O vertu! le poignard, seul espoir de la terre
Est ton arme sacrée alors que le tonnerre
Laisse régner le crime et te vend à ses lois.
Il Monti minacciava al re di Napoli, che
il pugnale di Bruto già nudo
Gli è sul petto, già chiede ferir:
e lo Zajotti
Cacciagli in seno il punitor coltello,
Chè il tiranno fratel non è fratello:
poi si divinizzò l'Orsini, e il dottor Renzi e l'Imbriani fecero l'apologia del Milano.
476. Nella Correspondence diplomatique di J. De Maistre leggesi: Si disse ai principi, i Gesuiti sono una potenza, e i principi diedero in questa trappola: ma il fatto è che, senza potenza nello Stato, senza corpi, senza società, senza istituzioni forti ben organizzate, il sovrano non può governare, giacchè non ha che una testa e due braccia, s'ammazzerà di fatica, si intrigherà di tutto, avrà appena il tempo di dormire, e tutto andrà male».
477. Pasquino disse che andò a Vienna a cantare una messa, senza gloria per il papa, senza credo per l'imperatore.
478. L'abate Marco Mastrofini fece dei Rilievi sull'opera del signor De Potter, intitolata Spirito della Chiesa, o considerazioni filosofiche e politiche sulla storia dei Concilj e dei Papi, dagli Apostoli fino ai giorni nostri (Roma 1826). Con buona logica e retta teologia ne esamina le dottrine intorno a Dio, alla trinità, al peccato originale, a Cristo, alla Grazia, alla Chiesa, ai Concilj, ai santi padri, all'invariabilità dei dogmi, ai pontefici, mostrandone i gravi errori, le molte ignoranze, le continue contraddizioni; e come non riveli lo spirito della Chiesa, bensì con arguzie e scurrilità i mancamenti e i vizj che la Chiesa deplora e rimprovera.
479. Il Ricci riflette che, in sua gioventù, era poco frequente il caso d'un indulto generale nella diocesi: e quando accordavasi, era solo per uova e latticinj, esclusine anche sempre i mercoledì, venerdì e sabati, la prima e l'ultima settimana, e le vigilie dell'Annunziata e di san Giuseppe: e mai non si concedeva due anni di seguito. Clemente XIII nel 1767 dispensò anche per l'uso delle carni, dal che venne grave scandalo; poi Pio VI abbondò.
480. Vedi il nostro vol. I, pag. 89. Il Pusey, che più volte menzionammo, accorderebbe tutto, purchè la Chiesa cattolica ripudii la supremazia del papa e il culto di Maria. Al qual proposito soccorrono parole del nostro padre Ventura: «Non è lontano il tempo che il nome di Maria ricondurrà il suo culto in Londra, e con esso la vera religione del Figlio. Avvenimenti misteriosi e inesplicabili hanno luogo presentemente nella fiera Albione. E l'opera di Dio che riconduce, nelle sue vie ineffabili, quel popolo, mercante dei beni della terra, alla conquista dei beni del cielo, col suo ritorno all'unità della vera fede. Ma questo grande, avvenimento che farà stordir l'universo e lo colmerà di gioja, non avrà il suo effetto salvo che sotto il patronato di Maria, presso la quale i Cattolici inglesi insistono alla lor volta con incessanti preghiere, onde ottener la conversione della grande loro patria».
Vedasi in fatto la magnifica risposta del Manning, della quale ci siamo qui valsi.
481. Una delle maggiori accuse che Pietro Leopoldo appone a i Minori Osservanti, è che «il lettore pone per principio che il governo della Chiesa è monarchico, e che il romano pontefice ne è veramente il monarca. Questa eresia si fa passare come un articolo di fede.... Tralascio di accennare gli altri spropositi sulla superiorità del papa al Concilio». «Faceva pietà (dice altrove) il legger gli scritti di quei lettori (frati)..... Le Bolle dei papi erano venerate come regola di fede. La loro infallibilità era data per domma». E del suo sinodo dice: «Troppo si temevano le conseguenze dai partigiani della Corte di Roma, che prevedeva l'effetto che potea produrre contro l'antica macchina della monarchia papale un corso di dottrina e disciplina insieme raccolto, e fondalo sul vangelo e sulla tradizione, assortito appunto per battere in dettaglio quella diabolica ed anticristiana invenzione».
482. 1784, con note del Guadagnini.
483. 1771. Altre sue opere sono:
De justitia Christiana et de sacramentis. Pavia 1783 e 84.
De ultimo hominis fine, deque virtutibus theologicis et cardinalibus. Pavia 1785.
De Ethica cristiana. Pavia 1785.
De verbo Dei scripto ac tradito. Pavia 1789.
Introduzioni e lezioni di filosofia morale, volumi VII, dal 1802 al 1812.
Saggio di poesie composte oltre l'ottantesimo anno.
S'ha una lettera del Gioberti del 1830, diretta all'avvocato Saleri di Brescia, ove applaude ad un costui Elogio del Tamburrini, effondendosi nelle lodi di questo, siccome grand'osteggiatore di «quella setta potente che, dopo corrotta la morale, corrotti i dogmi e la disciplina, vuol mescere il cielo colla terra, la società civile colla ecclesiastica, il regno spirituale col temporale, perpetuare gli abusi presenti, far rivivere quelli della bassa età, e spenta ogni civiltà moderna, richiamare nella religione e nel mondo l'antica babarie». Esorta il Saleri a raccogliere tutte le lettere del Tamburini; e a procurare un'edizione compiuta delle sue opere a Firenze, dove la censura è più benigna.
484. Episcopatui romano non ita adnexum dicimus primatum, ut Ecclesia illum in aliam quamcumque cathedram transferre non possit.
Arnaldus Brixiensis nec proprie schismaticus fuit, nec seditiosus, nec turbulentus.
Nullus episcopus, nec romano excepto, potest aliquem excommunicare, nisi de consensu, saltem præsumpto, totius corporis Ecclesiæ.
Hæresis janseniana est inane spectrum, calide confictum ad hostibus veritatis ad suos adversarios opprimendos.
Ecclesia subesse potest errori in definiendo sensu librorum qui canonici non sunt.
Quælibet gratia Christi efficax est.
Romanus pontifex pastorale munus exercere nequit in alterius diœcesi, absque proprii ordinarii facultate.
Episcopi suam a Christo immediate jurisdictionem habent, non a romano pontifice.
Concilia generalia esse supra pontificem propugnamus.
Ecclesia nullam habet potestatem conferendi indulgentias pro mortuis.
Approbationes confessariorum nec ad loca nec ad tempus limitari possunt.
Romanus pontifex in rebus fidei ac morum, etiam cum Ecclesia sua particulari, judicium pronuncians, subesse potest errori.
Irrefragabilis conciliorum auctoritas minime pendet a confirmatione romani pontificis.
Index librorum prohibitorum congregationis romanæ nequit esse regula pro discernendis bonis libris a malis.
485. Altre opere sue sono:
Vindiciæ augustinianæ ab imputatione regni millenarii. Cremona 1747.
Dialoghi tre in difesa di quelle (1753). Sostiene che il sermone 259 di sant'Agostino è un centone di passi di quel santo, mal connessi da chi volle farlo autore dell'errore de' millenarj.
D. Aurelii Augustini quæ videtur sententia de beatitate s. patriarcarum, prophetarum etc. ante Christi descensum ad inferos (1762). Gli fu vivamente combattuta dal Mamacchi, contro cui egli diresse una Lettera prima nel 1767. L'anno dopo pubblicò la Dissertazione epistolare se l'anima delle bestie possa dirsi spirituale: poi una spiegazione del testo di sant'Agostino Ecclesiam Christi servituram fuisse sub regibus hujus sæculi; e Delle giornaliere pubbliche preci da ristabilirsi nel rito romano per la salute e prosperità de' sovrani (Pavia 1784).
Lo contraddissero molti discepoli di san Tommaso, e principalmente i padri Mingarelli, Patuzzi, Migliori, e monsignor Giustiniani vescovo di Cerigo.
486. G. B. Almici di Coccaglio (1717-93) fratello di Camillo, traducendo Puffendorf pretese rettificarlo nella parte eterodossa, come la poligamia, i voti, il suicidio, il duello, le convenzioni di guerra: lo spirito di Elvezio.
487. Esame della Vera Idea della santa sede. Macerata 1785.
Il critico corretto. 1786.
Fatti dommatici, ossia della infallibilità della Chiesa nel decidere sulla dottrina buona o cattiva de' libri. Brescia 1788.
