113. L'erezione di nuove cure, dove saranno credute necessarie, e la restaurazione delle chiese già esistenti o delle abitazioni dei parrochi saranno parimente a carico dei patrimonj, quando non siano di padronato privato.

114. Sistemate in tal guisa le cose, tutti i benefizj si avranno come risedenziali, e tutti i benefiziati dovranno servire alla chiesa a cui saranno aggregati.

115. I canonici saranno soggetti alla stessa legge, siano di libera collazione, siano di padronato anche laico; eccettuato soltanto quegli individui che fossero impiegati attualmente in servizio di qualche parrocchia per commissione del vescovo o nel servizio generale della diocesi, o nelle pubbliche lezioni nei seminari, o accademie ecclesiastiche o nelle università del Granducato.

116. Ridotti così i benefizj a risedenziali, nessuno potrà avere più d'un benefizio; sarà però a carico dei patrimonj ecclesiastici aumentare la prebenda, quando non fosse sufficiente ad un onesto e respettivo mantenimento.

117. Non sarà ammessa alcuna sostituzione o coadjutoria colla speranza della successione, dovendo sempre essere nella scelta dei ministri ecclesiastici una pienissima libertà.

118. Se alcuno per malattia o per l'età o per qualunque altra giusta cagione non potrà più servire alla chiesa, quando la cagione sia permanente, sarà sostituito un altro da chi spetta, lasciando all'impotente benefiziato il titolo e il congruo sostentamento: se la cagione sarà passeggera, quando sia necessario, sarà supplito in qualche maniera, di commissione del vescovo.

119. Quanto ai benefizj di padronato laico, Noi vogliamo che sieno soggetti alle istesse leggi, escluso ciò che interessa il diritto dei patroni.

120. Gradiremmo per altro che i patroni si prestassero a qualche conveniente concordato, per cui, rintegrati in quei temporali diritti ed interessi che potessero avere sul patronato, restasse poi il rimanente al servizio libero della chiesa. Quando qualche patrono si presterà a quell'accomodamento, i vescovi unitamente al patrono ne fisseranno la condizioni per farne in seguito a Noi la proposizione.

121. Questo concordato dovrà però farsi assolutamente quando il benefizio di padronato non darà al benefiziato la congrua sussistenza.

122. Attesi gli sconcerti, i partiti, le simonie che troppo spesso nascono nella collazione di benefizj di data di popolo, e corrispondendo ai desiderj concordi dei nostri arcivescovi e vescovi, aboliamo tutte affatto simili date o nomine, volendo che tutte le parrocchie o cure siano conferite liberamente dai vescovi secondo le forme canoniche e secondo gli ordini veglianti in Toscana, derogando a quest'effetto a tutti gli usi e consuetudini in contrario, e lusingandoci che la prudenza e la vigilanza de vescovi potrà meglio provvedere allo spirituale e temporale vantaggio dei popoli alla loro cura affidati, giacchè i popoli stessi, oltre al non potere avere le necessarie cognizioni, possono troppo facilmente lasciarsi prevenire da mire o interessi particolari.

§ IX. — Sponsali e Matrimonj.

123. Niuna cosa interessa maggiormente la società e lo Stato che il contratto del matrimonio. La pace e la prosperità delle famiglie, la educazione dei figli costituiscono il vero fondamento della pubblica felicità perchè formano i sudditi tranquilli, i cittadini fedeli, gli uomini onesti. Ma d'ordinario non si ottiene nè l'uno nè l'altro fino quando nel matrimonio non si ascolta che la passione, il trasporto, il capriccio. Il divino nostro Redentore, nell'aggiungere la grazia del sacramento al contratto, non solo volle darci una pruova della immensa sua carità, ma volle ancora ammonirci dell'importanza di questo contratto e della difficoltà di bene adempirne i doveri.

Nel conferire però agli sposi la celeste sua grazia, non mutò il sistema della società, nè la natura del contratto, nè arrestò l'influenza che egli ha sulla felicità dello Stato. Il civile contratto restò sempre subordinato alle leggi della società, e il sacramento sempre soggetto all'autorità della Chiesa. Tutti i sovrani si credettero sempre in diritto di regolare e dirigere quello che riguarda il primo, come debitori del buon ordine e della tranquillità dei principati.

124. L'assemblea degli arcivescovi e vescovi del nostro dominio volendo animarci a provvedere ad alcuni inconvenienti, ci rammentò i sovrani nostri diritti sul contratto del matrimonio, che noi non distinguiamo dai precisi nostri doveri. Noi dunque, lasciando alla spirituale autorità della Chiesa quello che riguarda il sacramento, intorno a cui incarichiamo i vescovi d'invigilare attentamente perchè siano esattamente osservate le leggi canoniche, daremo alcune necessarie provvidenze per quello che è di competenza della nostra dignità.

125. Attesi gl'inconvenienti che nascono dalla frequenza delle promesse di matrimonio, alle quali s'induce facilmente la gioventù più per un effetto di passione passeggera che per una ponderata determinazione, vogliamo che in tutti i tribunali del Granducato, ai quali appartiene la cognizione di simili cause, sia negata ogni azione a dette promesse, o sia sponsali per verba de futuro, ma sia soltanto ammessa per il rifacimento di danni e spese.

126. I matrimonj segreti, resi troppo frequenti, non servono che a fomentare il vizio e lo scandalo e a far nascere delle dissensioni nelle famiglie. Restano perciò da qui avanti assolutamente proibiti, dovendosi celebrare tutti pubblicamente colle solite denunzie e formalità. Il matrimonio è un contratto e un sacramento solenne e grande, a cui nessuno dee essere ammesso se non con piena cognizione di causa e di sua spontanea volontà, e di cui nessuno dee arrossire se è fatto come conviene; e che non deve permettersi quando si faccia in maniera da doverne arrossire.

