legislativo era di bel nuovo grandissimo, e grandissimo il bisogno di uno svolgimento e di una interpretazione teorica, che rendessero quel materiale praticamente e scientificamente utilizzabile.

A soddisfare tali esigenze Giustiniano ordinò, e condusse a termine, fra il 528 e il 533, la compilazione del Codice, che portò il suo nome — opera ancora più grandiosa di quello Teodosiano — nonchè di quel mirabile trattato di scienza giuridica dell’antichità, che fu il Digesto[789]. Se però il Codice Giustinianeo conservava tutto ciò, che ancora valeva la pena di conservare delle costituzioni imperiali fin dall’epoca di Adriano; se il Digesto era, come si espresse l’imperatore, «il tempio sacro della giustizia romana,»[790] nè l’uno nè l’altro potevano davvero dirsi quell’agevole manuale pratico, che i giovani studenti di giurisprudenza, come gli studenti di ogni tempo, desideravano[791]. Ma anche il manuale per la scuola aveva voluto apprestare Giustiniano e aveva anche di questo incaricato il suo ministro, il giureconsulto Triboniano, e due tra i professori, che avevano collaborato alle raccolte precedenti. E tale opera, intrapresa col Digesto, ultimata un mese prima, veniva pubblicata insieme con questo, in quattro libri, i libri delle Istituzioni.

VIII.

Giustiniano ebbe invero piena coscienza dei varii scopi, che egli avrebbe raggiunto con l’opera propria: uno scopo propriamente giuridico, in quanto sostituiva dei testi precisi all’arbitrio dei magistrati; uno scopo scientifico, in quanto salvava tutta la scienza antica, raccogliendola come in un’arca santa, capace di traversare l’oceano del tempo; uno scopo pratico, in quanto, in luogo della farraggine disordinata dei vecchi testi, egli offriva leggi brevi, precise, accessibili a tutti,[792] e che, quindi, ogni cittadino poteva, in ogni occasione, recarsi comodamente sotto occhio. Ed egli intese anche perfettamente il valore, che la nuova legislazione recava nei rapporti della scuola e dell’insegnamento. Le sue Istituzioni sono dedicate ai giovani e, nell’Avvertimento che vi precede, Giustiniano, dopo avere anzi tutto affermato che «la maestà imperiale romana deve essere, non solo ornata di armi, ma anche armata di leggi»,[793] soggiunge di avere ordinato la compilazione di quel manuale affinchè i giovani «possano apprendere i primi rudimenti della giurisprudenza, non dalle antiche favole, ma da un solenne testo ufficiale e affinchè gli animi e le orecchie loro non ascoltino dissertazioni inutili e disordinate, ma discussioni, che riguardino il nocciolo stesso dei varii problemi». «Quelle costituzioni imperiali — egli continua — che i Vostri antenati riuscivano appena a leggere in un quadriennio, Voi ora potete apprendere in sull’inizio dei vostri studii. Voi avete avuto la fortuna e l’onore di veder procedere dalla voce del principe il principio e la fine dell’istruzione legale.»[794] «Accogliete pertanto con fervore e con alacre studio queste nostre leggi, e mostratevi tanto dotti, da potere lietamente sperare che, compiuto il corso di giurisprudenza, abbiate a governare il nostro impero negli uffici, che a Voi si dovessero un giorno affidare.»[795]

Anche nella prefazione al Digesto, Giustiniano torna a rivolgersi agli studenti, dichiarando di avere fornito loro i mezzi per diventare eloquenti oratori, insigni giuristi, ottimi avvocati e magistrati.[796] Ma non era tutto; questa volta egli accompagnava la sua opera giuridica con notevoli provvedimenti, relativi all’insegnamento del diritto, che sarà opportuno passare singolarmente in rassegna.

