I.  Leggi longobarde lungamente ritenute nel Ducato beneventano, e poi disseminate in tutte le nostre province, ond'ora si compone il Regno.

L'eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia, e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia e d'Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia che a lui ubbidiva, osservate.

Egli ne aggiunse molte altre agli editti de' Re longobardi suoi predecessori, che stabilì non come Imperadore o Re di Francia, ma come Re d'Italia, ovvero de' Longobardi. E siccome la legge longobarda non ebbe vigore presso a' Franzesi, così ancora la legge salica o francica non fu da Carlo, nè da' suoi successori introdotta in Italia; onde si vede l'error del Sigonio[317], il quale tre leggi vuole, che nell'Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia, la romana, la longobarda e la salica. Se non se forse volesse intendere, che appo i soli Franzesi, che vennero con Carlo in Italia, quella avesse forza e vigore. Pipino suo figliuolo e successore nel Regno d'Italia, e gli altri Re ed Imperadori che gli succederono, come Lodovico, Lotario, Ottone, Corrado, Errico e Guido, non pur le mantennero intatte ed in vigore, ma altre leggi proprie v'aggiunsero; e quindi nacque che l'antico Compilatore di queste leggi raccolse in tre libri non pur le leggi di que' cinque Re longobardi, ma anche quelle di Carlo M. e degli altri suoi successori insino a Corrado, che come Signori d'Italia le stabilirono, le quali tutte leggi longobarde furon dette.

Ma presso di noi per altre più rilevanti cagioni furono mantenute, e lungamente osservate. Nel Ducato beneventano, che abbracciava la maggior parte di queste nostre province, che ora compongono il Regno, sotto i Re longobardi loro autori, furono con somma venerazione ubbidite. Questo Ducato ch'era ancor parte del Regno loro, si reggeva colle medesime leggi. I Re avevano la sovranità di quello, ed i Duchi che lo governavano erano a loro subordinati, e Desiderio ultimo Re vi avea creato, come s'è detto, Duca Arechi suo genero. Ma mancati in Italia i Re longobardi, non per questo mancarono nel Ducato beneventano i Duchi; anzi Arechi, come diremo nel seguente libro, toltasi ogni soggezione de' Franzesi, lo resse con assoluto ed independente Imperio. Volle di regali insegne ornarsi con scettro, corona e clamide, e farsi ungere, ed elevare in Principe sovrano, lo mantenne perciò esente da qualunque altra dominazione; onde maggior piede e forza presero in questo Ducato le leggi longobarde, le quali poi si ritennero costantemente da tutti i Principi beneventani successori. E diviso da poi il Principato, e moltiplicato in tre, cioè nel beneventano, salernitano e capuano, che abbracciavano quasi tutto il Regno, maggiormente si diffusero le leggi longobarde. Il Ducato napoletano, e le altre città della Calabria e de' Bruzj, Gaeta, ed alcune altre città marittime, che anche da poi durarono per qualche tempo sotto la dominazione de' Greci, ricevettero più tardi queste leggi. Questi luoghi, come soggetti agl'Imperadori d'Oriente, si governavano colle leggi loro; e quali queste si fossero, sarà esaminato nel settimo libro, ove delle loro Novelle, e delle tante loro compilazioni faremo parola. Ma discacciati che ne furono i Greci da' Normanni, e ridotte tutte queste province sotto il dominio d'un solo, i Normanni ai Longobardi succeduti, ritennero le loro leggi, e le diffusero per tutto, anche nelle città, che essi tolsero a' Greci, come vedremo ne' seguenti libri; onde avvenne che dall'essere state queste leggi mantenute in Italia sotto altri Principi, che non erano longobardi, lungamente quelle durassero, e mettessero più profonde radici in queste nostre province. Quindi avvenne ancora che sebbene si lasciassero intatte le leggi romane, e che ciascuno potesse vivere sotto quella legge o romana o longobarda ch'e' si eleggesse[318]; nulladimeno per più secoli la fortuna delle longobarde fu tanta, che bisognò, che le romane cedessero. Poichè essendo in Italia, e nelle nostre province introdotti in più numero i Feudi, e per conseguenza più Baroni, i quali non con altre leggi vivevano, che con quelle de' Longobardi, si fece che tutti i Nobili, al loro esempio, vivessero colle medesime leggi; onde toltone gli Ecclesiastici, i quali anche per esecuzione dell'editto di Lodovico Pio[319], viveano (di qualunque Nazione si fossero) colle sole leggi de' Romani, queste appo gli altri, come per tradizione, e come per antico costume ebbero uso e vigore: ed essendosi per l'ignoranza del secolo trascurati tutti i Codici, ove eran registrate, si rimasero presso alla gente vulgare ed ignobile, la quale così nelle leggi, come nell'usanze è l'ultima a deporre gli antichi istituti de' loro maggiori, come più minutamente vedremo ne' seguenti libri.