Della Carità o amor di Dio. Roma 1788.
Il vescovado, ossia della podestà di governare la Chiesa, 1789.
Economia della fede cristiana. Brescia 1790.
Se i Giansenisti sieno Giacobini, 1794.
Il possesso, principio fondamentale per decidere i casi morali. Brescia 1796 e Cremona 1816.
488. Questo fatto merita particolar menzione, atteso gli odierni incidenti. Avendo i Francesi repubblicani invaso nel 1798 lo Stato pontifizio, v'imposero il giuramento «di odiar la monarchia e l'anarchia». Il papa proibì di giurare se non di «non prender parte a qualsiasi congiura o sedizione pel ristabilimento della monarchia e contro la repubblica; odio all'anarchia; fedeltà alla costituzione, salva la religione cattolica». Prima che l'esplicita decisione arrivasse, alcuni, come avviene in tempi di persecuzione, aveano tentato conciliare colle esigenze del Governo la coscienza cattolica, e il Bolgeni pubblicò Sentimenti sul giuramento prescritto agli instruttori e funzionarj pubblici; dalla cui autorità indotto, monsignor Boni vicegerente pubblicò che ciascuno potesse in ciò seguire la particolare opinione, senza tacciare l'altrui. Se n'autorizzarono i professori della Sapienza e del Collegio Romano a prestare il giuramento, fin quando il papa fe pubblicare la sua decisione.
Eguali sevizie partorirono eguali disturbi di coscienza nella rivoluzione odierna.
489. Contro il Mamachi, Del diritto della Chiesa di acquistare e di possedere beni temporali, Salvatore Spiriti di Cosenza scrisse il Dialogo de' morti, ossia Trimerone ecclesiastico-politico in dimostrazione dei diritti del principato e del sacerdozio, e la Mamachiana per chi vuol divertirsi (1770), beffa continua, della quale altri fa autore Carlo Pecchio, continuatore della storia del Giannone.
Avendo il Mamachi tacciato d'irreligioso il filosofo Genovesi, questi fu difeso violentemente da un amico.
490. T. I, pag. XLIII la prima parte è polemica, la seconda è storica, narrando il primato del papa nei primi otto secoli.
491. Del Rucellaj sono le migliori fra le tante memorie che allora uscirono intorno alla giurisdizione ecclesiastica e regia. Una secreta, spedita a Vienna il 1745, fra le altre cose dice: «La storia delle dispute di giurisdizione fra la Corte romana e il poter civile può ridursi a questo punto: che essa non cessò mai di pretendere suoi i diritti degli altri, per poter poi accordarli per grazia a quelli che devono possederli per giustizia: e che, nojati di quell'eterno conflitto, si contentarono di goderne a qual prezzo si fosse, senza riflettere che questo cambiamento di titolo permetteva al sacerdozio, come non lasciava mai di fare, di rivendicar finalmente per conto proprio quello, su cui pareva aver acquistato un diritto col cederlo».
492. Esistono negli archivj, e presto saranno pubblicate dal signor Kervyn de Lettenhove nel Belgio, lettere di Maria Teresa, che rimprovera a suo figlio il farnetico delle innovazioni ecclesiastiche.
493. Era Gaetano Incontri (-1781) di cui lodaronsi grandemente la spiegazione sopra la celebrazione delle feste. Il suo Trattato teologico sulle azioni umane, denunziato alla sacra Congregazione, non fu trovato riprovevole.
494. «Molti invero sono i pregiudizj che dalla libertà di pensare, di parlare, di leggere ho riconosciuto esser derivati alla nostra santa religione da qualche tempo in questa nostra città, e che hanno aperto più libero il campo al libertinaggio, dappoichè le podestà ecclesiastiche non hanno potuto usare dell'autorità loro; ed essendone da più parti giunta la notizia alla santa sede, ho ricevuto dei forti eccitamenti dal sommo pontefice per riparare agli abusi onde l'ho supplicato a confortarmi col suo ajuto nell'adempimento del mio ministero. All'occasione, nelle maniere più proprie, ho pensato alle volte, affine di non mancare verso il popolo alle mie cure spirituali confidato, d'istruirlo con degli avvertimenti pastorali, e mi è stato impedito come è noto; me ne sono rispettosamente rammaricato; ho fatto sovra a varj punti appartenenti alla religione ed al costume, siccome sopra altre materie concernenti l'ecclesiastica disciplina, delle umili rappresentanze, e per mio demerito non sono stato esaudito. Vostra eccellenza sa quante volte mi sono dato l'onore d'essere ad ossequiarla per parteciparle le mie più riverenti e fervorose istanze; sicchè confesso che nelle divisate contingenze mi trovo alquanto disanimato. Qualora poi venga assistito nell'esercizio del mio vescovile impiego dalla suprema autorità che vivamente imploro, m'incoraggierei molto, nè avrei più che desiderare. Con tal fiducia pregando V. E. a riprotestare all'imperial consiglio la mia più distinta venerazione mi pregio di rassegnarmi di V. E. ecc.». È del 1752. A proposito dell'abolizione della censura avendo il vescovo di Chiusi mosso alcun richiamo, fu obbligato ritrattarsi, e scriveva: «Sacra Cesarea maestà. Con estremo rammarico e cordoglio dell'anima mia appresi da sua santità le aspre doglianze avanzate dalla maestà vostra contro la mia povera persona, come che abbi avuto il temerario ardimento di offendere la di lei imperiale persona, mio augustissimo sovrano... Mi riconosco in debito di presentarmi ossequioso al trono della c. m. v. ecc.»
495. Prima memoria del 21 luglio 1781.
496. Così il Ricci, nell'autobiografia manuscritta.
497. La sua Justification de frà Paul Sarpi (Parigi 1811) sono lettere a un magistrato (presidente Agier) in difesa dell'indole e dei sentimenti di frà Paolo. Nel 1820 stampò a Lipsia il Catechismo de' Gesuiti, in sei dialoghi fra un avvocato e un Gesuita, imitando, troppo da lontano, le Provinciali di Pascal. Mandò una lettera di adesione alla costituzione civile del clero francese. Col Gregoire viaggiò in Inghilterra, in Olanda, in Germania; separandosi, convennero che, l'ultimo giorno di ogni mese, alle sette del mattino si prostrerebbero innanzi a Dio a pregare uno per l'altro soccorsi spirituali. Quest'accordo saputosi, fu imitato da altri, che sebben lontanissimi e neppure conosciuti, s'associavano ad ora fissa nella preghiera.
498. Oltre molte opere letterarie, e principalmente versi, e molte traduzioni, fra cui i Principj sull'essenza delle due podestà del La Borde, e quel che dicemmo sopra la Via Crucis e il Sacro Cuore, scrisse sopra la definizione della Chiesa, inserita nel catechismo adottato da quattro vescovi toscani: Annotazioni sopra le annotazioni pacifiche d'un parroco cattolico (era il Marchetti) al vescovo di Pistoja: alle quali fecero sgarbata risposta l'Esame d'un giovane ecclesiastico, che era l'abate Sintich di Veggia, e alcune lettere del canonico Muzzani. Caduto agli Austriaci il Veneto, il Pujati si ritirò nel convento di Praglia, e visse esemplarissimo.
499. Ricasoli Anton Giuseppe studiò col Ricci sotto il Lami, poi sotto monsignor Filippo Martini; fece tradurre e stampare la Storia ecclesiastica del Racine, poi le opere del Machiavello, sebbene il nunzio Crivelli vi si opponesse invano, perchè l'arcivescovo Incontri (dice il Passerini) era uomo che sapea discernere il bene dal male, e convenne col Ricci sul pregio del Machiavello e sull'utilità di far più popolari le opere sue (Genealogia nella casa Ricasoli, f. 212). Morì del 1783 mancando al Ricci «uno de' più validi ajuti nell'opera di riforma che aveva intrapresa» (ibid.).
500. Tra la farragine d'opere pubblicate allora, citiamo:
Memorie istorico-ecclesiastiche per servire d'apologia a quanto viene presentemente praticato in differenti corti d'Europa per condurre la disciplina ecclesiastica, e specialmente regolare (per quanto sia possibile) nel primiero suo istituto, opera d'un italiano; colla falsa data di Conisberga 1782, e l'avviso che si vende dal librajo Bindi a Siena.
La Monaca ammaestrata del diritto che ha il principe sopra la clausura, e della libertà che le rimane di tornarsene al secolo, soppresso il monistero e l'istituto, 1783.
Della monarchia universale de' papi, 1789.
