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Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano

Chapter 86: I.
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About This Book

L'opera analizza l'organizzazione, l'estensione e l'influenza dell'istruzione pubblica nell'età imperiale romana, mettendo in rilievo l'ingerenza del potere centrale nella creazione di un sistema educativo statale, la diffusione delle scuole nelle province e le differenze rispetto all'istruzione greca. Discute fonti e problemi metodologici, distingue tra formazione intellettuale ed educazione morale, esamina limiti e varianti locali dell'insegnamento e delimita quali istituti rientrano nel concetto generale di istruzione pubblica, tralasciando per scelta gli istituti professionali e speciali che richiederebbero trattazioni separate.

CAPITOLO VIII. La dinastia dei Teodosii e la istruzione pubblica.
(383-450)

I. La reazione cattolica di Teodosio I. e l’istruzione pubblica: la soppressione degli stipendi ai docenti pubblici in Roma e in Atene. — II. Eccezioni a favore dei medici; cura delle opere d’arte. Ripresa della decadenza intellettuale del III. secolo. — III. I due figli di Teodosio continuano la politica del padre. — IV. Teodosio II. riconferma le immunità ai maestri. I provvedimenti di Teodosio relativi alla Università Costantinopolitana. — V. Carattere di quest’opera. L’università Costantinopolitana e quella ateniese. La distribuzione delle cattedre. L’abolizione dell’insegnamento privato pubblico. VI. — Il nuovo ordinamento e le altre scuole medie e superiori, create dallo Stato. — VII. Teodosio conferma di nuovo le immunità ai maestri. La compilazione del Codex Theodosianus; la scienza e l’insegnamento giuridico.

I.

La prima interruzione di tanto favore, che per oltre mezzo secolo era disceso dall’alto del trono imperiale sulle sorti della cultura dell’impero, si ha con Teodosio il grande.

Teodosio I. inizia l’allegra vendetta di Giuliano. Egli incarna la prima grande reazione cristiana, anzi cattolica, contro la società pagana del tempo, le sue passioni, i suoi gusti, i suoi amori. Si era fatta colpa a Giuliano di aver voluto ridar vita a un grande passato, che tramontava, ed ecco ora Teodosio sospingere, con pari violenza, fino alla vittoria più schiacciante il presente, che già aveva trionfato. Si era accusato Giuliano, o i suoi governatori, di avere demolito qualche tempio, cristiano e Teodosio ordina una sistematica e regolare crociata contro i templi e i monumenti dell’antichità pagana. Si era accusato Giuliano di avere rotto, a favore del paganesimo, la perfetta equanimità dell’Editto di Milano, e Teodosio, assai più violento, la distrugge senz’altro a favore del cristianesimo, anzi del solo cattolicesimo. Si era accusato Giuliano di legare le sorti della cultura a quelle della sua religione preferita, ed ecco Teodosio far coincidere la politica più antipagana[689] con la negligenza più palese e con l’avversione, più manifestamente dichiarata, alla buona sorte della istruzione pubblica nell’impero romano!

Il suo regno quasi ventennale — quello di Costantino I. aveva in realtà toccato appena i tre lustri — ebbe dei periodi di guerra, come ognuno dei brevi governi dei predecessori aveva avuti, ma godette eziandio di lunghi periodi di pace incontrastata, e Teodosio I. fu, con Teodosio II. e con Giustiniano, uno degli ultimi imperatori, che di fatto, oltre che di diritto, riunirono ancora una volta nelle proprie mani le due sezioni dell’impero. Ma, durante così felice governo, non un solo atto di lui viene segnalato, che promuova le sorti dell’istruzione pubblica, non una scuola che si apra, non una biblioteca che si eriga, non un docente o una classe di docenti che si favorisca.

Noteremo anzi qualche provvedimento di tenore e di effetti opposti. Ma la politica di Teodosio, anche considerata nelle sue linee più generali, doveva, nei rispetti della pubblica coltura, andare incontro a degli effetti disastrosi. Noi abbiamo infatti con Teodosio I. il tentativo della distruzione di ogni traccia superstite del culto antico. Forse sin dal 384 egli aveva ordinato la chiusura di tutti i santuari pagani; ma già, nel 391, egli proscriveva assolutamente ogni sacrificio, ogni atto di adorazione degli antichi Dei, e iniziava una guerra regolare contro la incolumità dei loro templi, per applicare, poi, nel 392, ai violatori del suo editto, le gravi pene dei reati di lesa maestà.[690]

Era la fine della religione, delle feste, dei giuochi, delle processioni, delle cerimonie, dei teatri, delle immagini degli Dei, in cui viveva tanta parte della poesia e dell’arte antica. Come avrebbe il tronco potuto reggere, colpito così fieramente nei rami, nelle fronde, nelle radici?