Anzi tutto, Giustiniano sopprime le scuole giuridiche, vigenti in parecchie città dell’impero, e prescrive che scuole ufficiali, o, almeno, riconosciute, di giurisprudenza sono da considerare soltanto quelle delle due città regie: Roma e Costantinopoli, nonchè quella di Berito «altrice di leggi.»[797]

Così egli prescriveva nel 533, allorchè Roma, sebbene fuori del suo governo effettivo, veniva considerata in diritto come l’altra capitale dell’impero. Ed egli specifica le ragioni del nuovo divieto: «Noi abbiamo saputo» «che alcuni ignoranti si sono sparsi anche nella splendida città di Alessandria, in Cesarea e in altri luoghi,[798] e che insegnano ai discepoli una scienza adulterata. Noi vietiamo assolutamente un siffatto tentativo, ordiniamo che i colpevoli, i quali oseranno persistervi e insegnare fuori delle due città regie e di Berito, siano condannati a una multa di dieci libbre d’oro e siano espulsi da quella città, nella quale non insegnano, bensì violano le nostre leggi.»[799]

Ma tale limitazione circa il numero delle scuole nell’impero portò seco un aumento nel numero delle cattedre e dei professori. Noi dobbiamo ritenerlo provato dal proemio al Digesto, quella costituzione così detta, dalla sua parola introduttiva, Omnem, la quale si rivolge ai professori di diritto dell’impero, che sono elencati appunto in numero di otto. E poichè non si deve ammettere — ciò che non sembra punto verosimile — che Berito ne avesse da sola sei, per riserbarne appena due a Costantinopoli, e poichè la distribuzione dei programmi era tale da richiedere, nell’una e nell’altra università, almeno tre professori per i primi tre anni di corso,[800], è mestieri pensare che i docenti di diritto in Costantinopoli fossero ora saliti almeno a quattro, a un numero cioè uguale a quello, che se ne suppone per Berito.[801]

Non basta: il numero di quattro, per quest’ultima città, sembra che segni anch’esso un aumento sulla serie delle cattedre, ivi, fin allora, esistenti. Dall’elenco, infatti, dei professori di diritto chiamati in ciascuna delle svariate Commissioni, di cui Giustiniano ebbe a valersi, noi rileviamo che essi furono scelti in pari numero tra Berito e Costantinopoli[802]. Questa parità numerica dei Commissarii, tratti dalle due Università, fa pensare a un egual numero di cattedre in esse esistenti; e poichè, prima del VI. secolo, in Costantinopoli, ve n’erano solo due, due soltanto deve supporsene fin allora anche in Berito, che Giustiniano avrà, durante il suo governo, raddoppiate, nell’una e nell’altra città.

Ottennero ora tutti questi docenti le immunità e i privilegi, di cui già godevano i professori di diritto in Roma, e da cui tutti gli altri erano rimasti esclusi per lo specioso pretesto, recato da Ulpiano, che la cultura giuridica è cosa troppo sacra, perchè si debba degradarla, valutandola in denaro? Sotto un governo, non più di retori o di filosofi, ma di giureconsulti, con un ispiratore quale era Triboniano, non sarebbe dovuto accadere diversamente, nè diversamente consentiva accadesse, la nuova condizione di Costantinopoli, capitale privilegiata dell’impero, e la perfetta equiparazione dei diritti di Costantinopoli e di Berito a quelli di Roma, rispetto al magistero della giurisprudenza. Ma, pur troppo, non abbiamo nessun dato positivo, che risponda alla nostra aspettativa, se ne togli una variante, da noi a suo luogo citata, che si ritrova in qualche manoscritto del Codice Giustinianeo, a un passo di un editto di Costantino, la quale può interpretarsi come una delle non sempre scrupolose, ma sempre intenzionate, interpolazioni di Triboniano e dei suoi colleghi alle antiche costituzioni imperiali. Se tale, infatti, fu il loro arbitrio, noi possiamo constatare ed indurre che essi, riproducendo, nel Codice giustinianeo, la terza delle costituzioni costantiniane sulle immunità dei medici e dei professori, aggiunsero a questi i «doctores legum», volendo così creare una progenitura a una novità, ch’era propria del loro tempo, e di cui essi erano stati certamente gli ispiratori.

