Prima che i Barbari del Nord ci avessero fatto il regalo della feudalità il vasto territorio di Ruvo costituiva il patrimonio della città e de’ suoi abitanti, che lo animavano coll’agricoltura e colla pastorizia sicure sorgenti di quella ricchezza che ben la pruovano i grandiosi monumenti delle belle arti ivi disotterrati all’epoca nostra. Ed in vero la spiga del grano, la testa del bue e ’l corno dell’abbondanza che si osservano nelle antiche monete Ruvestine riportate nelle due tavole annesse al capo II fanno sicura testimonianza dello stato floridissimo in cui doveva esser ivi l’agricoltura.
Per le città cadute sotto il giogo della feudalità non è facile definire ciò che da principio fu dato al feudo, e ciò che rimase alla popolazione, e porre quindi una linea di separazione certa e sicura tra l’uno e l’altro. Mancano i pubblici Registri delle primitive concessioni, e quando anche vi fossero, tali concessioni in feudo si facevano in quel tempo colle solite clausole generali, dalle quali nulla poteva definirsi di ciò che nel particolare precisamente si era dato. Quindi nelle indagini di tal fatta è bisognato spesso farla quasi da indovino.
Non si può dire che le concessioni de’ feudi fossero state mere dignità ventose, perchè i Capi Condottieri delle Orde Settentrionali dovevano dividere la preda coi loro compagni d’armi, e dare loro i mezzi di vivere bene. Dovevano inoltre porgli in grado di servire nella guerra con un determinato numero di soldati ed a loro spese quando l’uopo lo avesse esatto, poichè era questo in quel tempo l’obbligo de’ feudatarj, ed i Regj eserciti gli formavano le forze riunite de’ Baroni, circostanza la quale gli rendeva anche potentissimi.
Non si può dire tampoco che nulla si fosse lasciato alle popolazioni vinte e soggiogate, poichè sarebbe stato ciò lo stesso che farle perire e distruggere con esse anche i feudi conceduti. In questa materia quindi bisogna tenere una via di mezzo. Si deve distinguere ciò ch’è stato usurpato da ciò ch’è stato, o ha potuto essere conceduto. Comunque tali concessioni traggano la loro origine dalla violenza e dalla forza, nondimeno divenne questa una legge. Hoc jus invaluit. Il dirsi dunque o che tutto sia stato del feudo o che tutto sia stato della popolazione sono due proposizioni che le ho trovate sempre esagerate e viziose.
Li nostri antichi Tribunali convinti di queste verità nelle quistioni di questa specie, mentre mancavano le primitive concessioni de’ feudi, e quelle che vi erano de’ tempi posteriori non contenevano che clausole generali, per distinguere ciò che fosse stato conceduto da ciò che fosse stato usurpato, si attenevano agli antichi documenti dai quali avesse potuto risultare la pruova di un possesso annoso e non contraddetto, tra i quali documenti vi erano anche i rilevj pagati alla Regia Corte[239].
Quali dunque erano le cose sicuramente feudali della città di Ruvo? Per la generalità di esse mancano nelle carte antiche gli elementi che possano indicarle. Colla lettera Regia del Re Carlo I dell’anno 1272 riportata innanzi alla pagina 135 fu ordinato al Giustiziere della Terra di Bari di prendere informazione della rendita che si ritraeva dai corpi, e dritti feudali Castri Rubi. Ma non sono in essa questi indicati, nè si conosce se la informazione dal Re ordinata siasi presa, e quale ne sia stato il risultamento.
Nella informazione senza data presa al tempo del Re Carlo II de’ Feudatarj della Provincia di Bari riportata innanzi alla pag. 137 si dice che il Feudatario di Ruvo era tenuto pro feudali servitio quinque militum; ma non si conosce da qual calcolo di rendite o di proventi componenti il feudo nasceva il peso suddetto al feudatario imposto.
Nella concessione fatta dal Re Roberto nell’anno 1311 della città di Ruvo alla Regina Sancia sua consorte le venne questa assegnata in conto del di lei dotario per l’annua rendita di once dugento come si è veduto innanzi alla pag. 144. Ma non si conosce tampoco da quali corpi e dritti feudali cotesta rendita provveniva. Si può solo da questo documento arguire che la rendita suddetta per la quale la città di Ruvo le venne assegnata non era indiscreta, e quindi li proventi feudali che allora si esigevano esser non dovevano tanto esagerati, quanto lo divennero dappoi a forza di abusi e di prepotenze sotto i successivi Feudatarj.
In fine nella concessione della nostra città fatta nell’anno 1387 dal Re Ladislao ad Antonio Santangelo e Federico Vrunforti riportata innanzi alla pagina 157 fu ordinato anche che si fosse presa tra sei mesi la informazione della rendita che dalla stessa si ritraeva; ma di cotesta informazione manca qualunque notizia. Colla stessa concessione inoltre fu imposto ai concessionarj il peso di pagare al Re venti once d’oro per ciascun servizio militare: ma non è spiegato su di quali elementi cotesta tassa sia stata regolata.
Nella oscurità che presentano le dette carte antiche ciò ch’è sicuro è la qualità feudale dell’antichissimo, e vasto bosco di Ruvo della estensione di sei in settemila moggia. Ed in vero nella precitata concessione dell’anno 1269 fatta da Carlo I di Angiò ad Arnolfo de Colant gli fu dato Castrum Rubi cum foresta, e nella già detta sua lettera dell’anno 1272 ordinò che si fosse presa informazione della rendita che dava Castrum Rubi ex foresta, et terris convicinis, et circumadjacentibus dicto Castro. Ond’è che il detto Bosco in tutti i Rilevj è riportato come feudale, e l’erba di esso è stata venduta dai Feudatarj di Ruvo alla Regia Corte per uso del Tavoliere di Puglia col contratto dell’anno 1473, di cui sarò tra poco a ragionare, e dell’anno 1552, di cui ho parlato innanzi alla pagina 201 e 202.
Era sicuramente feudale anche un’altra picciola difesa poco lontana dalla città denominata Parco del Conte, la quale probabilmente era una ex terris convicinis et circumadjacentibus dicto castro, delle quali si parla nella precitata lettera di Carlo I dell’anno 1272. Cotesta difesa nel decreto di Revertera dell’anno 1549 è chiamato parcum jumentorum sive equorum perchè in essa la Casa d’Andria teneva la sua razza de’ cavalli. Cotesta difesa fu rispettata col decreto suddetto come si è veduto innanzi alla pagina 199, ed è riportata in tutti i Rilevj come un corpo feudale[240].
Dagli stessi antichi rilevj risulta similmente che apparteneva al feudo anche la Bagliva. Vero è che dai Registri di Carlo I e di Carlo II riportati alla pagina 134 risulta che cotesto dritto fu escluso dalle concessioni in feudo da essi fatte e se lo riserbò il Re, e che la concessione fatta da Ladislao nell’anno 1387 (pag. 157) fu rimessiva alle precedenti concessioni. Non è meno vero però che nelle posteriori concessioni dall’epoca Aragonese in poi riportate innanzi nel Capo IX e X, vi andò compresa anche la Bagliva, poichè si sa che le concessioni Aragonesi furono in questa parte più larghe delle Angioine.
Non si può quindi dubitare della feudalità di cotesto dritto. Si deve bensì intendere lo stesso limitato e ristretto a que’ cancelli che dalle antiche Leggi del Regno erano prefissi ai dritti bajulari, e non già esteso a quelle avanie abusi ed estorsioni che furono in seguito introdotte dalla prepotenza Baronale, come anderemo a vederlo or ora.
Vi è anche tutta la ragione di credere o almeno di dubitare fortemente che abbia potuto costituire un demanio del feudo quella parte della contrada delle murge di Ruvo ch’è rimasta tuttavia aspra e selvatica, perchè negata alla coltura. Nella precitata concessione di Carlo I di Angiò dell’anno 1269 fu la città di Ruvo conceduta cum pratis pascuis etc. e si riserbò il Re sui paschi conceduti il dritto di farvi pascere gli animali delle sue razze. Si sa che coteste riserbe apposte nelle concessioni de’ Sovrani Angioini riguardavano principalmente i demanj de’ feudi conceduti, ed inducono quindi la presunzione che nel territorio di Ruvo vi doveva essere un demanio feudale compreso nella concessione suddetta, sul quale avrebbe potuto tal riserba esercitarsi.
