Alfonso I di Aragona Principe di gran mente e di gran cuore si propose di riordinare le cose del Tavoliere di Puglia. Pensò quindi a dotarlo di erbaggi sufficienti al largo comodo delle numerose greggi che dalle fresche alture degli Abruzzi, ove andavano a passare la estiva stagione, scendevano nell’inverno nella Regione più temperata della Puglia. Acquistò quindi molti erbaggi vernini con contratti stipulati con particolari, coi Baroni, e con diversi Luoghi Pii. Queste compre vennero eseguite con essersi la cassa del Tavoliere obbligata di corrispondere a coloro dai quali gli erbaggi suddetti si erano presi un’annua rendita determinata proporzionata al valore dell’erba rispettivamente ceduta.
Gli erbaggi a tal modo acquistati per la dotazione del Tavoliere presero varj nomi. Altri furono chiamati erbaggi ordinarj, altri straordinarj, altri soliti, altri insoliti etc. Alcuni di essi furono destinati al ristoro degli animali, ed altri al riposo. Rimetto agli Scrittori della materia Doganale la spiegazione di cotesti vocaboli. Per l’argomento che mi ho proposto interessa conoscersi cosa essi intendono pe ’l dritto di riposo.
È lo stesso così definito: I riposi sono alcuni paschi che da luogo in luogo sono stati comprati dalla Regia Corte affinchè nel viaggio che fanno le pecore nel mese di Settembre e di Ottobre dal Sannio in Puglia, e per opposto, possano ivi a spese della Regia Corte che ne paga il prezzo ai padroni, per tre o quattro giorni, e secondo sarà necessario, comodamente riposarsi, conforme nota il Reggente Moles De Dohana Menæpecudum Apuliæ §. 8 n. 52 e 53. I menzionati riposi si connumerano tra gli erbaggi ordinarj e straordinarj soliti, e non solo servono alle pecore come le taverne ai passaggieri; ma quei che sono più vicini al Regal Tavoliere furono istituiti, affinchè dette pecore non abbiano immediatamente bisogno di entrare a scommettere l’erba di detto Regal Tavoliere: ma possano aspettare il ripartimento generale per entrare a godere quelli erbaggi che dal Doganiere saranno loro prescritti[232]. Dal che è facile vedere che di tutti i diritti del Tavoliere il riposo è il meno pesante per i proprietarj de’ fondi, come quello che si riduce al pascolo per un tempo molto limitato.
Ha preteso il Tavoliere che per effetto di un contratto passato tra il Re Ferdinando I di Aragona e Pirro del Balzo Duca di Venosa e di Minervino, e Conte di Ruvo di cui innanzi si è parlato nel Capo IX abbia acquistato un doppio dritto sul territorio di Ruvo. Il primo fu quello di pascere l’erba di quel bosco feudale dal dì della Vigilia del S. Natale fino al dì otto Maggio di ciascun anno. Il secondo fu il dritto di riposo sulle murge di Ruvo.
Pe ’l primo di questi due dritti non vi fu mai quistione. Il secondo Stefano de Stefano lo dà per sicuro, e quindi nel luogo testè citato tra i principali riposi del Tavoliere annovera le murge di Minervino, Andria, Quarata, Ruvo e Bitonto in Terra di Bari. La Casa d’Andria però ha sempre rispetto alle murge di Ruvo opposta a cotesto dritto un’acre resistenza, come anderemo più giù a vederlo.
Ma dato anche per vero ciò che dice il precitato Scrittore, il dritto del Tavoliere avrebbe potuto colpire la sola contrada delle murge detta da Strabone montosa et aspera, ed essere limitato al solo riposo, cioè al trattenimento di pochi giorni nel passare le pecore per que’ luoghi tanto nel venire dagli Abruzzi, quanto nel far ivi ritorno.
A tutt’altro modo però veniva cotesto preteso dritto esercitato dai Locati Abruzzesi, sia per la resistenza che trovavano nelle murge dal canto del Barone, sia per quelle soverchierie, alle quali soggiace sempre il più debole. Si gittarono essi sul rimanente demanio fuori delle murge più vicino all’abitato, e sicuramente comunale, ove stavano e stanno tuttavia le numerose masserie de’ cittadini. Vi si fermavano per tutto lo inverno, e lo ingombravano con tante pecore che ai poveri proprietarj delle masserie suddette non lasciavano un filo di erba per lo sollievo de’ loro animali!
