Poche leggi di questo Principe ci lasciò Pietro delle Vigne nella compilazione, che fece d'ordine di Federico delle nostre Costituzioni, ma tutte sagge e prudenti.
La prima è quella, che si legge nel libro primo sotto il titolo de Usurariis puniendis, ove si comanda, che tutto le quistioni attinenti a' contratti usurarj s'abbiano a diffinire secondo i decreti modernamente stabiliti in Roma dal Pontefice Alessandro nel Concilio, che tenne in Laterano; ond'è, che tal Costituzione non a Guglielmo I ma a lui ed alla sua pietà debba riferirsi, come abbiamo sopra notato trattando delle leggi di suo padre.
La seconda, che leggiamo nel medesimo libro sotto il titolo Ubi Clericus in maleficiis debeat conveniri, riconosce parimente questo Guglielmo per suo Autore. Fu quella, come si è detto, da Guglielmo stabilita a richiesta dell'Arcivescovo di Palermo, colla quale ordinò, che la cognizione de' delitti de' Cherici, per quanto s'appartiene alle lor persone, sia degli Ordinarj, i quali possano giudicargli secondo i canoni ed il diritto canonico, eccettuando i delitti di fellonia ed altri atroci, la cognizione de' quali fosse riserbata al Re ed alla sua Gran Corte.
La terza ed ultima, che abbiamo di questo Principe è quella che si legge nel libro terzo sotto il titolo de Adulteriis coërcendis. Fu questa insieme colla precedente ordinata da Guglielmo a richiesta parimente dell'Arcivescovo di Palermo. Si concedeva per quella la cognizione de' delitti d'adulterio, quando non vi era violenza, parimente agli Ordinarj de' luoghi; la quale ebbe per lungo tempo il suo vigore ed osservanza in ambedue i Reami di Sicilia; e nel Regno di Costanza abbiamo una carta della medesima rapportata dall'Ughello, nella quale s'ordina il medesimo. Ma in progresso di tempo con disusanza venne quella a mancare, ed oggi presso noi i delitti d'adulterio vengono indifferentemente, o vi sia violenza o non vi sia, conosciuti da' Giudici secolari, e nemmeno si concede agli Ecclesiastici di riputargli come di misto Foro, come più a lungo vedrassi, quando della politia ecclesiastica degli ultimi secoli parleremo.
Queste poche leggi sono a noi rimase di così saggio e buon Principe, nel Regno del quale nemmeno le leggi delle Pandette di Giustiniano ebber forza ed autorità di legge, ma duravano ancora nel lor vigore le leggi longobarde, a tenor delle quali nel Foro venivano le cause decise. Bella testimonianza, siccome altrove fu notato, ce ne somministrò a noi il diligentissimo Pellegrino, il quale tra le reliquie dell'antichità cavò fuori un istromento di sentenza, siccome allora praticavasi, profferita a' tempi di questo Guglielmo nell'anno 1171 sopra una controversia insorta tra i cittadini di Sessa, ed il Vescovo e cittadini di Teano per un corso d'acqua; la quale si decise a favor de' Suessani, secondo le leggi longobarde, le quali l'accuratissimo Pellegrino si prese la cura additare nella margine di quella.
Fu la morte di Guglielmo non guari da poi seguita da quella dell'Imperador Federico, il quale dopo aver superati i tanti ostacoli frappostigli da' Greci, e dopo aver più volte felicemente combattuti i Turchi, e notabilmente sconfittigli, prese per forza d'arme, e diede a ruba la città d'Iconio; ma pervenuto poi nella minore Armenia, ed albergato un sabato da sera in un luogo detto Jaradino, s'avviò poi verso il fiume Calep, ove a gran disagio per asprissimi monti giunse la vegnente domenica nel quarto giorno di giugno; ed avendo desinato in riva del fiume, dove trovò una piacevole valle, fastidito dalla noja delle continue battaglie e del viaggio, che per un mese intero patito avea, volle ristorarsi alquanto con bagnarsi nuotando; il perchè entrato ignudo nel fiume, che rapido e profondo correva, miseramente vi s'affogò; ed il suo corpo raccolto dall'acque, fu in processo di tempo condotto da' suoi in Alemagna, ed ivi onorevolmente sepolto. Ma l'Arcivescovo di Tiro, seguitato dal Sansovino[98], rapporta in una maniera più verisimile questa morte; che volendo Federico passare quel fiume, inciampò il cavallo, ed essendo egli vecchio, cadde giù con tanta ruina, che fu portato in braccio da' suoi, ed indi a poco morì, e fu sepolto in Tiro; non avendo niente del verisimile, che un Imperadore così grave d'anni, deposto il suo decoro, si spogliasse, ed andasse a nuotare nel fiume per rinfrescarsi, e s'affogasse.
(Le varie relazioni degli Scrittori intorno a questa morte di Federico, possono leggersi presso Struvio[99]).
Ecco come muore questo glorioso Principe: muore per maggior danno de' Cristiani di Palestina, e della nostra religione in quelle parti; e vedi intanto quanto siano incomprensibili i divini giudizj. Egli con felicissimo corso di vittoria, siccome avea già incominciato, avrebbe agevolmente ricuperati dalle mani del Saladino tutti que' santi luoghi, che novellamente avea presi, ed avrebbe fatto correr la Croce di Cristo in più remote regioni ove non era adorata; all'incontro quando favoreggiava lo scisma contro Alessandro III e perseguitava gli altri romani Pontefici, visse per incomodo della Chiesa di Dio, ed ora, ch'era rivolto a così pietoso passaggio, e così giovevole al Cristianesimo, per morte pur troppo acerba ed immatura venne a' Fedeli involato.
Fu Federico (toltane quella boria, nella quale l'avean posto i nostri Giureconsulti, d'essere Signore del Mondo, non altrimente che vantavano essere gli antichi Imperadori romani, ciò che fece parer gravoso e duro il suo Imperio alle città di Lombardia, ed a' Pontefici romani) un grande e valorosissimo Principe, e sopra tutto amator delle lettere e degli uomini letterati di que' tempi. Quindi fu, che col suo favore s'accrebbe in Italia lo studio della giurisprudenza, e sursero quei tanti Giureconsulti, che cominciarono, tratti dalla novità ed eleganza delle Pandette e degli altri libri di Giustiniano, ad esporle nelle loro Accademie; e scrive Ulrico Uber[100] che Federico Barbarossa fosse stato il primo, che all'Accademie, oltre la nozione, avesse conceduto anche la giurisdizione, ed imperio ne' suoi[101]. E furono da lui i Giureconsulti favoreggiati in guisa, che ad esempio degli antichi Imperadori romani, erano fatti partecipi delle maggiori deliberazioni ed assunti al suo Consiglio, e sovente preposti al Governo e Consolati di molte città d'Italia.