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I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 cover

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2

Chapter 27: IX
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About This Book

L'opera esamina come lo studio degli statuti comunali e delle leggi locali riveli la genesi e l'evoluzione delle istituzioni politiche e del diritto privato nelle città italiane medievali. L'autore sostiene che famiglia e Stato si formano e si influenzano reciprocamente, e illustra come vari testi statutari, con postille e ricompilazioni, mostrino mutate attribuzioni magistratuali e trasformazioni sociali che precedono rivoluzioni politiche. Si analizza l'intreccio di tradizioni giuridiche (romana, longobarda, feudale, canonica) e si discute il problema dell'emergere di principi unificatori in un impasto normativo. L'approccio combina ragione storica e giuridica per ricostruire il quadro istituzionale.

Capitolo VIII GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]

I

La storia di Firenze negli ultimi anni del secolo XIII, richiama tutta la nostra attenzione per molte ragioni. In quel tempo seguiva una delle rivoluzioni politiche piú importanti, che ebbe per resultato quegli Ordinamenti della Giustizia, di cui è tenuto autore Giano della Bella, e che il Bonaini chiamò la Magna Carta della repubblica fiorentina. Quando anche il paragone sembri esagerato, è pur certo che questi Ordinamenti noi li vediamo, ora afforzati, ora modificati, qualche volta sospesi, restar nondimeno in vigore per piú di un secolo, cosa che non è di piccolo momento in una repubblica mutabile come quella di Firenze. Molte delle vicine città prima o poi li imitarono, ed i Romani mandarono nel 1338 a chiederne una copia, per riordinare con essi la loro città. Al quale proposito scrisse il Villani: «e nota come si mutano le condizioni e gli stati de' secoli, che i Romani feciono anticamente la città di Firenze, e dierono loro legge, e in questi nostri tempi mandaro per le leggi a' Fiorentini».[58] Da un altro lato, in quegli anni appunto, si vede sorgere a un tratto, nel seno della Repubblica, il piú splendido fiore delle arti e delle lettere. La lingua, la poesia, la pittura, l'architettura, la scultura avevano già fatto le loro prime prove in varie città d'Italia; ma ora si raccolgono stabilmente in Firenze, iniziano un'èra nuova nella storia del pensiero nazionale, sono come una luce che sorge improvvisa ad illuminare non solo l'Italia ma l'Europa. Importa quindi conoscere, in tutti i loro particolari, quali furono le fortunate condizioni politiche e sociali, che fecero di Firenze il centro di cosí maravigliosa attività, il foco in cui questi raggi vennero a concentrarsi.

Si potrebbe, è vero, osservare che se quei tempi sono per tante ragioni meritevoli della nostra attenzione, la storia ne è pure notissima. Narrata da contemporanei come il Compagni ed il Villani, che furono non solo testimoni oculari, ma spesso anche parte dei fatti che descrissero, essa venne illustrata con molti documenti originali, e nuovamente esposta da alcuni dei piú chiari storici moderni. Ma pure, chi bene la esamina, deve accorgersi che quei tempi non sono poi cosí noti come pare. Basta infatti leggere gli storici anche piú moderni, perché mille difficoltà e mille dubbi sorgano nella nostra mente. Che cosa in vero ci dicono, non solo il Machiavelli, l'Ammirato, il Sismondi, il Napier; ma il Vannucci, il Giudici, il Trollope, che scrissero quando era già seguita la pubblicazione di molti e nuovi documenti originali? — Dopo la battaglia di Campaldino, l'insolenza dei Grandi era trascorsa in Firenze oltre ogni limite. Ingiuriavano, opprimevano, calpestavano il popolo. Si levò allora un uomo ardito e generoso, Giano della Bella, nobile dato al partito popolare, il quale, essendo dei Priori, propose una nuova legge, che doveva rimediare per sempre a questi mali, e che fu accettata, sanzionata col nome di Ordinamenti della Giustizia. Questa legge escludeva i Grandi o sia i magnati da ogni ufficio politico; permetteva di salire al governo della Repubblica solo a quelli che effettivamente esercitavano un'Arte; puniva ogni grave offesa dei Grandi contro i popolani, con giudizi e con pene eccezionali e crudeli: il taglio della mano, la morte, piú spesso la confisca. Per le offese minori, v'erano solo pene pecuniarie. I magistrati avevano facoltà di punire un popolano, che si mostrasse avverso alla Repubblica o ne violasse le leggi, col dichiararlo Grande, il che lo escludeva subito dal governo e lo sottoponeva alle stesse angherie. Ma quello che è piú, quando uno dei magnati, commessa l'offesa, sfuggiva alla giustizia, doveva in sua vece pagar la pena il suo parente o consorto.[59] — Cosa unica nella storia del mondo! esclama, a questo proposito, il Giudici. E chi non vede, infatti, come questa, che è pure una legge fondamentale nella storia della Repubblica, sembra invece una vendetta ispirata solo dalle piú cieche passioni di parte? I dubbî perciò sorgono quasi ad ogni parola di essa. Come spiegare che Dante si trovava dei Priori, e con lui altri, che certo non erano artigiani, o solo di nome, se è vero che gli Ordinamenti escludevano tutti coloro che non esercitavano effettivamente una delle Arti? Ma, lasciando da parte mille altri dubbi minori, egli è certo che il sentire che allora si condannava alla morte un innocente, solo perché parente o consorto d'un colpevole sfuggito alla giustizia, è cosa che non si può assolutamente capire. Potremmo intenderla appena in mezzo alla piú oscura barbarie; resta un mistero ed una contraddizione nel secolo di Dante; confonde tutte le nostre idee intorno a quei tempi. Il riesaminare adunque un tale soggetto non può essere senza qualche utilità. Si tratta di determinare il vero carattere della rivoluzione seguita allora, e della legge che ne fu conseguenza; di metterle in armonia coi tempi e colla storia di Firenze.

