..... nihil est quod credere de se

Non potest, cum laudatur diis aequa potestas.

Fontenelle (t. 1 p. 32-39) ha volto in ridicolo l'impudenza del modesto Virgilio. Tuttavia lo stesso Fontenelle colloca il suo re al di sopra del divino Augusto; ed il saggio Boileau non ha arrossito di dire: «Le destin à ses yeux n'oserait balancer.» Con tutto ciò Augusto e Luigi XIV non erano al certo due sciocchi.

270. Πανδεκται (Raccolta generale) era il titolo comune delle miscellanee greche (Plinio, Praef. ad Hist. nat.). I Digesta di Scevola, di Marcellino, e di Celso erano di già familiari ai legisti; ma Giustiniano s'ingannava prendendo queste due parole per sinonimi. La voce Pandectes è egli greca o latina, mascolina o femminina? Il laborioso Brenckmann non osa decidere quest'importante quistione (Hist. Pandect. p. 300-304).

271. Angelo Poliziano (l. V, epist. ult.) enumera trentasette giureconsulti (p. 192-200) citati nelle Pandette. L'indice greco che segue il corpo delle Pandette ne conta trentanove; e lo instancabile Fabrizio ne ha ritrovati quaranta (Bibl. graec. t. III p. 488-502). Si dice che Antonio Augusto (De nominibus propriis, Pandect. apud. Ludewig, p. 283) ve ne abbia aggiunti cinquantaquattro; ma bisogna ch'egli abbia confuso i giureconsulti vagamente citati, con quelli di cui se ne sono dati degli estratti.

272. I Στιχοι degli antichi manoscritti erano sentenze o periodi di un senso completo, che formavano altrettante linee non egualmente lunghe, sulla larghezza de' rotoli di pergamena. Il numero de' Στιχοι di ciascun libro manifestava gli errori de' copisti, Ludewig (p. 211-215) e Suicer da dove ha attinto (Thes. eccles. t. 1 p. 1021-1036).

273. Un ingegnoso ed erudito discorso di Schulting (Jurisprudentia ante Justinianea, p. 883-907) giustifica la scelta di Triboniano contro le appassionate accuse di Francesco Ottomano e de' suoi settarj.

274. Se Triboniano venga spogliato di quella scientifica corteccia in cui si avviluppa, se gli si condonino i termini tecnici, si troverà che il latino delle Pandette non è indegno del secolo d'argento. Esso venne furiosamente attaccato da Lorenzo Valla, fastidioso grammatico, del decimoquinto secolo e da Florido Sabino suo apologista. L'Alciato ed un autore anonimo, verisimilmente Giacomo Capello, lo hanno difeso. Il Duker ha raccolto questi diversi trattati sotto il titolo di Opuscula, de latinitate veterum jureconsultorum. Lugd. Bat. 1721, in-12.

275. Nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram fecimus. Itaque si quid erat in illis SEDITIOSUM, multa autem talia erant ibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem deducta est quaeque lex (Cod. Just. l. 1 tit. 17 leg. 3 n. 10). Confessione priva d'artifizio!

276. Il numero di tali emblemata, termine assai civile per coprire falsità di questa specie, venne molto ridotto da Bynkershoek negli ultimi quattro libri delle sue osservazioni, il quale, con miserabili rapsodie, sostiene il diritto che aveva Giustiniano di pretenderle, e l'obbligo di Triboniano d'obbedirgli.

277. Le antinomie, o le leggi contradditorie del Codice e delle Pandette servono talvolta di cagione, e spesso anche di scusa alla gloriosa incertezza delle leggi civili, la quale bene spesso produce, come Montaigne le chiama, les questions pour l'ami. Vedi un bel passo di Francesco Balduino intorno a Giustiniano, l. II p. 259, ecc. apud Ludwig p. 305, 306.

278. Quando Fust, o Faust, vendette a Parigi le sue prime Bibbie stampate, come fossero manoscritte, il prezzo d'una copia in pergamena dai quattro o cinquecento scudi fu ribassato ai sessanta, cinquanta, e quaranta. A prima vista il pubblico parve contento di prezzo sì vile; ma poscia se ne sdegnò quando ebbe scoperta la frode (Maittaire, Annal. Tipograph. t. 1 p. 12, prima ediz.)

279. Quest'uso abbominevole prevalse dall'ottavo e massime dal dodicesimo secolo in poi, epoca in cui si era fatto quasi universale (Montfaucon nelle Mem. dell'Accad. t. 6, p. 606 ecc. Bibl. raisonnée de la diplom. t. 1 p. 176).

280. Pomponio (Pandect. l. 1 tit. 2 leg. 2) dice che di Mucio, Bruto e Manilio che sono i tre fondatori della scienza delle leggi civili, extant volumina, scripta Manilii monumenta; di alcuni giureconsulti della repubblica, haec versantur eorum scripta inter manus hominum. Otto dei saggi legisti del secolo d'Augusto furono ridotti ad un compendium: di Cascellio, scripta non extant sed unus liber ecc.; di Trebazio, minus frequentantur; di Tuberone, libri parum grati sunt. Parecchie citazioni delle Pandette si dicono ricavate dai libri che Triboniano non ha mai veduti; e dal settimo al tredicesimo secolo di Roma l'apparente erudizione dei moderni dipendè mai sempre dalle cognizioni e dalla veracità de' loro predecessori.

