102. Rubrica XIII, F. G. Manca nella compilazione B, perché fu aggiunta nel '95.
103. Rubriche VI, VII, F. e G. Ambedue mancano nella B, perché aggiunte nel '95. Dobbiamo qui notare che per diritto comune, nel linguaggio legale di quei tempi, solevasi intendere il diritto romano, quello degli Statuti ritenendosi quasi come un diritto eccezionale. Ma gli Ordinamenti, essendo essi stessi una legge eccezionale, rispetto agli Statuti, si riferiscono a questi, quando parlano di legge comune. Quando si trattava di due municipi, l'uno sottoposto all'altro, il sottoposto soleva (ad eccezione della parte politica) conservare il proprio Statuto; ma nei casi in cui questo era insufficiente, si ricorreva a quello della città dominante, come a diritto comune.
104. Rubrica IX, F. G. e VI, B. Il maleficio era in questo caso provato sempre da due testimoni, e qui tutte le compilazioni, anche la prima bozza, vanno fra loro d'accordo. Negli altri casi, la B (rub. V) dice semplicemente: per testes, il che vuol dire piú di uno, cioè due o tre. Il 6 luglio '95, il per testes fu mutato in per tres testes, e cosí trovasi nella rub. VI, F e G.
Notiamo che la compilazione italiana contiene in questa rubrica IX una giunta che manca non solo nella bozza, ma anche nella compilazione del Fineschi, il che dimostra sempre piú come la italiana sia posteriore al testo latino, che pure in generale traduce fedelmente. La giunta dice che la pena sarà pagata dall'offensore o dal suo piú prossimo parente al Comune.
La rubrica XI, F. G., che risponde alla XVI, B., parla delle ragioni acquistate dai Grandi sui beni immobili dei popolani, nel qual caso accenna ai consorti o parenti dei popolani. Ciò prova come fosse allora generale la consuetudine delle consorterie, e che grande relazione avessero con le parentele.
105. Rubrica, XVI, F. G. IX, B.
106. Rubrica XXVI, G. XXI, B.
107. Questa conclusione è mutila nella rubrica XXII, ultima della B. Trovasi intera nelle rubriche XXVII della F e XXV della G.
È qui opportuno il notare come, lasciando da parte altre parziali divergenze, le rubriche che si trovano nelle compilazioni G., F., e mancano interamente nella B, senza che si possa con certezza provare se siano state aggiunte con deliberazioni posteriori, o furono invece approvate quando la bozza ricevette la sua forma definitiva, sono quelle segnate in ambedue coi numeri XVIII, XIX, XX. Il sig. Salvemini, coll'aiuto della legge 6 luglio '95, cerca dimostrare che la bozza pubblicata dal Bonaini è identica alla legge promulgata il 18 gennaio '93. Ma siccome né la bozza, né la legge del '95 dicono nulla che si riferisca alle tre rubriche, cosí egli s'aiuta con ragionamenti, che sono acuti ed ingegnosi, per quanto si riferisce alle rubriche XVIII e XX, non cosí per la XIX. Il trovarsi questa fra due rubriche che egli crede aggiunte piú tardi alla legge, non basta a provare che sia stata anch'essa aggiunta nel medesimo tempo. Né le parole secundam formam suprascriptam, in fine della stessa rubrica, si riferiscono, come egli crede, alla precedente, ma a ciò che è detto in principio della stessa rubrica XIX. Provare in modo assoluto che la bozza sia identica alla legge promulgata, non lo credo possibile: sarà sempre un'ipotesi, e lo stesso sig. Salvemini ne conviene.
Del resto questa è una questione che, comunque si risolva, lascia il tempo che trova, trattandosi di divergenze poco importanti. Osserviamo però che l'Hegel non si era proposto di dimostrare, che la bozza pubblicata dal Bonaini era assai diversa dalla legge del 18 gennaio '93. Invece, egli che non conosceva il doc. 6 luglio '95, il quale non era stato ancora pubblicato, volle dimostrare, che con la bozza si poteva arrivare, per la prima volta, a conoscere con grandissima approssimazione la forma vera degli Ordinamenti del 18 gennaio '93, dai quali essa assai poco differiva. Le divergenze probabili erano quasi tutte, secondo lui, di poco momento. Se ora il Salvemini, con le sue acute osservazioni (di cui gli va data lode) sulla legge 6 luglio '95, ha dimostrato che queste divergenze si riducono addirittura a' minimi termini, egli in sostanza conferma la tesi sostenuta dall'Hegel, e convalida sempre piú le conclusioni a cui questi era arrivato, senza conoscere il nuovo documento, di cui è ora dimostrata l'importanza.
