CAPITOLO XLIV.

Idea della Giurisprudenza Romana. Leggi dei Re. Dodici Tavole dei Decemviri. Leggi del Popolo. Decreti del Senato. Editti dei Magistrati e degl'Imperatori. Autorità dei Giureconsulti. Codice, Pandette, Novelle, ed Instituta di Giustiniano: I. Diritto delle persone. II Diritto delle cose. III Ingiurie ed Azioni private. IV Delitti e Pene.

Stritolati nella polvere sono i varj titoli delle vittorie di Giustiniano: ma il nome del legislatore vive inscritto sopra un nobile e perpetuo monumento. Sotto il Regno e per cura di lui, la Giurisprudenza civile fu ordinata e raccolta nelle immortali opere del Codice, delle Pandette, e della Instituta[196]. La ragione pubblica dei Romani tacitamente o studiosamente si trasfuse nelle instituzioni domestiche dell'Europa[197], e le leggi di Giustiniano tutt'or riscuotono il rispetto o l'obbedienza delle indipendenti nazioni. Ben saggio o fortunato è il Principe che collega la sua propria riputazione con l'onore e l'interesse di un ordine d'uomini destinato a perpetuarsi nella società. La difesa del fondatore è la prima causa che in ogni secolo ha esercitato lo zelo e l'industria dei Giureconsulti; piamente essi rammemorano le sue virtù; dissimulano, o negano i suoi falli, e rigorosamente puniscono il delitto o la demenza dei ribelli che ardiscono di macchiare la maestà della porpora. L'idolatria dell'amore ha provocato, come d'ordinario avviene, il rancore dell'opposizione; il carattere di Giustiniano è stato esposto alla cieca veemenza dell'adulazione e dell'invettiva, e l'ingiustizia di una setta (gli Anti-Triboniani) ha rifiutato ogni lode ed ogni merito al Principe, ai suoi ministri ed alle sue leggi[198]. Non attaccato ad alcuna parte, non interessato che alla verità ed al candore dell'istoria, e diretto dalle più moderate ed abili guide,[199] io entro con giusta diffidenza nel soggetto della legge civile, che ha consumato tutta la vita di tanti eruditi, e tappezzato le pareti di tante spaziose biblioteche. In un solo, e se è possibile in un breve capitolo, io mi accingo a delineare la Giurisprudenza Romana, da Romolo sino a Giustiniano[200], ad apprezzare il lavoro di questo Imperatore; poi mi farò a contemplare i principj di una scienza che tanto importa alla pace ed alla felicità del viver sociale. Le leggi di una nazione formano la parte più instruttiva della sua istoria, e, quantunque io mi sia dedicato a scrivere gli annali di una Monarchia nel suo declinare, di buon animo abbraccerò l'occasione di respirare la pura e fortificante aria della Repubblica.

Il Governo primitivo di Roma era composto, con qualche politica avvedutezza[201] di un Re elettivo, di un Consiglio di nobili, e di una Assemblea generale del popolo. Il Magistrato supremo amministrava la guerra e la religione; egli solo proponeva le leggi, le quali venivano discusse nel Senato, e finalmente ratificate o rigettate da una pluralità di voci nelle trenta Curie o parrocchie della Città. Romolo, Numa, e Servio Tullio, vengono celebrati come i legislatori più antichi, e ciascuno di loro ha diritto alla sua parte nella triplice divisione della Giurisprudenza[202]. Le leggi del matrimonio, l'educazione dei figliuoli, e l'autorità paterna, che pajono trarre la loro origine dalla stessa natura, sono attribuite alla rozza sapienza di Romolo. Numa disse di aver ricevuto dalla Ninfa Egeria, nei notturni loro colloquj, le leggi delle nazioni e del Culto religioso che egli introdusse. All'esperienza di Servio si ascrivono le leggi civili: egli bilanciò i diritti e le fortune delle sette classi di Cittadini; ed assicurò, col mezzo di cinquanta nuovi regolamenti, l'osservanze dei contratti, e la punizione dei delitti. Lo Stato ch'egli avea piegato verso la democrazia, fu dall'ultimo Tarquinio trasformato in un dispotismo arbitrario, ed allorchè l'uffizio di Re fu abolito, i Patrizj presero per sè tutti i profitti della libertà. Odiose ed anticate divennero le leggi reali; i Sacerdoti ed i Nobili conservarono in silenzio il misterioso deposito, ed in capo a sessant'anni, i Cittadini di Roma ancora si lamentavano ch'erano retti dalla sentenza arbitraria dei Magistrati. Tuttavia le instituzioni positive dei Re si erano miste coi costumi pubblici e privati della città; si compilarono[203] alcuni frammenti di quella veneranda giurisprudenza[204], mediante la diligenza degli antiquarj, e più di venti testi parlano anche al presente la rozzezza dell'idioma Pelasgo dei Latini[205].

Io non ripeterò la storia ben nota dei Decemviri[206] i quali macchiarono colle loro azioni l'onore d'incidere sul rame, sul legno o sull'avorio le Dodici Tavole delle leggi Romane[207]. Dettate esse furono dal rigido e geloso spirito di un'aristocrazia, che con ripugnanza aveva ceduto alle giuste richieste del Popolo. Ma la sostanza delle Dodici Tavole si attagliava allo stato della Città; ed i Romani erano usciti dalla barbarie, poichè erano capaci di studiare e di adottare le instituzioni dei loro più colti vicini. Un savio cittadino di Efeso fu dall'invidia cacciato fuori dal suo nativo Paese. Innanzi che toccasse i lidi del Lazio, egli aveva osservato le varie forme della natura umana e della società civile. Egli compartì i suoi lumi ai legislatori di Roma, ed una statua fu innalzata nel Foro per immortalare la memoria di Ermodoro[208]. I nomi e le divisioni delle monete di rame, unico denaro coniato di Roma fanciulla, erano di origine dorica:[209] le messi della Campania e della Sicilia provvedevano a' bisogni di un Popolo, l'agricoltura del quale era spesso interrotta dalla guerra e dalle fazioni, e poscia che stabilito fu il commercio[210], i deputati che salpavano dal Tevere, potevano ritornare da quei porti con un carico più prezioso di sapienza politica. Le colonie della Magna Grecia aveano trasportato in Italia, e migliorato le arti della lor madre patria: Cuma e Reggio, Crotona e Taranto, Agrigento e Siracusa, erano nel numero delle più fiorenti città. I discepoli di Pitagora applicarono la filosofia all'uso del Governo; le leggi non scritte di Caronda si giovavano della Poesia e della Musica[211], e Zaleuco stabilì la Repubblica dei Locresi, la quale durò senza alterazione per più di due secoli[212]. Fu un somigliante motivo di orgoglio nazionale che trasse Tito Livio e Dionisio a credere, che i deputati di Roma visitassero Atene al tempo della saggia e splendida amministrazione di Pericle, e che le leggi di Solone fossero trasfuse nelle Dodici Tavole. Se Atene avesse effettivamente ricevuto una tale ambasceria dai Barbari dell'Esperia, il nome Romano sarebbe stato familiare ai Greci prima del Regno di Alessandro[213], e la curiosità dei tempi susseguenti avrebbe indagato e celebrato la più lieve testimonianza che fosse rimasta di un simil fatto. Ma taciono i monumenti Ateniesi, nè par credibile che i Patrizj si esponessero ad una lunga e pericolosa navigazione, per copiare il purissimo modello di una democrazia. Paragonando le Tavole di Solone con quelle dei Decemviri, si può scoprire qualche accidentale rassomiglianza: alcune regole che la natura e la ragione hanno rivelato ad ogni società; alcune prove di una comune discendenza dall'Egitto, o dalla Fenicia[214]. Ma in tutti i gran tratti della Giurisprudenza pubblica e privata, i Legislatori di Roma e di Atene compariscono stranieri o contrarj fra loro.