Negli antichi giudizj che hanno avuto luogo tra i Duchi di Andria e Conti di Ruvo da una parte, e ’l Regio Tavoliere e suoi Locati dall’altra, si è avuto per vero che un demanio feudale dell’agro Ruvestino sia stata la contrada delle murge, sulla quale questi ultimi hanno preteso il dritto di riposo che gli Scrittori Doganali hanno dato per vero, ma la Casa d’Andria ha sempre acremente contraddetto.
In fatti assumeva quest’ultima che l’unico dritto del Regio Tavoliere di Puglia sul territorio di Ruvo era la proprietà dell’erba vernina e della ghianda del bosco acquistata col contratto dell’anno 1552 riportato innanzi alla pagina 201 e 202. Ma il preteso dritto di riposo sul demanio feudale delle murge mancava di qualunque titolo.
Si replicava però dal Regio Tavoliere e dai Locati che il titolo suddetto non mancava, e che lo costituiva un contratto combinato nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I di Aragona e Pirro del Balzo Duca di Venosa e Conte di Ruvo, di cui innanzi si è parlato. Col precitato contratto (essi dicevano) vendè costui alla Regia Corte per annui ducati mille e cento l’erba del bosco di Ruvo dal dì della Vigilia del Santo Natale in avanti per uso del Regio Tavoliere di Puglia, e ’l dritto di riposo nelle murge tanto di Ruvo che di Minervino[241].
Si convalidava cotesto assunto con un notamento che si trova ne’ Registri Aragonesi del Grande Archivio, dal quale si rileva che il detto Re Ferdinando I con lettera scritta da Foggia nel dì 10 Gennaio 1473 ordinò che si fossero pagati a Pirro del Balzo Duca di Venosa annui ducati 1100 per li SUOI ERBAGGI si piglia la Dogana delle pecore, così per accordo, cioè per lo Bosco e Demanio de Minervino, Bosco e Demanio de Rubo[242]-[243].
Si aggiugneva che lo stesso Pirro del Balzo con suo ricorso dato al Re nell’anno 1474 si dolse che un tale Cola Colletta Uffiziale Doganale abusava del suo incarico, e si permetteva di fidare animali grossi e piccioli de’ Paesi convicini ne’ suoi erbaggi di Ruvo e Minervino prima che vi fossero entrati gli animali del Regio Tavoliere. Il Re Ferdinando I nel dì 16 Maggio 1474 diè ordini precisi al Doganiere di Foggia che avesse fatto cessare cotesto abuso[244].
Con questi documenti il Regio Tavoliere, ed i Locati giustificavano il loro dritto sulle murge di Ruvo. La Casa d’Andria non negava il contratto passato con Pirro del Balzo nell’anno 1473. Ma osservava che Federico di Aragona divenuto già Re di Napoli aveva venduta la città di Ruvo al Conte di Trivento cum herbagiis, pascuis, fidis diffidis Bajulationibus etc. senza veruna riserba del preteso dritto di riposo del Regio Tavoliere, il quale in conseguenza non poteva pretendere quelli erbaggi che il Re aveva venduti liberi da qualunque servitù.
Confermava cotesto assunto coll’osservare che il Regio Tavoliere stava pagando i soli annui ducati 1750 convenuti collo strumento dell’anno 1552 per l’erba e la ghianda del Bosco di Ruvo. Ma se fosse continuato il contratto dell’anno 1473 anche per lo riposo delle murge che son diverse dal Bosco, altra somma avrebbe seguitato a corrispondere la cassa del Tavoliere anche per tal causa, il che non essendovi, era chiaro che il contratto dell’anno 1473 per quella parte che riguardava il riposo delle murge era rimasto disciolto colla vendita fatta dal Re Federico della città di Ruvo, senza di questo peso.
Or qualunque voglia credersi il merito della predetta quistione certamente non lieve elevata tra la Casa d’Andria, e ’l Regio Tavoliere, è notabile che quest’ultimo ripeteva il suo dritto sulle murge di Ruvo da un contratto passato nell’anno 1473 tra il Re Ferdinando I, di Aragona, e ’l feudatario di quella città. Il che dava un appoggio fortissimo al Duca d’Andria di assumere che il suo dritto sul demanio delle murge era garantito da un possesso di quattro secoli, il quale partiva da un fatto de’ passati Sovrani di questo Regno che lo avevano riconosciuto.
Per l’esposte considerazioni, dico il vero, non ho veduto mai chiara la quistione promossa sulla qualità del demanio delle murge, e non sono stato mai convinto che non abbia potuto formare quella contrada un demanio feudale. Ho però opinato a questo modo per i soli terreni rimasti aspri e selvatici, non già per quelli che da tempo immemorabile si trovano dissodati, e ridotti a coltura con essersi su di essi stabilite le masserie di semina.
Cotesti terreni coltivati non essendo stati mai soggetti a veruna prestazione feudale sia in generi, sia in danaro, è il fatto istesso quello che gli mostra liberi e franchi da qualunque suggezione feudale. Il che lo conferma anche un Registro del Re Carlo II di Angiò cioè una lettera Regia a favore Judicis Angeli Andreæ de Rubo. Ordinò con essa che non fosse stato questi molestato e turbato dal possesso di un territorio che aveva nel tenimento di Ruvo in murgia juncati, quod dicitur lama cervaria, cum turribus, quæ dicuntur Guillelmi Aponis, et terras astantes, juxta lamam et turres prædictas[245]. Cotesta contrada ritiene tuttavia il nome di Giuncata, luogo del trifinio tra Ruvo, Andria e ’l Garagnone di cui si è parlato innanzi alla pag. 168.
Da cotesto registro ben si rileva che i cittadini di Ruvo da tempo antichissimo han posseduti nelle murge terreni di loro assoluta proprietà. Nelle cose antiche quando mancano le memorie chiare e precise della origine di esse, decide il fatto. Dalle circostanze premesse non manca certamente una ragione di dirsi che nel demanio delle murge di Ruvo sui terreni coltivati non vi ha mai il Barone rappresentato o esercitato verun dritto. Ma sulla parte selvatica ed agreste non può dirsi francamente lo stesso, perchè i fatti avvenuti nell’epoca specialmente de’ Sovrani Aragonesi possono far credere diversamente.
Era questa per quanto a me pare l’antica posizione legale o sia la dotazione del feudo di Ruvo che può credersi legittima. Non so quali abusi abbiano potuto essere introdotti da coloro che possederono in feudo la nostra città prima dell’anno 1510, epoca dell’acquisto fattone dal Cardinale Oliviero Carafa, poichè mancano le memorie de’ fatti avvenuti in quel tempo. Certo è intanto che nel lunghissimo tratto di tempo che la stessa è stata in mano della famiglia Carafa non vi sono stati abusi gravezze e soverchierie che quella Popolazione non abbia avuto a soffrire fino all’ultima dramma. Anche l’aria che ivi si respirava si fece divenir feudale a forza di prepotenze. Spenta quindi la energia, l’industria e la specolazione agraria della popolazione suddetta, fu la stessa in ultimo ridotta alla miseria estrema e degradata allo stato di una popolazione di schiavi di una privata famiglia prepotentissima.
La mia penna non è usa alla satira. Dico i fatti come sono avvenuti, e come gli ho rilevati da atti pubblici e da documenti positivi ai quali non vi è che ridire. L’attuale Signor Duca d’Andria D. Francesco Carafa è un ottimo uomo e stimabilissimo Cavaliere pe ’l quale ho tutto il rispetto. Niuna parte ha egli avuta alle gravezze che la mia Patria ha sofferte dai suoi Illustri Antenati. Anzi con una laudabile e virtuosa docilità si è prestato ad emendarle per quanto si è potuto, come nel susseguente capo anderemo a vederlo. Ma non è nel potere di alcuno il cancellare i fatti avvenuti, come non è tampoco a me permesso di trasandare que’ spiacevoli avvenimenti che formano parte della storia che ho impreso a scrivere.