281. Si dà per certo che tutte le edizioni e tutti i manoscritti in parecchi luoghi replicano gli errori de' copisti e le trasposizioni di alcuni fogli che si rinvengono nelle Pandette fiorentine. Questo fatto, quando sia vero, è decisivo. Tuttavia le Pandette sono citate da Yves di Chartres che morì nel 1117; da Teobaldo Arcivescovo di Cantorbery, e da Vacario che fu il primo in Inghilterra a professare il Diritto civile (Selden ad Fletam, c. 7 t. II p. 1080-1085). Chi ha mai paragonato i manoscritti delle Pandette che esistono in Inghilterra, con quelli che si trovano negli altri paesi?

282. Veggasi la descrizione di questo originale in Brenckman (Hist. Pand. Florent. l. I c. 2, 3 p. 4-17, et l. II). L'entusiasta Poliziano lo venerava come lo stesso originale del Codice di Giustiniano (p. 407, 408). Ma questo paradosso è confutato dalle abbreviature del manoscritto di Firenze (l. II c. 3 p. 117-130). Esso è composto di due volumi in-4. a gran margine; la pergamena è sottile, ed i caratteri latini attestano la mano d'un copista greco.

283. Brenckman verso la fine della sua Storia ha inserite due dissertazioni sulla repubblica d'Amalfi e la guerra di Pisa nell'anno 1135 ecc.

284. La scoperta delle Pandette in Amalfi (A. D. 1137) venne per la prima volta fatta conoscere (nel 1501) da Lodovico Bolognino (Brenckman l. I c. 11 p. 73, 74; l. IV c. 2 p. 417-425) sulla testimonianza d'una Cronaca della città di Pisa (p. 409, 410) senza nome e senza data. Tutti i fatti di questa Cronaca, sebbene ignorati nel secolo dodicesimo, abbelliti dai secoli dell'ignoranza, e resi sospetti dai critici, non sono però in se stessi privi di probabilità (l. I c. 4-8 p. 17-50). È incontrastabile che il gran Bartolo nel secolo quattordicesimo consultò il Liber Pandectarum di Pisa (p. 406, 407; Vedi l. I c. 9 p. 50-62).

285. I Fiorentini presero Pisa nell'anno 1406, e nel 1411 trasportarono le Pandette nella loro capitale. Questi avvenimenti sono autentici e celebri.

286. Furono di nuovo arricchite d'una coperta porporina; si chiusero in una cassetta; ed i monaci e magistrati le mostravano ai curiosi colla testa nuda e colle torce accese (Brenckman, l. 1 c. 10, 11, 12 p. 62-93).

287. Enrico Brenckman, olandese, dopo d'aver paragonato il testo di Poliziano, di Bolognino, d'Antonino Angustino, e la bella edizione delle Pandette del Taurello, intraprese nel 1551 un viaggio a Firenze, e vi passò molti anni a studiar quel solo manoscritto. La sua Historia Pandectarum Florentinorum, Utrecht, 1722, in-4, che annuncia un sì gran lavoro, non è tuttavia che una piccola parte del primitivo suo piano.

288. Κρυσεα χαλκειων, εκατομβοιων, apud Homerum patrem omnis virtutis, prima prefazione delle Pandette. In un atto del Parlamento d'Inghilterra ci farebbe sorpresa un verso di Milton o del Tasso. Quae omnia obtinere sancimus in omne aevum. Nella seconda prefazione, parlando del primo Codice, egli dice: in aeternum valiturum. Un uomo ed un per sempre!

289. Nel buon latino la parola Novellae è addiettivo, e sostantivo in quello de' tempi barbari (Ludewig, p. 245). Giustiniano non le ha mai raccolte. Le nuove collazioni che servono di norma ai Tribunali moderni, racchiudono novanta Novelle; ma le indagini di Giuliano, di Aloandro, e di Conzio (Ludewig, p. 249, 268; Alemanno, note in Anecdot. p. 98) ne hanno accresciuto il numero.

290. Montesquieu, Consid. sur la Grand. et la Décad. des Romains, c. 20 t. III p. 501 in-4. Egli si libera in questo luogo della toga e della berretta di Presidente à mortier.

291. Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi funesti privilegi vedi la Novella III e l'Edit. 5.

292. Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de' giureconsulti. Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones civilis iuris compositas ediderunt. (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli intendeva parlare d'Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano.

293. L'Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve della parola suum, sebbene questo scrittore sia morto prima della fine del secondo secolo. Servio, Boezio, Prisciano ecc. citano le sue Istitute, e noi abbiamo l'Epitome che ne ha fatto Arriano (Ved. i Prolegomeni e le Note dell'edizione di Schulting, nella Jurisprudentia Ante justinianae. Lugd. Bat. 1717. Eineccio, St. I. R. n. 313; Ludewig, in vit. Just. p. 199).

294. Vedi gli Annali politici dell'abate Saint-Pierre, t. 1 p. 25. Egli li pubblicò nel 1735. Le più antiche famiglie vantano un possesso immemoriale delle loro armi e de' loro feudi. Dopo le crociate, alcune (e sembrano le più degne di rispetto) furono nobilitate dai Re in ricompensa de' loro meriti e de' loro servigi. La turba recente e volgare tira la sua provenienza da quella moltitudine di cariche venali senza funzioni o senza dignità, che estraggono continuamente de' ricchi plebei dalla classe del volgo.