Qualunque esser possa l'origine od il merito delle Dodici Tavole,[215] esse ottennero appresso i Romani quel cieco e parziale ossequio che i Legislatori di ogni paese sono desiderosi di compartire alle municipali loro instituzioni. Cicerone[216] ne raccomanda lo studio, come piacevole ugualmente ed instruttivo. «Esse dilettano l'animo colla rimembranza di antichi vocaboli, e col ritratto di antichi costumi; esse inculcano i più sodi principj di Governo e di morale; ed io non temo di affermare che la breve composizione dei Decemviri supera il valore effettivo di tutti i libri della filosofia Greca. Quanto ammirabile», soggiunge Tullio, con onesto od affettato pregiudizio, «è mai la sapienza dei nostri antenati! Noi soli siamo i maestri della prudenza civile, e la nostra preminenza sempre più risplende se volgiamo lo sguardo alla rozza e quasi ridicola giurisprudenza di Dracone, di Solone, e di Licurgo». Le Dodici Tavole furono commesse alla memoria dei giovani ed alla meditazione dei vecchi, esse furono trascritte ed illustrate con dotta accuratezza; esse scamparono alle fiamme accese dai Galli; esse sussistevano al tempo di Giustiniano, e la successiva lor perdita venne imperfettamente restaurata dalle fatiche dei critici moderni.[217] Ma benchè questi venerabili monumenti fossero considerati come la norma del diritto e la fonte della Giustizia,[218] furono però soverchiati dal peso e dalla varietà delle nuove leggi, che, in capo a cinque secoli, divennero un male più intollerabile che i vizj della città.[219] Il Campidoglio racchiudeva tremila tavole di bronzo, contenenti gli atti del Senato e del Popolo;[220] ed alcuni di questi atti, come la Legge Giulia contro l'estorsione, comprendevano più di cento capitoli[221]. I Decemviri aveano trascurato di trapiantare in Roma quello Statuto di Zeleuco che per sì lungo tempo mantenne l'integrità della sua Repubblica. Un Locrese che proponeva una nuova legge, si doveva presentare all'Assemblea del Popolo con una corda al collo, e se rigettata era la legge, il novatore veniva strangolato immantinente.

I Decemviri erano stati nominati, e le loro Tavole approvate da un'Assemblea delle Centurie, nella quale le ricchezze preponderarono sopra il numero. La prima classe dei Romani, composta di quelli che possedevano centomila libbre di rame[222] ottenne novantotto suffragj, e non ne rimasero che novantacinque per le sei classi inferiori, distribuite secondo le loro sostanze dalla politica artifiziosa di Servio. Ma i Tribuni ben presto stabilirono una massima più speciosa e popolare, cioè che ogni cittadino ha un egual diritto a stabilire le leggi a cui gli è forza obbedire. In luogo delle Centurie, essi convocarono le Tribù; ed i Patrizj, dopo un'impotente contesa, si sottoposero ai decreti di un'Assemblea, in cui i loro voti erano confusi con quelli degli infimi della Plebe. Non pertanto, sinchè le Tribù passarono successivamente sopra i piccoli ponti,[223] e diedero il loro suffragio ad alta voce, la condotta di ogni Cittadino rimase esposta agli occhi ed agli orecchi de' suoi amici e compatriotti. Il debitore insolvente consultava il volere del suo creditore; il cliente avrebbe arrossito di opporsi alle mire del suo patrono; il Generale era seguito dai suoi Veterani, e l'aspetto di un grave Magistrato serviva di ammaestramento alla moltitudine. Un nuovo metodo di dar le voci in segreto abolì l'influenza del timore e della vergogna, dell'onore e dell'interesse, e l'abuso della libertà accelerò i progressi dell'anarchia e del dispotismo[224]. I Romani avevano ambito di essere eguali; essi furono posti a livello dall'uguaglianza della servitù; ed il formale consentimento delle Tribù o Centurie pazientemente ratificò i dettati di Augusto. Una volta, ed una volta sola, egli provò un'opposizione sincera e gagliarda. I suoi sudditi avevano ceduto tutta la libertà politica; essi difesero la libertà della vita domestica. Si rigettò con grandi clamori una legge che imponeva l'obbligazione e più stretti rendea i vincoli del matrimonio. Properzio, tra le braccia di Delia applaudiva alla vittoria dell'amor licenzioso; e il divisamento della riforma venne sospeso, finchè sorse al mondo una nuova e più trattabile generazione[225]. Non era necessario un tale esempio per mostrare ad un prudente usurpatore il pericolo delle Assemblee popolari; ed il loro abolimento, che Augusto aveva tacitamente preparato, si compì senza resistenza, e quasi senza che alcun ne parlasse, all'avvenimento del suo successore.[226] Sessantamila legislatori plebei, formidabili pel numero, e fatti sicuri dalla povertà, furono soppiantati da sei cento Senatori che tenevano gli onori, le sostante e le vite loro dalla clemenza dell'Imperatore. Alleviata fu pel Senato la perdita del potere esecutivo mediante il dono dell'autorità legislativa, ed Ulpiano dietro la pratica di due secoli poteva asserire che i decreti del Senato avevano la forza e la validità delle leggi. Nei tempi di libertà, la passione o l'errore del momento aveva spesso dettato le risoluzioni del Popolo; la legge Cornelia, la Pompea, la Giulia, furono adattate da una sola mano ai disordini che prevalevano: ma il Senato, sotto il Regno dei Cesari, era composto di magistrati e di legisti, e di rado, nelle questioni di Giurisprudenza privata, il timore o l'interesse corrompevano l'integrità del loro giudizio[227].

Al silenzio od all'ambiguità delle leggi si suppliva, sopraggiungendo l'occasione, cogli EDITTI di que' Magistrati ch'erano investiti degli onori dello Stato[228]. Questa antica prerogativa dei Re di Roma fu trasferita ai Consoli e Dittatori, ai Censori e Pretori nei rispettivi loro uffizi, ed i Tribuni del Popolo, gli Edili ed i Proconsoli si arrogarono un sì fatto diritto. In Roma e nelle province gli editti del Giudice supremo, il Pretore della città, facevano ogni anno conoscere i doveri dei sudditi e l'intenzione del Governatore, e riformavano la giurisprudenza civile. Tosto che saliva sul Tribunale, egli significava colla voce del banditore, e quindi faceva scrivere sopra un muro bianco, le norme a cui egli si prefiggea di attenersi nella decisione dei casi dubbii, ed il mitigamento che la sua equità poteva apportare al preciso rigore degli antichi statuti. S'introdusse nella Repubblica un principio di discrezione più conforme al genio della Monarchia: l'arte di rispettare il nome e di eludere l'efficacia delle leggi fu accresciuta dai successivi Pretori; s'inventarono sottigliezze e finzioni per travisare le più chiare intenzioni dei Decemviri, ed anche quando salutare era lo scopo, assurdi per lo più spesso erano i mezzi. Si permetteva che il segreto o probabile volere dei defunti prevalesse sopra l'ordine di successione e le forme dei testamenti; ed il pretendente, il quale era escluso dal carattere di erede, non accettava con minor piacere dalle mani di un indulgente Pretore il possesso dei beni del morto suo parente o benefattore. Nella riparazione dell'ingiurie private, si sostituirono compensi ed ammende all'obsoleto rigore delle Dodici Tavole; immaginarie supposizioni annientavano il tempo e lo spazio, e le ragioni della gioventù, della frode, o della violenza cassavano l'obbligo, o scusavano l'adempimento di uno sconveniente contratto. Una giurisdizione così vaga ed arbitraria era esposta ai più pericolosi abusi: la sostanza ugualmente che la forma della giustizia venivano spesso sacrificate ai pregiudizi della virtù, o all'obbliquo impulso di una lodevole affezione, ed alle più grossolane seduzioni dell'interesse o del risentimento. Ma gli errori od i vizj di ciascun Pretore spiravano insieme colle sue funzioni di un anno. I Giudici suoi successori non copiavano che quelle massime che avevano la conferma della ragione e dell'esperienza; la soluzione di nuovi casi definiva la norma di procedere, ed allontanate erano le tentazioni di operar l'ingiustizia dalla legge Cornelia, che costringea il Pretore dell'anno a seguire la lettera e lo spirito del primo suo bando[229]. Era serbato alla sollecitudine ed alla dottrina di Adriano l'ufficio di compiere il disegno concepito dal genio di Cesare; ed immortalata fu la pretura di Salvio Giuliano, eminente Giureconsulto, mediante la composizione dell'EDITTO PERPETUO. L'Imperatore ed il Senato ratificarono questo codice, saviamente meditato; riconciliossi alfine il lungo divorzio della legge e dell'equità; ed in luogo delle Dodici Tavole, si stabilì l'Editto Perpetuo qual invariabil norma della giurisprudenza civile[230].

