CAPO XIII. De’ Giudizj dell’anno 1750 1797 e 1804, e delle transazioni dell’anno 1751 e 1805.

Non vale la pena di fare una minuta sposizione del giudizio istituito contro la Casa d’Andria nell’anno 1750 e della transazione che ne susseguì nel dì 9 Luglio 1751 per mano del Notajo Giovanni Teodoro de Rienzo di Napoli. Possono queste carte far conoscere soltanto il giogo di ferro imposto alla nostra città dal Duca Ettore Carafa il vecchio avo del Duca attuale, il quale esasperò di gran lunga le gravezze introdotte dai suoi antenati; ma nulla presentano di vantaggioso per quella popolazione, la quale continuò tuttavia a rimanerne schiacciata dagli antichi abusi, ed estorsioni.

Ho detto innanzi che il giudizio dell’anno 1750 lo suggerì il privato interesse, non già il vero zelo di sottrarre la propria patria ad una lunga e spogliatrice oppressione. È facile ciò ravvisarlo sotto un doppio rapporto. Il primo fu la tema delle forti significatorie, ond’erano minacciate le persone influenti che negli anni precorsi avevano avuta parte nell’amministrazione comunale, ed avevano prestata alla Casa d’Andria la mano perchè si avesse appropriate anche le rendite della Università.

Il secondo fu la mira che avevano pochi proprietarj di masserie nella contrada delle murge di liberarle dalla suggezione delle parate che la Casa d’Andria faceva dell’erba vernina di esse. Per quest’oggetto si vide inviato in Napoli nella qualità di Deputato per promuovere l’enunciato giudizio il fu Dottor D. Saverio Modesti che possedeva la più vasta masseria delle murge, ed aveva una potente influenza nelle faccende comunali.

Quando le operazioni di tal fatta sono suggerite da un fine indiretto è una necessità che falliscano. Introdotto il giudizio, in un anno e mezzo nulla fu operato. Si perdeva il tempo per attendersi a trarre dalle ostilità cominciate in nome della Università quel profitto che si poteva pe ’l privato interesse. Lo fa ciò intendere chiaramente lo stesso strumento di transazione dell’anno 1751. Il sindaco e gli Eletti nel ratificarlo dichiararono che il Deputato Modesti aveva pregato e fatto pregare il detto Eccellentissimo Signor Duca d’Andria acciò si fosse devenuto ad un amichevole componimento.

È chiaro dunque che si era egli strisciato presso il Duca per carpirne ciò che faceva per se e per i suoi amici, e ’l Duca Ettore ch’era un uomo sommamente scaltro, e capiva bene la partita, seppe rappaciare l’interesse privato, e fece andar per aria quello della Università di Ruvo. Tra le azioni dedotte vi era anche quella, come innanzi ho detto, colla quale era stato il Duca convenuto a restituire tutte le somme che la sua Casa si aveva per tanti anni appropriate dalle rendite della Università, senza essersi pagati i creditori fiscalarj.

E bene col capo VIII della transazione dell’anno 1751 il Duca prese a suo carico la difesa de’ passati amministratori ch’erano stati obbligati a rendere i conti, e si obbligò di pagare de proprio le somme che sarebbero state loro significate. Si fece intanto obbligare la Università a non fargli più parti ostili con aver rinunziato a qualunque pretensione ed azione di ripetere le somme da lui esatte! Avvenne a tal modo il miracolo che il Duca debitore di grosse somme per la causa suddetta si vide figurare presso gli atti del patrimonio qual creditore della Università per interessi arretrati nella rilevante somma di ducati 25600, senza che niuno lo avesse contraddetto!!!

Collo stesso giudizio si era dimandato anche che le così dette parate delle murge si fossero aperte al libero pascolo degli animali de’ cittadini. Ma col Capo XVII della precitata transazione le parate rimasero ferme. Furono bensì da esse escluse le masserie di D. Saverio Modesti e degli altri particolari che facevano strepito, e si ampliarono in proporzione sul rimanente demanio aperto delle murge a spese degli usi civici che competevano alla popolazione!!!

Appagato a tal modo l’interesse privato, tutto il di più andò de plano a voglia del Duca. Tutti gli articoli essenziali che formavano l’oggetto del giudizio promosso rimasero risoluti a di lui favore. Sia per gittarsi polvere negli occhi, sia piuttosto per erubescenza furono accordate alla Università quelle cosucce frivolissime soltanto che non si potevano affatto sostenere, e che qualunque Magistrato, per quanto avesse voluto essere parziale, o indulgente per la feudalità, avrebbe abolite sotto la penna e senza veruna discussione. Anzi neppur le gravezze di questa specie furono per lo intero corrette ed emendate; ma rimasero in parte sullo stesso piede contro il divieto espresso delle leggi! Ecco un succinto prospetto degli articoli della transazione suddetta dai quali risulta cotesto concetto.

Furono negati ai cittadini gli usi civici sull’erba estiva del bosco di Ruvo. Fu ai medesimi accordato soltanto il dritto di legnare ad uso di sporga per lo stretto bisogno, mentre loro competevano i pieni usi civici. Ma questo patto non fu neppur rispettato, poichè gli Armigeri baronali addetti alla custodia del bosco se trovavano i cittadini in esso a legnare crudelmente gli flagellavano, come innanzi si è detto. Tutte l’esazioni abusive della Bagliva rimasero confermate, tranne soltanto la così detta cortesia che fu abolita. Rimase abolita del pari la gabella della giumella delle mandorle usurpata alla Università, col rilascio però de’ frutti per tanti anni esatti con mala fede. Fu promessa la restituzione della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure usurpata del pari alla Università col rilascio anche de’ frutti e proventi della stessa. Ma questo patto non fu neppure eseguito, poichè seguitò il Duca ad appropriarsi i proventi di cotesta Giurisdizione che gl’includeva nella Bagliva. I molini col dritto proibitivo rimasero al Duca, poichè si disse che mancavano alla Università i documenti per rivendicargli.

