Noi abbiamo adunque negli Statuti quattro legislazioni diverse, che sono come in lotta fra di loro: diritto longobardo, romano, feudale, canonico. Esse si possono però ridurre quasi a due, perché il diritto feudale è germanico, e il diritto canonico, per quella parte che penetra negli Statuti, è principalmente romano. Cosí anche qui si torna alla vecchia lotta del sangue germanico col latino. Sono due popoli che combattono, e con essi le loro istituzioni, le leggi, le idee; le loro anime sembrano sfidarsi dovunque s'incontrano, nella letteratura, nell'arte, nella politica. Eppure l'uno è necessario all'altro, e debbono scomparire ambedue, per dar luogo ad una nuova forma sociale, ad uno spirito piú vasto, che, nato dalla fusione dei due opposti elementi, sarà il solo trionfatore in questa lunga lotta. In Italia però il sangue latino predomina sempre, come si vede anche negli Statuti, nei quali il diritto romano è il tronco principale intorno a cui s'aggira tutto quanto questo lavorio giuridico. Il tempo in cui si cominciano a compilare gli Statuti, è quello stesso in cui comincia a diffondersi dalla Università di Bologna la cognizione del Corpus iuris in tutta Italia. D'allora in poi la legislazione giustinianea è ritenuta come il diritto per eccellenza, una specie di filosofia giuridica, ed è riconosciuta in tutte le nostre repubbliche come il diritto comune, quello che entra in vigore ogni volta che tace lo Statuto. Per questa ragione la parte che risguarda il diritto civile è negli Statuti svolta assai meno della parte politica. Ed è perciò ancora che i professori, dati principalmente allo studio del diritto civile, s'occuparono piú del diritto romano, canonico, feudale e longobardo, che degli Statuti. Questi erano da essi esaminati, massime nei primi tempi, piú come una conseguenza dello studio del diritto romano, che come un soggetto di vero e proprio studio; li ritenevano una consuetudine popolare scritta, a cui non si dava gran valore scientifico, perché quasi legge di eccezione all'unico diritto, che solo aveva ragione di essere universalmente ammirato. Assai piú tardi i professori cominciarono ad occuparsi anche degli Statuti, che ai nostri giorni acquistarono finalmente una grande importanza. Venezia è forse l'unico Comune nel quale, in mancanza dello Statuto, si soleva ricorrere alla ragione naturale; laonde il Bartolo diceva, che il magistrato veneto giudicava manu regia et arbitrio suo.[11] Questo non impediva però, che anche colà un tale arbitrio venisse regolato od ispirato dalla conoscenza e dall'ammirazione che s'aveva pel diritto romano.
Da tutto ciò risulta sempre piú chiara l'importanza straordinaria che ebbero le Università ed i professori di Bologna, i quali annotavano, glossavano il Corpus iuris, per renderlo intelligibile all'universale, e cosí preparavano, educavano i notai, i giudici, i Podestà, i Capitani del Popolo. Certo la loro dottrina non era storica; in questa anzi essi si dimostravano debolissimi. Era invece l'esposizione razionale d'un diritto ancora vivente, e però dicevano: «chi non sa cavalcare, tengasi a l'arzone; ita debet Iudex tenersi a la glossa». In questo modo l'Università di Bologna divenne come la depositaria d'un diritto quasi universale e sacro. Ad essa mandavano i Papi le loro decretali, e gl'Imperatori le costituzioni, per farle rivedere o raccogliere. L'Imperatore era però tenuto come la sorgente viva e universale del diritto, il solo che potesse osar di aggiungere nuove leggi alle romane. Chi lo bestemmiava, veniva severamente condannato; chi non credeva alla sua autorità universale, era dagli stessi giuristi dichiarato eretico. Questa autorità egli l'aveva come signore di tutti i popoli, e gli veniva dall'Impero romano, di cui era legittimo erede. Riusciva quindi naturale che, per determinare la estensione e i limiti d'una tale autorità, fosse necessario ricorrere di nuovo ai professori di Bologna, che erano i veri depositari della legge romana, ed acquistavano perciò importanza sempre maggiore. Quello che si cercava era sempre la scripta ratio; ed i Comuni, anche quando dicevano di voler serbare illese le loro vecchie libertà, non tralasciavano mai di promettere che avrebbero rilasciato all'Imperatore le veteres iustitias, le quali gli erano dovute, e che essi volevano rispettare. Si trattava solo di ricercarle, e quindi di nuovo il bisogno di consultare i professori di Bologna.
Prima della gran contesa dei Lombardi contro Federico Barbarossa, vi fu un vero e proprio giudizio, che finí con una condanna dei Milanesi, dichiarati ribelli, adstipulantibus iudicibus et primis de Italia. A Roncaglia Federico esercitò il potere giudiziario e legislativo, assistito da quattro professori di Bologna, che propugnarono i diritti dell'imperatore, non perché nemici della patria, ma perché professori di diritto romano, e quindi sostenitori del Sacro Romano Impero. Né i Comuni sostenevano una teoria diversa. Vinto Federico, essi continuarono infatti a scrivere i loro Statuti, le loro leggi, i pubblici strumenti, in nome suo. E ciò si può vedere anche nel secolo XV, quando i notai rogavano tuttavia i pubblici atti in nome dell'Impero. Nella pace di Costanza l'elezione dei magistrati civili e criminali, dei Consoli, Podestà e Notai fu espressamente riservata all'Imperatore, il cui diritto venne in tutto ciò riconosciuto, al pari di quello che esso aveva, in ultimo appello, nelle cause d'una certa gravità. E se i Milanesi di fatto non tennero di ciò nessun conto, il diritto non fu mai da essi negato. I Lombardi si riconoscevano legalmente sudditi, ma poi volevano agire come liberi e padroni di sé. Lo stesso Arrigo VII, quando venne in Italia, ai tempi di Dante, faceva ancora processi contro le città italiane, e le condannava; imponeva ad esse taglie d'uomini e di denari; citava dinanzi a sé il re Roberto di Napoli. Tutto ciò poteva a molti sembrare allora una commedia; ma era l'eco d'una età trascorsa, di un passato che la stessa mente immortale dell'Alighieri credeva di poter richiamare in vita, come provano le sue lettere ed il libro De Monarchia. La Chiesa, è ben vero, combatté sempre l'Impero, ma l'autorità politica e giuridica dell'Imperatore, in tutto quanto il Medio Evo, non fu mai messa in discussione, restò sempre riconosciuta.
