Alla giustizia ed all'umanità di Numa si ascrive la prima limitazione della podestà paterna, e la fanciulla che col consenso di suo padre avea sposato un uom libero, era al riparo della sventura di divenire la moglie di uno schiavo. Ne' primi secoli, quando stretta e quasi affamata era la città da' suoi vicini del Lazio e della Toscana, la vendita de' figliuoli poteva esser frequente; ma siccome la legge non concedeva ad un Romano di comperare la libertà di un concittadino, così il mercato successivamente sarà andato languendo, e le conquiste della Repubblica dovettero distruggere quel traffico disumano. Un imperfetto diritto di proprietà finalmente fu conferito ai figli; e la triplice distinzione di profettizio, di avventizio e di professionale fu determinata dalla giurisprudenza del Codice e delle Pandette[303]. Di tutto ciò che procedeva dal padre, egli non impartiva che l'uso e riserbava l'assoluto dominio: non pertanto, se vendevansi i suoi beni, una favorevole interpretazione eccettuava la porzione de' suoi figli dalle domande de' venditori. Il figlio avea la proprietà di quanto acquistasse per matrimonio, per donativi, o per successione collaterale; ma il padre, a meno che ne fosse stato specialmente escluso, ne godeva l'usufrutto per tutto il tempo del viver suo. Come giusta e prudente ricompensa della militare virtù, le spoglie del nemico erano devolute al soldato, da lui solo possedute e poste in pieno suo arbitrio. Questa generosa analogia si stendeva agli emolumenti delle professioni liberali, agli stipendi del servizio pubblico, ed alla sola liberalità dell'Imperatore o dell'Imperatrice. La vita di un cittadino era meno esposta che non la sua sostanza all'abuso dell'autorità paterna. Tuttavia la sua vita potea contrariar l'interesse e le passioni di un indegno genitore: gli stessi delitti che nacquer dalla corruzione, furono più vivamente sentiti dall'umanità del secolo di Augusto, e toccò all'Imperatore di salvare dal giusto furor della moltitudine il crudele Erixone che fece morire sotto i colpi dalla frusta il proprio suo figlio[304]. Dalla licenza della dominazione servile, il padre Romano fu ridotto alla gravità ed alla moderazione di un giudice. La presenza e l'opinione di Augusto confermarono la sentenza di esilio, proferita contro un parricidio d'intenzione dal tribunale, domestico di Ario. Adriano confinò in un'isola il padre geloso, il quale, somigliante ad un assassino, avea colto l'opportunità della caccia per ammazzare un giovane incestuoso, amante della sua matrigna[305]. Una giurisdizione privata ripugna allo spirito della monarchia; dalla condizione di giudice, il padre fu di nuovo fatto discendere a quella di accusatore; ed Alessandro Severo ingiunse a' magistrati di ascoltarne le querele e di eseguirne la sentenza. Egli non poteva più porre a morte il figlio, senza incorrere nel delitto e nel castigo di un'uccisione; e le pene del parricidio, da cui la legge Pompea l'aveva esentuato, gli furono in ultimo applicate dalla giustizia di Costantino[306]. La stessa protezione è dovuta a tutti i periodi dell'esistenza; e la ragione dee applaudire l'umanità di Paolo, che dichiara reo di omicidio il padre che strozza, lascia morir di fame od abbandona il suo bambino; o lo espone sopra una piazza pubblica alle venture di quella pietà che gli ha negato egli stesso. Ma l'esposizione dei fanciulli era il predominante ed ostinato vizio dell'antichità: essa alle volte venne prescritta, sovente permessa, e quasi sempre praticata impunemente dalle nazioni che mai non nutrirono le idee dei Romani sulla potestà paterna; ed i poeti drammatici, i quali sogliono rivolgersi al cuore umano, con indifferenza rappresentano una consuetudine popolare ch'era coperta dai veli dell'economia e della compassione[307]. Quando il padre potea soggiogare i propri sentimenti, egli evitava, se non la censura, almeno la punizion delle leggi; e l'Impero di Roma fu lordato dal sangue dei bambini, sintantochè Valentiniano ed i suoi colleghi non ebbero compreso una tal sorta di omicidi nella lettera e nello spirito della legge Cornelia. Le lezioni della giurisprudenza[308], e del Cristianesimo non erano state possenti a sradicare quella pratica disumana, sinchè i terrori della pena capitale non avvalorarono il loro influsso benigno[309].
L'esperienza ha provato che i Selvaggi sono i tiranni del sesso femminile, e che la condizione delle donne viene d'ordinario raddolcita dal raffinarsi del viver sociale. Allettato dalla speranza di ottenere una progenie robusta, Licurgo aveva differito l'epoca del matrimonio; essa fu determinata da Numa alla tenera età di dodici anni, affinchè il marito Romano potesse educare a suo talento una pura ed obbediente verginella[310]. Secondo l'uso dell'antichità questi comprava la sua sposa da' parenti di lei, ed ella compiva la coenzione, coll'acquistare, pagando tre monete di rame, il diritto d'entrar nella casa e la tutela delle domestiche Deità del consorte. I Pontefici offerivano un sacrifizio di frutta, in presenza di dieci testimoni: le parti contraenti sedevano sulla stessa pelle d'agnello; essi mangiavano una focaccia salata di farro e di riso, e questa confarrazione[311], che dinotava l'antico cibo usato in Italia, serviva qual emblema della mistica loro congiunzione di mente e di corpo. Ma dal lato della donna, questa unione era rigorosa e disuguale; ed ella rinunziava il nome ed il culto della casa paterna, per abbracciare una nuova servitù, decorata soltanto col titolo di adozione. Una finzione della legge, nè ragionevole, nè elegante, conferiva alla madre di famiglia (suo vero nome[312]) gli strani caratteri di sorella de' suoi propri figli, e di figlia del suo marito o padrone, il quale era investito della pienezza del potere paterno. Il giudizio od il capriccio del marito approvava, o biasimava, o puniva la condotta della sua moglie. Egli esercitava il diritto di vita e di morte; ed era convenuto che nei casi di adulterio o di ubbriachezza la pena di morte si poteva convenientemente applicare[313]. Essa acquistava ed ereditava a solo profitto del suo signore; e così chiaramente una donna era definita non come una persona ma come una cosa, che mancando il titolo originale, si potea reclamarla, come gli altri immobili, stante l'uso ed il possesso di un anno intero. A Roma, il dovere coniugale, che le leggi Ateniesi e Giudaiche così scrupolosamente aveano determinato[314], dipendeva dalla volontà del marito: ma sconosciuta era la poligamia, ed egli mai non poteva ammettere nel suo talamo una più bella o più favorita compagna.
