1. Pubblicato nel Politecnico di Milano, luglio e agosto 1868.
2. Per non moltiplicare inutilmente le note in questo capitolo d'indole generale, destinato solo a gettar qualche luce sulle condizioni politiche dei nostri Comuni, e piú specialmente quello di Firenze, ricorderò una volta per sempre, che oltre gli Statuti, i quali anderò via via citando, gli autori di cui piú spesso mi valsi sono: Savigny, Storia del Diritto Romano nel Medio Evo; Francesco Forti, Istituzioni Civili e Trattati inediti di giurisprudenza; Gans, Il Diritto di successione nella Storia italiana, traduzione di A. Torchiarulo: Napoli, Pedone, Lauriel, 1853; Gide, Étude sur la condition privée de la femme: Paris; 1868; Schupfer, La Famiglia longobarda, nell'Arch. giuridico di Bologna, fasc. 1 e 2. — È superfluo ora aggiungere che dopo del 1868 questi studi hanno fatto in Italia un progresso davvero grandissimo, e sono uscite alla luce molte opere di capitale importanza, le quali io non potevo conoscere quando scrivevo queste pagine, che allora miravano solo a far meglio comprendere ai miei alunni la rivoluzione seguita in Firenze l'anno 1293, e gli Ordinamenti di Giustizia, che ne furono la conseguenza da lungo tempo resa necessaria.
3. Gaio, I, 190-2.
4. Comitis Gabriellis Verri, De ortu et progressu iuris mediolanensis, etc. Nel primo libro di quest'opera troviamo, fra le altre, queste parole: «Quae omnia manifeste demonstrant, maiores nostros maximum atque perpetuum studium contulisse ad agnationem conservandam pro veteri XII tabularum iure, a Iustiniano postea immutato, quo certe nihil ad servandum augendumque familiarum splendorem..... utilius, commodius, aptius, commendabilius potuit afferri».
Un altro degli antichi scrittori di diritto, che piú insistono su questa opinione, è il cardinal De Luca, il quale, nel suo Theatrum veritatis et iustitiae, si scaglia con un'ira singolare davvero, contro Giustiniano e contro tutti coloro che ne seguirono le idee intorno all'agnazione. Gl'Italiani, secondo lui, non accettarono mai queste riforme o piuttosto, come esso dice, distruzioni e corruzioni promosse da Giustiniano. Anche il Giannone, nella sua Storia Civile del Regno di Napoli (lib. III, paragrafo V), dice che i libri di Giustiniano fra noi non ebbero fortuna. «Non furono in Italia né in queste nostre province ricevuti, né qui come in alieno terreno poterono essere piantati e mettere profonde radici; ma si ritennero gli antichi libri dei giureconsulti, ed il codice di Teodosio niente perdé di stima e di autorità». — È necessario qui osservare, che la persistenza del diritto romano in Italia, durante il Medio Evo, sostenuta dal Savigny, ma da altri combattuta, non trova oggi piú oppositori.
5. D.r J. Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschickte Italiens, 4 vol.: Innsbruck, 1868-74.
6. Questa è pure l'opinione del Gans, il quale nondimeno accettò le idee del Savigny intorno alla diffusione del diritto giustinianeo, il che giovava allo scopo che egli aveva di far derivare le nuove forme del diritto italiano dalle leggi longobarde.
7. Il Baudi di Vesme nelle sue note alle leggi longobarde, osserva qualche volta: Theodosiani iuris vestigia hic agnoscere mihi videtur. — Recentemente il Del Giudice ha provato che alcuni brani derivano dal diritto giustinianeo, altri dal Codice Teodosiano.
8. Questa disputa può dirsi ormai inutile, perché oggi è generalmente ammesso, che anche dopo la Prammatica Sanzione il Codice Teodosiano continuò ad essere in vigore. Cosí fu che vissero insieme forme giustinianee e forme autigiustinianee; solamente le Pandette vennero piú a lungo trascurate.
9. Secondo il Savigny, la scuola d'Irnerio era fiorente negli anni 1113-1118. Essa, come ora è ben noto, era stata preceduta da altre assai meno scrupolose osservatrici delle forme giustinianee.