Cotesto ristucchevole abuso lo contesta un processetto che si conserva nel grande Archivio. Nell’anno 1509 la città di Ruvo spinta dalla disperazione diè un ricorso al Vicerè di quel tempo D. Raimondo di Cardona, e dimandò il permesso di chiudersi nel suo demanio una mezzana, o sia difesa per lo pascolo de’ bovi aratorj. Giova recare i precisi termini del ricorso suddetto per vedere a quali strettezze i Ruvestini erano ridotti da cotesta abusiva invasione.
Illustrissimo Signore — Per essere lo territorio de la cità vostra de Rubo[233] molto de bisogno a la Regia Dohana che se ne serve per restauro, in detto territorio veneno tante pecore che al bestiame de la cità non resta da pascere cosa alcuna, et tutto loro bestiame se more de fame per non restarli uno filo de herba, ed è loro ultima desfazione. Et perchè in le altre Terre de Puglia resta alcuna meczana per lo bestiame de li citatini per concessione ne teneno, et non ce stanno tante pecore, quante in Rubo; per tanto supplica Vostra Signoria Illustrissima proveda che per uso del bestiame de li citatini li conceda una meczana in loco appartato de le pecore che possano usarla per loro uso, senza che lo bestiame de ditta Dohana li dona impaczo; altrimenti detta cità vene a ruinarse per non possere manutenere loro bestiame per le vettuaglie fanno li citatini, et se veneriano a morire de fame, et patere grandissima penuria. Et è cosa solita concederese a le altre Terre dove pratica la Dohana, ut Deus.
Il Vicerè con sua decretazione del dì 17 Dicembre 1509 rinviò cotesto ricorso alla Regia Camera della Sommaria per le provvidenze corrispondenti. Quel Tribunale con sua provvisione del dì 19 del detto mese ed anno diè al Doganiere di Foggia li seguenti ordini. Vi dicimo et ordinamo che al recepere de epsa, essendo così come se expone, vogliate provedere de donare a dicti exponenti tanta mezana in loco appartato de le pecore per uso de loro bestiame, et provedere che possano quella usare senza che lo bestiame de dicta Dohana le abbia a donare impaczo, de modo che dicto loro bestiame non venga ad perire per non avere herba.
Il Doganiere di allora Annibale Caput tenendo presenti la dimanda a lui diretta dalla città di Ruvo, la trascritta Provvisione della Regia Camera, e le dilucidazioni a lui date sull’assunto da un suo Incaricato, con lettera del dì 13 Febbrajo 1510 diretta Egregiis viris Sindico Universitatis et hominibus civitatis Rubi nobis tanquam fratribus carissimis, fece loro sentire ciò che siegue. Et perciò noy ordinamo per l’allegata ad Alfonso de Civita Ducale Officiale de questa Regia Dohana de Puglia, quale tenemo in quella espressa cità per servizio de la Regia Corte, ve voglia consignare il loco de dicta mezana, cioè dal muro recluso per derecto fino a la Cappella. Et da l’altro capo de dicto muro fino al arbore de la mendola, la quale mendola haverà ad restare fore. Et da la dicta amendola per quatro referendo a dicta Cappella. Quale territorio, seu mezana porrite farvela serrare et conservare per lo effecto predicto, et se in dicti confine nce fossero altre confine più volgare et declarative, ne li farite intendere per mezo de dicto Alfonso, aczò quando ve ne farimo spedire la patente per più cautela et quiete vostra, nce lo possiamo declarare[234].
Ecco come fu eretta la Difesa della nostra città nella contrada demaniale denominata lo sterpeto volgarmente detta strappete. Ma non poteva questa supplire al bisogno degli animali addetti alla coltura, e sparsi sulla superficie di un demanio vastissimo. Come menarsi cotesti animali a pascere da un punto all’altro di esso ed alla distanza di più miglia? Debbono essi dopo il travaglio avere il necessario ristoro nel luogo istesso ove lavorano il terreno. La necessità obbligò i Ruvestini a scuotere il giogo durissimo de’ Locati Abruzzesi. Da per tutto nelle masserie di semina furono chiusi i parchi e le mezzane indispensabili agli animali addetti alla coltura.