Ma agli effetti imprevisti si accompagna un’opera meditata contro la coltura. Nel 383, una legge, diretta al prefetto dell’Oriente,[691] viene a limitare le immunità dei docenti. Già con altre sue disposizioni Teodosio I., da quel zelante e rude amministratore ch’egli fu, aveva più volte cercato di limitare o il numero delle persone, aventi facoltà di sottrarsi ai pubblici oneri e alle pubbliche cariche, o la portata della loro immunità,[692] movendo dal criterio che l’immediato interesse pubblico doveva prevalere su quello individuale[693]. Ma, fino al 383, dei maestri non si era fatta esplicita menzione. Adesso, il loro nome viene pronunziato; i maestri vengono sottoposti alla regola comune, che imponeva di ottemperare ai munera civilia, e, insieme con essi, i loro figli, già esentati dalle leggi di Costantino.

Ma — fatto ancora più grave — noi rileviamo da una lettera di Simmaco, che, in un certo anno del regno di Teodosio I., gli stipendi ai maestri dell’Ateneo romano vennero improvvisamente soppressi[694]. «La tua partenza — scrive Simmaco a un amico — porta con sè un seguito di coorti di letterati, e come taluni sogliono recarsi in Atene, o visitare i luoghi, sacri alle Muse, così, tratti dal desiderio, essi seguono le tue peregrinazioni. Nè a te, cui affluiscono copiosi gli appannaggi, che si legano alla tua carica militare, riesce gravoso tanto accompagnamento di amici. Sii lieto dunque di mantenere i dotti con le ricchezze, che ti provengono dal tuo ufficio, e spera che più numerosi accorrano tosto a te gli ospiti, dacchè sono stati soppressi gli stipendii ai maestri della gioventù romana....»

E, dopo questa constatazione, dopo avere cioè rilevato come, sotto Teodosio I., venissero rotti i vincoli, che legavano la prima Università del mondo alle iniziative dello Stato, riesce forse troppo cervellotica — come potrebbe a prima vista apparire — l’ipotesi,[695] che altrettanto fosse accaduto a qualche altra, pur famosa, Università dell’impero, la quale, agli occhi del principe intransigente, doveva apparire ancor più macchiata di paganesimo, che non quella di Roma? È cervellotico supporre che Teodosio I. abbia soppresso il contributo imperiale, corrisposto fin da Marco Aurelio all’Università ateniese, abbandonandola alle sole risorse delle sue rendite private? O, piuttosto, non è ragionevole ammettere che la sorte di questa dovette essere identica all’altra di Roma?

Sola, fra tutte, l’Università costantinopolitana, sia per la natura speciale di scuola, in cui le tinte classiche erano notevolmente sfumate, sia per il rispetto verso la città, in cui sorgeva, potea attirare gli sguardi e le sollecitudini imperiali. Ma Teodosio, in altre faccende affaccendato, non ebbe agio o volontà di curarsi neanche di quella, e preferì trapassare ai posteri trionfante per gloria di armi e per fede di cristiano, anzichè per eccellenza di amore verso la pubblica coltura.

II.

Due soli atti di lui noi possiamo lodare come giovevoli alla coltura del tempo: tre leggi, concedenti nuovi favori ai medici di corte (gli archiatri sacri Palatii),[696] e una quarta, che coincide, secondo che sembra, con un fuggevole, lucido intervallo delle tendenze politico-religiose del governo di Teodosio, relativa alle antiche opere d’arte dell’impero[697].

Le tre prime leggi, anzi, poichè coloro, che ne vennero favoriti, vi si denominano medicinae professores, sono state da taluno considerate[698] come riguardanti veri e propri docenti di medicina. Ma, pur troppo, codesta seducente interpretazione non è che un inganno. La qualità di medici di Corte basterebbe ad escludere la possibilità della loro condizione di pubblici o privati docenti di medicina; ma ancor più, agli scopi della nostra dimostrazione, giova il confronto tra quelle leggi e un passo di una lettera di Simmaco,[699] in cui lo scrittore chiama medicinae professore, i medici condotti di Roma, significando con ciò che tale denominazione si attagliava, oltre che a dei docenti, a dei comuni professionisti della medicina. Ad ogni modo, questi nuovi privilegi, accrescendo onori ed utili a quell’arte, dovevano, come al solito, invogliare molti al suo apprendimento, e, quindi, concorrere indirettamente a intensificarne la cultura e lo studio.

La quarta legge, da noi segnalata ad onore di Teodosio I., riguarda, come accennammo, la cura delle opere di arte. Pur troppo, non ostante i divieti di Valentiniano e di Graziano, le provincie romane continuavano ad essere bersaglio della meno perdonabile devastazione artistica per opera, e questo, per eccitamento, di privati, di sodalizi, di autorità. Ma sembra che lo zelo dei credenti sia stato ancora maggiore di quello del nuovo monarca, che pur non era piccolo, e che i loro eccessi abbiano, come sempre, oltrepassato i limiti di ogni discrezione e provocato una reazione nel seno stesso del concilium principis. Certo, nel 382, Teodosio I., pur ripetendo gli antichi divieti circa il culto pagano, ordinava la riapertura al pubblico di uno dei più famosi templi dell’Oriente, un tempio nella Mesopotamia, e, più precisamente, nella Ostroena,[700] ricchissimo di preziose opere d’arte. Teodosio stesso ha cura di far rilevare che tale deliberazione, la quale abroga ogni altra precedente, era stata presa dietro ampia discussione e maturo consiglio (publici consilii auctoritate); che anzi ogni disposizione precedente doveva considerarsi come carpita alla distrazione del potere esecutivo (obreptivum oraculum). Ed egli stesso sentenzia altresì che le opere d’arte debbono essere apprezzate per il loro intrinseco valore, e non già per il culto, a cui si riferiscono, e che si ha quindi il diritto di volerle esposte pubblicamente.