Rimase abolito il dritto proibitivo delle Taverne e delle neviere, e convenuto che non avessero potuto i cittadini essere obbligati a forza di bastonate a raccorre e riporre la neve, e ad altre opere servili. Ma si obbligò la Università di non far con altri, meno che col Duca, il partito della neve che bisognava alla Popolazione. E poteva ciò esser permesso dalla legge? Fu rilasciata al Duca la bonatenenza non pagata giammai per i beni burgensi. Promise di non avocare più le cause dal Giudice locale ordinario, e delegarle ad altri a suo piacimento. Ma poteva ciò farlo? Cosa dunque venne con ciò ad accordare? Rimase vietato ai Ministri Baronali di carcerare e scarcerare le persone di loro privata autorità, e senza l’ordine del Giudice, tranne però i debitori dell’azienda Ducale, e ciò con manifesta violazione del Capitolo del Re Carlo I riportato innanzi alle pagine 138 e 139!

Promise il Duca di non fare più danneggiare dai suoi animali le possessioni de’ cittadini. Grazia singolarissima! Promise di non valersi più del carcere orribile ed oscuro della Torre, e di non fare più trasportare i carcerati fuori di Ruvo. Ma si obbligò la Università di formare un carcere opportuno, mentre quest’obbligo incumbeva al Duca qual possessore della Giurisdizione civile e penale! Fu convenuto che il Governatore e Giudice di Ruvo esser dovesse laureato, quasi che fosse stato permesso al Duca di far fare decreti a chi non fosse stato Dottore! In fine rimase a lui finanche la nomina degli Amministratori comunali che costituiva il principio di tutti i disordini e delle prepotenze che si soffrivano, poichè veniva a questo modo a mancare chi avesse potuto sostenere i dritti della popolazione ove l’uopo lo avesse esatto.

Dopo il breve cenno che si è premesso delle cose importantissime accordate al Duca colla transazione dell’anno 1751, e delle frivole ed inettissime concessioni fatte alla Università di quelle bagattelle soltanto che con una latitudine assai maggiore, e senza verun fastidio avrebbe ottenuto sotto la penna dalla giustizia de’ Magistrati, non possono non muovere la bile due cose.

La prima sono le insulse e veramente ridicole buffonerie che si dissero nell’assertiva del precitato strumento di transazione per esagerare ed amplificare le supposte difficoltà e dubbiezze delle dimande proposte dalla Università e dal Duca accordate nel modo che testè si è detto! La seconda la importanza di tali concessioni che si pose in risalto con molto poco contegno, poichè si disse che i fortissimi rilasci fatti al Duca di somme rilevantissime o non pagate o ingiustamente appropriate si erano fatti per piccola contemplazione di tante considerevoli cose che il detto Eccellentissimo Signor Duca si compiace di stabilire e convenire nel presente strumento con tanto vantaggio della Università!!!

Quali sono però le considerevoli cose concedute dalla generosità Ducale? La promessa forse di un Governatore laureato, quella di non far più seppellire i cittadini nel fondo orribile ed oscuro della Torre, di non fargli strascinare in lontane prigioni, di non obbligargli più a forza di bastonate a raccorre e riporre la neve nelle sue neviere, e di non far più devastare le loro possessioni dai suoi animali.....? Qual discorso insulso nel tempo stesso ed insultante! Anche le cose accordate nel precitato strumento dell’anno 1751 non possono leggersi senza fremere, poichè si fecero rimanere in parte que’ medesimi abusi che avrebbero i Magistrati pienamente aboliti e proscritti. Lasciamo quindi cotesto monumento di prevaricazione, e venghiamo al giudizio dell’anno 1797 intrapreso con altri principj ed altri sentimenti.

Due forti ostacoli si opponevano a questa bell’opra. Il primo era la somma povertà della cassa comunale impotente a far fronte alle forti spese che avrebbero esatte le cause da intraprendersi contro una famiglia allora potentissima. Il secondo che l’Archivio comunale si trovava sprovveduto dì qualunque documento memoria o notizia che avesse potuto porgere un filo a tale intrapresa. Quel Duca Ettore Carafa, che si permetteva tante violenze contrarie alle leggi, quante ce ne fanno apprendere il giudizio dell’anno 1750 e la transazione dell’anno 1751, ne aveva commessa un altra anche più sonora per torre alla nostra città ogni mezzo di risorgere. Era in Ruvo un fatto pubblico e notorio contestato dai vecchi che gli armigeri Ducali avevano sorpreso l’archivio comunale e trasportate in Andria tutte le carte che in esso si conservavano.

Incaricato quindi di avviare e sostenere que’ giudizj che le circostanze esigevano, senza documenti di sorta alcuna, vidi bene che non si trattava di regolare ordinare ed istruire le corrispondenti azioni, ma bensì di crearle e corredarle di que’ documenti che avessero potuto assicurarne la riuscita. Nondimeno l’amor di patria superò ambi li predetti ostacoli.

Il primo di essi lo fece cessare il disinteresse e la generosità del Capitolo di Ruvo, e di un certo numero di famiglie maggiori possidenti che con esso si collegarono, e presero a loro carico le spese che occorrevano per i giudizj da intraprendersi. Contribuì il primo la somma di mille ducati. Contribuirono le seconde ciascuna in proporzione della possidenza rispettiva. Di questo tratto di vero patriottismo essendosi fatto un giusto elogio nel pubblico parlamento del dì 20 Gennajo 1805 inserito nello strumento di transazione dello stesso anno, è ben dovuto che ne faccia onorevole menzione anche la storia.

In quanto al secondo ostacolo non mi perdei di animo. Prima di fare qualunque mossa giudiziale mi applicai ad andar tentone rintracciando quelle notizie, e que’ documenti che avrebbero potuto esser utili e conducenti all’impegno assunto. Cominciai quindi dall’istruirmi perfettamente degli antichi processi formati nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria dall’anno 1692 in poi tra i creditori fiscalarj e la Università, e successivamente tra i creditori suddetti, e gli amministratori obbligati a render conto della tenuta amministrazione. Trassi da essi utili notizie, ed i documenti opportuni per ribattere il preteso credito di fiscali arretrati in ducati 25600 per lo quale si faceva figurare la Casa d’Andria, e per farla anzi risultare debitrice di grosse somme.

Impiegai nel tempo istesso circa un anno nel grande Archivio per una ricerca generale di quanto poteva riguardare la nostra città, onde potermi valere, come mi valsi di quelle carte che mi sembrarono utili. Le stesse diligenze praticai nell’archivio della Regia Dogana di Foggia, ove mi trattenni otto giorni per quest’oggetto. Coteste ricerche non furono infruttuose poichè mi fornirono un materiale sufficiente a formare un piano di attacco ragionato e ben sostenuto.