127. Volendo ancora mettere riparo ai matrimonj fatti tumultuariamente e per sorpresa, i quali dovrebbero piuttosto considerarsi come attentati contro il buon ordine pubblico che come contratti legittimi, ordiniamo che in questa parte siano di cognizione dei tribunali criminali, e soggetti a quelle pene, che, secondo le circostanze dei casi, le leggi prescrivono contro le violenze.

128. Quanto ai vaghi, approviamo la determinazione dell'Assemblea, che i parrochi non procedano mai alle denunzie senza la licenza del respettivo nostro regio giusdicente, che si darà tutta la premura di prendere le dovute informazioni intorno allo stato e alla condizione di coloro che si presenteranno per celebrare il matrimonio.

129. Quello però che esige un più efficace rimedio sembra essere la soverchia estensione di alcuni impedimenti, che senza alcun vero vantaggio alla Chiesa, non fanno che arrecare grave inquietudine allo Stato.

La necessità e l'uso di dispensare come per regola da alcuni impedimenti è una dimostrazione che la proibizione divenne inutile. Una legge da cui è dispensato chi vuole, e tutte le volte che vuole, in sostanza non opera alcuno effetto reale. La supplica e lo sborso della somma richiesta formano da molti anni tutta la ragione della dispensa. Interessa troppo lo Stato che la dispensa non si accordi se non vi è giusto motivo; e se vi è giusto motivo interessa parimente lo Stato che siano sgravati i sudditi da questo peso, pagato ad una Corte straniera.

Considerando Noi dunque questi inconvenienti, ed esaminato maturamente quello che poteva convenire al vantaggio dei nostri amatissimi sudditi, abbiamo risoluto di fissare nel contratto del matrimonio un sistema più spedito e più giusto, che favorisca quanto è possibile la libertà dei matrimonj senza favorire una irragionevole licenza.

Quindi facendo uso della incontrastabile nostra sovrana autorità [Son notevoli queste ripetute asserzioni della propria sovranità, quando appunto vien usata in materie incompetenti], vogliamo che gl'impedimenti di pubblica onestà e della cognazione spirituale non ostino in alcuna maniera alla validità del contratto matrimoniale, che da qui avanti non saranno più considerati come irritanti detto contratto, nè potranno pregiudicarvi per qualunque riguardo.

130. Vogliamo egualmente che l'impedimento non meno dell'affinità che della cognazione proveniente da qualunque lecita o illecita congiunzione, sia ristretto al quarto grado a forma della computazione civile, o sia al secondo a forma della computazione canonica.

131. I contratti di matrimonio celebrati secondo questa nostra ordinazione saranno riconosciuti per validi in tutto il Granducato, e ci lusinghiamo che i vescovi si faranno un dovere di secondare le sovrane nostre determinazioni per quello che riguarda il sacramento, intorno a cui ne lasciamo ad essi il pensiero.

132. Reso in tal maniera valido il contratto senza ulteriore bisogno di dispensa nei casi accennati, quando concorrano le altre condizioni necessarie, non potranno i parrochi negare a simili contraenti la benedizione o sia il sacramento.

133. Non trascureranno poi in queste occasioni, secondo l'avvertimento lodevole del Rituale romano, di dare brevi e giudiziose istruzioni intorno alla santità di questo sacramento, ai doveri dello stato matrimoniale e alle disposizioni colle quali deve abbracciarsi.

134. Quando i contraenti mancassero di tali cognizioni, e singolarmente quando ignorassero gli elementi della dottrina cristiana che sono a tutti i fedeli necessari, non si ammetteranno in alcuna maniera al sacramento.

§ X. — Giuramenti.

135. Il giuramento è un atto dei più grandi e solenni dell'augusta nostra religione, e non dee usarsi giammai senza un sommo riguardo e timore. Non abbiamo mai potuto considerare senza un gravissimo rincrescimento l'abuso introdotto da lungo tempo, per cui è divenuto insensibilmente come una formalità forense, che si esige senza necessità e si presta senza riflessione, e quindi espone un gran numero di fedeli o poco religiosi o ignoranti allo spergiuro e alla profanazione del nome venerabile dell'Altissimo.

Volendo dunque rimediare ad un male sì detestabile che porta seco le conseguenze più pericolose allo Stato e alla Chiesa, ordiniamo che siano aboliti tutti affatto i giuramenti che si esigono nei tribunali e nelle curie tanto ecclesiastiche quanto secolari; siccome quelli ancora che si prestano nell'atto dell'ammissione alle cariche, uffizi, università, benefizi e in qualunque atto curiale, compresi ancora i giuramenti suppletorj nelle cause matrimoniali, nelle fedi dello stato libero ecc.

136. S'intendano parimente vietati tutti i giuramenti che si prestavano nei privati o pubblici contratti, nelle promesse ed in qualunque altra sponsione o trattato, in cui fosse introdotto l'uso del giuramento o potesse introdursi in avvenire.

137. Per le istesse ragioni e per altre gravissime sarà assolutamente proibito a tutti gli eletti vescovi del nostro dominio, prima o dopo della loro consacrazione, prestare alcun giuramento a chicchessia, anche al sommo pontefice, e singolarmente quello che si è introdotto negli ultimi tempi dalla curia romana, non solo come contenente espressioni poco decorose al loro grado, e pregiudiciali all'originaria autorità dei vescovi, ma eziandio come lesive dei sovrani nostri diritti e capaci di seminare dissensioni, discordie sospetti.