II

In sul finire del secolo XIII, la Repubblica aveva acquistato in Toscana ed in tutta Italia una importanza grandissima. La caduta degli Svevi, la venuta degli Angioini, la vacanza dell'Impero avevano dato al partito guelfo, che in Firenze era quello della democrazia, un grandissimo ascendente. Pisa, Siena ed Arezzo, le sue tre grandi rivali ghibelline, erano state dai Fiorentini, con una diplomazia accortissima e con la forza delle armi, umiliate e vinte, il che non solo aveva rialzato in Toscana l'autorità politica della loro Repubblica, ma le aveva aperto ed assicurato tutte le grandi vie del commercio. Al mare s'andava per Pisa; a Roma, nell'Umbria, nell'Italia meridionale per Siena ed Arezzo; al settentrione s'andava per Bologna, città lontana, guelfa ed amica. Quindi è che il commercio di Firenze prese allora un rapido incremento, ed essa, che era una repubblica di mercanti, in mezzo a repubbliche date del pari all'industria ed al commercio, si trovò a capo di tutta Toscana. Da un altro lato però la cresciuta potenza degli Angioini cominciava già ad ingelosire i Papi stessi, che li avevano chiamati, e che ora volgevano l'occhio alla Germania, per farvi risorgere le pretese imperiali, e cosí mettere un freno alla crescente ambizione di Carlo d'Angiò, il quale, fatto da essi Senatore di Roma e Vicario imperiale in Toscana, sembrava volesse seguire l'audace politica degli Svevi, aspirando alla signoria d'Italia.

In un tale stato di cose, i Fiorentini seppero destreggiarsi con un'accortezza maravigliosa, ed inclinando ora a destra ora a sinistra, fecero piú volte piegar la bilancia dal lato che volevano. Si servivano dei soldati di Carlo, per abbassare le città e i nobili ghibellini; s'appoggiavano al Papa, per frenare l'albagía di Carlo; e mostravano di voler favorire l'Impero, quando il Papa parlava da supremo signore temporale, quasi, nel presente interregno, fosse lui l'erede naturale dei diritti imperiali. In questo modo la Repubblica, non solo mantenne salva la sua indipendenza, ma divenne uno Stato rispettato e temuto in Italia.[60] Tutto ciò era conseguenza dell'attività, dell'accortezza e intelligenza de' suoi popolani, i quali governavano con una tale parsimonia nelle spese, con tanta prudenza, che si giunse ad una prosperità inaudita. «E nota (dice il Villani), che infino a questo tempo e piú addietro, era tanto il tranquillo stato di Firenze, che di notte non si serravano le porte alla Città, né avea gabelle[61] in Firenze; e per bisogno di moneta, per non fare libbra,[62] si venderono mura vecchie, e' terreni d'entro e di fuori a chi v'era accostato».[63] Con poche tasse e senza debiti, l'amministrazione procedeva mirabilmente; non gravava i cittadini, ed aumentava il benessere comune.

