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Storia della Guerra della Independenza degli Stati Uniti di America, vol. 1 cover

Storia della Guerra della Independenza degli Stati Uniti di America, vol. 1

Chapter 5: NOTE
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About This Book

This work provides a detailed account of the American War of Independence, exploring the political and social dynamics between the American colonies and Great Britain. It discusses the initial contentment of the colonists under British rule, the growing discontent due to taxation and governance issues, and the escalating tensions that led to protests and violence, including the Boston Tea Party. The narrative covers the formation of alliances among the colonies, the establishment of a general congress, and the eventual decision to take up arms, culminating in the battles of Lexington and the siege of Boston.

NOTE

[1] «L'escludere del tutto il popolo delle colonie dall'elezione del Gran Consiglio riescire cosa assai molesta agli Americani, e massimamente quella di dovere essere gravati di tasse per l'autorità del Parlamento, dove ei non hanno rappresentanti. Essere generalmente il popolo americano altrettanto leale ed amante dei presenti ordini e della famiglia regnante, quanto alcun altro dei dominj di Sua Maestà.

«Non potersi dubitare della buona volontà e prontezza de' rappresentanti di propria elezione loro a concedere di tempo in tempo tali ajuti per la difesa della contrada, che sarebbero necessarj giudicati, per quanto le facoltà loro si distendessero.

«Il popolo delle colonie, il quale era il primo a provare le impressioni delle armi nemiche con la perdita dei loro beni, vite e libertà, potere anche giudicare più fondatamente delle forze necessarie a levarsi e mantenersi, delle fortezze da alzarsi, e delle proprie abilità loro a sopportar le spese, che il Parlamento inglese così lontano.

«I governatori spesso andare nelle colonie per farvi la penna, e riportarne il frutto seco loro in Inghilterra; nè essere perciò uomini di quella capacità ed integrità che si richiederebbero; non avere i medesimi terre in America, nè alcun'altra specie di congiunzione cogli Americani da potere essere stretto interessati nella prosperità di questi, e dovere piuttosto desiderare il levare e mantenere più soldati, che non sia necessario, per meglio raggranellare per sè medesimi, e far provvisioni per gli amici ed aderenti loro.

«I consiglieri nella più parte delle colonie essendo eletti dalla Corona dietro la raccomandazione dei governatori, essere le più volte uomini di basso stato, gente di corteggio dei governatori per la speranza degli uffizj, e perciò di facoltà di quelli; doversi perciò ragionevolmente sospettare dell'autorità dei governatori, e Consiglj per levar le somme ch'essi stessi giudicano necessarie per mezzo delle tratte sul maestrato del tesoro, da essere quindi rimborsate dalle tasse poste sul popolo americano dall'autorità del Parlamento. E che cosa gli potrebbe contenere dall'andar fantasticando spedizioni inutili, disturbar con esse il popolo, e da' suoi lavori frastornarlo; e ciò affine di creare uffizj ed impieghi per gratificare i loro, e dividersene i frutti?

«Il Parlamento d'Inghilterra così lontano essere soggetto alle male informazioni, e poter essere facilmente aggirato dai governatori e dai Consiglj, i quali perciò impedirebbono anche gli effetti delle querele americane.

«Avere gli uomini inglesi il diritto indubitabile di non essere tassati, se non se di proprio consenso loro dato dai proprj rappresentanti, e non avere le colonie nissun rappresentante nel Parlamento britannico.

«Volere tassargli per atto del Parlamento, e togliere loro la facoltà di eleggere un Consiglio rappresentativo, che s'aduni nelle colonie, e consideri, e giudichi della necessità e quantità di una general tassa, mostrare un sospetto della lealtà, o fede loro verso la Corona, o di poco amore verso la patria, o della pochezza delle menti americane, sospetto che invero non hanno meritato.

«Constringer le colonie a dar la pecunia loro senza il proprio consentimento, esser piuttosto un levar contribuzioni in un paese nemico, che tassar uomini inglesi per un comune benefizio loro, ed essere perciò un trattargli come un popolo conquistato, e non come sudditi inglesi.

«Una tassa posta dai rappresentanti delle colonie poter essere facilmente diminuita secondo l'esigenza dei casi; ma posta dal Parlamento, e ciò sulle istanze ed informazioni dei governatori, doversi probabilmente mantenere e continuare per l'autorità di questi con grave molestia e carico delle colonie, ed impedimento de' progressi e prosperità loro.