In mezzo a questa lotta continua tra la Chiesa e l'Impero, tra i Comuni e i Feudi, tra i Guelfi ed i Ghibellini, si formarono gli Statuti, nei quali si scrivevano via via cosí le consuetudini nuove, che s'andavano formando, come le consuetudini vecchie alterate dalle nuove. E se poco importava ai giuristi di Bologna studiare un diritto allora assai noto, perché viveva nell'uso comune, e scaturiva da quel diritto romano, che formava l'occupazione di tutta la loro vita, molto invece importerebbe a noi studiarlo, per conoscere appunto quale era il valore e il carattere di questa vita comunale nel Medio Evo. Ma pur troppo bisogna ancora aspettar molto, prima di poter risolvere pienamente il problema. Nondimeno è sempre necessario cominciar coll'esaminare i vari Statuti, e paragonarli tra loro, paragonando anche le diverse redazioni d'ognuno di essi, per arrivare a vedere la evoluzione del diritto nuovo, scoprire e comprendere il principio che la regola.
Gli Statuti abbracciano tutta quanta la vita del Comune: la elezione e l'ufficio dei magistrati politici; il diritto pubblico, civile, criminale, amministrativo e commerciale. Piú ampiamente trattato è il diritto pubblico; il civile, invece, per le ragioni che abbiamo già dette, rimane assai incompiuto. Si occupano però, piú o meno largamente, dello stato delle persone, delle doti, dei contratti, delle forme di giudizio, delle successioni, dei testamenti, dei diritti nascenti dalle vicinanze dei fondi, sopra tutto della famiglia. Essi mirano ad una procedura semplice e sommaria, senza cavilli; cercano la buona fede e la speditezza negli affari; ma i vizi di redazione, un dissertare continuo, che è fuori di luogo nelle leggi, il frequente rimettersi ai giudici, raggiungono il piú delle volte un fine contrario. È strano veramente l'osservare come in secoli nei quali sorgeva una splendida letteratura; quando i piú modesti scrittori del tempo sono per noi esempio di bello stile; quando giudici, notai e professori di diritto avevano sempre dinanzi agli occhi il modello immortale del Corpus iuris, si scrivessero gli Statuti in una forma cosí inculta, che spesso può dirsi barbara, certo è sempre intricata e confusa. Essi costituiscono una legislazione consuetudinaria, mutabile, popolare, incerta ancora di sé, che, nata in mezzo alle guerre civili ne serbò l'immagine, e non raggiunse mai una forma classica, resa impossibile anche dal gergo scolastico che prevaleva sempre nelle nostre università e nei nostri giuristi. Le accuse che il Petrarca faceva sopra tutto alla forma usata dai professori di diritto al suo tempo, erano pienamente giustificate. L'umanesimo, che volle adoperare una lingua latina piú corretta ed elegante, dovette cominciare fuori delle università, spesso contro di esse; si diffuse largamente durante tutto il secolo XV, ma serbò sempre un carattere letterario e filosofico, assai piú che giuridico.
Da un altro lato il Comune italiano, non ostante i suoi grandi meriti e le sue grandi imprese, ha qualche cosa di transitorio, di medioevale; accenna sempre ad un periodo di passaggio. Esso fu il germe da cui doveva piú tardi uscire la società moderna; ma non poté generarla senza prima distruggere sé stesso, e quindi restò sempre in uno stato di continua trasformazione. Sorto dall'impasto di due società diverse, la romana e la germanica, ebbe dalla prima il concetto generale dello Stato, pigliando dalla seconda la libertà individuale, l'attività locale, la forza delle speciali associazioni. Il problema che dovette risolvere, quello che costituí la sua vita e la sua storia, sta appunto negli sforzi continui fatti per porre in armonia questi due elementi, i quali restarono lungamente, non solo separati, ma spesso anche in opposizione fra di loro. Fino a che la compiuta fusione non ebbe luogo, con la distruzione stessa del Comune, il conflitto continuò, ed il disordine fu inevitabile. Il governo e la politica hanno in esso una importanza grandissima, sconosciuta alla società barbarica; ma il Comune somiglia pur sempre ad una forte agglomerazione di piccole associazioni, piuttosto che ad una società sola, ad un vero e proprio Stato. La vita ferve anzi piú rigogliosa in questi mille gruppi, nell'attività dei quali si moltiplica; la forza sociale si trova principalmente nelle associazioni d'arti, di mestieri, di famiglie, di nobili, di popolani, le quali hanno leggi, statuti, magistrati e tribunali propri. Cosí ha luogo un intreccio straordinario di ordinamenti, di passioni, d'interessi diversi e fra loro cozzanti. La vera libertà individuale, la vera uguaglianza in faccia alla legge, non è conosciuta ancora; ma l'individuo è protetto, educato nella sua associazione, che gli comunica una forza e gli garantisce una libertà sempre maggiore. Questi gruppi secondari, però, a differenza di quelli da noi già incontrati nelle società germaniche, non possono separarsi, hanno bisogno di vivere nello Stato, fuori del quale perderebbero la loro ragione di essere. La moltiplicità loro infinita, le gelosie, l'urto e le collisioni continue, rendevano tanto piú necessaria, tanto piú desiderata e amata la repubblica, per la quale ognuno di quei mercanti era pronto a dare la vita, giacché da essa, nella pace e nella guerra, dipendeva la loro salvezza e quella delle varie associazioni. I capi ed i principali componenti di queste, entravano di diritto nei Consigli della repubblica, la governavano, ne erano padroni, e vi trovavano la sola valida difesa contro i mille rivali che ognuno di loro aveva. Cosí si poneva in armonia il particolare col generale interesse, ed il potere frazionato, diviso in mille mani, riesciva pure a tutelare la libertà di tutti, in un tempo nel quale ancora non era sorto il vero concetto dello Stato e della generale uguaglianza. Ma è ben facile immaginare, quanto poco ordinate e determinate dovessero essere le legislazioni di repubbliche in questo modo divise e suddivise, nelle quali, ad ogni piè sospinto, si trovava un nuovo Statuto speciale, un nuovo tribunale; in tempi nei quali il potere giudiziario e politico erano per modo confusi, che chi aveva una parte dell'uno, possedeva di necessità una parte dell'altro.