Gl’ingordi Abruzzesi incominciarono a strepitare e gridare alla usurpazione, mentre non era questa che una giusta reazione contro l’abuso e la soverchieria. A tutt’altro modo però guardarono la cosa due Magistrati Fiscali spediti nelle Puglie con incarico di rintegrare al Regio Tavoliere tutto ciò che fosse stato usurpato a danno dello stesso. Furono questi il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria D. Francesco Revertera Spagnuolo di Nazione, e ’l Presidente D. Alfonso Guerrera. Gli schiamazzi de’ Locati Abruzzesi contro i Ruvestini fecero incomodare cotesti Signori a conferirsi di persona nel territorio di Ruvo. Quindi tra le altre operazioni da essi fatte vi fu anche il seguente Decreto pubblicato in Foggia nel dì 5 Marzo 1549.
Super parchis et clausuris civitatis Ruborum, die 5 Martii 1549 in Terra Fogiæ. Viso territorio civitatis Ruborum, et visis oculari inspectione dictis parchis et clausuris. Visa etiam provisione alias facta per Regiam Cameram Summariæ sub die 20 Septembris 1517 Regia in Curia VIII fol. 104. Fuit provisum et decretum, prout præsenti decreto providetur per Excellentem Dominum Franciscum Reverterium Regium Consiliarium Regiæ Cameræ Summariæ Locumtenentem, ac per Magnificum Dominum Alphonsum Guerrerium ejusdem Regiæ Cameræ Præsidentem et Commissarium Generalem in Reintegratione Dohanæ Menæpecudum, deputatos per Illustrem Dominum Regni Proregem, quod omnia parca et clausuræ constructa et constructæ pro usu herbarum in dicto territorio demoliantur et aperiantur, atque in eis libere pasculari possint tam pecudes et animalia Regiæ Dohanæ, quam dictæ civitatis; atque de cetero nullatenus fiant parca, neque clausuræ. Ea vero parca et clausuræ quæ sunt pro vineis, olivetis et amygdaletis remaneant pro usu civitatis et ejus civium, et de cetero non fiant parca, et clausuræ pro dicta causa, neque amplientur, atque in loco ubi est tracturium dictæ Dohanæ Regiæ, aperiantur et ibi possint animalia Regiæ Dohanæ pasculari et immorari prout opus fuerit. Quo vero ad parcum jumentorum, sive equorum Excellentis Comitis Ruborum fuit provisum quod supersedeatur donec fuerit facta relatio Illustrissimo Domino Proregi, juxta decretationem factam in calce memorialis oblati S. E. pro parte dicti Comitis. Mezzana vero constructa in dicto territorio pro usu et pascuo bobum aratoriorum dictæ civitatis et civium, remaneat[235], et quod nullatenus possit ampliari, et quod illa parca, et clausuræ, quæ factæ sunt causa seminandi frumentum, et alia victualia, recollecto semine aperiantur, et in restopiis, et nocchiariis possint pasculari Regia Dohana, et animalia dictæ civitatis. Hoc eorum in scriptis interponentibus decretum. Lectum latum etc.[236]. Questo decreto è riportato anche dai Scrittori Doganali.
Se il trascritto decreto non formasse parte della Storia e de’ Registri del Tavoliere, stenterei a credere che realmente sia stato lo stesso emesso in un Paese riputato sempre per la sapienza de’ suoi Magistrati! Non è lo stesso a ben definirlo che un tristo monumento d’ingiustizia e di barbarie, poichè ammesso anche il riposo preteso dal Tavoliere, una servitù costituita sulla sola contrada delle murge non si poteva estendere a tutto il Demanio Ruvestino, ed un dritto di sua natura limitato al pascolo di pochi giorni, non si poteva e non si doveva renderlo illimitato ed arbitrario.
Non minore fu la barbarie nell’essersi pronunziata la distruzione dell’agricoltura coll’essersi disfatti i parchi indispensabili al ristoro de’ bovi aratori, coll’essersi vietate le novelle piantazioni di vigne, di mandorle, e di ulivi che costituivano e costituiscono le ricche produzioni del territorio Ruvestino, e coll’essersi lasciato alla discrezione delle bestie quel terreno fertilissimo che la Natura ha destinato al nutrimento degli uomini! Cotesto decreto che pecca della più ruvida barbarie fa un’onta positiva agli autori di esso.