Necessità e utilità del matrimonio degli ecclesiastici, in cui si dimostra che il papa può dispensare quelli che chieggono, 1770.
Piano ecclesiastico per un regolamento da tentare nelle circostanze dei tempi presenti. Venezia 1767.
Raccolta di opuscoli interessanti la religione. Pistoja, stamperia Bracali 1786, e avanti: 17 vol.
Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da tutti quelli che si dicono Manimorte. Venezia 1766.
Rendete a Cesare ciò ch'è di Cesare.
Sonetti contro le opinioni di Michele Bajo, di Giansenio iprense, del Belelli, del padre Berti agostiniano, del Viatore, del Rotigni, del Migliavacca (proibiti nel 1762).
Gesù Cristo sotto l'anatema e sotto la scomunica, ovvero Riflessioni sul mistero di Gesù Cristo rigettato, condannato e scomunicato dal gran sacerdote e dal corpo dei pastori del popolo di Dio; per istruzione e consolazione di quelli che, nel seno della Chiesa provano un simile trattamento. Pistoja 1786.
Nel 1769 viaggiò in Italia Agostino Gian Carlo Clement di Auxerre, uno de' più ferventi missionarj delle opinioni giansenistiche, e vi incalorì i suoi partigiani; tra i quali Foggini, Bottari, Del Mare, Palmieri, Tamburini, Zola, Alpruni, Pujati, Nanneroni, Simioli conservaronsi seco in carteggio, e se ne hanno lettere nei 24 volumi che ne restano. Descrisse questo suo Viaggio in Italia e in Ispagna (1802, 3 vol.) in modo goffo e vanitoso.
Nell'archivio ricciano esiste tutto il carteggio del 1783 fra il Ricci e il granduca.
501. È quanto io cercava far intendere al parlamento italiano, che allora ripudiò la proposta, mentre l'anno dopo fu attuata dal ministero, ma denunziata oggi come colpa dai liberali, implacabili autori di tirannie.
502. Numero XIII del Decreto di fede. Ma nel n. X erasi scritto: «Non può temere il fedele che la Chiesa abusi giammai di questa autorità. L'assistenza divina, che la assicura di non errare quando esprime il suo giudizio sulla dottrina e la morale, le assicura per la stessa ragione il privilegio di non abusare. Se tale sicurezza mancasse, saremmo egualmente incerti nella nostra credenza, e potrebbe sempre chiedersi se la Chiesa avesse o no abusato della sua autorità, o si fosse dipartita dalle vere sorgenti, che rendono infallibili le sue decisioni; sicchè le decisioni della Chiesa resterebbero soggette ai capricci e al giudizio d'ogni privato».
503. Vedi Istoria dell'assemblea degli arcivescovi e vescovi di Toscana. — Punti ecclesiastici, compilati e trasmessi da S. A. R. a tutti gli arcivescovi e vescovi della Toscana e loro rispettive risposte. Firenze 1788. Al frontispizio è una stampa con figure simboliche, e al di sotto un genietto che tiene aperto un libro, sul quale è il titolo, Enciclopedie. All'esposizione di tutte quelle infinite ordinanze, che quasi tutte concernono materie affatto ecclesiastiche, come messali, libri di preghiere, catechismi, massime di teologia morale e fin dogmatica, premette: «Furono ammirati i lumi del principe sopra l'ecclesiastica disciplina, e la di lui moderazione nel sottoporre all'altrui giudizio quello che egli poteva liberamente determinare come di sua piena competenza». Proemio, pag. 4. Fra le carte del Ricci v'è un gazzettino dell'assemblea, manuscritto farcito di pettegolezzi. Inoltre molti scritti di accuse e discolpe per quel che si faceva nel sinodo. Contro del quale, fra tanti altri, scrisse Carlo Borgo di Vicenza gesuita, autore d'un'Arte delle fortificazioni e difesa delle piazze, per cui Federico II lo nominò tenente colonnello. Premio satirico.
504. L'osceno Casti prese in burla i Giansenisti, in una novella, non so se edita, di cui reco qualche strofa.
Al rimbombo d'on tamburo
Che la terra e il cielo assorda
E il sereno aere puro
D'atre nubi infesta e lorda
Si svegliò Giansenio a sorte
Dal fatal sonno di morte.....
E spiegando il guardo fuore,
Vide un certo Tamburino
Che faceva gran rumore
Ora in tosco, ora in latino,
Ed aveva intorno a sè
Il Quesnello e il Petit-pied.
Con Arnaldo e San Cirano
E de' preti in mal arnese
Che menavano per mano
Il prelato pistojese
Eran questi i suoi cotali
Santi padri sinodali.
Il buon vescovo Giansenio
Al veder tutto quel coro
Si sentì nascer il genio
Di saper chi sien coloro
E i motivi tanto forti
D'un rumor che sveglia i morti...
Disse allor d'Ipri il pastore:
Io godea riposo e quiete,
Ma svegliommi il gran rumore
Del Tambur di questo prete.
E così successe a mè,
Disse tosto il Petit-pied.
Pure anch'io, disse Quesnello,
Me ne stava là sdrajato
Nel mio cupo e chiuso avello,
E costui m'ha qui chiamato
Col Tamburo suo sì forte,
Risvegliandomi da morte.
Ma se è ver che tanta possa
Ha un Tambur sì riverito
Di chiamar dalla lor fossa
Anche ogni uom che è già sbasito,
Deh! richiami a questo sole
Il Pascal ed il Nicole.
Tamburin senza dir altro,
Sul Tamburo onnipossente
Diè un gran colpo, e l'un e l'altro
Lì comparver prontamente,
E alternando i loro abbracci
Caricavansi di bacci.
Il prelato fiorentino
Che mirò poter sì strano
Nel suo caro Tamburino,
Gnaffe, disse in buon toscano,
Questo prete, in senso mio,
È il Tambur proprio di Dio...
Ma Giansenio in grave aspetto
A quel prete si rivolse,
E, Qual è, disse, l'oggetto
Che qui tutti ci raccolse?
Tamburino allor sputò
Quattro volte, e poi parlò:
Monsignor, se vi ho chiamati
Tutti in crocchio, o cari amici,
È che certi scapestrati
Nostri acerrimi nemici
Voglion metter a ruina
La più pura alma dottrina.
Questa gente traviata,
Questo ceto nero e tristo
Che ha del tutto travisata
La moral di Gesù Cristo,
Fur Gesuiti un dì chiamati,
Che non fur preti nè frati.
Dal momento in cui comparve
L'Agostin vostro stampato,
Quest'inferne orride larve
L'hanno tosto criticato,
Che la vostra teologia
Fu spacciata un'eresia...
E spacciandovi issofatto
Di Calvino frate vero,
Tanto han detto, tanto han fatto,
Che la cattedra di Piero
Contro voi sentenza disse,
E col libro vi proscrisse...
Ma per quante proscrizioni
Abbia fatte ognor la Chiesa
Contro i nobili campioni
Che di voi preser difesa,
Sempre intrepidi fur visti
Contro il papa i Giansenisti...
Ma a dir tutto insomma in poco
Ci facciam noi giansenisti
Delle bolle e papi giuoco,
E siam molto ben previsti
Di coraggio e di difesa
Contro il capo della Chiesa.
A tai voci il buon prelato
Interruppe il Tamburino,
E con volto un po' adirato
Disse: Ah corpo d'Appollino!
Il parlar vostro è sì strano.
Che non sembra da cristiano.
Ma, di grazia, rispondete
alle mie interrogazioni.
Prima ditemi chi siete,
E quai dritti, e quai ragioni
Voi avete onde in conscienza
Fare ai papi resistenza?
— Chi son io? son dottore
Nella sacra teologia,
E son pubblico lettore
Nel liceo di Pavia.
Chi son io? cospettón,
Son bressan, taja cantón...
— Caro il mio signor dottore
Laureato in teologia,
Lei dimostra aver col core
Guasta ancor la fantasia,
E col papa un gran mal genio
Mostra aver, disse Giansenio.
Vo' saper da ussignoria
Chi di Cristo fa la Chiesa?
I dottori in teologia?
Questa cosa io non l'ho intesa,
Ma ella certo mi dirà
Che la forma l'unità.
Cioè a dire il corpo intero
De' fedeli, regolati
Dal legittimo di Piero
Successor e da prelati
A cui diede Iddio signore
Della fe l'almo splendore...
Perchè mai disse Gesù
Prima a Pier quelle parole
Tu le chiavi avrai, sì, tu
Del mio ciel ch'è sopra il sole,
Cioè il poter che in tutti è uguale
Lo dà a Pietro universale...