Per poter formare una idea della prepotenza della Casa d’Andria, a cui la nostra città non ebbe la forza di resistere, basta leggere ciò che dice il precitato Scrittore Doganale Stefano de Stefano del Bosco di Ruvo acquistato dal Regio Tavoliere, come innanzi si è detto, col contratto dell’anno 1552.
Il bosco di Ruvo dai Locati non solamente in nessun modo non si gode, ma non si conosce ov’egli sia sito; onde se lo spettabile Reggente Gastone nella relazione che fece nel 1681 al Marchese de Los Velez presso Ageta nel fine della Parte III all’annotazione di Moles a carte 107 in princip. si doleva ivi (reca quì le precise parole del rapporto del Reggente Gastone Scritto in lingua Spagnuola, col quale diceva che i Locati non osavano porre il piede nel bosco di Ruvo per la potenza della Casa d’Andria, ed erano costretti a cederne l’erba alla stessa per un tozzo di pane), ai tempi nostri detto Bosco di Ruvo è divenuto assai peggiore di quello che dal nostro Torquato ci vien descritto cotanto folto ed orribile che a chiunque tentava di entrarvi niegava l’ingresso
Nè qui gregge od armento ai paschi all’ombra
Guida bifolco mai, guida pastore,
Nè v’entra peregrin se non smarrito
Ma lunge passa, e lo dimostra a dito.
Conciosiachè quell’iperbolico bosco era almeno da’ passaggieri veduto: ma questo di Ruvo per cui dalla Regia Corte se ne pagano in ciascun anno ducati mille settecento cinquanta, come si disse nel proemio part. I art. IV n. 44, e se ne riscuotono dai Locati col venti per cento intorno a ducati 6300, non solo ai pastori che dovrebbero introdurvi le pecore è vietato l’ingresso: ma non sanno coloro che lo comprano nè men ov’egli si trovi; e se in quello del Poeta entravano i peregrini smarriti, in questo i pratici ed esperti Locati, benchè camminino per istrade piane e diritte, non ardiscono penetrarvi per dubbio di non perdersi e di non rinvenir più il modo da poter uscire da sì intricato laberinto[246].
Laonde non ostante che nell’anno 1709 precedente istanza dello spettabile Signor Reggente Mazzaccara allor zelantissimo Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio si fosse dalla Regia Giunta ordinato che sotto formidabili pene l’Illustre Duca d’Andria non ardisse nec directe, nec indirecte et nec per suppositas personas, comprar dai Locati i pascoli di esso bosco, vedendosi poi che i poveri Locati con questo espediente perdevano altresì quel tozzo che per l’addietro avevano ricuperato, furono astretti, anche per opera di chi compariva per il suo privato interesse con veste di pastor lupo rapace, ricorrere nella stessa Regia Giunta, e col motivo di non potersi avvalere di essi erbaggi di Ruvo e per la lontananza de’ luoghi, e per la qualità de’ paschi, e per la mancanza dell’acqua, e per altri mendicati pretesti, ottennero precedente relazione de’ due Magnifici Credenzieri di essa Regia Dogana che li fosse stato lecito tornarli a rivendere o al menzionato Illustre Duca d’Andria, o a chi meglio l’avesse potuto riuscire, come dagli atti e provisioni spedite presso l’Attuario Pietro Paolo de Fusco[247].
Così scriveva il precitato Scrittore nell’anno 1731 quando questo Regno era ancora sotto la dominazione dell’Imperatore Carlo VI. Passato lo stesso sotto il governo di Carlo III di gloriosa memoria, e cessata l’amministrazione de’ Vicerè sotto la quale era stato poco men di due secoli e mezzo, la Regia Autorità cominciò ad essere più rispettata, e la potenza de’ Grandi fu almeno più repressa. Portatasi maggiore attenzione e maggior rigore anche sull’amministrazione del Regio Tavoliere, il Bosco di Ruvo fu finalmente strappato dalle mani del Duca d’Andria. Li Locati cominciarono a valersene come prima. Veniva lo stesso assegnato per lo pascolo di quarantamila pecore, come lo dice lo stesso Scrittore, e fino ai nostri dì si è veduto sempre coverto di pecore de’ Locati Abruzzesi.
Avendo però la Casa d’Andria perduto quel forte guadagno che faceva sull’erba e sulla ghianda di esso, pensò rifarsene con usura in un modo anche peggiore. Quel Bosco che nell’anno 1731 lo descriveva de Stefano così folto ed impenetrabile, al cadere del secolo XVIII era rimasto denudato in modo che aveva perduto quasi l’aspetto di bosco. Quando nella mia gioventù mi sono ivi recato al divertimento della caccia di cui è feracissimo, ebbi a notare che in moltissimi luoghi di esso si scuopriva un uomo alla distanza di un quarto, di un terzo, della metà di un miglio, ed in alcuni luoghi anche molto maggiore, cosa non mai avvenuta nel foltissimo bosco di Ruvo!
La Casa d’Andria aveva fatto dare allo stesso un taglio spietato. Tutti i rami delle annosissime e grandiose querce che vi erano gli aveva fatti recidere con aver rimasti i nudi tronchi tagliati a testa di Monaco, giusta il linguaggio del luogo. Da un taglio così barbaro dato da anno in anno fu ritratta una immensa e sterminata quantità di legna che mente umana non la può concepire. Ridotte queste a carboni o vendute alle convicine Popolazioni ch’erano scarse di boschi, e specialmente agli Altamurani che non ne hanno affatto, fruttarono somme rilevantissime, poichè nella Provincia di Bari le legna, ed i carboni si pagano a caro prezzo.
Un taglio di tal fatta era vietato dalle leggi. Una quercia tagliata a questo modo rimane colle fibre esposte nel tempo estivo ai cocenti raggi del sole e nell’inverno al gelo. Quindi o va a perire e seccarsi, o rimena i nuovi rami con molto languore. Oltre ciò li ramoscelli che rimenano vengono anche amareggiati dai morsi degli animali bovini, i quali trovando i tronchi recisi a non molta altezza, possono avidamente cibarsene.
D’altronde avendo la Casa d’Andria col contratto dell’anno 1552 venduta alla Regia Corte la ghianda di quel bosco, non l’era certamente permesso di recidere que’ rami che la producevano, e lasciare i tronchi degli alberi perfettamente denudati di essi. Il dritto di legnare nel detto bosco che gli era rimasto era limitato e ristretto al taglio delle legna non fruttifere e delle spine che in quella Provincia hanno anche un prezzo, e non già de’ rami verdi vegeti e ghiandiferi, i quali appartenevano al Re.
Di cotesto sterminio del Bosco di Ruvo li Locati Abruzzesi non se ne risentirono affatto sia perchè non vollero compromettersi di nuovo colla Casa d’Andria, che gli aveva scottati molto bene per lo passato, sia piuttosto perchè vi trovavano il loro conto. Non contavano essi affatto sulla ghianda, ma bensì sull’erba la quale collo sfollamento del bosco veniva a rendersi più copiosa, più gentile ed anche più sicura, poichè l’ombra soverchia degli alberi può produrre un’erba velenosa per gli animali pecorini chiamata tortora dai Naturali del luogo, la quale gli fa perire.
Il taglio però dato al Bosco suddetto fu del massimo pregiudizio e dispetto per la popolazione di Ruvo che rappresentava su di esso i pieni usi civici di legnare e di tagliare le spine. Vero è che questi dritti erano rimasti anche annientati dalla prepotenza Baronale, perchè se nel bosco si trovavano i poveri a legnare o a tagliar spine, erano crudelmente bastonati dagli Armigeri Baronali a cavallo addetti alla custodia di esso. In quanto ai ricchi le legna loro non mancavano, specialmente per lo bisogno delle masserie di semina, ma le avevano medianti le larghe largizioni che facevano ai custodi istessi.
Venendo però come venne il tempo in cui cotesti dritti compressi dalla forza sarebbero stati, come lo furono rivendicati, la devastazione del bosco già seguita fece mancar la materia all’esercizio di essi, poichè un bosco danneggiato a questo modo tempo vi occorre per rimettersi, ed è ben difficile che si rimetta nello stato primiero. Nè minor danno recò il guasto suddetto allo intero agro Ruvestino, poichè da quell’epoca in poi è stato lo stesso flagellato con frequenza da spaventevoli e sterminatrici gragnuole, le quali erano prima molto rare. Si sa ch’è questa la conseguenza inevitabile di quella mania di distruggere i boschi che ai tempi nostri si è pur troppo sconsigliatamente propagata, malgrado gli sforzi adoperati dal Governo per rifrenarla.