«La facoltà concessa ai governatori di far marciare gli abitanti da una estremità ad un'altra delle colonie inglesi e francesi, essendo questa una contrada almeno millequattrocento miglia quadrate larga, senza la previa approvazione e consentimento dei rappresentanti loro, poter dar luogo a spedizioni onerose pel popolo delle colonie, ed abbassarlo a quella condizione, in cui si trovano i sudditi di Francia nel Canadà ridotti, i quali ora sono da simile autorità da parte del governatore loro oppressati, il quale, sono due anni, hagli grandemente travagliati con lunghi e distruggitivi viaggi verso l'Ojo.

«Se tutte le colonie insieme possono essere bene amministrate dai governatori e Consiglj eletti dalla Corona, senza rappresentanti, anche le colonie particolari poter essere in tal modo amministrate, e le tasse imporvisi per autorità del Parlamento, e ad uso e sovvenimento del governo; e perciò doversi come inutili dimettere le assemblee loro provinciali e colonarie.

«Le facoltà concesse per la lega di Albania al Gran Consiglio, anche in rispetto alle materie militari, non si distendere tant'oltre, quanto quelle che sono state concesse dai diplomi reali alle colonie dell'isola di Rodi, e del Connecticut, facoltà non mai state misurate, imperciocchè per quella lega il presidente generale sarebbe eletto dalla Corona, ed avrebbe la facoltà del divieto, quandochè i governatori di queste due colonie, ed hanno la facoltà del divieto, e sono eletti dal popolo.

«Le colonie inglesi confinanti colle terre francesi essere propriamente le frontiere dell'Impero britannico, e le frontiere di un Impero doversi a spese comuni di tutte le parti di esso difendere; e non sarebbe aspra ed importevol cosa tenuta, se il Parlamento ove le coste della Gran-Brettagna non vi avessero rappresentanti, ponesse sopra gli abitanti di queste uno speciale balzello, a fine mantenessero essi soli tutto il navilio dell'Inghilterra sotto colore, che questo gli difende ed in ispecial modo gli protegge? E se le frontiere inglesi in America, le quali sono le colonie americane, debbono esse sole sopportare le spese della propria difesa, sarà giusto, sarà conveniente, non dovere aver esse voce, non poter rendere partito a concedere la pecunia, giudicare della necessità di essa, e del modo di riscuoterla?

«Oltre le tasse alla difesa delle frontiere necessarie, pagare sottomano le colonie grosse somme di denaro alla comune patria; imperciocchè le tasse imposte in Inghilterra sopra i possessori delle terre, e sopra gli artefici dovere di necessità rincarare il prezzo dei proventi di quelle, e delle manifatture di questi, ed una gran parte del medesimo pagarsi dagli avventori delle colonie, le quali perciò vengono a pagare una notabil porzione delle tasse inglesi.

«Esser per leggi severe ristretto il commercio delle colonie con le nazioni estere; e perciò invece, che gli abitanti loro potrebbero far procaccio presso di queste di manifatture a miglior mercato, esser giuoco forza, le comprino più care dalla Gran-Brettagna. Quindi apparire, la differenza tra questi due prezzi essere una tassa pagata dagli Americani all'Inghilterra; essere questi obbligati di trasportare immediatamente ne' suoi porti una gran parte dei proventi delle terre loro, dov'e' sono sottomessi a certi dazj, la qual cosa ne diminuisce il prezzo, e sono pertanto i possessori necessitati a vendergli a minor prezzo di quelli, che ne avrebbono ne' mercati esterni; e perciò la differenza essere una tassa pagata all'Inghilterra.

«Certe manifatture essere in America proibite, e doverne i coloni cercare i lavorii dai mercatanti inglesi; adunque l'intiero prezzo di questi essere una tassa pagata all'Inghilterra.

«Avendo gli Americani negli ultimi tempi accresciute le richieste e la consumazione delle manifatture inglesi, essere perciò queste rincarate d'assai, e perciò il soprappiù del prezzo essere un profitto al netto per l'Inghilterra, ed abilitare gli abitanti suoi viemaggiormente a pagare le tasse loro; e siccome esso soprappiù è pagato in buona parte dagli Americani, essere questo una vera e reale tassa imposta loro a favore dell'Inghilterra.