108. Troviamo questa legge, con tutte le sue forme ufficiali, nel documento A. della pubblicazione Bonaini, ove rimane ancora come una legge a parte. Nelle compilazioni F. e G., invece, è incorporata negli Ordinamenti, che era destinata a rafforzare. Nella G. vi è la data 10 aprile '93, che manca nella F., sebbene non manchi nel codice latino. Bisogna qui osservare che la legge pubblicata dal Bonaini non solamente è, nelle compilazioni F. e G., incorporata cogli Ordinamenti, ma vi sono anche aggiunte fatte ad essa piú tardi. Si dà per esempio facoltà di armare quasi tutta la Città ed il contado, potendosi arrivare a chiamar sotto le armi fino a 12,200 uomini. Se ciò fosse stato deliberato al tempo di Giano, gli storici ne avrebbero certamente parlato. Il Villani dice che prima furono scelti soli mille uomini, cioè quanti ne concedono i primi Ordinamenti; poi crebbero a duemila, quanti ne vuole la nuova legge, e poi a quattromila. (VIII, 1). Anche secondo il cronista, s'andò adunque sempre crescendo.
109. Villani, VIII, 8.
110. Dopo del Villani, l'Ammirato scrisse: «Imperocché Giano, oltre gli ordini presi, avea tolto a' Capitani della Parte il suggello; e i mobili di essa Parte, i quali erano in gran quantità, avea operato che si recassero in Comune». Vol. I, lib. IV, pag. 346, ediz. Batelli, Firenze, 1846-49.
111. Villani, VIII, 2.
112. Villani, VIII, 2, Ammirato, ad annum, vol. I, pag. 339.
113. Villani, VIII, 2, Ammirato, vol. I, pag. 340-41.
114. Villani, VIII, 2; e la Cronica del pseudo B. Latini, ad annum.
115. Villani, VIII, 1. Il Compagni I, 12, racconta il fatto diversamente. Dice che i colpevoli furono i Galigai, e che egli, essendo Gonfaloniere, si trovò a disfare le loro case. Noi abbiamo seguito il Villani, che fa succedere il fatto sotto il primo Gonfaloniere, che fu Baldo Ruffoli (15 febbraio al 15 aprile), quando invece il Compagni fu Gonfaloniere dal 15 giugno al 15 agosto 93, e non par facile che solo allora avesse luogo la prima esecuzione degli Ordinamenti. È noto che del Compagni abbiamo solo copie posteriori ai suoi tempi, e quindi possono esservi errori, alterazioni, giunte di copisti. La sua cronologia è spesso assai disordinata. Egli poté certo trovarsi a qualche esecuzione come Gonfaloniere; ma la prima par che seguisse secondo che dice il Villani, e cosí la raccontano Coppo Stefani, lib. III, rubr. 198, l'Ammirato, vol. I, pag. 338, ed altri autorevoli storici. — Qualche anno dopo la pubblicazione di questo nostro scritto, venne alla luce il noto lavoro del prof. Scheffer-Boichorst (nell'Historische Zeitschrift, XXIV, 313, anno 1870), che sollevò la tanto agitata disputa sull'autenticità della Cronica di Dino Compagni. Ma piú tardi il dotto libro del prof. Del Lungo indusse lo stesso prof, tedesco a recedere da molte delle sue affermazioni. Ora noi dobbiamo valerci di Dino Compagni con molto accorgimento, ma possiamo di certo continuare a valercene.
116. Compagni, I, 12, pag. 55.
117. Vedi cap. VI di quest'opera.
118. Châlons in Borgogna.
119. È noto che il Podestà, il Capitano e molti altri magistrati, uscendo d'ufficio, erano sottomessi a sindacato.