Tanto avvenne pe ’l bosco. In quanto poi al demanio delle murge la resistenza opposta sempre dalla Casa d’Andria ai Locati Abruzzesi non era dettata dalla sola albagia e dal principio di non voler soggiacere ad una servitù che credeva non dovuta; ma vi prendeva anche parte l’interesse. Rilevanti somme di più migliaia di ducati l’anno la Casa d’Andria ritraeva dalla vendita dell’erba vernina delle murge. Un buon tratto di quel demanio veniva dalla stessa chiuso e difeso sotto la custodia de’ soliti Armigeri a cavallo. A coteste chiusure si dava il nome specioso di parate. L’erba vernina quindi delle parate la vendeva a suo profitto, ed era questa inaccessibile a chiunque non l’avesse comprata, poichè gli Armigeri suddetti sapevano bene menar le mani con coloro che si fossero alla stessa avvicinati coi loro animali con intenzioni diverse.
Coteste parate se impedivano il dritto di riposo che pretendevano i Locati della Locazione di Salpi sulla intera contrada delle murge, era questo almeno un dritto controverso. Ma pregiudicavano anche il dritto de’ cittadini il quale era sicurissimo e non poteva essere contraddetto per qualunque plausibile pretesto, o ragione che la Forense sottigliezza avesse escogitata.
Considerata anche la contrada delle murge come un demanio feudale, giusta la posizione della Casa d’Andria, erano sempre ed in ogni caso dovuti ai cittadini i pieni usi civici. Le note leggi emanate dal Re Ferdinando I di Aragona e dall’Imperator Carlo V vietavano severamente ai Baroni di chiudere e difendere qualunque porzione de’ demanj feudali in pregiudizio degli usi civici dovuti alle popolazioni. Le parate suddette sottraevano a questi usi la porzione maggiore della miglior erba delle murge. Quella che rimaneva fuori di esse non era bastante al bisogno ed al comodo de’ cittadini.
In quanto poi all’erba estiva della contrada suddetta, la freschezza del sito la rendeva e la rende un pascolo estivo necessario ed indispensabile per la salute degli animali. Rimaneva quindi aperta all’uso de’ cittadini senza pagamento alcuno di fida. Era però tale e tanta la quantità degli animali forestieri che la Casa d’Andria vi fidava per far danaro, che di poco o niun sollievo riusciva quel pascolo agli animali de’ cittadini. Tanto più che a quelli dava la Casa d’Andria l’acqua delle sue peschiere, e questi n’erano privi e quindi molto poco potevano profittare dell’erba.
Or cotesto dritto di fida degli animali forestieri la Casa d’Andria lo aveva esteso abusivamente allo intero demanio di Ruvo, ed in conseguenza anche alle cinque contrade di sopra nominate coverte dalle masserie di semina de’ cittadini cioè alle matine, strappete, ralle, monserino, e bel luogo. Doppio era l’eccesso che da ciò ne risultava. Il primo che veniva ad esercitarsi cotesto dritto abusivo anche in quella parte del demanio ch’era sicuramente comunale. Il secondo perchè si esercitava su di terreni appatronati, poichè come innanzi si è detto il terreno di quelle contrade è quasi tutto coltivabile ed occupato dalle masserie di semina de’ cittadini.
Intanto quelle misere contrade erano flagellate e devastate dagli animali de’ Locati Abruzzesi, da quelli de’ fidatarj del Barone e da una gran quantità di animali d’industrie della stessa Casa d’Andria! Non fia dunque meraviglia se fino a quarant’anni indietro le industrie armentizie de’ Ruvestini un tempo floridissime erano rimaste talmente estenuate che le carni del macello pel vitto degli abitanti o dovevano comprarsi dalla Casa d’Andria o cercarsi al di fuori!
Si aggiunga a ciò che i pochi animali rimasti ai cittadini sia per la coltura de’ terreni, sia per l’industria venivano anche sommessi ad una estorsione quanto arbitraria, altrettanto scandalosa che la Casa d’Andria esigeva a titolo specioso di cortesia. Consisteva questa in una misura e mezza di grano per ogni bue, grana sei ed un terzo per ogni vacca, grana quindici per ogni cento pecore, e carlini trentacinque per ogni centinajo di porci. Cotesta bella cortesia, del pari che la fida di cui si è testè ragionato andava tra l’esazioni della Bagliva, nome collettivo che comprendeva una grandine di arbitrarie imposte escogitate dalla sottigliezza Baronale per ismugnere per tutti i lati quella misera popolazione.
Ne’ giudizj trattati nell’anno 1797, de’ quali si parlerà nel capo che sussiegue gli Avvocati della Casa d’Andria ebbero la poca avvedutezza di produrre un pubblico strumento del dì 6 Marzo 1594 stipulato dal Notajo Prospero de Rufis di Bisceglia, col quale aveva data la stessa in affitto la Bagliva di Ruvo. Erano in quello strumento inseriti i Capitoli delle moltiplici esazioni alla stessa annesse, le quali essendosi da me destramente rilevate, destarono una giusta indignazione nell’animo de’ Giudici. Ne cennerò quindi alcuni ben curiosi.
Chiunque andava a caccia nel territorio di Ruvo pagar doveva la licenza al Baglivo. Chiunque poi si fosse trovato a cacciare nel bosco o pagar doveva la multa di dodici once d’oro o perdere un braccio!!! Chiunque voleva tenere aperta una bottega pagar doveva la licenza al Baglivo. Se si rinveniva un animale sperduto se lo appropriava il Baglivo. Li giocatori ed i bestemmiatori si componevano col Baglivo con una multa pecuniaria etc. etc. Capitoli veramente aurei!
Ma fu bello anche il vedersi che a coteste famose esazioni bajulari erano annessi anche i diritti ed i proventi della Giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure, la quale non era stata mai conceduta dal Re a cui apparteneva, ed aveva quindi bisogno di una concessione speciale. Allora che il Cardinale Oliviero Carafa acquistò il feudo di Ruvo nell’anno 1510 dai Conjugi D. Raimondo di Cardona e D. Isabella Requesens, ebbe conceduta la Giurisdizione delle prime e seconde cause civili e penali, ma non già quella della Portolania, e de’ pesi e misure.
È risaputo che nell’anno 1609 fu con ordini generali prescritto che cotesta Giurisdizione, la quale apparteneva al Re si fosse venduta alle Università del Regno. Quindi il Tribunale della Regia Camera della Sommaria si applicò a formare le istruzioni, e stabilire i regolamenti circa il modo in cui doveva essere esercitata dalle Università che andavano ad esserne investite. Le istruzioni suddette furono pubblicate nel dì 22 Gennajo 1613.
Per ismentire quindi vie più l’assunto che la Giurisdizione suddetta fosse appartenuta alla Casa d’Andria, come sostenevano li suoi Avvocati sull’appoggio del precitato strumento che menavano innanzi, non mancai di riscontrare i Libri del Real Patrimonio, i quali si conservavano allora nel Tribunale suddetto, ed ora son passati nel Grande Archivio, onde acquistare una sicura conoscenza di ciò che si era del precitato anno 1609 operato per la Giurisdizione della Portolania, e de’ Pesi e Misure della città di Ruvo e trarne gli opportuni documenti. Trovai che si era la stessa venduta alla Università e che nella situazione de’ fuochi dell’anno 1612 si erano messi a suo carico annui ducati 394.311 per la Portolania, ed altri ducati 188.312 per i pesi e misure[248].
Dal che venne a risultare lucidamente che per la detta Giurisdizione usurpata dalla Casa d’Andria, e spacciata come una Giurisdizione feudale, la città di Ruvo stava pagando allo Stato la forte somma di annui ducati 583.103 caricata sulla tassa de’ fuochi! Dimostrai inoltre che dopo ciò il Tribunale della Regia Camera della Sommaria nel dì 10 Dicembre 1629 ad istanza della nostra città aveva ordinato al Governatore di Ruvo detto allora Capitaneo che non si fosse ingerito nella giurisdizione della Portolania, e de’ pesi e misure, ed avesse lasciata la Università nel libero esercizio di essa[249]. Ma cotesti ordini nulla erano valuti contro la prepotenza che rendeva tutto feudale!
