Cernis et armorum proceres legumque potentes:

Patricios sumunt habitus, et more Gabino

Discolor incedit legio, positisque parumper

Bellorum signis sequitur vexilla Quirini.

Lictori cedunt aquilae, ridetque togatus

Miles, et in mediis effulget Curia Castris?

Claud. in IV. Cons. Honor. 5.

.... Strictasque procul radiare secures.

In. Cons. Prob. 229.

273. Vedi Vales. ad Ammian. Marcell. l. XXII. c. 7.

274.

Auspice mox latum sonuit clamora Tribunal,

Te fastos ineunt quater; solemnia ludit

Omnia libertas; deductum vindice morem

Lex celebrat, famulusque jugo laxatus herili

Ducitur, et grato remeat securior ictu,

Claud. in IV. Cons. Honor. 611.

275. Celebrant quidem solemnes istos dies omnes ubique urbes, quae sub legibus agunt; et Roma de more et Constantinopolis de imitatione, et Antiochia pro luxu, et discincta Carthago, et domus flaminis Alexandria, sed Treviri Principis beneficio. Auson in gratiar. act.

276. Claudiano (in Cons. Mall. Theodor. 279-331) descrive con vivace ed immaginosa maniera i diversi giuochi del circo, del teatro e dell'anfiteatro, dati da' nuovi Consoli. Ma eran già stati proibiti i sanguinosi combattimenti de' gladiatori.

277. Procop. in Histor. arcan. c. 26.

278. In consulatu honos sine labore suscipitur. Mamertino in Paneg. Vet. XI. 2. Questa esaltata idea del Consolato è presa da un'orazione (II. p. 107) che recitò Giuliano nella servil Corte di Costanzo. Vedi l'Ab. della Bleterie (Memoir. de l'Acad. Tom. XXIV. p. 289) che si studia di cercare i vestigi dell'antica costituzione, e che li trova qualche volta nella fertile sua fantasia.

279. Le leggi delle XII Tavole proibirono i matrimoni fra i Patrizi e i Plebei; e le uniformi operazioni della natura umana possono assicurare, che il costume sopravvisse alla legge. Vedasi appresso Livio (IV. 1-6) l'orgoglio di famiglia innalzato dal Console ed i diritti del genere umano sostenuti dal Tribuno Canuleio.

280. Vedansi le vivaci pitture, che fa Sallustio nella guerra Giugurtina dell'orgoglio de' nobili, e fino del virtuoso Metello che non poteva soffrire, che si dovesse dar l'onore del Consolato all'oscuro merito del suo Luogotenente Mario (c. 64.) Dugento anni prima, la stirpe de' Metelli stessi era confusa fra i plebei di Roma; e dall'etimologia del loro nome Caecilius, vi è motivo di credere, che quegli altieri nobili derivassero la lor origine da un venditore di viveri.

281. Nell'anno di Roma 800 vi rimanevan ben poche, non solo delle antiche famiglie patrizie, ma anche di quelle, ch'erano state creato da Cesare e da Augusto. (Tacit. Annal. XI. 25.) La famiglia di Scauro (ch'era un ramo della patrizia degli Emilj) erasi ridotta in uno stato sì basso, che suo padre, il quale s'esercitava nel commercio del carbone, non gli lasciò che dieci schiavi, e qualche cosa meno di seicento zecchini. (Valer. Massim. l. IV. c. 4. n. 11. Aurel. Vitt. in Scaur.) Il merito però del figlio salvò la famiglia dall'obblivione.

282. Tacito Annal. XI 25. Dione Cass. l. LII p. 693. Le virtù d'Agricola, che fu creato patrizio dall'Imperator Vespasiano, rifletterono l'onore sopra quell'antico Ordine: ma i suoi antenati non oltrepassavano la nobiltà equestre.

283. Sarebbe stata quasi impossibile questa mancanza, se fosse vero, come Casaubono costringe Aurelio Vittore ad affermare (ad Sueton. in Caesar. c. 42. vedi Hist. Aug. p. 203 e Casaubono Comment. p. 220) che Vespasiano creò in una volta mille famiglie patrizie. Ma tale stravagante numero è troppo anche per tutto l'Ordine Senatorio, se non vi si voglian comprendere tutti i cavalieri Romani distinti colla permissione di portare il laticlavo.

284. Zosim. lib. II. p. 118 e Gotofred. ad Cod. Theod. l. VI. Tit. VI.

285. Zosim. l. II. p. 109-118. Se non avessimo per buona avventura questo soddisfacente ragguaglio della divisione del potere, e delle province de' Prefetti del Pretorio, saremmo spesse volte restati perplessi fra' copiosi particolari del Codice e la circostanziata minutezza della Notizia.

286. A Praefectis autem Praetorio provocare non sinimus dice Costantino medesimo in una legge del Cod. Giustin. lib. VII. Tit. LXII. leg. 19. Carisio, Giurisconsulto del tempo di Costantino (Heinec. Hist. Jur. Rom. pag. 349), che risguarda questa legge come un fondamental principio di Giurisprudenza, paragona i Prefetti del Pretorio a' Generali di cavalleria degli antichi Dittatori. Pandect. l. I. Tit. XI.

287. Allorchè nello Stato già esausto dell'Impero, Giustiniano volle instituire un Prefetto del Pretorio per l'Affrica, gli assegnò un salario di cento libbre d'oro Cod. Justinian. l. I. Tit. XXVII. leg. 1.

288. Tanto per questa che per le altre dignità dell'Impero potrem riportarci agli ampi Comentari del Pancirolo, e del Gotofredo, che hanno diligentemente raccolti, e posti con esattezza in ordine tutti i materiali sì legali, che istorici su tal articolo. Il Dott. Howell (Istor. del Mond. Vol. II. p. 24-77) da questi Autori ha formato un compendio molto distinto dello Stato del Romano Impero.