120. Dino Compagni, I, 13; Villani, VIII, 10.
121. Ibidem. L'autore non dice che sorta di riunioni erano queste, in cui Grandi e popolani si trovavano insieme. Potevano essere riunioni private preparatorie; ma anche nei Consigli della Parte Guelfa, come in quelli del Podestà, Grandi e popolani erano insieme, ed avevano perciò continua occasione di parlar fra loro delle cose di Stato, e discutere proposte di leggi.
122. Ibidem, I, 15.
123. Questa narrazione abbiamo tratta dal Villani e dal Compagni, cercando metterli fra loro d'accordo, cosa non punto agevole, perché differiscono in molti particolari. Abbiamo perciò cercato di raccogliere quelli almeno che si trovano nelle due narrazioni, e non si contraddicon fra loro. Compagni, I, 16 e 17; Villani, VIII, 8.
124. Villani, loc. cit.
125. La celebre provvisione riferita dal del Migliore, Firenze illustrata (Firenze, Ricci, 1821), vol. I, pag. 6, e riportata tante volte da tanti scrittori, è certo assai bella; ma non è stato possibile trovarne l'originale, e la sua forma fa credere che una mano piú moderna l'abbia per lo meno modificata.
126. Archivio fiorentino, Carte Strozziane-Uguccioni, 127. Questo documento fu trovato dal sig. Salvemini che ce lo ha gentilmente comunicato.
127. Questo Daddoccio si era immatricolato nell'arte del cambio il 11 Dicembre 1283, e il 1º Dicembre 1287 pagava la sua rata d'associazione. (Strozz. Ugucc. 1283 11 Dic.)
128. Nuova Antologia di Roma, 1 dicembre 1888.
129. Molte giuste osservazioni ed importanti notizie, a questo proposito, troviamo in L. Chiappelli, L'Amministrazione della giustizia in Firenze (Arch. Stor. It., Ser. IV, vol. XV, pag. 35 e segg.), e Francesco Novati, La Giovinezza di Coluccio Salutati (Torino, Loescher, 1888, Cap. III, pag. 66 e segg.). Mi sembra però che, colle loro acute e dotte indagini, questi due scrittori si siano fermati a mettere in evidenza la corruzione dei giudici, senza notare le origini di questa corruzione ed il suo grande aumento nel secolo XIV. Le origini si debbono, io credo, cercare nelle mutate condizioni dei Podestà, Capitani del popolo, cancellieri, notai, giudici, ecc. E certamente quello che di essi si diceva nel secolo XIV non si sarebbe potuto dire nei tempi di Pietro della Vigna, di Rolandino dei Passeggeri o di quei molti Podestà del Medio Evo, i quali erano tanto potenti, che cercavano e spesso riuscivano a farsi tiranni dei Comuni. Essi non erano allora gente da piegarsi a far da ciechi strumenti delle altrui voglie partigiane; operavano piuttosto per conto proprio. Forse alla decadenza politica dell'ufficio del Podestà, al suo venire perciò piú facilmente in balía dei partiti, si deve, a cominciare dal 1290, la riduzione del suo ufficio da un anno a sei mesi (Ammirato ad annum). Lo stesso si dové fare, come era naturale, anche pel Capitano.
130. Cronica, I, 13, pag. 57.
131. G. Villani, VIII, 17.
132. Di Calimala o dei panni forestieri, raffinati e tinti a Firenze; dei Cambiatori o Banchieri; della Lana; di Porta S. Maria o della Seta; dei Medici, Speziali e Merciai, cui andavano uniti anche i Pittori: a quest'arte s'era ascritto Dante Alighieri.
133. Lastig, Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts: Stuttgart, Enke, 1877 pag. 251 e segg. Questo autore, fra molte altre giuste osservazioni, nota che gli Ordinamenti fissano a ventuno il numero delle Arti, numero che d'allora in poi restò sempre inalterato, e che nei loro Statuti l'anno 1293 è continuamente ripetuto come il loro anno normale, «wiederholt geradezu als Normaljahr» (pag. 244). Vedi anche a pag. 267 e segg.
134. G. Villani, lib. VIII, cap. 2 e 39.
135. V. Il Comune di Roma nel Medio Evo, nei miei Saggi Storici e Critici: Bologna, Zanichelli, 1890.
136. Villani, VIII, 12. V. anche la provvisione 6 luglio 1295, piú sopra citata.
137. Villani, VIII, 12.
138. Del Lungo, Dino Compagni e la sua Cronica, I, pag. 162. L'autore suppone che fosse del numero anche Dante Alighieri.
139. Di ciò parlano molto i cronisti. Il Compagni, (pag. 86-7) dice che i Cerchi «accostarsi a' popolani e reggenti»; piú oltre aggiunge che «ad essi s'avvicinarono tutti quelli che erano dell'animo di Giano della Bella» (pag. 106). Lo Stefani (IV, 220) dice che il popolo «per parte tenea pe' Cerchi, la maggior parte perché erano mercatanti».
140. Su di ciò il prof. Del Lungo dà, in piú luoghi della sua opera, particolari notizie.
141. VIII, 38.
142. Le mire di Bonifazio VIII e le sue trame coi Neri, furono messe in nuova luce, con sottili indagini e nuovi documenti, dal signor Guido Levi, nel suo bel lavoro: Bonifazio VIII e le sue Relazioni col Comune di Firenze, pubblicato prima nel Vol. IV dell'Archivio Storico della Società Romana di Storia Patria, e poi a parte: Roma, Forzani, 1882. Io cito l'edizione a parte.
143. Levi, Documento I.
144. V. Ficker, Forschungen, IV, n. 499, pag. 506, e Levi, pag. 49.
145. Le parole qui sopra riferite si trovano in testa a una delle copie del documento ricordato dal sig. Levi (pag. 49, nota 2), e furono da lui premesse, come motto, al suo lavoro.
146. Tutto il brano si legge nel Levi, pag. 51, nota 2.
147. Levi, pag. 48-49, e doc. III.
148. Bondone Gherardi e Lippo di Ranuccio del Becca.
149. Levi pag. 39-40. Secondo una lettera del Papa, pubblicata dallo stesso signor Levi, doc. IV, i tre accusati erano: «Simonem Gherardi familiarem nostrum, nostraeque Camerae mercatorem; Cambium de Sexto procuratorem in audientia nostra; Noffum de Quintavallis, qui tunc ad Curiam nostram accesserat».
150. Levi, Doc. II
151. Levi, pag. 66.
152. Anche il Villani (VIII, 39) lo paragona al fatto del Buondelmonti.
153. Levi pag. 42; Dino Compagni, Cronica I, XXII, nota 9.
154. G. Levi, Doc. IV.
155. Villani, VIII, 40.
156. Villani, VIII, 40.
157. Dino Compagni, I, pag. 96-7.
158. Il Del Lungo, colla sua solita diligenza, notò che gli esuli furono allora tutti dei Grandi. Il Levi (pag. 59) ripetendo l'osservazione, trova singolare un tal fatto, «quando il mal seme della discordia si era appreso all'intera cittadinanza». Ma si spiega facilmente, mi pare, dopo quello che ho detto piú sopra.
159. Villani VIII. 40, Compagni, I. 21.
160. Perkens, Histoire de Florence, vol. III, pag. 31.
161. Villani, VIII. 43.
162. Idem, VIII. 42.
163. Il signor Levi ha qui posto assai bene in chiaro, distinguendoli, i vari fatti che i cronisti confusero insieme.
164. Cronicon Parmense, in Muratori R. I. IX. 843.
165. Del Lungo, vol. I, pag. 230; Dino Compagni, lib. II, 8, nota 3.
166. Villani VIII, 43 e 49; e Del Lungo. Vol. I, pag. 206.
167. Villani VIII. 56. Lo ricorda anche il Boccaccio, dicendolo «di mercante divenuto cavaliere».
168. Il Fraticelli, nella Storia della Vita di Dante (Firenze, Barbèra, 1861), a pag. 135 e seg. pubblicò i frammenti delle Consulte in cui Dante prese parte, i quali, piú correttamente e compiutamente, furono ripubblicati poi dall'Imbriani nel suo scritto: Sulla Rubrica dantesca del Villani (prima nel Propugnatore di Bologna, anni 1879 e 80, e poi a parte: Bologna, 1880). Del Lungo, pag. 209.
169. Fraticelli e Imbriani, op. cit.
170. Uno dei primi che negaron fede a questa ambasceria, fu il prof. V. Imbriani nel già ricordato scritto: Sulla Rubrica dantesca del Villani. Piú tardi il mio amico e collega, professor Bartoli, nel volume V, della sua Storia della letteratura italiana, avendo, con molta dottrina, ripreso in esame tutta la vita di Dante, non negò esplicitamente l'ambasceria, ma espose i dubbi che su di essa potevano muoversi. In fine del volume pubblicava ancora uno studio del prof. Papa, il quale, piú giovane e piú ardito, recisamente la negava. Il prof. Del Lungo invece l'aveva, con la sua ben nota dottrina, sostenuta. La questione ha molta importanza nella vita di Dante, ma ne ha assai poca nella storia generale di Firenze, perché, in sostanza, se l'ambasceria vi fu, essa non ebbe nessun resultato pratico. Pure, senza presumere di farmi giudice nella lunga lite, dirò le ragioni per le quali io credo all'ambasceria.
Se G. Villani non ne parla, ne parla Dino Compagni (II, 25), alla cui autenticità credono il Bartoli, il Papa e il Del Lungo. E quindi chi di essi vuol negare l'ambasceria, senza negare affatto l'autenticità del Compagni, suppone che appunto in questo luogo, vi sia una interpolazione, la quale però in nessun caso potrebbe essere posteriore al manoscritto del secolo XV, in cui la notizia si ritrova. Restano però sempre quasi tutti i biografi. Infatti, Leonardo Bruni, che era nato nel 1369, parla assai esplicitamente dell'ambasceria; Filippo Villani, che era nipote di Giovanni, e che nel 1401 spiegava la Divina Commedia, per incarico della Repubblica, parla d'una legazione di Dante ad summum Pontificem, urgentibus Reipublicae necessitatibus. Assai piú indirettamente e vagamente vi accenna il Boccaccio. È vero che questi non è uno storico autorevole, e che gli altri due non sono contemporanei. Ma, quando si è riconosciuto tutto ciò, e si è ammesso ancora che alcuni di essi hanno potuto copiare l'uno dall'altro, e si è ammessa l'ipotesi di una interpolazione fatta nel Compagni, durante il secolo XV, resta pur sempre il fatto innegabile che, in tempi a Dante abbastanza vicini, coloro che studiavano le sue opere e ne scrivevano la vita, che potevano conoscer meglio di noi, credevano all'ambasceria.
Che ragioni abbiamo per negarla, senza nuovi documenti, noi che siamo cosí lontani? Non si sarebbe mai, dice il prof. Papa, mandato ambasciatore a Bonifazio VIII un suo avversario, che era l'autore della Monarchia. Ma prima di tutto, il tempo in cui fu scritta la Monarchia rimane finora sempre disputabile e disputato. Molti la credono, come il prof. Del Lungo, scritta assai piú tardi. Dante allora, per quanto ne sappiamo, era sempre guelfo, sebbene non fosse di certo favorevole alle pretese di Bonifazio, per combattere le quali il governo fiorentino lo mandava. Non v'è quindi nulla fin qui, che renda incredibile l'ambasceria.
C'è però un'altra ragione, addotta in ultimo dal prof. Papa, la quale secondo lui risolverebbe con certezza la questione. Se Dante fosse davvero, come dicono il Compagni e l'Aretino, andato ambasciatore a Roma, e rimasto colà, per ripartirne senza tornare a Firenze, la condanna d'esilio non avrebbe mai potuto dire, come dice, che egli era stato per mezzo del nunzio citato a comparire. — Lo Statuto voleva, che agli assenti o forenses la citazione venisse fatta per lettera. Dunque la citazione fatta per mezzo del nunzio, prova che Dante si trovava certamente in Firenze, e però non era andato a Roma. — A mio avviso questa obbiezione non può avere il peso che vorrebbe darle il prof. Papa. Lascio da parte, che non è possibile fare assegnamento di sorta sulla scrupolosa osservanza delle forme legali per parte di coloro che osavano condannar Dante come barattiere, e lasciavano rubare, ferire, assassinare i Bianchi, senza darsene pensiero alcuno. E lascio da parte che, come tutti sanno, nei tumulti fiorentini, specialmente allora, le leggi venivano assai generalmente violate cosí nella forma come nella sostanza. Ma io non credo che, secondo lo Statuto, il Podestà fosse in nessun modo tenuto a citare per lettera l'Alighieri assente. Il forensis non è l'assente, colui cioè che extra civitatem manet, è invece, secondo lo Statuto, colui che non ha domicilio nella Città, nel suo contado o nel distretto. È verissimo che al forensis la citazione doveva farsi per lettera; ma non cosí all'assente, a colui cioè che trovavasi lontano, ma aveva il domicilio in Firenze, come sarebbe stato il caso di Dante, se trovavasi a Roma. Secondo lo Statuto era allora necessario andare alla casa, dimittere cedulam, e poi affiggerla alla porta. Infatti esso, che sempre menziona esplicitamente la presenza personale, quando è richiesta, qui invece non ne parla. Anzi aggiunge che, ove venisse provato che il citato maneret extra civitatem, allora la citazione doveva farsi pubblicamente, nella piazza di San Giovanni ed in quella d'Or S. Michele, e poi doveva affiggersi la cedola al Palazzo del Podestà. (Statuto, Lib, I, rub. 74, De officio nunciorum; Lib. II, rub. 2, De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus; ed anche Lib. II, rub. 68 e 69).
Dante adunque non era forensis, e se andò allora a Roma, era solo assente; la sua ambasceria, deliberata nel settembre, dové presto finire, perché un nuovo e contrario governo entrò in ufficio l'8 novembre; la sua condanna d'esilio fu pronunziata il 27 gennaio dell'anno seguente. Egli fu con altri tre citato a comparire, per scusarsi e difendersi. Non essendo venuto, come non vennero gli altri, e come non sarebbe nessuno di loro venuto, quando anche si fosse trovato in Firenze, furono condannati, come sarebbe in ogni caso seguito. Cosí, a stretto rigore, non può dirsi neppure che questa volta fosse stata violata la forma legale, sebbene in quei giorni venissero senza scrupolo di sorta calpestate la giustizia, le leggi e l'umanità.
Non vi sono dunque, come ammette il prof. Bartoli, ragioni per dire addirittura che l'ambasceria non era possibile. E se il silenzio del Villani par singolare, se l'affermazione del Compagni si vuol credere che sia stata interpolata, riman sempre vero che all'ambasceria si credeva in tempi che a Dante erano assai vicini, e da uomini che della sua vita sapevano piú di noi. Per queste ragioni, pure ammettendo il peso dei dubbi piú volte esposti, io, fino a prova in contrario, credo all'ambasceria.
171. Vedi la lettera in Del Lungo, vol. I, Appendice VI, pag. XLV e XLVI.
172. Compagni, II, 8.
173. Villani VIII, 49. Il Compagni dice che vide le lettere bollate.
174. Purg. XX, 72-5,
175. Villani, VIII. 49, pag. 53.
176. Idem, VIII. 49. Molti altri particolari si trovano nelle cronache del Compagni, di Paolino Pieri, Neri degli Strinati ed altri.
177. Vedi in Del Lungo, (Vol. I, Appendice, Doc. VI, pag. XLV) la lettera del 12 novembre al Comune di S. Gimignano.
178. V. la Provvisione in Del Lungo, vol. I, pag. 290.
179. Compagni, Cronica, II, 20 e 21.
180. Lettera del Papa nel Potthast, Regesta Pont. Rom., pag. 2006.
181. V. le notizie e documenti raccolti dal prof. Del Lungo noi suo scritto: Dell'Esilio di Dante: Firenze, Successori Le Monnier, 1881. Qualche cosa intorno a ciò era stata già prima, ma incompiutamente, pubblicata nelle Delizie degli Eruditi Toscani, vol. X.
182. Lib. VIII, cap. 49, pag. 53.
183. Dino Compagni II, 25, e nota 3 del prof. Del Lungo, a pag. 212-3.
184. Del Lungo, I, pag. 305.
185. Libro del Chiodo.
186. G. Villani, lib. VIII, cap. 49, pag. 54.
187. Nuova Antologia di Roma, 16 dic. 1888 e 16 genn. 1889.
188. Villani, VIII. 52, 53. Del Lungo, Appendice XII alla Cronaca del Compagni, pag. 562, e segg.: Le guerre mugellane e i primi anni dell'esilio di Dante.