Da Augusto fino a Trajano, i modesti Cesari si contentarono di promulgare i loro editti ne' vari caratteri di un Magistrato romano; e ne' decreti del Senato s'inserivano rispettosamente le epistole e le orazioni del Principe. Pare che Adriano fosse il primo[231] ad assumere, senza velo, la pienezza del potere legislativo. E questa innovazione, così grata all'attiva sua mente, fu favorita dalla pazienza de' tempi e dal lungo dimorar ch'egli fece lungi dalla sede del Governo. Si attennero all'istessa politica i susseguenti monarchi, e secondo la rozza metafora di Tertulliano, «la tenebrosa ed avviluppata selva delle leggi antiche fu dilucidata dalla scure de' mandati e delle costituzioni reali[232]». Per lo spazio di quattro secoli, da Adriano a Giustiniano, la giurisprudenza pubblica e privata venne foggiata a norma del voler del Sovrano; ed a poche instituzioni, sì divine che umane, si permise di rimanere sulle prische lor basi. L'origine della legislazione imperiale fu nascosta dalle tenebre de' tempi e dal terrore di un dispotismo armato; e si propagò una doppia finzione dalla servilità e forse dall'ignoranza de' legisti che si scaldavano al sole delle corti di Roma e di Bisanzio. I. A preghiera degli antichi Cesari, il Popolo od il Senato avea spesso conceduto loro un'esenzione personale dagli obblighi e dalle pene degli statuti particolari; ed ogni concessione era un atto di giurisdizione esercitato dalla repubblica verso il primo de' suoi cittadini. L'umile privilegio di costui venne finalmente trasformato nella prerogativa di un tiranno; e l'espressione latina di sciolto dalle leggi[233] supponevasi che innalzasse l'Imperatore sopra tutti i raffrenamenti umani, e lasciasse la sua coscienza e ragione come la sacra misura della sua condotta. II. I decreti del Senato, che, ad ogni regno, determinavano i titoli ed i poteri di un Principe elettivo, significavano essi pure la dipendenza dei Cesari: nè fu se non dopo che le idee ed anche la lingua dei Romani erano state corrotte, che Ulpiano, o più probabilmente Triboniano stesso[234] immaginò e la legge Reale[235], ed una concessione irrevocabile per parte del Popolo. Allora i principj di libertà e di giustizia servirono a sostenere l'origine del potere Imperiale, quantunque falsa nel fatto, e fonte di schiavitù nelle sue conseguenze. «Il piacere dell'Imperatore, dicevano, ha il vigore e l'effetto di legge, poichè il Popolo Romano, mediante la legge Reale, ha trasferito ne' suoi Principi la piena estensione del suo potere e della sua sovranità[236]». Si permise che il volere di un solo uomo, di un fanciullo forse, prevalesse sopra la sapienza dei secoli, e i desiderj di milioni di uomini; ed i Greci degenerati si recarono a gloria di dichiarare che nelle sole mani del Principe si poteva sicuramente depositare l'esercizio arbitrario della legislazione. «Qual interesse o passione», esclamava Teofilo nella corte di Giustiniano, «può toccare il Monarca nella tranquilla e sublime altezza in cui siede? Egli è già signore delle vite e delle sostanze de' suoi sudditi; e coloro che gli sono caduti in disgrazia, sono già noverati tra gli estinti[237]». Tenendo a vile il linguaggio dell'adulazione, lo storico dee confessare che, nelle questioni di giurisprudenza privata, il Sovrano assoluto di un grande Impero può di rado esser mosso da alcuna considerazione personale. La virtù, od anzi la ragione suggerirà all'imparziale sua mente, che egli è il custode della pace e dell'equità, e che l'interesse della società inseparabilmente è vincolato col suo. Nel Regno più debole e più vizioso, la sede della giustizia fu occupata dal senno e dall'integrità di Papiniano e di Ulpiano[238]; ed i nomi di Caracalla e de' suoi ministri stanno scritti in fronte ai più puri materiali del Codice e delle Pandette[239]. Il Tiranno di Roma era alle volte il benefattore delle province. Un pugnale pose fine ai misfatti di Domiziano; ma la prudenza di Nerva confermò gli atti di lui, che un Senato, commosso da sdegno, avea cassato nel giubilo della sua liberazione.[240] Non pertanto nei rescritti[241] ossia risposte ai consulti dei Magistrati il più savio dei Principi potea venir tratto in errore da un'esposizione parziale del caso. È questo abuso il quale metteva le frettolose lor decisioni al livello de' maturi e deliberati atti della legislazione, fu senza frutto condannato dal buon senso e dall'esempio di Trajano. I rescritti dell'Imperatore, le sue concessioni, i suoi decreti, i suoi editti e le sue prammatiche sanzioni, erano sottoscritti con inchiostro purpureo[242], e trasmessi alle Province come leggi generali o speciali, che i Magistrati dovevano eseguire, ed a cui il popolo doveva obbedire. Ma siccome il lor numero di continuo si moltiplicava, la regola dell'obbedienza divenne ogni giorno più dubbia ed oscura, sintanto che il Codice Gregoriano, quello di Ermogene e quel di Teodosio determinarono ed asserirono la volontà del Sovrano. I due primi, de' quali salvaronsi pochi frammenti, furono composti da due Giureconsulti privati, ad oggetto di conservare le costituzioni degli Imperatori Pagani, da Adriano sino a Costantino. Il terzo, che ci rimane intero, fu compilato in sedici libri per ordine di Teodosio il Giovine, onde consacrare le leggi dei Principi Cristiani, da Costantino fino al proprio suo Regno. Ma i tre Codici ottennero un'eguale autorità ne' Tribunali; ed il Giudice potea tenere in conto di spurio[243] o andato in disuso ogni atto che non si racchiudesse in quel sacro deposito.

Fra le nazioni selvagge, si supplisce imperfettamente alla mancanza delle lettere coll'uso di segni visibili, i quali destano l'attenzione, e perpetuano la rimembranza di ogni transazione pubblica o privata. La giurisprudenza dei primi Romani presentava le scene di un pantomimo; le parole erano adattate ai gesti, ed il più lieve errore, la più tenue negligenza nelle forme della procedura, era sufficiente per annullare la sostanza dei più fondati diritti. La comunione del matrimonio si denotava col fuoco e coll'acqua, elementi necessarj della vita[244]: e la moglie ripudiata restituiva il mazzo delle chiavi, mediante la consegna delle quali era stata investita del governo della famiglia. La manumissione di un figlio o di uno schiavo si faceva col percuoterlo leggermente in volto: si proibiva un'opera col gettarvi sopra una pietra; s'interrompeva la prescrizione, col rompere un ramoscello. Il pugno chiuso era il simbolo di un pegno o di un deposito; si presentava la mano destra per impegnar la parola o mostrare la confidenza. Si spezzava un fil di paglia per indicare ch'era stabilito un contratto. S'introducevano i pesi e le bilance in ogni pagamento, e l'erede che accettava un testamento era alle volte obbligato di scoppiettar colle dita, di gettar via gli abiti, e di saltare e ballare con reale ed affettata allegrezza[245]. Se un cittadino reclamava nella casa di un vicino qualche effetto rubatogli, egli nascondea la sua nudità con un pezzo di tela di lino, e si copriva il volto con una maschera o con un bacino per timore d'incontrar gli occhi di una vergine o di una Matrona[246]. In un'azione civile, il querelante toccava l'orecchio del suo testimonio, afferrava per la gola il suo riluttante avversario, ed implorava, con solenni lamenti, l'ajuto de' suoi Concittadini. I due competitori si abbrancavan per le mani, come se fossero pronti a combattere innanzi al Tribunal del Pretore: egli ordinava loro di produrre l'oggetto del litigio; essi discostavansi, poi ritornavano con passi misurati, e gettavano a' suoi piedi una zolla, per rappresentare il Campo che si contendevano. Questa occulta scienza delle parole e delle azioni della legge, era il retaggio dei Pontefici e dei Patrizj. Non diversamente dagli Astrologi Caldei, essi annunciavano ai loro clienti i giorni d'operare e quelli di riposare; queste importanti bagattelle erano intrecciate colla religione di Numa, ed anche dopo la pubblicazione delle Dodici Tavole, l'ignoranza delle forme giudiziarie continuò a tenere i Romani in una specie di servitù. Il tradimento di alcuni uffiziali plebei rivelò finalmente questi fruttuosi misterj: venne un secolo più illuminato che osservò le azioni legali, ridendosi di loro: e la stessa antichità che santificò la pratica, cancellò dalla memoria l'uso ed il significato di quella primitiva favella[247].