Calcolai inoltre che altri lumi avrebbero potuto trarsi dalle antiche schede de’ Notaj tanto Ruvestini che delle Regie città convicine, de’ quali la Casa d’Andria si era valuta ne’ tempi passati per istipulare i suoi atti pubblici[256]. Mi fu utilissima in tali ricerche la cooperazione di due cittadini zelantissimi pe ’l bene della comune patria. Uno di essi fu D. Francesco Devenuto, uomo di sveltissimi talenti e di somma abilità ed attività. L’altro fu il mio cognato D. Giuseppe Ursi versatissimo, minuto e diligente in simili ricerche, la di cui memoria mi è molto cara per i suoi ottimi sentimenti e pe ’l suo attaccamento alla mia persona ed alla mia famiglia.

Alla loro cooperazione furono dovuti gl’interessantissimi documenti relativi al dritto proibitivo de’ molini che non si seppero o piuttosto non si vollero rintracciare nell’anno 1750, quelli coi quali era stata venduta nell’anno 1632 una parte dell’antica difesa comunale, ed altri ancora dai quali trassi utili schiarimenti ne’ giudizj che furono promossi. Riunite le carte suddette furono da me spiegate le seguenti azioni parte nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, e parte nel S. R. C. secondo la competenza rispettiva. Nella Regia Camera furono proposte le seguenti dimande

I. Che si fosse cassato il già detto preteso credito di duc. 25600 per lo quale si faceva figurare il Duca d’Andria presso gli atti del patrimonio, con essere lo stesso condannato a restituire tutte le somme che gli erano state collusivamente liberate in conto, e tutte le altre maggiori somme che la sua Casa si aveva malamente appropriate dalle rendite comunali esatte dall’anno 1692 all’anno 1735.

II. Che senza tenersi conto del nullo e collusivo strumento di transazione dell’anno 1751 fosse stato condannato del pari a restituire i frutti e proventi della Giurisdizione della Portolania e de’ pesi e misure, non che della gabella della giumella delle mandorle usurpate a danno della Università, ed al pagamento della bonatenenza non mai pagata per i beni burgensi fino all’epoca del catasto dell’anno 1752.

III. Che fosse stato condannato a restituire i molini edificati sul suolo e nelle antiche muraglie della città, e ’l dritto proibitivo di essi stabilito dalla Università nell’anno 1615 per la propria utilità, una coi frutti.

IV. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti lo scannaggio, dritto comunale costituito dalla Università colle capitolazioni dell’anno 1308 approvate dal Re Carlo II, ed usurpato dalla sua Casa.

V. Che fosse stato condannato a restituire una coi frutti una grande stanza convertita in magazzino, la quale formava parte delle pubbliche carceri di proprietà comunale.

VI. Che si fosse al Duca vietato di chiudersi l’erba vernina delle murge colle così dette parate principalmente per essere il demanio delle murge un demanio comunale. Subordinatamente perchè in ogni caso, e supponendolo anche un demanio feudale, simili chiusure erano dalle leggi del Regno vietate ai Baroni in pregiudizio degli usi civici che competono alle popolazioni.

VII. Che si fossero corretti tutti gli abusi della Bagliva col vietarsi principalmente ai Baglivi. Primo di fidare gli animali degli esteri ne’ terreni appatronati siti nel demanio. Secondo col fidargli in tanta quantità che fosse venuto a mancare il pascolo agli animali de’ cittadini.

VIII. Che si fosse inoltre vietato al Duca d’ingombrare quel demanio con una quantità strabocchevole di animali proprj, con essergli permesso soltanto d’immetterne tanti, quanti il più ricco de’ cittadini, giusta lo stile di giudicare de’ Tribunali supremi.

IX. Che si fosse obbligato a pagare la bonatenenza non meno per i detti animali d’industria che pascolavano nel demanio, che per lo vasto fondo denominato la Piantata di qualità burgense e non già feudale, come da lui si pretendeva.

Altro giudizio fu istituito nello stesso Tribunale della Regia Camera della Sommaria in linea penale per lo taglio dato dalla Casa d’Andria alle annose querce fruttifere del bosco di Ruvo in pregiudizio tanto degli usi civici che competevano alla popolazione di Ruvo, quanto del dritto di proprietà che il Re aveva degli alberi ghiandiferi in forza dello strumento dell’anno 1552 innanzi riportato.

Sulle precitate dimande proposte in linea civile il Tribunale della Regia Camera impartì termine ordinario e questo fu compilato. Rispetto ai molini ordinò una perizia per verificarsi se erano essi edificati sul suolo e nell’antica muraglia della città. La perizia ordinata venne eseguita coll’intervento di uno de’ Magistrati della Regia Udienza Provinciale, e la nostra posizione rimase pienamente verificata.

Per lo giudizio penale fu ordinata una informazione. Rimasti con essa concludentemente pruovati gl’immensi danni recati dalla Casa d’Andria agli alberi fruttiferi del Bosco, fu ordinata una perizia fiscale, e fu questa anche eseguita. In questo stato erano nell’anno 1798 i giudizj dedotti nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Quelli avviati nel S. R. C. furono i seguenti

I. Che si fosse il Duca astenuto dal prendere qualunque ingerenza nella elezione degli uffiziali municipali.

II. Che non avesse ulteriormente molestata la Università nel pieno esercizio della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure che a lei apparteneva a titolo di compra fattane dal Re.

III. Che si fossero attribuiti ai cittadini di Ruvo i pieni usi civici di legnare e di pascere l’erba estiva del bosco di Ruvo rimasta al Duca d’Andria col contratto dell’anno 1552.

IV. Che si fosse il Duca astenuto dal nominare il Maestro della Fiera di S. Angelo che si celebra nella città di Ruvo.

V. Finalmente che si fosse abolito il dritto plateatico sulla contrattazione delle merci derrate e mercanzie che stava il Duca esigendo con averlo usurpato alla Università cui apparteneva in forza delle capitolazioni dell’anno 1308 e dello Stato del Reggente Tapia.