Or perchè, dite o mio prete,
Ve la date tanto calda
Contro i papi, e ognor tenete
Contro lor l'alma sì balda
Di difender come fate
Mie dottrine condannate?
Io ho errato in buona fede
Che credea di dir il vero;
Ma dacchè la santa sede
Fulminò il mio libro intero,
Voi col farven difensore
Vi addossate ogni mio errore...
— Ah! pur troppo, o gran pastore,
Disser quelli, abbiam mancato
Pur di viver un tenore
Abbiam sempre conservato
Di virtù, di penitenza
Che sperar ci fa indulgenza..
— Siam cristiani e tanto basti,
Disse irato il Tamburino,
Se i costumi poi son guasti
È perchè l'amor divino
Non abbiam per gran disgrazia,
Ma aspettiamo un dì la grazia...
Oh che sinodo è mai quello!
Se il leggeste, almo pastore,
Voi direste che è assai bello,
Io ci ho posto ingegno e core,
E qualor vi penso sopra
Dico, ho fatto un capo d'opra.
Qui del papa non si parla
Nè si nomina per niente,
Che di lui anzi si sparla,
Ma però indirettamente,
E si dice alla distesa
Ch'ei può nulla nella Chiesa.
Questo sinodo è un po' strano
Di politica e di fede,
Concertato col sovrano,
Nulla con la santa sede,
Lavorato come va
Sulla sacra antichità.
Qui si mostra ad evidenza
Che la Chiesa in questa età
Tutta è piena di licenza,
Che perdè la libertà,
Perchè i papi ed i pastori
D'un tal mal sono fautori.
Tutti ciechi che conducono
Per sentier di sterpi e dumi,
Gli altri ciechi in cui non lucono
Della fede i veri lumi,
Si è del ver spento il fanale
Fin nel ceto episcopale...
Certi santi Ildebrandisti
Più romani che fedeli,
Varj altari e certi Cristi,
Certi quadri e certi veli,
Imposture mal intese,
Si son tolte dalle Chiese.
Non si vuol tanta indulgenza
Nell'assolver peccatori
Se non han per eccellenza
D'amor santo accesi i cori:
Si detesta l'attrizione,
Si vuol sol la contrizione.
Non si vogliono più frati,
Pochi preti e scarsa messa:
Sono i primi scellerati
Che nel cuore han Roma impressa;
Sol si vogliono romiti
D'ordin sacro non muniti...
Noi siam soli que' che abbiamo
Il deposito di fede,
Noi siam quelli che vogliamo
Riformar la santa sede,
Noi siam dotti, noi siam santi,
Tutti gli altri empj, ignoranti.
— Ho capito. Io non vo' altro,
Disse allor d'Ispri il pastore,
Siete un uom maligno e scaltro,
Fariseo avete il core:
E voi vescovo di Prato
Siete un vescovo ingannato.
Ahimè, Italia, se tu vanti
Tai lettor nelle tue scuole,
Manda pur dal ciglio i pianti
Che di fe si oscura il sole:
Già in te serpe il magistero
Di Calvino e di Lutero...
Infelice! or che farò?
Disse il Ricci al Tamburini,
Che sdegnato, — Oh che cojò!
Hai nel sen cor sì meschino?
Gli rispose, in tua difesa
Basto io solo a tanta impresa.
Non temer, vattene a Prato
Nel tuo vago carrozzino,
Ma sta sempre rinserrato
E di sera e di mattino,
Tal spediente è troppo onesto
Lascia a me cura del resto.
505. Poichè quel documento racchiude tutta la dottrina pratica del Ricci, sostenuta oggi ancora dai democratici illiberali, stimiamo bene qui riprodurlo tralasciando solo i punti inutili o transitorj.
§ I. — Riforma degli Studj.
1. Il male che teme maggiormente la verità è il non essere conosciuta. Quando il popolo non è abbastanza istruito e non ne conosce lo spirito, è troppo facile che venga sedotto dalle apparenze e trasportato alla superstizione. Ma il popolo non sarà istruito giammai come conviene, se gli ecclesiastici non sono essi stessi illuminati. Un pastore che non ha della religione se non che un'idea superficiale e confusa, fomenterà nel suo gregge le frivolezze, e trascurerà i doveri essenziali e i rapporti che dee avere il fedele colla società e colla Chiesa; ed un pastore che sarà imbevuto di false massime e di dottrine poco sicure condurrà seco nell'errore il suo gregge con tanta maggiore facilità, quanto sarà più semplice e meno avvertito.
Importa ancora moltissimo che si mantenga nell'insegnamento la massima uniformità. I partiti e le gare teologiche fanno nelle scuole un danno grandissimo, perchè avvezzano i teologi a quel genio litigioso e sofistico che fa trascurate le massime più importanti e più serie, e producono un male anche maggiore nel popolo. Stancato dalle gare continue che si fomentano sopra alcuni punti che interessano la religione, corre pericolo di dubitare di tutti, oppure adotta per tutti una fredda indifferenza...
Egli è dunque indispensabile arrestare una volta questi disordini. Gli ecclesiastici sappiano la religione, e parlino tutti lo stesso linguaggio.
2. Sarà quindi fissato per massima che in tutte le scuole del Granducato s'insegni costantemente la dottrina cattolica sulla distinzione delle due potestà, non avendo dato Gesù Cristo alla Chiesa che una potestà puramente spirituale [Non avea letto il vangelo, ove a Cristo è data ogni podestà], ed essendo la temporale data da Dio ai sovrani indipendente da essa.
3. Sarà parimente fissata per massima in tutte le scuole teologiche del Granducato la dottrina di sant'Agostino, specialmente in ciò che riguarda la Predestinazione, la Grazia e il Peccato originale [La libertà d'insegnare ciò solo che il governo vuole è predicata dai liberalisti d'oggi. Ecco portata l'autorità del governo fin a decidere tra sant'Agostino e san Tommaso!]. Questa dottrina fu sempre considerata come la dottrina della Chiesa, e fu inoltre fissata concordemente dai nostri arcivescovi e vescovi.
4. Non potrà quindi alcun privato o pubblico professore insegnare altra sentenza, se non per modo d'istoria.
5. Non si ammetterà ai concorsi alle parrocchie o a qualunque altro benefizio che abbia annessa la cura delle anime chiunque non la professi; e sarà impegno dei vescovi esaminare sopra di essa i concorrenti o i presentati in qualunque maniera [Non potrebbe spingersi più là l'intolleranza].
6. Perchè si ottenga la bramata uniformità e si promuova lo studio promovendo una lodevole emulazione, si terranno indispensabilmente nella città e nella diocesi, in tutti i vicariati o pivieri, le solite conferenze dei parrochi, e si stamperanno le decisioni.
7. Non saranno esenti dall'intervenirvi i Regolari, giacchè sopra li studi loro i vescovi avranno tutta l'autorità.
8. I Regolari dovranno essi medesimi seguire la dottrina di sant'Agostino, rinunziando a tutti gl'impegni e a tutte le sentenze private dei loro Ordini rispettivi; ed i vescovi avranno tutta l'attenzione perchè nelle scuole domestiche, finchè sarà creduto espediente il conservarle, si mantenga la uniformità cogli studj della diocesi.
9. Quando sarà sistemato il piano di studj che progettò l'Assemblea degli arcivescovi e vescovi, ed avrà ottenuto la reale nostra approvazione, non sarà lecito ad alcuno dipartirsi da quello, e dovrà essere abbracciato e seguito in tutte le scuole del nostro dominio [Idem].
§ II. — Ordinazioni, vita ed onestà dei chierici.
10. Lo stato ecclesiastico è uno stato di perfezione e di magistero. Nessuno adunque deve essere promosso se non porta seco la raccomandazione di una soda virtù e di una conveniente dottrina. Un ecclesiastico vizioso farebbe troppo disonore alla religione, e l'ordinare un ignorante sarebbe forse un togliere allo Stato un buon padre di famiglia per aggravare la Chiesa di un ministro incapace ed inutile.
La soverchia moltiplicazione degli ecclesiastici ne lascia ancora una gran parte oziosa. Chi non ha zelo sufficiente per applicarsi alla santificazione dei prossimi, dee fissarsi nello stato di laico.
Sarà impegno dei vescovi di avere riguardo a queste massime generali prima di procedere alle ordinazioni.