Era questo per certo un atto veramente encomiabile. Ma esso, che risale ai rosei esordi del governo di Teodosio, fu subito dopo sopraffatto da disposizioni di tenore diverso od opposto, nè poteva, in ogni modo, avere la forza di contrastare alla generale decadenza, la quale ora ripiglia trionfalmente il suo fatale andare. A questa età infatti, e non ad altra, si riferisce Ammiano Marcellino in quel suo quadro delle condizioni morali e intellettuali di Roma, da lui conosciuta solo dopo il regno di Valente, e che è disegnato nel libro decimoquarto delle sue Istorie[701]. Egli vi deplora la decadenza degli studii di filosofia e di eloquenza: «Le poche case, un tempo celebrate per la serietà degli studii, che vi si coltivavano, ora sono affaccendate nelle occupazioni più molli e più oziose.... Ai filosofi si preferiscono i cantanti; agli oratori, i maestri di musica. Le biblioteche[702] sono chiuse a mo’ di sepolcri», «e a tal punto di indegnità s’è arrivati, che, recentissimamente, nell’imminenza d’una carestia, sono stati espulsi precipitosamente gli stranieri, e, quindi benchè pochi, tutti coloro che coltivavano le discipline liberali, senza neanche lasciare ad essi il tempo di pigliar fiato».[703]

Così, per la prima volta, dopo Augusto, gli studiosi e i maestri tornano, nella capitale dell’impero romano, ad essere considerati quale materiale ingombrante, quale zavorra da buttar via, a cautela della sicurezza annonaria dei dominatori del mondo!

III.

I primi tredici anni del regno dei figliuoli di Teodosio non hanno, per l’argomento che c’interessa, maggiore, o diversa, importanza del regno paterno.

I soli tra i loro atti, che fermino in certo modo la nostra attenzione, riguardano anch’essi quella che noi abbiamo definito la cura dei monumenti e delle antiche opere d’arte.

In due editti dei primi del 398,[704] Onorio ripete, per tutta la prefettura delle Gallie,[705] il divieto ai governatori — già emanato da Valentiniano I. e da Graziano — con cui si comminavano loro determinate pene, se avessero asportato le opere di arte o gli ornamenti della città alla loro dipendenza, o li avessero semplicemente accolti in dono dalla servilità adulatrice dei Consigli municipali, che si dichiara di ritenere in ugual misura responsabili.

E l’anno successivo, con due nuovi editti, concernenti, oltre le Gallie, l’Africa e la Spagna,[706] Onorio riconferma la sua intenzione di salvare dalla rovina universale gli antichi templi insieme con le opere d’arte, che essi custodivano.

Questa tendenza dell’imperatore romano appare in categorico contrasto con la politica del collega e fratello suo in Oriente. Quivi, infatti, ove tuttavia erano i maggiori tesori dell’arte ellenica, nè Arcadio emana alcun editto, che mostri di volerli salvaguardare, o, se qualcuno di sua iniziativa ne venne pubblicato, esso fu lungi da ogni pietà per i monumenti del culto antico[707].

Tale differenza di vedute politiche doveva, fra l’altro, dipendere dalle opposte influenze, che gravavano sulle due Corti e sugli uomini, che ne guidavano l’azione. E di ciò, se ve ne fosse bisogno, abbiamo una prova in quella polemica in versi di Prudenzio contro Simmaco, composta, per ragioni politiche, proprio in questo giro di tempo,[708] nella quale il poeta riferisce, o formula lucidamente, la teorica, che la custodia dei resti dell’arte antica debba considerarsi come un pubblico dovere.

Marmora tabenti respergine tincta lavate,

o proceres, liceat statuas consistere puras,

artificum magnorum opera; haec pulcerrima nostrae

ornamenta fuant patriae nec decolor usus

in vitium versae monumenta coinquinet artis.[709]

Questi e simili concetti Prudenzio aveva dovuto molte volte udire, o leggere, espressi dagli uomini politici contemporanei, dal cui circolo d’influenza dovevano essere usciti i citati provvedimenti di Onorio. Ma l’Oriente non aveva avuto la fortuna di tanta moderazione. Quivi, ove la civiltà e lo spirito pagano si erano dispiegati con maggior fasto ed orgoglio, la reazione cristiana, come era più vigile, voleva eziandio essere più crudele, e la Corte di Costantinopoli non può, in questo breve giro di anni, vantare, agli occhi dei posteri, neanche le piccole glorie, di cui, non ostante tutto, il governo imperiale romano riusciva a farsi benemerito in Occidente.

IV.

Nel 408, saliva al trono il figliuolo di Arcadio, il giovane Teodosio.

Teodosio II. è, tanto nella storia politica, come in quella dell’istruzione pubblica del V. secolo, uno dei personaggi più notevoli dell’età sua.