La commessa di cotesto giudizio si ottenne in persona del Regio Consigliere allora ed indi illustre Segretario di Stato D. Giuseppe Zurlo, Magistrato di elevatissimi talenti, di vaste e belle cognizioni, di probità a tutta pruova, e non fatto per incensare gli abusi della feudalità. Proposta da lui la causa nel S. R. C. nell’anno 1798 furono decisi soltanto li primi tre capi. Fu la decisione favorevole alla Università; ma in quanto all’erba estiva del bosco di Ruvo ebbi a battermi molto acremente pe ’l seguente motivo.

Si è detto innanzi alla pagina 202 che rimasto collo strumento dell’anno 1552 abolito l’uso civico del pascolo de’ bovi aratorj che i cittadini di Ruvo rappresentavano sul detto bosco, fu data alla Università in compensamento la facoltà di ampliare la sua difesa fino a quaranta carri. Incaricato il Consiglio Collaterale di dare esecuzione a tal determinazione, col suo decreto del dì 26 Ottobre 1552 disse che tale ampliazione si accordava pro usu et pascuo dictorum bobum, attento quod boves dictæ civitatis nullo tempore dictum nemus ingredi, nec in eodem pasculari possunt.

Gli Avvocati del Duca beccando quelle parole nullo tempore nemus ingredi nec in eodem pasculari possunt, gonfiavano le pive, e volevano in coteste espressioni ravvisare un giudicato del Collateral Consiglio che aveva tolto ai Ruvestini in ogni tempo, ed in ogni stagione gli usi civici del bosco suddetto.

Si replicava da me che il carattere di giudicato compete soltanto a que’ decreti che i Magistrati emettono in un giudizio contraddetto. Che il Collateral Consiglio fu nell’anno 1552 semplicemente incaricato di autorizzare la città di Ruvo ad ampliare la sua antica difesa, non già a definire se aveva o nò dritto di pascere nel bosco feudale nella estiva stagione. Che non poteva lo stesso volerne più di quello ch’era contenuto nello strumento dell’anno 1552 stipulato tra il Vicerè Pietro di Toledo e ’l Duca d’Andria Fabrizio Carafa, al quale fu il Collateral Consiglio incaricato di dare esecuzione per la sola parte permissiva dell’ampliazione della predetta difesa comunale.

Che l’ampliazione della difesa con esso accordata alla città di Ruvo era stata un compensamento del pascolo de’ bovi aratorj che veniva a perdere tempore hyemali, come precisamente si legge nel precitato strumento riportato alla detta pagina 202, non già nel tempo estivo, del che non si parlò in esso nè punto, nè poco. Che quindi subentrava la regola di Diritto Iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non est, e che un errore in cui cadde il Collateral Consiglio eccedendo i limiti dell’incarico ricevuto non poteva alterare il contenuto del precitato strumento dell’anno 1552 al quale soltanto doveva starsi.

Queste ed altre osservazioni da me fatte convinsero il maggior numero; ma fu questo articolo deciso a favore della Università non senza un forte dibattimento. La decisione allora ottenuta ha portata la conseguenza che nella divisione de’ demanj che ha avuto luogo per effetto delle novelle leggi sono state risegate a favore della nostra città trentatre carri del bosco suddetto, o siano duemila moggia circa.

Rimanevano a decidersi il quarto e ’l quinto capo per la nomina del Maestro di Fiera e per lo dritto plateatico, quando il Consigliere Zurlo fu promosso alla luminosa carica di Avvocato Fiscale della Regia Camera della Sommaria. Mi compiacqui del di lui ben meritato avanzamento, ma rimasi dolente di averlo perduto per Commessario della precitata causa nel S. R. C. Non tardò però a presentarmisi la occasione di racquistarlo per altra via. L’alta opinione che il Governo aveva di lui fece sì che cominciò a darsi qualche esempio che taluni giudizj tra Università e Baroni, che si volevano veder terminati senza lungherie giudiziali, furono per volontà del Re a lui particolarmente delegati.

Massimo era in ciò il vantaggio delle Università. Venivano esse a rinfrancare il dispendio. Rimanevano a tal modo troncate le tergiversazioni forensi che costituivano il maggior presidio de’ Baroni intenti sempre a prender tempo, e stancare i Comuni. In fine il dipendere nelle cause di questa specie da un Magistrato illuminato, giusto e non ligio del Baronaggio era una cosa molto desiderabile. Pensai quindi di battere la stessa strada e mi riuscì ottenerlo. Per disposizione Sovrana tanto li due punti di quistione non ancora decisi dal S. R. C. quanto tutti i capi dedotti nella Regia Camera della Sommaria furono delegati all’Avvocato Fiscale Zurlo.

Passate quindi a lui le carte di ambi i giudizj, si applicò prima a decidere le due quistioni rimaste pendenti nel S. R. C. Con suo decreto dell’anno 1798 fu tolta al Duca la nomina del Maestro di fiera ed abolito il dritto plateatico. A tal modo tutte le dimande proposte nel S. R. C. rimasero esaurite con una piena e compiuta vittoria riportata dalla Università. Si accudiva da me per la decisione delle altre più gravi quistioni dedotte nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, quando sopravvenne l’epoca fatale e memoranda dell’anno 1799 che pose in iscompiglio tutto il Regno.

Per una di quelle anomalie inconcepibili, ma inseparabili dalle rivoluzioni e dai tumulti popolari, la casa di quel rispettabile Magistrato fu saccheggiata dal cieco furore del Popolaccio Napolitano, ed ei medesimo non dovè stentar poco per poter riuscire a salvar la vita. Col saccheggiamento immeritamente da lui sofferto si dispersero anche que’ processi delle nostre cause che si trovavano presso di lui. La dispersione di essi, le fastidiose conseguenze delle terribili convulsioni dell’anno 1799 che gravitarono su di tutti, e la confiscazione di tutti li suoi beni che per effetto di esse soffrì la Casa d’Andria, arrestarono per necessità fino all’anno 1803 il corso de’ giudizj suddetti.

Per i luttuosi avvenimenti preceduti figurava allora qual primogenito della sua illustre famiglia l’attuale Signor Duca d’Andria D. Francesco Carafa. A lui quindi furono, dietro il Trattato di Firenze, restituiti i feudi ed i beni di sua Casa ch’erano stati confiscati. Col Duca D. Francesco perciò furono nell’anno 1803 ripigliati li giudizj suddetti. Non costò poco imbarazzo la rifazione de’ processi dispersi nella casa del Signor Zurlo, e specialmente di quello de’ molini, nel quale vi era il rapporto de’ Periti adoperati, e la pianta di essi levata nell’anno 1798. Si ritornò innanzi al Tribunale della Regia Camera della Sommaria, ed ivi alle dimande proposte nell’anno 1797 ne furono nell’anno 1804 aggiunte due altre.