Dopo i trionfi punici, le matrone di Roma aspirarono ai benefizj comuni di una libera e potente Repubblica: appagati furono i lor desiderj dall'indulgenza dei padri e degli amanti, e la gravità di Catone il censore indarno fece argine alla loro ambizione[315]. Esse si sciolsero dalle solennità delle prische nozze, disfecero la prescrizione annua mediante un'assenza di tre giorni, e senza perdere il nome o l'independenza loro sottoscrissero i liberali e definiti termini di un contratto di matrimonio. Esse comunicarono l'uso ma si assicurarono la proprietà dei privati lor beni; la sostanza di una moglie non si potè più alienare od impegnare da un prodigo marito. La gelosia delle leggi proibì ai conjugi le donazioni reciproche, e la cattiva condotta di una delle parti potè porgere, sotto un altro nome, argomento ad un'azione di furto. A questo libero e volontario contratto più non tornarono essenziali i riti religiosi e civili; e, tra persone di un grado eguale, l'apparente comunità della vita, reputossi una prova sufficiente del loro connubio. La dignità del matrimonio fu poi restituita in fiore dai Cristiani, i quali derivavano ogni grazia spirituale dalle preghiere dei fedeli e dalla benedizione del prete o del Vescovo. Le tradizioni della Sinagoga, i precetti del Vangelo, i canoni dei sinodi generali o provinciali[316] regolarono l'origine, la validità e i doveri di questa sacra instituzione; e la coscienza de' Cristiani fu tenuta a freno dai decreti e dalle censure dei loro direttori ecclesiastici. Non pertanto, i magistrati di Giustiniano non andavano soggetti all'autorità della chiesa. L'Imperatore consultò i giuristi miscredenti dell'antichità, e la scelta delle leggi matrimoniali nel Codice e nelle Pandette è determinata dai terrestri motivi di giustizia e di politica, e dalla naturale libertà dei due sessi[317].
Oltre l'assenso delle parti, essenza di ogni contratto ragionevole, il matrimonio appo i Romani richiedeva la preventiva approvazione dei parenti. Un padre potea, per qualche legge recente, essere obbligato a provvedere ai bisogni di una zitella matura; ma lo stesso stato d'insania non veniva generalmente riputato bastante a togliere la necessità del suo consentimento. Le cagioni dello scioglimento del matrimonio hanno variato presso i Romani[318]; ma il più solenne sacramento, la confarrazione stessa, si potea mai sempre distruggere col mezzo di riti di una contraria tendenza. Nei primi secoli, il padre di una famiglia era padrone di vendere i suoi figliuoli, e la sua moglie era compresa nel numero di essi. Questo giudice domestico potea pronunziare la morte della colpevole, o con più clemenza cacciarla dal suo letto e dalla sua casa: ma la schiavitù della donna infelice era senza speranza e perpetua, a meno che per sua propria convenienza egli volesse usare le maschili prerogative del divorzio. Si largirono i più vivi elogj alla virtù dei Romani, che si astennero oltre cinquecent'anni dall'esercizio di questo allettante privilegio[319]: ma lo stesso fatto mette all'aperto i termini disuguali di una congiunzione in cui lo schiavo non aveva il diritto di rinunziare il suo tiranno, ed il tiranno non aveva la volontà di abbandonare il suo schiavo. Allor quando le matrone Romane divennero le eguali e volontarie compagne dei loro padroni, s'introdusse una nuova giurisprudenza, ed il matrimonio, come le altre società potè disciogliersi mediante l'abdicazione di uno dei compagni. In tre secoli di prosperità e di corruzione questo principio ampliossi al segno che frequente la pratica e pernicioso ne divenne l'abuso. La passione, l'interesse od il capriccio suggerivano ogni giorno motivo di sciorre i legami del matrimonio. Una parola, un segno, un messaggio, una lettera, l'ambasciata di un liberto, dichiaravano la separazione; e il più tenero dei vincoli umani fu abbassato fino a divenire una passaggiera società di piacere o di profitto. Secondo le varie condizioni della vita, i due sessi alternamente provarono la vergogna e l'oltraggio. Una moglie incostante trasportava le sue ricchezze in una nuova famiglia, abbandonando una numerosa e forse spuria progenie alla paterna autorità ed alle cure dell'ultimo suo marito; una donna, venuta vergine e bella alle nozze, potea esser rimandata nel mondo vecchia, povera e senza amici; ma la ripugnanza dei Romani, quando furono stimolati al matrimonio da Augusto, bastevolmente ci fa vedere che le instituzioni predominanti erano meno favorevoli ai maschi. Una speciosa teoria vien confutata da questo libero e perfetto sperimento, il qual dimostra che la libertà del divorzio non contribuisce a renderci felici e virtuosi. La facilità della separazione distrugge ogni confidenza reciproca ed inasprisce ogni più lieve sconcordia. La minuta differenza che corre tra un marito ed uno straniero, potendo facilmente esser tolta di mezzo, si può anche più facilmente obbliare; e la matrona, che in cinque anni ha il cuore di sottoporsi agli abbracciamenti di otto mariti, dee cessare di avere in rispetto la castità di se stessa[320].
Insufficienti rimedj seguitarono, con lontani e tardi passi il rapido andamento del male. Il culto antico dei Romani presentava una Dea particolare intesa ad ascoltare e pacificar le querele de' coniugi; ma l'epiteto di Viriplaca[321] la placatrice dei mariti, troppo chiaramente denota da qual parte si dovesse aspettar sempre la sommissione ed il pentimento. Ogni azione di un cittadino era soggetta al giudizio dei Censori. Il primo che usò il privilegio del divorzio, espose, per loro comandamento, le ragioni del suo procedere[322]; ed un Senatore fu espulso per aver rimandato vergine la sua moglie, senza darne contezza a' suoi amici, o prenderne consiglio. Ogni volta che s'intentava un processo per restituzione di dote, il Pretore, come guardiano dell'equità, esaminava la cagione ed il carattere delle parti, e con moderazione piegava la bilancia in favore della parte innocente ed offesa. Augusto, il quale collegava i poteri di entrambi i magistrati, adottò i differenti loro modi di reprimere o di punire la licenza del divorzio[323]. Si chiedeva la presenza di sette testimonj Romani per convalidare questo atto solenne e deliberato: se il marito s'era diportato male verso la moglie, in vece di ottenere la dilazione di due anni, era astretto a rifonder la dote immantinente o nello spazio di sei mesi: ma se intaccare ei poteva i costumi della moglie, questa scontava la sua colpa o la sua leggerezza colla perdita della sesta o dell'ottava parte della sua dote. I Principi Cristiani furono i primi che specificassero le giuste cagioni di un divorzio privato; le istituzioni loro, da Costantino fino a Giustiniano, sembrano ondeggiare tra il costume dell'Impero e i desiderj della Chiesa[324]; e l'autore delle Novelle troppo frequentemente riforma la giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Secondo le leggi più rigorose, una moglie era condannata a sopportare un giuocatore, un bevitore, un dissoluto, purchè questi non fosse reo di omicidio, di avvelenamento, o di sacrilegio; ne' quali casi il matrimonio avrebbe dovuto, a quanto sembra, venir disciolto dalla mano del carnefice. Ma il sacro diritto del marito invariabilmente era mantenuto per liberare il suo nome e la sua famiglia dall'obbrobrio dell'adulterio. Successivi regolamenti abbreviarono ed ampliarono la lista dei peccati mortali, sì mascolini che femminili, e si convenne che gli ostacoli di un'impotenza incurabile, di una lunga assenza e della professione monastica fossero atti a rescindere l'obbligazione matrimoniale. Chiunque trasgrediva la legge, andava soggetto a varie e gravi penalità. Si toglieva alla donna ogni sua ricchezza ed ornamento, senza eccettuarne il ferrino de' capelli: se l'uomo introduceva una nuova sposa nel suo letto, ogni sostanza di costei si potea legalmente staggire dalla vendetta della moglie esiliata. La confiscazione si commutava alle volte in una multa; la multa era talvolta aggravata dalla relegazione in un'isola o dal confino in un monastero: la parte offesa veniva affrancata dai vincoli del matrimonio; ma il colpevole, per tutta la sua vita o per un termine d'anni, non poteva passare ad altre nozze. Il successore di Giustiniano porse orecchio alle preghiere degli sventurati suoi sudditi e ristabilì la libertà del divorzio, mediante il mutuo consenso: unanimi furono i giureconsulti[325], ma divisi di parere i teologi[326], e l'ambigua parola che contiene il precetto di Cristo, si piega a tutte le interpretazioni che possa chiedere la sapienza di un legislatore.