A. D. 303-648

Si coltivò nondimeno un'arte più liberale dai savj di Roma, i quali, in un senso più stretto, si possono riguardare come gli autori della legge civile. L'alterazione dell'idioma e de' costumi dei Romani rendè lo stile delle Dodici Tavole sempre meno famigliare ad ogni generazione novella, ed i passi dubbiosi imperfettamente furono schiariti dalle cure degli antiquarj legali. Più nobile ed importante studio era quello di definire le ambiguità delle leggi, di circoscriverne l'effetto, di applicarne i principj, di estenderne le conseguenze, di riconciliarne le contraddizioni apparenti o reali; e la provincia della legislazione fu tacitamente occupata dagli espositori degli antichi statuti. Le sottili loro interpretazioni concorsero con l'equità del Pretore, a riformare la tirannia delle più rozze età. Una giurisprudenza artificiale, ajutata da mezzi intricati e bizzarri, si applicò a far risorgere i semplici dettami della natura e della ragione, e l'abilità di molti cittadini privati utilmente adoperossi a sottominare le istituzioni pubbliche del loro paese. La rivoluzione di quasi mille anni, dalle Dodici Tavole sino al Regno di Giustiniano, può dividersi in tre periodi quasi eguali in durata, e distinti l'un dall'altro pel metodo d'instruzione, e pel carattere dei legisti[248]. L'orgoglio e l'ignoranza contribuirono, durante il primo periodo, a ristrignere dentro angusti confini la scienza della legge Romana. Nei giorni pubblici di mercato o di assemblea, si vedeano i maestri dell'arte passeggiar pel Foro, pronti a dare il necessario consiglio all'infimo dei loro concittadini, dal cui suffragio essi potevano ricercare il contraccambio della gratitudine, al porgersi dell'occasione. Quando cresciuti erano negli anni o negli onori, essi stavano in casa, assisi sopra una sedia od un trono, ad aspettare con paziente gravità le visite dei loro clienti, i quali, al romper del giorno, venivano in folla dalla città o dalla campagna ad assediarne le porte. I doveri della vita sociale, e gl'incidenti di una procedura giudiziale, formavano l'ordinario argomento di queste consultazioni, e l'opinione verbale o scritta dei giureconsulti era concepita secondo le regole della prudenza e della legge. Si permetteva di stare ascoltando ai giovani del loro ordine o della loro famiglia; i loro figliuoli godevano il benefizio di più private lezioni, e la famiglia Mucia fu rinomata gran tempo per l'ereditario conoscimento della legge civile. Il secondo periodo, la dotta e splendida età della giurisprudenza, si può estendere dalla nascita di Cicerone sino al Regno di Alessandro Severo. Si formò un sistema; s'instituirono scuole; si composero libri, e sì i vivi che i morti servirono all'ammaestramento dello studioso. Il Tripartito di Elio Peto, soprannominato il Cauto, ci pervenne come la più antica opera di giurisprudenza. Catone il Censore aggiunse qualche cosa alla sua fama, mercè de' suoi studi legali e di quelli di suo figlio. Tre uomini dotti in legge illustrarono il nome di Muzio Scevola. Ma la gloria di aver perfezionata la scienza fu attribuita a Servio Sulpizio, loro discepolo, ed amico di Tullio; e la lunga successione di Giureconsulti che con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari, vien finalmente chiusa dai rispettabili caratteri di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano. I nomi loro, ed i titoli delle diverse loro opere, minutamente furono conservati, e l'esempio di Labeone può porgere qualche idea della diligenza e fecondità loro. Questo eminente Giurisperito del secolo di Augusto, spendea il suo anno, parte in città parte in campagna, tra il lavoro degli affari e quel del comporre, e si annoverano quattrocento libri, frutto dei solitari suoi studi. Si cita il libro duecento e cinquantanove della raccolta del suo rivale Capitone, e pochi Professori potevano esporre le loro opinioni in meno di un centinajo di volumi. Nel terzo periodo, tra i regni di Alessandro e di Giustiniano, quasi muti restarono gli oracoli della giurisprudenza. Appagata era la curiosità; il Trono occupato era da' Tiranni e da' Barbari; le disputazioni religiose traevano a sè gli spiriti attivi; ed i Professori di Roma, di Costantinopoli, e di Berito umilmente si contentavano di ripetere le lezioni dei loro più illuminati predecessori. Dai tardi avanzamenti e dalla rapida declinazione di questi studi legali, si può inferire che essi ricerchino uno stato di pace e di raffinamento sociale. Dalla moltitudine de' luminosi legulei che riempiono lo spazio di mezzo, si chiarisce che si può attendere a tali studi, e comporre somiglianti opere, con una dose comune di giudizio, di sperienza e d'industria. Il genio di Cicerone e di Virgilio più manifesto si fece a misura che ogni nuova età si mostrò incapace di produrne un simile od un secondo: ma i più eminenti maestri di giurisprudenza erano certi di lasciare discepoli, che gli uguaglierebbero o supererebbero in merito ed in celebrità.

Nel settimo secolo di Roma, l'alleanza della filosofia greca venne ad ingentilire e perfezionare la giurisprudenza che grossolanamente si era adattata ai bisogni dei primi Romani. Gli Scevola s'erano formati mediante l'uso e l'esperienza; ma Servio Sulpizio fu il primo legista che stabilisse l'arte sua sopra una teorica certa e generale[249]. Egli applicò, qual infallibil regola, la logica di Aristotile e degli Stoici, al discernimento del vero e del falso; ridusse a generali principj i casi particolari, e diffuse sopra la massa informe la luce dell'ordine e dell'eloquenza. Cicerone, suo contemporaneo ed amico, non cercò il nome di legulejo di professione; ma la giurisprudenza della sua patria trasse ornamento dal suo incomparabile ingegno che trasforma in oro ogni oggetto cui tocca. Seguendo l'esempio di Platone, egli compose una Repubblica, e ad uso della sua Repubblica compilò un trattato di leggi in cui si sforza di dedurre da celeste origine la sapienza e la giustizia della costituzione Romana. L'intero Universo, secondo la sublime sua ipotesi, forma un'immensa Repubblica: i Numi e gli uomini che partecipano della stessa essenza sono membri della stessa comunità; la ragione prescrive la legge della natura e delle nazioni, e tutte le instituzioni positive, quantunque modificate dall'accidente o dal costume, sono tratte dalla norma del retto, che la Divinità ha stampato in ogni animo virtuoso. Da questi misteri filosofici, dolcemente egli esclude gli Scettici, i quali ricusano di credere, e gli Epicurei, i quali non hanno volontà di operare. Questi ultimi disdegnano le cure della Repubblica; egli dà loro il consiglio di abbandonarsi al sonno negli ombrosi lor orti. Ma umilmente prega la nuova Accademia di tenere il silenzio, poichè le audaci obbiezioni di essa tosto distruggerebbero l'elegante e ben ordinata struttura del suo grande sistema[250]. Egli rappresenta Platone, Aristotele e Zenone come i soli maestri che armino ed ammaestrino un cittadino pei doveri della vita sociale. Si riconobbe poi che la più salda tempra di queste diverse armature era quella degli Stoici[251]; e le scuole di giurisprudenza sen valsero più che delle altre, sì per l'uso che per l'ornamento. I Giureconsulti romani impararono dal Portico a vivere, a ragionare ed a morire: ma succhiarono in parte i pregiudizi della setta, l'amore del paradosso, il pertinace abito del disputare, ed un minuto attaccamento alle parole, ed alle distinzioni verbali. S'introdusse la superiorità della forma sopra la materia per fondare il diritto di proprietà: e l'eguaglianza dei delitti viene sostentata da un'opinione di Trebazio[252], il quale asserisce che chi tocca un orecchio, tocca tutto il corpo, e che chi ruba alcun che da un mucchio di grano o da una botte di vino, è colpevole dell'intero furto[253].