138. Potranno quindi i vescovi del nostro dominio eletti o da eleggersi in avvenire, promettere al papa, come successore nel primato di san Pietro, la obbedienza canonica, a cui sono egualmente tenuti anche senza promessa; ma verrà considerata come una trasgressione di questa nostra sovrana determinazione qualunque altra promessa o giuramento introdotto per il passato, o che potesse novamente introdursi.

139. Nel caso di trasgressione saranno considerati come incapaci di alcun benefizio in Toscana, e si passerà immediatamente alla elezione di un altro soggetto, considerandosi come decaduto dal diritto di qualunque preventiva nomina ed elezione.

§ XI. — Regolari e Monache.

140. I Regolari non furono ammessi nel clero se non in quanto si credettero utili a cooperare alla santificazione dei prossimi, dipendentemente dai parrochi [Potrebbe dimostrarsi che v'erano monaci prima che parroci]. Il sacerdozio di cui furono nei secoli a noi più vicini rivestiti non potè avere altro oggetto. Tutti i privilegi usi ed esenzioni che gli dispensano da questo dovere saranno considerati come nulli ed abusivi.

Perchè però il servizio che prestar dovranno alle cure produca il desiderato vantaggio, Noi ordiniamo quanto in appresso.

141. I vescovi proporranno il più presto che loro sia possibile una nota del numero dei conventi e degl'individui che credono utili alla loro diocesi tra quelli Ordini che da Noi si stabilirà di conservare.

142. Saranno però esclusi da questo numero tutti i forestieri non naturalizzati, i quali non dovranno più tollerarsi in Toscana.

143. Tutti i Regolari che avranno fatto i loro corsi di studio fuori di Toscana o saranno ammessi alla vestizione o agli ordini, o ai concorsi fuori di Toscana, saranno considerati assolutamente come forestieri e quindi parimente esclusi.

144. Nessuno potrà vestire l'abito regolare di qualunque Ordine sia, prima degli anni ventuno, nè potrà professare prima dei trenta.

145. Essi dipenderanno totalmente dai vescovi diocesani negli studj e nelle ordinazioni come i chierici secolari, ferma stante la dottrina di sant'Agostino e il metodo di cui si è parlato di sopra.

146. I vescovi o in persona o per mezzo di delegati visiteranno frequentemente i loro conventi e s'informeranno esattamente dei loro costumi e dei loro studj.

147. Quando saranno chiamati dai parrochi in servizio delle parrocchie non potranno esentarsi per qualunque motivo dalle domestiche loro osservanze, dovendo precedere il servizio generale del popolo alle private loro regole.

148. Nel tempo delle funzioni parrocchiali, i Regolari dovranno sempre tener chiuse le porte delle loro chiese, nè potranno fare alcuna funzione, sia in città, sia in campagna.

149. I Regolari non potranno mai predicare al popolo anche nelle loro chiese, senza mostrare le loro prediche al vescovo o al parroco, nella cui parrocchia volessero predicare; esclusi però i panegirici, quali debbono essere affatto aboliti, giacchè l'abuso gli ha resi una vana pompa di eloquenza ed un ozioso pascolo di vanità.

150. Potranno fare le feste dei santi del loro ordine, ma non mai nei giorni festivi d'intero precetto.

151. Non saranno mai in alcun caso destinati per confessori di monache anche del loro Ordine.

152. Non eserciteranno cura di anime, se non quelle che si credesse opportuno per ora di lasciare annesse al loro convento.

153. Se fossero richiesti per altre cure, potranno accettare, purchè siano prima dai vescovi secolarizzati, previo il nostro assenso.

154. Quanto agli educatori, che sono presso alcuni Ordini regolari, avendo conosciuto per esperienza che sono piuttosto una specie di noviziato che un vero educatorio; e dall'altra parte non esser verosimile che persone ritirate dalla società e dal mondo per professione possano educare utilmente i giovani alla società di cui per istituto debbono ignorarne affatto le usanze, vogliamo che siano tutti affatto aboliti. Le regole per ben vivere al mondo non si possono facilmente apprendere da chi, dovendo essere staccato dal mondo, è nella felice necessità d'ignorarne i pericoli, i mali e i rimedj.

155. Non vogliamo però che restino inutili i loro desiderj di prestarsi al vantaggio comune. Daranno quindi una nota di quello che spendevano in questi educatorj, acciocchè possa detta somma essere impiegata, in quella maniera che sarà da Noi determinato, nella educazione della gioventù, fissando, per quanto sarà possibile, in tutte le comunità abili maestri, che attendano ad istruirla nelle lettere e nella religione.

156. Invigileranno i vescovi che i Regolari siano restituiti alla più esatta osservanza. Non permetteranno loro di andar soli, nè di pernottare fuori del convento per verun titolo. Che se in qualche caso o per assistere ai malati o per viaggio o per villeggiatura o altra necessità dovranno pernottare fuori del convento, debbono ottenere in iscritto la licenza del loro superiore, ed in questa dovrà essere espresso il tempo e il luogo per cui sarà concessa; e i vescovi invigileranno perchè i respettivi superiori non ne abusino.

157. Finalmente non si ammetteranno in Toscana dispense o privilegi di qualunque sorta che ottenessero i Regolari da Roma per esenzioni, ranghi, titoli nell'Ordine loro, ma tutti dovranno seguitare le proprie costituzioni, e nel caso che convenisse per alcuno individuo qualche esenzione o dispensa, potrà il vescovo diocesano esaminarne i motivi ed accordarla.

158. Le monache, quanto alle funzioni ecclesiastiche, osserveranno l'istesse regole.

159. Dipenderanno in tutto dagli ordinarj, nè potranno avere per superiore o confessore alcun regolare anche del loro Ordine.

160. Nelle loro chiese non si farà alcuna predica o istruzione se non a porte chiuse nel tempo delle funzioni parrocchiali.