Molti impedimenti naturali e civili ristringevano, appo i Romani, la libertà dell'amore e del matrimonio. Un istinto, quasi innato ed universale, pare proibire il commercio incestuoso[327] de' padri e de' figli, nella serie infinita delle generazioni ascendenti o discendenti. Quanto ai rami obbliqui e collaterali, la natura è indifferente, la ragione è muta, vario ed arbitrario è il costume. Nell'Egitto si ammetteva, senza scrupolo ed eccezione, il matrimonio tra fratelli e sorelle; uno Spartano poteva sposare la figlia di suo padre, un Ateniese quella di sua madre, e le nozze di uno zio colla sua nipote erano applaudite in Atene come una venturosa unione de' congiunti più cari. I legislatori di Roma profana non si lasciarono mai trarre dall'interesse o dalla superstizione a moltiplicare i gradi proibiti. Ma inflessibilmente essi condannarono il matrimonio tra fratelli e sorelle, stettero dubbiosi se lo stesso interdetto colpisse i cugini primi, rispettarono il carattere paterno delle zie e de' zii, e trattarono l'affinità e l'adozione come una giusta imitazione dei legami del sangue. Secondo le superbe massime della Repubblica, non si poteva contrarre un matrimonio legittimo che tra Cittadini liberi; richiedevasi un'estrazione onorevole od almeno ingenua per la sposa di un Senatore: ma il sangue dei Re mai non potea mescolarsi in legittime nozze col sangue di un Romano: ed il nome di straniere umiliò Cleopatra e Berenice[328] a vivere le concubine[329] di Marc'Antonio e di Tito. Questa appellazione, così oltraggiosa alla maestà, non si potea però veramente senza indulgenza applicare ai costumi di quelle Orientali Reine. Una Concubina, nello stretto senso dei giuristi, era una donna di nascita servile o plebea, l'unica e fedel compagna di un Cittadino Romano, il quale continuava a viver celibe. Le leggi riconoscevano ed approvavano la condizione modesta di lei, posta disotto agli onori di una moglie, disopra all'infamia di una meretrice. Dai giorni di Augusto sino al decimo secolo, l'uso di questo maritaggio secondario prevalse, tanto nell'Occidente che nell'Oriente, e le umili virtù di una Concubina si preferivano spesso alla pompa ed all'insolenza di una nobil matrona. I due Antonini, i migliori dei Principi e degli uomini, godettero in questa congiunzione le dolcezze dell'amor domestico. Imitato ne fu l'esempio da molti Cittadini che mal sofferivano il celibato, ma non volevano macchiare il lustro della loro famiglia. Se poi avveniva che desiderassero di legittimare i loro figliuoli naturali, ciò subitamente mandavano ad effetto col celebrare le nozze loro insieme con una compagna di cui avevano già sperimentato la fecondità e la fede[330]. Questo epiteto di naturale distingueva la prole della Concubina dalla spuria schiatta dell'adulterio, della prostituzione e dell'incesto, a cui Giustiniano con repugnanza concede i necessarj alimenti, e questi figli naturali erano soli atti a succedere alla sesta parte delle facoltà del putativo lor padre. Secondo il rigore della legge, i bastardi non avevan diritto che al nome ed alla condizione della madre loro, dalla quale essi traevano il carattere di schiavi, di stranieri, o di cittadini. Questi rifiuti delle famiglie erano adottati senza rimprovero come figliuoli dello Stato[331].
Le relazioni di tutore e di pupillo, che ingombrano tanto posto nell'Institute e nelle Pandette[332], sono di natura semplicissima ed uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare l'emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de' figliuoli o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per le immunità concedute alle utili fatiche de' magistrati, de' legisti, de' medici e de' professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare, rappresentato egli era dal tutore, l'autorità del quale non cessava che all'arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o d'integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo, s'instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione, senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l'età della ragione e dell'esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge antica, la quale appoco appoco s'era andata mitigando prima del tempo di Giustiniano.