Egli aveva ricevuto a Costantinopoli una educazione e un’istruzione accuratissime, nelle quali, nonostante le prevenzioni religiose della Corte, dovettero — come richiedevano la prammatica e la necessità del tempo — occupare il primo posto le discipline liberali dell’antichità classica.[710] La sua cultura e il suo amore agli studii sono iperbolicamente celebrati da Sozomeno nella dedica, che questi gli fece della sua Historia ecclesiastica. E la buona memoria di tale insegnamento e degli uomini, che glielo avevano impartito, fece sì che, appena salito al trono, egli tornasse a rinnovare, in favore dei docenti, quei privilegi, che i suoi predecessori erano stati soliti concedere o ribadire.

Noi abbiamo infatti del 414, e dello stesso giorno, due sue leggi, le quali trattano appunto di questo,[711] ed esse sono o una piena e vigorosa conferma delle immunità precedentemente accordate ai medici, ai grammatici, ai retori e ai filosofi, in genere a tutti i professori di arti liberali, o una specificazione di determinati casi particolari, in cui quelle immunità dovevano applicarsi — e non sempre venivano applicate — conforme al testo del loro dispositivo.

Ma i buoni genii ispiratori di Teodosio II. non furono soltanto, come per il primogenito di Valentiniano I., i suoi maestri. Nel 421, egli celebrava un ben bizzarro matrimonio: sposava una greca, Atenaide, figliuola di un sofista dell’Università Ateniese, giovane tanto bella e colta, quanto modesta di fortuna. La influenza di un così intellettuale coniugio doveva tosto manifestarsi nell’amministrazione dell’impero, e se, quattro anni dopo, vediamo Teodosio II. dar mano a una delle opere più nobili, alla più notevole, forse, delle sue iniziative, noi dobbiamo pensare che ciò non accadde senza la cooperazione o l’ispirazione dell’Augusta consorte.

Nel 425, infatti, egli assegnava nuovi locali, e dava un nuovo regolare assetto, alla Università costantinopolitana. Di ciò si occupano due sue costituzioni, una del febbraio 425, pervenutaci in due diversi titoli del Codice Teodosiano, e una del marzo,[712] le quali, adoperando un termine consueto alle Università medievali, si potrebbero definire come i fondamenti statutarii di quell’Ateneo. Con la prima legge, Teodosio II. assegna ai pubblici docenti costantinopolitani nuove sale (exedrae) nei portici del Campidoglio. Queste egli distingue in due gruppi: le exedrae del portico settentrionale, vaste, arieggiate e luminose, per le quali non sarebbe occorso alcun restauro, e le exedrae dei lati orientale e occidentale, anguste e mancanti di sbocco, che avrebbero dovuto essere ampliate, aggregandovi i vani delle abitazioni e delle botteghe limitrofe. A tale scopo la costituzione ordina che questi locali siano espropriati a spese pubbliche e per la pubblica utilità.

Assegnato per tal guisa un edificio, quale richiedeva l’incremento della Università Costantinopolitana, Teodosio II., viene a stabilire un punto, che è fondamentale nel nuovo ordinamento della medesima. Egli prescrive che cotali locali debbano esclusivamente considerarsi riservati ai professori pubblici, regolarmente eletti, e che a ciascuno, per evidentissime ragioni disciplinari, si assegni un’aula distinta e speciale. L’Università, quindi, avrebbe dovuto avere il seguente ruolo d’insegnanti: 1) tre professori di eloquenza latina; 2) dieci professori di lingua e di letteratura latina (grammatici); 3) cinque professori di eloquenza greca (sophistae); 4) dieci di lingua e di letteratura greca; 5) un professore di filosofia; 6) due professori di giurisprudenza.

Tali disposizioni fondamentali vengono accompagnate da altre, non meno notevoli, sebbene contenute poco ordinatamente nella stessa costituzione e nell’altra successiva del marzo, che può dirsi formino il breve nucleo di una legge sullo stato giuridico dei professori dell’Università Costantinopolitana.

Teodosio infatti dispone: a) che la nomina degli insegnanti ufficiali della Università venga fatta dal Senato, che avrebbe proceduto all’esame dei titoli e della condotta morale dei candidati, e quindi — se lo avesse creduto — alla proposta della nomina;[713]

b) che i docenti così nominati debbano sottostare al divieto assoluto dell’insegnamento privato, sia pubblico, sia domestico, pena l’esclusione dai privilegi per loro appositamente stabiliti;

c) che, dopo venti anni di lodevole insegnamento e di lodevole condotta morale, i docenti della Università ricevano il titolo di conti — la onorificenza della così detta Comitiva primi ordinis — che li avrebbe, senz’altro, fatti entrare nei quadri della nobiltà dell’impero;

d) che ogni insegnamento pubblico, impartito da altri maestri, anche se in locali estranei a quelli universitarii, sia severamente proibito, pena la nota d’infamia e persino l’espulsione dei contravventori;

e) che, viceversa, sia ai professori, estranei alla Università, consentito l’insegnamento privato, ma nella sola forma d’insegnamento domestico.