La prima di esse fu la seguente. Dell’antica difesa comunale, di cui si è innanzi parlato, ventotto carri si trovavano in mano della Casa d’Andria, senza che si fosse conosciuto a qual titolo le avesse possedute. In tale oscurità sull’appoggio de’ documenti rinvenuti nel Grande Archivio, ed innanzi riportati, e dello strumento dell’anno 1552, col quale fu ampliata la difesa comunale eretta nell’anno 1510, stimai proporre un’azione di rivendicazione. Essendosi il Duca difeso coll’aver prodotti diversi documenti, coi quali sosteneva di essersi col prezzo dei detti carri ventotto estinta una porzione degli antichi debiti della Università, il giudizio cangiò figura. I contratti dal Duca allegati gli attaccai di nullità per difetto di legittimi solenni. Proposi subordinatamente ed in ogni caso l’azione di reintegra in vigor della Prammatica XVIII De administratione Universitatum, perchè calcolai che il valore della difesa posseduta dalla Casa d’Andria montava al doppio del prezzo che si diceva pagato.

La seconda fu la seguente. Appartengono al Monte della Pietà della città di Ruvo destinato al mantenimento de’ projetti quindici carri di terreno nella contrada delle murge. Da lunghissimi anni si trovavano questi in mano della Casa d’Andria per una prestazione tenuissima in danaro niente corrispondente al valore di essi, senza conoscersi a qual titolo se ne fosse impossessata. Essendo riuscite inutili le richieste amichevoli o per l’aumento dell’estaglio o per la restituzione de’ terreni suddetti, convenne prendersi le vie giudiziali.

Rinnovati li giudizj suddetti, l’attuale Signor Duca D. Francesco Carafa si regolò da uomo saggio e prudente. Istruito dal risultamento che avevano avuto le dimande proposte nel S. R. C. cercò ravvicinarsi ai Ruvestini, e proporre ai medesimi la combinazione amichevole degli altri giudizj anche più gravi ch’erano tuttavia pendenti. La disposizione degli animi era allora anche cangiata. Le gravissime sciagure piombate sulla Casa d’Andria per i luttuosi avvenimenti dell’anno 1799, e l’amarezza in cui viveva una illustre famiglia un tempo tanto potente, aveva raffreddato il risentimento generato dalle antiche prepotenze, ed eccitato un compatimento ed un sentimento di considerazione. Valga il vero in quel frangente ben tristo per la Casa d’Andria i Ruvestini non solo si guardarono dall’aggravare vie più li suoi malanni; ma si prestarono anche di tutto cuore a salvarle dalla confiscazione tutto ciò che avesse potuto dipendere dalla loro cooperazione.

La proposta quindi di un accomodamento fu da essi bene accolta e da me applaudita perchè la mia maniera di pensare è stata avversa sempre ai litigj, ed anche perchè una ragionevole transazione avrebbe portato un più sollecito miglioramento agl’interessi comunali ed allo stato della popolazione. Si aprirono quindi le trattative e le discussioni tra me e gli Avvocati del Duca con reciproca buona intenzione e buona fede. E perchè il risultamento di esse fosse stato più sicuro, si prese una misura la quale riuscì utilissima. Per que’ punti ne’ quali le opinioni e le pretensioni rispettive non avessero potuto ravvicinarsi, si prese di accordo per conciliatore un uomo sommo, cioè il chiarissimo D. Francesco Ricciardi celebre Avvocato allora, di cui ho innanzi parlato con quella laude ch’è ben dovuta alla sua illustre e veneranda memoria.

Se la Casa d’Andria avesse dovuto a rigor di Diritto restituire tutte le somme strappate alla Università, ed alla misera popolazione di Ruvo a forza di usurpazioni ed estorsioni, non sarebbe al certo bastato il doppio, o il triplo de’ beni che allora possedeva. Ma il portare le pretensioni tant’oltre sarebbe stato lo stesso che nulla voler combinare. Gli affari di questa specie non gli ho mai veduti terminati altrimenti che coll’essersi alzata la mano sul passato. La stessa Commissione delle cause feudali, contro la quale hanno gridato tanto i Baroni, tagliava senza risparmio, e spesso anche con eccesso sul presente; ma era indulgentissima sul passato. Come e donde appianarsi i guasti immensi recati alle popolazioni dai vizj intrinseci del sistema feudale, dalla ragion de’ tempi, e dalla debolezza del Governo dei Vicerè per le prepotenze de’ Magnati? Oltre che come liquidarsi le somme suddette dopo esserne passati secoli interi? Ove trovarsi i documenti opportuni a poterne fare la liquidazione?

Con queste vedute, dopo lunghe discussioni fu da me combinata una transazione, la quale, mentre fece scomparire tutti gli abusi, e tutte le usurpazioni della feudalità, portò anche una qualche riparazione de’ guasti passati che le circostanze poterono permettere. Nell’accordo combinato non furono compresi i due ultimi giudizj relativi alla difesa un tempo comunale, ed ai terreni del Monte della Pietà, per i quali non era il processo ancora pienamente istruito. Per gli altri capi fu la convenzione consegnata per giusti motivi in due fogli distinti. In uno di essi furono convenuti i seguenti articoli.

I. Fu restituito alla Università il dritto dello scannaggio.

II. Si obbligò il Duca di pagare la bonatenenza tanto per lo vasto fondo denominato la Piantata, quanto per gli animali d’industria che pascolavano nel demanio.

III. Fu restituito alla Università il magazzino ritagliato quindici anni innanzi dalle pubbliche carceri. Rimasero compensate le pigioni dovute dal Duca colla spesa fatta per ridurre quel locale ad uso di magazzino.

IV. Per li frutti e proventi della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure, e della gabella della giumella delle mandorle, per la bonatenenza non pagata fino all’epoca del catasto dell’anno 1752, e per ogni altra pretensione che riguardava il passato, rinunziò il Duca al preteso credito d’interessi arretrati nella somma di ducati 25600, e si obbligò inoltre di pagare alla Università ducati cinquemila colla dilazione di venti anni, e corrispondere intanto l’interesse alla ragione del cinque per cento franchi di ogni ritenuta.