Il carattere che domina in tutto il diritto civile degli Statuti sembra essere la gelosia dei vicini Comuni, la paura che la proprietà possa, coi matrimonî, uscire dalla città, dalla consorteria o dalla famiglia. Ed a ciò le leggi e le consuetudini provvidero in modo, che noi vediamo in una repubblica democratica come quella di Firenze, nella quale ogni vestigio d'aristocrazia fu distrutto, e i Ciompi salirono al governo, la proprietà immobile conservarsi unita per modo, che fino ad oggi si trovano famiglie, le quali possiedono i fondi stessi che i loro antenati possedevano fin dal secolo XIV. Il bisogno di tenere strettamente unite le famiglie, le associazioni e le consorterie, obbligando in solido i vari membri di esse, si manifesta con tanta forza, che queste ragioni politiche e sociali son quelle appunto che determinano l'indirizzo del diritto civile, spesso ne impediscono il naturale svolgimento. E cosí, non ostante le debolezza dello Stato, noi ritroviamo anche qui la vecchia tradizione latina, che dà sempre un'eccessiva importanza alla politica, e quindi un'azione preponderante del pubblico sul privato diritto. Gli Statuti italiani perciò si spiegano e si comprendono solo con la storia dei Comuni, che a loro volta illustrano. E questa è un'altra ragione, per la quale i professori di Bologna, usati al carattere filosofico del diritto giustinianeo, e poco o punto pratici della interpretazione storica, trascurarono cosí lungamente gli Statuti.
L'azione predominante della politica, come è ben naturale, si manifesta chiarissima anche nella costituzione della famiglia, nella quale i diritti che derivano dal concetto che ha di essa il Comune, prevalgono sui vincoli del sangue, assai piú rispettati nel diritto germanico. Il regime dotale romano è pienamente accettato, ma la dote è assai limitata. I maschi hanno una grande precedenza sulle femmine e sui discendenti femminili. In ogni caso però la donna è sicura di ricevere gli alimenti. Non si vuole che sia ricca, non si vuole che divida il patrimonio domestico, portandolo in altra famiglia, e molto meno in altro Comune; ma, nel peggiore dei casi, deve essere sicura d'un vivere decoroso, secondo la propria condizione. Essa rimane sotto la perpetua protezione del mondualdo; ma il mundio prende negli Statuti il carattere della tutela romana degli ultimi tempi, e sembra quasi confondersi con essa. La donna, infatti, può chiedere al giudice il suo mondualdo; può sceglierlo, quando le occorra per un affare speciale. E per tutto si vede questa tendenza a trasformare in romane le istituzioni longobarde, di cui spesso riman solo il nome;
La proprietà immobile si trovava vincolata per modo, che alla morte del padre, la parte disponibile era minima; e cosí chi nasceva di agiata famiglia, poteva restar tranquillo sul suo avvenire. Ma, nello stesso tempo, questa proprietà immobile era cosí piccola, in proporzione della proprietà mobile, nei nostri Comuni, simili tutti a grosse case di commercio, che se da un lato si avevano tanti vincoli e tanta stabilità, dall'altro v'erano i subiti guadagni, le fortune improvvise ed una estrema mobilità di capitali.
Venerata era l'autorità paterna, e somma confidenza si aveva nei tutori da essa eletti; ma non si trova negli Statuti un grande svolgimento della patria potestà. Invece, il carattere predominante nella famiglia, come per tutto, è il fare ogni cosa in comune. Il Consiglio di famiglia, la riunione dei parenti deliberano ogni faccenda di qualche gravità. La legge e la consuetudine vanno sempre piú oltre per questa via. Vi è una tale comunanza d'interessi nella famiglia, nella consorteria e nell'associazione, che arriva qualche volta a prendere proporzioni stranissime. Non solo il padre o il fratello possono essere chiamati a pagare i debiti del figlio e del fratello; ma chi ha un credito verso una società, può agire contro i singoli membri di essa, e un consorte può essere tenuto a scontare persino i delitti dell'altro. Nel seno della famiglia o della consorteria, le cause si decidevano per mezzo di arbitri, le cui sentenze avevano tutto il valore di giudizi legali. Nel seno delle associazioni d'arti, v'erano, come abbiamo già detto, veri e propri tribunali speciali. Questi fatti, questi caratteri del diritto statutario non si possono certo attribuire al diritto romano; ma trovano la loro spiegazione nelle origini stesse della storia italiana, nelle quali certamente i popoli e le istituzioni germaniche hanno avuto una parte non piccola. L'indole propria del Comune è sempre la stessa. Da un lato le particolari associazioni hanno un grande svolgimento; da un altro l'azione del potere politico qualche volta è troppo debole, ma qualche altra è pur tale da sembrare anche ai nostri tempi eccessiva. È singolare certamente, in una società nella quale lo Stato è cosí debole da sembrar di continuo minacciato nella sua stessa esistenza, il vederlo esercitare una grandissima e diretta ingerenza negli affari privati dei cittadini. La emancipazione del figlio deve farsi solennemente nel Consiglio del popolo, radunato in maggioranza, presenti i capi della repubblica. Se un cittadino di qualche autorità vuol mutare abitazione, passando da uno in un altro Quartiere della città, l'affare è portato dinanzi ai medesimi Consigli del Popolo e del Comune, dai quali si richiede una speciale deliberazione.[12] Noi vediamo i Signori della repubblica fiorentina continuamente variare la divisione e le proporzioni che sono fra i Quartieri o Sestieri della Città, ingrossandone, impicciolendone ora l'uno ora l'altro, per mantenere l'equilibrio sempre minacciato dei partiti e delle consorterie; per impedire che uno dei Quartieri, divenuto troppo potente, predomini eccessivamente. Il portare la propria abitazione da uno in un altro di essi, poteva trascinare un cittadino in una diversa consorteria o partito, e divenire quindi un affare politico. Ma tutto ciò dimostra sempre piú, che la società non ha ancora trovato il suo naturale e definitivo assetto. I molteplici e nuovi e vari elementi che la compongono, si svolgono da ogni lato; ma quella sintesi che li riunisce ed assimila, non poté mai essere raggiunta dal Comune italiano.