Le armi, l'eloquenza e lo studio della legge civile innalzavano un cittadino di Roma alle dignità dello Stato, e le tre professioni ricavavano spesse volte più lustro dall'unione loro in uno stesso individuo. La scienza del Pretore che componeva un editto, conferiva una specie di preferenza e di autorità ai suoi sentimenti privati: con rispetto si riguardava l'opinione di un Censore o di un Console, e le virtù od i trionfi di un giurisperito porgevano peso ad una interpretazione forse dubbia delle leggi. Il velo del mistero protesse per lungo tempo le arti de' Patrizj, ed in tempi più illuminati la libertà delle indagini stabilì i principii generali della giurisprudenza. Le disputazioni del Foro dilucidarono i casi sottili ed avviluppati; si ammisero varie norme, varj assiomi e varie definizioni[254], come i dettati genuini della ragione; ed il consentimento dei professori di legge influì sulla pratica dei Tribunali. Ma questi interpreti non potevano sancire nè eseguire le leggi della Repubblica, ed i Giudici potevano avere in non cale l'autorità degli stessi Scevola che spesso veniva sopraffatta dall'eloquenza o dai sofismi di un avvocato ingegnoso. Primi furono[255] Augusto e Tiberio ad adottare, come utile stromento, la scienza de' legulei; le servili fatiche di questi accomodarono l'antico sistema allo spirito ed alle mire del dispotismo. Col bel pretesto di assicurare la dignità dell'arte, il privilegio di sottoscrivere opinioni valide e legali fu ristretto ai Savj di grado senatorio, o dell'ordine equestre, i quali preventivamente dovevano essere approvati dal giudizio del Principe; e questo monopolio prevalse, sinchè la libertà della professione non fu restituita da Adriano ad ogni cittadino consapevole della sua abilità e del suo sapere. La discrezione del Pretore venne allora governata dalle lezioni de' suoi precettori; si ordinò ai Giudici di obbedire ai comenti, non meno che al testo della legge, e l'uso dei codicilli fu un'innovazione degna di ricordo che Augusto ratificò per consiglio dei Giureconsulti[256].

I più assoluti comandamenti non potevano esigere che i Giudici andassero d'accordo coi legisti, se i legisti non andavano d'accordo fra loro. Ma le istituzioni positive sono spesse volte il risultato delle costumanze e del pregiudizio; le leggi e la favella sono ambigue ed arbitrarie; dove la ragione è incapace di pronunziar sentenza, l'amore dell'argomentare viene acceso dall'invidia dei rivali, dalla vanità dei maestri, dal cieco attaccamento dei loro discepoli; e le due Sette una volte famose, dei Proculiani e dei Sabiniani, si divisero la giurisprudenza Romana[257]. Due sapienti in legge, Atejo Capitone, ed Antistio Labeone[258], adornarono la pace del secolo di Augusto: cospicuo il primo pel favore del Principe, più illustre il secondo per lo spregio in che avea questo favore, e per la vigorosa benchè innocua sua opposizione al Tiranno di Roma. La diversa tempra dell'indole e dei principj loro diede un diverso corso ai loro studj legali. Labeone era affezionato alla forma dell'antica Repubblica; il suo rivale appigliossi alla sostanza più profittevole della sorgente Monarchia. Ma bassa ed inclinata alla dipendenza è la natura di un cortigiano; e Capitone di rado ardisce dipartirsi dai sentimenti od almeno dalle parole de' suoi predecessori: nel tempo che l'animoso Repubblicano lascia libera la strada alle indipendenti sue idee senza timore di paradosso o di novità. Non pertanto, la libertà di Labeone era inceppata dal rigore delle sue proprie conclusioni, ed egli decideva secondo la lettera della legge le stesse questioni che l'indulgente suo competitore scioglieva con una latitudine di equità più conforme al senso comune ed agli ordinarj sentimenti degli uomini. Se al pagamento di una somma di denaro si era sostituito un cambio ragionevole, Capitone considerava tuttavia la transazione come una vendita legale[259], ed egli consultava la natura per l'epoca della pubertà, senza ristringere la sua definizione al periodo preciso di dodici o di quattordici anni[260]. Questa opposizione di sentimenti si propagò negli scritti e nelle lezioni dei due fondatori; le scuole di Capitone e di Labeone durarono nell'inveterato conflitto dai tempi di Augusto sino a quelli di Adriano[261]; e le due Sette trassero il loro soprannome da Sabino o da Proculeio, i più celebri loro maestri. Si applicò parimente la denominazione di Cassiani e di Pegasiani ai membri delle stesse fazioni; ma per uno strano rovescio, la causa popolare cadde fra le mani di Pegaso[262], timido schiavo di Domiziano; mentre il favorito dei Cesari era rappresentato da Cassio[263], il quale si gloriava di aver per antenato quel Cassio che spense il Tiranno della sua patria. L'Editto Perpetuo terminò in gran parte le controversie delle due Sette. L'Imperatore Adriano antepose, per questa importante opera, il Capo dei Sabiniani: prevalsero gli amici della Monarchia, ma la moderazione di Salvio Giuliano insensibilmente rappattumò i vincitori ed i vinti. A guisa dei filosofi contemporanei, i giurisperiti del secolo degli Antonini rigettarono l'autorità di un maestro, e da ogni sistema ritrassero le più probabili dottrine[264]. Ma voluminosi meno divenuti sarebbero i loro scritti, se la scelta loro fosse stata più unanime. La coscienza del Giudice ondeggiava fra il numero ed il peso delle testimonianze discordi, ed ogni sentenza che dalla passione o dall'interesse gli fosse dettata, avea per giustificarsi l'autorità di qualche venerabil nome. Un indulgente editto di Teodosio il Giovane dispensò il giudice dalla fatica di paragonare e ponderare i loro argomenti. Cinque Giureconsulti, Cajo, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino furono guardati come gli oracoli della giurisprudenza: decisiva era l'opinione di tre di essi; ma quando erano divisi egualmente di parere, si accordava una voce preponderante all'eminente sapienza di Papiniano[265].