«In somma non essendo agli Americani lecito di regolare il proprio commercio, e di restringere la introduzione e la consumazione delle superfluità inglesi, siccome può l'Inghilterra la introduzione e la consumazione delle superfluità forestiere, tutta la ricchezza dei coloni, in ultimo concorrere ed andare a terminare nell'Inghilterra; se gli Americani colle ricchezze proprie arricchiscono gl'Inglesi, e viemeglio gli abilitano a pagare le tasse loro, non è questa la medesima cosa, come se essi stessi fossero tassati, ed egualmente vantaggiosa per la Corona? Di queste tasse secondarie non essersi mai gli Americani doluti, quantunque l'imporle, il riscuoterle, il disporne non sia in loro facoltà; ma pagare gravi tasse immediate e dirette, delle quali ei non abbiano a prestare il consentimento, nè della opportunità delle quali possano in niun modo giudicare, nè dell'uso, che s'ha da farne; e forse di quelle tasse stesse, ch'essi riputerebbero altrettanto inutili, quanto gravose, parere troppo insolita ed ardua cosa ad uomini inglesi, i quali non possono comprendere, come l'aver date le vite e le facoltà loro per soggiogare e popolar nuove contrade, allargare il dominio, ed accrescere il commercio della patria loro, abbia ad essi fatto perdere, come se fossero felloni stati, i diritti naturali de' Brettoni, i quali crederebbero anzi di aver meritati, quando anche fossero prima stati in una condizione servile costituiti. Per tutte queste ragioni, se l'alterazione alla lega d'Albania disegnata fosse posta ad effetto, essere da temere, non il congresso dei governatori, e dei Consiglj in tale modo eletti, non essendovi verun maestrato di rappresentanti, che approvi le deliberazioni loro, e concilj loro il favore del popolo, diventasse sospetto ed odioso; promuovessersi le animosità e le discordie tra i governatori ed i governati, e tutto tendesse al tumulto ed alla confusione.»

Questa fu la lettera di Franklin.

[2] La provvisione, la quale s'intitolò, atto per imporre certe gabelle di marca, ed altre nelle colonie, e piantagioni d'America a fine di più bastare alle spese di difenderle, proteggerle ed assicurarle, e per emendare tali parti di parecchj atti del Parlamento relativi al commercio e redditi di dette colonie e piantagioni, come anche per determinare, ed esigere le multe e confiscazioni ivi menzionate, importò quanto segue:

1 Che una gabella di marca di tre pensi sterlini (sei soldi tornesi) sia imposta sovra ogni pezzo di carta vitellina, o di carta pecora, o sovra ogni pezzo o foglio di carta, sui quali sia, o manoscritta o stampata qualche dichiarazione, citazione, risposta, replica, mora o altro atto qualsivoglia, ovvero copia de' medesimi in qualunque Corte di giustizia nelle colonie inglesi, e piantagioni d'America.

2 Medesimamente una gabella di marca di due scellini sterlini (quarantotto soldi tornesi) sopra simili foglj di carta per ogni atto di cauzione speciale, e di comparizione in conseguenza del medesimo nelle suddette Corti.

3 Ancora una gabella di marca di un scellino, e sei pensi sterlini sopra simili foglj contenenti alcuna richiesta, cedola, comparsa, richiamo, citazione, risposta, replica, mora ed altri atti in ogni Corte di cancelleria, o sia di discrezione, ed equità.

4 Ancora tre pensi sterlini per ogni copia di detti atti in alcuna delle medesime Corti.

5 Ancora uno scellino sterlino sopra ogni monitorio, richiamo, risposta, allegazione, inventario o rinunzia in materia ecclesiastica avanti ogni Corte dell'ordinario, o altra esercente una giurisdizione ecclesiastica.

6 Ancora sei pensi sterlini sopra ogni copia di testamento, monitorio, richiamo, risposta, allegazione, inventario, o rinunzia in materia ecclesiastica avanti alcuna delle dette Corti.

7 Ancora due lire di sterlini (quarantotto lire tornesi) sopra ogni foglio di dette carte contenente donazioni, presentazioni, collazioni o instituzioni di, od a qualche benefizio, o scritture, ed instromenti ad un tale oggetto, o registrazioni, o atti di admissioni, o testimoniali, od attestati di ogni grado conseguito in qualche Università, Accademia, Collegio o Seminario di studj.

8 Ancora uno scellino sterlino sopra ogni monizione, cedola, richiamo, comparsa, allegazione, informazione, lettera di richiesta, esecuzione, rinunzia, inventario, o altr'atti vanti le Corti dell'Ammiragliato.