295. Se un testamento lasciava a diversi legatarj uno schiavo da scegliere, essi lo estraevano a sorte; e quelli che non lo ottenevano avevano diritto ad una parte del suo valore; uno schiavo ordinario, foss'egli un giovane fanciullo, od una giovane figlia, che avesse meno di dieci anni, era valutato dieci denari d'oro, e venti se ne aveva più di dieci; se lo schiavo sapeva qualche mestiere, trenta; se era notaro o scrivano, cinquanta; se era ostetricante o medico, sessanta. Gli eunuchi minori di dieci anni costavano trenta denari d'oro, e cinquanta se ne avevano di più; se si applicavano alla mercatura, settanta (Cod. leg. 6 tit. 43 leg. 3). Questi prezzi, stabiliti dalla legge, erano ordinariamente minori di quello del mercato.

296. Sullo stato degli schiavi e degli affrancati, vedi le Institute (l. I tit. 3-8; l. II tit. 9; l. III tit. VIII, IX); le Pandette od i Digesti (l. I tit. 5, 6, l. XXX tit. 1-4); e tutto il l. XL; il Codice (l. VI tit. 4, 5; l. VII tit. 1-23). Allorchè d'ora innanzi mi occorrerà di citare il testo originale delle Institute e delle Pandette, annoterò contemporaneamente gli articoli corrispondenti nelle antichità e negli elementi di Eineccio; e quando si tratterà de' primi ventisette libri delle Pandette, citerò anche il dotto e ragionato Comentario di Gerardo Noodt (Opera, t. 11 p. 1-590, in fine, Lugd. Bat. 1724).

297. Vedi patria potestas nelle Institute (l. 1 tit. 9); nelle Pandette (l. 1 tit. 6, 7) e nel Codice (l. VIII tit. 47, 48, 49). Jus potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum. Nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus.

298. Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 94, 95) e Gravina (Opp. p. 286) rapportano le parole delle Dodici Tavole. Papiniano (in Collatione legum roman. et mosaicarum, tit. 4 p. 204) alla patria potestas dà il nome di lex regia. Ulpiano (ad Sabin. l. XXVI, in Pandect. l. 1 tit. 6 leg. 8) dice: Jus potestatis moribus receptum; et furiosus filium in potestate habebit. Che potere sacro o piuttosto assurdo!

299. Pandette (l. XLVII tit. 2 leg. 14 n. 13; leg. 38 n. 1). Tale era la decisione d'Ulpiano e di Paolo.

300. La Trina mancipatio vien chiaramente definita da Ulpiano (frammenti X p. 591, 692, ediz. Schulting) ed ancor meglio sviluppata nelle Antichità d'Eineccio.

301. Giustiniano (Instit. l. IV tit. 9 n. 7) rapporta e rifiuta l'antica legge che accordava a' padri il jus necis. Se ne trovano pure altri vestigi nelle Pandette (l. XLIII tit. 29 leg. 3 n. 4), e nella Collatio legum romanarum et mosaicarum (tit. 2 n. 3 p. 189).

302. Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e l'attualità dell'esercizio negli impieghi. In publicis locis atque actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt, potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere ecc. (Aulo Gellio, Notti Attiche, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del filosofo Tauro si metteva innanzi l'antico e memorabile esempio di Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell'analista Claudio Quadrigario.

303. Vedi in che modo il peculio dei figli si estese, ed acquistò insensibilmente una sicurezza nelle Institute (l. 11 tit. 9), le Pandette (l. XV, tit. 1; l. XII tit. 1) ed il Codice (l. IV tit. 26, 27).

304. Seneca (De Clementia, 1, 14, 15) cita gli esempj di Erixone e d'Ario: del primo parla con orrore e fa elogi del secondo.

305. Quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit, nam patria potestas in pietate debet non in atrocitate consistere (Marciano, Instituzioni, l. XIV, nelle Pandette, l. XLVIII tit. 9 leg. 5).

306. Le leggi Pompea e Cornelia (de sicariis et parricidis) sono rinnovate o piuttosto abbreviate cogli ultimi supplimenti d'Alessandro Severo, di Costantino o di Valentiniano, nelle Pandette (l. XLVIII tit. 8, 9) e nel Codice (l. IX tit. 16, 17). Vedi eziandio il Codice di Teodosio (l. IX tit. 14, 15), col Comentario di Gotofredo (l. III p. 84, 113) che su queste leggi penali sparge un torrente d'erudizione antica e moderna.

307. Quando Cremete in Terenzio rimprovera a sua moglie di avergli disubbidito non esponendo il loro figlio, egli parla da padre e da padrone, e fa tacere gli scrupoli di una sciocca moglie. Vedi Apuleo Metam. (l. X p. 337), ediz. ad usum Delphini.

308. L'opinione de' giureconsulti, e la saviezza de' magistrati, all'epoca in cui Tacito visse, avevano introdotto alcune restrizioni legali che potevano giustificare il contrasto che egli stabilisce fra i boni mores de' Germani, e le bonae leges alibi, vale a dire a Roma (De moribus Germanorum, c. 19) Tertulliano (ad Nationes, l. 1 c. 15) confuta le sue proprie accuse, e quelle de' suoi confratelli contro la giurisprudenza pagana.