A. D. 527-546

Al tempo che Giustiniano salì sul Trono, la riforma della giurisprudenza di Roma era un'ardua ma indispensabile impresa. Nello spazio di dieci secoli, l'infinita varietà di leggi e di opinioni legali aveva ingombrato molte migliaia di volumi, che il più ricco non potea procacciarsi, nè il più intelligente tutti esaminare. Non agevolmente si trovavano i libri; ed i Giudici, poveri in mezzo a tanta dovizia, erano ridotti all'esercizio della illetterata loro prudenza. I sudditi delle province greche ignoravano la lingua che disponeva delle vite e delle sostanze loro; ed il barbaro dialetto dei Latini imperfettamente veniva studiato nelle accademie di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano, nato nei Campi dell'Illirico, tenea dimestichezza con quest'idioma fin dall'infanzia: studiato egli aveva la giurisprudenza negli anni della gioventù, e l'Imperiale sua scelta elesse i più dotti giuristi dell'Oriente per lavorare insieme col loro Sovrano all'opera della Riforma[266]. La teorica dei professori trasse assistenza dalla pratica degli avvocati e dall'esperienza dei Magistrati, ed il complesso dell'impresa fu animato dallo spirito di Triboniano[267]. Quest'uomo straordinario, argomento di tante lodi o di tante censure, era nativo di Side nella Panfilia; ed il suo genio, come quello di Bacone, abbracciava, qual proprio dominio, tutti gli affari e tutta la dottrina del suo secolo. Triboniano scrisse in prosa ed in versi sopra una strana diversità di soggetti curiosi ed astrusi[268], come sono, due panegirici di Giustiniano, e la vita del filosofo Teodoto; la natura della felicità ed i doveri del Governo; il catalogo di Omero e le ventiquattro sorta di metri; il Canone astronomico di Tolomeo, le fasi della Luna, le case dei Pianeti ed il sistema armonico del Mondo. Alla letteratura della Grecia egli univa l'uso della lingua latina; i Giureconsulti romani si ricettavano nella biblioteca e nella sua mente; ed egli assiduamente coltivava quelle arti che dischiudevano la strada delle ricchezze e delle cariche. Dalla sbarra dei prefetti del Pretorio egli sollevossi agli onori di Questore, di Console e di Maestro degli uffizj: il consiglio di Giustiniano porgeva attento ascolto alla sua eloquenza e sapienza, mentre dalla gentilezza ed affabilità de' suoi modi scorgevasi addolcita l'invidia. Le virtù o la riputazione di Triboniano furono macchiate dai rimproveri di empietà e di avarizia. In una Corte pinzocchera e persecutrice, il principal ministro venne accusato di essere segretamente avverso alla fede Cristiana, e si suppose ch'ei nutrisse i sensi di un Ateo e di un Pagano, imputati, senza molta consistenza, agli ultimi filosofi della Grecia. La sua avarizia fu provata più chiaramente, e più vivamente sentita. Se egli si lasciò smuovere dai regali nell'amministrazione della giustizia, l'esempio di Bacone si farà di nuovo presente al pensiero; nè il merito di Triboniano espiarne può la bassezza, se veramente egli ha degradato la santità della sua professione, e se ogni giorno si stabilivano, modificavano e rivocavano leggi per l'abbietta considerazione del suo privato profitto. Quando avvenne la sedizione di Costantinopoli, i clamori e forse la giusta indegnazione del Popolo ottennero l'allontanamento di Triboniano: ma il Questore fu richiamato bentosto e sino al punto della sua morte, ei gioì per più di vent'anni il favore e la confidenza dell'Imperatore. La passiva ed ossequiosa sommissione di lui fu onorata dall'elogio di Giustiniano stesso, la vanità del quale era incapace di discernere quanto quella sommissione spesso degenerasse nell'adulazione più grossolana. Triboniano adorava le virtù del suo grazioso Signore: la terra era meritevole di un simil Principe, ed egli affettava un pio timore di veder Giustiniano, come Elia o Romolo, rapito in aria e trasportato nelle dimore della gloria celeste[269].

A. D. 528-529

Se Giulio Cesare avesse eseguito la riforma della legge Romana, il creativo suo ingegno, illuminato dalla riflessione e dallo studio, avrebbe dato al mondo un puro ed originale sistema di Giurisprudenza. Ma che che l'adulazione abbia detto, l'Imperatore dell'Oriente temeva di stabilire qual misura dell'equità il suo giudizio privato: col potere legislativo in sua mano egli tolse a presto i soccorsi del tempo e dell'opinione; e le sue compilazioni laboriose hanno per sostegno i savj ed i Legislatori de' tempi anteriori. In luogo di una statua gettata in una semplice forma dalla mano di un artefice valente, le opere di Giustiniano presentano un pavimento a mosaico, composto di frammenti antichi e costosi, ma troppo spesso senza coerenza tra loro. Nel primo anno del suo Regno, egli commise al fedel Triboniano, ed a nove altri dotti giuristi la cura di rivedere le ordinanze de' suoi predecessori, come erano contenute, dal tempo di Adriano in poi, nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano; di purgarle dagli errori e dalle contraddizioni, di reciderne quanto ora andato in disuso o superfluo, e di scegliere le leggi savie e salutari più confacenti alla pratica de' Tribunali ed all'uso de' suoi sudditi. In quattordici mesi l'opera fu mandata ad effetto; ed è probabile che col comporre dodici libri o tavole di questa raccolta, i nuovi Decemviri intendessero d'imitare le fatiche dei Romani loro predecessori. Il nuovo codice fu onorato col nome di Giustiniano, e contrassegnato dalla Reale sua firma: se ne moltiplicarono autentiche copie dalla penna dei Notari e degli Scribi; queste furono trasmesse ai Magistrati delle Province d'Europa, d'Asia e poscia d'Affrica; e la legge dell'Impero fu proclamata alle porte delle Chiese nei giorni solenni di festa. Restava un'operazione più malagevole a farsi; ed era di estrarre lo spirito della giurisprudenza dalle decisioni, dalle congetture, dalle questioni e dalle dispute dei Legisti romani. Diciassette giureconsulti, aventi Triboniano per Capo, si posero, per comando dell'Imperatore ad esercitare una assoluta giurisdizione sopra le opere dei loro predecessori. Se in dieci anni avessero adempito i suoi comandi, Giustiniano potea rimaner soddisfatto della diligenza loro, e la rapida composizione del Digesto o delle Pandette,[270] in tre anni, può meritar lode o biasimo, secondo il merito dell'esecuzione. Essi scelsero nella libreria di Triboniano, i quaranta più eminenti Giuristi dei tempi anteriori[271]; ristrinsero duemila trattati in un compendio di cinquanta libri, e diligentemente si ricorda che tre milioni di linee o sentenze[272] si trovano, in questo estratto, ridotto al modesto numero di cento e cinquantamila. La pubblicazione di questa grand'opera fu differita un mese dopo la pubblicazione della Instituta, e ragionevol parve che gli elementi precedessero il Digesto della legge Romana. Tosto che l'Imperatore ebbe approvato il lavoro di questi Cittadini privati, egli ratificò colla sua legislativa potestà le speculative loro opinioni. I comenti ch'essi fecero alle Dodici Tavole, all'Editto Perpetuo, alle leggi del Popolo e ai decreti del Senato, succederono all'autorità del testo; il quale fu abbandonato come una venerabile, ma inutile reliquia dei tempi antichi. Si dichiarò che il Codice, le Pandette e l'Instituta erano il sistema legittimo della giurisprudenza civile; soli essi furono ammessi nei Tribunali, soli furono insegnati nelle accademie di Roma, di Costantinopoli e di Berito. Giustiniano indirisse al Senato ed alle Province i suoi oracoli eterni, ed il suo orgoglio, sotto la maschera della pietà, attribuì l'eseguimento, di questo eccelso disegno all'aiuto ed all'inspirazione della Divinità.