161. Non potranno vestir l'abito monacale, se non compiti gli anni ventiquattro, nè faranno voti perpetui fino agli anni quaranta, volendo Noi che in ciò sia pienamente rinnovata la disciplina degli antichi canoni. Se vorranno fare alcun voto prima di questo tempo, non potrà essere che d'anno in anno.

162. Nei monasteri non si ammetteranno ragazze in educazione.

163. Finalmente i vescovi avranno tutta la premura di destinare per direttori o confessori di monasteri uomini di provata virtù.

164. Sopratutto però i vescovi saranno discretamente facili ad accordare alle monache la permissione di portarsi nelle case dei loro parenti, o in villa a mutare aria, o di assentarsi dal monastero per qualunque altro ragionevole motivo e per tempo discreto, assicurandosi però della onestà e illibatezza di coloro, ai quali saranno raccomandate nell'assenza.

165. Riguardo alle doti, vestizioni, regali, esame di vocazione, vita comune ecc., vogliamo che restino pienamente in vigore gli ordini finora emanati che non sono contrarj a queste nostre sovrane determinazioni.

§ XII. — Tribunale della Nunziatura.

166. Avendo Noi risoluto che i vescovi rientrino nell'esercizio dei loro originarj diritti, come esige il bene dei nostri amatissimi sudditi e come era di nostro dovere, il tribunale della Nunziatura che in Toscana esercitava quei diritti che l'abuso avea impedito finora ai vescovi di esercitare, viene ad essere affatto inutile.

La religione, il buon ordine, la tranquillità dello Stato, tutti esigono dalla nostra sovrana vigilanza che niente possa disturbare il sistema attuale, che la più seria ponderazione preceduta da una lunga esperienza ci ha determinato a fissare. Se i vescovi esercitano per se stessi tutto il pastorale ministero e la giurisdizione accordata loro da Cristo, ogni altro tribunale o ministro, è gravoso e non può che alterare la semplicità dei giudizj.

Adunque vogliamo resti interamente ed in tutta la sua estensione abolito e soppresso il detto tribunale della Nunziatura in Toscana, e cessi qualunque giurisdizione che vi esercitava il Nunzio sul clero tanto secolare che regolare.

167. Che il Nunzio pontificio venga a tutti gli effetti considerato unicamente come ambasciatore della Corte di Roma e per i soli affari secolari della medesima, e gli si debbano le sole distinzioni e diritti competenti a tal carattere.

168. Gli cesseranno parimente tutti gli altri privilegi, esenzioni, prerogative, e specialmente qualunque giurisdizione spirituale e facoltà di dare dispense e qualunque autorità sopra i vescovi e regolari in Toscana, ai quali tutti resta vietato per conseguenza il ricorrervi.

169. Nè gli competerà facoltà o dritto alcuno anche sopra i nazionali abitanti in Toscana, estraneo alla qualità di ambasciatore della Corte di Roma, come non compete a qualunque altro ministro estero anche sopra i nazionali.

170. Finalmente le cause tutte che si agitavano nel Tribunale della Nunziatura apparterranno e si devolveranno agli ordinarj del Granducato, come debbono appartenere secondo gli antichi canoni e la costituzione della Chiesa.

171. Che se alcuna volta nascerà qualche caso che spetti al primato, di cui è rivestito il romano pontefice, quando si eleggesse trattarlo per mezzo del nunzio o ambasciatore pontificio, sarà considerato in simili affari come un incaricato straordinario unicamente, non come ordinario ministro della Corte di Roma.

172. Essendo nostra assoluta volontà che si restituisca, per quanto si può, la ecclesiastica disciplina che la venerabile antichità ha consacrato, senz'aver riguardo alle politiche innovazioni di tempi oscuri, l'ordine e il sistema da osservarsi in tutte le cause sarà quello che prescrivono i sacri canoni. In prima istanza la cognizione di tutte le cause puramente spirituali spetterà al rispettivo arcivescovo o vescovo diocesano. Dalle sentenze dei vescovi si darà luogo all'appello ai respettivi arcivescovi metropolitani; da questi al Concilio provinciale, la pratica del quale procureremo con tutta la premura che sia restituita. Dalla sentenza di alcuno dei tre arcivescovi del nostro dominio si darà appello agli altri due arcivescovi in prima istanza, da essi al Concilio provinciale.

173. In questa disposizione è nostra volontà che restino comprese tutte quelle cause di qualunque natura come sopra, che si portavano a Roma, o che venivano delegate ai giudici sinodali, e che spetteranno agli ordinari secondo il sistema fissato.

174. Nel modo di procedere gli arcivescovi e vescovi si uniformeranno esattamente agli ordini veglianti. Seguono norme particolari.

§ XIII. — Giunta ecclesiastica.

178. Alla uniformità degli studj e alla purità della dottrina che tanto è necessaria alla stabilità della religione ed alla felicità dello Stato, pare che possa dirsi abbastanza provveduto colle massime e leggi e determinazioni disegnate finora; ma il vantaggio non sarebbe permanente se non vi fosse altresì un tribunale destinato ad invigilare per la esatta osservanza delle medesime. La natura di tutte le umane ordinazioni, e molto più l'esperienza ci ammaestrano, che sempre e quasi insensibilmente si declina dalle più savie provvidenze, se non vi è chi richiami l'uomo di tanto in tanto alla regola e alla legge. Le nostre premure per la uniformità forse dopo breve giro di anni rimarrebbero infruttuose se non vi fosse chi, continuamente costituito come nel centro, vegliasse ad arrestare gli abusi e le trascuratezze che potessero nascere.