Negli aurei Capitoli della Bagliva vi andava compresa anche la sensalia sommessa del pari ad una tassa. Lungi però dall’esser stato questa giammai un dritto feudale, era stata anzi manifestamente usurpata alla università, cui apparteneva. Nelle capitolazioni dell’anno 1308 presentate dalla nostra città al Re Carlo II di Angiò innanzi riportate alla pagina 142 tra i dazj che impose a se stessa per potere far fronte ai pubblici pesi che le incumbevano, vi fu anche quello della sensalia che la prepotenza Baronale la invertì in un dritto feudale, e la incluse tra le altre estorsioni della Bagliva.
Dalle cose premesse è facile comprendere che cotesta Bagliva era un vocabolo che includeva in se una moltiplicita di mezzi diretti a vessare, e scorticare la gente in tanti modi e per tante vie. In conseguenza non si poteva dare in affitto che a persone audaci, insolenti e fatte per taglieggiare e flagellare la popolazione coll’aura della prepotenza Baronale a di cui profitto tornavano le loro estorsioni.
Da un altro antico strumento stipulato dal Notajo Nicolò de Marinactiis di Corato ho rilevato che il Sindaco e gli Eletti della nostra città per liberare i cittadini dalle tante molestissime vessazioni che soffrivano dai Baglivi si videro nella necessità di prendere in affitto dal Duca d’Andria la Bagliva per conto della Università per la seguente ragione, Quia ipsi Bajuli Bajulationem exercebant non sine molestia dictæ civitatis et hominum ipsius PROPTER EJUS ARDUA SOLITA ET CONSUETA CAPITULA. Si caricò la città del pagamento di annui ducati seicento, ch’erano in quell’epoca una somma ben forte, per comprare la tranquillità e la quiete de’ suoi abitanti! Convenne anche in seguito rinnovarsi lo stesso ruinoso espediente con essersi portato l’affitto della Bagliva prima ad annui ducati ottocento ed indi a ducati mille. Si accrescevano le vessazioni per obbligare la città a redimerle a prezzo più caro! Nella Consulta della Regia Camera della Sommaria dell’anno 1600, di cui si è parlato innanzi nel capo X pag. 193 e 194 sono riportati i pesi ed esiti annui ch’erano a carico della Università. Tra questi vi è il seguente: Al Duca d’Andria e Conte di Ruvo per l’affitto della sua bagliva, e per la strena ducati 1110. La strena era un’altra estorsione la quale consisteva in un magnifico regalo che la Casa d’Andria esigeva nel primo dì dell’anno.
Nè quì si arrestarono le usurpazioni. Colle già dette capitolazioni dell’anno 1308 aveva la città imposto ai cittadini un altro dazio civico sulle contrattazioni che si facevano in grosso di generi, derrate, mercanzie di ogni specie, e panni. Cotesto dazio nel linguaggio del nostro antico Foro era chiamato plateatico. Nelle dette capitolazioni si vede cotesto dazio imposto in una somma molto discreta, poichè si esigevano dalla città grana cinque per oncia sul valore de’ generi e delle mercanzie cadute in contrattazione pag. 141 e 142.
Ma cresciuti in seguito i bisogni della città fu questo dazio aumentato e portato fino alla forte somma di grana ventiquattro per oncia. Lo pruova ciò lo Stato discusso di quella Università formato nell’anno 1626 dal Reggente del Collateral Consiglio Carlo Tapia, il quale si conserva nel Grande Archivio del Regno. Risulta da esso che cotesto dazio comunale si esigeva allora alla ragione di grana ventiquattro per oncia, e rendeva annui ducati ottocento. Per formarsi il pieno che mancava agli esiti comunali fu portato a grana trenta per oncia, e si ebbe un introito di altri ducati dugento l’anno.
Colle stesse capitolazioni dell’anno 1308 aveva la città imposti alla Popolazione altri due dazj di minore importanza. Il primo consisteva in una somma discreta che pagar dovevano i Macellaj per ciascun pezzo di animale grosso o piccolo che si macellava pag. 142. Cotesto dazio col linguaggio del tempo si chiamava scannaggio. Il secondo riportato anche nello Stato del Reggente Tapia, era quello di una giumella su di ciascuno tomolo di mandorle, le quali formavano, come formano anche oggi uno de’ principali prodotti di quel territorio pag. 141.
Or cotesti tre antichissimi dazj comunali il plateatico, lo scannaggio e la giumella delle mandorle tocchi dalla verga magica della prepotenza Baronale cangiarono natura. Dalle mani della Università passarono in quelle della Casa d’Andria e divennero dritti feudali! Ma coteste metamorfosi si rendevano ben fastidiose a quella misera Popolazione, poichè gli antichi pesi tuttavia continuavano in una mano assai più dura qual era quella del Barone. Il vuoto però che lasciavano coteste usurpazioni degli antichi dazj comunali bisognava che si fosse riempiuto con altre novelle imposte. Per tal ragione il dazio sul pane, che colpiva il Popolo più di ogni altro dazio, fu portato ad una somma molto gravosa ed intollerabile.
Si propose la Casa d’Andria d’introdurre in Ruvo un’altra gravezza che si praticava anche da altri Feudatarj, cioè la esazione del passo. Consisteva questa in una somma che pagar doveva chiunque fosse passato con vetture e con animali. Cominciò cotesto novello abuso nell’anno 1602, come lo pruova una provvisione della Regia Camera della Sommaria dell’anno 1608 registrata nel Grande Archivio. Ci fa questa conoscere che i Coratini reclamarono contro cotesta abusiva esazione che dissero introdotta nell’anno 1602, alla quale venivano anch’essi obbligati[250]. Intanto la Casa d’Andria continuò in santa pace cotesta arbitraria ed illecita esazione fino a che il Re Ferdinando al cader del secolo passato abolì con una legge espressa tutti i passi che si esigevano dai Baroni come quelli che davano causa ad infinite soverchierie ed arrestavano il commercio interno.
Non vi erano in Ruvo nè locande nè neviere Baronali. La Casa d’Andria formò una nuova locanda nel pomerio dell’antico castello dal lato occidentale che sporge alla campagna. Formò inoltre due grandi neviere costrutte in un fondo che ora è di mia proprietà. Fece sorgere cotesti novelli edificj col diritto proibitivo delle locande, e delle neviere introdotto e sostenuto dalla forza e dalla violenza. Venivano inoltre i cittadini obbligati a forza di bastonate a raccorre, e riporre la neve nelle neviere suddette, e la città obbligata a non consumare altra neve per l’uso della popolazione che quella delle neviere Ducali. Non mai satolla di guadagno era invogliata d’introdurre anche una privativa de’ molini. Ma come farsi? La libertà de’ molini era nella nostra città antichissima. Dalle precitate capitolazioni dell’anno 1308 costa che vi erano in Ruvo molti molini particolari, ed i proprietarj di essi pagavano alla città una discreta prestazione per ogni salma di grano che in essi si macinava pag. 143. Col concorso però degli Amministratori comunali ligj del Barone s’immaginò il modo di eseguire cotesto nuovo progetto sotto plausibili apparenze, ma nella sostanza iniquo verso tante famiglie, alle quali l’avidità Baronale veniva a torre il pane.
Venne escogitato il pretesto che la gabella della farina, per la quale si pagavano allora quattro carlini e mezzo a tomolo, e si esigeva ne’ forni, veniva fraudata. Che per impedire le fraudi era indispensabile esigerla ne’ molini, e questi riunirgli in un solo luogo, ove si sarebbe situato l’esattore della gabella suddetta. Con questo specioso pretesto quindi ne fu stipulato pubblico strumento tra il Duca d’Andria D. Antonio Carafa da una parte, il Sindaco e gli Eletti della città di Ruvo dall’altra nel dì 15 Settembre 1615 dal Notajo Andrea Berarducci di Bisceglia.