309. L'umana e saggia decisione del giureconsulto Paolo l. II, sententiarum, in Pandect. (l. XXV tit. 3 leg. 4) non è presentata che come un precetto morale da Gerardo Noodt (Opp. t. I in Julium Paulum, p. 567-588, et Amica responsio, p. 591-606) che sostiene l'opinione di Giusto Lipsio (Opp. t. II p. 409; ad Belgas, cent. I epist. 85). Bynkershock ne parla come di una legge positiva ed obbligatoria (De jure occidendi liberos. Opp. t. I p. 318-340; Curae secundae, p. 391-427). In questa controversia ardita e piena di rancore, i due amici sono caduti negli opposti estremi.

310. Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 92, 93); Plutarco (in Numa, p. 140, 141) Το σαμα και το ηθος καθαρον και αθικτον επι τω γαμουντι γενεσδαι.

311. Fra li frumenta d'inverno, si adoperava il triticum, o frumento barbuto, il siligo od il grano imberbe, il far, l'adorea, l'oryza, la cui descrizione si accorda perfettamente con quelle dei risi di Spagna e d'Italia. Io adotto questa identità sull'autorità del sig. Paucton nella sua laboriosa ed utile opera intorno la Metrologia.

312. Aulo Gellio (Noctes Atticae XVIII, 6) presenta una ridicola definizione d'Elio Melisso, Matrona quae semel, Materfamilias quae saepius peperit, come se si trattasse d'una porcetra, o di una scropha. In seguito ne spiega il vero senso: Quae in matrimonium, vel in manum convenerat.

313. Era anche troppo d'aver gustato il vino o portata via la chiave della cella del vino (Plinio, Storia nat. XIV, 14).

314. Solone pretende che si abbia a soddisfare al dover coniugale tre volte la settimana. La Mishna comanda che il marito giovine e robusto, e che non affatica, vi adempia una volta al giorno. Per l'abitante di città lo fissa a due volte ogni settimana, ed una volta sola pel villano; ad una volta ogni trenta giorni pel conduttore dei cammelli, ed a una volta ogni sei mesi pel marinaro; ma ne vuole esente chi si dedica allo studio, ed il dottore. Una moglie che una volta ogni settimana l'ottenesse, non poteva domandare il divorzio: per una settimana il voto di continenza era permesso. La poligamìa divideva i doveri del marito senza moltiplicarli. (Selden, Uxor ebraica, l. III c. 6, nelle sue opere, vol. 2 p. 717-720).

315. Sulla legge Oppia Tito Livio (l. XXXIV 1-8) riferisce il moderato discorso di Valerio Flacco, e l'aringa fatta da Catone l'Antico nella sua qualità di censore. Ma gli oratori del sesto secolo della fondazione di Roma, non avevano lo elegante stile che loro attribuisce l'istorico dell'ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed anche lo stile di Catone.

316. Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici, vedi Selden (Uxor ebraica, Opp. vol. 2 p. 529-860); Bingham (Christian. antiquitates, l. XXII), e Chardon (Hist. des Sacrem. t. VI).

317. Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute (l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V). Ma siccome il titolo dei Ritu nuptiarum è imperfetto, bisogna ricorrere ai Frammenti d'Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla Collatio legum mosaicarum (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo libro delle Georgiche, ed il quarto dell'Eneide.

318. Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di divorzio, cioè l'ubbriachezza, l'adulterio, e le chiavi false. In qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di supremazia, si dice che la metà de' suoi beni venisse confiscata in profitto della moglie, e l'altra metà in profitto della Dea Cerere; ed egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che passeggiera.

319. Nell'anno di Roma 523, Spurio Carvilio Ruga ripudiò una moglie bella e buona, ma che era sterile. (Dionigi d'Alicarnasso, l. II p. 93; Plutarco, in Numa, p. 141; Valerio Massimo, l. II c. 1; Aulo Gellio, IV, 3). Egli fu rimproverato da' Censori e detestato dal popolo; ma la legge non si opponeva punto al suo divorzio. [Questo fatto viene altrimenti raccontato e spiegato da Montesquieu. (Esprit. des Lois, l. XVI. c. 16) (Nota dell'Editore).]

320.

— Sic fiunt octo mariti

Quinque per autumnos.

Juven. Sat. VI, 90.

Quantunque questa successione sia molto rapida, essa è tuttavia credibile, come pure il non consulum numero, sed maritorum annos suos computant di Seneca (De beneficiis, III 16). A Roma San Gerolamo vide un marito che seppelliva la ventunesima sua moglie, la quale aveva seppelliti ventidue suoi predecessori meno robusti di lui (Opp. tom. I p. 90, ad Gerontiam). Ma i dieci mariti in un mese del Poeta Marziale, sono una stravagante iperbola (l. VI, epigr. 7).

321. Publio Vittore, nella sua Descrizione di Roma, parla di un Sacellum Viriplacae (Valerio Massimo, l. II c. 1) che si trovava nel quartiere Palatino ai tempi di Teodosio.

322. Valerio Massimo (l. II c. 9). Egli, con qualche ragione, giudica il divorzio più criminoso del celibato: illo namque conjugalia sacra spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata.

323. Vedi le leggi d'Augusto e de' suoi successori in Eineccio (ad legem Papiam Poppeam, c. 19, in Opp. t. VI part. I p. 323-333).

324. Aliae sunt leges Caesarum; aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus NOSTER praecipit (San Gerolamo, t. I p. 198; Selden uxor ebraica, l. III c. 31 p. 847-853).

325. Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può vedere il Codice Teodosiano (l. III tit. 16, col Commentario del Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello di Giustiniano (l. V tit. 17), le Pandette (l. XXIV tit. 2), e le Novelle (22, 117, 127, 134, 140). Fino all'ultimo suo momento, Giustiniano vacilla fra la legge civile e l'ecclesiastica.

326. Ne' buoni autori greci πορνεια non è una parola familiare, e la fornicazione che essa propriamente significa, non può rigorosamente convenire all'infedeltà del matrimonio. Di quale estensione è desso capace, ed a quali offese è mai applicabile in un senso figurato? Gesù Cristo parlava la lingua de' rabbini o la siriaca? Qual'è l'originale parola che si tradusse per πορνεια? Se si vuol sostenere che Gesù Cristo non abbia eccettuato che questa causa di divorzio, si hanno due autorità (San Marco, X, 11; e San Luca, XVI, 18) contro una (San Mattia, XIX, 9). Adottando una risposta che elude la difficoltà, alcuni critici hanno osato di credere che egli non volesse offendere nè la scuola dei Sammai nè quella di Hillel (Selden, Uxor ebraica, l. III c. 18, 22, 28, 31).

327. Giustiniano espone i principj della giurisprudenza romana (Instit. l. I tit. 10); e le leggi ed i costumi delle diverse nazioni dell'antichità intorno ai gradi proibiti ecc. vengono particolarmente sviluppati dal Dottore Taylor ne' suoi Elementi della legge civile, p. 108, 314-339, opera di una piacevole e varia erudizione, ma di cui non si può lodare la precisione filosofica.

328. Quando morì Agrippa, suo padre (A. D. 44), Berenice aveva sedici anni (Giuseppe, t. i, Antichità Giudaiche, l. XIX c. 9 p. 962, ediz. Havercamp). Essa quindi aveva più di cinquant'anni quando Tito (A. D. 79) invitus invitam dimisit. Questa data non avrebbe prodotto un effetto felice nella tragedia o nella pastorale del tenero Racine.

329. L'Aegiptia coniux di Virgilio (Eneid. VIII, 688) sembra essere annoverata fra i mostri che fecero la guerra con Marc'Antonio contro Augusto, il Senato, e gli Dei d'Italia.

330. L'editto di Costantino fu il primo che diede questo diritto; giacchè Augusto aveva proibito di aver per Concubina una donna che si potesse sposare; e se uno la sposava in seguito, questo matrimonio non variava in nulla i diritti dei figli nati antecedentemente: allora si aveva il mezzo dell'adozione propriamente detta arrogazione. (Nota dell'Editore).

331. I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit. 10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (ad legem Juliam et Papiam Poppeam, l. IV p. 164, 175; Opere postume, p. 108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici.

332. Vedi l'articolo de' tutori e de' pupilli nelle Institute (l. 1 tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit. 28-70).

333. Inst. l. II tit. 1, 2. Si paragonino i ragionamenti piani e precisi di Cajo o d'Eineccio (l. II tit. 1 p. 69-91) colla vaga prolissità di Teofilo (p. 207-265). Le opinioni di Ulpiano si trovano nelle Pandette (l. 1 tit, 8 leg. 41 n. 1).

334. Varrone determina l'heredium de' primi Romani (De re rustica, l. 1 c. 2 p. 141; c. 10 p. 160, 161, ediz. Gesuer). Le declamazioni di Plinio (Hist. nat. XVIII, 2) oscurano questa materia. Si trovano su questo soggetto varie giuste ed erudite osservazioni nell'Administration des terres chez les Romains, p. 12-66.

335. Ulpiano (Fram. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (Opp. t. 1 p. 306-315) spiegano la res mancipe con alcuni deboli barlumi ricavati da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella che ho allegata.

336. In vista della brevità di questa prescrizione, Hume conchiude (Saggi, vol. 1 p. 423) che le proprietà non potevano essere in allora più fisse in Italia di quello che lo siano oggigiorno fra i Tartari. Ma Vallace, suo avversario, più versato nelle leggi di Roma, gli rimprovera con ragione di non aver pensato alle condizioni che l'accompagnavano (Instit. l. II tit. 6).

337. Vedi le Institute (l. 1 tit. 4, 5) e le Pandette (l. VII). Nood ha composto un particolare ed erudito trattato de usufructu (Opp. t. 1 p. 387-478).

338. Le questioni de servitutibus si trovano discusse nelle Institute (l. II tit. 3) e nelle Pandette (l. 8). Cicerone (pro Murena, c. 9) e Lattanzio (Instit. div. 1. c. 1)affettano di ridere sulle insignificanti dottrine de aqua pluvia arcenda sec. Tuttavia questa specie di processi doveva essere comune tanto in città quanto in campagna.

339. Presso i Patriarchi, il primogenito aveva un diritto di una mistica e spirituale primogenitura (Genesi, XXV, 31). Nella terra di Canaan esso avea una doppia parte nell'eredità (Deuteronomio, XXI, 17, col Comentario del sensato Leclerc).

340. In Atene, la porzione de' figli era eguale; ma le povere figlie non avevano che ciò che i fratelli volevano loro dare. Vedi le ragioni κληρικοι, che faceva valere Iseo (nel settimo volume degli Oratori greci) sviluppate nella versione e nel comentario di Guglielmo Jones, scrittore erudito, molto instruito nelle leggi, ed uomo d'ingegno.