Per ovviare a questi inconvenienti, Noi abbiamo risoluto di stabilire in Firenze una Giunta ecclesiastica o sia tribunale regio censorio, composto di tre soggetti da nominarsi da Noi, che si raduneranno regolarmente due volte la settimana per invigilare e provvedere all'esatta osservanza di quanto è stabilito nella presente legge.

179. E perchè in ogni deliberazione si proceda colla maggiore cautela, ai tre soggetti componenti la detta Giunta regio-ecclesiastica saranno uniti, e da Noi nominati, tre teologi, due dei quali almeno dovranno sempre assistere alle sessioni secondo le istruzioni più dettagliate che ci riserviamo di dare ai membri di detto tribunale intorno a tutte le facoltà ed incombenze che saranno ad esso da noi confidate [Bastava ciò per trarre ogni decisione ai magistrati regj].

180. Importa ancora estremamente che non si spargano pel Granducato libri perniciosi che inspirino la irreligione o la sedizione o la diffidenza verso le più utili provvidenze. Non possiamo ricordare senza rincrescimento grandissimo come, da qualche tempo, per opera di persone inquiete ed animate dallo spirito di ambizione, personalità e vendetta, si procura in tutte le maniere di seminare la disunione, lo spirito di partito, l'odio, l'intolleranza, e sotto il manto di falso zelo ed apparente pietà con massime maligne si fa valere il pretesto di religione per illudere gli spiriti deboli ed ignoranti.

Abbiamo già preso qualche provvidenza intorno a ciò col nostro editto del settembre, proibendo in tutto il Granducato alcuni libri e fogli periodici che s'introducono da qualche tempo, che non hanno altro oggetto che turbare la pubblica tranquillità e rovesciare la religione confondendo la disciplina col domma, e spargendo colle più nere calunnie falsi sospetti sopra le persone e le determinazioni più rispettabili.

Ma quel provvisionale rimedio non potrebbe arrestare tutto il male che durerà forse finchè dureranno i privati interessi e le mire segrete di chi cerca nell'illusione del popolo i propri vantaggi.

Se tutti i fedeli potessero essere al caso di conoscere le frodi e la malignità di somiglianti libercoli, non vi sarebbe alcun pericolo. La religione non teme le insidie e le macchine dei suoi nemici; troppo è ferma e sicura contro tutti gli assalti dei male intenzionati. L'esame è la via ordinaria che conduce alla verità, quando siano trattate le materie colla carità, decenza ed onestà cristiana. Ma chi non ha lumi sufficienti corre pericolo di essere ingannato.

Per ovviare pertanto ad un tal pericolo, e per ottenere una stabile pace ed uniformità di sentimenti, che tanto interessa la religione e lo Stato, rinnoviamo tutte le leggi veglianti intorno agli stampatori e libraj, e vogliamo che da qui avanti non si possa introdurre o stampare alcun libro o foglio sotto qualunque titolo e con qualunque data riguardante materie ecclesiastiche, teologiche, morali, ascetiche, giurisdizionali, se prima non sia esaminato, riveduto e sottoscritto almeno da due dei suddetti tre teologi, destinati per consiglieri ed assessori della Giunta ecclesiastica.

181. Senza quest'approvazione, non sarà lecito a qualunque persona di qualsivoglia grado, stato e condizione, di stampare e ristampare qualunque libro o foglio di qualsivoglia titolo o natura che trattasse di simili materie.

Noi ci lusinghiamo che i nostri amatissimi sudditi considerando in questi ordini le nostre cure paterne per rimuovere o toglier di mezzo tutto quello che può turbare ed alterare quella pace e quella tranquillità che è sempre stata lo scopo dei nostri desiderj, e per far fiorire la purità della santissima nostra religione, che tanto deve interessare ogni principe cristiano, procureranno di uniformarsi con quella esatta obbedienza e fedeltà di cui ci han sempre dato le prove più autentiche e consolanti.

506. Il 28 maggio 1787 egli scriveva al governatore come le turbolenze sorte per cagion sua l'inducessero a domandare la sua dimissione da vescovo di Pistoja: e insieme chiedeagli due grazie: la prima, perdonasse a quelli compromessi nella sollevazione di Prato; l'altra la pubblicazione del sinodo. «Tutti i miei buoni parrochi, che ne hanno formati e consacrati con me i decreti, desiderano ardentemente di dare al pubblico quest'attestato della loro fede e del loro zelo per la buona disciplina ecc.». Lettera nell'arch. secreto di gabinetto, Affari del vescovo di Pistoja, filza XIII. Il nuovo granduca scriveva al papa, l'aprile 1794: «Quanto erano stati mal ricevuti gli Atti del Concilio pistojese, sorgente di mille scandali, di controversie, di tumulti, con altrettanto applauso è stata accettata dal popolo e dal clero delle due diocesi la pastorale del vescovo Falchi, che ha fatte totalmente abolire le novità che si era tentato d'introdurvi». Archivio ricciano, filza XVI.

507. Da chi l'aveva inteso da un testimonio, fui assicurato che, quando Leopoldo tornò da Vienna a Firenze, il vescovo Ricci fu a fargli riverenza — i vescovi giansenisti facevano riverenza ai principi anche austriaci per non farla al papa; e Leopoldo l'accolse a cortesia, e lo pregò di mostrargli le lettere che un tempo gli avea scritte, e di cui desiderava rinfrescarsi la memoria. Il Ricci gliele recò: ma dopo d'allora, per quante volte tornasse all'anticamera, non fu più ricevuto: anzi una volta l'imperatore si lasciò sentire a rispondere al ciambellano: «Non ha capito che nol voglio ricevere?» e l'intesero i gentiluomini che stavano in anticamera.