Fu con esso costituito il dritto proibitivo de’ molini a favore del Duca suddetto, ed ei si obbligò di stabilire come stabilì li nuovi molini in un luogo designato adiacente alla pubblica muraglia della città che servì di principale appoggio alla costruzione di essi. Da altro pubblico atto poi del dì 30 Dicembre 1616 stipulato dallo stesso Notajo risulta che i precitati Sindaco ed Eletti costituirono in Napoli loro Proccuratore un tal Francesco Bruno, cui diedero le facoltà opportune per ricorrere al Vicerè ed ottenere l’assenso sul detto contratto.
In fine da altro strumento del dì 7 Ottobre dello stesso anno 1616 stipulato dallo stesso Notajo costa che quel Francesco Bruno costituito Proccuratore dal Sindaco ed Eletti era Proccuratore ed Incaricato di affari del detto Duca. Dal che è facile conchiudere che i Sindaci ed Eletti di quel tempo non erano che tante macchine mosse dal Duca a sua volontà, e firmavano ad occhi chiusi tutte quelle carte che a lui piacevano.
L’assenso sul precitato dritto proibitivo non fu ottenuto. E come avrebbe potuto ottenersi contro ogni regola di Diritto? Il protocollo però che conteneva lo strumento del dì 15 Settembre 1615 col quale il precitato dritto proibitivo fu costituito è scomparso dalla scheda di Notar Berarducci, e vi è tutta la ragion di credere che si sia fatto scomparire per torsi alla nostra città il titolo per poter rivendicare una coi frutti il precitato dritto proibitivo de’ molini da se costituito, ed usurpato dalla Casa d’Andria.
Nell’indice generale però della scheda suddetta degli anni 1615 1616 1617 1618 e 1619 vi è il seguente notamento: Sig. Duca d’Andria coll’università di Ruvo per li molini fol. 61. Cotesto notamento il quale pruova la esistenza di una convenzione allora stipulata unito alla procura del dì 30 Dicembre 1616, colla quale si cercò di farla convalidare con Regio Assenso non mai ottenuto, vale una dimostrazione che la privativa suddetta costituita dalla Università passò illegalmente nelle mani della Casa d’Andria. Cotesti documenti servirono di appoggio al giudizio istituito nell’anno 1797 per i molini suddetti come si dirà nel seguente capo.
Dalle cose premesse è facile vedere che in mano della Casa d’Andria il feudo di Ruvo non era più nè quello che fu costituito dai Normanni ed indi dai Sovrani Angioini, nè quello che nell’anno 1510 fu dal Cardinale Oliviero Carafa comprato da D. Raimondo di Cardona e sua consorte. Man mano, e da tempo in tempo si vide lo stesso impinguato ed accresciuto di tutte le specolazioni abusive che aveva saputo la feudalità escogitare per succhiarsi il sangue delle Popolazioni. Alcuni pretesi dritti furono creati dal nulla, altri furono tolti colla forza alla povera Università e convertiti in dritti feudali! La conseguenza di tanti abusi fu la miseria di quella Popolazione angariata per tutti i lati.
I mezzi coi quali furono tante gravezze introdotte e sostenute meritano anche di essere commemorati. Il primo di essi fu quello di aversi messa la Casa d’Andria in mano la nomina degli Amministratori Comunali. Si vide quindi introdotto l’abuso che la Università faceva la nomina del Sindaco e degli Eletti in doppia lista, ed il Barone sceglieva quelli che più gli piacevano. Valeva però ciò lo stesso che aversi sempre Amministratori ligj del Barone, sommessi alla di lui volontà e pronti a sagrificargli i dritti della città e della popolazione che avevano il sacro dovere di difendere e sostenere.
Non ignoro che lo stesso abuso fu dalla prepotenza Baronale introdotto anche in altri luoghi. Molti giudizj vi sono stati per tal causa negli antichi Tribunali che cominciarono ai tempi nostri a reprimerlo. Ma non ho potuto mai comprendere come al tempo dei Vicerè abbia potuto lo stesso tollerarsi. Li passati Sovrani del nostro Regno non s’ingerirono mai nella elezione degli Amministratori comunali e furono religiosissimi nel lasciare alle Popolazioni la piena libertà di scegliere quelli che credevano meritevoli della loro fiducia. Nelle concessioni de’ feudi non si è veduto mai cotesto dritto conceduto ad alcuno, neppure ai Principi della Real Famiglia. Come dunque tollerarsi che si avessero i Baroni permesso di attentare sulla libertà dell’elezioni?
Il secondo mezzo era la Giurisdizione criminale. Con essa faceva la Casa d’Andria perseguitare a dritto ed a torto quelle persone che non erano del suo gusto. Quest’arma terribile si adoperava anche con una doppia sevizia. La prima era il carcere orribile ed oscuro dell’antica Torre di Ruvo, comunque vietato severamente ai Baroni dalle antiche leggi del Regno. La seconda il trasporto de’ carcerati in altre lontane prigioni per vie più dispettargli e strapazzargli.
Mi dicevano i vecchi che il nostro distinto ed illustre cittadino Orazio Rocca perseguitato dal Duca d’Andria che voleva fargli gustare le delizie della Torre suddetta, ebbe a fuggir da Ruvo con mezza barba fatta e mezza nò, per sottrarsi agli Armigeri Baronali che già gli erano addosso. Venuto in Napoli la sua esimia virtù e dottrina lo fece divenire grande Avvocato ed indi Magistrato, Caporuota del Sacro Regio Consiglio, Delegato della Real Giurisdizione e decorato anche col titolo di Marchese trasmesso ai suoi discendenti. Fa però meraviglia come coi mezzi che gli davano li suoi talenti e l’eminente suo grado nulla abbia fatto per liberare la sua Patria dagli abusi della prepotenza Baronale de’ quali ei medesimo ne aveva fatto il saggio che ridondò per altro alla di lui esaltazione.
Il terzo mezzo era la numerosa squadra degli Armigeri presi dalla gente più facinorosa che la Casa d’Andria teneva al suo servizio. Possedevano costoro il talento di mantenere tutti sotto una cieca dipendenza da essa, e di far passare a chiunque la voglia di opporsi alla volontà Ducale. All’epoca nostra non erano più cotesti sgherri così terribili come lo erano stati in altri tempi. La presenza del Sovrano aveva ammansata abbastanza l’audacia delle squadre Baronali. Ma pur non lasciavano di essere baldanzosi boriosi ed insolenti.
Il quarto mezzo era un partito che la Casa Baronale si aveva formato di famiglie ligie e servili. Cooperavano queste vilmente alla oppressione della comune Patria, e servivano anche di strumento all’estorsioni che si commettevano, poichè la conoscenza che avevano delle persone e de’ luoghi faceva sì che nulla sfuggiva alla loro sorveglianza. Erano esse specialmente garantite, e protette dalla giustizia civile e penale amministrata da un Governatore e Giudice nominato dal Barone, ed in conseguenza sommesso alla di lui volontà. Cotesta parzialità però non poteva non gravitare su gli altri cittadini. Le dette famiglie erano incaricate dell’Erariato, delle Fattorie e degli altri Uffizj Baronali, ed in tal qualità carceravano e scarceravano chi volevano a loro talento e di propria privata autorità. Erano inoltre tanto insolenti che pretendevano essere preferite agli altri cittadini nella scelta de’ pesci, delle carni ed altri comestibili che si vendevano in piazza, de’ quali dovevano esse essere le prime a servirsi, come si rileva dai capi dedotti nel giudizio dell’anno 1750!
Con questi mezzi e principalmente coll’aversi messa in mano la nomina degli Amministratori comunali che a nulla resistevano, faceva la Casa d’Andria un altro rilevante profitto, qual era quello di non aver mai pagata la bonatenenza per i molti beni burgensi che possedeva nell’agro Ruvestino, il che produceva un vuoto enorme nella cassa comunale. Le provvide leggi emanate da Carlo III di gloriosa memoria nell’anno 1740 sotto il titolo delle nostre Prammatiche De forma censuali seu catasto fecero sì che li beni suddetti non poterono più sottrarsi alle sagge, ed avvedute disposizioni e regolamenti in esse contenute. Nel novello catasto formato dalla città di Ruvo nell’anno 1752 li beni burgensi della Casa d’Andria, tutto che tassati colla massima parzialità e deferenza per opra degli Amministratori comunali ligj alla stessa, ricevettero il carico della bonatenenza in annui ducati 434.79½. Cotesto pagamento però fraudato per dugento quarantadue anni alla cassa comunale qual vuoto venne in essa a produrre?