Venendo ora ad esaminare particolarmente le disposizioni statutarie, che risguardano da vicino il soggetto di cui ci occupiamo, volgeremo l'attenzione piú di tutto allo Statuto fiorentino, il quale ha per noi una doppia importanza. Noi abbiamo intrapreso questo studio, con lo scopo di aprirci la via a meglio comprendere alcune riforme politiche seguite in Firenze, che potevano trovare la loro spiegazione solamente nelle condizioni sociali della Repubblica. Ed inoltre, esaminando il Comune fiorentino, bisogna pure riconoscere che esso è quello in cui l'aristocrazia venne piú radicalmente distrutta, e la democrazia piú ampiamente trionfò. Ogni traccia di feudalismo, ogni elemento estraneo scomparisce dal suo Statuto, che perciò, in mezzo alle perenni mutazioni, serba un carattere piú uniforme e costante, ha una tendenza continua verso uno scopo che finalmente raggiunge. Negli altri Statuti, invece, la mutabilità non è minore; ma è prodotta da cause meno costanti, da elementi che sono assai piú spesso estranei alla vita del Comune, e quindi rendono sempre piú difficile il comprendere quali sono i veri principî che ne informano le leggi, e che determinano il carattere storico di esse.
Se cominciamo negli Statuti ad esaminare la patria podestà, vediamo subito l'incerto carattere che domina in questa legislazione. Dapprima troviamo il mundio longobardo; ma a poco a poco esso si trasforma nella patria potestà romana, secondo il diritto giustinianeo, che finalmente predomina, non mai però in modo assoluto. E nelle varie disposizioni, anche su questo argomento sempre monche degli Statuti, ora troviamo imposta al figlio una soggezione maggiore che nel diritto romano, ora esso gode d'una grandissima indipendenza, e predomina invece il diritto longobardo. Il piú delle volte sono particolari ragioni di politica o di commercio, che portano questa poco logica mutabilità. Secondo gli Statuti romani, il figlio di famiglia si può presentare ai giudizi criminali, senza permesso del padre, che non sopporta alcuna condanna pei delitti del figlio, il quale può anche essere arbitrariamente punito dai suoi genitori. I bastardi dei Magnati sono in una condizione inferiore, civilmente e politicamente, ai figli legittimi, giacché non possono salire ad alcuna dignità popolare.[13] Secondo gli Statuti di Pesaro, il figlio può disporre per testamento del peculio avventizio, lasciando il dovuto usufrutto al padre; tutte le emancipazioni, per riuscir valide, debbono esser fatte dinanzi al Consiglio generale; ma i figli che sposano senza il consenso del padre, possono essere diseredati.[14] Il padre è obbligato ad assegnare la sua parte di eredità al figlio condannato in danaro, acciò possa pagare. Se esso percuote i figli o nipoti o le loro mogli, in nihilo puniatur, nisi pro enormi delicto.[15] In Lucca il figlio di famiglia può a 18 anni obbligarsi per un prestito, se anche il padre non vi consente; a 25 anni il prestito, fatto in suo proprio nome, è valido. Il padre poi ha facoltà di mandare in prigione il figlio, emancipato o sotto tutela, che abbia dissipato i propri beni, viva senza rispetto al buon costume. Il magistrato è tenuto ad eseguire la volontà paterna, senza bisogno di alcuna prova.[16] Il figlio può cosí essere dal padre confinato in casa, legato, imprigionato a suo arbitrio, con obbligo solo di somministrare a lui gli alimenti. Lo stesso ha luogo ancora verso altri discendenti.
Se in tutta questa grande varietà di leggi, vogliamo trovare un qualche carattere piú proprio e speciale degli Statuti, dobbiamo cercarlo nella unitas personæ tra padre e figlio, che spesso è molto estesa. Ed anche ciò risulta dal concetto generale, che della famiglia hanno gli Statuti. Ad Urbino ed altrove il padre può essere punito per il figlio, il padrone pel servo.[17] Quanto poi alla responsabilità commerciale, non solo tra padre e figlio, ma fra i parenti in genere, questa la troviamo a Genova, a Firenze, in molte delle città piú commerciali. In Firenze il padre, l'avo, il proavo sono responsabili pel loro discendente, anche se figlio di famiglia, che si trovi nel commercio, come se lo avessero garentito. Non volendo a ciò sottostare, debbono farne pubblica e formale dichiarazione, ricusando ogni responsabilità.[18] Cosí se il figlio di famiglia è agente o fattore in una compagnia o casa di commercio, il padre è ritenuto responsabile, quando non abbia diffidato la società commerciale per mezzo di pubblico istrumento. E per la stessa ragione anche la emancipazione del figlio deve essere pubblica e denunciata alla Società dei mercanti.[19] Col matrimonio della donna, però cessa sopra di lei la patria potestà, ed ella non può piú, in nessun modo, essere chiamata a rispondere pel padre, sia che si tratti di obblighi civili o di delitti, quando egli siasi sottratto alla pena con la fuga.
La donna è in Firenze sotto la continua protezione del mondualdo. Questo nome dura ancora nel secolo XVIII, ma il mundio diviene negli Statuti ben presto simile affatto alla tutela romana. Essa può scegliere e chiedere al magistrato che le conceda un mondualdo, anche vivendo il padre o il marito.[20] Non può nelle cause civili agere, experiri vel defendere per se, ma solo per mezzo del procuratore o altro idoneo amministratore da lei scelto. Richiesta dall'avversario, può tuttavia rispondere positionibus, capitulis et interrogationibus da sé stessa, anche senza il consenso del suo mondualdo.[21] Questa disposizione però e propria degli ultimi tempi. Nello Statuto del 1355, il procuratore è ancora necessario.[22] E sebbene, cosí negli Statuti come nel diritto romano, la tutela della donna vada col tempo diminuendo, pure i suoi diritti non arrivano mai ad essere pareggiati a quelli dell'uomo.