10. Gans, Il diritto di successione ecc. pag. 28 e seg.
11. L'antico Statuto di Giacomo Tiepolo, che si trova manoscritto nell'Archivio dei Frari a Venezia, e che fu piú volte pubblicato per le stampe, conchiude il suo primo prologo cosí: «Et se alguna fiada occorresse cosse che per quelli Statuti non fossero ordinade, perché l'è de plui i facti che li Statuti, sel occorresse question stranie, et in quele alcuna cossa simele se trovasse, de simel cosse a simele è da proceder. Aver, secondo la consuetudine approvada, oltremente, se al tuto sia diverso, over si facta consuetudine non se trovase, despona i nostri iudexi come zusto et raxionevole a la so providentia apparèrà, habiendo Dio avanti i ochi de la soa mente, sí fatamente che, al di del zudixio, de la streta examination davanti el tremante (tremendo) Iudexe render possa degna raxione».
12. Di questi esempî ne ho trovati molti nei volumi delle Provvisioni, che sono nell'Archivio fiorentino.
13. Statuta Romæ, Romæ 1519, II. § 110, 111; e III, 17.
14. Statuta Pisauri, noviter impressa, 1531. II, 79, 81, 106, 107.
15. Ibidem, III, 24, 30.
16. «Etiam nullis probationibus, quia volumus quod nuda patris assertio plenam probationem faciat». Vedi Statuta Civitatis Lucensis, 1539. II, 66, 67, 68.
17. Statuta Civitatis Urbini, impressa Pisauri, 1519. VI, 30. Quod pater pro filio, dominus pro famulo teneatur in damnis datis.
18. Statuta Florentiæ (ediz. colla data di Friburgo) II, 110.
19. Ibidem. Ibid.
20. Statuta Florentiae II, 112.
21. Ibidem, II, 9.
22. Archivio di Stato, Statuti, 9, Lib. II. rub. 6.
23. Gans, op. cit.
24. Vedi gli Statuti pisani pubblicati dal Bonaini.
25. Statuta Florentiae, II, 61. 62, 63.
26. Ibidem, II, 64.
27. Ibidem, II, 65. Vedi pure gli Statuti del 1324, (II, 36 e 74) e del 1355 (II, 39) nell'Archivio di Stato.
28. Statuta Florentiae, II, 111.
29. «Nisi promiserit de continuo habitando in dicta civitate, vel comitatu Urbini», Statuta Urbini: Pisauri 1519. II, 54.
30. Liber iuris civilis urbis Veronae, cap. 44: Veronae, 1728.
31. Vedi Gans, nell'opera citata. Questo autore esaminò assai minutamente il diritto pisano negli Statuti, allora non anche pubblicati, che si trovano in un codice manoscritto a Berlino.
32. Vedi le Consuetudini della città d'Amalfi, pubblicate con note di Scipione Volpicella, pag. 22; e le Consuetudini della città di Napoli, tit. de successionibus ab intestato. Anche nelle Consuetudini sorrentine trovansi le medesime disposizioni. Vedi pure il lavoro del Dr. Ottone Hartwig, Codex iuris municipalis Siciliae. Heft I. Das Stadtrecht von Messina: Cassel und Göttingen, 1867.
33. Statuta Comunis Mantuae, Rub. LI, De successionibus ab intestato. Cod. MS. F, T, 1, nell'Archivio di Mantova, del sec. XIV. Uno stesso linguaggio tiene lo Statuto di Verona (Statuta Veronae,: Veronae, 1588, Lib. II, cap. 82). Ut in successionibus parentum, quae liberis deferuntur, omnis quaerimonia conquiescat, et bona parentum in filios masculos et caeteros per lineam masculinum descendentes conserventur, pro conservandis domibus, et oneribus Communis Veronae sustinendis, statuimus quod ex filiis vel nepotibus vel deinceps masculis, per lineam masculinam descendentibus, filiae vel nepotes vel deinceps foeminae per utramque lineam descendentes, non succedant patri, matri, avo, aviae, etc. etc.
34. Statuta Florentiae, II. 130.
35. Gli Statuti 4 (anno 1324), II, 70, e 9 (anno 1355) II, 73, nell'Archivio di Stato, dicono, infatti, che se non esistono figli, ma solo fratelli o loro figli, la donna avrà diritto all'usufrutto dei beni del padre avo o proavo «Tunc ipsa mulier habeat usumfructum omnium bonorum talis patris, avi, vel proavi defuncti». E questo è l'usufrutto che si muta piú tardi in alimenti.