V.

I provvedimenti, adottati da Teodosio II., dànno luogo a parecchie considerazioni.

Anzi tutto, dall’insieme delle due costituzioni, risulta confermato che non si tratta, come talora si è creduto, di una fondazione ex novo, ma solo di un riordinamento. E questo si desume in modo indubitabile dalla struttura delle due leggi, le quali accennano per incidenza a disposizioni, che sono veramente fondamentali, anzi ne tralasciano alcune importantissime (ad esempio quelle relative allo stato economico fatto ai docenti), e invece pongono in rilievo, come disposizioni, che delle due leggi formino l’obbietto precipuo, altre, assolutamente secondarie. Il che, mentre significa che l’innovazione si limitava a queste ultime, significa eziandio che l’Università non si istituiva allora — il fondatore invero n’era stato Costantino I. — ma soltanto si riordinava, moralmente e materialmente.

Ma, se la prima fondazione dell’Ateneo costantinopolitano può sollevare il dubbio di pregiudizi, indirettamente arrecati all’antica Università ateniese, il grandioso riordinamento, escogitato da Teodosio II., ritorna a imporci più insistentemente tale quesito. Veniva ora a costituirsi una concorrenza pericolosa per quell’altra Università, ove aveva insegnato e forse — (chi sa?) — insegnava tuttora il padre dell’imperatrice? Anzi, la riforma era stata forse tentata per affrettare la rovina di quel glorioso centro di studii, che era Atene?

Queste due opinioni, condivise da parecchi storici,[714] riescono, a mio parere, assolutamente insostenibili. Anzi tutto, le Università di Atene e di Costantinopoli avevano caratteri assolutamente diversi. In Atene preponderavano le cattedre di filosofia; mancavano quelle di letteratura e di eloquenza latina; le altre di giurisprudenza erano tenute in una considerazione assai scarsa, e, in compenso, vi erano dei corsi di discipline speciali, come la medicina, l’astronomia etc. A Costantinopoli, invece, la cura per lo studio delle lettere e della eloquenza latina pareggia all’incirca quella per l’eloquenza e per le lettere greche; si hanno ben due cattedre di giurisprudenza, e minima è l’importanza data all’insegnamento della filosofia, cui si riserbava una sola cattedra.

Nessuna possibilità, dunque, di concorrenza. E, se tale presunzione non bastasse, noi ne abbiamo la riprova nel fatto. In questo tempo, non si ribadisce la decadenza, che, da qualche secolo, travolgeva l’Università ateniese; questo tempo coincide invece col culminare della rinascita di quell’istituto nella così detta Seconda scuola ateniese, la cui esistenza prosegue fino a Giustiniano.[715]

Ma, se il riordinamento di Teodosio II. non potè esercitare, ai danni di Atene, l’influenza deleteria, che vi si attribuisce, tanto meno è possibile che siffatta influenza vi si fosse voluta consapevolmente esercitare.

A parte il grave dubbio che l’esecuzione dell’Università ateniese non si sarebbe potuta compiere senza il consenso e la complicità dell’imperatrice, Teodosio II. non aveva creato un nuovo istituto; ne aveva semplicemente riordinato uno antico, e tale riordinamento, come era obbligo di principe oculato, rimaneva estraneo a qualsiasi velleità di rappresaglia o di reazione cristiana, escludeva ogni malevola idea di concorrenza distruttrice.

A considerazioni di maggior rilievo dà luogo la natura e la distribuzione delle cattedre. Quella che si è detta la Università Costantinopolitana era in realtà un istituto unico di istruzione media di secondo grado e d’istruzione superiore. Noi vi notiamo infatti, oltre alle discipline, attinenti oggi all’insegnamento superiore, tutte le numerose cattedre di lingua e di letteratura latina e greca, che allora facevano parte dell’insegnamento secondario più elevato. D’altra parte, se l’istituzione di cinque cattedre di eloquenza greca, contro tre di eloquenza latina, corrispondeva esattamente alla preferenza, fatta alla lingua greca, come strumento della vita pubblica,[716] la parità delle cattedre delle due lingue e delle due letterature, fondate nella capitale dell’Oriente, rilevava la ferma volontà imperiale che il latino fosse uno degli elementi essenziali della cultura degli uomini di governo e della burocrazia.

Passando ora agli insegnamenti propriamente superiori, colpiscono subito l’attenzione di chi osserva i ruoli degli insegnanti di filosofia e di scienze giuridiche.

La filosofia è quasi abolita: l’Università costantinopolitana non ne conta che una sola cattedra, e questo era atto di pieno ossequio ai dettami della religione cristiana, per cui l’insegnamento filosofico o doveva essere conglobato con quello teologico, o doveva considerarsi come nemico della vera sapienza[717].

Viceversa, il numero delle cattedre di giurisprudenza è raddoppiato,[718] e la scienza del diritto, fino a ieri relativamente trascurata come insegnamento superiore, viene adesso a tenere, nel nuovo ordinamento, un posto di onore e di privilegio.