Nel matrimonio è piú che altrove visibile la mescolanza delle varie giurisprudenze. Fu già notato dal Gans come i Pisani, trovando che il diritto romano vietava le seconde nozze, durante l'anno di lutto, mentre che il diritto canonico non faceva un uguale divieto, perché vedeva nella parola dell'Apostolo un permesso illimitato, e che il germanico si contentava del divieto di soli 30 giorni, essi limitarono nei loro Statuti il divieto a sei mesi. Ma con questa meccanica conciliazione, non si ottenne lo scopo voluto dal diritto romano, che cioè il secondo matrimonio non avesse mai luogo durante la gravidanza, che poteva essere conseguenza del primo, né si concesse la libertà data dal diritto canonico e dal longobardo. Piú spesso però la unione dei vari diritti ha luogo con la graduata trasformazione dell'uno nell'altro. Gli Statuti pisani, ad esempio, regolano il matrimonio secondo la legge romana. Vi è una dos portata dalla moglie, e una donatio propter nuptias, data dal marito, e detta anche antefactum perché fatta prima del matrimonio. Essa viene, per questo lato, a confondersi con la meta, e la parola stessa accenna ad un'origine longobarda. Cosí per l'una come per l'altra, v'era l'ipoteca privilegiata sui beni del marito, anche al di là di ciò che prescrive il diritto romano.[23] Ma l'antefactum deve corrispondere alla quarta parte della dote, e può esser maggiore, quando non superi la quarta parte dei beni del marito. Esso è piuttosto un assegnamento vedovile, un aumento della dote, e non può quindi paragonarsi alla meta vera e propria. Nei popoli germanici l'assegnamento vedovile e la donazione si confondono nella comunione dei beni, e la dote non è mai altro che un accessorio. Negli Statuti, invece, come nel diritto romano, questa è il principale, e tutto si riferisce ad essa. Quindi è che la meta e il dono germanico, non potendo svolgersi normalmente, si confondono con la donatio, la quale tende a divenire un augumentum dotis. Di rado infatti troviamo le due cose distinte negli Statuti; pure non ne mancano esempi, e uno trovasene in quello di Firenze, nel quale si parla continuamente di donatio e di augumentum. In questo modo la donazione non è piú una guarentigia della dote, ma tende a confondersi con essa, facendola supporre maggiore.
I Pisani, oltre la dote e la donazione o antefactum, aggiungono altri donativi, che chiamano corredo, e che appartengono alla donna, quando si scioglie il matrimonio; ma se allora fossero stati dissipati, ella avrebbe diritto ai due terzi del valore di essi. In generale poi i coniugi pisani vivono in una perfetta separazione di beni, tanto che il matrimonio sembra qualche volta una relazione ostile, piuttosto che una comunione d'interessi.[24]
Alcuni Statuti ammettono una dos e una donatio propter nuptias, con la meta e il donativo longobardo. Lo Statuto fiorentino parla di una dote, di una donazione che deve essere uguale alla metà della dote, purché non superi le 50 lire, e di un aumento. In mancanza di figli, di nipoti maschi o nipoti venuti da figli maschi, la donna ripigliava, a morte del marito, la dote con la donazione e l'aumento; in caso diverso aveva solo la dote, e ciò che piaceva al marito di lasciarle. Se questi moriva, senza ancora aver ricevuto la dote, la moglie prendeva la donazione promessa, che non doveva però superare un ottavo dei beni del marito. Sui beni di esso v'era per la dote ipoteca privilegiata, e l'avevano cosí la moglie come tutti coloro che, col marito o separatamente, si erano obbligati per la dote stessa. Né il consenso della moglie a far vendere o alienare i beni del marito, toglieva l'ipoteca sui beni venduti, sui quali v'era anche reversibilità: ma ciò solamente a cominciare dal 1388.[25] Questa data, che si legge nello Statuto fiorentino a stampa, che è del 1415, ci prova che il regime dotale e la separazione dei beni avevano col tempo fatto grande progresso, il che del resto è confermato anche dagli altri Statuti, nei quali l'avanzarsi del diritto romano è costante.
La moglie non poteva defendere bona viri contro i creditori del marito in genere; ma bensí contro quelli che si erano obbligati alla restituzione della dote, il che non indeboliva la garanzia che essa poteva avere sui beni di lui. Anche i beni dotali inestimati venivano difesi da lei contro qualunque creditore, e poteva, se il marito era caduto nella miseria, richieder sempre la restituzione della dote.[26] I beni che acquistava o ereditava, lui vivente, le appartenevano; ma non poteva alienarli senza il consenso del marito, al quale spettava l'usufrutto. Ciò che, a morte di lui o della moglie, rimaneva ancora intatto di tali frutti, poteva essere richiesto da lei o dai figli.[27] E poteva la moglie obbligarsi col consenso del marito, nel qual caso esso era il suo legittimo mondualdo.[28]
Il regime dotale e la separazione dei beni, non solamente si trovano in tutti gli Statuti; ma spesso vengono ancora esagerati, come abbiam visto in quelli di Pisa. Cosí pure le donazioni fra coniugi sono vietate, e qualche volta anche quelle agli estranei, quando si possa temere che si voglia con esse mascherare una donazione fra coniugi. Questa cura gelosa, con la quale si cerca, in ogni modo, d'impedire che la proprietà esca dalla famiglia, e piú ancora dalla città, la troviamo in tutti gli Statuti. In Urbino, per esempio, nessuno straniero poteva ereditare ab intestato, se prima non prometteva di abitare nella Città o suo contado.[29] Una simile promessa doveva fare a Pesaro, se voleva sposare in quella città, ed aveva anche l'obbligo di chiedere il consenso del Podestà.