Nè quì si arrestarono i malanni ch’ebbe la nostra città a soffrire per questo lato. Si è detto innanzi che il Regio Tavoliere aveva acquistato da Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo il dritto di far pascere dagli animali de’ Locati l’erba del vastissimo Bosco di Ruvo dal dì della Vigilia del S. Natale fino al dì otto di Maggio, mediante il pagamento di annui ducati cinquecento. Si era così fatto perchè avesse potuto il Barone fino alla Vigilia di Natale far pascere la ghianda che lo stesso produceva in gran copia. Era però ciò fastidioso all’Amministrazione del Regio Tavoliere, perchè gli animali porcini ch’entravano a pascere le ghiande maltrattavano l’erba. Si volle torre questa suggezione. Piacque al Governo di acquistare in modo assoluto l’erbaggio vernino del bosco suddetto, e disporre di esso a suo piacere col pagare al Conte di Ruvo anche il prezzo della ghianda.
In un pubblico strumento del dì 17 Marzo 1552 stipulato dal Notajo Sebastiano Canore di Napoli si costituirono da una parte il Vicerè allora di questo Regno D. Pietro di Toledo e dall’altra il Conte di Ruvo D. Fabrizio Carafa. Dichiarò quest’ultimo che possedeva in feudo quoddam nemus situm in pertinentiis dictæ civitatis Ruborum juxta suos veriores confines, pro cujus nemoris herba et pascuo dicta Regia Curia annuatim pro servitio Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ solvit eidem excellenti Comiti annuos ducatos quincentum de carolenis argenti, in quo nemore non possunt intrare pecudes nisi in vigilia Nativitatis Christi anni cujuslibet.
Si seguitò a dire che la Regia Corte voleva acquistare totalmente l’erba vernina e la ghianda del Bosco suddetto con piena facoltà di far entrare in esso a pascere gli animali nel dì 15 Settembre di ciascun anno fino al dì di S. Angelo del mese di Maggio, mediante il pagamento di altri annui ducati mille dugento cinquanta. Essendosi tal proposta accettata dal Conte di Ruvo, vendè costui alla Regia Corte per annui ducati 1250 dictum jus glandium, herbam et pascuum, ac jus aquandi, et pernoctandi, et omne aliud jus spectans, et pertinens, et quod spectare et pertinere posset in dicto nemore ex nunc in antea, et in perpetuum tenere et possidere, et in dictum nemus quolibet anno intrari facere pecudes, et alia animalia quæcumque a dicto die 15 Semptembris anni cujuslibet, et tenere per totum diem festum S. Angeli de Mense Maj, ut supra, dictisque herbis, pascuo, et glandibus, et aquis in dicto nemore existentibus gaudere, et uti frui, atque vendere, et alienare, et aliter disponere pro ipsius Regiæ Curiæ arbitrio voluntatis, absque contradictione et obstaculo aliquo et impedimento etc. Quindi nel bosco suddetto vi rimase una promiscuità di diritti tra la Regia Corte e ’l Barone. La prima rimase padrona assoluta dell’erba vernina e della ghianda. Seguitò il secondo a ritenere l’erba estiva e ’l taglio delle legna non fruttifere di ghianda.
I cittadini di Ruvo avevano il dritto d’immettere a pascere i bovi aratorj nel bosco suddetto. Cotesto dritto lo aveva reso importantissimo il decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549 innanzi riportato. Il bosco di Ruvo era, come lo è tuttavia circondato dalle masserie di semina allo stesso adiacenti. Aperti e vietati dal decreto suddetto i parchi e le mezzane per l’uso de’ bovi aratorj che si erano in esse formate, questi poveri animali trovavano almeno un ristoro nel bosco, ove si lasciavano la sera dopo il travaglio. Ma questo sollievo fu anche tolto ai medesimi.
Pietro di Toledo volle esimere il bosco anche da questa suggezione comunque garantita dalla Natura e dalla legge. E ciò che più sorprende, cotesto dritto sacro de’ cittadini di Ruvo rimase abolito con un tratto di arbitrio, senza essersi intesi neppure i Rappresentanti di quella città! Si legge nel detto strumento dell’anno 1552 anche il seguente articolo: Itaque nullum genus animalium possit nemus ingredi elapso die 15 Septembris, nisi tantum animalia Dohanæ in locationem intrantia. Verum pro usu bobus dictæ universitatis solitis ingredi, et pasculari in dicto nemore tempore hyemali, amplietur defensa magna, seu partem etc. dictæ universitatis, ut dicto tempore hyemali possint supradicta animalia dictæ universitatis commodius pasculari.