II. L'originale diritto di proprietà non può giustificarsi che per l'accidente od il merito dell'occupazione anteriore; e su questo fondamento saviamente è stabilito dalla filosofia dei giureconsulti[333]. Il selvaggio che scava un albero, conficca una pietra aguzza in un manico di legno o adatta una corda a un ramo elastico, diviene nello stato di natura, il giusto proprietario della canoa, dell'accetta e dell'arco. Comuni a tutti erano i materiali; la nuova forma, prodotto del suo tempo e della sua semplice industria, appartiene unicamente a lui solo. Gli affamati fratelli non possono, senza un sentimento della propria loro ingiustizia, strappar di mano al cacciatore la preda delle foreste, ch'egli ha cotto od ucciso colla personale sua forza e destrezza. Se la provvida cura di esso conserva e moltiplica i mansueti animali, la cui trattabil natura è suscettiva di educazione, un perpetuo diritto egli acquista all'uso ed al servizio della numerosa lor razza, che ritrae l'esistenza dall'opera sua. Se egli chiude e coltiva un campo per alimentar se stesso ed i suoi, e converte uno steril deserto in un fertil terreno, la semente, il concime, il lavoro, creano un nuovo valore, e le fatiche di tutto l'anno penosamente gli guadagnano il guiderdon delle messi. Negli stati successivi della società il cacciatore, il pastore, l'agricoltore, possono difendere ciò che posseggono colla forza di due ragioni che vivamente parlano ai sentimenti dell'animo umano; vale a dire che quanto essi posseggono è il frutto della industria loro; e che ogni uomo il quale porti invidia alla loro felicità, può procacciarsi eguali beni mediante l'esercizio di un'ugual diligenza. Tale, per dire il vero, può essere la libertà e la prosperità di una piccola colonia, piantata sopra un'isola fertile. Ma la colonia moltiplica, mentre lo spazio sempre rimane lo stesso: gli audaci e gli scaltri si fanno padroni assoluti dei comuni diritti, retaggio eguale di tutti gli uomini; ogni campo, ogni selva vien circoscritta dai limiti di un padrone geloso, e particolar lode è dovuta alla giurisprudenza Romana, la quale attribuisce al primo occupante il diritto sovra tutti gli animali selvaggi della terra, dell'aria e dell'acqua. Nel progresso dall'equità primitiva alla finale ingiustizia, taciti sono i passi, quasi impercettibile l'ombra, e l'assoluto monopolio vien difeso da leggi positive e da un'artificiale ragione. L'attivo insaziabil principio dell'amor proprio può solo provvedere alimento alle arti della vita e salario all'industria, e tosto che il governo civile e la proprietà esclusiva si sono introdotti, essi diventano necessari all'esistenza della schiatta umana. Fuori che nelle singolari instituzioni di Sparta, i legislatori più saggi hanno disapprovato la legge agraria come un'innovazione falsa e pericolosa. Appresso i Romani l'enorme sproporzione delle ricchezze oltrepassò gli ideali termini di una tradizione dubbiosa, e di uno statuto andato in disuso. Secondo la tradizione, il più povero seguace di Romolo aveva avuto in dono la perpetua proprietà di due jugeri[334]: lo statuto ristrigneva i Cittadini più ricchi a non possedere più di cinquecento jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato, lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue de' suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de' Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l'oro dei Regni dell'Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in corruzione e dimenticanza avanti l'età di Giustiniano, queste spoglie erano distinte col nome di Manceps o Mancipio, prese colle mani, ed ogni volta che venivano vendute od emancipate, il compratore richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico e non di un concittadino[335]. Un cittadino non poteva perdere i suoi diritti sopra un terreno che coll'abbandonarlo; e subito che il terreno aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell'abbandono. Non pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un anno pei mobili, e di due anni per gl'immobili aboliva il titolo dell'antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli credeva esserne il proprietario legittimo[336]. Una sì fatta ingiustizia di buona coscienza, senza alcuna mescolanza di frode o di forza, di rado poteva danneggiare i membri di una piccola Repubblica; ma i varj periodi di tre, di dieci, o di vent'anni, determinati da Giustiniano, sono più convenienti all'ampiezza di un grande Impero. Solo relativamente al tempo stabilito per la prescrizione, i giuristi fanno la distinzione di beni reali e di beni personali, e l'idea generale che hanno sulla proprietà è quella di un dominio semplice, uniforme ed assoluto. I professori di giurisprudenza copiosamente spiegano le subordinate eccezioni di uso, di usufrutto,[337], di servitù[338], imposte a benefizio di un vicino sopra le terre, e le case. Con metafisica sottigliezza essi pure indagano i diritti di proprietà, in quanto sono alterati dal mescolamento, dalla divisione, o dalla trasformazione delle sostanze.
Il diritto personale del primo proprietario dee terminare insieme colla sua vita: ma la possessione, senza alcuna apparenza di cambiamento, pacificamente si continua ne' suoi figliuoli, sozj de' suoi lavori, e partecipi delle sue dovizie. Questo naturale retaggio è stato protetto dai legislatori di tutti i climi e di tutte le età, ed il padre viene animato a perseverare nei lenti e lontani miglioramenti dalla tenera speranza che una lunga posterità sarà per godere i frutti delle sue fatiche. Universale è il principio della successione ereditaria, ma l'ordine vanamente ne fu stabilito dalla convenienza o dal capriccio, dallo spirito delle instituzioni nazionali, o da qualche esempio parziale che la frode o la violenza hanno in sulle prime deciso. La giurisprudenza dei Romani pare aver deviato molto meno dall'eguaglianza della natura che non le instituzioni degli Ebrei[339], degli Ateniesi[340] e dell'Inghilterra[341]. Al morire di un cittadino, tutti i suoi discendenti, a meno che fossero già affrancati dalla paterna sua potestà, erano chiamati a succedere nell'eredità de' suoi beni. Sconosciuta ora l'insolente prerogativa della primogenitura: sopra un giusto livello erano collocati i duo sessi; tutti i figli e tutte le figlie avevano un egual diritto ad una egual porzione delle sostanze paterne; e se una morte prematura avesse tolto dal mondo uno dei figli, i figli di esso rappresentavano la sua persona e ne dividevan la parte. Quando manca la linea retta, il diritto di successione dee divergere ai rami collaterali. I giurisperiti annoverano i gradi di parentela[342], ascendendo dall'ultimo possessore ad un progenitore comune, e discendendo da questo progenitore comune al più prossimo erede: mio padre sta nel primo grado, mio fratello nel secondo, i suoi figliuoli stanno nel terzo; ed il rimanente della serie si può concepire dall'immaginazione, o dipingere sopra una tavola genealogica. In questo computo, si fece una distinzione, essenziale alle leggi, anzi alla costituzione di Roma; gli agnati ossia gli individui della linea mascolina, furono chiamati, secondo la loro prossimità, ad una partizione eguale. Ma una donna era inabile a trasmettere verun diritto legale; e la legge delle Dodici Tavole diseredava come stranieri ed alieni, i cognati di ogni grado, senza far pure eccezione in favore dei sì dolci vincoli di madre e di figlio. Presso i Romani, un nome comune ed i riti domestici univano una gente o un legnaggio; i varj cognomi o soprannomi di Scipione o di Marcello distinguevano un dall'altro i subordinati rami o casati della stirpe Cornelia, o della Claudia: alla mancanza degli agnati dello stesso soprannome, si suppliva colla denominazione, più larga di gentili; e la vigilanza delle leggi manteneva, negli individui dello stesso nome, la perpetua discendenza della religione e della proprietà. Un somigliante principio dettò la legge Voconia[343] che abolì nelle donne il diritto di ereditare. Sintanto che le vergini furono donate o vendute in maritaggio, l'adozione della moglie spegneva le speranze della figlia. Ma l'eguale successione delle indipendenti matrone, ne sosteneva l'orgoglio ed il lusso, e poteva trasportare in una casa straniera le ricchezze dei lor genitori. Le massime di Catone[344], quando erano tenute in rispetto, tendevano a perpetuare in ogni famiglia una onorata e virtuosa mediocrità; ma le blandizie femminili a poco a poco riportaron vittoria; ed ogni salutare raffrenamento andò sommerso nella dissoluta grandezza della Repubblica. Il rigore dei Decemviri fu temperato dall'equità dei Pretori. I loro editti restituivano i figli emancipati ed i postumi nel possesso dei diritti della natura; e quando mancavano gli agnati, essi anteponevano il sangue dei cognati al nome dei gentili, il titolo e carattere de' quali insensibilmente perì nell'obblio. Il reciproco ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano e di Orfizio dall'umanità del Senato. S'introdusse un ordine nuovo e più imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni grado, secondo la prossimità del sangue e dell'affetto, successe ai beni vacanti di un cittadino Romano[345].