Ma ecco un carattere nuovo dell’Ateneo costantinopolitano. Noi altrove, d’istituzione imperiale, abbiamo trovato solo delle cattedre, o, al più, qualcosa, che oggi si potrebbe paragonare alle nostre Facoltà universitarie, accanto alle quali altre cattedre si reggevano o per virtù della iniziativa cittadina, o per volontà degli studiosi. Il pieno organismo di una intera Università non era mai stato concepito dal governo imperiale. Ciò accade ora, per la prima volta, in Costantinopoli. Qui solo si ammira una completa Università, tutta proporzionata nelle sue parti, foggiata secondo un certo disegno pedagogico, senza Facoltà ipertrofiche, ma senza dannose deficienze. Erano questi i vantaggi arrecati dalla sua origine, che non era stata elaborata dalle cieche energie della storia, ma affidata al diretto intervento di un’intelligenza consapevole; ma, pur troppo, a motivo di tale sua natura, quell’istituto, insieme con il valore, avrà tutti i difetti, che sono propri delle costruzioni artificiali: la mancanza di rigoglio e la brevità della vita.

Ma il particolare più notevole delle due costituzioni teodosiane, il particolare, che segna un vero e proprio rivolgimento della politica scolastica dell’impero, è la fine decretata dell’insegnamento privato-pubblico.

Questo è il primo momento, in cui, può dirsi, si inaugura, sia pure per una sola città, il monopolio ufficiale dell’insegnamento medio e superiore, e in cui, per la prima volta, lo Stato reclama per sè il diritto esclusivo della pubblica istruzione. È difficile dire quali fossero le cause di tanta risoluzione. Si potrebbe — con un po’ di malevolenza — intravedervi la volontà dell’imperatore di scegliere maestri di sentimenti consoni agli spiriti religiosi suoi e della Corte. Ma tale ipotesi, io credo, non regge al cimento dei fatti. Nonostante l’imperversare della reazione cristiana, che si esercitava sui templi, sugli idoli, sulla pratica dei sacrifizi, anche sotto Teodosio II., come sotto il suo grande omonimo, la erudizione e l’ingegno ebbero sempre piena tolleranza e reverenza. Ed infatti, qualcuno dei nomi di docenti pubblici, onorati nella legge del marzo 425, ci richiama a dei fedeli credenti nel paganesimo, a dei profughi di terre, donde li aveva scacciati l’intransigenza cristiana,[719] che pure, in Costantinopoli, erano divenuti docenti ufficiali e venivano ora, da Teodosio II., rivestiti di una delle maggiori dignità dell’impero, nonchè riconosciuti uomini di vita lodevole e di costumi immacolati.

Non dunque, a tali considerazioni, aveva dovuto ispirarsi quel principe. Ma è più probabile che il suo divieto mirasse unicamente a salvaguardare la dignità e la serietà stessa dell’insegnamento. I metodi, infatti, consueti ai docenti pubblici e privati per accaparrarsi discepoli — lo deplorano tutti gli scrittori del tempo[720] — costituivano un avvilimento quotidiano della dignità del maestro agli occhi dei suoi scolari ed è possibilissimo che Teodosio II. abbia voluto eliminare questa iattura, dettando i suoi voleri in quella forma aspra, che la sua prima legge palesa e proibendo ai docenti ufficiali dell’Ateneo costantinopolitano di attendere a procacciarsi discepoli, da cui avessero potuto ritrarre privati guadagni.

Gl’inconvenienti deplorati, e cercati di evitare, si sarebbero al certo ripetuti presso gl’insegnanti privati, ma Teodosio, questa volta, provvede, riducendone al minimo l’importanza nell’insegnamento cittadino e limitando la loro eventuale attività a quella di ripetitori domestici.

Il trionfo dell’insegnamento ufficiale era assicurato. Se non che la liberalità di questo nuovo monopolio emerge luminosa dal fatto che esso si riduce alla scelta dei maestri e al divieto dell’insegnamento privato-pubblico. Ma gl’insegnanti ufficiali conservano piena la libertà di dettare ciò che vogliono e come vogliono. Non programmi, non norme costrittive, non sorveglianze più o meno rigorose. L’imperatore non legifera in alcun modo per menomare la indipendenza dell’insegnamento ufficiale. E anche questo può dimostrare che non erano stati dei motivi politici o religiosi a consigliare il rivolgimento, di cui egli si rese responsabile dinanzi al giudizio dei contemporanei, e a quello, di consueto assai più grave e inappellabile, della storia.

VI.

Le norme generali delle due costituzioni, riguardanti l’ordinamento interno della Università costantinopolitana, di cui la prima, nella collezione legislativa pubblicata da Teodosio II., si ritrova fra le misure relative all’ordinamento degli studii in Roma, oltre che in Costantinopoli (De studiis liberalibus Urbis Romae et Costantinopolitanae), si riferiscono solo a questa seconda città, e non anche all’antica capitale del mondo, la metropoli dell’Italia?

Il motivo, che ha indotto qualche studioso[721] a sostenere questa seconda opinione, poggia forse sur un equivoco, giacchè la identità della rubrica del titolo, sotto cui l’una e l’altra sono elencate, si può spiegare anche col fatto che la sua prima parte contiene la costituzione di Valentiniano I. sulla disciplina degli studenti, che si riferiva appunto a Roma[722].