289. Tacit. Annal. IV. 11. Euseb. in Chron. p. 155. Dione Cassio nell'oraz. di Mecenate (t. VII. p. 675) descrive quali prerogative al suo tempo aveva il Prefetto di Roma.

290. La fama di Messala fu appena corrispondente al suo merito. Nella sua più fresca gioventù fu raccomandato da Cicerone all'amicizia di Bruto. Egli seguì le bandiere della Repubblica, finchè furon vinte ne' campi di Filippi; ed allora accollò e meritò il favore del più moderato de' conquistatori, nè lasciò di sostener la sua libertà e dignità nella Corte di Augusto. La conquista dell'Aquitania giustificò il trionfo di lui. Disputò, come oratore, a Cicerone medesimo la palma dell'eloquenza. Messala coltivò tutte le muse, ed era il protettore d'ogni bell'ingegno. Impiegava egli le sue serate in filosofiche conversazioni con Orazio; ponevasi a tavola in mezzo a Delia e Tibullo; e si prendeva piacere d'incoraggiare i talenti poetici del giovane Ovidio.

291. Incivilem esse potestatem contestans, dice il Traduttore d'Eusebio. Tacito esprime la medesima idem con altre parole; quasi nescius exercendi.

292. Vedi Lipsio Excurs. D. ad. I. Lib. Tacit. Annal.

293. Heinec. Elem. Jur. Civ. secund. ord. Pandect. Tom. I. p. 70. Vedi anche Spanemio De us. Numism. Tom. II. Diss. X. p. 119. Nell'anno 450 Marciano pubblicò una legge, con cui stabilì, che ogni anno tre cittadini fossero eletti dal Senato, ma col loro assenso, Pretori di Costantinopoli. Cod. Justin. l. I. Tom. XXXIX. leg. 2.

294. Quidquid igitur intra urbem admittitur ad P. U. videtur pertinere, sed et si quid intra centesimum milliarium. Ulpian. in Pandect. l. I. Tit. XIII. n. 1. Egli prosegue ad enumerare i diversi uffizi del Prefetto, che nel Cod. di Giustiniano (lib. I. Tit. XXXIX. leg. 3) si dichiara dover precedere e comandare a tutte le magistrature civili sine injuria ne detrimento honoris alieni.

295. Oltre le nostre solite guide, possiam osservare, che felice Contelorio fece un trattato a parte De Praefecto Urbis e che nel decimoquarto libro del Codice Teodosiano si trovano molte curiose particolarità relativamente alla polizia di Roma e di Costantinopoli.

296. Eunapio asserisce, che il Proconsole dell'Asia era indipendente dal Prefetto, lo che per altro si deve intendere con qualche limitazione: egli è fuor di dubbio che non riconosceva giurisdizione del Vice-Prefetto. Pancirolo, p. 161.

297. Il Proconsole dell'Affrica aveva quattrocento apparatori; i quali tutti ricevevano stipendi o dal tesoro Imperiale o dalla Provincia. Vedi Pancirolo, p. 26 ed il Cod. Giustin. l. XII. Tit. LVI. LVII.

298. Trovavasi parimente in Italia il Vicario di Roma: e si è molto disputato, se la sua giurisdizione si contenesse nelle cento miglia dalla città, o s'estendesse sopra le dieci Province meridionali dell'Italia.

299. Fra le opere del celebre Ulpiano ve n'era una in dieci libri intorno all'uffizio del Proconsole, i doveri del quale, quanto alla sostanza, eran gli stessi che quelli d'un ordinario Governator di Provincia.

300. I Presidenti o Consolari potevano imporre soltanto la pena di due once; i Vice-prefetti di tre; i Proconsoli, il conte di Oriente, ed il Prefetto d'Egitto di sei. Vedi Heinec. Jur. Civ. Tom. I. p. 75. Pandect. L. LXVIII. Tit. XIX. n. 8. Cod. Justinian. L. I. Tit. LIV. leg. 4. 6.

301. Ut nulli Patriae tuae administratio sine speciali Principis permissu permittatur Cod. Justin. l. I. Tit. LXI. Fu pubblicata la prima volta questa legge dall'Imperator Marco dopo la ribellione di Cassio Dion. l. LXXI. Il medesimo si osserva nella China con ugual rigore ed effetto.

302. Pandect. l. XXXIII. Tit. II. n. 38, 57, 63.

303. In jure continetur, ne quis in administratione constitutus aliquid compararet Cod. Theodos. l. VIII. Tit. XV. l. 1. Questa massima di Gius comune fu confermata da una serie di editti da Costantino fino a Giustino (vedi il restante del Titolo). Si eccettuano da tale proibizione, che s'estende fino a' più bassi ministri del Governatore, solamente le vesti e le provvisioni per vivere. L'acquisto fatto dentro i cinque anni potea revocarsi; dopo di che, se scuoprivasi, era devoluto al tesoro pubblico.

304. Cessent rapaces jam nunc officialium manus; cessent, inquam; nam si moniti non cessaverint, gladiis praecidentur: Cod. Theodos. l. I Tit. VII. leg. 1. Zenone ordinò, che tutti i Governatori per cinquanta giorni dopo spirato il tempo del lor governo, restassero nella Provincia per rispondere a qualunque accusa: Cod. Justin. lib. II. Tit. XLIX leg. 1.

305. Summa igitur ope et alacri studio has leges nostras accipite, et vosmetipsos sic eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat, toto legitimo opere perfecto, posse etiam nostram Rempublicam in partibus ejus vobis credendis gubernari. Justinian. Proem. Instit.

306. Lo splendore della scuola di Berito, che mantenne nell'Oriente l'idioma e la giurisprudenza de' Romani, si può considerare che durasse dal terzo secolo fino alla metà del sesto. Heinec. Jur. Rom. Hist. p. 351-356.