508. «All'arcivescovo Martini esposi (scrive il Ricci nelle Memorie), che la bolla Auctorem Fidei non fu a me spedita: che doveano essergli noti gli ordini del sovrano perchè nè apertamente nè implicitamente fosse pubblicata: potei anche assicurarla che S. A. R. mi avea fatto dire che su questo affare dovea gittarsi una pietra, nè mai più parlarsene».

509. «Questo sinodo era commendato dalle persone più probe, più illuminate, più interessate pel bene della Chiesa. Gli avversarj erano tutti i nemici d'ogni buona riforma, gl'ignoranti, i falsi devoti, i fautori delle pretensioni della curia romana, gli avversarj della dottrina di sant'Agostino».

510. Il diritto d'esclusione arrogatosi dalle Corti di Francia, Spagna e Austria, è d'origine incerta, come d'estensione. Lo suppongono nato fin nel concilio Laterano del 1059, ma allora trattossi non dell'elezione, bensì della coronazione. L'uso abituale non rimonta che al principio del secolo passato, piuttosto per connivenza che per autorizzazione dei papi: i quali pensarono che il capo del mondo cattolico non dovesse venir eletto contro la volontà de' principi cattolici.

È probabile che ora nessuno più lo eserciterà.

511. Anche il falso Febronio fe la sua ritrattazione in diciasette articoli, riconoscendo che le chiavi della Chiesa furono date a un solo: che quel del papa è primato di giurisdizione e perpetuo: che la Chiesa ha il diritto di determinare il senso e giudicare la dottrina delle proposizioni: che si deve obbedire alla bolla Unigenitus; che nei dubbj sullo stato della Chiesa deve ricorrersi al papa; che il Concilio di Trento operava liberamente, e con saviezza riservò certe dispense al papa, e la canonizzazione de' santi, e l'appellazione delle cause ecclesiastiche: che i vescovi non riconosciuti dal papa sono a riguardare come illegittimi: che esso ha pieno diritto di pronunziare intorno alla fede, ai sacramenti, alla disciplina ecc.

La ritrattazione fu ricevuta con solennità da Pio VI nel natale del 1778, e diffusa per la Germania principalmente. L'autore notificolla alla diocesi di Treveri, protestando averla fatta sincera e libera, e che darebbe fuori una confutazione degli errori in quella enunciati, come fece infatti nello J. Febronii j. c. commentarius in suam retractationem, Pio VI pontifici m. kal. nov. submissam, Francoforte 1781, dove per verità parve alquanto circonvolgersi nelle ritrattazioni. Lo Zaccaria fece una collezione Theotimi Eupistini de doctis catholicis qui cl. Justino Febronio in scriptis suis retractandis ab anno 1580 laudabili exemplo præiverunt. Roma 1791. Ivi può leggersi la ritrattazione del De Dominis.

512. Termometro politico 5 luglio 1796. E sotto il 25 giugno leggesi: «Nella Lombardia si è contradistinta la scuola del giansenismo. Ognuno sa quanto lo spirito di questo sia analogo allo spirito della repubblica. Ne sono prova evidente le opinioni e più le vicende di Tamburini e di Zola».

E un Mantovani cronista scriveva: «I Giansenisti si unirono ai preti chiaritisi giacobini: alcuni lanciaronsi sfacciatamente in pubblico, ma i più avveduti vi si mischiarono con qualche riserva. Mi pareva di travedere scontrandomi in alcuni di costoro, protetti di là d'ogni lor merito dal cessato Governo, accompagnatisi per istrada con gente screditatissima, parlare dell'arciduca e del Wilzek come di ministri i più ingiusti e dispotici».

513. Vedi qui sopra la nota 6. L'articolo troppo scarso che lo riguarda nel Dictionnaire de biographie chrétienne del Migne conchiude che egli professait, dit-on, des opinions qui n'étaient point entièrement conformes à celles de la cour de Rome; elle se raprochaient des doctrines gallicanes. Nel 1862 si cominciò a Milano a pubblicare per fascicoli una Storia generale dell'Inquisizione del cavaliere Pietro Tamburini che forma quattro giusti volumi, con moltissime figure intercalate, a gran rinforzo di colori neri e rossi, dove in modo ciarlatanesco son rappresentati tutti i tormenti che mai l'Inquisizione abbia inflitti o potuti infliggere, uomini sull'eculeo, sulla ruota, alla gogna, sul fuoco, sempre con frati che fanno da manigoldi. In una Innocenzo III ordina a Domenico Guzman la strage degli Albigesi: in una Clemente V e Filippo il bello stabiliscono l'eccidio de' Templari; così figuratevi delle altre, e comprenderete come quest'opera aduli bassamente a basse passioni di moda. Vi si legge che «Dante fu accusato d'eresia, più presto per ira sacerdotale che per altro» (II, 138) mentre ognun sa che appunto d'eresia è lodato dai nemici dei preti. Fin Giovanna d'Arco è vittima dell'Inquisizione; tanto più il Porcari, e Don Carlos, e il Savonarola, al cui supplizio assiste un cardinale ridendo. L'autore disapprova tutti gli Ordini religiosi, e il sistema misofisico, anticristiano e antisociale del celibato jeratico, eppure de' Gesuiti non vuol decider se sieno stati utili o nocivi allo Stato e a' costumi; ma non si può dissimulare che la loro istituzione fu infinitamente vantaggiosa al cattolicismo (III, 591).

Vi precede una vita del Tamburini scritta col fiele, massime contro quei ribaldi del temporale, e al fine di essa è detto che negli ultimi suoi anni vergò questa storia dell'Inquisizione, e la confidò al nipote del suo amico Zola.

Che c'è di vero in ciò? quest'opera deve essa pesar sulla memoria del professore bresciano, col cui nome fu ed è annunziata sui muri delle città fra le figure di miseri straziati, e di monaci strazianti?