36. Archivio di Stato, Statuti, 4, lib. II, 50, e 9 lib. II, 51.
37. Statuta Florentiae, II, 32.
38. Ibidem, II, 130.
39. Ibidem, II, 126.
40. Statuta Florentiae, II, 129.
41. Constitutiones Marchiae Anconitanae: Forolivii, 1507.
42. Statuti della honoranda Universitate deli Mercatanti de la Citade di Bologna: 1530, f. 98 e seguenti.
43. Statuta Florentiae, II, 51.
44. Ibidem, II, 76.
45. Ibidem, II, 75.
46. Ibidem, II, 77.
47. Ibidem, II, 108.
48. Ibidem, II, 109.
49. È notevole questa frase spesso ripetuta, perché fa capire come solevano essere formate le consorterie.
50. Statuta Florentiae, II, 66.
51. Archivio di Stato, Statuti 9, II, 30. La medesima disposizione trovasi nello Statuto del 1324 (II, 87), ed era già in quello di Pistoia del 1296 (II, 6), il quale l'aveva copiata da un altro Statuto fiorentino piú antico.
52. Vedi il cap. V di quest'opera.
53. La mezzeria, è ben vero, si estende in tutta la Toscana, nel Lucchese, in gran parte della Romagna. Ma i patti e la forma dei contratti piú favorevoli al contadino, si trovano presso Firenze e nel Pistoiese. Esempi di contratti a mezzeria, piú o meno informe, ne abbiamo già verso la fine del secolo XII. Il Ruhmor ne pubblicò due del 1250 e 1251, nel territorio fiorentino (V. anche Capei negli Atti dei Georgofili, vol. XIV, pag. 228); altri poco posteriori ne ha trovati a Cortona il notaro L. Ticciati, che li pubblicò nell'Arch. Stor. It., serie V, tomo X, disp. 4, anno 1892. Si può tuttavia ritenere che solo ai primi del sec. XIV la mezzeria vera e propria divenne il contratto generalmente in uso. Un contratto, stipulato l'anno 1331 nel contado senese, fu dal prof. C. Paoli comunicato al barone S. Sennino, che lo pubblicò a Firenze nel 1875, in un suo lavoro Sulla Mezzeria in Toscana. Il marchese L. Ridolfi nel giornale L'Agricoltura Italiana, anno XIX (1893), fase. 274-5, suppone, giustamente a nostro avviso, che la difficoltà di trovare antichi contratti di mezzerie nel territorio fiorentino, nasca dall'uso ivi prevalente, di ricorrere assai di rado al pubblico notaio, scambiandosi le parti il testo del contratto, scritto da ciascuna di esse.
54. Statuta Florentiae, II, 18.
55. Ibidem, II. 21.
56. Ibidem, II, 23. Vedi, a questo proposito, Salvetti, Antiquitates florentinae.
57. Nuova Antologia: Firenze, luglio, 1869.
58. G. Villani, Cronica, XI, 96.
59. P. E. Giudici, Storia dei Comuni italiani, lib. VI, paragr. 53 e 54: Firenze, Le Monnier, 1866. — Vannucci, I primi tempi della libertà fiorentina, cap. 4, pag. 168 e seg.: Firenze, Le Monnier, 1861. — Napier's, Florentine History, 600 k I, chap. 13, pag. 342: London, 1846. — T. A. Trollope, A history of the Commonwealth of Florence, book II, chap. 3, pag. 212: London, 1865. Bisogna notare che il Trollope, non rimuovendo tutte le difficoltà, riuscí pure a difendersi da varie inesattezze in questo punto, limitandosi a tradurre alcuni brani degli Ordinamenti stessi, senza però interpretarli in tutti quei punti nei quali presentavano maggiori difficoltà. — Il sig. Perrens, venuto piú tardi, dopo la pubblicazione di questo scritto, ne ha generalmente accolto le conclusioni, confermandole con nuove ricerche.
60. Vedi vol. I, cap. V e VI di quest'opera.
61. Non credo possibile che veramente non vi fossero allora gabelle di sorta. Dal 1336 al 38, il Villani stesso, lib. XI, cap. 92, ne enumera moltissime, ed alcune erano di certo assai piú antiche. Forse voleva dire: con poche e lievi gabelle.
62. Per non mettere gravezza. Ogni volta che si aggravavano i beni dei cittadini, se ne faceva l'estimo, si allibbravano, e siccome l'imposta si pagava in lire o libbre, cosí il far libbra, allibbrare indicò qualche volta tanto il notare e valutare i beni, quanto il porre l'imposta.