A Verona[30] le donne potevano, per testamento, aver parte uguale ai fratelli; ma ab intestato avevano solamente la dote. I fratelli e i loro figli non dividevano coi figli delle sorelle; i discendenti della donna non dotata avevano però diritto d'avere la dote dai fratelli della madre. A Pisa la successione era per testamento regolata secondo il diritto romano: de ultimis voluntatibus per legem romanam iudicetur. La legittima però s'avvicinava alla legge longobarda, e si poteva anche, secondo le prescrizioni di questa, vantaggiare un figlio a preferenza degli altri. Quanto poi alla successione intestata, i maschi erano, come sempre, di gran lunga preferiti. In difetto di discendenti maschili, ereditavano le donne; ma la preferenza dei primi era ammessa anche per la eredità materna, quando mancassero le figlie.[31] E ciò lo troviamo in tutti quanti gli Statuti, non escluse le Consuetudini di Napoli, di Amalfi e di Sorrento, città nelle quali si poté assai meno sentire l'azione del diritto longobardo.[32] Sulla ragione vera di tali disposizioni, gli Statuti stessi si spiegano chiaro. In quelli di Mantova è scritto: «ut familiarum dignitas, nomen et ordo serventur, et bona morientium in eorum agnatos et posteros transmittantur, per quos nomina generis conservantur, statuimus et ordinamus quod existentibus masculis et descendentibus per lineam transversalem et lineam mascolinam, coniunctis usque ad quartum gradum inclusive, secundum iuris canonici ordinem, computato (sic) qui ad successionem defunctae personae admitti vellint et possint, matres et ascendentes per lineam maternam, et femminae ascendentes etiam per lineam paternam, suis descendentibus non succedant, sed habeant et habere debeant, dumtaxat in bonis predictorum suorum descendentium debitum bonorum subsidium, videlicet tertiam partem portionis quae eisdem ab intestato obveniret».[33] A Ravenna sembra che il lungo dominio dei Greci riuscisse a sopprimere questa preferenza degli agnati, e la Novella di Giustiniano fu adottata. Lo stesso seguí pure ad Osimo.
L'adozione era assai poco frequente, ed i figli legittimati venivano posposti ai legittimi; i naturali, che per diritto longobardo erano favoriti nei primi Statuti, vennero piú tardi negletti, per l'azione crescente del diritto canonico e del romano. Tutta la successione statutaria è talmente dominata dal concetto politico, il quale invece di perdere va guadagnando terreno, che la volontà del testatore, sempre limitatissima, può arrivar solo ad un resultato alquanto piú equo e naturale, ma non giunge mai ad un vero e proprio arbitrio nel senso romano della parola. Lo Statuto fiorentino, al pari di tutti gli altri, in questa come in ogni parte del diritto civile, non ci presenta mai un trattato compiuto, ma solo frammenti; giacché gli Statuti si riferiscono continuamente al diritto romano.
Nessuna donna succede ab intestato ai figli o figlie, quando vi sieno discendenti o ascendenti diretti fino al terzo grado: zio, fratello, sorella o nipote di fratello sono a lei preferiti. Esclusa dalla successione, essa può chiedere però gli alimenti a coloro che per legge la escludono. Quando tali parenti non esistano, eredita ab intestato la quarta parte dei beni del figlio, purché non si tratti d'una somma maggiore di lire 500. In ogni modo, non avrà immobili, ma solo danaro. Se danari non vi sono, avrà diritto al prezzo dei fondi che le spetterebbero. Le medesime disposizioni hanno luogo per l'ava, proava, e discendenti in linea materna.
La donna non succedeva ab intestato al fratello, che avesse figli o nepoti o fratelli; ma anche in questo caso, esclusa dall'eredità, poteva chiedere gli alimenti. Non succedeva neppure al padre; aveva però diritto di ricevere dagli agnati la dote, e intanto le spettavano gli alimenti, anche se vedova.[34] Come si vede in tutte queste disposizioni, i diritti della donna alla successione erano assai limitati; ma le era assicurato un modo di vivere. Anzi negli Statuti fiorentini noi vediamo, che da un lato cresce col tempo la preferenza degli agnati, e dall'altro crescono i diritti della donna agli alimenti. Lo Statuto del 1355, le concede l'usufrutto della eredità paterna, in mancanza di figli maschi, e nel medesimo caso gli Statuti posteriori le negano un tal diritto, per sostituirvi gli alimenti.[35] Lo Statuto del 1324,[36] parlando di essi e di chi ha l'obbligo di concederli, dice: si filius, nepos vel pronepos facultatis abundarent, in modo che possano commode subvenire, etc.; lo stesso obbligo con le medesime condizioni impone lo Statuto del 1355. Invece quello a stampa, del 1415,[37] è assai piú esplicito: il padre, la madre, l'avo, proavo, ava, proava hanno diritto agli alimenti, e il Podestà è tenuto a fare eseguire la legge. La donna succede ab intestato alla madre o ad altri ascendenti femminili, se però non vi sono figli maschi. I fratelli uterini, come nati di linea femminile, non succedono fra loro, se vi sono parenti maschili del defunto, fino al quarto grado, i quali sono preferiti alla madre ed ai parenti femminili.[38] Lo Statuto fiorentino poi dice, che la moglie è preferita al fisco, uxor mariti defuncti praeferatur fisco, nelle quali parole si vede quanto poco conto si facesse de' diritti della donna, essendovi bisogno d'una espressa disposizione di legge, per impedire che il fisco le togliesse i beni del marito. Anche i figli naturali erano preferiti al fisco, il quale succedeva solo quando non v'erano parenti fino al quarto grado. Ai bastardi succedevano poi i loro parenti, come se i primi fossero legittimi.[39] E bisogna aggiungere, che l'uso fiorentino non permetteva di lasciare i figli naturali senza un qualche aiuto, e senza provvedere alla loro educazione, come si vede dai molti testamenti che ci restano. Soleva il padre cercar loro un ufficio, se maschi, o marito, se donne, e li raccomandava ai suoi legittimi eredi.