L'ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione generale e permanente del legislatore: ma quest'ordine viene frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano oltre la tomba il dominio del testatore[346]. Nello stato semplice della società, quest'ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di Solone lo introdussero in Atene; ed i privati testamenti del padre di una famiglia ebbero l'autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima dei Decemviri[347], un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e motivi all'assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame ch'era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato. Questa singolar cerimonia[348], che destava la meraviglia de' Greci, veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni eccezione legale, ed espressamente convocati per l'esecuzione di quell'atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra le vite e le sostanze de' suoi figliuoli, poteva distribuirne le rispettive parti, secondo i gradi del loro merito e del loro affetto: l'arbitrario disgusto puniva un figlio indegno colla perdita del suo retaggio, e coll'umiliante preferenza di uno straniero. Ma l'esempio di molti padri snaturati mostrò il bisogno di porre alcun freno alla loro facoltà di testare. Un figlio, o, secondo le leggi di Giustiniano, anche una figlia, non poterono più essere diseredati pel solo silenzio del padre: questi era tenuto a nominare il colpevole ed a specificare l'offesa: e la giustizia dell'Imperatore determinò le sole cagioni che potevano giustificare un tale infragnimento dei primi principi della natura e della società[349]. A meno che si lasciasse ai figliuoli la legittima, ossia la quarta parte dei beni, essi avevan diritto d'instituire un processo od una querela contro quel testamento inofficioso, di supporre che la malattia o l'età avessero debilitato la mente del lor genitore, e di appellarsi rispettosamente dalla rigida sua sentenza alla riflessiva sapienza del magistrato. Nella giurisprudenza Romana, si ammise una distinzione essenziale tra l'eredità ed i Legati. Gli eredi che succedevano all'intera unità, o ad alcuna delle dodici frazioni della sostanza del testatore, rappresentavano il suo carattere civile e religioso, ne facevano valere i diritti, ne eseguivano gli obblighi, e adempivano i doni dell'amicizia e della liberalità, che l'ultimo suo volere avea lasciato in testamento sotto il nome di Legati. Ma siccome l'imprudenza o la prodigalità di un uom moribondo può dar fondo all'eredità, e non lasciare che rischi e molestie al suo successore, fu stabilito dalla legge Falcidia che questi, prima di pagare i Legati, potesse ritenere per sè il quarto netto dei beni. Gli si lasciò un tempo ragionevole per esaminare la proporzione tra i debiti e le sostanze, per decidere se volesse accettare o ricusare il testamento; e quando accettava col benefizio di un inventario, le domande dei creditori non potevano oltrepassare la valutazione dei beni. L'ultima volontà di un cittadino poteva essere alterata, lui vivente, ovvero cassata lui morto; le persone, ch'ei nominava, potevano morire prima di lui o rifiutare l'eredità, od essere esposte a qualche impedimento legale. In considerazione di questi eventi, gli si concesse la facoltà di sostituire dei secondi e dei terzi eredi, i quali prendessero uno il posto dell'altro, secondo l'ordine del testamento; ed all'incapacità in cui era un pazzo od un fanciullo di lasciare per testamento i suoi beni, si poteva supplire con una simile sostituzione[350]. Ma la potestà del testatore spirava coll'accettazione del testamento: ogni Romano, maturo di anni e di senno, acquistava l'assoluto dominio del suo ereditaggio, e la semplicità della legge civile non era mai offuscata dalle lunghe ed avviluppate sostituzioni, che inceppano la prosperità e la libertà delle generazioni future.
Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono l'uso dei Codicilli. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche remota provincia dell'Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o trascurava con impunità quest'ultima richiesta, che i giudici, prima del regno di Augusto, non avevano l'autorità di far eseguire. Un Codicillo poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse l'autenticità. L'intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso illegale; e l'invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia o d'Affrica poteva essere l'amico od il benefattore di un Romano senza figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di succedere, ristrinse il Legato o l'eredità di una donna alla somma di centomila sesterzi[351], ed una figlia unica era condannata ad essere poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo dell'amicizia, e l'amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio: si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o l'ingiunzione ch'egli restituisse il retaggio alla persona a cui veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi della lor patria, ma l'onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo, essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di Augusto li tolse d'angustia, diede una sanzione legale ai testamenti fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le restrizioni della giurisprudenza Repubblicana[352]. Ma siccome la nuova pratica de' fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i debiti e processi della successione. Stretta e letterale era l'interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei giureconsulti[353].
III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i loro generali doveri: ma le obbligazioni specifiche degli individui tra loro non possono esser l'effetto che I. di una promessa, II. di un benefizio, o, III. di un'ingiuria; e quando queste obbligazioni sono ratificate dalla legge, la parte interessata può esigerne l'adempimento, mercè di un'azione giudiciale. Sopra di questo principio i legisti di ogni paese hanno edificato una giurisprudenza, la quale, essendo uniforme, si può riguardare come il nobil parto della ragione universale e della giustizia[354].
I. I Romani adoravano la Dea Fede (fede umana e sociale), non solo ne' Templi ad essa innalzati, ma in ogni punto della lor vita; e se questa nazione mancava in qualche parte dei più amabili pregi della cortesia e della generosità, essa faceva maravigliare i Greci col sincero e semplice adempimento degli impegni più ardui e più gravi[355]. Non pertanto, appo lo stesso popolo, secondo le rigide massime dei Patrizj e dei Decemviri, un nudo patto, una promessa, od anche un giuramento, non creavano alcun obbligo civile, a meno che avessero per conferma la forma legale della stipulazione. Qualunque esser possa l'etimologia della voce latina, essa porta con sè l'idea di un saldo ed irrevocabil contratto, il quale sempre veniva espresse colla formalità di una domanda e di una risposta. «Mi prometti di pagarmi cento monete d'oro?» Tale era la solenne interrogazione di Sejo. «Lo prometto,» rispondeva Sempronio. Gli amici di Sempronio che si facevano mallevadori dell'abilità e dell'inclinazione di esso, potevano separatamente esser citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione, ossia l'ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della sua negligenza. Ma l'accorgimento dei giureconsulti con buon successo adoperassi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale, ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi accordavano una azione ed un ricorso[356].