63. G. Villani, VIII, 2.
64. Vedi il precedente capitolo.
65. Dino Compagni, lib. II, pag. 201, ediz. Del Lungo. Cito ora questa edizione assai piú corretta delle altre, sebbene pubblicata (1879), dieci anni dopo che fu stampato, la prima volta, questo capitolo.
66. Vedi nelle Delizie degli Eruditi toscani del padre Ildefonso, il documento in fine del volume VIII. È una petizione d'alcuni abitanti di Castelnuovo, che erano stati dai Pazzi e da altri assaliti, armata manu, cum militibus et peditibus, i quali arsero le case loro, uccidendo alcuni, costringendo altri a firmare un contratto, sotto il falso pretesto d'una lite, che non esisteva: et scribi faciendo litem contra eos esse super renovationem servitiorum.
67. G. Villani, VII, 16.
68. Vedi lo Statuto della Parte Guelfa, cap. 39. Trovasi nel vol. I (1857) del Giornale storico degli Archivi toscani, che si pubblicò per alcuni anni unito all'Arch. stor. It. Questo statuto, che è del 1335, e fu pubblicato dal Bonaini, è il primo che si conosca della Parte, ma non sembra il primo che fu compilato. Nello stesso Giornale, vol. III (1859), il Bonaini cominciò un lavoro, Della parte guelfa in Firenze, che fu continuato in vari fascicoli, senza però essere condotto a termine. Vedi anche G. Villani, VII, 17, dove parla della prima istituzione della Parte. Lo stato preciso in cui essa era nel 1293 non è perfettamente noto; si può tuttavia dedurlo da ciò che era stato poco prima, e da ciò che fu poco dopo.
69. VIII, 1.
70. La prima di queste leggi, già nota, e le altre che erano inedite, furono da noi esaminate nel cap. V di quest'opera, e in fine di esso pubblicate.
71. Gli Ordinamenti (rub. XVIII ediz. Bonaini) rimandano infatti a questa legge, che è del 2 ottobre 1286 (Provvisioni, I, 27) e fece parte dello Statuto. Essi ne citano la rubrica ed il titolo. Una Consulta del 20 marzo 1280 (81), in Gherardi pag. 33, rimandava già ad un'altra legge simile e piú antica: De securitatibus prestandis a magnatibus, la quale venne poi riformata da quella dell'86.
72. Ammirato, lib. IV, in principio; e nell'Arch. fiorentino Provvis., II, 72.
73. Dino Compagni, lib. I, pag. 56.
74. G. Villani, VIII, 8.
75. Ammirato, lib. IV, pag. 348.
76. Il sodare infatti era da moltissimi trascurato, e piú leggi si fecero per costringere i renitenti.
77. Ciò risulta dalla deliberazione stessa, che fu pubblicata dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, pag. 78, documento B.
78. Erano allora 12 maggiori e 9 minori.
79. Molti storici lo dicono dei Priori, quando si compilarono gli Ordinamenti. Ma questi hanno la data ufficiale del 18 gennaio, e Giano entrò nella Signoria il 15 febbraio, come dice il Compagni; come apparisce dalla nota che ci dà dei Priori Coppo Stefani, nello Delizie degli Eruditi toscani, voi. VIII, e come è anche confermato dai documenti.
80. V'è pure un'altra compilazione che si trova inedita nell'Archivio fiorentino, nella quale furono introdotte piú tardi alcune nuove rubriche, anche fra le prime 28, come noteremo piú oltre.
81. D.r K. Hegel Die Ordnungen der Gerechtigkeit: Erlangen, 1867 ec. È una Prolusione, in cui il dotto autore della Storia della Costituzione dei Municipi italiani, esamina con molto acume, la pubblicazione del Bonaini, paragonandola con altre. Non esamina però il valore e l'importanza intrinseca degli Ordinamenti, dei quali dà solo un breve sunto.
82. Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I (1855) pag. 38, nota 1.