Convenne però ubbidire. Quindi l’ampliazione della difesa comunale eretta nell’anno 1510, come innanzi si è detto, venne eseguita con decreto del Collateral Consiglio del dì 26 Ottobre 1552, dal quale risulta che la detta antica difesa di carri quattordici rimase ampliata di altri carri ventisei e fu portata a carri quaranta. Questo decreto è riportato dal Sig. de Dominicis nel suo libro sulla Dogana di Puglia[237].
Il compenso dato alla città di Ruvo per la perdita di un dritto tanto interessante per i suoi cittadini fu veramente generoso! Le fu permesso ciò che non poteva per giustizia esserle negato, cioè l’ampliazione della difesa in quella parte del demanio ch’era indubitatamente di qualità comunale, ed era quindi nel dritto di tenerla aperta o chiusa come meglio avrebbe creduto conveniente ai suoi interessi ed alla sua economia!
Cotesto compenso però meramente illusorio non alleviò per nulla il gravissimo discapito che vennero a risentirne i poveri proprietarj delle masserie di semina dalla perdita del pascolo del bosco per i bovi aratorj. Cosa giovar poteva l’ampliazione dalla difesa comunale a quelle masserie che nel massimo numero erano a più miglia di distanza da essa? Li bovi aratorj debbono avere il loro ristoro sul luogo istesso ove travagliano. Non possono essere inviati a paschi lontani con defaticargli vie più, e col torsi al lavoro della terra quel tempo che occorre per andare e venire. Fu questo a buon linguaggio l’ultimo crollo che ricevè la industria de’ Ruvestini.
Per altro lato il già detto ideale compenso durò anche ben poco. L’appoggio, debolissimo per altro, della difesa comunale venne anche a mancare. La povera città di Ruvo oppressa per un lato e smunta dalla prepotenza Baronale, ed angustiata per l’altro dalle circostanze del tempo ben difficili, cadde nella massima povertà fu obbligata a contrarre molti debiti, ed indi a vendersi la difesa suddetta per potergli pagare. Avvenne ciò nell’anno 1632, poichè da diversi strumenti stipulati in quell’anno dal Notajo Giuseppe Ferri di Ruvo risulta che la Università di Ruvo diè la difesa suddetta in pagamento a diversi suoi creditori. Ecco perduto anche questo appoggio per i bovi aratorj.
Quando gli uomini si veggono ridotti alla estrema necessità perdono la pazienza. Li proprietarj di masserie, malgrado il decreto di Revertera e di Guerrera, chiusero di nuovo con parchi e mezzane quell’erba ch’era indispensabile al ristoro de’ loro bovi aratorj. Ma gli Abruzzesi della Locazione di Salpi ai quali il bosco di Ruvo era stato assegnato non se ne stettero. Avendone nell’anno 1641 dato ricorso al Tribunale Doganale, fu spedito sul luogo il Credenziere della Regia Dogana Guglielmo Corcione per prendere informazione de’ disordini[238] ivi avvenuti.
Da un processetto da costui formato contro diciannove proprietarj di masserie nominalmente in esso riportati risulta che si erano fatte da costoro le mezzane nelle contrade demaniali le matine, la cavata (parte delle matine) le strappete, le ralle e monserino, e che in questa ultima contrada si erano anche piantate nuove vigne in contravvenzione del Decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549 che le aveva vietate.
Quindi nel dì 16 Marzo 1642 da quel Tribunale Doganale fu contro i pretesi contravventori emesso il seguente decreto: Per Regiam Dohanalem Audientiam visis actis, et in contumaciam prædictorum disordinantium, fuit provisum et decretum quod disordinantes prædicti condemnentur, prout condemnantur ad solvendum Regiæ Curiæ et Locatis pro disordine prædicto ad usum pasculi commisso in Demanio Ruborum Regiæ Curiæ ad rationem ducatorum quatuor pro qualibet versura, et aliorum ducatorum duorum pro emenda Locatorum servata forma provisionum Regiæ Cameræ Summariæ, et Instructionum Regiæ Dohanæ, pro quibus exequantur realiter et personaliter, et describantur in libro Proventuum.