307. Siccome in un tempo anteriore esposi la civile e militare promozione di Pertinace, così inserirò qui gli onori civili di Mallio Teodoro. In primo luogo egli si distinse per la sua eloquenza, mentre perorava come avvocato nel Tribunale del Prefetto del Pretorio; secondariamente governò una Provincia dell'Affrica o come Presidente, o come Consolare, e nella sua amministrazione meritò l'onore di una statua di rame; 3. fu dichiarato Vicario o Viceprefetto di Macedonia; 4. Questore; 5. Conte delle sacre largizioni; 6. Prefetto del Pretorio delle Gallie, mentre poteva anche passare per giovane; 7. dopo una ritirata e forse una disgrazia di molti anni, che Mallio (confuso da alcuni critici col poeta Manilio, vedi Fabric. Biblio. Latin. Edit. Ernest. Tom. I. c. 18. p. 501) impiegò nello studio della filosofia Greca, fu eletto Prefetto del Pretorio dell'Italia nell'anno 397. 8. mentre tuttavia esercitava quella gran carica fu creato nell'anno 399 Console per l'Occidente; ed il suo nome per causa dell'infamia del suo collega, l'eunuco Eutropio, spesse volte si trova solo ne' Fasti; 9. nell'anno 408 Mallio fu fatto la seconda volta Prefetto del Pretorio dell'Italia. Anche nel venale panegirico di Claudiano si scuopre il merito di Mallio Teodoro, il quale per una rara avventura era intimo amico di Simmaco e di S. Agostino. Vedi Tillemont Hist. des Emp. Tom. V. p. 1110-1114.

308. Mamertin. in Panegyr. vol. XI. 20. Aster. ap. Phor. p. 1500.

309. Il curioso passo d'Ammiano (l. XXX. c. 4), con cui dipinge i costumi de' legali suoi contemporanei, somministra uno strano mescuglio di buon senso, di falsa rettorica e di stravagante satira. Gotofredo (Prolegom. ad. Cod. Theodos. c. 1. p. 185) conferma ciò che dice l'Istorico con querele somiglianti e con autentici fatti. Nel quarto secolo potevan caricarsi molti cammelli co' libri legali. Eunap. in vit. Edesii p. 72.

310. Se ne veda un esempio assai splendido nella vita d'Agricola, specialmente ne' cap. 20 e 21. Al Luogotenente della Gran-Brettagna s'affidava l'istesso potere, che Cicerone, Proconsole della Cilicia, aveva esercitato in nome del Senato e del Popolo.

311. L'Abbate Dubos, che ha esaminato con accuratezza (vedi Hist. de la Mon. Franc. Tom. I p. 41-100 edit. 1742) le instituzioni e di Augusto e di Costantino, avverte, che, se Ottone fosse stato ucciso il giorno avanti ch'eseguisse la sua cospirazione, egli comparirebbe adesso nell'Istoria ugualmente innocente che Corbulone.

312. Zosimo l. II. p. 110. Avanti che finisse il regno di Costanzo i Magistri militum erano già cresciuti fino a quattro. Ved. Vales. Ad Ammian. l. XVI. c. 7.

313. Quantunque si faccia spesso menzione de' Conti e dei Duchi militari sì nella storia che ne' codici, tuttavia per avere un'esatta cognizione del numero e delle stazioni di essi, convien ricorrere alla Notizia. Quanto all'instituzione, al grado, a' privilegi de' Conti in generale, vedi il Cod. Teodos. lib. VI. Tit. XII-XX col Comentario del Gotofredo.

314. Zosim. l. 2. p. 14. Con molta oscurità s'esprime la distinzione fra le due classi delle truppe Romane tanto appresso gli storici, quanto nelle leggi e nella Notizia. Si consulti ciò nonostante il copioso Paratitlon o estratto del Gotofredo al libro VII del Codice Teodosiano de re militari l. VII. Tit. I. leg. 18. lib. VIII. Tit. I. leg. 10.

315. Ferox erat in suos miles et rapax, ignavus vero in hostes et fractus, Ammiano l. XXII. c. 4. Egli osserva, che amavano i morbidi letti, e le case di marmo, e che più pesavano le loro coppe che le loro spade.

316. Cod. Theodos. l. VII, Tit. I. leg. 1. Tit. XII. leg. 1. Vedi Howell Istor. del Mond. Vol. II p. 19. Questo dotto istorico, che non è conosciuto abbastanza, si sforza di giustificare il carattere e la politica di Costantino.

317. Ammiano l. XIX. c. 2. Egli osserva, (c. 5.) che il disperato ardore di due legioni Galliche fu come un pugno d'acqua gettata in un grand'incendio.

318. Pancirol. ad Notit. Mem. de l'Acad. des Inscr. T. XXV. p. 491.

319. Romana acies unius prope formae erat et hominum, et armorum genere. Regia acies varia magis multis gentibus dissimilitudine armorum, auxiliorumque erat. Tit. Liv. l. XXXVII. c. 39, 40. Flaminio anche prima dell'evento avea paragonato l'esercito d'Antioco ad una cena, in cui si fosse cucinata la carne d'un vile animale in diverse maniere dall'arte de' cuochi. Vedi la vita di Flamin. in Plutarco.

320. Agat. l. V. p. 157. Edit. Louvre.

321. Valentiniano (Cod. Theod. l. VII. Tit. XIII. leg. 3) ne fissa la misura a cinque piedi e sette dita, che sono circa cinque piedi e quattro pollici e mezzo inglesi. Prima era stata di cinque piedi, e dieci dita, e ne' migliori corpi di sei piedi romani. Sed tunc erat amplior multitudo, et plures sequebantur militiam armatam. Veget. de re milit. l. I c. 5.