83. Prima che fosse pubblicata la bozza, si avevano solamente le compilazioni posteriori, e non si poteva sapere fino a che punto fosse stato in esse alterato l'originale primitivo. Il Bonaini, senza averlo trovato, rese, colla sua pubblicazione, possibile avvicinarsi talmente ad esso, che poco o nulla vi può mancare. E ciò non fu cosa di piccolo momento, se si pensa che le leggi della Repubblica fiorentina da un giorno all'altro subivano cosí profonde alterazioni, che anche una compilazione di due o tre soli anni posteriore alla primitiva, poteva essere assai diversa. Citiamo ad esempio il doc. A, col quale il Bonaini pubblica, nella sua forma ufficiale (Arch. Stor. It., come sopra, p. 72), un afforzamento degli Ordini della giustizia, fatto il 9 e 10 aprile '93. Esso fu aggiunto, come parte della legge stessa, nelle compilazioni pubblicate dal Fineschi e dal Giudici.
Aggiungo ora alcune notizie bibliografiche, nelle quali dovrò qualche volta, per maggiore chiarezza, riassumere o ripetere cose già dette.
1º Prima ad essere pubblicata, fra le compilazioni degli Ordinamenti, fu quella che trovasi negli Statuti a stampa.
2º La seconda pubblicazione fu fatta dal P. F. Vincenzo Fineschi nelle sue Memorie storiche, che possono servire alle vite degli uomini illustri di Santa Maria Novella, ecc.: Firenze, 1790.
Sono 65 rubriche, di cui le prime 28 contengono gli Ordinamenti, con la data del 18 gennaio 1292 (93). Dopo ne seguono altre 34 (29-62), fra le quali si trova il rafforzamento che fu fatto con la legge dell'aprile 93, e che il Bonaini pubblicò nella sua forma originale. La data di esso leggesi nella compilazione italiana, e manca nella pubblicazione del Fineschi, ma per sola inavvertenza, giacché si trova nel codice latino, di cui egli si servi, e che noi abbiamo riscontrato (Magliabechiana, palch. II, 1, 153). Cosí finisce questa compilazione latina degli Ordinamenti, che è del 6 luglio 95; ma nello stesso codice furono aggiunte piú tardi, di mano diversa, tre altre rubriche, che hanno la data del 29 marzo 1297, e che il Fineschi pubblicò del pari.
3º La terza pubblicazione fu fatta dal prof. P. E. Giudici, in appendice alla sua Storia dei Municipî italiani: Firenze, Poligrafia italiana, 1853; ristampata in tre volumi: Firenze, Le Monnier, 1864-66. L'autore pubblicò da un codice dell'Archivio di Stato in Firenze (Statuti, n. 8) questa compilazione italiana, che è divisa in 118 rubriche, di cui l'ultima è mutila. Per semplice inavvertenza egli tralasciò di pubblicare le ultime tre rubriche. Dopo la 115, avendo il codice quasi una intera pagina in bianco, il Giudici s'ingannò, credendo che ivi gli Ordinamenti finissero; ma poteva osservare che lo stesso vuoto trovasi anche altrove, p. es. dopo la rubrica 28. In ogni modo, sino alla rubrica 62 questa compilazione va d'accordo coll'originale latino del Fineschi, che traduce, salvo alcune aggiunte o alterazioni, le quali sono di poco momento, ma dimostrano che la traduzione è posteriore. La rubrica 9, infatti, ha una giunta; un'altra ne ha la rubrica 17, e questa con la data del 6 luglio 95, che manca nel testo latino. Le rubriche latine 63-65, che nel codice pubblicato dal Fineschi vedemmo ultime, ed aggiunte d'altra mano, si trovano qui al numero 82-84. E cosí può dirsi di altre divergenze. La rubrica 80 è una provvisione del 3 agosto 1294, con la quale si afforzano gli Ordinamenti di giustizia; la rubrica 116 ha la data dell'11 agosto 1307; la 117 quella del 28 maggio 1309; la 92 ha la data dell'8 agosto 1324. Cosí la compilazione italiana degli Ordinamenti di Giustizia non può essere anteriore a questo giorno. Con la rubrica 93 cominciano gli Ordinamenti dell'Esecutore di giustizia, dei quali parleremo piú oltre: essi hanno la data del 23 dicembre 1306, e vanno fino alla rubrica 118; poi seguono altre leggi. Il Giudici s'è fermato, come dicemmo, alla rubrica 115.
4º L'ultima pubblicazione è quella fatta dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, disp. i, anno 1855, della quale abbiamo già discorso e torneremo a discorrere.
