In questi tempi si fece da' Giureconsulti di Milano quella compilazione de' libri feudali, che con progresso di tempo acquistò in Europa, ed in tutte l'Accademie e Tribunali del Mondo cristiano tanta autorità e vigore, che fu riputata, come una delle parti della ragion civile; essendo stati aggiunti i libri de' Feudi alle leggi romane, i quali dopo le Novelle di Giustiniano, costituiscono oggi la decima Collazione: non che veramente i libri feudali fossero del corpo della ragion civile, e perciò se ne fosse formata la decima collazione, come reputarono Giasone e Bartolo, ed altri nostri Dottori, ripresi perciò da Molineo[102]; ma perchè la loro autorità fu tanta, che meritarono essere uguagliati a' libri delle leggi civili de' Romani.
Ma poichè da' nostri Scrittori questa parte non fu trattata con tutta quella diligenza e dignità che si conveniva, tanto che infinite controversie sono perciò in fra di loro poscia nate; perchè non bene han saputo distinguere i tempi, ne' quali questi libri acquistarono vigor di legge in queste nostre province; perciò, essendo ciò particolar nostro istituto, sarà bene, che qui se ne ragioni con tutta quella maggior esattezza, che possono promettere le nostre deboli forze, con l'avvertenza, che per non tornar di nuovo a favellar dell'uso e della varia fortuna di questi libri, qui si porrà insieme tutto ciò, che anche ne' tempi posteriori avvenne de' medesimi.
Da' precedenti libri di quest'Istoria ha ciascuno potuto comprendere, che introdotti in Italia i Feudi, non vi fu per essi, prima di Corrado il Salico, alcuna legge scritta, che regolasse le loro successioni, la lor naturalezza, e tutto ciò che ad essi s'apparteneva. Essi secondo gli usi e costumi introdotti nella città, così si regolavano; e poichè, siccome nell'altre cose, i costumi delle città sono varj e diversi, così ancora avvenne de' Feudi, che in una città d'Italia si regolavano d'una maniera; ed in un'altra, di un altro modo. Così in Cremona, Pavia e Milano il vassallo senza la volontà del Signore poteva alienare il Feudo, ma in Mantua, in Verona, ed in alcuni altri luoghi non poteva farlo senza il consenso del padrone[103].
In Piacenza colui, che investiva alcuno d'un Feudo con questa legge, che passasse al successore, non poteva, essendo vivo il vassallo, senza la sua volontà di quel medesimo Feudo investirne un altro; ma in Milano, ed in Cremona si praticava altrimenti.
Ne' Regni di Sicilia e di Puglia, aveano pure i nostri Re particolari Consuetudini intorno a' Feudi differenti da' costumi dell'altre città di Lombardia. Erano queste Consuetudini notate in certi libri, che chiamavansi con corrotto vocabolo Defetarj; ed erano conservati dal Re nel suo regal palagio; e quando a' tempi di Guglielmo I tumultuò Palermo, e fu dato a ruba il regal palazzo, fra l'altre perdite, che deplorava il Re Guglielmo, fu quella che si era fatta di questi libri: e perchè Matteo Notajo era di essi espertissimo, e quasi gli avea in memoria, fra l'altre cagioni, per le quali fu egli tratto di prigione, fu questa, ch'essendo pratico degli affari della Corte e della Camera del Re, poteva con facilità rifar que' libri, ne' quali, come dice Falcando, Terrarum, Feudorumque distinctiones, ritus, et instituta Curiae continebantur: siccome in fatti si rifecero. Ed Inveges[104] per l'autorità dello stesso Falcando rapporta, che i famigliari del Re Guglielmo I che trattavano gli affari della sua Corte, li quali erano allora Riccardo Eletto Vescovo di Siracusa, Silvestro Conte di Marsi, ed Errico Aristippo Arcidiacono di Catania, non avendo cognizione della distinzione delle Terre e de' Feudi, de' riti, ed istituti della Corte, nè de' libri delle Consuetudini feudali, che appellavano Defetarios, essendosi tutte queste scritture e libri smarriti dopo il sacco del palazzo, persuasero al Re, che Matteo Notajo fosse scarcerato e reintegrato nel primo Ufficio; poich'essendo egli antico Notajo, ed avendo sempre assistito al fianco di Majone, avea gran perizia delle Consuetudini del Regno; e che poteva comporre novos Defetarios.