322. Vedi i due Titoli De Veteranis, De Filiis Veteran. nel settimo libro del Cod. Teodos. L'età, in cui s'esigeva il militar servizio, era varia, da' sedici a' venticinque anni. Se i figli de' veterani venivano con un cavallo, avean diritto di militare nella cavalleria; due cavalli poi davano loro altri stimabili privilegi.

323. Cod. Theodos. l. VII. Tit. XIII. leg. 7. Secondo l'Istorico Socrate (vedi Gotofr. ivi), l'istesso Imperator Valente alle volte esigeva ottanta monete d'oro per una recluta. Nella Legge seguente freddamente si esprime, che non siano ammessi gli schiavi inter optimas lectissimorum militum turmas.

324. Per ordine d'Augusto, si venderono al pubblico incanto la persona, ed i beni d'un cavalier Romano, che avea mutilato due suoi figliuoli (Sueton. in Aug. c. 27). La moderazione di quell'artificioso usurpatore dimostra, che quest'esempio di severità era giustificato dallo spirito de' tempi. Ammiano fa una distinzione fra gli effeminati Italiani ed i coraggiosi Galli (l. XV. c. 12). Pure non più che quindici anni dopo, Valentiniano in una legge diretta al Prefetto della Gallia, è costretto a ordinare, che questi vili disertori siano bruciati vivi (Cod. Theod. l. VII. Tit. XIII. leg. 5). Erano tanto moltiplicati nell'Illirico, che la Provincia si lagnava della scarsità di reclute, Ib. leg. 10.

325. Essi erano chiamati Murci. Si trova in Plauto ed in Festo la parola murcidus per indicare una persona, pigra e codarda, che secondo Arnobio ed Agostino era sotto l'immediata protezione della Don Murcia. Per causa di questa particolare specie di codardia gli scrittori della Latinità di mezzo prendon murcare per sinonimo di mutilare. Vedi Lindenborg e Vales. ed Ammian. Marcell. l. XV. c. 12.

326. Malarichus — adhibitis Francis, quorum ea tempestate in palatio multitudo florebat, erectius jam loquebatur, tumultuabaturque. Ammian. l. XV. c. 5.

327. Barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et trabeas consulares. Ammian. l. XX. c. 10. Sembra che Eusebio (in vit. Const. l. IV. c. 7) ed Aurelio Vittore confermino la verità di tale asserzione; pure ne' trentadue Fasti consolari del regno di Costantino non ho potuto trovare il nome d'un solo Barbaro. Crederei dunque che la liberalità di quel Principe si riferisse agli ornamenti piuttosto che all'uffizio del Consolato.

328. Cod. Theod. lib. VI. Tit. VIII.

329. Per una metafora ben singolare, presa dal militar carattere de' primi Imperatori, il loro Maestro di Casa era chiamato Conte del loro campo (Comes castrensis). Cassiodoro rappresenta con molta serietà al Principe, che la riputazione di lui e dell'Impero dovea dipendere dall'opinione, che gli ambasciatori stranieri avrebber concepito dell'abbondanza e magnificenza della tavola reale (Var. l. VI. epist. 9).

330. Guterio (De offic. Domus Aug. l. II. c. 20. l. III.) ha con molta esattezza spiegate le funzioni del Maestro degli Uffizj, e la costituzione degli Scrinia al medesimo subordinati. Ma invano egli tenta, sulla più dubbiosa autorità, di condurre al tempo degli Antonini, o anche di Nerone l'origine d'un Magistrato, che non si può trovar nell'Istoria prima del regno di Costantino.

331. Tacito (Annal. XI. 22) dice, che i primi Questori furono eletti dal popolo, sessantaquattro anni dopo la fondazione della Repubblica; ma egli è d'opinione ch'essi lungo tempo avanti si creassero annualmente da' Consoli ed anche da' Re. Ma tale oscuro punto d'antichità è contrastato da altri scrittori.

332. Sembra, che Tacito (Annal. XI. 22) consideri come il numero maggior de' Questori quello di venti; e Dione (l. XLIII. p. 374) fa conoscere che se Cesare il Dittatore una volta ne creò quaranta, ciò fu solamente ad oggetto di facilitare il pagamento d'un immenso debito di gratitudine. Pure l'aumentazione, ch'egli fece de' Pretori, si mantenne anche ne' successivi regni.

333. Sueton. in Aug. c. 65. e Torrent. iv. Dion. Cass. p. 755.

334. La gioventù ed inesperienza de' Questori, ch'entravano in quell'importante carica nel loro ventesimoquinto anno (Lips. Excurs. ad Tacit. l. III. D.) obbligarono Augusto a rimuoverli dal maneggio del tesoro; e quantunque fosse loro da Claudio restituito, sembra che ne fossero finalmente privati da Nerone (Tacit. Annal. XXII. 29. Sueton. in Aug. c. 36. in Claud. c. 24. Dion. pag. 666. 961. ec. Plin. Epist. X. 20 et alib.) Nelle Province della divisione Imperiale, in luogo de' Questori con miglior consiglio si ponevano i Procuratori (Dion. Cass. p. 707. Tacit. in vit. Agricol. c. 15) o come si chiamarono in seguito, i Razionali (Hist. Aug. p. 130). Ma nelle province del Senato si trova sempre una serie di Questori fino al Regno di Marco Antonino (Vedi le Iscrizioni di Grutero, l'epistole di Plinio, ed un fatto decisivo nella Storia Augusta p. 64). Si può rilevare da Ulpiano (Pandect. l. I. Tit. 13.) che fu abolita la loro provinciale amministrazione sotto il governo della casa di Severo; e nelle successive turbolenze dovettero naturalmente cessare le annuali o triennali elezioni de' Questori.