341. In Inghilterra il primogenito eredita egli solo tutti i beni fondiarii; legge, dice l'ortodosso Blackstone (Commentaries on the Laws of England, vol. 2 p. 215), la quale non è ingiusta che nell'opinione de' figli cadetti. Essa, eccitando l'industria, può avere una bontà politica.

342. Le Tavole compilate da Blackstone (vol. 2 p. 202) indicano e fra loro avvicinano i gradi della legge canonica e della legge comune. Un particolare trattato di Giulio Paolo (De Gradibus et Affinibus) venne, o per intiero od in ristretto, inserito nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 10). Al settimo grado egli conta (n. 18) mille e ventiquattro persone.

343. La legge Voconia fu pubblicata l'anno 584 di Roma. Il più giovane de' Scipioni, che aveva allora diciassette anni (Freinsemio, Supplimento di Tito Livio, XLVI, 40); trovò l'occasione d'esercitare la propria generosità verso sua madre, le sue sorelle ecc. Polibio che viveva in casa sua fu il testimonio di questa bell'azione (t. II l. XXXI p. 1453-1464, ediz. di Gronovio).

344. Legem Voconiam (Ernesti, Clavis Ciceroniana) magna voce bonis lateribus (a sessantacinque anni) suasissem, dice Catone l'Antico (De Senectute, c. 5). Aulo Gellio (VII, 13; XVII, 6) ne ha conservati alcuni passi.

345. Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118).

346. Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad aberrazioni, ha dimostrato (Elements of Civil Law p. 519, 527) che la successione è la regola, ed il testamento l'eccezione. Nel III e nel IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario all'ordine naturale. Il Cancelliere d'Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275) desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di Triboniano. Tuttavia i contratti prima delle successioni non formano certamente l'ordine naturale delle leggi civili.

347. I testamenti anteriori a quest'epoca sono forse favolosi. In Atene avevano diritto di testare solamente que' padri che morivano senza figli (Plutarco, in Solone, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones).

348. Si fa menzione del testamento d'Augusto in Svetonio (in August. c. 101, in Neron. c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una raccolta d'antichità romane. Plutarco (Opusc. t. II p. 976) è sorpreso Σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι δε πωλουσι τας ουσιας. (perchè scrivono testamenti, e lasciano altri eredi, e questi vendono le sostanze). Le espressioni d'Ulpiano (Fram. tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive Solum in usu est.

349. Giustiniano (Novella 115 n. 3, 4) fa l'enumerazione de' delitti pubblici e privati, che soli potevano dare anche al figlio il diritto di diseredare suo padre.

350. Le sostituzioni fedecommessarie delle nostre leggi civili presentano un'idea feudale innestata sulla giurisprudenza romana, ed esse hanno appena qualche rassomiglianza cogli antichi fedecommessi (Institutions du Droit français, t. 1 p. 347-383; Denisart, Decisions de Iurisprudence, t. IV p. 577-604). Abusando della centocinquantanovesima novella, legge parziale, confusa e declamatoria, esse vennero estese fino al quarto grado.

351. Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de' Greci.

352. Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXVII) ha spiegato col suo solito ingegno, ma qualche volta coll'unica scorta della sua immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni.

353. I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano (l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette.

354. Le Institute di Cajo (l. II tit. 9, 10 p. 144-214), di Giustiniano (l. III tit. 14-30; l. IV tit. 1, 6) e di Teofilo (p. 616 637) distinguono quattro sorta d'obbligazioni, aut re, aut verbis, aut litteris, aut consensu; ma io confesso che preferisco la divisione da me adottata.

355. Quanto mai è superiore a lodi vaghe ed indeterminate il ragionevole e tranquillo attestato di Polibio (l. VI p. 693, l. XXXI p. 1459, 1460)! Omnium maxime et praecipue fidem coluit (A. Gellio, XX, 1).

356. Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente sul ius praetorium de pactis et transactionibus (Opp. t. 1, 463, 564); ed io coglierò quest'occasione per osservare che al principio di questo secolo (XVIII) le università dell'Olanda e del Brandeburgo sembrano avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj.

357. Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de' contratti consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20); ed essa è una delle parti che più meritano d'essere studiata da un Inglese.

358. La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel Codice (l. IV tit. 65). Il quinquennium o termine di cinque anni sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (Enciclopédie méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669); ed io devo, con dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella contrada che abito (nel paese di Vaud).

359. Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all'opinione ed alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, de foenore et usuris (Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici ed i più abili giureconsulti circolano gli asses o centesimae usurae al dodici, e lo unciariae ad uno per cento. Vedi Noodt, l. II c. 2 p. 207; Gravina Opp. p. 205, ec., 210; Eineccio, Antiquit. ad Institut. l. III tit. 15; Montesquieu, Esprit des Lois, l. XXII c. 22 t. 2 p. 36; t. 3 p. 478 ec. Défense de l'Esprit des Lois, e specialmente Gronovio, (de pecunia veteri, l. III c. 13 p. 213-227, e le sue tre Antexegeses, p. 455, 655), fondatore o campione di questa opinione probabile, che tuttavia non lascia di presentare qualche difficoltà.

360. Primo 12 Tabulis sancitum est, ne quis unciario foenore amplius exerceret (Tacito, Annali, VI. 16). Pour peu, dice Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXII c. 22), qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une pareille loi ne devait pas être l'ouvrage des Décemvirs. Dunque Tacito era ignorante o stupido? I più savj e virtuosi patrizj potevano sagrificare la loro avarizia alla loro ambizione, e tentare di annullare un costume vizioso, con fissare un interesse, al quale nessun mutuante avrebbe voluto esporsi a tali pene a cui niun debitore avrebbe voluto andar incontro.