Ciò stabilito per le cattedre e per i maestri, Giustiniano veniva ad occuparsi degli studenti.

Le innovazioni per questa parte non erano numerose. L’imperatore cambia anzi tutto la consueta denominazione degli studenti del primo anno. Essi erano, fino a quel tempo, chiamati Dupondii. Ma questo titolo sembra a lui «frivolo e ridicolo», nè confacente alla serietà del nuovo materiale legislativo,[803] ed egli lo vuole, non solo, rigorosamente abolito ma mutato in un altro, che ricordi quello del principe; egli vuole che, per ora e per l’avvenire, gli studenti del primo anno portino il nome di Iustiniani novi.

Con maggiore serietà di osservazione e d’intendimenti, il corso degli studi giuridici è da lui accresciuto di un anno e fatto perciò di cinque. Cominciava esso allora, come in Berito, ai tempi di Diocleziano, a 21 anni, oppure, come l’aveva ridotto Valentiniano I., per Roma, a 17, sì che ora l’ingresso nelle facoltà di giurisprudenza sarebbe stato consentito appena a 16 anni? È problema, su cui la parola dell’imperatore non riesce ad illuminarci.

È chiaro invece che gli studii dell’ultimo biennio non erano più, come, per l’innanzi, quelli del quarto anno, degli studii privati. Fin allora — secondo Giustiniano si esprime — gli studenti di quell’ultimo corso «studiavano da sè» i Responsa del giureconsulto Paolo;[804] adesso, invece, persino la materia del quinto anno doveva essere illustrata dalla parola stessa degli insegnanti,[805] sì che all’apprendimento e alla iniziativa personale privata dei giovani non rimanevano che le due ultime parti del Digesto.[806]

Ma nella citata costituzione, Giustiniano, come già, un secolo e mezzo innanzi, Valentiniano I., regola anche — e con maggiore severità che pel passato la disciplina degli studenti, e sopra tutto mira a reprimere, e a prevenire, gli abusi, consuetudinarii nel mondo antico, e un po’ in quello moderno, degli studenti anziani contro i loro compagni matricolini: «A nessuno di coloro — egli scrive — che si dedicano agli studii del diritto, sia lecito tentare giuochi e scherzi indegni o di pessimo gusto, che unicamente si converrebbero a degli schiavi, e il cui solo effetto è di fare il male o commettere altri reati, contro i professori e i loro compagni, specialmente contro quelli, che, ancora inesperti, si accingono allo studio delle leggi.» «Noi non tollereremo ciò a nessun patto, sia perchè vogliamo stabilire il buon ordine negli studii, per il presente e per l’avvenire, sia perchè siamo convinti che, innanzi di essere dotti, occorre essere moralmente degni.[807]» E di tale sorveglianza sulla scolaresca Giustiniano incaricava, per Costantinopoli, il prefetto della città, e, per Berito, il prefetto della Fenicia marittima, nonchè il vescovo e lo stesso corpo accademico di quella Università.[808]

IX.

Ma la grande, la rivoluzionaria novità della sua riforma è la pubblicazione — che avviene ora per la prima volta — di un corpo di istruzioni e di programmi relativi all’insegnamento universitario del diritto, che vale la pena di riferire largamente.

La costituzione che li contiene, è sempre quella, che testè menzionammo, rivolta, e dedicata, ai professori di diritto in Costantinopoli e in Berito, e la breve introduzione ne illustra la ragione e lo scopo. «Poiché — essa s’esprime — a Voi, pubblici professori di diritto, era mestieri conoscere quali cose, e in qual tempo, Noi pensiamo sia necessario insegnare ai giovani studiosi, perchè possano divenire onesti ed eruditi, reputiamo opportuno rivolgervi il presente discorso, affinchè tanto Voi, quanto i Vostri successori, osserviate le Nostre norme, e tutti possiate così gloriosamente percorrere le vie della giurisprudenza.