Ed in questa maniera insino a questi tempi di Federico I si era vivuto nelle città di Lombardia, e nei Regni di Sicilia e di Puglia. A queste costumanze furono aggiunte da Corrado il Salico, e da altri Imperadori alcune loro Costituzioni appartenenti a' Feudi, come abbiamo di sopra notato, le quali non ancora erano state raccolte in certo volume. Venne dunque in pensiero a' tempi di Federico ad alcuni Giureconsulti di Milano, con privato studio di ridurre insieme queste Consuetudini e Costituzioni, e così unite, alla memoria de' posteri tramandarle; e raccogliendo, ancorchè alla rinfusa e con molta confusione, gli usi di varie città di Lombardia, ne formarono in prima due libri a' quali, secondo che quelle costumanze venivano o approvate o ampliate o moderate dalle Costituzioni imperiali, promulgate insino a' loro tempi intorno ai Feudi, così essi vi aggiunsero le sentenze, o il contenuto di quelle colle loro interpretazioni, non già le intere Costituzioni.
Chi fossero stati questi Giureconsulti, e quale il lor nome, non è di tutti conforme il sentimento. Prima di Cujacio comunemente da' nostri Scrittori si credea principal Autore di questa Compilazione Oberto de Orto grand'Avvocato del Senato di Milano, e Console di quella città[105], il quale coll'aiuto di Gerardo del Negro, altrimente detto Capagisto, anch'egli Console di Milano e Giureconsulto non ignobile, si fosse accinto a quest'impresa.
Ma l'incomparabile Cujacio ha ben provato, che Oberto non fu Autore del primo libro, poichè in quello alcune sentenze si leggono, che dispiacquero, e furono riprovate da Oberto stesso. E perchè quelle sentenze s'attribuiscono a Gerardo del Negro, ha egli per questa conghiettura reputato, che del primo libro ne fosse stato autore, non già Oberto, ma Girardo. Alcuni, e fra gli altri il nostro Montano[106], non ben persuasi della conghiettura di Cujacio, dicono sì bene non esser di quello Autore Oberto, ma che resti ancora dubbio ed incerto se veramente fosse stato Gerardo, o pure altro Autore anonimo, il quale dalle sentenze di Gerardo l'avesse compilato. Che che ne sia, non si è dubitato da niuno, che il secondo libro fosse di Oberto, il quale lo compilò per privata istruzione di Anselmo suo figliuolo.
Ma poichè questo secondo libro, secondo l'antica divisione, abbracciava non pur le sentenze d'Oberto, ma di altri Giureconsulti di questi tempi, le quali erano contrarie a quelle d'Oberto, onde non era credibile, che di tutto quel libro Oberto ne fosse il solo Autore; perciò molto dobbiamo noi all'industria, e somma diligenza di Cujacio, che togliendo questa confusione, l'abbia diviso in più libri. Ciò fu anche avvertito dai nostri Giureconsulti antichi, ma s'astennero di mutargli per timore, che nelle citazioni si sarebbe poi cagionata maggior confusione; imperocchè trovandosi già questa compilazione in due libri distinta, volendo il secondo in più altri dividerlo, non avrebbero le citazioni corrisposto all'antica divisione.
Ma per sì lieve cagione non dovea lasciarsi così confuso, ond'è che Cujacio saviamente reputò di distinguergli, e dividere il secondo in quattro libri. Così secondo la divisione del medesimo, il primo libro è di Gerardo. Il secondo insino al vigesimo quinto titolo è di Oberto. I rimanenti titoli egli divide in due altri libri, cominciando il terzo libro dal titolo 23 ivi: Obertus de Orto, Anselmo filio suo salutem. Il quarto, che comincia dal titolo 25 ivi: Negotium tale est, è chiaro dall'istesso titolo 25 che sia compilato da vari ed incerti Autori, nel che e Cujacio e Montano consentono. E nel quinto unì tutte le Costituzioni degl'Imperadori attenenti a' Feudi, di che più innanzi ci tornerà occasione di favellare.