Il già detto processetto si conserva nell’Archivio Doganale di Foggia, ove io l’ho letto, e me ne ho presa anche una copia conforme. Il suo titolo però è erroneo, poichè si legge in esso così: Ruvo 1641 in 1642. Informazione de’ disordini commessi dai naturali di Ruvo nel Bosco ut ex actis. Li pretesi disordini però verificati dal Credenziere Corcione nel corpo del processo si trovarono nelle masserie di campo site nelle precitate contrade demaniali di sopra nominate e molto diverse dal Bosco.
Nel Bosco di Ruvo non vi sono state mai masserie di semina, e non vi è una sola zolla di terreno smossa dall’aratro o dalla zappa. Ma è cosa ben dura il vedere come i poveri Ruvestini erano perseguitati e condannati a pagare gravose multe per essersi valuti di un dritto che loro accordava la Natura e la Legge sul proprio territorio, e senza il quale non avrebbero potuto sussistere! A lungo andare però gli abusi e le soverchierie si convertono in dritto. Così va il Mondo.
Dopo l’anno 1642 non è a mia notizia che vi fossero stati altri simili procedimenti giudiziali barbari ed abusivi come quelli de’ quali ho finora parlato. Continuarono però sempre i Locati Abruzzesi a tener fermo il piede nelle già dette contrade demaniali dell’agro Ruvestino, come continuò la resistenza de’ Proprietarj delle masserie per rendere meno pesante il più che fosse stato possibile gli abusi di un dritto usurpato a loro danno. Vi è stata quindi sempre tra i primi ed i secondi una guerra aperta, poichè l’impero della necessità rendeva arditi i proprietarj delle masserie. Questo stato di violenza è durato fino ai nostri giorni e lo fece cessare la pubblicazione della legge del dì 21 Maggio 1806 sul Tavoliere di Puglia, la quale venne ad indurre un nuovo ordine di cose più propizio all’agricoltura ed alle specolazioni agrarie.
Non vi ha dubbio che grande è stato il discapito sofferto dalla nostra città a causa degli abusi di sopra esposti, i quali avevano annientata la industria e l’agiatezza de’ suoi abitanti ed arrestato l’aumento della popolazione. Ma spesse volte la mano della Provvidenza dai più gravi malanni fa sorgere quel bene che meno si avrebbe potuto prevedere. Quasi tutti i terreni seminatorj del precitato agro demaniale Ruvestino coll’andar del tempo erano caduti nelle mani di Corpi Morali Chiesastici e Laicali. Pochissima quantità di essi apparteneva ai particolari.
Quindi le antiche masserie di semina di quel territorio le coltivavano li Ruvestini non più come proprietarj di esse, ma bensì come fittuarj delle Chiese, degli Ordini Religiosi o delle Confraternite. È facile l’intendere che tal circostanza esser non poteva propizia al progresso dell’agricoltura ed al miglioramento de’ terreni, il quale può suggerirlo l’amore della proprietà estraneo ai semplici fittuarj.
Cotesto svantaggio fu corretto dagli articoli 37 38 e 39 della precitata legge del dì 21 Maggio 1806 sul Tavoliere di Puglia. Fu con essi ordinato che i fittuarj de’ terreni azionali del Tavoliere appartenenti ai Pii Luoghi, non esclusa la Religione di Malta, avessero potuto rendersi perpetui censuarj di essi pagando a titolo di entratura alla Cassa del Tavoliere tre annate di estaglio. Sotto il nome di terreni azionali intese la legge comprendere tutti i fondi de’ Pii Luoghi sui quali il Regio Tavoliere vi avesse esercitato un dritto qualunque di pascolo, anche di semplice riposo. Li già detti articoli avendo influito a produrre nel nostro Regno un prodigioso miglioramento dell’agricoltura, è utile riportare la storia di essi, la quale non può a tutti esser nota.