Poichè l'Imperatore scansò la fama e l'invidia di una composizione originale, noi non cercheremo da esso che metodo, scelta o fedeltà, umili ma indispensabili virtù di un compilatore. In mezzo alle varie combinazioni d'idee è difficile assegnare una preferenza ragionevole; ma siccome l'ordine di Giustiniano è differente nelle sue tre opere, così può farsi che tutte tre siano cattive, ed è certo che due non possono essere buone. Nello sceglimento delle leggi antiche, pare che egli mirasse i suoi predecessori senza gelosia e con eguale riguardo: la serie non poteva salire oltre il regno di Adriano, e la bassa distinzione tra il Paganesimo e la Cristianità, introdotta dalla superstizione di Teodosio, era stata abolita dal consenso del genere umano. Ma la giurisprudenza delle Pandette è circoscritta in un periodo di cento anni, dall'Editto Perpetuo sino alla morte di Alessandro Severo. Ai giureconsulti che vissero sotto i primi Cesari di rado si concedè di parlare, nè si rinvengono più di tre nomi, appartenenti ai tempi della Repubblica. Il favorito di Giustiniano (ed aspramente ne fu biasimato) aveva timore d'incontrare la luce della libertà e la gravità de' savj di Roma. Triboniano condannò all'obblio la schietta e natural sapienza di Catone, dei Scevola e di Sulpizio; mentre invocava altri spiriti di tempra conforme alla sua, i Siri, i Greci e gli Affricani che in folla accorrevano alla Corte imperiale, per istudiare il latino come una lingua straniera, e la giurisprudenza come una professione lucrativa. Ma Giustiniano aveva imposto ai suoi ministri di lavorare[273], non per la curiosità degli antiquarj, ma per l'immediato benefizio de' suoi sudditi. Spettava ad essi il dovere di scegliere le parti utili e pratiche della legge Romana; e gli scritti degli antichi Repubblicani, curiosi ed eccellenti, più non si accordavano col nuovo sistema di costumi, di religione e di guerra. Se i precettori e gli amici di Cicerone vivessero ancora, il nostro candore ci trarrebbe forse a confessare che, tranne la purità della lingua[274], l'intrinseco loro merito fu superato dalla scuola di Papiniano e di Ulpiano. La scienza delle leggi e il tardo frutto del tempo e della esperienza, ed il vantaggio sì del metodo che de' materiali, tocca naturalmente agli autori più recenti. I giureconsulti del regno degli Antonini avevano studiato le opere de' loro predecessori: il filosofico loro ingegno avea mitigato il rigore dell'antichità, e fatte più semplici le forme del procedere, sollevandosi sopra la gelosia ed il pregiudizio delle Sette rivali. La scelta delle autorità che compongono le Pandette, venne commessa al giudizio di Triboniano: ma tutto il potere del suo principe non poteva assolverlo dalle sacre obbligazioni della verità e della fedeltà. Come legislator dell'Impero, Giustiniano potea rifiutare le leggi degli Antonini, o condannare, come sediziose, le libere massime che difese venivano da' primi giureconsulti Romani[275]; ma l'esistenza dei fatti passati è posta fuor della giurisdizione del dispotismo, e l'Imperatore si macchiò di frode e di falsità quando corruppe l'integrità del lor testo, scrisse, coi venerabili lor nomi in fronte, le parole e le idee del servile suo regno,[276] e soppresse, colla mano della potenza, le pure ed autentiche copie de' lor sentimenti. Le mutazioni ed interpolazioni di Triboniano e de' suoi colleghi hanno per iscusa il pretesto dell'uniformità ma insufficienti riuscirono le cure loro; e le antinomie o contraddizioni del Codice e delle Pandette esercitano anche al presente la pazienza e la sottigliezza de' giureconsulti moderni[277].

Una voce, priva di evidenza, si propagò da' nemici di Giustiniano; ed è che la giurisprudenza di Roma antica venisse ridotta in ceneri dall'autore delle Pandette, nella vanitosa idea ch'essa fosse ormai fallace o superflua. Senza usurpare così odiose funzioni, l'Imperatore potè con sicurezza affidare all'ignoranza ed al tempo l'adempimento di questo desiderio distruggitivo. Avanti l'invenzion della stampa e della carta, il lavoro ed i materiali dello scrivere non si poteano procacciare che dai ricchi; e ragionevole è il computo che il prezzo de' libri superava cento volte il loro valore presente[278]. Con lentezza si moltiplicavano le opere, nè si rinnovavano che con precauzione: l'attrattiva del guadagno traeva sacrileghi copisti a radere i caratteri dell'antichità, e Sofocle o Tacito erano obbligati a cedere la pergamena ai messali, alle omelie, ed all'aurea leggenda[279]. Se tale fu il destino de' più bei parti dell'ingegno, quale stabilità potea aspettarsi per le voluminose e sterili opere di una scienza andata in disuso? I libri di giurisprudenza importavano a pochi, e noti allettavan alcuno: il loro valore era collegato coll'uso presente, ed essi per sempre perirono, tosto che l'uso fu vinto dalle innovazioni della moda, da un merito maggiore o dalla pubblica autorità. Nel secolo della pace e del sapere, tra Cicerone e l'ultimo degli Antonini, si avea già sofferto di molte perdite: ed alcuni luminari della scuola o del Foro non erano più noti che ai curiosi per tradizione o per riferta. Trecento e cinquant'anni di disordine e di decadenza accelerarono il progresso della obblivione: e può giustamente presumersi che fra gli scritti che si accusa Giustiniano di aver negletti, molti più non si rinvenivano nelle biblioteche dell'Oriente[280]. Le copie di Papiniano o di Ulpiano, che il Riformatore aveva proscritte, più non furono giudicate degne di attenzione: le Dodici Tavole e l'Editto Pretoriano insensibilmente si smarrirono; ed i monumenti dell'antica Roma furono trascurati e distrutti dall'invidia e dall'ignoranza de' Greci. Persino le Pandette medesime con difficoltà e pericolo scamparono dal naufragio comune, e la critica ha pronunziato che tutte le edizioni e tutti i codici dell'Occidente derivano da un solo originale[281]. Esso fu trascritto in Costantinopoli sul principio del settimo secolo[282]; poi trasportato dagli accidenti della guerra e del commercio in Amalfi[283], in Pisa[284], in Firenze[285], dove come sacra reliquia[286] depositato or giace nell'antico palazzo della Repubblica[287].

Primo pensiero di un riformatore è quello di antivenire ogni riforma futura. Affinchè inviolato si mantenesse il testo della Pandette, dell'Instituta e del Codice, rigorosamente si proscrisse l'uso delle cifre e delle abbreviature; e Giustiniano rammentandosi che l'Editto Perpetuo era stato sepolto sotto il peso dei comenti, dichiarò che si punirebbe qual falsatore il temerario legista che ardisse d'interpretare o di pervertire il volere del suo Sovrano. I discepoli di Accursio, di Bartolo e di Cuiacio, dovrebbero arrossire dell'accumulato lor fallo, a meno che non si sentissero l'animo di contendere al Principe il diritto di vincolare l'autorità de' suoi successori e la natia libertà dell'intelletto. Ma l'Imperatore non era da tanto di fissare la sua propria incostanza; e mentre vantavasi di rinnovare l'esempio di Diomede, col trasmutare il rame in oro[288], scoprì la necessità di purificare il suo oro dalla mistura di una lega più bassa. Non erano corsi per anco sei anni dopo la pubblicazione del primo Codice, ch'egli condannò il tentativo imperfetto col mezzo di una nuova e più accurata edizione dell'opera istessa, ch'egli arricchì di dugento leggi sue proprie, e di cinquanta decisioni de' più oscuri ed intricati punti della giurisprudenza. Ogni anno, o, secondo Procopio, ogni giorno del lungo suo regno, fu contrassegnato da qualche innovazione legale. Molti suoi atti furono cassati da esso; i suoi successori ne rigettaron molti altri; il tempo ne cancellò un buon numero; ma sedici Editti, e cento sessanta Novelle[289] vennero ammesse nel corpo autentico della giurisprudenza civile. Giusta l'opinione di un filosofo, superiore ai pregiudizj della sua professione, queste continue e per la maggior parte futili alterazioni non si possono spiegare, se non riguardando allo spirito venale di un principe, il quale vendeva senza vergogna i suoi giudizj e le sue leggi[290]. L'accusa dello storico secreto è, per vero dire, aperta e veemente; ma l'unico esempio ch'egli adduce, si può ascrivere tanto alla divozione, quanto all'avarizia di Giustiniano. Un uomo facoltoso e devoto avea lasciato la chiesa di Emesa erede de' suoi beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse di pagamento co' nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di quarant'anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo[291]. Ancorchè, per discolparne l'Imperatore, si rigettasse la corruzione sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque ne sia il motivo, è indegna d'un legislatore e di un uomo.