11. Per cooperare dal canto nostro a quest'oggetto così importante, Noi prescriviamo la esatta osservanza del canone Calcedonese, che proibisce le ordinazioni vaghe e senza titolo. Quindi niuno potrà da qui avanti essere ordinato senza essere addetto a qualche chiesa, al cui attuale servizio sia necessario o utile.
12. E per la più esatta osservanza di questo, nell'adunarsi il sinodo in ciascuna diocesi dovrà farsi la nota degli ecclesiastici necessarj al servizio delle respettive chiese, e sarà questa rimessa a Noi cogli atti del sinodo.
13. Tolte le vaghe ordinazioni, vien tolta egualmente la necessità di fissare il così detto patrimonio per gli ordinandi. Quando la chiesa ne abbia un reale bisogno, dovranno a carico dei respettivi patrimonj ecclesiastici provvedersi della conveniente sussistenza, e questa sarà fissata dal giorno della incardinazione alla chiesa.
14. Prima degli anni quattordici compiti non potrà essere conferita ad alcuno la tonsura.
15. E a nessuno sarà permesso l'abito clericale se non ha la tonsura, fuori che nei seminarj di educazione.
16. Niuno sarà promosso al suddiaconato se prima non avrà dato saggi di sufficiente capacità, e non avrà almeno atteso per il corso di tre anni allo studio della teologia dommatica in qualche università o altra scuola approvata.
17. E niuno potrà essere ordinato sacerdote senza aver perfettamente compiti tutti gli studj necessari ad esercitare con frutto il sacro ministero, e senza aver passato in un'accademia ecclesiastica quel tempo che il vescovo stimerà a proposito.
18. A quest'effetto, oltre il seminario, dovrà essere eretta in ogni diocesi un'accademia ecclesiastica...
19. Non si ammetterà su tutti questi punti dispensa di età senza una precisa necessità.
20. È ancora nostra sovrana intenzione che in ogni diocesi si stabilisca una casa di ritiro, in cui possano raccogliersi tutti i parrochi ed altri ecclesiastici che volessero profittarne...
21. Siccome poi gli ecclesiastici sono chiamati ad un ministero tutto spirituale, che esige una somma attività e diligenza, così è necessario che siano liberi da ogni cura temporale. Niun di essi potrà assumere impieghi secolareschi come di agente, amministratore, esattore, procuratore, sollecitatore ed altri simili esercizj indecenti al loro carattere; intendendosi comprese ancora le amministrazioni o agenzie per gli spedali o altri luoghi pii laicali.
22. Sarà solamente ad essi permesso l'esercizio degl'impieghi principali negli istituti interessanti la pubblica pietà, l'istruzione della gioventù, purchè questo impiego non pregiudichi al servizio che debbono alla Chiesa...
23. Tra i traffici il più vergognoso egli è certamente quello delle messe. I Padri, i pontefici, i Concilj non hanno cessato mai di declamare contro un abuso sì grande che tanto avvilisce la maestà del più augusto sacrificio che possa avere la religione. Ma l'abuso sussisterà sempre finchè sussisterà il così detto onorario della messa. Sarebbe nostra intenzione che questa prestazione, o sia onorario, fosse interamente abolita, e incarichiamo i vescovi di pensare seriamente alla maniera di toglierlo.
24. Per ottenerlo più sollecitamente... vogliamo che nessuno possa più esser promosso a titolo di uffiziature o semplici cappellanie.
25. Ed abroghiamo ancora qualunque privilegio, come l'Eugeniano in Firenze, e in tutte le diocesi dove avesse luogo o questo o altro simile, siccome tendenti a moltiplicare le ordinazioni vaghe ed inutili.
26. Vogliamo altresì che, eccettuati quei pochi chierici che fossero precisamente necessarj alla Chiesa, sia tolto affatto il minuto clero dalle cattedrali o altre chiese.
27. Nè alcuno assolutamente potrà essere ammesso giammai al servizio della Chiesa sullo qualunque pretesto, se non avrà compiuti gli anni diciotto.
28. La vita dell'ecclesiastico dee essere di edificazione al popolo, e perciò non dee avere alcuna cosa che spiri vanità e dissipamento. Sarà perciò premura dei vescovi l'invigilare che sieno osservati i canoni del concilio di Trento sulla vita ed onestà dei chierici.
29. Sopra a tutto sarà ad essi proibito il teatro, feste di ballo, ridotti di pubblico gioco, la caccia viziosa e di strepito e il trattenersi nei caffè o nelle osterie senza una precisa necessità.
30. E nel vestire conserveranno la gravità, la decenza e la modestia, e sfuggiranno tutto ciò che sa di vanità secolaresca, usando sempre in tutte le funzioni di chiesa l'abito talare.
§ III. — Parrochi e loro congrue; Compagnie di Carità in tutte le parrocchie.
31. Il parroco è l'uomo del popolo. Un buon parroco contribuisce moltissimo all'avanzamento della religione e alla felicità dello Stato. Ma per conseguire questi due fini è necessario che goda la stima e la confidenza dei suoi popolani. Un parroco imprudente o ignorante non arriverà giammai ad acquistarne l'affetto. Per esser utile dee sapersi far rispettare, stimare ed amare. Lontano dalle brighe e parzialità deve applicarsi a studiare e conoscere il suo popolo, e deve esser sollecito a prevenirne i bisogni e i disordini e sommamente geloso d'istruirlo nella vera e soda morale cristiana.
32. A quest'effetto mostreranno sempre pronti ad insegnare ai ragazzi leggere e scrivere e la dottrina cristiana in una maniera bensì conveniente al loro stato, ma non così materiale o digiuna, come si è praticato spesso in addietro. Le sode massime della Scrittura e del Vangelo e i grandi principj della morale sono cognizioni necessarie a tutti gli stati, e non può mai essere troppo sollecito un vero pastore... ad istillarle negli anni più teneri, onde servano di scorta in tutte le vicende della vita. La carità sa trovar tempo e luogo, e sa adattarsi alla capacità dei contadini anche più rozzi...
33. Una delle cause principali della freddezza che regna talvolta fra il popolo e il parroco è la necessità di vivere sulle decime o sopra i così detti diritti di stola. Un parroco, il quale dee ricavare il proprio sostentamento da queste ed altre esazioni è spesso in pericolo di essere o di comparire indiscreto e interessato. Un popolano, che mantiene a stento e col proprio sudore la numerosa famiglia, dimentica facilmente il dovere di soddisfare a questi diritti, o almeno li considera come un aggravio.
Riflettendo a questi disordini noi siamo venuti nella disposizione di abolire affatto tutti i diritti di stola, di decime o di altra qualsivoglia prestazione, o incerti parrocchiali...
36. Sarebbe nostra intenzione che tutti i parrochi avessero almeno dugento scudi di annua rendita, comprese però le necessarie spese di chiesa. Un parroco che sente gli stimoli della carità pastorale versa di buon animo nel seno dei poveri quello che può risparmiare al necessario suo mantenimento. Ma ove siano troppo scarse l'entrate, manca di un mezzo per sollevare i suoi popolani, e prevenire spesse volte gravi disordini, ed è all'opposto in una grande tentazione di abusare del suo ministero per vivere...
38. Non intendiamo però di proibire ai popolani comodi l'offerire alla Chiesa quello che stimassero secondo la loro pietà; anzi ve li esortiamo, salve le leggi di ammortizzazione; ma queste oblazioni saranno immediatamente passate alla cassetta dei poveri e distribuite fra i bisognosi della parrochia, a forma delle costituzioni delle compagnie di carità.
39. Perchè il parroco possa con maggiore facilità esser pronto a tutti i bisogni dei suoi popolani, e perchè i popolani non siano per la soverchia distanza troppo spesso impediti dal portarsi alla chiesa, sarà cura dei vescovi di ridurre le parrocchie ad una giusta estensione, riformando i circondari dove fossero troppo vasti e procurando, per quanto è possibile, che la chiesa sia nel centro di tutta la parrochia; e a tenore delle loro proposizioni ci riserbiamo a darne la sovrana nostra approvazione.
42. Finalmente ordiniamo che sieno soppresse immediatamente o trasportate altrove tutte le cure esistenti attualmente nelle chiese di monache o di conservatorj, e incarichiamo i vescovi a provvedervi colla maggiore sollecitudine.
43. Quanto alle compagnie di Carità prescritte da Noi in tutte le cure, avendone coll'esperienza sempre più conosciuto il vantaggio, Noi ne confermiamo le costituzioni e i privilegi esortando i nostri amatissimi sudditi a farsi un dovere di concorrere ad un'opera tanto esemplare.