Allora che il Governo di quel tempo era occupato a formare, ed indi a discutere la legge suddetta che richiamò le sue prime cure, ebbi la opportunità di essere a giorno delle cose che cadevano in discussione. Mi applicai quindi a scrivere una memoria ragionata colla quale proposi che quella censuazione ch’era sul tappeto per i terreni fiscali proprj del Tavoliere, si fosse estesa anche ai detti terreni azionali de’ Pii Luoghi, per i quali il Regio Tavoliere non aveva un dritto di proprietà, ma semplicemente la servitù attiva del pascolo convenuta coi proprietarj di essi in diversi modi, e con diversi patti introdotti dalle usanze, e dai Regolamenti del Tavoliere. Presi per base de’ miei ragionamenti la utilità pubblica che ne sarebbe risultata per tutti i lati col miglioramento di quelle proprietà fondiarie che nelle mani de’ Corpi Morali sarebbero rimaste in perpetuo languore.
Rafforzai i miei argomenti coll’esempio delle leggi dette di ammortizzazione emesse dal Re Ferdinando nell’anno 1769 e seguenti. Erano stati con esse dichiarati allodiali de’ fittajuoli i beni fondi de’ Pii Luoghi loro conceduti con lunghi affitti. Brillantissimi n’erano stati i risultamenti primo coll’essersi moltiplicati i piccioli proprietarj più utili sempre allo Stato; secondo col notabile miglioramento di tanti fondi per lo innanzi molto mal tenuti. Osservai quindi che lo stesso effetto avrebbe prodotto la censuazione de’ terreni azionali del Tavoliere.
Mi avvidi intanto che queste verità le capivano tutti coloro che avevano parte alla formazione della legge, ma non tutti erano disposti a volerle gustare. Veniva tal progetto acremente contraddetto dai Francesi che avevano allora parte al Governo e più di ogni altro dal Ministro Saliceti ch’era potentissimo. Il motivo di tal contraddizione che sembrava incomprensibile, si venne indi a conoscere, ed era il seguente.
Non era lontana la soppressione degli Ordini Religiosi possidenti e la incamerazione al demanio de’ beni dell’Ordine Gerosolimitano. Tra i fondi azionali del Tavoliere ve n’erano molti che appartenevano tanto ai primi che al secondo. Calcolavano quindi i Francesi che devoluti cotesti fondi al demanio si sarebbero esposti in vendita, e si sarebbe ritratta da essi una forte somma di danaro contante, mentre la proposta censuazione non avrebbe potuto dar altro che un’annua rendita di canoni.
Per questa veduta particolare finanziera troppo misera in vero passavano essi di sopra alla utilità pubblica che sarebbe venuta a risultarne dalla censuazione de’ terreni non solo degli Ordini Religiosi che sarebbero rimasti soppressi, ma anche de’ Vescovadi, Capitoli, Badie, Congregazioni Laicali ed altri Pii Luoghi non compresi nella imminente soppressione!
Fortunatamente però nella formazione della legge suddetta era stato chiamato a prendervi una parte principale un insigne e sommo nostro Giureconsulto istruitissimo delle cose del Tavoliere. Alla profonda conoscenza ch’egli aveva anche del Diritto Pubblico e della Economia Politica, univa una bell’anima ed uno spirito sempre pronto e sempre deciso a promuovere il vero bene e la prosperità del nostro Paese. Fu questi il chiarissimo D. Francesco Ricciardi che ben meritò una piazza prima nel Consiglio di Stato, ed indi nel Ministero da lui sostenuto con tanta gloria, e ’l titolo di Conte di Camaldoli, il di cui nome solo vale un elogio, e la di cui memoria è a tutti cara e veneranda.
Al suo profondo sapere, alla robustezza de’ suoi ragionamenti, ed anche alla sua destrezza, non che alla buona intenzione di que’ Napolitani che sedevano allora nel Consiglio di Stato, e guardarono la cosa sotto il suo vero punto di veduta, si deve attribuire l’ammissione de’ precitati tre dibattutissimi articoli. Le vedute finanziere che i Francesi mettevano unicamente a calcolo furono appagate col pagamento delle tre annate di entratura messo per condizione della censuazione, le quali per altro fruttarono alla cassa del Tavoliere somme non lievi.