9 Ancora dieci scellini sterlini sopra ogni foglio di copia di essi processi ed atti.

10 Ancora dieci scellini sterlini sopra gli atti di appellazione dai semplici tribunali di pace.

11 Ancora cinque scellini sterlini per iscritture di convenzione per levar multe, o di permissione di presa di possesso di qualche successione ordinaria, o di sommazione di comparizione, che sia emanata da qualcheduna di esse Corti, od a quella abbia a ritornare.

12 Ancora quattro scellini sterlini per giudizj, decreti, o dimissioni, o altri memoriali nelle suddette Corti.

13 Ancora uno scellino sterlino per atti di assicurazione, cauzione, comparizione, interrogatorj, deposizioni, o mandati di ogni Corte, o commissione, copie, sommazioni, citazioni compulsorie, e somiglianti, eccettuati però i casi criminali.

14 Ancora dieci lire di sterlini per licenze, destinazioni, o admissioni di qualunque consigliere, avvocato o procuratore, a dir cause presso le dette Corti, o di qualunque notajo.

15 Ancora quattro pensi sterlini per licenza di levar dai porti ogni sorta qualsivoglia di grasce, derrate, o merci, per licenze di dipartita, per attestati di aver soddisfatto alle dogane.

16 Ancora venti scellini sterlini per lettere di marca, o commissioni per andare in corso.

17 Ancora dieci scellini sterlini per commissioni di qualche uffizio, o impiego lucrativo per lo spazio di un anno, o per minor tempo, e di un provento maggiore di venti lire di sterlini all'anno, compresoci lo stipendio ordinario, gli emolumenti, e quel che fa la penna, eccettuate però le commissioni degli uffiziali di terra e di mare, dell'artiglieria o della milizia, e dei tribunali di pace.

18 Ancora sei lire di sterlini per libertà, privilegi, franchigie concesse sotto il sigillo di qualcuna delle dette colonie, o piantagioni.

19 Ancora venti scellini sterlini per licenze di vendere a minuto ogni sorta di liquori spiritosi.

20 Ancora quattro lire di sterlini per licenze di vender vino a minuto concesse a quelle persone, che non abbiano ottenuta la licenza di vendere a minuto i liquori spiritosi.

21 Ancora tre lire di sterlini per licenze di vendere a minuto l'uno e gli altri.

22 Ancora cinque scellini sterlini per testamenti, lettere di amministrazione o di tutela di beni, eccedenti il valore di venti lire di sterlini.

23 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 Ancora sei pensi sterlini per obbligazioni di pagamento di ogni somma di moneta, la quale non ecceda quella di dieci lire di sterlini.

25 Ancora uno scellino sterlino per obbligazioni di pagamento di ogni somma di moneta maggiore di dieci lire di sterlini, e non maggiore di venti.

26 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per obbligazioni di pagamento di ogni somma di moneta maggiore di venti lire di sterlini, e non maggiore di quaranta.

27 Ancora sei pensi sterlini per ordini o decreti per accatastare e partire ogni quantità di terra non maggiore di cento acri.

28 Ancora uno scellino sterlino per somiglianti ordini o decreti per accatastare e partire ogni quantità di terra oltre le cento, e non oltre le dugento acri.

29 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per simili ordini o decreti per accatastare e partire ogni quantità di terra oltre le dugento, e non oltre le trecentoventi acri; ed all'avvenante per simili ordini o decreti per accatastare e partire ogni altra quantità successiva di trecentoventi acri.

30 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per gli atti qualsivogliano di ogni originaria concessione, appigionamento, od assegnazione qualsivoglia di ogni quantità di terra, non oltre le cento acri, per un termine non eccedente gli ventun'anni.

31 Ancora due scellini sterlini per simili atti per ogni quantità di terra oltre le cento, e non al di là delle dugento acri.

32 Ancora due scellini, e sei pensi sterlini per simili atti per ogni quantità di terra oltre le dugento, e non al di là delle trecentoventi acri; ed all'avvenante per altri simili atti per ogni altra successiva quantità di terra di trecentoventi acri.

33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 Ancora quattro lire di sterlini per commissioni di qualche uffizio od impiego pubblico e lucrativo, non menzionato di sopra, e di un provento maggiore di venti lire di sterlini all'anno, compresovi lo stipendio ordinario, gli emolumenti, e quel che fa la penna, o per copie di esse, eccettuate le commissioni degli uffiziali di terra e di mare, dell'artiglieria o della milizia, o dei tribunali di pace.