335. Cum patris nomine et epistolas ipse dictaret, et edicta conscriberet, orationesque in senatu recitaret, etiam Quaestoris vice. Sueton. in Tit. c. 6. Quest'uffizio dovè acquistare anche maggior dignità per essere accidentalmente stato esercitato dal presuntivo erede dell'Impero. Traiano affidò la medesima cura ad Adriano suo Questore e Cugino. Vedi Dodwell Praelect. Cambden. X. XI. pag. 362, 394.

336.

... Terris edicta daturus

Supplicibus responsa... Oracula regis

Eloquio crevere tuo; nec dignius unquam

Majestas meminit sese Romana locutam.

Claudian. in Cons. Mall. Theod. 33. Vedi ancora Simmaco Epist. I 17, e Cassiodoro Var, VI. 5.

337. Cod. Theodos. l. VI. Tit. 30. Cod. Justin. lib. XII. Tit. 24.

338. Ne' dipartimenti de' due Conti del Tesoro, la parte Orientale della Notizia è molto mancante. Egli è da osservarsi, che si trovava una cassa pubblica in Londra, ed un Gineceo, o manifattura in Winchester. Ma la Britannia non era creduta degna nè d'una zecca, nè d'un arsenale. La sola Gallia ne aveva tre delle prime ed otto de' secondi.

339. Cod. Theodos. l. VI. Tit. XXX. leg. 2 e Gotofredo Ib.

340. Strab. Geogr. l. XII. p. 809. L'altro Tempio di Comana in Ponto era una colonia di quello della Cappadocia l. XII p. 825. Il Presidente di Brosses (Vedi il suo Salust. Tom. II. p. 21) congettura, che la Divinità adorata nelle due Comane fosse Beltis, la Venere d'Oriente o la Dea della generazione; ente ben diverso in vero dalla Dea della guerra.

341. Cod. Theodos. l. X. Tit. V. De Grege Dominico. Gotofredo ha raccolto tutti gli antichi passi relativi a' cavalli della Cappadocia. La Palmaziana, ch'era una delle più belle razze, fu confiscata ad un ribelle, il patrimonio del quale era sedici miglia distante da Tiana, vicino alla strada pubblica tra Costantinopoli ed Antiochia.

342. Giustiniano Novell. 30 sottopose il dipartimento del Conte della Cappadocia all'autorità immediata dell'Eunuco favorito, che presedeva al Sacro cubicolo.

343. Cod. Theod. l. VI. Tit. XXX. leg. 4. ec.

344. Pancirolo p. 102, 136. Si descrive l'apparato di questi Domestici militari nel poema latino di Corippo: De Laudibus Justin. l. III. p. 157-179, 420 dell'Append. dell'Istor. Bizant. Rom. 1777.

345. Ammiano Marcellino, che servì tanti anni, non potè ottenere, che il rango di Protettore. I primi dieci fra questi onorevoli soldati eran Clarissimi.

346. Senofont, Cyrop. l. VIII. Briston De regn. Persic. l. I. n. 190. p. 264. Gl'Imperatori adottarono con piacere questa metafora Persiana.

347. Quanto agli agentes in rebus vedi Ammiano l. XV. c. 3. l. XVI. c. 5. l. XXII. c. 7. colle curiose annotazioni del Valesio. Cod. Theod. l. VI. Tit. XXVII. XXVIII. XXIII. Fra i passi raccolti nel Comentario del Gotofredo, il più osservabile è quello preso da Libanio nel suo discorso intorno alla morte di Giuliano.

348. Le Pandette (l. XLVIII. Tit. XVIII.) contengono i sentimenti de' più celebri Giureconsulti a proposito della tortura. Essi la restringono solo agli schiavi; Ulpiano stesso è pronto a confessare, che res est fragilis, et periculosa, et quae veritatem fallat.

349. Nella cospirazione di Pisone contro Nerone, Epicaride (libertina mulier) fu l'unica persona torturata; tutti gli altri furono intacti tormentis. Sarebbe superfluo l'aggiungere esempi di questo più deboli, e difficile il trovarne de' più forti. Tacito. Annal. XV. 57.

350. Dicendum,.. de institutis Atheniensium, Rhodiorum doctissimorum hominum, apud quos etiam (id quod acerbissimum est) liberi civesque torquentur etc. Cicer. Partit. Orat. 6. 34. Può rilevarsi dal processo di Filota la pratica de' Macedoni. Diodor. Sicul. l. XVII. p. 604. Q. Curt. l. VI. c. 11.

351. L'Eineccio (Elem. Jur. Civ. P. VII. p. 81) ha riunite insieme tutte queste esenzioni.

352. Sembra che questa definizione del prudente Ulpiano (Pandect. l. XLVIII. Tit. IV.) fosse adattata alla Corte di Caracalla, piuttosto che a quella di Alessandro Severo. Vedi i Codici di Teodosio e di Giustiniano ad leg. Juliam majestat.

353. Arcadio Carisio è il Giurisconsulto più vecchio citate dalle Pandette per giustificare l'universal uso della tortura in tutti i casi di ribellione; ma questa massima di tirannia, ch'è ammessa da Ammiano (l. XIX. c. 12) col più rispettoso terrore, vien confermata da varie leggi de' successori di Costantino. Vedi Cod. Theod. l. IX. Tit. XXXV. In majestatis crimine omnibus aequa est conditio.

354. Montesquieu Espr. des Loix l. XII. c. 13.

355. David Hume (Sagg. vol. I. p. 389) ha veduto quest'importante verità con qualche specie di dubbiezza.

356. Si usa tuttavia nella Corte del Papa il ciclo delle Indizioni, che può farsi rimontare sino al regno di Costanzo, e forse di Costantino suo padre; ma è stato molto ragionevolmente alterato il principio del loro anno, riducendolo ai primo di Gennaio. Vedi L'art de verif. les dat. p. XI, il diction. Raison de la Diplomat. Tom. II p. 25, e due diligenti trattati che abbiamo per opera de' Benedettini.