Non vi erano più abusi ad introdursi in Ruvo, poichè quanti la feudalità aveva saputo escogitarne per taglieggiare, e smugnere le Popolazioni si erano tutti introdotti man mano e da tempo in tempo. Ma non si arrestò quì tampoco la miseria della nostra povera città. Si portarono le cose assai più oltre, e fino ad un punto che sembrar potrebbe incredibile o troppo esagerato se non costasse pienamente da pubblici processi formati nel supremo Tribunale della Regia Camera della Sommaria.
Nel corso della mia lunga Avvocheria sono passate per le mie mani moltissime cause tra Università e Baroni. Ma non mi è occorso ancora d’incontrare un altro esempio di prepotenza Baronale portata a quell’eccesso che vengo ora ad esporre. Al cadere del secolo XVII la Casa d’Andria si propose di appropriarsi anche le rendite comunali della nostra città. Consistevano queste in gravose gabelle imposte alla popolazione per far fronte ai pesi pubblici dovuti allo Stato ed al pagamento de’ suoi creditori fiscalarj che avevano causa anche dallo Stato.
Da principio lo fece covertamente e per vie indirette. Ma in seguito fidando nella sua potenza si tolse la maschera, cominciò ad operare svelatamente e s’impossessò col fatto di tutte le gabelle civiche, con avere obbligati gli esattori o appaltatori di esse a versare nella sua cassa le somme che se ne ritraevano. Conseguenza di questa rappresaglia fu che la Regia Corte quando più e quando meno era sempre scoverta, ed i creditori fiscalarj della Università, li quali per lo innanzi si erano tenuti sempre in corrente, non riceverono più un obolo, poichè tutto la Casa d’Andria invertiva a suo profitto colla connivenza degli Amministratori municipali.
Tra i creditori suddetti vi erano il Banco di S. Eligio, i fratelli Vespoli, il Marchese di Calitri D. Carlo Maria Mirelli, e ’l Duca di Calabritto, i quali erano in grado di farsi rendere ragione di cotesta soverchieria. Cominciò quindi un giudizio nell’anno 1692 e finì nell’anno 1736 col fallimento della povera Università di Ruvo e coll’essere caduta la stessa in patrimonio. Lungo sarebbe il riportare quì la storia minuta del giudizio suddetto consegnata in più volumi di processi formati nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria. Continue, veementi ed amarissime furono le doglianze de’ creditori suddetti contro la prepotenza della Casa d’Andria che si era impossessata anche delle rendite comunali, e gli defraudava di ciò che loro era dovuto.
Replicati cento volte, ed energici furono gli ordini da quel Supremo Tribunale diretti alla Regia Udienza Provinciale, perchè avesse vietato alla Casa d’Andria di mischiarsi più nella esazione delle rendite comunali, ed astretti i passati amministratori a rendere i conti, come risulta dagli atti formati presso l’attuario Pisani, a cui succedè dappoi l’attuario D. Gaetano Capaldo[251]. Questi ordini però erano presi a beffe, e rimanevano privi di effetto. Si senta ciò che il Tribunale della Regia Udienza Provinciale rispose al Presidente Commessario della Regia Camera della Sommaria a suo discarico con rapporto del dì 16 Settembre 1716.
Disse che Li detti del Governo di Ruvo di niun conto cercano, e vogliono dare ubbidienza alle provvisioni suddette, tutto causato dalla potenza del Padrone di detta città l’Illustre Duchessa d’Andria. Per lo che non vien permesso spedire commissarj per qualche altra cosa di peggio, e darne parte a V. S. con prevenirla che se in detta città di Ruvo non si destina persona autorevole a mandare in esecuzione gli ordini di cotesta Regia Camera, non sarà possibile che potranno quelli essere eseguiti da quelli del Governo per la potenza suddetta, nè li creditori sopra di quella potranno essere soddisfatti, tenendoci mano sopra l’entrate della Università la detta Illustre Duchessa d’Andria Padrona, la quale dispone del peculio universale, non servendo ad altro quelli del Governo che a firmare scritture in caso di bisogno[252].
Non fu questa a buon conto che una umiliante confessione della propria debolezza fatta da un Collegio giudiziario, ed una trista testimonianza della indifferenza del Governo de’ Vicerè per le prepotenze de’ Magnati. Così andarono le cose fino all’anno 1735. Era allora presente il Re Carlo III, e la Giustizia aveva cominciato a riprendere quel vigore e quel tuono ch’era troppo necessario.
D. Pasquale Maria Mirelli succeduto ne’ dritti del già detto Marchese di Calitri rassegnò nelle mani del Re un pieno ed energico ricorso col quale espose cotesta storia dolorosa. Disse anche che i creditori della Università per non esser privi del tutto di ciò che loro era dovuto, e stanchi di più litigare avevano dovuto venire a patti col Duca d’Andria che si prendeva tutto, e contentarsi della metà di ciò che loro spettava annualmente per i loro crediti fiscalarj; ma neppur questa avevano potuto averla. Soggiunse inoltre: Il supplicante vedendosi inabilitato a poter esigere il suo dalla detta Università per la potenza di detto Illustre Duca notissima a tutta la Provincia, per essere suo feudo, a tal segno che il supplicante non ritrova commessario che vuole andare ad esigere da detta Università, e se mai se ne ritrova alcuno, pure questo per timore della vita si contentava prendersi qualche regalo dal detto Illustre Duca, e se ne tornava indietro, senza poter porre in esecuzione la sua incumbenza[253].
Nulla vi è del mio in questo racconto che per amore della brevità ho voluto raccorciarlo. Era questo il linguaggio che tenevano contro la prepotenza della Casa d’Andria i Personaggi dell’alta Nobiltà Feudatarj anch’essi, ed in conseguenza non avversi alla feudalità. Un rescritto del Re del dì 22 Settembre 1735 fece cangiare aspetto alle cose, poichè il Tribunale della Regia Camera ebbe ordini precisi di far pronta e spedita giustizia per l’esposte dissipazioni delle rendite della Università e per l’allegata prepotenza della Casa d’Andria.
Quindi i passati Amministratori sicuramente colpevoli di connivenza furono astretti da vero e senza ulteriori sfuggite a rendere i conti della loro amministrazione. Alla Casa d’Andria furono anche tarpate le ali, poichè nel susseguente anno 1736 la Università di Ruvo fu messa in patrimonio. Importava ciò che tutte le rendite che si ritraevano dalle sue gabelle dovevano essere depositate e messe a disposizione del detto Tribunale della Regia Camera, il quale ordinava i pagamenti da farsi ai suoi creditori.
Furono questi a tal modo messi in corrente. Ma rimase la povera Università schiacciata da un cumulo enorme e spaventevole d’interessi arretrati formato in tanti anni che la Casa d’Andria si aveva appropriate le sue rendite senza aver soddisfatti i creditori suddetti. Convenne ripianare questo vuoto da anno in anno come meglio si poteva coll’avanzo delle rendite. E poichè neppure un obolo di rendita patrimoniale era alla nostra città rimasto, fu una necessità che si fossero le gabelle tenute su di un piede che avessero potuto far fronte ai pesi correnti, e dare anche un avanzo per ripianare il debito arretrato.
Dopo il quadro veridico che ho premesso, dimando da chi la nostra città ha sofferto più, da Roberto Sanseverino e da Consalvo di Cordova, o dalla feudalità? Quelli a dritto o a torto l’aggredirono da nemici, e le loro depredazioni durarono solo qualche giorno. La Casa Baronale al contrario l’ha posseduta come una sua proprietà, e malgrado ciò l’ha smunta di tutte le maniere per tre secoli continui, con avere di vantaggio annientata e distrutta ogni specolazione agraria! Fa meraviglia solo come sotto tanta compressione non siasi la nostra città spopolata del tutto, come si spopolò in parte per essere molti de’ suoi abitanti passati a stabilirsi altrove, perchè mancavano ivi loro i mezzi di sussistenza, malgrado l’ampiezza, e somma fertilità di quel territorio. Ma questa storia non è finita ancora. Ve ne rimane una picciola appendice assai curiosa.