Vogliamo però che tutte sieno abolite le altre compagnie o confraternite, che ancora sussistessero in qualunque luogo del nostro dominio anche per nostro espresso privilegio, cui intendiamo che sia derogato con questa nostra sovrana determinazione. E le rendite e fondi loro saranno passati nei patrimoni ecclesiastici a vantaggio delle respettive compagnie di Carità, acciocchè con queste sia tolto ai fratelli di esse qualunque obbligo e tassa che avessero per l'avanti pagata per vantaggio dei poveri e a nome della compagnia.
44. La sola compagnia di Misericordia sussisterà provvisionalmente in Firenze, finchè non sieno sistemate le compagnie di Carità...
§ IV. — Vescovi e loro diritti e doveri.
45. Quando il Divin Redentore mandò gli apostoli e negli apostoli i vescovi, dette loro tutta la potestà che era necessaria al grande oggetto di stabilire e governare la Chiesa. Questa potestà, parlando esattamente, non accordava privilegi, ma imponeva obbligazioni. Lo spirito di Dio gli avea destinati a pascere e a governare i fedeli, e le facoltà loro accordate in questa missione non erano che i mezzi necessarj a soddisfare ai doveri di un tal ministero. Nulla dunque s'accordava ad essi in suo vantaggio, ma tutto si accordava ai fedeli, i quali perciò entravano in diritto di profittare di queste facoltà.
Quando si fissarono le diocesi per togliere la confusione non si potè pregiudicare a questi diritti: solo si volle stabilire un ordine per evitare la confusione. Ma i popoli, al governo dei quali furono particolarmente incardinati i vescovi, mantennero sempre i diritti medesimi, come ai vescovi restarono sempre gli stessi doveri.
L'obbligazione rigorosa che hanno tutti i sovrani d'invigilare perchè si custodiscano i canoni della Chiesa, e la essenziale incombenza di conservare ai sudditi i respettivi diritti, non ci permettono di trascurare un punto così importante e tanto strettamente legato col buon ordine e colla tranquillità degli Stati.
Senza fermarci a cercare i gradi o le ragioni per le quali si disimpegnarono nei secoli a noi più vicini dall'esercizio di una parte del loro ministero, egli è certo che questa trascuratezza non poteva dare un diritto stabile a chi suppliva in lor nome. I diritti originari e per costituzione annessi ad una dignità non possono mai alienarsi, specialmente allorquando l'alienazione pregiudica al terzo. I popoli che aveano diritto ad esser governati e diretti dall'immediato e vicino loro pastore, non potevano senza ingiuria esser rimandati ad un pastore lontano, che non poteva conoscere colla esattezza medesima i loro bisogni: anzi eglino stessi non poteano cedervi in pregiudizio de' loro discendenti. Se la infelicità dei secoli rese meno sensibile questo inconveniente, deve allora assolutamente arrestarsi, quando i mali che quindi ne nascono, divengono eccessivi.
Ella è dunque assoluta nostra volontà che venga ristabilita la disciplina sempre venerabile dei primi secoli, e che i vescovi rientrino nell'esercizio degli originarj ed inalienabili loro diritti, che per le circostanze dei tempi furono ad essi usurpati, e che per connivenza dei vescovi trapassarono nella Corte di Roma [È difficile combinar in poche linee tanti errori di fatto e tante falsità di diritto come in queste dell'austriaco].
46. Spetteranno quindi ai vescovi esclusivamente tutte le dispense che si sogliono accordare già da qualche tempo dalla Curia romana...
47. I vescovi permuteranno o trasferiranno gli obblighi che riguardano legati pii, derogando Noi nei casi, ove bisogno sia, alle ultime volontà.
48. Dispenseranno gli ordinandi dai difetti dei natali e vizj corporali, quanto lo richieda il vantaggio della Chiesa ecc.
49. Tutte queste dispense e le altre che potessero occorrere (escluse le matrimoniali, delle quali si parlerà in appresso) saranno dai vescovi, secondo la loro prudenza, date liberamente, in nome proprio, e senza far menzione di avere ottenuta facoltà da chicchessia, avendola essi immediatamente da Cristo e dai canoni.
50. Quindi dichiariamo che non sarà mai accordato il regio exequatur a qualunque siasi bolla o dispensa che non sia fatta dal vescovo in nome proprio e per propria originaria autorità...
52. Una delle canoniche ordinazioni, che l'esperienza mostrò sempre vantaggiosa alla Chiesa, si è la frequenza dei sinodi. Noi vogliamo che anche questa sì lodevole costumanza sia ristabilita in tutto il Granducato; ed ogni vescovo dovrà assolutamente tenere il suo sinodo diocesano almeno ogni due anni, per discutere quivi col suo clero e stabilire concordemente, sull'esempio degli apostoli, quello che sarà creduto espediente per la purità della Fede, per la riforma della disciplina, per la correzione degli abusi.
53. Uniformandoci a quello che hanno stabilito nell'assemblea gli arcivescovi e vescovi, ordiniamo che i parrochi, siccome quelli che più di tutti gli altri ecclesiastici vi hanno diritto, debbano tutti esservi chiamati: ma quando la necessaria assistenza alle cure non permetterà a tutti singolarmente l'intervenirvi, possano sostituire altro sacerdote che intervenga per essi.
54. Tutti gli ecclesiastici che volessero intervenirvi saranno ammessi, essendo troppo conveniente, secondo la massima canonica, che da tutti si tratti in comune quello che tutti interessa [Egli intanto disponeva dispoticamente delle cose ecclesiastiche, senza sentire tutto il clero, e tanto meno tutti i fedeli].
55. Nei sinodi dovrà sempre intervenire un nostro regio commissario; nè saranno pubblicati gli atti, se prima non ne sia accordato il regio exequatur.
56. Nel modo e nelle materie che si tratteranno nel sinodo, avranno più riguardo alle circostanze attuali e ai bisogni delle loro diocesi, che a seguire materialmente le ordinanze e il metodo dei sinodi procedenti.
57. Nè si dipartiranno in quello che interessa la ecclesiastica disciplina da ciò che, come capo sovrano della società e come protettore dei canoni, abbiamo stabilito in questa nostra Normale, che sarà sempre inviolabilmente osservata.
§ V. — Chiese, Funzioni ecclesiastiche ed Oratorj.
61. Il cristiano deve mostrarsi tale in ogni tempo, in ogni luogo, in tutte le sue operazioni, ma in special modo nella chiesa, che propriamente si chiama la casa di Dio. La riflessione, che in essa abita stabilmente il Figliuolo di Dio come in suo trono, dee tutti riempire di un santo orrore e rispetto. Quando la pietà era più fervorosa ed illuminata, quando i fedeli erano più vivamente penetrati dalla filiale apprensione della divina Maestà, non avevano bisogno di alcuno eccitamento sensibile. Le caverne, le prigioni, le solitudini, i cimiteri, tutto egualmente inspirava ad essi sentimenti di religione perchè a tutto suppliva la fermezza della loro fede. Nella tiepidezza dei nostri secoli non si può mai essere abbastanza solleciti intorno a questo gravissimo oggetto.
Importa dunque moltissimo che i vescovi e i parrochi si diano tutta la premura di far concepire ai loro popoli una sincera venerazione alla casa di Dio, ed inspirino in essi una giusta idea della santità degli uffizj che in essa si praticano. Ad ottenere questo fine contribuirà grandemente il mantenere nelle chiese l'ordine, la gravità, la decenza, la semplicità. La confusione distrae; la sordidezza ributta ed il lusso soverchio non fa che richiamare la curiosità, la dissipazione e le idee profane del mondo. Lasciando ai vescovi il pensare alle più minute provvidenze, che possono esigere le particolari circostanze, Noi fisseremo alcune massime generali che dovranno essere esattamente osservate in tutto il Granducato.
62. In conformità della risoluzione degli arcivescovi e vescovi, nella chiesa gli uomini saranno sempre separati dalle donne.
63. Nè sarà a queste permesso l'intervenire alle sacre funzioni con abito e abbigliamenti indecenti, e presentandosi in maniera non conveniente alla santità del luogo, dovranno esser mandate fuori dai sagrestani, senza riguardo alla condizione di persone.
64. E ad effetto che i fedeli non siano importunamente disturbati nei loro atti di religione, sarà proibito assolutamente ai poveri di questuare dentro le chiese; ma solo sarà permesso fuori della porta.