361. Giustiniano non si è degnato di parlare delle usure nelle sue Institute; ma le regole e le restrizioni su questa materia si trovano nelle Pandette (l. XXII tit. 1, 2) e nel Codice (l. IV tit. 32, 33).

362. Su questo punto l'opinione de' Padri della Chiesa è unanime (Barbeyrac, Morales des Pères, p. 144 ec.). Vedi San Cipriano, Lattanzio, San Basilio, San Crisostomo (i suoi frivoli argomenti si ritrovano in Noodt, l. I c. 7 p. 188), San Gregorio di Nissa, Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Santo Agostino, ed una moltitudine di Concilii e di Casuisti.

363. Catone, Seneca e Plutarco hanno altamente condannato l'uso o l'abuso dell'usura. Secondo l'etimologia di foenus e di τοκος, si suppone che il principale generi l'interesse. Posterità d'uno sterile metallo! esclama Shakespeare, ed il teatro è l'eco della voce pubblica.

364. Guglielmo Jones ha composto un saggio ingegnoso e ragionato sulla legge delle cauzioni (Londra, 1781, p. 127 in-8). È forse l'unico Giureconsulto che abbia un'eguale estesa cognizione de' registri di Vestminster, de' Commentarj d'Ulpiano, delle Aringhe Attiche d'Iseo, e delle Sentenze de' giudici dell'Arabia e della Persia.

365. Noodt (Opp. t. 1 p. 137, 172) ha composto un trattato particolare sulla legge Aquilia (Pandect. l. IX tit. 2).

366. Aulo Gellio, (Notti Attiche, XX, 1). Egli ha ricavato questa storia dai Comentarii di Q. Labeone sulle Dodici Tavole.

367. La narrazione che ne fa Tito Livio (1, 28) è imponente e grave. At tu dictis Albane maneres, è una riflessione assai dura, indegna dell'umanità di Virgilio (Eneide, VIII, 643). Heyne, col suo solito buon gusto, osserva che questo soggetto era troppo orribile, e che l'autore dell'Eneide non avrebbe dovuto collocarlo sullo scudo d'Enea (t. III p. 229).

368. Giovanni Marsham (Canon chronicus, p. 593, 596) ed il Corsini (Fasti Attici, t. III p. 62) hanno stabilita l'epoca in cui Dracone visse (Olimpiade XXXIX, 1). Quanto alle sue leggi, vedi gli autori che hanno scritto sul governo d'Atene, Sigonio, Meursio, Potter ec.

369. La settima De Delictis, nelle Dodici Tavole, viene sviluppata da Gravina (Opp. p. 292, 293, con un Comentario, p. 214, 230). Aulo Gellio (XX, 1) e la Collatio legum mosaicarum et romanarum, contengono molte istruttive particolarità.

370. Tito Livio fa menzione di due epoche di delitto, in cui tremila persone furono accusate, e centonovanta matrone convinte del delitto d'avvelenamento. (XL, 43, VIII, 18). Hume distingue i tempi della virtù pubblica da quelli della virtù privata (Saggi, vol. 1 p. 22, 23). Io crederei piuttosto che queste effervescenze di crimini, come l'anno 1680 in Francia, sono accidenti e mostruosità che non possono lasciar macchia ne' costumi di una nazione.

371. Le Dodici Tavole e Cicerone (pro Roscio Amerino, c. 25, 26) non parlano che del sacco. Seneca (Excerpt. controv. V, 4) vi aggiunge i serpenti. Giovenale ha pietà della scimia che non aveva fatto alcun male (innoxia simia, sat. XIII, 156). Adriano (apud Dositheum magistrum, l. III c. 16 p. 874, 876, colle note di Schulting), Modestino (Pandette, XLVIII, tit. 9 leg. 9), Costantino (Codice, l. IX tit. 17), e Giustiniano (Institute, l. IV tit. 18) indicano tutto quello che si metteva nel sacco del parricida. Ma in pratica questo supplizio bizzarro veniva semplificato. Hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur (Paolo, Sentent. recep. l. V tit. 24 p. 512, ediz. di Schulting).

372. Il primo parricida, che siasi avuto a Roma fu L. Ostio, dopo la seconda guerra punica (Plutarco, in Romulo, t. 1 p. 57). Durante la guerra de' Cimbri, P. Malleolo si rese colpevole del primo matricidio (Tito Livio, Epit. l. LXVIII).

373. Orazio parla di Formidine fustis (l. II, epist. 2, 154); ma Cicerone (De republica, l. IV, apud, Sant'Agostino, De civit. Dei, IX, 6, in Fragment. philosoph. t. III p. 393, ediz. d'Olivet) afferma che i Decemviri decretarono pene capitali contro i libelli: Cum perpaucas res capite sanaissent. — PERPAUCAS!

374. Bynkershoek (Observ. juris rom. l. 1 c. 1; in Opp. t. 1 p. 9, 10, 11) si sforza di provare che i creditori non dividevano il corpo, ma il valore del debitore insolvibile. Ma la sua interpretazione non è che una continuata metafora, e non può distruggere l'autorità romana, di Quintiliano, di Cecilio, di Favonio, e di Tertulliano. Vedi Aulo Gellio (Notti Attiche, XXI).