Dedotto il patrimonio, come innanzi si è detto, tutti i creditori della Università dimandarono la liquidazione del loro rispettivo credito arretrato. Il Tribunale della Regia Camera, giusta il Rito di allora, ordinò che l’attuario della causa ne avesse formata una relazione. Fu questa emessa nel dì 12 Gennajo 1742, e furono in essa riportati i rispettivi crediti tanto di sorte che d’interessi arretrati.
Era il Duca d’Andria anche creditore della Università in annui ducati 1137 di Fiscali feudali. Ma non osò qualificarsi come creditore di somme arretrate in faccia agli altri creditori, i quali avevano fatta alla sua Casa una guerra di quarantatre anni perchè si aveva preso non solo il suo, ma anche quello che loro spettava. Quindi l’attuario del patrimonio incaricato della relazione ordinata dal Tribunale suddetto lo portò in essa come semplice creditore fiscalario in annui ducati 1137, senz’avergli però nulla attribuito per arretrati. Nulla il Duca Ettore Carafa, avo del Duca attuale, oppose a tal relazione, la quale perciò rimase ferma. Nè fino all’anno 1751 si presentò giammai a partecipare delle ripartizioni che si facevano tra i creditori d’interessi arretrati delle somme di avanzo, come innanzi si è detto[254].
Non esistevano più in quel tempo que’ creditori che gli avevano fatta quella lunga guerra per istrappargli dalle mani le rendite della Università. Lusingandosi quindi che gli antecedenti si fossero obliati, si fece ardito ed avanzò presso gli atti una dimanda colla quale si asserì creditore di arretrati nella rilevante somma di ducati 25600!!! Disse che cotesto vuoto si era formato dall’anno 1720 all’anno 1736, cioè in quel tempo, in cui più veementi e più amare erano state le querele degli altri creditori perchè si prendeva tutto! Dimandò di essere ammesso a partecipare delle distribuzioni che si facevano tra i creditori di arretrati dall’avanzo delle rendite della Università[255].
Vi era in quel tempo un forte mal umore tra il Duca suddetto ed i passati Amministratori della Università. Cotesti Signori, che si erano prestati alla dissipazione delle rendite comunali di cui innanzi si è parlato, quando si videro astretti da vero a rendere i conti, e minacciati da forti significatorie ch’erano per piombare loro addosso, non si sentirono comodi a pagare colle proprie sostanze ciò che il Duca si aveva preso. Fu questo il vero principio che diè causa al giudizio de’ gravami dell’anno 1750, di cui parlerò nel seguente capo, cioè l’interesse privato.
Quindi l’Avvocato della Università mosso da costoro, e provveduto da essi degli opportuni documenti non solo si oppose acremente al preteso credito arretrato di ducati 25600 che il Duca spacciava, ma con una dimanda riconvenzionale dedusse che doveva lo stesso essere condannato a restituire le forti somme che la sua Casa si aveva per tanti anni appropriate dalle rendite comunali con aver ridotta la povera Università in patrimonio. Era questo un discorso pieno di verità e di giustizia; ma il Duca Ettore seppe allontanare la tempesta. Avendo acchetato l’interesse privato che la suscitava, finì il giudizio de’ gravami colla frivola transazione dell’anno 1751 di cui parlerò nel seguente capo.
Essendosi con essa gli Amministratori della Università obbligati a non fare più alcuna ostilità al Duca per l’articolo testè enunciato, ne venne in conseguenza che quello stesso Avvocato della Università, il quale aveva attaccato così bene il preteso credito di duc. 25600 che il Duca spacciava, quasi che avesse bevuta l’acqua di Lete, obliò perfettamente ciò che contro lo stesso aveva dedotto e lasciò fare al Duca ciò che voleva. Quindi per effetto di una manifesta prevaricazione si vide il Duca dall’anno 1753 in avanti figurare senza veruna contraddizione tra i creditori d’interessi arretrati nella rilevante somma di ducati 25600, e partecipare delle ripartizioni che si facevano delle somme di avanzo col consenso degli Avvocati pro tempore della Università!
Non debbo omettere che tra i nomi di costoro ho letto anche quello di un tal D. Pietro Andreatini. Quest’uomo io l’ho conosciuto nella qualità di Segretario della Casa d’Andria, ed in questo posto egli è morto. Si veda da ciò in quali mani era allora affidata la difesa della povera Università, e se il Segretario del Duca d’Andria avrebbe potuto giammai sostenere i dritti della stessa contro il suo Signore che gli dava da vivere! Ma la prevaricazione degli Amministratori della Università che continuò tuttavia anche dopo la transazione dell’anno 1751, seguitò a sagrificare gl’interessi della stessa alla influenza Baronale.
Morto il detto Andreatini, gli succedè nella difesa della Università il Dottor D. Lorenzo Scarongelli. Era egli Ruvestino, e quindi avrebbe dovuto prendere tutto l’interesse per non far rimanere a carico della sua patria un debito così enorme contraddetto fin dall’anno 1751 e ribattuto da validissimi documenti. Ei però mancò a questo sacro dovere, fece quello stesso che aveva fatto l’Andreatini, e prestò il suo consenso alle ulteriori distribuzioni ch’ebbero luogo. Non fia ciò meraviglia, poichè era costui uno di quelli uomini servili usi a prestarsi a tutto ciò che voleva Sua Eccellenza Padrone.
A buon conto la influenza della Casa d’Andria anche dopo l’anno 1751 negli affari comunali continuò ad essere la stessa. Si venne anzi a rendere assai più pesante colla fissa permanenza che fece ne’ suoi feudi dopo l’anno 1760 il Duca fu D. Riccardo Carafa Padre del Duca attuale. La di lui Illustre consorte la Signora Duchessa D. Margherita Pignatelli che dominava in casa era di un carattere imperioso, e tempestoso. Nulla inoltre sapeva rimettere degli antichi abusi ed albagia della feudalità che il pensare del tempo, ed anche la mano del Governo andava ogni dì fiaccando. Si univa a ciò che per particolari impegni o protezioni si voleva anche un po’ soverchio mischiare ne’ fatti privati che non la riguardavano punto.
Queste cosucce per loro stesse disgustanti unite agli abusi ed alle gravezze positive che non erano punto rimaste corrette colla transazione dell’anno 1751, e tuttavia continuavano, disposero gli animi de’ migliori cittadini a scuotere una volta decisamente quel pesantissimo giogo. Essendo quindi avvenuta la morte di D. Lorenzo Scarongelli, fui nell’anno 1794 nominato con pubblico Parlamento Avvocato della nostra città. Fu la mia nomina proclamata dal voto concorde de’ miei concittadini perchè a tutti erano noti i miei sentimenti avversi a quello stato di degradazione a cui la nostra città era stata ridotta dalla prepotenza Baronale.
Protesto però che questi sentimenti non si erano in me generati da qualche particolar risentimento o torto recato a me o alla mia famiglia dalla Casa d’Andria. Niun motivo ho avuto giammai di essere dolente di essa per questo lato. Questi sentimenti me gli ha dati la Natura. Sono nati e cresciuti con me. Gli ha nutriti il mio carattere avverso alle prepotenze ed alle ingiustizie, l’amore vero che ho avuto sempre per la mia cara patria, la intolleranza di vederla oppressa ed avvilita, e ’l vivo desiderio che ho sempre avuto di esaurire tutti i miei sforzi per sollevarla.
Se non si fosse trattato di rivendicare i dritti della mia Patria, il che costituisce un sacro dovere per ogni buon cittadino, non mi sarei mai e poi mai impegnato ad assumere la difesa di qualunque altro giudizio contro la Illustre Famiglia Carafa di Andria. Eccomi dunque a dare un breve cenno delle operazioni da me fatte nella qualità di Avvocato della nostra città, e delle cause intraprese e menate a fine. Per potere però ciò fare è indispensabile premettere un cenno sullo stato in cui le cose rimasero colla transazione dell’anno 1751.