5º Bisogna anche ricordare un'altra compilazione da noi piú sopra accennata (pag. 79 nota 1), che è inedita nell'Archivio fiorentino (Cl. II, Dist. I, numero 1). Di essa il padre Ildefonso pubblicò alcuni frammenti nel vol. IX delle Delizie ecc., ed il Bonaini pubblicò l'indice delle rubriche, che sono 136. Fino alla 117, che risponde alla 113 della compilazione italiana, vanno ambedue quasi d'accordo, salvo alcune aggiunte, come le rubriche in questo codice indicate coi numeri 7-8, 20-23. Dalla 118 in poi seguono altre provvisioni, alcune delle quali sono assai posteriori. La 136, che è l'ultima, porta la data del 25 ottobre 1343; la 133, quella dell'8 ottobre 1344, e determina il tempo prima di cui la compilazione non poté essere stata fatta. Questa compilazione ci dà una forma meno antica, ma piú compiuta, degli Ordinamenti, per la storia dei quali è perciò importantissima.
6º E finalmente ricordiamo la Miscellanea o Zibaldone cui accennammo del pari, nel quale, oltre molte provvisioni, che vanno dal 1274 al 1465, ed alcune di esse afforzano gli Ordinamenti, si trova anche la domanda con la quale il popolo fiorentino, nel giugno 1378, l'anno cioè in cui si sollevarono i Ciompi, chiese ed ottenne che gli Ordinamenti di giustizia venissero rimessi in vigore. Anche questo codice può servire alla storia degli Ordinamenti.
Recentemente il prof. Del Lungo (Bullettino della Società Dantesca, num. 10-11, luglio 1892) ed il sig. G. Salvemini, studente nell'Istituto Superiore, (Arch. Stor. It., serie V, tomo X, anno 1892) pubblicarono la provvisione del 6 luglio 1295, con la quale furono portate diverse modificazioni ed attenuazioni agli Ordinamenti. Sebbene fosse allora già nota, avendola molto prima esaminata lo stesso prof. Del Lungo nel suo Dino Compagni (I, 1078-80), pure il Salvemini ha saputo cavarne nuovo profitto, comentandola con acume. Essa contiene tutte le modificazioni portate nel '95 agli Ordinamenti, e riproduce assai spesso anche i brani, che poi modifica, nella forma che fino allora avevano avuta. L'Hegel, esaminando 1 documenti pubblicati al suo tempo, fu primo a dimostrare con metodo sicuro, che la bozza del Bonaini, salvo alcune poche rubriche, che secondo lui vi mancavano, ed alcune divergenze, piú che altro di sola forma, conteneva la sostanza vera dei primi Ordinamenti. Questo era già un notevole resultato. Su tali divergenze però e sulle rubriche mancanti, il Salvemini, valendosi del doc. 6 luglio '95, poté aggiungere nuove osservazioni che esamineremo.
84. La rubrica III della bozza dice: De prudentioribus, melioribus et legalioribus artificibus civitatis Florentiae, continue artem exercentibus, dummodo non sint milites. E piú oltre: Aliquis qui continue artem non exerceat, vel aliquis miles non possit nec debeat modo aliquo eligi, vel esse in dicto officio Prioratus. Arch. Stor. It., come sopra, a pag. 44 e 45. La rub. XVIII, a pag. 66 dice chi sono quelli che dovevano sodare come i Grandi, sebbene esercitassero l'Arte: non obstante quod ipsi vel aliquis eorum de dictis domibus et casatis... sint artifices vel artem seu mercantiam exerceant.
85. Vedi, a questo proposito un documento del 1287, che diamo in fine di questo Capitolo. Esso prova come l'esercizio effettivo dell'Arte si richiedesse prima del '93; e quante cautele occorrevano, perché la legge non venisse facilmente frodata.
86. Rubrica III G. Citiamo generalmente la compilazione italiana pubblicata dal Giudici, come piú nota e diffusa, paragonandola però con quella del Fineschi e con quella del Bonaini, e notando le divergenze quando è necessario. Indichiamo con le lettere B. G. F. le pubblicazioni del Bonaini, Giudici, Fineschi.
87. Il Perrens (vol. II, p. 385, nota 2) dubita di ciò, affermando che avvenne solo nel 1306. È certo che il Gonfaloniere doveva provvedere alla esecuzione degli Ordinamenti, e che, perduto questo ufficio con la creazione dell'Esecutore nel 1306, cominciò allora ad essere piú specialmente capo della Signoria; ma è certo ancora, che fra sette magistrati, sian pure legalmente uguali, colui che, fin dal principio, ebbe maggiori attribuzioni e piú direttamente dispose della forza armata, diveniva di fatto, se non di diritto, il presidente e capo.