III

Pure, al disotto di questa apparente tranquillità, v'era nel seno della Repubblica il germe d'una profonda discordia, che di tanto in tanto scoppiava in sanguinosi conflitti, dei quali era causa principale il malcontento dei Grandi. È un grave errore il credere, che gli Ordinamenti di Giustizia li escludessero per la prima volta dal governo. Questo era una disposizione di lunga mano apparecchiata, e che, sebbene non fosse ancora rigorosamente eseguita, poteva dirsi già sanzionata nel 1282, con la istituzione dei Priori delle Arti, posti a capo della Repubblica. Ma non bisogna credere per questo, che allora i Grandi avessero di fatto perduto nella Città ogni potere. Prima di tutto, il nuovo modo di guerreggiare, pel quale gli eserciti municipali d'artigiani, senza cavalieri, senza uomini d'arme, facevano pessima prova, aveva reso inevitabile l'aiuto dei nobili, e cominciava anche a rendere necessario il ricorrere a gente forestiera: Tedeschi, Francesi e Spagnuoli, soldati di ventura che vivevano per la guerra e della guerra. A Montaperti (1260) erano stati i Tedeschi di Manfredi e i nobili ghibellini, esiliati da Firenze, che avevano inflitto una terribile rotta all'esercito guelfo della Repubblica. A Campaldino (1289) erano stati Corso Donati, Vieri dei Cerchi e altri Grandi o potenti di Firenze, che avevano deciso la giornata. Questi lo sapevano e lo ripetevano di continuo, sprezzando gli artigiani ed il popolo. Educati alle armi, non distratti dal commercio, erano irritatissimi, vedendosi esclusi dal governo da gente piú rozza e assai meno di loro atta alla guerra. Le passioni politiche s'accendevano perciò sempre di piú, ed essi non avevano né davano pace.

Bisogna poi notare che i Grandi d'allora non erano piú i nobili feudatari d'una volta, isolati e chiusi nei loro castelli, come tanti sovrani, dipendenti solo dall'Impero, e nemici della Repubblica. Vinti nel contado, ed obbligati già da un pezzo ad entrare ed abitare in Città, le si erano adesso affezionati, ma avrebbero in essa voluto comandare. Trovandosi circondati per ogni lato da un popolo potente, associato in Arti, e padrone del governo; sottomessi per forza alle leggi repubblicane, che non riconoscevano i diritti feudali, s'erano dovuti, a legittima difesa, associare nelle consorterie o società delle Torri, regolate meno da leggi che da consuetudini, e però tanto piú fortemente unite. Questi erano stati in origine, quasi esclusivamente, vincoli di sangue, che s'andarono sempre piú stringendo collo scomporsi dell'ordinamento feudale, quando le parentele, per non perdere la loro forza, si formarono in caste o associazioni separate, che accoglievano un numero sempre maggiore di soci. Abitavano gli uni vicino agli altri nei loro palazzi, che stavano accosto ed occupavano spesso una o piú vie della Città; vivevano insieme co' loro aderenti, uomini d'arme, palafrenieri, servitori, stallieri, e nei momenti di pericolo chiamavano anche i contadini dai loro ricchi possessi nella campagna. Non solamente le loro proprietà restavano sempre nella famiglia o nella consorteria, e le liti si componevano per mezzo di arbitri;[64] ma le vendette si deliberavano in comune, e colui che le eseguiva era sempre messo in salvo dagli amici, ritenendosi tutta la consorteria responsabile del fatto. Spesso avevano tra casa e casa, o nelle Corti dei loro palazzi, un arco sotto cui davano la corda a chi loro piaceva. Della famiglia Bostichi, infatti, dice il Compagni: «Feciono moltissimi mali e continuoronli molto. Collavano gli uomini in casa loro, le quali erano in Mercato Nuovo, nel mezzo della Città, e di mezzodí gli metteano al tormento. E volgarmente si dicea per la terra: molte corti ci sono; e annoverando i luoghi dove si dava tormento, si diceva: a casa i Bostichi, in Mercato».[65] Tuttociò continuava sempre, quantunque si fossero già pubblicate severissime leggi contro i Grandi. Un popolano era bastonato, ferito o messo alla corda, senza che l'autore dell'offesa si potesse mai legalmente ritrovare. In campagna questi medesimi Grandi s'adoperavano in mille modi a tener viva la servitú, che pure era stata per legge abolita da piú anni, inducendo i contadini, con la forza o le minacce, a riconoscere, mediante contratti fittizî, obblighi che non avevano.[66]