357. I primi 28 Titoli dell'undecimo libro del Codice Teodosiano sono pieni di circostanziati regolamenti sull'importante materia de' tributi; ma suppongono una cognizione dei principj fondamentali più chiara di quella che siamo presentemente in grado d'avere.

358. Il Titolo, che risguarda i Decurioni (l. XII. Tit. I.) è il più ampio in tutto il Codice Teodosiano; mentre non contiene meno di cento novantadue leggi per determinare i doveri, ed i privilegi di quell'utile ceto di Cittadini.

359. Habemus enim et hominum numerum qui delati sunt et agrum modum. Eumen. in Paneg. vet. VIII. 6. Vedi Cod. Theod. l. XIII. Tit. X. XI. col Coment. di Gotofredo.

360. Si quis sacrilega vitem falce succiderit, aut feracium ramorum foetus hebetaverit, quo declinet fidem censuum, et mentiatur callide paupertatis ingenium, mox detectus capitale subibit exitium, et bona ejus in Fisci jura migrabunt. Cod. Theod. l. XIII. Tit. XI. leg. 1. Sebbene questa legge non sia esente da una studiata oscurità, essa è però sufficientemente chiara per provare quanto fosse minuta l'inquisizione, e sproporzionata la pena.

361. Sarebbe cessata la maraviglia di Plinio. Equidem miror P. R. victis gentibus argentum semper imperitasse non aurum. Hist. Nat. XXIII. 15.

362. Furono prese precauzioni (Vedi Cod. Theod. l. XI. Tit. II. e Cod. Justin. l. X. Tit. XXVII. leg. 1, 2, 3,) per restringer ne' Magistrati l'abuso dell'autorità sì nell'esazione che nella compra del grano; ma quelli che avevano tant'abilità da leggere le Orazioni di Cicerone contro Verre (III de frument.) potevano istruirsi di tutte le diverse arti d'oppressione, rispetto al peso, al prezzo, alla qualità ed al trasporto delle specie. L'avarizia d'un Governatore senza lettere poteva supplire alla sua ignoranza.

363. Cod. Theod. lib. XI. Tit. XXVIII. leg. 1 pubblicata il dì 24. Marzo dell'anno 395 dall'Imperatore Onorio, solo due mesi dopo la morte di Teodosio suo padre. Egli parla di 528,042 jugeri Romani, che ho ridotto alla misura Inglese. Il jugero conteneva 28800. piedi quadrati Romani.

364. Gotofredo (Cod. Theod. Tom. VI. p. 116) tratta con gravità e dottrina il soggetto della capitazione; ma volendo egli interpretar la parola caput per una parte o misura di beni, esclude troppo assolutamente l'idea d'una tassa personale.

365. Quid profuerit (Julianus) anhelantibus extrema penuria Gallis, hinc maxime claret, quod primitus partes eas ingressus pro capitibus singulis tributi nomina vicenos quinos aureos reperit flagitari; discedens vero septenos tantum munera universa complentes. Ammiano l. XVI. c. 5.

366. Nel computo della moneta sotto Costantino ed i suoi successori, noi non abbiamo che a riferirci all'eccellente discorso di Greaves sopra il Denarius per esser convinti delle seguenti proposizioni: 1. Che l'antica e moderna libbra Romana, che contiene 5256 grani di peso di dodici once la libbra, è più leggiera circa la duodecima parte della libbra Inglese, ch'è composta di 5760 di que' grani medesimi; 2. Che la libbra d'oro, la quale una volta era stata divisa in quarantotto aurei, era in quel tempo ridotta a settantadue monete più piccole che avevan l'istesso nome; 3. Che si davano legittimamente cinque di questi aurei per una libbra d'argento, e che per conseguenza la libbra d'oro si cambiava per quattordici libbre e ott'once d'argento secondo il peso Romano, o per circa tredici libbre secondo l'Inglese; 4. Che la libbra Inglese d'argento si conia in sessantadue scellini. Posti questi principj, si può computare la libbra Romana d'oro, ch'è la comune misura di grosse somme, per quaranta lire sterline, ed il corso dell'aureo per qualche cosa più d'undici scellini.

367.

Geryones nos esse puta, monstrumque tributum,

Hinc capita ut vivam tu mihi tolle tria.

Sidon. Apoll. Carm. XIII. La riputazione del P. Sirmondo mi faceva sperare maggior soddisfazione nella sua nota a questo notevol passo (p. 144) di quella che vi ho trovata. Le parole suo vel suorum nomine dimostrano l'ambiguità del Comentatore.

368. Per quanto possa quest'asserzione sembrar molto estesa, essa è fondata sugli originali registri delle nascite, delle morti, e de' matrimonj, tenuti con pubblica autorità e presentemente depositati nella Controlleria Generale di Parigi. Il prodotto annuale delle nascite per tutto il regno preso in cinque anni (dal 1770 al 1774 l'uno e l'altro inclusive) è di 479649 maschi e di 449269 femmine, in tutto di 928918 fanciulli. La sola Provincia dell'Hainault Francese dà 9906 nascite, e siamo assicurati da un'effettiva enumerazione del popolo, che si è ripetuta ogni anno dal 1773 al 1776, che fatto il calcolo, l'Hainault contiene 257097 abitanti. Secondo la regola d'una giusta analogia possiam dedurre, che la proporzione ordinaria delle nascite annuali a tutta la popolazione è di circa 1 a 26, e che il regno di Francia contiene 24,151,868 persone d'ambedue i sessi e d'ogni età. Se ci contentiamo poi della più moderata proporzione di 1 a 25, tutta la popolazione ascenderà a 23,222,950. Dalle diligenti ricerche del Governo Francese (le quali non sono indegne della nostra imitazione) possiamo aspettare un grado di certezza sempre maggiore su quest'importante soggetto.

