Lo Stato ecclesiastico si vide in questo secolo in un maggior splendore e floridezza. I Pontefici romani innalzati sopra tutti i Re della terra stendevano la lor mano in ogni Regno e provincia: ed i Re istessi rendevansi a sommo favore dichiararsi loro ligi, e rendere i loro Regni tributari alla Sede Appostolica. Stabilirono in questo secolo la loro sovranità in Roma, e la lor independenza dall'Imperadore; e fecero valere la lor pretensione di concedere la Corona imperiale. Roma erasi renduta la Reggia universale, dove si riportavano non solo tutti gli affari delle Chiese di Europa, ma ancora i più rilevanti interessi delle Corone di quella, dipendendo i Principi con gran sommessione da' cenni de' romani Pontefici; e sotto Innocenzio III il Ponteficato si vide nella sua maggior grandezza. I Concilj per la maggior parte erano convocati da essi, ovvero da' loro Legati, dove vi stabilivano regolamenti, che giudicavano più confacenti per la loro grandezza; ed a' Vescovi niente altro era rimaso, che di prestarvi il loro consenso. Le appellazioni di tutte le sorte di cause e d'ogni sorta di persone erano divenute tanto frequenti, che non v'era affare alcuno, che subito non fosse portato a Roma. I Papi s'aveano appropriata gran parte nel conferire i Vescovadi, perch'erano Giudici della validità dell'elezioni, ancorchè queste si fossero lasciate al clero, e le ordinazioni ai Metropolitani. A questo fine si proccurò innalzare la dignità de' Cardinali, elevandogli a tal grado, che furono considerati, non solo superiori a' Vescovi, ma eziandio a' Patriarchi ed a' Primati; e sopra tutto ristringendo ad essi il potere d'eleggere il Papa. Per mostrare maggiormente la loro sterminata potenza, e ricavarne insieme profitto, non vi era cosa, che ricorrendosi in Roma, con facilità non si dispensasse, onde la disciplina ecclesiastica venne ad indebolirsi; ciocchè mosse S. Bernardo a declamare contro l'abuso di queste dispense, come uno de' gran disordini introdotti nella Chiesa.
Ma quello che sopra ogni altro rendè il Ponteficato sublime, si fu perchè non accadeva contesa fra' Principi d'Europa, nè controversia d'ampj Stati e di grandi preminenze, che non si ricorreva a Roma, con sottoporsi i litiganti alla decisione del Pontefice, di che ne possono essere ben chiari documenti le tante epistole, e le tante decretali d'Innocenzio III. I Re di Inghilterra, que' di Francia e di Spagna rispettavano quella Sede con profondo ossequio: ed i nostri Re normanni sopra tutti gli altri erano loro ossequiosissimi. Gli affari più grandi de' loro Stati si maneggiavano da' Prelati. Si è veduto che ne' Reami di Puglia e di Sicilia, gli Arcivescovi di Palermo, di Salerno, di Messina, di Catania, e tante altre persone ecclesiastiche trattavano i maggiori, e più rilevanti interessi della Corona. L'ambascerie più cospicue ad essi erano appoggiate; e la Casa regale si reggeva da loro. Essi erano del Consiglio regale, e nelle deliberazioni più serie e gravi si ricercavano i loro pareri.
Le maggiori loro occupazioni non erano perciò più per lo governo spirituale delle loro Chiese, ma tutti i loro pensieri erano negli affari di Stato, ed indirizzati ad ingrandire le loro Chiese di giurisdizione, di prerogative e d'onori, e sopra tutto di beni temporali.
Crebbe perciò, per lo favore de' Principi, la loro conoscenza nelle cause; poich'essendo i Vescovi per lo più assunti per Consiglieri del Re, fu cagione di accrescere in immenso l'autorità del Foro episcopale; ed abbiam noi veduto, che l'Arcivescovo di Palermo ottenne dal Re Guglielmo di potere i Giudici ecclesiastici conoscere del delitto d'adulterio e l'Imperadrice Costanza, Regina di Sicilia, drizzò un editto ai Conti, Giustizieri, Baroni, Camerarj ed a' Baglivi della diocesi del Vescovo di Penne, nel quale espressamente proibisce loro di procedere ne' delitti d'adulterio, ma che lascino procedere in quelli la Giustizia ecclesiastica; e quando accadesse che negli adulterii, si fosse usata violenza, il Giudice ecclesiastico conoscerà dell'adulterio, ed il Magistrato secolare della violenza, siccome si legge nell'editto dato in Palermo l'anno 1197, e rapportato dall'Ughello nella sua Italia sacra[176]. A questo s'aggiunse, che gli Ecclesiastici, come quelli che meglio de' laici s'intendevano di lettere, erano riputati migliori, e più sufficienti ad amministrar giustizia, onde con facilità s'inducevano ad avergli per Giudici, e di vantaggio, non potendo la Chiesa condennare a pena di sangue, nè anche all'ammenda, ciascuno, per essere più dolcemente trattato, non solo non sfuggiva, ma desiderava sottoporsi al giudicio di quella. Ma sopra ogni altro si accrebbe la loro conoscenza, perchè i Re e i Signori temporali, ed i loro Giudici non badavan molto allora a mantenere la lor giurisdizione nelle cause, le quali non erano lucrative, e di gran rendita per essi, com'è oggi, ma più tosto eran loro di peso, perchè le loro cariche erano esercitate gratuitamente, e senza poter dalle Parti esigere emolumento alcuno. Ed oltre a ciò quando s'entrava in contenzione di giurisdizione con gli Ecclesiastici, le scomuniche fulminavano, di che eravi presso di noi vestigio, che tutte le domeniche ne' sermoni delle Messe parrocchiali si scomunicavano coloro, che impedivano la giurisdizione della Chiesa.
Questo accrescimento dell'autorità del Foro episcopale, e l'applicazione de' Vescovi in cose maggiori e più rilevanti, fece che quando prima per ufficio caritatevole erano essi impiegati per via d'amicabile composizione a decidere i piati tra' Fedeli, e vennero poi ad acquistare per privilegio de' Principi la giurisdizione, esercitando da se stessi la giustizia a' litiganti: finalmente se n'esentarono in tutto, e cominciarono a crear Ufficiali per amministrarla; onde eressero Tribunali con particolari Giudici, ed in decorso di tempo a crear anch'essi Notaj, che avessero il pensiero, e la cura degli atti e de' processi. Quindi sgravandosi ancora del peso d'insegnare i misterj della nostra fede, stabilirono Professori di teologia per insegnare nelle Chiese cattedrali la teologia, e tenendo a vile gli esercizj delle cose sacre, tutta la loro applicazione era nelle cose del secolo, e negli affari politici e di Stato. Da ciò nacque, che bisognò provvedere il Foro episcopale d'un nuovo Corpo di leggi ecclesiastiche, onde surse il decreto di Graziano, per istabilir meglio la giustizia ecclesiastica, e la grandezza Pontificia.