V. Rispetto ai molini si ebbe per vero I. Che si erano questi edificati sul suolo ed accanto all’antica muraglia della città. II. Che la spesa delle nuove fabbriche occorse, delle macchine e degli animali alle stesse addetti si era fatta dalla Casa d’Andria. III. Che il dritto proibitivo di essi lo aveva costituito la Università nell’anno 1615 per la propria utilità. IV. Che tal privativa era utile mantenerla per assicurare e facilitare la esazione della gabella della farina.

Si convenne quindi che avesse il Duca continuato a ritenere tanto i molini che la privativa di essi come una privativa comunale, con pagare alla Università annui ducati trecento dal dì quattro Maggio 1804 in avanti per terzo e senza veruna ritenuta. Si obbligò inoltre di mantenere i molini sempre in buono stato di servizio, senza potersi mai alterare la prestazione di grana sedici a tomolo per la macina.

Li premessi articoli di convenzione furono applauditi ed approvati dalla Università col pubblico Parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Furono dopo ciò presentati al Tribunale della Regia Camera della Sommaria per ottenerne l’approvazione. Quel Tribunale gli omologò con suo decreto di expedit del dì 24 Aprile 1805. Dopo ciò ne fu stipulato pubblico strumento nel dì 21 Agosto 1805 dal Notajo D. Antonio di Marino di Napoli.

Nell’altro foglio fu premessa una dichiarazione che senza venirsi ad una formale definizione della qualità del demanio di Ruvo, si venivano a prendere i seguenti temperamenti.

I. Si convenne che le così dette parate delle murge fossero rimaste sullo stesso piede in cui si trovavano, senza che si avessero potuto giammai nè ampliare, nè restringere.

II. Fu dichiarato che nella continenza di esse si trovavano molte possessioni e terre seminatorie de’ particolari e de’ Luoghi pii. Fu quindi permesso ai proprietarj di esse di formare, senza pagamento alcuno, una mezzana per uso degli animali addetti alla coltura della estensione non maggiore di quella che accordano le Istruzioni Doganali e l’uso di Puglia. La stessa facoltà fu accordata a tutti li proprietarj di masserie di semina site nello intero demanio di Ruvo.

III. In compensamento del dritto che avesse potuto competere alla Università e cittadini di Ruvo sui luoghi inclusi nelle parate, si obbligò il Duca di pagare alla cassa comunale annui ducati mille e cinquecento dal mese di Maggio dell’anno 1805 in avanti. Si convenne che la somma suddetta non avesse potuto giammai nè diminuirsi, nè accrescersi per qualunque pretesto o causa, ancor che i prezzi degli erbaggi venissero ad elevarsi o ribassarsi, ed ove anche la Casa d’Andria venisse a dire di non aver trovato a locargli.

IV. Rispetto alla fida de’ forestieri che la Casa d’Andria stava esercitando in tutto il demanio fu stabilito in primo luogo per regola generale che non avesse potuto esercitarsi altrimenti che dopo essersi provveduto prima al pascolo degli animali de’ cittadini. Rimase questa in secondo luogo assolutamente vietata ed inibita ne’ terreni appatronati tanto seminatorj che incolti siti nel demanio[257].

V. La stessa disposizione fu estesa anche ai terreni seminatori de’ particolari e de’ Luoghi pii siti nella contrada delle murge, non eccettuati quelli inclusi nelle parate, i quali nel tempo estivo rimangono aperti[258].

Li premessi articoli furono del pari applauditi ed approvati col precitato parlamento del dì 20 Gennajo 1805. Quindi dopo esser stati omologati dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria, nel dì 24 Aprile 1805, come innanzi si è detto, gli altri articoli contenuti nel primo foglio fu questo secondo foglio consegnato in un pubblico strumento del dì 2 Maggio del predetto anno stipulato dallo stesso Notajo D. Antonio di Marino di Napoli.

Ma perchè cotesta seconda convenzione non fu presentata anche all’approvazione del Tribunale della Regia Camera della Sommaria come si era fatto per la prima? Eccolo. Si riflettè che la materia che ne formava l’oggetto era ogni dì alle mani dell’Avvocato fiscale del Tribunale suddetto. Nella narrativa inoltre della stessa convenzione non aveva potuto farsi a meno di parlarsi delle pretensioni del Regio Tavoliere e de’ suoi Locati sul demanio delle murge di Ruvo.

Ove dunque si fosse ciò avvertito dall’Avvocato fiscale, forse e senza forse il Regio Tavoliere ed i Locati sarebbero stati messi in causa. Si sarebbe risvegliata di nuovo a tal modo un’annosa quistione che fortunatamente dormiva da moltissimi lustri, e sarebbe rimasta da cotesto incidente arrestata ed intorbidata una convenzione che ha recato alla città ed alla popolazione di Ruvo vantaggi immensi. E perchè ne sia di ciò ognuno persuaso, e chi non lo ha capito ancora lo capisca, ecco le vedute che me la suggerirono.

Due erano le quistioni che si elevavano sul demanio delle murge. La prima se era questo un demanio feudale o comunale. La seconda se in ogni caso si potevano sostenere dalla Casa d’Andria le così dette parate, o siano le chiusure di una buona porzione dell’erba vernina di esso che vendeva a suo profitto.

Per la prima quistione si sosteneva da me la qualità comunale di quel demanio con tutti quelli argomenti che potevano suggerirmi i miei deboli talenti. Ma, mi piace la verità, cotesti argomenti venivano in conflitto col fatto permanente e col possesso immemorabile che la Casa d’Andria allegava prendendo ragione dal contratto passato nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona, e Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo, di cui ho innanzi lungamente ragionato alla pagina 214 e 215. Le stesse parate dell’erba vernina, comunque abusive, e ’l dritto di fida esercitato dalla Casa d’Andria nella contrada delle murge costituivano anche una pruova di quel possesso antichissimo che la stessa allegava.

Per tutti gli altri capi dedotti gl’interessanti documenti rinvenuti mi avevano fornito un materiale sufficiente per poter dimostrare o la usurpazione de’ dritti comunali o l’abuso della feudalità. Ma per le murge, malgrado le più estese ed accurate ricerche praticate, nulla mi si era presentato di positivo e di concludente. In tal posizione non mi mancava il tatto per calcolare che un possesso accreditato e garantito da una rimota antichità, riconosciuto anche dal Re Ferdinando I di Aragona, e non fiaccato da documenti solidi e robusti avrebbe potuto imporre ai Magistrati, ed avrei potuto per questo assunto rimaner succumbente.