369. Cod. Theod. l. V. Tit. IX. X. XI. Cod. Justin. l. XI. Tit. LXIII. Coloni appellantur, qui conditionem debent genitali solo, propter agriculturam sub dominio possessorum August. De Civ. Dei l. X. c. 1.

370. L'antica giurisdizione di (Augustodunum) Autun in Borgogna, capitale degli Edui, comprendeva l'adiacente territorio di (Noviodunum) Nevers. Vedi Danville, Not. de l'anc. Gaul. p. 491. Le due Diocesi d'Autun e di Nevers adesso sono composte la prima di 110 e l'altra di 160 Parrocchie. I registri delle nascite, tenuti per undici anni in 476 Parrocchie della medesima Provincia di Borgogna, e moltiplicati secondo la moderata proporzione per 25. (Vedi Messance, Ricerche sulla popolaz. p. 142) ci autorizzano ad assegnare il numero netto di 656 persone ad ogni parrocchia, il qual numero venendo moltiplicato per le 770 parrocchie della Diocesi di Nevers, e d'Autun, produrrà la somma di 505,120 persone per l'estensione del paese una volta occupato dagli Edui.

371. Si può fare un'aggiunta di 301,750 abitanti per le Diocesi di Scialon (Cabillonum) e di Macon (Matisco); poichè l'una contiene 200 Parrocchie e l'altra 260. Potrebbe giustificarsi quest'aumento di territorio con molte speciose ragioni. 1. Scialon e Macon erano senza dubbio comprese nella primitiva giurisdizione degli Edui (vedi Danville Not. p. 187, 443). 2. Nella Notizia di Gallia si trovan notate non come Civitates, ma solo come Castra. 3. Non sembra che sieno state sedi Episcopali prima del quinto e del sesto secolo. Contuttocciò v'è un passo d'Eumenio (Paneg. vet. VIII. 7) che con gran forza m'impedisce d'estendere il territorio degli Edui, nel regno di Costantino, lungo le belle rive della navigabile Saona.

372. Eumen. in Paneg. Vet. VIII. 11.

373. L'Ab. Dubos Hist. Crit. de la M. F. Tom. I. p. 121.

374. Vedi Cod. Theod. lib. XIII. Tit. I. c. IV.

375. Zosimo l. II. p. 115. Probabilmente si trova negli attacchi di Zosimo tanta passione e pregiudizio, quanta nella elaborata difesa fatta della memoria di Costantino dallo zelante dottor Howel Ist. del Mond. Vol. II. p. 20.

376. Cod. Theod. l. XI. Tit. VII. leg. 3.

377. Vedi Lips. De Magnitud. Rom. l. II. c. 9. La Spagna Tarragonese presentò all'Imperator Claudio una corona d'oro di settecento libbre di peso, e la Gallia un'altra di novecento. Ho seguìto la ragionevole correzione di Lipsio.

378. Cod. Theod. l. XII. Tit. XIII. I Senatori si supponevano esenti dall'aurum coronarium; ma l'oblatio auri, che si esigeva dalle lor mani, era precisamente dell'istessa natura.

379. Teodosio il Grande, nel giudizioso avviso al suo figlio (Claudian. in IV. Consul. Honor. 214), distingue la Condizione d'un Principe Romano da quella di un Monarca Parto. Per l'uno era necessaria la virtù, per l'altro bastar poteva la nascita.

380. Non c'inganneremo rispetto a Costantino, se «crederemo tutto il male, che ne dice Eusebio, e tutto il bene, che ne dice Zosimo» Fleury Hist. Eccles. Tom. III. p. 233. In fatti Eusebio e Zosimo sono i due estremi dell'adulazione e dell'invettiva. Si esprimono le ombreggiature di mezzo da quegli scrittori, il carattere e la situazione de' quali temperò in varie maniere l'influenza del loro zelo di religione.

381. Le virtù di Costantino si son prese per la massima parte da Eutropio e da Vittore il giovane, due Pagani sinceri, che scrissero dopo l'estinzione della famiglia di esso. Anche Zosimo e l'Imperator Giuliano confessano il suo coraggio personale e le militari sue perfezioni.

382. Vedi Eutropio X. 6. In primo Imperii tempore optimis Principibus, ultimo mediis comparandus. Dall'antica versione Greca di Peanio (Edit. Havercamp. p. 697.) sono inclinato a sospettare ch'Eutropio avesse originalmente scritto vix mediis, e che quest'odioso monosillabo fosse tolto di mezzo dall'affettata inavvertenza de' copisti. Aurelio Vittore esprime l'opinion generale per mezzo d'un volgare, e veramente oscuro proverbio; Trachala decem annis praestantissimus: duodecim sequentibus latro; decem novissimis pupillus ob immodicas profusiones.

383. Giuliano (Orat. I. p. 8) in un discorso adulante pronunziato in presenza del figlio di Costantino e ne' Cesari p. 335. Zosim. p. 114, 115. Posson citarsi le fabbriche tuttora esistenti di Costantinopoli ec. come una prova durevole e senza eccezione della profusione del loro autore.

384. L'imparziale Ammiano merita la nostra fede. Proximorum fauces aperuit primus omnium Constantinus lib. XVI. c. 8. Eusebio medesimo ne confessa l'abuso (Vit. Const. l. IV. c. 29, 54), ed alcune leggi Imperiali ne indicano debolmente il rimedio; vedi sopra p. 60 n. 1.

385. Giuliano ne' Cesari tenta di mettere in ridicolo il suo zio. Il dotto Spanemio però conferma la sospetta di lui testimonianza coll'autorità di medaglie (Vedi Coment. p. 156-299. 397. 459.) Eusebio dice (Orat. c. 5) che Costantino vestiva in tal guisa per causa del pubblico, non di se stesso. Se ciò s'ammettesse, il più stolto vanaglorioso non sarebbe mai privo di scusa.