«Per il passato, come Voi ben sapete, della grande moltitudine di opere giuridiche[809] esistenti — circa duemila volumi e tre milioni di righi — gli studenti non apprendevano, dalla viva voce del maestro, che sei libri soltanto, i quali, per giunta, peccavano di confusione, e solo di rado contenevano nozioni giuridiche utili. I rimanenti, caduti in desuetudine, venivano da tutti trascurati.

«Fra questi sei libri, erano le Institutiones del nostro Gaio e quattro libri singulares, il primo, famoso, de re uxoria, il secondo, de tutelis, il terzo e il quarto de testamentis e de legatis, i quali però non si studiavano per intero, ma se ne tralasciavano molte parti reputate superflue. Per giunta, questa materia, che si svolgeva nel primo anno, veniva impartita, non secondo la progressione dell’Edictum perpetuum, ma disordinatamente e confusamente, mescolando l’utile all’inutile, anzi assegnando maggior tempo alle cose inutili.

«Nel secondo anno, senza ordine fisso, si insegnava la Prima pars legum, salvo taluni titoli, poichè sarebbe stata cosa enorme che, dopo le Institutiones, si leggesse qualcosa di diverso di ciò che, per la sua natura, ebbe il nome di Prima parte. E dopo questo insegnamento, che anch’esso non si faceva continuatamente, ma in esposizioni staccate, e che s’indugiava in questioni per gran parte inutili, s’illustravano ai giovani altri titoli, tra cui quelle parti del comentario dell’Editto,[810] che si denominano de iudiciis, i quali del pari non si esponevano di seguito, ma saltuariamente (come se tutto il resto del volume fosse costituito da informazioni inutili), e i sette libri de rebus, omettendo anche di questi molte parti, che gli insegnanti trascuravano, in quanto non acconce alla cultura giuridica. Nel terzo anno, poi, i giovani apprendevano quanto di questi due libri non era stato fin allora insegnato, e ciò, secondo l’alternazione dei due volumi, che questa materia contengono. Si apriva così, per i giovani, la via al sommo Papiniano e ai suoi Responsa. Ma di questa materia dei Responsa, che si conteneva in 19 libri, essi apprendevano otto libri soltanto, e neanche per intero, ma pochi e brevi frammenti, sicchè ne venivano staccati, ancora desiderosi di apprendere. «Delle altre opere di Papiniano gli studenti leggevano, nel terzo anno, solo poche parti, tra le molte, e, per giunta, saltuariamente.»[811]

«Apprese solo queste cose dai professori, i giovani studiavano da sè i Responsa di Paolo, ma neanche questi per intero (appena 18 libri in tutto),[812] imperfettamente e, secondo la mala consuetudine, inorganicamente. Tale era, nel quarto anno, la fine di tutta l’antica sapienza giuridica. Chi vorrà fare il conto di tutto quello che si insegnava troverà che, di tanta copia di opere giuridiche, i giovani apprendevano a mala pena solo circa 60 mila righi; il resto era da loro trascurato, o ignorato, e solo si pensava che si dovesse studiare, in piccolissima parte, qualora a ciò avessero costretto le esigenze dei procedimenti giudiziarii, o Voi stessi, o Maestri, Vi foste affrettati a scorrerne qualche punto, per avere una cultura un po’ superiore a quella degli scolari.

«Questa era la condizione della vecchia istruzione giuridica, siccome anche Voi potete testimoniare.»[813]

Dopo questa vivace critica dei metodi e dei vecchi programmi, relativi a l’insegnamento superiore della giurisprudenza, Giustiniano viene a parlare dei proprii meriti e delle proprie innovazioni.

«Noi, avendo trovato tanta penuria di raccolte di leggi, e stimando questa, cosa veramente miserevole, abbiamo aperto ai volenterosi i tesori della giurisprudenza, che, distribuiti con misura dalla Vostra sapienza, potranno fare i Vostri discepoli dottissimi oratori e valorosi giurisperiti.