Quindi nella trattativa aperta per un accomodamento feci uso della destrezza e dell’arte. M’ingegnai principalmente di trarre partito dalla seconda quistione, ove vedeva dal mio canto una superiorità decisa. Data anche per vera la qualità feudale del demanio delle murge, giusta l’avversa posizione, non avrebbe potuto augurarsi giammai la Casa d’Andria di poter sostenere le parate a dispetto delle antiche leggi che vietavano rigorosamente ai Baroni la chiusura di qualunque parte de’ demanj feudali in pregiudizio degli usi civici che spettavano alle popolazioni. Sull’apertura delle parate quindi vigorosamente da me s’insisteva; ma non era questo che un falso attacco che non era affatto mio proponimento spingerlo innanzi da senno e fino all’estremo.

Vedeva bene che se la causa si fosse portata alla decisione, le parate si sarebbero aperte, e la Casa d’Andria avrebbe perduto il considerevole profitto di più migliaja di ducati l’anno che ne ritraeva. Ma l’apertura di esse sarebbe tornata a vantaggio de’ soli proprietarj di animali d’industrie che avrebbero avuto nelle murge un libero e largo pascolo. Il maggior numero però di cotesti Signori, sia per avarizia o melensaggine, sia per non disgustare la Casa d’Andria, niuna parte aveva voluto prendere a questa laudabile impresa. Non meritava quindi di coglierne il frutto e di sedere ad una lauta mensa preparata col risico e colla borsa altrui.

Per altro lato le mie vedute erano dirette a rendere la convenzione profittevole principalmente alla cassa comunale, poichè era come lo sono tuttavia convinto che quando questa è nello stato di opulenza, il vantaggio che ne risulta viene a diffondersi sulla intera popolazione, il bene della quale mi era principalmente a cuore. Coll’avere quindi minacciate fortemente le parate che costituivano il punto più debole per la Casa d’Andria, obbligai li suoi Avvocati a rendersi meno esigenti nella quistione sulla qualità del demanio suddetto, nella quale, non senza un fondamento forse di ragione, si credevano più forti. La Casa d’Andria, per non perdere del tutto la rendita considerevole delle parate, fu obbligata a dividerla colla Università e dovè condiscendere per forza a darne alla stessa la rilevante somma di annui ducati mille e cinquecento.

A questo scopo erano dirette le mie linee. Se la causa si fosse decisa per tramites juris le parate sarebbero saltate per aria. Ma qual guadagno vi avrebbe fatto la cassa comunale? Coll’avere però obbligata la Casa d’Andria a dividere la rendita di esse, oltre il profitto che la Università vi ha fatto, è venuta anche ad acquistare per convenzione nella contrada delle murge quella ragione di condominio che niuna sicurezza vi era che avesse potuto conseguirla per le vie giudiziali.

Cotesto dritto l’ha messa in grado d’imporre su gli animali de’ cittadini che vanno ivi ora a pascolare una tassa che ha preso il nome di dritto civico. Frutta questa alla cassa comunale annui ducati duemila, i quali uniti agli annui ducati mille e cinquecento convenuti per le parate formano la somma ben vistosa di annui ducati tremila e cinquecento che la Università viene ora a ritrarre da quelle murge che non poteva prima neppur guardarle da lontano.

Ma se la nostra città non avesse a tal modo acquistato il condominio di quella contrada, e le parate fossero rimaste aperte al libero uso degli animali de’ cittadini per effetto di un decreto del Giudice, avrebbe potuto forse imporre la tassa suddetta? No certamente. Possono i Comuni aver questo dritto ne’ demanj proprj e fino ad un certo segno, non già negli antichi demanj feudali, ne’ quali ciascuno de’ cittadini era ammesso a pascolare coi suoi animali per dritto proprio.

Il dritto che le novelle leggi hanno accordato ai Comuni rispetto ai demanj feudali è stato quello della divisione. E bene se non vi fosse stata la convenzione dell’anno 1805 e ’l demanio delle murge avesse dovuto dividersi tra il Barone e la Università, cosa a quest’ultima avrebbe potuto spettarne? Avrebbe potuto averne il quarto, o tutto al più il terzo, come fu deciso per lo Bosco di Ruvo dal fu dottissimo e rispettabile Consigliere D. Domenico Acclavio Commessario allora per la divisione de’ demanj di quella Provincia. L’erbaggio degli altri due terzi sarebbe rimasto di libera ed assoluta disposizione del Barone, senza che i cittadini vi avessero potuto vantare più alcun dritto.

Or la predetta tassa di annui ducati duemila si è potuto imporla perchè per effetto della convenzione dell’anno 1805 gli animali de’ cittadini pascolano nell’inverno in que’ luoghi delle murge che sono fuori delle parate e nella està, quando quel pascolo è assai più interessante e più ricercato, nella intera continenza di esse. Ma se cotesto pascolo fosse rimasto ristretto al solo terzo di quel demanio, avrebbe potuto forse esser tollerabile una tassa di ducati duemila?

Per altro lato se quel demanio si fosse diviso nel modo predetto tra il Barone e la Università, avrebbero potuto giammai le industrie armentizie de’ Ruvestini giugnere a quel grado di floridezza a cui si vedono ora portate? L’aumento di esse dall’anno 1805 finora si può in vero dir prodigioso, ed è questo dovuto unicamente alla convenzione dell’anno 1805 che ha messo a disposizione de’ cittadini il pascolo estivo interessantissimo e preziosissimo della intera contrada delle murge. Cosa si sarebbe fatto col solo terzo di essa? Come avrebbero potuto in esso moltiplicarsi tanti animali quanti ora se ne vedono nel territorio di Ruvo?

Se dunque la convenzione dell’anno 1805 arricchì la Cassa comunale, accrebbe anche notabilmente l’agiatezza de’ particolari e l’abbondanza della città ove mancavano prima finanche le carni pe ’l macello. Valgano le premesse osservazioni perchè chiunque non è giunto ancora a penetrare nel fondo della cosa, possa intendere ciò che allora fu operato con pieno accorgimento, valutarlo, rispettarlo, ed esser persuaso che dalla osservanza di quella convenzione dipende la floridezza delle industrie armentizie Ruvestine.