65. La incongrua celebrazione simultanea di molte messe, singolarmente nelle chiese piccole, genera disturbo e confusione e forma una idea poco analoga alla gravità di quel terribile ed augusto mistero e all'unità di quel divino sacrifizio. Quindi non sarà celebrata che una messa per volta, e i parrochi ed i sagrestani avranno tutta l'attenzione perchè le messe sieno distribuite in maniera che possano servire al maggior comodo del popolo, e ve ne siano a tutte l'ore.
66. Attesa la separazione degli uomini dalle donne, sarà necessario che l'altare a cui si celebra sia nel mezzo della chiesa, quando qualche grave ragione non esigesse diversamente. Avranno però i vescovi tutta la premura di togliere dalle chiese gli altari indecenti o superflui...
67. Le immagini sono il libro degl'ignoranti che serve ad eccitare in essi la memoria delle azioni virtuose dei santi che rappresentano. Egli è adunque assolutamente necessario che tutte, niuna eccettuata, si tengano scoperte, fuori del tempo della Passione.
68. Non sarà parimenti lecito tenere nella stessa chiesa più d'un'immagine dell'istesso santo e particolarmente della Vergine Santissima. Le diverse immagini e i diversi titoli hanno suscitato e nudrito mille inconvenienti e mille strane idee nel popolo, come se fosse una diversa persona Maria Santissima, perchè è invocata sotto diversi titoli.
69. Saranno tolti tutti i piccoli quadri, che una interessata e male intesa pietà avea introdotto di tenere esposti sotto la tavola o quadro dell'altare.
70. Tutte le immagini o reliquie che sono sotto la custodia di magistrature o di altri corpi o di qualunque persona privata o costituita in dignità dovranno consegnarsi, unitamente alle chiavi delle medesime, ai vescovi...
71. E dovendo alcuna di esse esporsi solennemente alla venerazione dei fedeli, si farà con tutta la decenza, ma senza apparato straordinario di rogito, contratto ecc.
72. Le reliquie che non hanno una morale certezza di loro autenticità, o sono fondate soltanto sopra vaghe tradizioni popolari, o che per una mal'intesa pietà servono di occasione alla superstizione del popolo, saranno assolutamente tolte via. Non può piacere a Dio un culto che non è fondato sulla verità e non mantiene i giusti confini di una regolata devozione.
73. Sarà nelle chiese proibita assolutamente ogni musica strepitosa, come atta soltanto a fomentare la curiosità e non conveniente alla gravità dei divini misteri. Non sarà permesso che il canto gregoriano, o al più una musica semplicissima, o come si dice comunemente, a cappella.
74. Saranno parimente proibiti nelle chiese sia dei secolari sia dei regolari tutti i panegirici che l'abuso moderno ha ridotto a una profana gara di eloquenza inintelligibile, priva d'alcun vero vantaggio spirituale dei fedeli. Sarà solo permessa una sugosa istruzione morale sopra quelle cristiane virtù, nelle quali più risplendette il santo di cui si abbia la festa da farsi secondo il consueto dal parroco o da chi fa le sue veci essendo esso impedito.
75. Nelle solennità o feste di qualunque santo protettore o titolare ec., si osserverà il decoro e la dignità; ma sarà assolutamente vietato il lusso e la pompa superflua, fuochi artificiali, spettacoli, fiere, corse, le quali cose saranno sempre proibite in occasione di feste di chiese, ma solo potranno permettersi nei giorni susseguenti alle feste, non mai nel giorno festivo per non distrarre il popolo dalle sacre funzioni che devono unicamente occuparlo.
76. Tutte le sacre funzioni saranno terminate prima dell'Avemaria della sera, dovendo in tal tempo assolutamente esser serrate le chiese.
77. E siccome abbiamo osservato che negli anniversarj solenni spesse volte ha più luogo una certa vanità che un vero spirito di religione, e che dall'altra parte le funzioni ecclesiastiche e singolarmente le messe solenni debbono riguardare tutto il cristianesimo, così siamo venuti nella determinazione di abolire, come aboliamo di fatto, tutti i così detti mortori e gli anniversarj particolari, ferma stante la messa di Requiem e le solite preci prescritte secondo il Rituale per ciaschedun defunto in die obitus, e quelle stabilite nel giorno della commemorazione solenne di tutti i defunti, e nel primo di ciascun mese, a tenore delle costituzioni della compagnia di Carità; lasciando a ciascuno la libertà di procurarsi tutti i suffragi che inspirerà loro una soda pietà, eccitando novamente lo zelo dei vescovi e dei parrochi ad istruire i fedeli sulla comunione dei santi e dei modi per suffragare i defunti.
78. Il divin sacrifizio della messa è il mistero più augusto della nostra religione, ed è un pubblico sacrifizio, a cui tutti i fedeli hanno parte. Quando le persecuzioni dei primi secoli o il furore degli eretici non permetteva che si celebrasse pubblicamente nelle chiese, furono permesse le cappelle o sia oratorj privati. Se fuori di queste occasioni si praticò ancora nelle corti dei principi, ciò fu perchè il gran numero dei familiari costituiva quasi un'estesa parrocchia. In tutte le altre circostanze la celebrazione negli oratorj privati fu sempre considerata come un abuso.
I nostri arcivescovi e vescovi credettero di potervi provvedere, se si vietasse la celebrazione in detti oratorj in tutti i giorni festivi. Noi, considerando che questi oratorj, oltre la indecenza della maggior parte, non servono che a distogliere le famiglie dall'intervenire alle funzioni parrocchiali, e che per lo più esistono nelle città e nelle case di persone che hanno tutto il comodo di andare in qualunque tempo o stagione alla chiesa, vogliamo che sia assolutamente vietato il celebrarvi la messa in qualunque giorno, nonostante qualunque breve, privilegio o licenza.
79. Quanto agli oratorj pubblici della campagna, i vescovi, previa la visita dei medesimi, potranno lasciar sussistere quelli solamente che, per essere in qualche lontananza dalla cura, facessero comodo al popolo rendendogli per altro filiali e dipendenti al parroco.
80. Tutti gli altri indecenti o inutili saranno immediatamente tolti e convertiti in altro uso.
81. Gli oratorj delle ville particolari dovran considerarsi come privati, quand'anche avessero il pubblico accesso, e resteranno egualmente compresi nella generale abolizione.
82. Negli altri oratorj che servono unicamente a comodo dei proprietarj ed abitanti delle ville potrà dai vescovi permettersi che vi si celebri la messa, nel tempo che vi stanno i padroni, purchè però non vi si facciano alcune altre funzioni.
83. Finalmente quanto ai sacerdoti di Stati esteri, che non siano impiegati al servizio di qualche chiesa delle diocesi del Granducato, si continuerà l'uso del celebret e di non accordarlo se non colle dovute cautele e per pochi giorni, quando non facessero costare del bisogno di trattenersi in tempo più lungo, nel qual caso assegneranno loro la chiesa, rimettendoli sotto la dipendenza del parroco, acciò debba invigilare sopra la loro condotta.
84. Non intendiamo però che questo abbia luogo per i sudditi conosciuti del Granducato o altri attualmente impiegati nelle diocesi di esso, quando della loro esemplarità non si abbia fondamento di dubitare, essendo la celebrazione della messa un diritto ordinario dei sacerdoti.
§ VI. — Pubbliche preghiere, processioni ecc.
85. Nelle pubbliche preghiere si conserverà, per quanto è possibile, una morale uniformità; ma importa anche più che non vi sia niente di falso, di superstizioso ed erroneo.
86. Abbiamo sentito con particolare soddisfazione il pensiero che si sono dati i nostri arcivescovi e vescovi della riforma del Breviario, appoggiandone l'incombenza ai tre arcivescovi del Granducato. Siamo persuasi che si daranno tutta la premura di corrispondere ad un'impresa così degna e nobile. E perchè colla maggiore celerità ed esattezza possa ridursi al desiderato fine un lavoro sì vasto, sapendo Noi le immense occupazioni dell'episcopato, abbiamo creduto necessario aggiungere ad essi tre teologi che ci riserviamo a nominare, col parere e consiglio dei quali potranno con più facilità corrispondere all'espettazione nostra e di tutta la Chiesa toscana [Fin per la riforma de' breviari volea mettere suoi affidati. E proibiva uffizj ecclesiastici, costui].
87. Fino a tanto però che si aspetta questo lavoro, Noi, sull'esempio di altri governi, proibiamo espressamente in tutto il nostro dominio l'officio di Gregorio VII come contenente massime sediziose ed erronee...