Ma vi è qualche altro particolare, il quale ci induce a sospettare che più tardi taluna delle norme, emanate da Teodosio II. per l’Università costantinopolitana, si applicasse anche all’Ateneo romano. Quivi, infatti, in questo e nel secolo successivo, sarà in vigore il conferimento della Comitiva primi ordinis, la quale — vedemmo — era un’onorificenza che Teodosio II. concedeva ai professori di Costantinopoli, dopo un ventennio di lodevole insegnamento. Noi possediamo anzi il documento della prima concessione di codesta dignità in Roma, in un’epigrafe, che anche altri indizii palesano del secondo quarto del secolo V., secondo la quale il felice privilegiato fu un cristiano insegnante di retorica.[723] Codesto punto delle innovazioni di Teodosio II. o trovò dunque la sua applicazione in Occidente dopo il 438, allorchè il Codice teodosiano cominciò ad entrare in vigore anche in questa parte dell’impero, o Roma ne godette nello stesso tempo che Costantinopoli.

Ma tale rivelazione, che concerne una delle riforme scolastiche di Teodosio, solleva in noi il sospetto che altrettanto fosse avvenuto di parecchie delle rimanenti.

Chi infatti si dia la pena di scorrerle trova manifesto che la maggior parte non hanno nulla di peculiare per la giovane capitale dell’Oriente. La forma della nomina ufficiale dei maestri, il divieto fatto loro dell’insegnamento pubblico ai maestri privati, sono tutte norme, di cui talune — la prima ad esempio — troviamo più tardi osservate anche fuori di Costantinopoli, e le altre, nulla esclude lo siano state, egualmente, altrove. Nella tendenza, che ormai aveva assunto l’impero romano, di disciplinare e di accentrare ogni cosa, e nell’occasione, che si porse, per l’ultima volta, a Teodosio II., di reggere nelle sue mani i destini di ambedue le sezioni, orientale ed occidentale, tutto lascia agevolmente supporre che l’ordinamento, da lui imposto agli studi medii e superiori di Costantinopoli, fosse, subito dopo, applicato anche a Roma.

E, forse, non a Roma soltanto. Non le sole due capitali dell’impero ebbero scuole di Stato. L’impero altra volta statizzò determinati insegnamenti, affidandoli a determinate città.[724] Perchè mai non si sarebbero, anche per queste, ripetute le misure preventive, che, nel pensiero del governo, valevano a salvaguardare la serietà e la dignità dell’insegnamento secondario e superiore di Costantinopoli? Come si vede, tutti i criterii di verisimiglianza ci inducono a propendere verso quest’ultima opinione.

VII.

Nel 427,[725] Teodosio II. riconfermava gli antichi privilegi, già confermati ai maestri con la costituzione del 414. Era il periodico bisogno di richiamare in vita disposizioni obliterate o male applicate. Ma, due anni dopo, egli si accingeva ad un’opera ancor più duratura nei riguardi della civiltà, e che indirettamente, ma in modo decisivo, si sarebbe ripercossa sur una delle varie forme d’insegnamento impartito nelle scuole del tempo, l’insegnamento giuridico.

Dall’età repubblicana a quella imperiale, grande era stato il rivolgimento subìto dalla pura scienza del diritto. Fino al primo secolo di Cristo, il diritto aveva avuto, come suo esclusivo fondamento, le Dodici Tavole, qua e là lievemente ritoccate o dalla consuetudine, o da deliberazioni popolari, o da senatus consulta, o dagli editti dei pretori. Ma, con l’impero, si erano introdotte nuove classi di fonti giuridiche: le costituzioni del principe sotto forma di edicta, mandata, decreta, rescripta, e fino al secolo IV.,[726] i responsa dei giuristi. Anzi, col procedere del tempo, le costituzioni imperiali erano moltiplicate di numero e di importanza, e, nel secolo IV., in quel notevole mutamento, che la religione cristiana, salita per la prima volta al trono, arrecò nelle antiche consuetudini civili, e in cui, a parte la religione, era scoccata l’ora critica del distacco di un nuovo mondo da quello antico pagano, esse erano divenute profondamente novatrici, anzi, addirittura, rivoluzionarie.

Giungiamo così all’età di Teodosio II., nella quale lo stato delle fonti giuridiche era il seguente. In teoria, avevano vigore i dispositivi degli antichi plebisciti, i senatus consulta, gli editti dei magistrati; le costituzioni imperiali, e la consuetudine; in pratica, si ricorreva solo alle opere dei giureconsulti, o alle costituzioni imperiali, trascurando affatto le fonti prime ed originarie. Se non che, gli scritti dei giureconsulti erano numerosissimi, rari, costosi, peggio ancora contradittorii; le costituzioni, infinite, emanate in circostanze e in tempi diversi, sperdute per gli archivi dei Prefetti del Pretorio e dei governatori delle provincie, difficili a possedere in raccolte complete[727].