375. Il primo discorso di Lisia (Reiske, Orator. graec. t. V p. 2-48) è la difesa di un marito che avea ucciso un adultero. Il Dottore Taylor (Lectiones Lysiacae, c. 11, in Reiske, t. VI, 301-308) discute con molta dottrina i diritti dei mariti e de' padri in Roma ed in Atene.

376. Vedi Casaubon, (ad Athenaeum, l. 1 c. 5 p. 19). Percurrent raphanique mugilesque (Catullo, p. 41, 42, ed. di Vossio). Hunc mugilis intrat (Giovenale, Sat. X, 317). Hunc perminxere calones (Orazio, l. I, Sat. II, 44). Familiae stuprandum dedit..... Fraudi non fuit (Valerio Massimo, l. VI c. 1 n. 13).

377. Tito Livio (11, 8) e Plutarco (in Publicola, t. 1 p. 187) allegano questa legge: essa interamente giustifica la opinion pubblica su la morte di Cesare; opinione che Svetonio non temette di pubblicare sotto il governo degli Imperatori. Jure caesus existimatur, dice egli, in Julio, c. 76. Leggansi anche le lettere che si scrissero Cicerone e Muzio poco dopo gl'Idi di Marzo (ad Fam. XI, 27, 28).

378. Πρωτοι δε Αθηναιοι τον τε σιδηρον κατεθεντο (Tucidide, l. 1 c. 6). L'istorico che da questa circostanza ricava un mezzo di giudicare lo stato della civiltà, sdegnerebbe il barbarismo d'una Corte Europea.

379. Cicerone aveva in origine calcolato i danni della Sicilia a millies (ottocentomila lire sterline, Divinatio in Caecilium, c. 5); in seguito poi li ridusse a quadraginties (trecentomila lire sterline, prima aringa, in Verrem, c. 18), e finalmente si accontentò di tricies (ventiquattromila lire sterline). Plutarco (in Ciceron. t. III p. 1584) non ha dissimulato i sospetti ed i romori che in allora si sparsero.

380. Verre passò circa trent'anni nel suo esilio, fino all'epoca del secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di Marc'Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto (Plinio, Hist. Nat. XXXIV, 3).

381. Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1). Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti da Silla. Appiano (De bello civili, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz. Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime dell'ordine senatorio, e mille seicento dell'ordina equestre.

382. Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea, Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l. IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la Collatio legum mosaicarum et romanarum (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926).

383. Egli era un tutore che aveva avvelenato il suo pupillo. Quantunque il delitto fosse atroce, Svetonio (c. 9) colloca questo castigo nel numero delle azioni in cui Galba si mostrò acer, vehemens, et in delictis coercendis immodicus.

384. Gli Abactores o Abigeatores che portavan via un cavallo, due cavalle od un paio di buoi, cinque porci o dieci capre incorrevano una pena capitale (Paolo, sentent. recept. l. IV tit. 18 p. 497, 498). Adriano (ad Concil. Boetic.) in ragione della frequenza del delinquere, più severo, condanna i rei ad gladium, ludi damnationem (Ulpiano, De officio proconsulis, l. VIII, in Collatione legum mosaicarum et romanarum, tit. 11 p. 235).

385. Infino a che non si fece la pubblicazione del Giulio Paolo di Schulting (l. II tit. 26 p. 317, 323), si è tenuto per fermo, o si è da tutti creduto, che le leggi Giulie condannassero l'adultero alla pena di morte. Questo sbaglio è nato da una frode o da un errore di Triboniano. Non pertanto a tenore di quanto racconta Tacito, Lipsio indovinava la verità (Annali, II, 50; III, 24; IV, 42), secondato anche dal costume d'Augusto che nelle debolezze delle mogli della sua famiglia distingueva quelle che seco traevano il delitto di lesa maestà.

386. Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle degli uomini.

387. Timone (l. 1) e Teopompo (l. XLIII, apud Athenaeum, l. XII p. 517) descrivono il lusso e la dissolutezza degli Etruschi: πολυ μεν τοι γε χαιρουσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Verso quel tempo (A. U. C. 445) i giovani romani frequentavano le scuole d'Etruria (Tito Livio, IX, 36).

388. I Persiani s'erano corrotti alla stesse scuola: απ’ Ελληνων μαθοντες παισι μισγονται (Erodoto, l. 1 c. 135). Vi sarebbe da fare una curiosissima dissertazione sull'introduzione del vizio contro natura, nei tempi posteriori ad Omero; sui progressi che fece tra i Greci dell'Asia e dell'Europa, sulla veemenza delle passioni di questi ed il sì fievole espediente della virtù e dell'amicizia che tanto ricreava i filosofi d'Atene. Ma scelera ostendi oportet dum puniuntur, abscondi flagitia.

389. In una istessa incertezza cadono il nome, l'epoca e le disposizioni di questa legge (Gravina, Opp. p. 432, 433; Eineccio, Hist. iur. rom. n. 108; Ernesti, Clav. Ciceron. in Indice legum). Ma devo notare per la verità che la nefanda Venus del riservato Tedesco è dall'Italiano più castigato chiamata aversa.

390. Vedi il discorso d'Eschine contro il catamita Timarco (in Beiske, Orat. graec. t. III p. 21-184).

391. Si presentano in folla alla mente del lettore, che ha cognizioni degli autori antichi, i nefandi passi; per me mi contenterò di indicare in questo luogo la fredda riflessione d'Ovidio: