§. I.  Leggi di Luitprando.

Molte leggi di questo Principe piene di somma prudenza ed utilità sono ancor oggi a noi rimase nel volume delle leggi longobarde, ma nel Codice membranaceo Cavense si leggono interi i suoi editti, donde le prese il Compilatore di quel volume. Ivi si legge il suo primo editto, che e' promulgò nel primo anno del suo Regno, contenente sei capitoli, fra' quali il primo ha questo titolo de successione filiarum. Si leggono ancora gli altri editti, che e' fece ne' seguenti anni: poichè nel quinto del suo Regno ne promulgò un altro, che contiene sette altri capitoli: nell'ottavo, dieci: nel decimo anno, cinque: nell'undecimo, trentatre: nel decimo terz'anno, cinque: nel decimoquarto, quattordici: nel decimoquinto, dodici: nel decimosesto, otto: nel decimosettimo, tredici: nel decimonono, tredici: nel ventunesimo, nove: nel ventesimosecondo, quattro: nel ventesimo terzo, cinque: ed alcuni altri ne promulgò negli anni seguenti. Di maniera che le leggi di questo Principe, siccome vengono registrate nello stesso Codice, che si conserva nell'Archivio della Cava arrivano al numero di cento cinquantadue, alle quali nel Codice suddetto si veggono aggiunti sette altri capitoli, i cui titoli o sommarj sono: I. De Mercede Magistri. II. De Muro. III. De Annona. IV. De Opera. V. De Caminata. VI. De Fumo. VII. De Puteo.

Di queste leggi solamente 137 furono inserite nel volume delle leggi longobarde dal suo Compilatore. Nel primo libro se ne leggono 48, e nel secondo 89, poichè nel terzo non ne abbiamo. La prima che si legge nel primo libro è sotto il tit. de illicito consilio: l'altra sotto il tit. 8: nove altre se ne leggono sotto il tit. de homicidiis: un'altra sotto quello de Parricidiis: un'altra sotto il titolo decimoquarto dell'istesso libro: quattro sotto quello de injuriis mulierum: tre nel titolo decimosettimo: una sotto il tit. de Sedictione contra Judicem: altra nel titolo decimonono: un'altra sotto quello de pauperie: quattro nel titolo vigesimoterzo: dodici sotto quello de Furtis, et servis fugacibus: una sotto il tit. de Invasionibus: un'altra sotto il vigesimonono: altra sotto il tit. de raptu mulierum: un'altra sotto quello de fornicatione: tre sotto il tit. de adulterio: una nel titolo trigesimo quarto: e l'altra sotto quello de Culpis servorum, ch'è l'ultima del primo libro.

Nel secondo ne leggiamo assai più insino ad ottantanove: due sotto il titolo secondo: una sotto il terzo: tre nel quarto: una nel quinto: altra nel sesto: un'altra nel settimo: otto sotto il tit. de prohibitis nuptiis: una nel nono: un'altra nel decimo: altra nell'undecimo: tre sotto quello de conjugiis servorum: altra sotto il titolo decimoterzo: un'altra sotto quello de donationibus: un'altra sotto il tit. de ultimis voluntatibus: tre sotto il ventesimo: sedici nel tit. de debitis, et guadimoniis: una sotto quello de Treugis: due sotto il ventesimo quinto: un'altra sotto il ventesimo sesto: altra sotto quello de depositis: altra sotto il tit. de rebus intertiatis: sette nel tit. de prohibita alienatione: due sotto il trentesimo: una sotto quello de prohibita alienatione servorum: quattro sotto il tit. de praescriptionibus: due sotto quello de Evictionibus: quattro sotto l'altra de Sanctimonialibus: due nel tit. de Ariolis: quattro sotto il tit. de Reverentia Ecclesiae, seu immunitatibus debita: cinque sotto l'altro, qualiter Judices debeant: una sotto il tit. de consuetudine: un'altra sotto quello de Testibus: quattro sotto il tit. qualiter quis se defen. deb.; ed una in quello de perjuriis, ch'è il penultimo titolo del libro secondo.

Nel terzo, leggi di Luitprando non abbiamo, come quello che per lo più fu composto dalle leggi di quegli Imperadori, che l'Italia, come successori de' Re dei Longobardi signoreggiarono, dopo avergli da questa provincia discacciati: tutto che alcune pochissime leggi di Rotari, di Rachi e di Astolfo pure i Compilatori v'inserissero. Alcune altre leggi di questo Re possono vedersi appresso Marcolfo[205] e Goldasto.

Ma la saviezza che mostrò questo Principe in comporre il suo Regno con sì provide leggi, e tutti gli altri suoi pregi fur non poco oscurati dalla soverchia ambizione di dominare, e dal desiderio estremo di stendere i confini del suo Regno, oltre a quello, che i suoi predecessori gli avean lasciato, la quale portò egli tanto avanti, che finalmente cagionò ne' suoi successori la ruina dell'Imperio de' Longobardi in Italia; poichè non contento di aver ritolto al Pontefice romano il patrimonio delle Alpi Cozie che poco innanzi il Re Ariperto avea confermato alla Chiesa romana, invase anche il patrimonio sabinense; e tutto intento ad approfittarsi, e ad investigar qualunque opportunità d'ampliare il suo dominio, secondando gli avidi consigli con una presta, e destrissima esecuzione, gli venne fatto d'allargare grandemente il suo Regno sopra le rovine de' Greci. Tanto che la sua potenza rendutasi ormai sospetta a' Pontefici romani, finalmente veggendo costoro depressa, e poco men che estinta in Italia l'autorità degl'Imperadori d'Oriente, e non fidandosi più de' Greci, ch'erano divenuti loro capitalissimi nemici, pensarono alla maniera, che ora diremo, di ricorrere alle forze straniere per abbassare Imperio sì grande.