Malgrado però cotesto pagamento messo per condizione della censuazione, gli articoli suddetti furono accolti con applauso e profittarono di essi colla massima alacrità tutti i fittuarj de’ terreni azionali de’ Pii Luoghi, nè ve ne fu un solo che avesse omesso di proporne la dimanda. Al tempo della Restaurazione fu riconosciuta anche la somma utilità degli articoli suddetti. Rimasero quindi confermati col Real Decreto del dì 29 Gennaro 1817. Si volle con esso un aumento del dieci per cento sui canoni convenuti a favore de’ Pii Luoghi diretti Padroni de’ fondi. Si volle anche il pagamento di una quarta annata di entratura alla cassa del Tavoliere. Niuno però si negò a subire cotesti nuovi carichi largamente compensati dagl’immensi miglioramenti fatti ne’ fondi suddetti dopo le censuazioni dell’anno 1806. Quando le leggi, malgrado che non siano coattive, vengono dalla generalità spontaneamente eseguite, è questa una pruova infallibile della sapienza ed utilità di esse.
La Giunta del Tavoliere destinata allora per la esecuzione della precitata legge nell’accordare le censuazioni che a folla venivano dimandate, si atteneva al fatto puramente materiale. Aveva per azionali que’ terreni ne’ quali il Regio Tavoliere e per esso i Locati si trovavano nell’attuale possesso di esercitare un dritto qualunque di pascolo. E poichè non vi poteva esser dubbio ch’era questa la condizione di tutti i terreni siti nel demanio di Ruvo, quindi tutte le dimande proposte per i terreni de’ Luoghi pii che in esso erano siti, furono accolte senza esitazione. Nè vi fu un solo fittuario di essi che non avesse profittato tanto della legge dell’anno 1806, quanto di quella dell’anno 1817.
Ecco come da un dritto sicuramente abusivo nel suo principio, il quale costò tante vessazioni e tanti affanni ai nostri antenati, n’è derivato un bene immenso ed inestimabile. Senza di ciò non sarebbero mai più ritornati nelle mani de’ particolari que’ terreni fertilissimi, i quali formavano un tempo, come formano anche oggi la ricchezza e la opulenza della nostra città. Ed in vero dall’epoca della legge del Tavoliere, la quale ha troncati anche tutti gli antichi e barbari abusi, fino al presente giorno si vedono ivi notabilmente accresciute le piantazioni, i terreni seminatorj sono stati molto migliorati, e tuttavia si migliorano, e l’agricoltura fiorisce e va innanzi a meraviglia.
Il maggior beneficio però che ci hanno fatto le novelle leggi del Tavoliere, e della chiusura de’ terreni demaniali, è stato quello di averci liberati per sempre dai molestissimi ospiti Abruzzesi che venivano a far da Padroni sulle nostre proprietà, quasi che fossero stati essi i veri eredi degli Arcadi che le conquistarono colle loro armi! Troncati gli antichi abusi, abolita la promiscuità di pascolo tra i cittadini ed i Locati anche sui terreni seminatorj del demanio abusivamente sanzionata dal decreto di Revertera e di Guerrera dell’anno 1549, e permessa dalla legge del dì 3 Dicembre 1808 la chiusura de’ terreni appatronati demaniali ed aperti, non è rimasto ai Locati suddetti nell’agro Ruvestino che quel dritto soltanto ch’era puramente legittimo, cioè il pascolo vernino di quel bosco che il Regio Tavoliere acquistò dal Conte di Ruvo col contratto dell’anno 1552 di cui innanzi si è parlato.
Quel pascolo però era dagli Abruzzesi ricercato quando per i precitati abusi introdotti era loro permesso di uscire dal bosco e gittarsi con un numero immenso di animali sulle masserie de’ poveri Ruvestini site nel demanio e devastarle senza misericordia. Limitato e ristretto, com’era regolare, il loro dritto al solo pascolo del Bosco purgato dagli antichi abusi, pare che quell’erbaggio, comunque eccellente, non gli abbia più solleticati. Quindi i Locati Abruzzesi ai quali rimase lo stesso censito per lo intero nell’anno 1806, lo hanno lasciato e lo vanno lasciando man mano. Molte porzioni del detto bosco sono state da essi alienate e cedute parte ai Ruvestini istessi, e parte ad altri ricchi proprietarj di quella Provincia. Nè tarderà forse molto che uscirà lo stesso per lo intero dalle loro mani. Sarebbe però desiderabile che ritornasse tutto ai Ruvestini per i quali la Natura lo aveva destinato, ma la feudalità lo tolse alle loro industrie armentizie.