«Nel primo anno, dunque, apprenderanno i giovani le nostre Institutiones, che sono state raccolte da quasi tutto il corpo delle vecchie Institutiones e, come in liquido stagno, derivate da molte torbide fonti. Nel resto dell’anno, poi, secondo l’ordine migliore, Noi vogliamo che sia insegnata quella prima pars legum, che con vocabolo greco si chiama πρῶτα, cui nulla può precedere, perchè quello che è primo non può avere altro innanzi a sè. Questo sia tutto il programma del primo anno».

«Nel secondo anno, poi, Noi decretiamo che i giovani apprendano i sette libri de iudiciis e gli otto de rebus, e ciò, secondo la consuetudine, che vogliamo conservare immutata. Ma questi libri apprendano per intero, e organicamente, senza alcuna omissione, poichè la nuova redazione è bella e non vi è nulla di inutile, nulla di vieto. All’uno o all’altro di codesti libri de iudiciis o de rebus, Noi vogliamo che, nel programma del secondo anno, siano aggiunti quattro libri singulares, che abbiamo ricavati da quattordici libri, cioè uno dai tre volumi che abbiamo composto sulla materia delle doti, uno dai due, che abbiamo composti sulla tutela, uno dai due volumi sui testamenti, uno dai sette sui legati, sui fidecommessi e questioni analoghe. Solo dunque questi quattro libri, che si trovano in principio di ciascuna delle opere succitate, Noi ordiniamo che siano da Voi insegnati ai giovani; gli altri dieci saranno da riserbarsi per un tempo più opportuno, essendo impossibile lo studio e la spiegazione scolastica di questi quattordici libri nel solo secondo anno.

«Nel terzo anno, si tenga l’ordine seguente: si facciano studiare i libri de iudiciis o quelli de rebus, secondo richiederà l’alternarsi delle materie, insegnate precedentemente. Contemporaneamente, si studino tre trattati di leggi speciali e, anzi tutto, il libro, che riguarda la formula ipotecaria, che Noi abbiamo posto a suo luogo, dove si discorre delle ipoteche, perchè, avendo la formula ipotecaria grande affinità con le azioni dipendenti dal contratto di pegno, che stanno nei libri de rebus, vertendo l’una e le altre pressochè sulla stessa materia, quella non doveva starne discosta.

«Dopo questo libro, venga impartita la materia del l’altro libro dell’Editto degli edili intorno all’azione redibitoria, alle evictiones, nonchè sulla stipulatio dupla. E, poichè le garanzie legali delle compere e delle vendite sono contenute nei libri de rebus e tutti poi i capitoli, di cui parlammo, erano stati posti nell’ultima parte del primo editto, abbiamo dovuto metterlo più innanzi, affinchè non fossero troppo discosti dal contratto di vendita, di cui sono quasi come gli strumenti.

«E abbiamo messo l’insegnamento di questi tre libri con quelli dell’acutissimo Papiniano. Il sommo Papiniano somministrerà materia notevolissima d’insegnamento, non solo dai suoi 19 libri di Responsa, ma anche dai 37 libri di Quaestiones, dai due intorno alle Definitiones, dal trattato De adulteriis e da quasi tutto ciò che di lui abbiamo riportato in varii luoghi dei nostri Digesta.

«Con lui, dunque, si chiuda il programma del terzo anno.

«Gli studenti del quarto, invece dei Responsa del sapientissimo Paolo, curino di studiare i dieci libri singulares, superstiti dei quattordici, che dianzi abbiamo elencato, e siano certi di conseguire, dallo studio di questi, molto maggiore e più vasta cultura, che dai Responsa. Così sarà loro impartita la materia dei libri singulares, da noi rielaborati e distribuiti in diciassette libri, e in due parti del Digesto, cioè nella quarta e nella quinta, seguendo la divisione in sette parti. Così apparirà vero ciò che Noi dicevamo con le prime parole di questo Nostro discorso, che cioè, con lo studio di 36[814] libri dei Digesta, i giovani possono istruirsi completamente ed essere preparati a qualunque lavoro giuridico e riuscire non indegni del nostro secolo. Le due altre parti, cioè la sesta e la settima dei nostri Digesta, divise in quattordici libri, sono state qui aggregate, non perchè siano illustrate pubblicamente, ma perchè i giovani possano studiarle da sè e citarle nei giudizi.