II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll'epiteto di reali[357]. Un grato contraccambio è dovuto all'autore di un benefizio, ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito amichevole, il merito della generosità è tutto dal lato del prestatore; in quello di un deposito, il merito è dal lato di chi lo riceve; ma nel caso di un pegno o di quelle altre disposizioni fondate sopra un interesse reciproco, un equivalente compensa il benefizio; e l'obbligo di restituire variamente vien modificato dalla natura dell'accordo. La lingua latina esprime felicemente la differenza fondamentale che corre tra il comodato ed il mutuo, che la povertà de' nostri idiomi è ridotta a confondere nella vaga e comune appellazione d'imprestito. Il primo imponeva a chi prendeva a presto l'obbligo di restituire la stessissima cosa di cui era stato accomodato per supplire temporaneamente a' suoi bisogni; il secondo indicava che la cosa imprestata era destinata al suo uso e consumo, ed egli liberavasi da questo mutuo impegno col sostituire lo stesso valore specifico, secondo una giusta estimazione del numero, del peso e della misura. Nel contratto di vendita, l'assoluto dominio passa per diritto al compratore, ed egli paga il benefizio con una somma adeguata di oro o di argento, prezzo e misura universale di tutte le possessioni di questo mondo. Di genere più complicato è l'obbligo di un altro contratto, quello di locazione. Le terre o le case, le fatiche o i talenti si possono affittare per un termine definito. Allo spirar del tempo, si dee restituire la cosa stessa al proprietario con una retribuzione in aggiunta pel profitto che se ne è ricavato mediante l'occupazione o l'impiego. In questi contratti lucrativi, ai quali conviene aggiugnere quelli di società e di commissione, i giureconsulti alle volte suppongono la consegna dell'oggetto, ed altre volte presumono il consentimento delle parti. Al pegno sostanziale si sostituirono finalmente i diritti invisibili dell'ipoteca; ed il prezzo di una vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la rendita di quelle e l'interesse di questo, in quanto esse materialmente toccano la prosperità dell'agricoltura e del commercio. Il proprietario di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti, dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato alleviamento l'equità delle leggi: cinque anni erano il termine d'uso per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato fuora, por la vendita della possessione[358]. L'usura[359], quell'inveterato male di Roma[360], era stata scoraggiata dalle Dodici Tavole, ed abolita dai clamori del popolo. I bisogni e l'odiosità di esso popolo la richiamarono in vita, la discrezione dei Pretori la tollerò, ed il Codice di Giustiniano finalmente ne prescrisse i confini. Alle persone d'illustre grado non si concedette di ricevere più del quattro per cento; il sei per cento fu stabilito qual ordinaria e legale misura dell'interesse. Si permise l'otto, per la convenienza delle manifatture e de' mercatanti, e si accordò il dodici per le assicurazioni marittime, le quali da' più antichi savj non s'erano ardite definire; ma fuori che in questa rischiosa occasione, severamente si raffrenò la pratica dell'usura esorbitante[361]. Il clero dell'Oriente e dell'Occidente condannò il più tenue interesse[362]: ma il sentimento del vantaggio reciproco, il quale aveva trionfato delle leggi della Repubblica, con egual fermezza fece fronte ai decreti della Chiesa, ed anche ai pregiudizi del genere umano[363].
III. La natura e la società impongono lo stretto obbligo di riparare un torto; e chi ha sofferto per una privata ingiustizia, acquista un diritto personale ed un'azione legittima. Se la proprietà di un altro viene affidata alle vostre mani, il grado di cura che voi dovete prenderne, cresce o scade secondo il benefizio che voi derivate da quel temporaneo possedimento. Di rado avviene che ci tocchi render ragione di un accidente inevitabile, ma le conseguenze di un fallo volontario vanno mai sempre imputate al suo autore[364]. Un Romano richiamava e ricuperava le cose rubategli, mediante un'azione civile di furto: esse potevano passare per una serie di mani innocenti e pure, ma soltanto una prescrizione di trent'anni era valevole ad estinguere l'originale suo diritto. Gli si restituivano quegli effetti per sentenza del Pretore, e si compensava l'ingiuria col pagamento del doppio, del triplo ed anche del quadruplo del loro valore, secondo ch'era succeduta una frode secreta, od una rapina aperta, e secondo che il rubatore era stato sorpreso sul fatto, ovvero scoperto per una susseguente ricerca. La legge Aquilia[365] difendeva la vivente proprietà di un cittadino, i suoi schiavi ed il suo bestiame, dai colpi della malizia, o dai danni della negligenza: essa condannava il colpevole a pagare il più alto prezzo a cui si potesse stimare l'animale domestico in un qualunque momento dell'anno che ne aveva preceduto la morte. Per la distruzione di ogni altro valutabile oggetto si lasciava una latitudine di trenta giorni all'estimazione. Un'ingiuria personale viene alleggerita od aggravata dai costumi del tempo, e dalla severità dell'individuo: l'equivalente del dolore o dell'offesa di una parola o di una percossa non si può facilmente valutare in denaro. La rozza giurisprudenza dei Decemviri aveva confuso tutti gli insulti fatti nel bollore dell'ira, che non giungevano alla rottura di un membro, ed essa condannava l'aggressore alla comune multa di venticinque assi. Ma la stessa denominazione di moneta fu ridotta, in tre secoli, da una libbra alla metà di un'oncia; e l'insolenza di un ricco Romano si prendeva a buon mercato lo sciaurato spasso di trasgredire e di soddisfare la legge delle Dodici Tavole. Verazio correva per le strade, percuotendo in faccia gl'innocenti passeggieri, ed un suo seguace, che portava una borsa, immediatamente rintuzzava le lor grida colla esibizione di venticinque monete di rame, il valore di circa uno scellino[366], a norma di quanto esigeva la legge. L'equità dei Pretori esaminava e valutava il merito distinto di ogni querela particolare. Nell'aggiudicare i danni civili, il magistrato si assumeva il diritto di aver riguardo alle varie circostanze di tempo e di luogo, di età e di dignità, che inacerbar potevano l'onta e il dolore della persona offesa. Ma se egli ammetteva l'idea di un'ammenda, di una punizione, di un esempio, egli invadeva la provincia della legge Criminale, benchè forse ne riparasse il difetto.