Passando ora al di più che fu con essa convenuto, e stabilito furono prese anche le misure opportune per le devastazioni seguite nel bosco, per le quali pendeva, come innanzi si è detto, un giudizio criminale nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Si obbligò dunque il Duca per dodici anni continui a non fare in esso entrare alcun forestiere nè a legnare nè a pascere l’erba estiva, onde sotto il pretesto del pascolo non si fossero tagliate e trasportate le legna. Si obbligò inoltre di adoperare tutti i mezzi per far di nuovo rimboscare i luoghi danneggiati.

Per lo stesso oggetto si convenne anche che per un uguale periodo di tempo l’uso civico di legnare che competeva ai cittadini per effetto del giudicato del S. R. C. dell’anno 1798 si fosse esercitato colla maggiore moderazione possibile, e limitato a que’ designati luoghi meno danneggiati che si sarebbero di accordo definiti. Furono prese le misure le più efficaci per la severa custodia del bosco e per la sorveglianza necessaria. Si stabilì che chiunque fosse stato colpevole della recisione di querce fruttifere sarebbe stato tradotto irremissibilmente innanzi al Tribunale per farlo condannare alla pena stabilita dalle leggi allora in vigore.

Ecco come l’Amministrazione comunale di allora che pensava sanamente prendeva efficacemente a cuore la conservazione del Bosco. E ciò lo fece mentre la popolazione di Ruvo per le leggi di quel tempo non vi aveva che i semplici usi civici contraddetti anche dal Barone, e non già quel dritto di proprietà che ha sulla terza parte di esso ora acquistato per effetto delle novelle leggi, dritto il quale avrebbe dovuto destare un maggiore interesse della moderna Amministrazione comunale per la conservazione del bosco.

Coi mezzi di sopra espressi osservati ed eseguiti a tutto rigore si andò il bosco suddetto a rimettere poco a poco in uno stato plausibile. Una buona porzione di esso è ora anche assai migliorata. Ho detto innanzi che non picciole quote del bosco son passate dalle mani de’ censuarj Abruzzesi a quelle de’ Ruvestini ed altri ricchi proprietarj di quella Provincia. Contano essi non solo sull’erba, ma anche sulla ghianda, e molto più sulle legna che formano ivi un articolo interessante.

Quindi per la porzione maggiore che spettò al Duca d’Andria nella divisione de’ demanj, si son valuti dell’articolo 58 della legge del Tavoliere del dì 13 Gennajo 1817, col quale è prescritta l’affrancazione coattiva dell’erba estiva e di qualunque altro dritto a cui vanno soggetti i terreni del Tavoliere. Affrancata dunque la statonica, e ’l dritto di legnare rimasto al Duca d’Andria sulle porzioni suddette, le han fatte e le fanno diligentemente custodire, e si vedono quindi ben rimboscate.

Non è però così per li carri trentatre risegati a favore del Comune nella divisione de’ demanj. Quella porzione del bosco suddetto si è menata e si sta menando alla distruzione totale. La Casa d’Andria prima dell’anno 1797 ne fece recidere i rami per far danaro. Ora si stanno tagliando anche i tronchi dalle radici senza che la cassa comunale ne tragga alcun profitto! Cotesto guasto doloroso che cade sotto i sensi di chiunque volesse prendersi il fastidio di verificarlo, si trova anche pienamente pruovato con un processo formato nell’anno 1837 ad istanza del fu Sindaco D. Pietro Cotugno che nell’entrare nell’amministrazione volle porsi in cautela, onde i danni suddetti non fossero stati imputati alla sua poca vigilanza. Questo processo sta nella Intendenza di Bari, e quale n’è stato il risultamento?

Quel bosco che dar potrebbe alla cassa comunale quella stessa rendita vistosa e sicura che sta dando la porzione maggiore di esso spettata al Duca d’Andria, cosa frutta alla stessa? Da un rapporto del dì 17 Aprile 1838 diretto dal Sig. Intendente della Provincia a S. E. il Ministro dell’Interno, e dai conti del Cassiere comunale risulta che in un decennio dall’anno 1826 all’anno 1836 l’introito fu di ducati 2800.38, e l’esito per lo contributo fondiario, e ’l soldo de’ guardaboschi fu di ducati 2840. Bel negozio in vero! È questa a buon conto una proprietà che la moderna amministrazione comunale vuol ritenerla unicamente per farla finire di distruggere ed annientare!

Per chi dunque mi battei nell’ardua quistione ch’ebbi a sostenere nel S. R. C. nell’anno 1798 per gli usi civici del bosco di Ruvo, se la vittoria allora riportata, in vece di accrescere i proventi della cassa comunale deve servire ad una distruttrice depredazione? È questo però un discorso troppo spiacevole, il quale esige un più largo sviluppamento, che non potendo aver luogo in un cenno istorico, lo riserbo ad altro mio lavoro.

Terminati nel modo di sopra esposto tutti i giudizj dedotti nell’anno 1797, vi rimasero soltanto quelli istituiti nell’anno 1804 per i terreni del Monte della Pietà e per l’antica difesa comunale. Questi due giudizj dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria passarono alla Commissione delle cause feudali istallata ne’ primi anni del decennio del Governo Militare. Per i terreni del Monte della Pietà vedendo il Duca che gli mancava qualunque documento per potergli ritenere, gli rilasciò volontariamente, e finì la lite.

Per li carri ventotto della difesa vi fu larga discussione tanto sull’azione principale della nullità de’ contratti dal Duca allegati, quanto sulla dimanda subordinata della reintegra in vigor della Prammatica XVIII De administratione Universitatum.

La Commissione feudale voleva far presto. Per far presto più d’una volta arbitrava. Le piacque in questo rincontro di seguire il giudizio di Salomone. La difesa suddetta fu divisa in due parti uguali. Quella più vicina all’abitato fu data alla nostra città. L’altra rimase al Duca. La porzione attribuita alla città non rende meno di annui ducati mille e dugento, ma può rendere anche più.

Con questo giudicato della Commissione feudale rimasero esauriti tutti i giudizj da me diretti. Lascio ora ai miei concittadini il confronto tra le operazioni dell’anno 1750, e quelle dell’anno 1797.