Il marito ereditava la dote, quando non v'erano figli o altri discendenti prossimi. Dei beni extra-dotali gli spettava un terzo; e la moglie non poteva, per testamento o donazione, disporre della dote a danno di lui o dei figli.[40]
Ma oltre la successione, v'è anche un'altra parte degli Statuti italiani, nella quale l'azione della politica sul diritto civile, si manifesta del pari, ed è quella che tratta dei diritti fra i vicini, dell'obbligo che hanno in solido fra di loro, non solamente i membri delle famiglie, ma quelli anche delle consorterie. Noi già notammo che essi arrivano fino a dover l'uno rispondere pei debiti o anche pei delitti dell'altro; e questa è una legge su cui dovremo tornare a fermarci piú di una volta. Nelle vendite dei fondi immobili, troviamo sempre che agnati e cognati hanno la preferenza. Nella Marca d'Ancona i consanguinei del condannato a morte possono essere obbligati a comperarne i beni.[41] A Bologna i parenti sono spesso tenuti a rispondere in giudizio l'uno per l'altro, e nella corporazione dei mercanti, i fratelli carnali che, un mese prima del fallimento, vivevano in comune, son tenuti a rispondere pel fallito, anche se poi s'erano divisi.[42]
Secondo lo Statuto fiorentino, il creditore d'un Comune o d'una Universitas poteva procedere contro di essi sicut procedi potest contra alias singulares personas debitrices, in persona. E la cosa andava tanto oltre, che si poteva agire contro ogni singolo individuo dell'associazione, e farlo anche arrestare: liceat ipsi creditori capi et detinere omnes et singulares personas dicti Communis vel Universitatis, quousque fuerit integre satisfactum.[43] Quando una terra, una casa era devastata o bruciata, il proprietario aveva diritto al risarcimento contro l'autore del misfatto; contro i consorti di esso, se si trattava di nobili, e contro i parenti sino al quarto grado, se di popolani. Ma ciò non basta: esso poteva procedere ancora contro il Comune, l'Università o il Plebato, in cui il danno aveva avuto luogo: era in suo arbitrio prendere l'una via o l'altra, e non riuscendo nella prima, pigliar la seconda, o viceversa.[44] Lo Statuto determinava la forma della procedura e i termini della condanna.[45] Il Comune, l'Università o il Plebato erano tenuti a star sempre pronti a levare il rumore, quando simili fatti succedevano; ad inseguire ed a prendere i colpevoli, perché,[46] non riuscendo, erano essi responsabili.
Una grande importanza si dava in tutto, anche nelle compre e vendite, alla qualità delle persone. In alcuni casi la legge obbligava, volendosi disfare d'una terra, a venderla al vicino; ma questa disposizione non era obbligatoria per il popolano verso il magnate.[47] E cosí non si poteva comperare, vendere, né acquistare usufrutto sopra terre possedute in comune, o fondo o casa che fosse appoggiata al muro di un altro, senza aver prima dato preferenza al comproprietario, al consorte o al vicino.[48]
Se nasceva controversia fra parenti o consorti, qui consortes sint de eadem stirpe, per lineam masculinam usque ad infinitum,[49] il giudice, a richiesta d'una delle parti, era tenuto a rimetter la cosa in arbitri eletti dalle parti stesse. La donna non doveva accettar compromessi in cose attinenti alla sua dote, né essere obbligato ad accettarli chi era padre di sei figli: un popolano non poteva essere arbitro fra nobili.[50] Lo Statuto del 1355, riproducendo una legge assai piú antica,[51] ci fa sapere che in questa si discorreva degli arbitri, come consanguinei. E da ciò si può indurre che siffatti compromessi erano cominciati da tempi assai remoti, per consuetudine, fra parenti e consorti, i quali volontariamente sceglievano fra di loro gli arbitri. Prima del 1324 la consuetudine era stata sanzionata per legge; piú tardi andò perdendo il suo primitivo carattere d'accordo volontario e domestico, per pigliar la forma di regolare e legale giudizio.
Se ora paragoniamo lo Statuto fiorentino cogli altri italiani, troveremo vari caratteri che lo distinguono, e che in gran parte dipendono dal fatto, che in esso le libertà democratiche raggiunsero l'estremo limite cui era possibile arrivare nel Medio Evo. Non solo ogni privilegio feudale, a poco a poco, scomparve in esso del tutto; ma i magnati finirono col trovarsi in una condizione inferiore a quella dei popolani. Firenze fu, come vedemmo, una delle prime città italiane che abolirono affatto la servitú nel contado, con la legge del 1289.[52] E sebbene trattasse gli abitanti della campagna peggio assai dei cittadini, pure è certo che essi si trovavano in condizioni di gran lunga migliori che in moltissimi altri Comuni. Prova ne è quel contratto di mezzeria, che fa del lavoratore della terra un vero socio del proprietario, e resta sempre un grande monumento di civiltà, ammirato dai moderni economisti, i quali non seppero mai escogitare nulla di meglio.[53] La libertà e la forza delle associazioni, la straordinaria facilità con cui si saliva al governo del Comune, tutto contribuiva al trionfo della piú larga democrazia. Ma un altro carattere generale dobbiamo pur notare in questo, come in quasi tutti gli Statuti italiani, ed è la mira costante a liberarsi dalla ingerenza dell'autorità ecclesiastica, la quale s'adopera, con una ostinazione incredibile, a mantenere intatti i suoi privilegi, e vuole aumentarli; ma li vede, invece, poco a poco ridotti quasi a nulla. Lo Statuto del 1415 dice: «nessuna persona. Università, Chiesa, luogo religioso o clericale, osi ricusare il fòro del Comune, sotto scusa di beneficio o privilegio, e quando operi in contrario, si proceda all'arresto, fino a che non rinunzia a tale privilegio.[54] Nessuna scomunica o interdizione potrà impedire, né diminuire l'azione dei magistrati, o l'effetto delle loro sentenze.[55] Ognuno può esercitare liberamente i suoi diritti su tutti i beni della Chiesa, che le vengano da laici».[56]
Tornando ora a dare uno sguardo generale agli Statuti italiani, dobbiamo osservare, che se la storia del diritto statutario presenta molte difficoltà, pel numero infinito di disposizioni diverse che troviamo in essi, la diversità di siffatte disposizioni deriva principalmente da cagioni accidentali e temporanee, estranee allo svolgimento naturale e spontaneo del diritto, il quale, esaminato in sé stesso e nei suoi caratteri fondamentali, presenta invece una grandissima uniformità. Si può però notare che nelle repubbliche del nord predomina assai piú il diritto longobardo; in quelle del centro e del sud piglia pronto e rapido ascendente il romano, che finisce col dominare in tutto, con le alterazioni che abbiamo già notate. Questo progresso è d'anno in anno piú visibile, e cosí noi assistiamo, anche nell'esaminare gli Statuti, a quel medesimo contrasto di opposti elementi, che abbiamo notato in tutta quanta la storia dei Comuni e della cultura italiana: nelle guerre civili, nelle sanguinose lotte fra Guelfi e Ghibellini, nell'arte, nella letteratura, in ogni cosa. Negli Statuti si tratta, è vero, solamente d'idee e di disposizioni giuridiche; ma queste sembrano combattersi con uguale ardore, mirare al medesimo fine, che gli uomini governati da esse.