386. Zosimo e Zonara sono d'accordo in rappresentar Minervina, come la concubina di Costantino, ma Du Cange ha molto bravamente dimostrato il carattere di essa, producendo un passo decisivo di uno de' panegirici: ab ipso fine pueritiae te matrimonii legibus dedisti.

387. Du Cange (Famil. Byzantin. p. 44) sull'autorità di Zonara gli dà il nome di Costantino, ch'è alquanto inverisimile, essendo già stato occupato dal fratello maggiore. Si fa menzione di quello da Annibaliano nella Cronica Pasquale ed è approvato dal Tillemont. Hist. des Emper. T. IV. p. 527.

388. Girol. in Chron. La povertà di Lattanzio si può riferire o a lode del disinteressato filosofo, o a vergogna dell'insensibil padrone. Vedi Tillemont Mem. Eccl. Tom. VI. part. I. p. 345. Dupin Bibliot. Eccl. T. I. pag. 205. Lardner Credibil. dell'Ist. Evangel. P. II. Vol. VII. p. 66.

389. Euseb. Hist. Eccles. l. X. c. 9. Eutropio (X. 6.) lo chiama egregium virum; e Giuliano (Orat. I) assai chiaramente allude alle imprese di Crispo nella guerra civile. Vedi Spanem. Coment. p. 92.

390. Si confronti Idacio e la Cronica Pasq. con Ammiano l. XIV. c. 5. Sembra che l'anno, in cui Costanzo fu creato Cesare, sia con più accuratezza fissato da due Cronologisti; ma l'istorico, il quale visse nella sua Corte, non poteva ignorare il giorno anniversario. Quanto alla deputazione del nuovo Cesare alle Province della Gallia vedi Giuliano Orat. I p. 12. Gotofredo Cronol. leg. p. 26. Blondello del Primat. della Chies. pag. 1183.

391. Cod. Theod. l. IX. Tit. IV. Gotofredo sospetta i segreti motivi di questa legge. Coment. Tom. III. pag. 9.

392. Du Cange Fam. Byzant. p. 58. Tillemont Tom. IV. p. 610.

393. Il suo nome era Porfirio Ottaviano. Si stabilisce la data del suo panegirico, scritto secondo il gusto di quel tempo in bassi acrostici, da Scaligero ad Euseb. p. 250. da Tillemont Tom. IV. p. 607 e dal Fabricio Bibl. Latin. l. IV. c. 1.

394. Zosim. l. II. 103. Gotofred. Chronolog. leg. pag. 28.

395. Ἀκριτως senza processo è la forte e più probabilmente giusta espressione di Svida. Vittore il Vecchio, che scrisse nel regno seguente, dice con conveniente cautela: natu grandior incertum qua, causa patris judicio occidisset. Se noi consultiamo gli scrittori posteriori, come Eutropio, Vittore il Giovane, Orosio, Girolamo, Zosimo, Filostorgio e Gregorio di Tours, sembra che la cognizione, che hanno di questo fatto, vada a grado a grado crescendo a misura che dovevan diminuire i mezzi d'esserne informati: circostanza, che frequentemente s'incontra nelle istoriche ricerche.

396. Ammiano (l. XIV. c. II) adopera l'espression generale peremptum. Codino (p. 34) dice, che il Principe fu decapitato; ma Sidonio Apollinare (Epist. V. 8), forse per fare un'antitesi al bagno caldo di Fausta, vuol piuttosto che gli fosse dato un sorso di freddo veleno.

397. Sororis filium commodae indolis juvenem. Eutrop. X. 6. Non sarebb'egli permesso di congetturare, che Crispo avesse sposato Elena, figlia dell'Imperator Licinio, e che in occasione del felice matrimonio della Principessa fatto nell'anno 322, Costantino avesse accordato un generale perdono? Vedi Du Cange (Fam. Byzant. p. 47) e la legge (l. IX. Tit. XXXVII) del Codice Teodosiano che ha tanto imbarazzato gl'Interpreti. Gotofred. Tom. III p. 297.

398. Vedi la vita di Costantino specialmente nel l. II. c. 19, 20. Evagrio dugento cinquant'anni dopo (l. III. c. 41.) dedusse dal silenzio d'Eusebio un vano argomento contro la verità del fatto.

399. Voltaire Hist. de Pierre le Grand, P. 2. c. 10.

400. Ad oggetto di provare, che da Costantino fu eretta la Statua, e dipoi nascosta dalla malizia degli Arriani, Codino con molta facilità inventa (p. 34) due testimonj, Ippolito ed Erodoto il Giovane, alle immaginarie storie de' quali con fiducia sfacciata si riferisce.

401. Zosimo (l. II. p. 103) si può considerar come il nostro originale. L'accorgimento de' moderni, assistito da qualche cenno che ne han dato gli antichi, ha illustrato e migliorato l'oscura ed imperfetta di lui narrazione.

402. Filostorgio l. II. c. 4. Zosimo (l. II. p. 104, 116) attribuisce a Costantino la morte di due mogli; cioè dell'innocente Fausta, e d'un'adultera, ch'era madre de' tre successori di lui. Secondo Girolamo passaron tre o quattro anni fra la morte di Crispo e quella di Fausta. Vittore il Vecchio osserva un prudente silenzio.

403. Se Fausta fu privata di vita, è ragionevol di credere, che il teatro della sua esecuzione fossero i privati appartamenti del palazzo. L'oratore Grisostomo compiacque la sua fantasia con esporre l'Imperatrice nuda in un deserto monte, ad essere divorata dalle fiere.

404. Giulian. Orat. I. Par ch'egli la chiami madre di Crispo. Ella potè forse prender quel titolo per adozione. Almeno non si risguardava come mortale di lui nemica. Giuliano paragona la fortuna di Fausta a quella di Parisatide Regina di Persia. Un Romano si sarebbe dovuto rammentare più naturalmente Agrippina seconda.