Tito Livio, ove riferisce il supplizio del Dittatore di Alba, fatto a brani da otto cavalli, lo rappresenta come il primo e l'ultimo esempio di crudeltà Romana, nel punimento de' più atroci delitti[367]. Ma questo atto di giustizia o di vendetta venne eseguito sopra un nemico straniero nell'ardore della vittoria, e per comando di un uomo solo. Le Dodici Tavole offrono una più decisiva prova dello spirito nazionale, perocchè furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di Dracone[368] erano scritte a note di sangue[369]. Esse approvano la disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un membro per un membro, a menochè l'offensore potesse riscattare il suo perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un'assai differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di tradimento contro lo Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere, gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce, o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale, qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben pubblico. III. L'uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni sentimenti degli uomini, richiede il sangue dell'uccisore. Il veleno è più odioso ancora della spada o del coltello; e ci reca stupore lo scorgere in due sciagurati esempi, come una sì fatta sottile perversità abbia di buon'ora infettato i costumi della Repubblica, e le caste virtù delle matrone Romane[370]. Il parricida che violava i doveri della natura e della gratitudine, veniva gettato nel fiume e nel mare, chiuso in un sacco, nel quale successivamente si rinserrarono un gallo, una vipera, un cane ed una scimia, come i suoi più degni compagni[371]. L'Italia non produce scimie; ma non fu sentita una tal mancanza sino alla metà del sesto secolo, epoca in cui per la prima volta si scoprì un delitto di parricidio[372]. IV La malvagità di un incendiario. Questi era battuto colle verghe dapprima, poi consegnato egli stesso alle fiamme; solo esempio in cui la nostra ragione sia tentata di approvar la giustizia della pena del taglione. V. Lo spergiuro giudiziale. Il testimonio malizioso o corrotto era lanciato capovolto giù dalla rocca Tarpeia per espiare la sua falsità, che più fatale era fatta dalla severità delle leggi penali, e dalle mancanze di prove scritte. VI. La corruzione di un giudice, il quale accettava regali per dare una sentenza iniqua. VII. I libelli e le satire, i cui rozzi versi alle volte perturbarono la pace di una città senza lettere. Se ne puniva a colpi di bastone l'autore, meritato castigo; ma non è ben certo se lo lasciassero spirare sotto i colpi del manigoldo[373]. VIII. La notturna tristizia di danneggiare o distruggere la messe del vicino. S'impendeva il delinquente come gradita vittima a Cerere. Ma le Deità boscherecce erano implacabili meno, e l'estirpazione dell'albero più prezioso non traeva dietro di se che l'ammenda di venticinque libbre di rame. IX. Le incantagioni magiche: che avevan forza, a quanto credevano i pastori del Lazio, di estenuare un nemico, di spegnerne la vita, e di sterpar dalle sedi le piantagioni che avevano posto radici più salde. Ci rimane a parlare della crudeltà delle Dodici Tavole verso i debitori che non potevan pagare, ed io ardirei di anteporre il senso letterale dell'antichità alle speciose interpretazioni dei critici moderni[374]. Dopo la prova giudiziale o la confessione del debito, si concedevano trenta giorni di grazia, innanzi che un Romano fosse dato in balìa del suo concittadino. In questa prigione privata, dodici oncie di riso componevano il giornaliero suo vitto: si poteva caricarlo di una catena del peso di quindici libbre; e per tre volte veniva esposto sulla piazza del mercato a sollecitare colla sua miseria la compassione de' suoi amici e concittadini. Allo spirar di sessanta giorni, la perdita della libertà o della vita lo discioglieva dal debito. Il debitore insolvente era posto a morte, oppur venduto a schiavitù straniera di là dal Tebro: ma se parecchi creditori erano ostinati ugualmente ed inflessibili, essi potevano legalmente smembrare il corpo di lui, e satollare la propria vendetta con questo orribile spartimento. I difensori di questa legge selvaggia hanno sostenuto ch'essa doveva possentemente operare per rattener col terrore gli scioperali ed i fraudolenti dal contrarre debiti che non erano atti a pagare; ma l'esperienza dissipava l'effetto di questo terror salutevole, non trovandosi verun creditore sì crudele da esigere la pena della vita o delle membra, la quale non gli tornava ad alcuno profitto. Come i costumi di Roma vennero a poco a poco ingentilendo, il codice criminale dei Decemviri fu abolito dall'umanità degli accusatori, dei testimoni e dei giudici; e l'impunità divenne la conseguenza di un rigore fuor di misura. La legge Porzia e la Valeria proibirono a' magistrati di applicar ad un cittadino libero qualsivoglia capitale od anche corporale castigo; e gli anticati statuti di sangue vennero artificiosamente, e forse con verità attribuiti allo spirito di tirannide dei re, non dei patrizi.
Nella mancanza delle leggi penali e nell'insufficienza delle azioni civili, la pace e la giustizia della città erano imperfettamente mantenute dalla giurisdizione privata de' cittadini. I malfattori che riempiono le nostre carceri, sono il rifiuto della società, e si può comunemente ascrivere ad ignoranza, a povertà ed a brutali appetiti quei delitti di cui sostengon la pena. Per commettere impunemente simili enormità, un vile plebeo poteva rivocar il sacro carattere di membro della Repubblica ed abusarne: ma sulla prova od anche sul sospetto del delitto, lo schiavo o lo straniero veniva attaccato ad una croce, e questa rigida e sommaria giustizia si poteva esercitare senza impedimento sopra la massima parte del popol minuto di Roma. Ogni famiglia conteneva un tribunale domestico, il quale non era limitato, come quello del Pretore, alla cognizione delle azioni esterne: la disciplina dell'educazione inculcava massime ed abitudini di virtù; ed il padre Romano era mallevadore verso lo Stato dei costumi de' suoi figliuoli, poichè disponeva egli senza appello della vita, della libertà e dell'eredità loro. In certi frangenti, il cittadino aveva autorità di vendicare i suoi torti privati od i pubblici. Il consentimento delle leggi giudaiche, ateniesi e romane permetteva di ammazzare il ladrone notturno; ma in chiaro giorno non era lecito di spegnerlo senza che si avesse una qualche prova di pericolo. Chiunque sorprendeva un adultero nel suo letto nuziale, poteva liberamente dare sfogo alla sua vendetta[375]. La provocazione scusava il più sanguinoso o fiero oltraggio[376], nè fu prima del Regno di Augusto che il marito venne ridotto a pesare il grado dell'offensore, ed il padre condannato a sacrificare la sua figlia, insieme col ribaldo suo seduttore. Dopo la cacciata dei Re, l'ambizioso Romano che avesse ardito di assumere il titolo, o d'imitare la tirannide loro, era consacrato ai Numi Infernali. Qualunque de' suoi concittadini aveva la spada della giustizia in sua mano; e l'azione di Bruto, benchè contraria alla gratitudine ed alla prudenza, era anticipatamente santificata dal giudizio della sua patria[377]. La barbara consuetudine di portar armi in seno alla pace[378] e le sanguinose massime dell'onore erano sconosciute ai Romani; e, per lo spazio dei due secoli più puri, dallo stabilimento dell'egual libertà sino al fine delle guerre Puniche, la Città non fu mai perturbata da sedizioni, e di rado fu contaminata da atroci delitti. Allor quando le fazioni domestiche e la dominazione al di fuori ebbero infiammato ogni vizio, più vivamente si sentì la mancanza delle leggi penali. Al tempo di Cicerone, ogni cittadino privato godeva il privilegio dell'anarchia: ogni ministro della Repubblica poteva innalzare le ambiziose sue mire sino alla regale potenza, e lode tanto maggiore meritavano le loro virtù, in quanto ch'erano gli spontanei frutti della natura o della filosofia. Verre, tiranno della Sicilia, poi che s'ebbe per tre anni saziato di libidine, di rapina e di crudeltà, non potè esser citato in giudizio che per la restituzione pecuniaria di trecentomila lire sterline, e tale fu la moderazione delle leggi, de' giudici e forse dell'accusatore medesimo[379] che col rifondere una tredicesima parte del suo bottino, fu concesso a Verre di ritirarsi in un esilio placido e voluttuoso[380].
Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i delitti e le pene fu l'opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad opprimere la libertà de' Romani. Egli si recò a gloria l'arbitraria proscrizione di quattromila settecento cittadini[381]. Ma nel carattere di legislatore, rispettò i pregiudizj de' tempi; ed in luogo di profferire una sentenza di morte contra il ladro o l'assassino, contra il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le condannazioni pecuniarie colla pena dell'esilio, o parlando secondo lo statuto, coll'interdetto del fuoco e dell'acqua. La legge Cornelia, poi la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza criminale[382], e gl'Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de' loro primitivi autori. Ma l'invenzione e l'uso frequente delle pene straordinarie, derivava dal desiderio di estendere e di occultare i progressi del dispotismo. Nella condanna degl'illustri Romani, il Senato sempre mostravasi presto a confondere, il potere giudiciale col legislativo, per secondare la volontà de' suoi padroni. Spettava ai governatori il dovere di mantenere la pace della loro provincia, coll'arbitraria e rigorosa amministrazione della giustizia. La libertà di Roma si dilegua nell'estension dell'Impero, ed il malfattore Spagnuolo che invocò il privilegio di un Romano, fu sollevato per comando di Galba, sopra una croce più bella e più alta[383]. I rescritti, che partivan dal trono, decidevano di tempo in tempo le questioni che per la novità ed importanza loro parevano eccedere l'autorità e il discernimento di un proconsolo. La deportazione ed il taglio del capo erano riserbate per le persone di onorevol grado, i delinquenti più bassi venivano impiccati od arsi, o sepolti nelle miniere, od esposti alle fiere dell'anfiteatro. S'inseguivano i ladroni armati, e si estirpavano come nemici della società; si guardava l'abigeato come un capitale delitto[384], ma il semplice furto non si considerava che per un'ingiuria meramente civile e privata. I gradi della colpa, ed i modi della pena troppo spesso determinavansi dalla discrezione delle autorità, ed i sudditi mal conoscevano i pericoli legali a cui potevano andar incontro in ogni azione del viver loro.
I peccati, i vizj, i delitti sono gli obbietti della teologia, dell'etica e della giurisprudenza. Ogni volta che i loro giudizj concordano, essi scambievolmente si avvalorano; ma qualor differiscono, un prudente legislatore pesa il delitto, e stabilisce il castigo secondo la misura dell'ingiuria sociale. Su questo principio, il più temerario assalto contro la vita e la proprietà di un cittadino privato, si giudica meno atroce che il delitto di tradimento o di ribellione, che lede la maestà della Repubblica. Gli ossequiosi giuristi con unanime voce profferirono che la Repubblica è contenuta nella persona del suo Capo; ed il brando della legge Giulia fu affilato dall'incessante diligenza degli Imperatori. Il commercio licenzioso de' sessi può tollerarsi come un impulso di natura, o proibirsi come una fonte di disordine e di corruzione: ma il buon nome, gli averi, la famiglia del marito, gravemente sono intaccati dall'adulterio della moglie. Il senno di Augusto, poi ch'ebbe frenato la libertà di vendicarsi, applicò l'animavversione delle leggi a questa domestica offesa: e le parti delinquenti erano condannate al pagamento di grossi danni ed ammende, indi rilegate in lungo o perpetuo esilio sopra due isole separate[385]. La Religione riprende egualmente l'infedeltà del marito; ma siccome questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti[386], e la distinzione di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura abborisce l'idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall'esempio degli Etruschi[387] e de' Greci[388]; in mezzo al pazzo abuso della prosperità, e della potenza, insipido parve ogni piacere che fosse innocente; e la legge Scatinia[389] strappata da un atto di violenza, insensibilmente cadde abolita pel trapassare degli anni e per la moltitudine dei rei. Questa legge riguardava lo stupro, e forse la seduzione di un giovane d'ingenui natali come un'ingiuria personale ch'essa puniva colla meschina ammenda di diecimila sesterzj, o di ottanta lire sterline: la resistenza o la vendetta della castità potea spegnere lo stupratore, ed io sono desideroso di credere che in Roma, come in Atene, il volontario ed effemminato disertor del suo sesso, fosse privato degli onori e dei diritti di cittadino[390]. Ma la pratica del vizio non era sconfortata dalla severità dell'opinione: l'indelebile macchia di tale nefandità era confusa colle più veniali trasgressioni della fornicazione e dell'adulterio, nè il turpe amante era esposto allo stesso disonore ch'egli imprimeva sull'uomo o sulla donna ch'egli facea partecipe del suo delitto. Da Catullo fino Giovenale[391] i poeti accusano e celebrano la degenerazione de' tempi; e debolmente si tentò la riforma dei costumi dalla ragione e dall'autorità de' legisti, sinchè il più virtuoso de' Cesari proscrisse il peccato contro la natura come un delitto contro la società[392].
Un nuovo spirito di legislazione, rispettabile perfino ne' suoi errori, sorse nell'Impero insieme colla religione di Costantino[393]. Le leggi di Mosè furono ricevute come il divino modello della giustizia, ed i Principi cristiani adattarono i loro statuti penali ai gradi di turpitudine morale e religiosa. L'adulterio fu da principio dichiarato un delitto capitale; la fralezza dei sessi fu assimilata al veneficio od all'assassinio, all'ammaliamento od al parricidio; le stesse pene furono applicate alla pederastia attiva e passiva; e tutti i colpevoli, sì di condizione libera che di servile furono o annegati o decapitati o gettati vivi fra le fiamme vendicatrici. La comune simpatia degli uomini risparmiò gli adulteri; ma gli amatori del proprio sesso si videro perseguitati da una generale e pia indegnazione. Gli impuri costumi della Grecia prevalevano tuttavia nelle città dell'Asia, ed ogni vizio era fomentato dal celibato de' monaci e del clero. Giustiniano rallentò il castigo almeno delle donne infedeli; la sposa colpevole non venne più condannata che alla solitudine ed al pentimento, ed in capo a due anni ella poteva esser richiamata tra le braccia di un marito commosso a perdonare. Ma lo stesso Imperatore si mostrò l'implacabil nemico della libidine contra natura, e la crudeltà della sua persecuzione appena può trovare scusa nella purità de' motivi[394]. Infrangendo ogni principio di giustizia, egli estese ai passati come ai futuri errori l'effetto de' suoi editti, non concedendo che un breve intervallo per confessarsene e riceverne il perdono. Penosamente si facea morire il reo con l'amputazione dello strumento del peccato, o coll'inserimento di pungenti canne ne' pori e ne' tubi più squisitamente sensivi; e Giustiniano difendeva la proprietà del supplizio col dire che a' delinquenti si sarebbero troncate le mani, se fossero stati convinti di sacrilegio. In un sembiante stato di onta e di agonia, due vescovi, Isaia di Rodi, e Alessandro di Diospoli, furono trascinati per le contrade di Costantinopoli, mentre un banditore ad alta voce ammoniva i loro confratelli ad osservare quella terribil lezione, ed a non contaminare la santità del loro carattere. Que' prelati erano forse innocenti. Una sentenza di morte e d'infamia spesso non avea per fondamento che la debole e sospetta testimonianza di un fanciullo o di un servo: i giudici presumevan rei que' della fazion verde, i ricchi, ed i nemici di Teodora, e la pederastia divenne il delitto di coloro a cui non se ne poteva opporre alcun altro. Un filosofo francese[395] ha con ardire osservato, che tutto ciò che è secreto sta ravvolto nel dubbio, e che la tirannide può convertire in suo stromento quell'orrore che naturalmente al vizio portiamo. Ma la favorevole persuasione in cui è lo stesso scrittore, che un legislatore possa fidare nel buon gusto e nella ragione degli uomini, ha pur troppo contro di sè tutto quanto sappiamo dell'antichità o dell'estensione del male[396].