A. D. 533

I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de' loro sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie Institute della legge Romana[292], quelle di Cajo[293] erano le più popolari nell'Oriente e nell'Occidente; ed il credito, onde godevano, si potea risguardare come una prova del merito loro. Scelte esse furono dai Delegati imperiali, Triboniano, Teofilo, e Doroteo; ed alla libertà e purità del secolo degli Antonini si collegarono i materiali più rozzi di un'età tralignata. Lo stesso volume che introducea la gioventù di Roma, di Costantinopoli e di Berito allo studio graduale del Codice e delle Pandette, è tuttora prezioso allo storico, al filosofo ed al magistrato. In quattro libri sono divise le Institute di Giustiniano, le quali procedono con metodo non dispregevole, I dalle Persone, II alle Cose, III dalle cose alle Azioni; e l'articolo IV delle Ingiurie private, vien terminato co' principj della Legge Criminale.

I. La distinzione dei gradi e delle persone è la base più ferma di un governo misto e limitato. In Francia, si tengono vive le reliquie della libertà dallo spirito, dagli onori ed anche dai pregiudizj di cinquantamila nobili[294]. Duecento famiglie che di padre in figlio formano il secondo ramo della legislatura Britannica, mantengono l'equilibrio della Costituzione tra il Re, e le Comuni dell'Inghilterra. Una gradazione di patrizj e di plebei, di stranieri e di sudditi ha sostenuto l'aristocrazia di Genova, di Venezia e dell'antica Roma. La perfetta uguaglianza degli uomini è quel punto, in cui si confondono gli estremi della democrazia e del dispotismo; poichè la maestà del Principe o quella del Popolo sarebbe egualmente offesa, se alcune teste si alzassero sopra il livello dei loro compagni di schiavitù, o dei loro concittadini. Nella decadenza dell'Impero di Roma, a poco a poco si abolirono le orgogliose distinzioni della Repubblica, o la ragione o l'instinto di Giustiniano compì l'opera di dare, al governo la semplice forma di una monarchia assoluta. L'Imperatore non potea svellere dalle radici quella riverenza popolare, che sempre accompagna il possesso di un'ereditaria ricchezza o la memoria di antenati famosi. Egli prese piacere nell'onorare con titoli ed emolumenti i suoi Generali, Magistrati e Senatori; ed il suo precario favore compartiva qualche raggio della gloria loro alle lor mogli ed ai figli. Ma al cospetto della legge, tutti i cittadini Romani erano eguali, e tutti i sudditi dell'Impero erano cittadini di Roma. Questo carattere, altre volte inestimabile, si perdè in un nome anticato e vuoto d'effetto. Il suffragio di un Romano più non contribuiva a formar la sua legge, od a creare gli annui ministri del suo potere: i costituzionali suoi diritti avrebbero raffrenato l'arbitraria volontà di un padrone: e l'audace avventuriere, uscito dalla Germania o dall'Arabia, veniva ammesso, con egual favore, al comando civile e militare, che ai soli cittadini una volta era serbato di assumere sopra le conquiste de' loro maggiori. I primi Cesari avevano scrupolosamente mantenuto la distinzione della nascita ingenua e servile, la quale veniva decisa dalla condizion della madre; e soddisfatto era il candor delle leggi se potevasi dimostrare la libertà di essa per un solo momento tra la concezione ed il parto. Gli schiavi ch'erano liberati da un generoso padrone, immantinente entravano nella classe media dei liberti: ma non potevano mai essere affrancati dai doveri dell'obbedienza e della gratitudine. Qualunque si fossero i frutti dell'industria loro, il padrone e la sua famiglia ereditava la terza parte od anche la totalità de' lor beni, quando morivano senza figli e senza testamento. Giustiniano rispettò i diritti dei padroni; ma la sua indulgenza fece sparire la nota di disonore dai due ordini inferiori di affrancati. Chiunque cessava di essere schiavo, otteneva, senza riserva o indugio, la qualità di cittadino; e finalmente l'onnipotenza dell'Imperatore creò o suppose per essi la dignità di un'ingenua nascita che la natura aveva ad essi negato. Per reprimere l'abuso dello manumissioni, ed il troppo rapido accrescimento dei Romani di vile estrazione e miserabili, si erano introdotte molte regole intorno l'età ed il numero di quelli che si potevano affrancare, e le forme che a questo effetto chiedevansi: Giustiniano abolì in ultimo tutte quelle regole, e lo spirito delle sue leggi promosse la estinzione della servitù domestica. Nondimeno le province Orientali, al tempo di Giustiniano, erano tutte piene di schiavi, o nati tali, o comperati ad uso dei loro padroni; l'età, la forza, l'educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava dalle dieci sino alle sessanta monete d'oro[295]. Ma l'influsso del governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di quel dipendente stato; e l'orgoglio di un suddito si rimase dall'andar gonfio dell'assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo schiavo[296].

La legge della natura instruisce la massima parte degli animali ad amare, e a educare la tenera loro progenie. La legge della ragione inculca all'umana specie il contraccambio della filiale pietà. Ma l'esclusivo, assoluto e perpetuo dominio del padre sopra i suoi figliuoli, è particolare alla giurisprudenza Romana[297], e sembra così antico come la fondazione della città[298]. La potestà paterna fu instituita o confermata da Romolo stesso; e dopo la pratica di tre secoli essa fu incisa sulla quarta Tavola de' Decemviri. Nel Foro, nel Senato, o nel campo il figlio adulto di un cittadino Romano godeva i diritti pubblici e privati di una persona: nella casa di suo padre egli non era che una cosa, confusa dalle leggi colle masserizie, cogli armenti, e cogli schiavi, che il capriccioso padrone poteva alienare o distruggere senza esser tenuto a risponderne avanti alcun tribunale terreno. La mano che compartiva il giornaliero vitto, potea riprendersi il volontario dono, ed ogni cosa che si fosse acquistata dal lavoro o dalla fortuna del figlio, immediatamente si trasfondeva nella proprietà del genitore. L'azione di furto, colla quale il padre reclamava gli effetti rubatigli, i suoi bovi o i suoi figli, era la stessa[299], e se il bove od il figlio avea commesso un'offesa, a lui spettava la scelta di compensare il danno, o di cedere alla parte pregiudicata l'animale colpevole. Al grido dell'indigenza o dell'avarizia il padrone di una famiglia potea disporre de' suoi figliuoli o de' suoi schiavi. Ma la condizione di uno schiavo era molto più vantaggiosa; imperciocchè egli ricovrava l'alienata sua libertà mercè della prima manumissione. Laddove il figlio ricadeva di bel nuovo in balìa dello snaturato suo padre, il quale poteva condannarlo alla servitù una seconda ed una terza volta; e solamente dopo la terza vendita e la terza liberazione, egli rimaneva affrancato dalla potestà domestica[300] di cui s'era fatto così replicato abuso. Senz'altra norma che la sua discrezione, un genitore potea punire le reali od immaginarie mancanze de' suoi figli col flagello, colla prigionia, coll'esilio, o col mandargli in catene a lavorare ne' campi cogl'infimi de' suoi servi. La maestà di un padre era armata del diritto di vita e di morte[301]; e gli esempi di tali sanguinose esecuzioni, che spesso venivano lodate, e non punite giammai, rintracciar si possono negli annali di Roma, di là dai tempi di Pompeo e di Augusto. Nè l'età, nè il grado, nè l'uffizio consolare, nè gli onori del trionfo poteano sottrarre i più illustri cittadini ai vincoli della soggezione filiale[302]: erano inclusi i propri suoi discendenti nella famiglia del comune loro antenato; e i diritti dell'adozione non erano meno sacri e rigorosi di quelli della natura. Senza timore, benchè non senza pericolo di abuso, i legislatori Romani avean riposto una confidenza illimitata ne' sensi dell'amore paterno; e l'oppressione veniva temperata dalla sicurezza che ogni generazione doveva a sua volta succedere nella veneranda dignità di padre e di signore.