37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 Ancora due scellini, e sei pensi sterlini per inventarj, appigionamenti, affittamenti, contratti, stipulazioni, scritture di vendita, partite, protestazioni, capitoli di noviziato o convenzioni (eccettuate quelle che concernono il salario de' servitori non apprendenti, ed anche tali altre materie di sopra mentovate per essere gabellate).

39 Ancora cinque scellini sterlini per mandati o decreti per sindacare alcun conto pubblico, per ordini, concessioni, attestati non di sopra mentovati per essere gabellati, o per passaporti, o bullette, dimissione d'uffizj o polizze di assicurazione, eccettuati gli mandati o ordini pel servizio delle armate, degli eserciti, dell'artiglieria e della milizia, come pure le concessioni d'uffizj di minor provento di venti lire di sterlini all'anno, compresovi lo stipendio ordinario, gli emolumenti e quel che fa la penna.

40 Ancora due scellini, e tre pensi sterlini per iscritture notariali, obbligazioni, atti, lettere di procuratore, procure, gaggi, quitanze, ed altri istrumenti obbligatorj non di sopra menzionati per essere gabellati.

41 Ancora tre pensi sterlini per registrature di ogni atto, o altro istrumento qualsivoglia sopra mentovato per essere gabellato.

42 Ancora due scellini sterlini per registrature di ogni atto, o altro istrumento qualsivoglia non di sopra mentovato per essere gabellato.

43 Ancora una gabella di uno scellino sterlino su di ciascun mazzo di carte da giocare, che sia venduto o adoperato.

44 Ancora una gabella di dieci scellini sterlini su ciascuna coppia di dadi, che sia venduta o adoperata.

45 Ancora un mezzo penso sterlino su di ciascun libretto volgarmente chiamato Pamphlet, e su di ciascuna gazzetta non più larghi di un mezzo foglio, i quali siano nelle dette colonie, e piantagioni dispersi e pubblicati.

46 Ancora un penso sterlino sopra ciascun tal libretto, o sia Pamphlet, e carta di gazzetta più larga di un mezzo foglio, e non eccedente uno intiero.

47 Ancora due scellini sterlini sopra ciascun tale libretto, o carta di sei foglj in ottavo, di dodici in quarto e di venti in foglio.

48 Ancora due scellini sterlini su di ciascun avviso stampato in ogni gazzetta qualsivoglia, o fogli, o libretti suddetti.

49 Ancora due pensi sterlini sopra ciascun almanacco o calendario per un solo anno, o per minor tempo di un anno, scritto, o stampato sopra una faccia sola di ciascun foglio.

50 Ancora quattro pensi sterlini sopra ogni almanacco, o calendario per un solo anno, scritto, o stampato sulle due faccie di ciascun foglio.

51 Ancora che le suddette rispettive gabelle sugli almanacchi e calendarj tante volte s'abbiano a pagare per gli almanacchi o calendarj di più anni, quanti sono gli anni per i quali e' possono servire.

52 Ancora che una gabella nella proporzione di sei pensi sterlini sia posta sopra ogni ventina di scellini di ogni somma non eccedente cinquanta lire di sterlini, le quali siano date, pagate, contrattate o convenute per ogni praticante o novizio o apprendente, il quale sia posto o collocato con qualche maestro o maestra, padrone o padrona a fine d'imparare qualche professione, traffico od impiego.

53 Ancora che una gabella nella proporzione di uno scellino sterlino sia posta sopra ogni somma eccedente cinquanta lire di sterlini, le quali per simili cause siano date, pagate, contrattate o convenute.

54 Ancora che ogni pezzo di carta vitellina o di carta pecora, od ogni foglio o pezzo di carta, sul quale siano scritti o stampati atti, istrumenti, processi, o altre materie o cose sovramenzionate in tutt'altra lingua, che nell'inglese, abbiano a pagare doppia gabella di quella, alla quale e' sono rispettivamente sottoposti.

55 Finalmente che il provento di tutte le soprascritte gabelle abbia a pagarsi nella tesoreria di Sua Maestà, ed ivi tenuto in serbanza, per essere quindi usato di tempo in tempo dal Parlamento a fine di viemaggiormente far le spese necessarie alla difesa, protezione e sicuranza delle dette colonie e piantagioni.