Alcune frasi che ho citate già fecero sospettare al lettore un alito più recente, se anche non avesse dubitato che un vecchio ottagenario, potesse compiere un lavoro che, a quel tempo, richiedeva, a tacer il resto, una ricerca di libri e documenti, non solita al Tamburini, al quale il corredo storico, per rinfiancare le sue controversie era esibito dallo Zola.

Il Tamburini poi potè errare nella mutilazione d'alcune verità, nell'applicazione d'alcune dottrine, ma queste appartenendo alla scuola che non rinnega il cattolicismo, e tanto meno il cristianesimo; e cui carattere era di disobbedire protestando obbedienza: di spinger all'eccesso il rigor della morale e gli atti di pietà, e assiderar col gelo razionale il calor della vita cristiana, badando più alla giustizia di Dio che alla sua misericordia.

Ora in quest'opera v'è capitoli che si direbbero d'un pio scrittore, ma altre volte, e massime nella conclusione, v'è conculcata affatto la credenza avita, come potrebbe fare qualunque folliculare odierno, con assoluta intelligenza dei tempi ed ostinata mancanza di giudizio; non solo col soffio, ma colla fraseologia di Quinet e Michelet, vi presenta il mostruoso simulacro chiamato il pontefice: ripete le plebee sciatterie contro il papa-re; e vuol perfino vedere nelle streghe un sintomo della continua riconquista che il diavolo fa sopra Dio. E computando tutte le persone che perirono, non già per l'Inquisizione, ma pel cristianesimo conchiude che 17,899,600 furono le vittime della rabbia religiosa cristiana.

Oltre questi sentimenti affatto consoni alle effervescenze d'oggi, molte frasi tengono o del moderno come i profughi tolti delle madri al caro eloquio: o affatto del forastiere come Lancre che menò di galoppo il processo a briglie sciolte (IV, 38). Un modo che caratterizza non solo un autore, ma un tempo, si è l'esposizione drammatica, venuta a noi coi romanzi di Walter Scott. E veri romanzi vi sono inseriti, come quello d'un Rusconi di Como, di Menico e Agnese Sturlini, di Rosalione de' Lambertenghi, probabilmente cavati da alcuno de' romanzi che imbrattano oggi la letteratura. Donde può dedursi che questa storia è una compilazione indigesta di opere, molte delle quali comparvero al fine della vita del Tamburini o dopo la sua morte, per esempio il Lorente.

Ma fin nel compilare costui si dimentica dell'esser proprio e p. e. chiama nostro regno il Napoletano (III, 504, 508, 515): e cita Ferdinando del Pozzo e Carlo Botta (IV, 398) e perfino un breve di Gregorio XVI. Più se ne dimentica ove, descrivendo a minuto e fuor affatto di proposito la biblioteca Ambrosiana, vi indica il monumento del Bossi, opera del Canova, i busti di Byron del Monti, del Pecis, della Paravicini, del Branca, dell'Oriani, fin il pavimento donato dai Litta Modignani.

La mia Storia della Diocesi di Como è di qualche anno posteriore alla morte del Tamburini, eppure mi troverei plagiario, poichè in quest'opera leggesi parola per parola (IV, 38) quanto io narrai delle streghe del Comasco e della Valtellina. Quel processo degli untori di cui tanto parlare si fece in questi anni, lo avea riferito per disteso il Tamburini molti anni prima (IV, 101) e, vedete combinazione, colle identiche mie parole. Se non che io vi soggiungeva alcuni fatti di pretesi avvelenatori, perseguitati a Parigi nel 1835, e il pseudo Tamburini, questa volta ricordandosi d'esser morto assai prima, gli applica (pensate con quali incoerenze) alla febbre gialla di Livorno nel 1800, sempre però colle mie parole.

Manzoni ha pubblicato uno de' più bei lavori apologetici sulla Morale Cattolica, credendo ribattere il Sismondi. S'ingannò. Fu il Tamburini che, per mostrare quanto malo gl'Italiani intendessero la libertà e quanti danni abbia lor recato il cattolicismo, stese due capitoli, che sono ad verbum i due famosi che il Manzoni confutò trionfalmente, supponendoli del Sismondi.

Non occorre di più per indurre ad assolvere il professore bresciano dall'aver commesso un libro degno solo dell'invereconda letteratura di bottega; un libro dettato collo sguajato disprezzo che oggi si usa verso un pubblico abbandonantesi alla credulità, ch'è uno de' più generali effetti delle rivoluzioni.

514. Esame della confessione auricolare e della vera Chiesa di Gesù Cristo. Anno III.

515. Della monarchia universale dei papi, discorso umiliato alla maestà di Ferdinando IV, ed a tutti i sovrani del mondo cristiano. Napoli 1789. Alcuno la crede opera del siciliano prevosto Minci, ajutato dallo Scotti, il quale predicando allora nel duomo di Aversa, dovette partirsene perchè credutone autore.

516. Nel 1862 fu presentata al parlamento italiano una petizione acciocchè si erigesse un monumento al Serrao, «uno di quei pochi generosi che sfidarono i fulmini papali gridando alto la verità contro gli abusi e la corruzione dei preti, minacciando fin d'allora ferire codesta tenebrosa associazione di tristi, che da 1800 anni conculca le leggi del pensiero e i diritti dell'uomo».