189. Villani, VIII, 58. Dino Compagni, Cronica, II, XXXIV, e note 13, 14.
190. Dino Compagni, Cronica, II, XXXIV, nota 20 (documento).
191. Pag. 546.
192. Compagni, III, II.
193. Compagni, III, II.
194. Villani, VIII, 68.
195. V. la lettera nel Del Lungo, pag. 556-7.
196. Dino, III, VII.
197. Villani, VIII 69; Compagni, III, VII.
198. VIII, cap. 69, pag. 87.
199. Un'epistola, senza data e senza nome d'autore, indirizzata al cardinale da Prato, dal capitano Alessandro (che si suppose essere Alessandro da Romena), dal Consiglio e dalla Università della Parte Bianca, fu pubblicata tra quelle di Dante, che l'avrebbe scritta per i suoi compagni d'esilio, e tale per lungo tempo venne ritenuta dai biografi. Il nome del capitano non si trova però nell'antico manoscritto, da cui la lettera fu pubblicata, e nel quale si legge solamente: A. ca. (Epistola Iª nell'ediz. Fraticelli: Firenze, Barbèra 1863).
Essa, rispondendo ai consigli ed alle lettere del Cardinale, dice, che i Bianchi gli sono grati e son disposti alla pace. Ad quid aliud in civile bellum corruimus? Quid aliud candida nostra signa petebant? Et ad quid aliud enses et tela nostra rubebant, nisi ut qui civilia iura, temeraria voluptate truncaverant, et iugo piae legis colla submitterent, et ad pacem patriae cogerentur? Dante in sostanza avrebbe dunque detto: — Noi ci siamo ribellati solo perché vogliamo rispettate le leggi e la nostra libertà; né altro desideriamo se non che la giustizia e la pace trionfino di nuovo. — Sarebbe stato, mi pare, un linguaggio degno di lui.
Ma recentemente s'è messo in dubbio che la lettera sia di Dante. Il professor Bartoli esamina il soggetto da tutti i lati, discute con molto acume le varie opinioni, e dopo una lunga e dotta indagine, conclude: che mancano le prove storiche per affermare o negare che sia veramente di Dante (Storia della letteratura italiana, vol. V, cap. 8, 9, 10). Il prof. Del Lungo dice che lo stile della lettera, cosí pei pregi, come per alcuni suoi difetti, è dantesco; ma che questo solo non basta ad affermare che essa sia del sommo poeta, potendo essere stata invece scritta da un contemporaneo trovatosi nelle medesime condizioni di lui. Anzi, venendone ad esaminare il contenuto, ritiene che non possa esser sua fra le altre ragioni, principalmente perché le parole candida nostra signa, ed enses et tela nostra rubebant ecc. si ritrovano quasi identiche nel Compagni, là dove parla del fatto della Lastra, avvenuto il 20 luglio 1304. Da ciò egli argomenta che a quel fatto la lettera certamente alluda; e quindi dové essere stata scritta dopo. Or siccome Dante s'era già prima separato dagli esuli, è chiaro, dice il Del Lungo, che non può essere stato l'autore della lettera.
Io non so persuadermi che essa debba assolutamente alludere al fatto della Lastra. — Le nostre bianche insegne furono spiegate, e le nostre armi scintillavano, — sono parole che possono, mi pare, alludere cosí al fatto della Lastra, come a qualunque altro fatto d'armi degli esuli, per quanto somiglino e possin sembrare quasi tradotte da quel luogo del Compagni che al fatto della Lastra accenna. Ciò posto, senza voler proprio respingere l'opinione del prof. Del Lungo, osservo solo che la ragione da lui addotta non basta essa sola a dimostrare che la lettera non sia di Dante, il quale potrebbe averla scritta in nome degli esuli, quando essi trattavano di pace col Cardinale, trattative, che, come abbiam visto, condussero poi all'invio dei dodici loro rappresentanti in Firenze. La nessuna riuscita di queste trattative, le stragi crudeli dei Cavalcanti e dei loro amici, gl'incendi, la rovina di tanta gente, l'avvicinarsi dei Bianchi a Corso Donati, e l'unione degli esuli coi Bolognesi, Pistoiesi, Pisani, con tutti i nemici di Firenze, per tentar subito dopo la folle impresa della Lastra, poterono anzi essere stati ragione sufficiente per allontanar sdegnosamente dagli esuli bianchi non solo Dante, ma parecchi altri, i quali forse perciò appunto non si trovarono alla Lastra, come si vedrà anche meglio piú basso.