Appunto per ciò, nonostante le due collezioni, che allora esistevano — un Codex Gregorianus e un Codex Hermogenianus[728] — il bisogno di un testo unico, che fissasse e ordinasse, in forma definitiva e ufficiale, tutte le leggi e le loro interpretazioni fin dall’età repubblicana, era, al tempo di Teodosio II., vivissimo. Ne risentivano la necessità, non solo i funzionari dell’impero, non solo i giudici, ma gli studiosi di giurisprudenza. Dove attingere tutta la materia da consultare? Come avere tra mano, senza inutili pleonasmi, senza ripetizioni, senza lacune, e in un testo unico, tutto quanto occorreva al magistero giuridico?

In questo disordine del materiale, gli scrittori del IV. secolo credevano appunto di ritrovare la cagione della incontrastabile decadenza della scienza giuridica[729]. Essa da tempo veniva stimata mestiere degno solo di liberti.[730] Da tempo, gli studiosi, atterriti dalla inestricabile confusione e dalla copia delle leggi — «un carico da cammelli» — si volgevano a discipline, il cui apprendimento riescisse più tollerabile, ragione per cui la giurisprudenza restava in mano di maestri ignoranti e di volgari azzeccagarbugli, di cui Ammiano Marcellino, nel IV. secolo,[731] e Giustiniano, nel VI., faranno il giudizio che essi meritavano[732].

Ma il rapporto, che intercedeva fra tale stato di cose la scienza e la scuola, non isfuggiva neanche all’imperatore. «Perchè — si chiede egli, nella costituzione, che sanzionerà l’autorità del nuovo Codice — perchè, pur essendo proposti tanti premi a coloro, che coltivano le arti e le scienze, sono tuttavia solo pochi quelli, che si possono veramente dire ricchi di sapienza giuridica? Perchè, in tanta miseria di questo genere di produzione, appena uno o due è lecito giudicare realmente forniti di solida dottrina?»[733] Ed anch’egli crede di trovare la ragione del fatto nel gran disordine del materiale legislativo, anch’egli pensa che, da un generale riordinamento, grande vantaggio sarebbe derivato alla scuola e al progresso delle scienze giuridiche. Fu appunto a tale impresa che si accinse Teodosio II.[734].

Il 16 marzo 429, egli nominava una commissione, composta di magistrati, di addetti al gabinetto imperiale, di giuristi, con l’incarico di raccogliere in un corpo unico le costituzioni emanate degli imperatori, fino dall’età di Costantino il grande[735].

La Commissione incaricata non aveva ancora, nel decembre 435, ultimato i suoi lavori, e l’imperatore, con una seconda ordinanza, investendola di poteri maggiori di quelli che non convenissero a semplici raccoglitori, colmava le lacune, in quel frattempo operatesi tra i commissarii, e ne accresceva notevolmente il numero e l’autorità.[736] Questa seconda commissione pare avesse nel suo seno un professore di diritto (doctor iuris), un Erozio. Così ampliata, essa era, due anni dopo, in grado di fare prevedere imminente la pubblicazione del nuovo Codice, che veniva poi fatta nelle due sezioni dell’impero, entro il 438, dieci anni dopo l’inizio dell’impresa.

Non può essere questo certamente il luogo per un esame critico del valore letterario, giuridico e politico dell’opera. Essa fu certamente, sotto tali rispetti, notevolissima, e Teodosio stesso ebbe cura di metterlo in evidenza[737]. Ma a noi basta far notare la sua grande efficacia nei riguardi della scienza e dell’insegnamento giuridico. Era quella la più completa e la prima ufficiale collezione delle leggi e dei decreti, emanati nell’impero romano, da oltre un secolo.

Forse, anzi, il paragone, che noi abbiamo invocato, non riesce a rendere con esattezza la natura dei Codici ufficiali del tempo. Le nostre raccolte di leggi e decreti rispondono solo a una parte di ciò che il Codice Teodosiano fu, giacchè in esso rientrava anche quanto oggi siamo costretti a ricercare nelle raccolte di sentenze emanate dai supremi corpi giudicanti.

In un paese, ed in un’età, in cui il commercio intellettuale era ostacolato fortemente dall’assenza di mezzi rapidi di trasmissione, è facile intendere l’efficacia e l’impulso, che l’opera di Teodosio dovette esercitare sulla diffusione della cultura giuridica. Eppure, essa non rispondeva certamente a tutto il complesso genere di lavoro, cui si sarebbe dovuto dar mano. Circa un secolo dopo, noi udiremo dalla bocca stessa di un successore di Teodosio, dalla bocca di Giustiniano, la enumerazione di tutto quello che ancora sarebbe stato necessario fare, delle lacune che sarebbe stato d’uopo colmare, e vedremo quanto egli stesso tenterà.

Sarà questo il compito di un altro tempo e di altri uomini. Ma l’opera di Giustiniano nè cancellerà l’importanza di quella di Teodosio II., nè può, ai nostri occhi, menomarla. Nonostante il futuro Codice Giustinianeo, quello Theodosiano, che lo precede di circa un secolo, rimane per noi il più saldo e il più sicuro contrafforte, tra le cui difese la scienza e la cultura giuridica del mondo antico seppero sfidare i secoli per giungere fino a noi.