517. Il filosofo Rosmini ha un'orazione funebre per Pio VII, dove è a vedere come lo scagiona dell'aver incoronato Buonaparte. Gli atti corsi in quell'occasione servono a spiegare in qual guisa la Corte di Roma intenda la tolleranza, e come vada intesa l'enciclica dell'8 dicembre 1864. La verità è una. Non può teologicamente riconoscersi vera nessun'altra religione. Ma ciò non importa che, civilmente, non abbiasi a tollerare chi ne professa un'altra. Talleyrand stesso, in un rapporto all'imperatore del 13 luglio 1804, diceva: «La tolleranza in Francia e nella più parte degli Stati europei è un dovere politico, che non affetta in nulla la cattolicità de' sovrani e degli Stati che governano. In Germania, in Italia, a Roma stessa e in Francia si vietano l'insulto e la persecuzione; si compiangono i dissidenti, ma si comanda di rispettarne le opinioni e il culto, che la coscienza prescrive loro di praticare.»

518. «Intanto innumerevoli spie son qui mantenute, e tutta Roma e tutto lo Stato pontificio sono in preda alle loro calunnie, il palazzo apostolico n'è assediato, come fosse un castello». Note del Consalvi al Talleyrand, 1805.

519. Nelle memorie lasciate dal principe di Metternich, lungamente ministro dell'impero austriaco è detto: «Io, non come cattolico, ma come ministro d'Austria voglio che il papa soggiorni in casa del papa, e non in casa d'altri. L'ho cantato a Napoleone quando il papa era in Savona prigioniero della Francia. Napoleone mi volea bene, e sapeva che il papa onoravami di sua fiducia. Un giorno mi chiamò e mi disse: — Fatemi un servizio. Sono stanco della cattività del papa. È una condizione che non può fruttar nessun utile, e che importa di non continuare a lungo. Desidero che andiate a Savona; il papa vi è benevolo; gli farete gradire un disegno che ho divisato per isbrigar questa brutta lite.

Io ripresi che mi converrebbe ottener prima la licenza del mio imperatore.

— O che! mi ricusereste questo piacere? (replicò egli). Parmi che non arrischiereste nulla, adoperandovi per la pace del mondo.

— Di ciò per appunto dubito, io ripigliai sorridendo. Temo che non sia pace quella che vostra maestà propone al papa. Si degnerebbe manifestarmi il suo disegno?

— Eccovelo, disse Napoleone quietamente. Da qui innanzi la sede della Chiesa non sarà più a Roma, sarà a Parigi. — Io feci un moto d'ammirazione e un sorriso d'incredulità.

— Sì, continuò il terribile uomo. Io fo venire il papa a Parigi, e vi fermo la sede della Chiesa. Ma voglio che il papa sia indipendente: gli accomodo presso la capitale una dimora convenevole; gli regalo un palazzo, e affinchè sia in casa propria, dichiaro neutro il territorio per la circonferenza di alcune leghe. Colà avrà il suo corpo diplomatico, le sue Congregazioni, la sua Corte, e acciò che di nulla difetti, gli assicuro una dotazione annua di sei milioni. Credete voi che rifiuterebbe?

— Certo sì, e tutta Europa lo sosterrà nel rifiuto; il papa vedrà, e giustamente, che egli sarebbe prigioniero coi vostri sei milioni, quanto è in Savona.

Napoleone si indispettì, e mi tempestò con cento clamorose querele. In ultimo io gli dissi: — Vostra maestà mi strappa un segreto. L'imperatore d'Austria ha avuto questo disegno medesimo. Si accorge che vostra maestà non vuol ricollocare il papa in Roma: egli non vuole che resti in cattività, e pensa altresì fargli uno Stato. Vostra maestà conosce il palazzo di Schönbrunn; l'imperatore lo dà al papa, con un circuito di dieci o quindici leghe, neutro del tutto, e gli aggiunge una rendita di dodici milioni. Se il papa accoglie questa proposizione, ci consente vostra maestà?»

520. Queste dottrine erano sostenute da un Ferloni prete cremonese (1740-1813) che avea scritto la Storia delle variazioni della disciplina della Chiesa. Il manuscritto ne perdette nell'invasione de' Francesi a Roma il 1798: ma invece d'indispettirsene, offrì ai rivoluzionarj la sua penna, pubblicò omelie in favor di Buonaparte, fu teologo del consiglio privato del vicerè d'Italia, e scrisse «Dell'autorità della Chiesa secondo la vera idea che ne ha data l'antichità, libro da cui si dimostra l'abuso che se n'è fatto e la necessità di circoscriverlo». Gl'indirizzi dei vescovi d'Italia son posti all'Indice per decreto 30 settembre 1817, avvertendo che parte erano finti, parte alterati; e che, appena i tempi lo permisero, tutti furono riprovati da quelli di cui portavano i nomi, con ossequiose lettere spontanee dirette al papa.

Lo sforzo di conciliare l'ordine ecclesiastico col civile fu fatto anche nel tempo de' Francesi. Giuseppe De Poggi nato a Piozzano nel piacentino il 1761, allo scendere de' Giacobini uscì dagli Ordini, come molti altri, ebbe incarichi dalla Repubblica Cisalpina, al cader della quale si fissò in Parigi, ove stette fin al 1842 quando morì. Fu lui che procurò la pubblicazione della Storia d'Italia di Carlo Botta. Giovanissimo stampò De Ecclesia tractatus, nelle idee febroniane, poi le Emende sincere (1791) tutte in sostegno de' diritti del principe nelle discipline ecclesiastiche e in lode del Ricci e di P. Leopoldo, e le pungenti Lettere di frà Colombano. Venuta la repubblica, sostenne i diritti di questa contro la Chiesa; il che è logico: stampò il giornale il Repubblicano Evangelico, la Concordanza della Democrazia col Vangelo, un'Istruzione dei Cattolici sul giuramento della Repubblica Cisalpina. Oltre varie opere d'erudizione e di storia naturale; tradusse in versi l'empia Guerra degli Dei di Parny (Parigi 1830), e fece un poema della natura delle cose, ove sostiene l'eternità della materia.