88. Rubrica IV, G. e F. Notiamo che la bozza latina limita il divieto del Gonfaloniere ad un anno solo, le altre compilazioni lo portano a due, come era stabilito pei Priori e come poi si praticava. Noi abbiamo seguito la bozza latina, anche perché nella legge del 9 aprile 93, pubblicata dal Bonaini (Doc. A, a pag. 74) troviamo ordinato, che i Priori ed il Gonfaloniere abbiano tutti quanti i benefizi e privilegi medesimi, salvo et excepto quod quae in Ordinamento iustitie, loquente de electione Vexilliferi, continentur circa devetum et tempus deveti ipsius Vexilliferi, et circa alia omnia in ipso ordinamento descripta, in sua permaneant firmitate. Questo si trova ripetuto anche nella rubrica XXXI, G. ed F., il che ci obbliga a concludere, che il divieto pel Gonfaloniere fosse, in origine, diverso da quello pei Priori, e solo piú tardi venisse pareggiato. Non si pensò poi, nelle compilazioni F. G., a correggere quello che dice la rubrica XXXI, la quale suppone ancora che la prima diversità continui a durare. Le leggi fiorentine erano sempre fatte e rifatte a brani. — Ogni dubbio vien tolto adesso dal citato doc. 6 luglio 1295, che muta per il Gonfaloniere il divieto, portandolo da un anno a due. Il Salvemini ha nelle Provvisioni e Consulte trovato che di fatto s'era già cominciato a praticar ciò nel dicembre del 1294.
89. Questo fu prima osservato dal D.r Lastig, come vedremo piú oltre.
90. Rubrica I e II in B. F. G.
91. Nelle rubriche LXIII-LXV che abbiamo visto aggiunte d'altra mano, nel 1297, al codice pubblicato dal Fineschi, e che rispondono in quello pubblicato dal Giudici, alle rubriche LXXXII-LXXXIV, si parla ancora delle frodi per non sodare o rendere nullo il sodamento. Quando un grande commetteva delitto e non pagava, si ricorreva secondo la legge al piú prossimo parente, perché pagasse; ma spesso questi adduceva: «che cotale il quale peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodò, hae uno figliuolo o piú legittimi overo naturali, d'un anno overo di maggiore overo di minore etade; e per la detta cagione i piú prossimani, i quali fossono tenuti per vertude del detto Ordinamento, sieno richiesti, fuggono la pena la quale si contiene nel detto Ordinamento». Rubrica LXXXII, G. LXV, F.
92. Rub. XVII, G. La legge qui citata è del 2 ottobre 1286 (Provvis., I, 27).
93. Rubrica XVII, B. F. G. Nelle due compilazioni posteriori v'è in fine una giunta che manca nella B. Nel codice italiano (G.) la giunta è senza data, in quello del Fineschi, invece, ha la data del 6 luglio, '95. Si cerca con essa di attenuare la legge, dichiarando che coloro i quali non si trovano nel Costituto notati fra i Grandi, ovvero hanno mutato nome, e vanno sotto altro casato, non sieno tenuti per Grandi. Questa giunta fu fatta nel tempo stesso in cui si ottenne di portare i testimoni da due a tre.
94. Rubriche XVIII e XIX, F. G. Queste due rubriche e la XX mancano nella bozza latina, come osserveremo nuovamente piú sotto.
95. Compagni, I, 11; Villani, VIII, 1.
96. Storie, lib. II, pag. 80, Italia, 1813.
97. VIII, 1.
98. Assai spesso i Grandi eseguivano le loro vendette o violenze, per mezzo di loro amici o dipendenti, e però gli Ordinamenti parlano quasi sempre di piú autori del maleficio, come imputati principali. La legge 6 luglio '95, come vedremo, attenuò anche questo punto, riconoscendo un solo capitano del maleficio; gli altri eran puniti solo come complici.
99. Rubrica VI, F. G. e V, B.
100. Questo caviamo dagli stessi Ordinamenti e dai cronisti, i quali dicono che qualche volta i colpevoli furono in parte risarciti, per essersi disfatto troppo.
101. Rubrica XII, F. G. VII, B.