Verso il declinare del secolo XIV, il commercio incominciò a prendere un grandissimo slancio in Italia, il che portò un nuovo progresso nella legislazione. Abbiamo infatti una serie di disposizioni con le quali si raggiunge un'assai maggiore speditezza negli affari commerciali, si evitano i cavilli legali, si tolgono le ipoteche sui crediti del mercante, si puniscono severissimamente la frode e i fallimenti dolosi. In una parola, troviamo chiaramente le origini del moderno codice di commercio, con cui tali disposizioni assai spesso consuonano.
Ma in tutte queste leggi vediamo sempre le conseguenze d'un Comune diviso e frazionato in particolari associazioni, che hanno propri Statuti, propri giudici, vita rigogliosa, e troviamo un potere centrale che, sebbene veda da ogni lato minacciati, usurpati i suoi naturali diritti, esercita la sua azione, con poco ordine e senza uniformità, ma pure non senza forza, spesso anche con violenza. Ora par sopraffatto, ora invece riesce a sopraffare. Tutta la storia del Comune dimostra una tendenza continua a porre in armonia questi elementi politici, sociali, e legislativi, diversi e spesso fra loro cozzanti, problema che esso non riesce mai a risolvere pienamente, e finisce quindi col cadere nel dispotismo. Mancava un vero concetto della unità sociale, mancava nel fatto e nella mente degli uomini ogni idea della distinzione dei poteri; laonde chiunque assumeva una parte del potere esecutivo, assumeva ancora non solo una parte del giudiziario, ma dell'amministrativo e del legislativo, che vi erano necessariamente connessi. E però, a salvare la libertà pareva che unico mezzo fosse dividere il governo fra mille mani, facendo in modo che i partiti, le associazioni, le famiglie, i quartieri della città, le consorterie servissero le une di freno alle altre. In questa divisione e suddivisione tutti gli elementi che costituirono piú tardi la società moderna, furono apparecchiati; ma lo Stato vero e proprio non fu mai trovato. Ondeggiando in una continua tempesta, scossa da ogni lato, la nave della repubblica sembrava non aver mai posa né direzione determinata; non poter mai solcare le acque con fermezza, per mancanza di zavorra. Non s'arrivò giammai ad un chiaro e sicuro concetto del diritto, il quale, limitando e determinando la libertà garantita a ciascuno, assicura quella di tutti.
La vita politica dei Comuni inoltre fu sempre circoscritta nella cerchia delle città dominanti, restandone esclusi non solo il contado, ma anche le città vinte o annesse. Ogni forma di governo rappresentativo era allora ignota. Tutti quelli che godevano dei diritti politici, alternandosi fra di loro, entravano direttamente nei Consigli della repubblica, e la piú parte di essi, prima o poi, salivano al potere. Ciò rendeva necessario avere Stati con confini assai circoscritti, per non rendere impossibile addirittura il governarli in un modo qualunque. Solo la Rivoluzione francese, facendo per la nazione interna, quello che il Comune italiano aveva fatto per le città, poté proclamare l'uguaglianza civile e politica di tutti coloro che facevano parte della nazione, i quali finalmente furono perciò tutti cittadini. La democrazia divenne allora il carattere predominante delle società moderne, che col sistema rappresentativo, poterono assicurare la libertà anche nei grandi Stati, conciliando l'unità e la vigorosa azione del governo centrale con la indipendenza personale, con l'attività e le libertà locali. Ma il Comune restò sempre incerto fra gli opposti elementi di cui era composto, e che non seppe mai comporre in un vero organismo politico.
La storia delle nostre repubbliche si potrebbe infatti ridurre tutta al diverso predominio che ebbero in esse ora l'una, ora l'altra delle grandi associazioni che le costituivano. A Firenze dapprima lottarono fra loro, con varia fortuna, nobili e popolani. Quando le consorterie dei magnati presero tale ascendente da minacciare le libertà popolari, e distruggere ogni equilibrio sociale, allora ebbe luogo una grande riforma degli Statuti, una vera trasformazione del Comune, e con gli Ordinamenti di Giustizia, di cui ora dobbiamo parlare, furono abbattuti i nobili e disfatte le loro consorterie. Ma esse erano parte integrante dello Stato, e però quando vennero sgominate, vi fu un momento di rapida corruzione e decadenza. Alle passioni, agl'interessi della casta, succedettero le passioni, gli odi, le ambizioni personali, anche piú pericolose. Le famiglie cominciarono a combattersi fra loro, sorsero i potenti ambiziosi, e Corso Donati o qualche altro simile a lui, sarebbe divenuto subito padrone e tiranno della Repubblica, se non vi fosse stato un popolo potente, arricchito dai rapidi guadagni del cresciuto commercio, amico della libertà, nemico dei Grandi. Al dominio delle consorterie successe perciò il dominio delle Arti Maggiori, e cominciò la loro lotta con le Minori, che finalmente arrivarono anch'esse al potere. Piú tardi s'avanzò la gran massa dei Ciompi, i quali minacciarono di decomporre del tutto la vecchia forma sociale della Repubblica; e vennero sulla scena nuove ambizioni personali, anche piú funeste alla libertà, perché piú fortunate. Lottarono fra loro Albizzi, Pitti e Medici, i quali ultimi trionfarono con Cosimo il Vecchio, che uccise la Repubblica. Ma tutto questo non ci deve gran fatto maravigliare, perché una volta che si tengano presenti le origini del Comune, e gli elementi che lo composero, si vede assai chiaro, che in sostanza avvenne quello che doveva inevitabilmente avvenire.