I liberi cittadini di Atene e di Roma godevano in tutti i casi criminali l'inestimabile privilegio di essere giudicati dalla patria loro[397]. I. L'amministrazione della giustizia è il più antico uffizio di un Principe: i Re di Roma l'esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo, senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di appello tosto abolì la giurisdizione de' magistrati, e tutte le cause pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli essenziali principj della giustizia. L'orgoglio dal dispotismo fu invelenito dall'invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte invidiare la felicità de' Persiani il cui destino non dipendeva che dal capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l'effetto della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva infliggere una multa; ma l'inquisizione di tutti i delitti capitali con una legge fondamentale fu riserbata all'assemblea delle centurie, ove il peso dell'influenza e della proprietà doveva infallibilmente preponderare. S'interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un augurio giunto in buon tempo, l'opposizione di un tribuno potevano annullare tutto il processo, e quelle informazioni avanti il popolo erano comunemente meno formidabili all'innocenza che favorevoli al delitto. Ma tale unione del potere giudiziario e del legislativo lasciava in dubbio se l'accusato fosse assolto, o se ricevesse il perdono; e nella difesa di un illustre cliente gli oratori di Roma e di Atene rivolgevano i loro argomenti alla politica ed alla benevolenza, non meno che alla giustizia del loro sovrano. II. La cura di convocare i cittadini pel processo di ogni reo divenne sempre più difficile a misura che i cittadini ed i rei continuamente si moltiplicavano, onde si adottò il pronto spediente di delegare la giurisdizione del popolo ai magistrati ordinarj, ovvero ad inquisitori straordinarj. Nei primi tempi, furono rari ed accidentali questi giudizj. Nel principio del settimo secolo di Roma essi divenner perpetui: ogni anno si assegnava a quattro Pretori il potere di sedere in giudizio e giudicare le gravi offese di tradimento, di estorsione, di peculiato e di corruzione, e Silla aggiunse nuovi Pretori e nuovi esami per que' delitti che più direttamente intaccano la sicurezza degl'individui. Questi inquisitori preparavano e dirigevano il processo, ma essi non potevano che pronunciare le sentenze della pluralità dei giudici, i quali con qualche cecità e maggior pregiudizio furono paragonati ai Giurati inglesi[398]. Il Pretore formava ogni anno una lista di provetti e rispettabili cittadini che sostenessero queste importanti ma penose funzioni. Dopo molti dibattimenti costituzionali, essi vennero scelti in egual numero dal senato, dall'ordine equestre e dal popolo: se ne assegnavano quattrocentocinquanta per ogni questione, e sì differenti ruoli o decurie di giudici dovevano contenere i nomi di più migliaia di Romani, che rappresentavano la giudiciale autorità dello Stato. In ogni causa particolare, se ne traeva un numero sufficiente dall'urna, un giuramento ne affermava l'integrità; il modo di dire i suffragj ne assicurava l'indipendenza; il sospetto di parzialità era tolto dal reciproco diritto di ricusare che aveano l'accusato e l'accusatore; ed i giudici di Milone, colla rimozione di quindici per parte, furono ridotti a cinquanta ed una voce o tavoletta di assoluzione, di condanna o di presunzione favorevole[399]. III. Il pretore della città, nella sua giurisdizione civile, era veramente un giudice, e quasi un legislatore; ma tosto ch'egli avea prescritto l'azione della legge, spesso si riferiva a un delegato per la determinazione del fatto. Col crescere dei processi legali, il tribunale de' centumviri, a cui egli presiedeva, crebbe in riputazione ed in autorità. Ma sia ch'egli agisse solo, ovvero col parere del suo consiglio, si potevano affidare i più assoluti poteri ad un magistrato che ogni anno veniva scelto dalle voci del popolo. Le norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche spiegazione; l'ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti l'età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de' giudici Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar l'umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento dell'Imperatore.

Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la sentenza della legge coll'esilio volontario o colla morte. Sinchè legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l'innocenza, e la sua persona era libera: sinchè i voti dell'ultima Centuria fossero noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle alleate città dell'Italia, della Grecia o dell'Asia[400]. Mediante questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno pe' suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a qualunque godimento della ragione o de' sensi, se una mente avvezza all'ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l'uniformità ed il silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d'uopo per sottrarsi alla tirannia de' Cesari; ma familiare erasi fatto questo sforzo per le massime degli Stoici, l'esempio de' più valorosi Romani ed i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de' rei condannati erano esposti alla pubblica ignominia, ed i loro figliuoli, male più greve ancora, erano ridotti a povertà per la confiscazione de' loro beni. Ma se le vittime di Tiberio e di Nerone anticipavano il decreto del Principe o del Senato, il coraggio e la diligenza loro aveano per ricompensa l'applauso del Pubblico, i decenti onori della sepoltura, e la validità de' lor testamenti[401]. La raffinata avarizia e crudeltà di Domiziano pare ch'abbia tolto agl'infelici, che immolava, quest'ultima consolazione, ed essa fu negata anche dalla stessa clemenza degli Antonini. Una morte volontaria, che nel caso di un delitto capitale, avvenisse tra l'accusa e la sentenza, era reputata come la confessione della reità, e l'inumano fisco sequestrava le spoglie del trapassato[402]. Nondimeno i giuristi hanno sempre rispettato il diritto naturale che ha un cittadino di disporre della sua vita; e l'obbrobrio dopo morte, inventato da Tarquinio[403] per frenare la disperazione de' suoi sudditi, non fu mai fatto rivivere od imitato da' tiranni che gli vennero dietro. Tutte le potestà di questo mondo hanno perduto il loro dominio sopra di colui ch'è deliberato a morire; nè il suo braccio esser può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli[404]; e le favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de' Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l'ultimo colpo della malattia o del carnefice.

Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne' sessantadue libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno di precauzione e d'indugio che non la più ordinaria questione di un contratto o di un'eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche cosa si voglia concedere all'urgente bisogno di difendere la pace della società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che abbiamo un coll'altro: le ingiurie, i beneficj, le promesse creano, annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l'interpretazione dei contratti volontarj e de' testamenti, che dettati sono spesso della frode e dall'ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla sagacità del giudice. L'estensione del commercio e quella dello Stato moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle distanti province dell'Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano, imperator Greco di Costantinopoli e dell'Oriente, era il successore, secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de' costumi; ed il lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni recenti distrasse l'armonia, ed accrebbe la grandezza dell'oscuro ed irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l'ignoranza de' loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l'ingenita perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l'amore del litigare, ma la disugualità de' vantaggi non serve che ad accrescere l'influenza del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un profitto più certo di quello che sperar potrebbe dall'accidentale corruzione del suo giudice. L'esperienza di un abuso da cui il nostro secolo od il nostro paese non vanno perfettamente esenti, può talvolta provocare un generoso sdegno, e trarre dal cuore il troppo affrettato desiderio di scambiare l'elaborata nostra giurisprudenza co' semplici e sommarj decreti di un Cadì Turco. Ma una riflessione più tranquilla ci conduce a vedere che tali forme e dilazioni son necessarie a difendere la persona e la proprietà de' cittadini; che l'autorità discretiva del giudice è il primo stromento della tirannide, e che le leggi di un popolo libero debbono prevedere e determinare ogni questione, la quale possa probabilmente sorgere nell'esercizio del potere e nelle transazioni dell'industria. Ma il governo di Giustiniano congiungeva i mali della libertà e del servaggio, ed i Romani erano oppressi ad un tempo dalla moltiplicità delle leggi, e dall'arbitraria volontà del loro signore.