E quindi parimente nacque, che nel nostro Regno a riguardo delle nuove costituzioni, che s'introdussero da poi da altri Principi normanni, suevi e franzesi, la legge longobarda fu detta Jus commune, siccome quella de' Romani[320]; ma con questa differenza, che il Jus comune de' Longobardi era il dominante, ed in più vigore, quello de' Romani di minor autorità ed al quale ricorrevasi quando mancassero le longobarde: e ciò nemmeno sempre ed indistintamente. Per questa cagione avvenne ancora, che la legge longobarda fosse allegata ne' Tribunali, commendata da tutti e riputata fonte ancora dell'altre leggi, che si andavano da' nuovi Principi stabilendo. Così veggiamo che i Pontefici romani spesso ne' loro decreti se ne valsero, e l'approvarono[321]. La legge feudale, che oggi appresso tutte le Nazioni d'Europa è una delle parti più nobili del Jus commune, non altronde, che dalle leggi longobarde ricevè il sostegno, e sopra le quali è fondata, come non solo fra' nostri scrissero Andrea d'Isernia, ed il Vescovo Liparulo, ma l'avvertì ancora l'incomparabile Ugon Grozio.

Le costituzioni stesse di Federico II, del nostro Regno, quasi tutte dalle leggi de' Longobardi procedono, come, oltre a' nostri, scrisse anche Grozio[322], ed è per se medesimo palese. Le consuetudini di Bari dalle leggi longobarde derivano, come diremo, quando della compilazione di quel volume ci tornerà occasione di favellare.

Ma ciocchè non dee tralasciarsi, e che maggiormente fa conoscere l'autorità loro, ed il credito, col quale lungamente si mantennero in queste nostre province, egli è il vedere, che restituita già la giurisprudenza romana nell'Accademie d'Italia ne' tempi di Lotario II, dopo l'avventuroso ritrovamento delle Pandette di Amalfi, e posto ancor piede nella nostra Accademia a' tempi dell'Imperador Federico II, non per questo mancò l'uso e l'autorità delle medesime. Anzi i nostri Scrittori allora più che mai posero la maggior cura e studio in commentarle; non altrimente che fecero Gregorio ed Ermogeniano, i quali allora compilarono i loro Codici, per li quali proccurarono che l'antica romana giurisprudenza non si perdesse, quando videro che Costantino M, colle nuove leggi tirava a distruggere l'antiche de' Romani gentili. Così veggiamo che le fatiche postevi da Carlo di Tocco commentandole, non furon fatte, se non a tempo di Guglielmo Re di Sicilia; e quell'altro Commento che abbiamo delle medesime d'Andrea da Barletta Avvocato fiscale, che fu dell'Imperador Federico II, mostra più chiaramente, che sino a' tempi di questo Principe, le leggi longobarde nel nostro Regno alle romane erano superiori; e più ancora ne' tempi posteriori, per l'altro che vi fece Biase da Morcone, che fiorì sotto il Re Roberto.

Nella considerazione delle quali cose se per un poco si fossero fermati i nostri Scrittori, a' quali l'istoria fu sempre inimica, e che non fece loro distinguere i tempi, come in ciò si conveniva: non avrebbono ricolmi i loro commentarj d'infinite sciocchezze, insino a dire (non sapendo quali si fossero gli Autori di queste leggi) ch'elle furono fatte da certi Re, che si chiamavano Longobardi, cioè Pugliesi, i quali venuti dalla Sardegna, prima si fermarono nella Romagna, ed indi passarono nella Puglia, come scrissero Godofredo, Baldo, Alessandro e Francesco di Curte, e quel ch'è più strano, seguitati da Niccolò Boerio, che volle più tosto credere a questi sogni, che dare orecchio alla vera istoria.

Nè Luca di Penna, seguitato da poi, come spesso accade, inconsideratamente da Caravita, Maranta, Fabio d'Anna, e da altri nostri Scrittori, avrebbe avuta occasione di declamar tanto contra il Jus de' Longobardi, e di chiamarlo asinino, barbaro ed incolto, e feccia più tosto che legge. Egli diceva così, perchè non seppe distinguere i tempi, ne' quali scriveva, dai secoli trascorsi, ne' quali queste leggi furono reputate le più colte e prudenti di quante mai ne fiorissero in Italia: e' scrisse ne' tempi ultimi sotto il Regno di Giovanna I, dalla quale nell'anno 1366, fu creato Giudice della Gran Corte, quando avanzandosi sempre più l'autorità, e lo splendore della legge romana, cominciava già fra gli Avvocati a disputarsi qual delle due leggi dovesse prevalere; onde è che egli trovando altri, che, contra il suo sentimento, contendevano a favor delle longobarde, si scagliava contro di loro, cumulando di tante ingiure queste leggi. E non fu, se non a' tempi degli Aragonesi, che queste leggi dal nostro Regno finalmente con disusanza mancassero affatto, e le romane si restituirono, come buon testimonio è a noi Matteo degli Afflitti, il quale se bene dica, che a' suoi tempi non vide mai, che ne' nostri Tribunali le leggi de' Longobardi prevalessero a quelle de' Romani, testifica però di avere inteso dagli Avvocati vecchi, che ne' tempi antichi fu osservato il contrario. Ma delle vicende e varia fortuna di queste leggi, non mancheranno nel progresso di questa Istoria più opportune occasioni di lungamente ragionare.