«Dopo aver bene assimilato i Digesta, gli studenti del quinto anno, cureranno di conoscere e di analizzare il Codice delle costituzioni. Così ad essi non mancherà la nozione di alcuna parte della giurisprudenza, ma le avranno tutte percorse e abbracciate. Così, tra le restanti discipline, le quali, anche se di molto inferiori, mancano tuttavia di confini, questa sola scienza, per opera Nostra, potrà ora vantare dei limiti fissati invariabilmente.»[815]

X.

Tutto ciò veniva ordinato e compiuto nel 533. Il governo di Giustiniano, che aveva determinato una grave crisi nelle antiche scuole di retorica e di filosofia dell’impero, erigeva invece, alla istruzione e alla cultura giuridica, il più grandioso monumento, che principe abbia mai concepito. Ma degli ultimi anni di quel regno, noi possediamo il testo di un curioso documento, relativo agli affari della istruzione pubblica in Costantinopoli, che ci dà indirettamente la prova di qualcos’altro: la prova del mutato atteggiamento dell’imperatore nel considerare il valore sociale di quelle discipline, così fieramente avversate in su gli esordii del suo governo.

Si tratta del decreto di nomina di un pubblico insegnante a Costantinopoli, in persona di quel mediocre autore di opere storiche, astronomiche, ed antiquarie, che fu Giovanni Lorenzo Lido. Il documento[816] risale al 551 circa[817], e in esso l’imperatore, dopo avere esaltato il valore letterario del nominato, continua, dicendo essere sua ferma intenzione che questi possa attendere con pieno agio agli studii, e proclamando che sarebbe indegno dei tempi lasciare inonorato un uomo così meritevole. Sì che, mentre promette maggiori ricompense, gli assegna un pubblico stipendio, e dichiara che sarebbe molto lieto, se egli volesse dedicarsi a comunicare altrui la propria cultura. In osservanza di questa lettera, narra il beneficato medesimo, il prefetto di Costantinopoli dispose che gli venisse assegnato un locale nella Università, ove pare egli abbia tenuto cattedra di lingua e letteratura latina[818].

Adesso, dunque, l’imperatore dichiara essere indegno di sè e del suo secolo lasciare senza onore i meriti letterarii e la cultura dei sudditi più eminenti. Siamo dunque dinanzi a una concezione parecchio lontana da quella, con cui egli aveva inaugurato il suo regno. Gli anni e l’esperienza avevano, anche a lui, insegnato quello, di cui, già da tempo, i suoi predecessori si erano convinti,[819] che, se nessun governo si regge, trascurando le sorti della pubblica cultura, o partendo in guerra contro di essa, tanto meno lo poteva il governo romano in Oriente; ed egli, al pari dei rappresentanti la religione cristiana, di cui era voluto essere il braccio secolare, aveva dovuto fare dei notevoli strappi alle estreme conseguenze del suo pensiero di credente.

Ancora tre anni, e, nella Prammatica Sanzione, riguardante l’Italia, l’imperatore si compiacerà, e ne sarà lieto, di mantenere gli stipendii per tutte le cattedre dell’Ateneo romano. Era la smentita di tutto il suo remoto passato, e ad essa non possiamo assistere senza provare un senso di amarezza e (perchè non dirlo?) anche d’esitanza. Erano questi atti conformi a una rinnovata opinione teorica o si trattava di un nuovo espediente di governo?

Frattanto le rovine del passato non si risollevavano. L’ultima gloria ateniese era precipitata, le scuole dell’impero erano intristite, gli ultimi argini contro il Medioevo irrompente erano stati strappati e travolti. Chi avrebbe avuto cuore di assolvere il responsabile, anche dopo la conversione?