88. Si daranno eguale premura, coll'ajuto degli stessi tre teologi da nominarsi come sopra, di terminare la traduzione del Pontificale e del Rituale in lingua italiana e la compilazione di un manuale, in cui si abbiano gli uffizi tradotti in volgare delle principali feste dell'anno, l'ordinario della messa ecc., onde serva al popolo per farlo entrare nello spirito delle preghiere e dei riti ecclesiastici.
89. Quanto alle pubbliche preghiere da farsi nelle parrocchie, Noi ci rimettiamo fino a nuovo ordine ai Regolamenti già veglianti, raccomandando solo a tutti i vescovi e parrochi di procurare che il popolo entri nello spirito della preghiera e non sia come un tronco arido, proferendo ciò che non può intendere.
90. Mantenendo pertanto quello che riguarda il rito universale della Chiesa nei publici uffizj, procureranno almeno di far sempre recitare al popolo fervorose orazioni, inni o litanie in lingua toscana; e faranno egualmente recitare gli Atti di Fede, Speranza e Carità, il Credo, il Pater noster, e l'Ave Maria in lingua volgare.
91. Le funzioni parrocchiali del dopo pranzo saranno terminate dalla benedizione del Venerabile colla pisside, incaricando i vescovi d'invigilare perchè sia tolto l'abuso dell'eccessiva frequenza nell'esporre solennemente il divin sacramento, specialmente nelle novene o tridui de' Santi o per private ragioni, come di malattie, di particolari ecc.
92. Le funzioni parrocchiali non saranno mai tralasciate e interrotte per qualunque solennità o festa di santo che possa occorrere; e perciò i parrochi non si assenteranno mai nei giorni festivi dalla cura, specialmente in campagna sotto qualsivoglia pretesto senza una vera necessità e molto meno per andare ad altre feste, ville e altrove.
93. Gli sconcerti e i disordini che nascono dagli straordinari concorsi a chiese o santuari lontani e gli altri che nascono dalle processioni e pellegrinaggi sono grandissimi. Per toglierne adunque ogni occasione, Noi proibiamo assolutamente tutti i pellegrinaggi pubblici e in corpo, e specialmente tutte le processioni, escluse quelle di rito universale della Chiesa, come della Purificazione, delle Palme, del Giovedì e Venerdì santo, delle Rogazioni e del Corpus Domini.
94. Nelle processioni interverranno i fratelli della compagnia di Carità della parrocchia; e sarà proibito assolutamente qualunque invito o ammissione dei fratelli delle altre cure anche nella processione del Corpus Domini, eccettuatane quella solenne che si fa nella mattina alle respettive cattedrali. Sarà però sempre vietato l'intervento di persone colla cappa, minori della età prescritta dalle costituzioni.
§ VII. — Feste, digiuni ecc.
95. La soverchia ed incomoda moltiplicazione delle feste ha prima d'ora determinato l'augusto nostro genitore a stabilirne una moderata riduzione, contentandosi di togliere la proibizione delle opere servili, restando in alcune il solo obbligo della messa.
L'esperienza ha fatto conoscere che questo rimedio non è stato bastante. Essendo rimasta una idea di festività a questi giorni, che diconsi di non intiero precetto, si considerano ancora da molti come giorni festivi; e col togliere al popolo l'obbligo della intera santificazione non si è conseguito, quanto bisognava, l'intento di renderlo applicato al lavoro. Spesse volte la necessità di aspettare o di andare in cerca della messa in specie nella campagna somministra il pretesto di passare nell'oziosità tutto il rimanente del giorno. Quindi è che vari sovrani han creduto necessario che fosse tolto affatto questo obbligo della messa, per ottenere così la troppo necessaria applicazione al lavoro.
Entrando Noi nei medesimi sentimenti, e persuasi delle troppo giuste ragioni che vi sono, determiniamo che dai vescovi sia tolta affatto l'obbligazione della messa dai giorni di non intero precetto, restando in piedi le altre feste come sono attualmente [Determina, egli granduca, l'obbligo o no di sentir la messa e di digiunare!].
96. E siccome, tolta la solennità, sembrerebbe fuor di luogo il digiuno che alcune di esse aveano annesso alla vigilia, così seguendo l'esempio di altri sovrani, incarichiamo i vescovi di trasferire all'Avvento questi digiuni, fissandoli cioè stabilmente nella quarta e sesta feria di ciascuna settimana dell'Avvento.
97. Ma se noi abbiamo creduto vantaggiosa al bene dei nostri popoli questa determinazione riguardo alle feste, vogliamo però che i vescovi ed i parrochi si diano tutta la premura perchè quelle che restano siano santificate con maggiore esattezza ed impegno. Seguono norme per l'osservanza delle feste.
§. VIII. Patrimonj ecclesiastici, Benefizj.
104. È troppo importante che i beni dati alle chiese siano distribuiti secondo lo spirito dei donatori, e servano a mantenere utili ministri, non a fomentare l'ozio e la vanità di cherici indisciplinati. È un abuso troppo frequentemente osservato, che, mentre un buono e zelante ecclesiastico, che si confina nelle solitudini e nell'orrore d'un bosco per servizio di una cura, appena ha con che vivere meschinamente, privo talvolta della necessaria abitazione, un benefiziato inutile alla Chiesa e gravoso alla società vive agiatamente e con lusso, senza darsi alcun pensiero degli obblighi che ha radicalmente contratti nell'investitura del benefizio. I beni che si danno agli ecclesiastici debbono servire a mantenere i ministri operosi, e non sono un temporale stabilimento per chi non ha nè capacità nè zelo nè vocazione.
Fissata dunque la massima che sieno tolti affatto i così detti benefizj semplici che non prestano alcun servizio alla Chiesa, e fissata parimente la massima che tutti coloro che saranno promossi all'ordinazione debbano essere incardinati al servizio di qualche chiesa, i vescovi, a misura che anderanno vacando detti benefizj, faranno a Noi le opportune proposizioni, in conformità di quello che vogliamo Noi costantemente osservato.
105. Tutti i benefizj semplici di libera collazione o di padronato ecclesiastico saranno alla prima vacanza aggregati ai respettivi patrimonj ecclesiastici.
106. Saranno parimente abolite tutte le collegiate, dovendo restare le sole cattedrali, e le rendite dei canonicati saranno aggregate ai patrimonj suddetti, a misura che anderanno vacando.
107. Le rendite dei canonicati in tal guisa soppressi resteranno agli attuali possessori, finchè vivono, e sarà premura del vescovo impiegare i predetti canonici in servizio della diocesi.
108. Lo stesso dovrà farsi di tutte le uffiziature o cappellanie, pii legati di messe ecc., che non potessero per mancanza di ministri essere adempite, o per giuste ragioni dovessero essere abolite.
109. Tutti i beni dei conventi dei Regolari soppressi, o che sarà creduto espediente sopprimere in avvenire, saranno aggregati ai patrimonj rispettivi come sopra.
110. Siccome non è conveniente che il parroco debba fare l'esattore, specialmente sopra i suoi popolani, così vogliamo che i canoni, i censi o simili altri diritti di appartenenza delle cure siano uniti ai patrimonj, i quali passeranno al parroco simili frutti e canoni.
111. La distribuzione delle rendite ecclesiastiche, secondo l'antica disciplina e gli esempj apostolici, fu riservata ai vescovi; nell'istessa guisa colle rendite dei patrimonj stabiliti, si penserà dai vescovi, colla reale nostra approvazione, a provvedere all'onesto mantenimento dei parrochi, accrescendone la congrua dove sia necessario, fissando un assegnamento a quei cappellani, curati o ecclesiastici inferiori e cherici, che saranno creduti necessarj al servizio delle chiese, dovendo togliersi l'abuso che fa credere necessaria la celebrazione della messa per vivere coi beni delle chiese, ai quali si serve attualmente. I diaconi ed i ministri inferiori partecipavano egualmente nei primi secoli delle distribuzioni ecclesiastiche come i preti, perchè come i preti essendo addetti al servizio della Chiesa hanno l'istesso diritto di essere mantenuti. L'avere alterato questa disciplina ha moltiplicato eccessivamente i sacerdoti, e non ha fatto considerare gli ordini inferiori se non come gradi per giungere al sacerdozio, che solo dava la sussistenza.
112. Quanto ai soccorsi straordinarj che in casi particolari potessero occorrere nelle respettive diocesi, i vescovi, di concerto coi regj amministratori, ne faranno l'assegnazione compatibilmente alle forze del patrimonio, con obbligo agli stessi amministratori di darcene ogni anno uno speciale ragguaglio.