E cosí fu che questi cittadini, già potenti per le loro condizioni sociali, avevano sempre molta forza ed autorità politica nella Repubblica, non ostante le leggi fatte contro di loro. Esclusi dalla Signoria, non potevano entrare nel Consiglio dei Cento, e neppure in quelli del Capitano, nei quali le cose piú importanti si trattavano. Entravano però in quelli del Podestà, che doveva esser cavaliere, e però spesso favoriva i nobili ne' suoi giudizî. Nelle ambascerie erano di continuo adoperati, e nelle guerre pigliavano i primi posti; ma sopra tutto prevalevano in quella istituzione che dicevasi la Parte Guelfa, i cui principali ufficî erano ad essi piú specialmente affidati. Fondata, come abbiamo già visto, nel 1267, dopo la cacciata del conte Guido Novello, essa doveva amministrare tutti i beni confiscati ai Ghibellini, dei quali s'era fatto monte o mobile, o come diremmo noi capitale. Questi beni dovevano essere adoperati ad abbassare i Ghibellini ed a sostenere i Guelfi, dei quali Firenze era capo in Toscana. Fu a questo proposito, che il cardinale Ottavio degli Ubaldini esclamò: Dappoi che i Guelfi di Firenze fanno mobile, giammai non vi torneranno i Ghibellini; e la sua profezia s'avverò.[67] Difatti il partito ghibellino a poco a poco scomparve, per le continue persecuzioni subite dopo il rovescio generale degli Svevi; e la Città, divenuta allora affatto guelfa, si divise in popolani da un lato, nobili, potenti o Grandi dall'altro. Questi, esclusi dal governo o dagli onori, come dicevano allora, non poterono mai essere esclusi dalla Parte, di cui continuarono invece ad amministrare le ricche entrate. Essa era ordinata come una piccola repubblica, e nonostante i molti tentativi fatti per introdurvi, in proporzione sempre maggiore, i popolani, non vi si poté mai riuscire, e furono invece sempre sopraffatti, tanto che nello statuto, che ne abbiamo a stampa, compilato nel 1335, si trova incoraggiata, con premî in danaro, la nomina di nuovi cavalieri. Ad ognuno di essi, fino a sei per anno, davasi la somma di cinquanta fiorini in oro, «conciosiacosaché a cosí magnifica Città si confaccia risplendere per quantità di cavalieri». E cosí da un lato s'abbassavano i Grandi, e quasi pareva che si volessero sterminare: da un altro invece essi trovavano sempre forza ed aiuto.[68]

IV

Con tutti questi vantaggi, se i nobili fossero stati uniti, anche dopo le battiture avute nel '66 e nell'82, avrebbero potuto ottenere una rivincita, e dominare il popolo. Ma erano invece divisi e si combattevano aspramente anche fra di loro. «Aveva grande guerra (dice il Villani) tra gli Adimari e' Tosinghi, e tra' Rossi e' Tornaquinci, e tra i Bardi e' Mozzi, e tra i Gherardini e' Manieri, e tra i Cavalcanti e' Buondelmonti, e tra certi de' Buondelmonti e' Giandonati, e tra' Visdomini e' Falconieri, e tra i Bostichi e' Foraboschi, e tra' Foraboschi e' Malespini, e tra' Frescobaldi insieme, e tra la casa de' Donati insieme e piú altri casati».[69] Né deve recar maraviglia, che le consorterie cosí forti e potenti fossero gelose le une delle altre. S'aggiungeva poi, che fra questi nobili guelfi c'erano gli avanzi del partito ghibellino, con le loro simpatie imperiali, il che costituiva un altro germe di discordia, e dava animo, eccitava il popolo a procedere sempre piú oltre nella guerra di sterminio, che aveva incominciata. Assai meglio ordinato e piú unito; associato nelle varie Arti, che formavano parte della generale costituzione dello Stato, esso dimostrava, in ogni occasione, una forza ed unità di azione, che i Grandi non avevano mai. Cominciava, è vero, a scorgersi già sin d'allora il germe di qualche gelosia tra le Arti maggiori, le minori e la plebe; ma questa discordia scoppiò assai piú tardi. Per ora non se ne vedeva neppure il principio. S'erano formate, tra i membri d'una stessa Arte o di varie Arti, quelle che allora chiamavansi Leghe, Posture, Convegni, ossieno accordi speciali, fatti anche per mezzo di regolari scritture. Ma avevano uno scopo piú che altro commerciale, mirando a tenere abusivamente alti certi prezzi, a fare monopolî poco legittimi: solo in piccola parte nascevano da passioni o interessi politici. Non erano permessi dalle leggi, né certo favorivano la concordia, ma avevano poca importanza.

La Città si trovava cosí sempre piú divisa e suddivisa in gruppi, e pareva che minacciasse d'andare in frantumi. I popolani erano di certo sempre i padroni del governo; ma i nobili, sebbene in diverso modo, erano anch'essi potenti; quindi l'unità e la concordia dovevano di continuo correre grave pericolo. L'ottenere una maggiore uguaglianza fra i cittadini, una maggiore unione e forza cosí nella società come nel governo, doveva essere perciò lo scopo cui, per necessità delle cose, bisognava mirare, se non si voleva restar sempre sull'orlo di un precipizio. Da gran tempo infatti la legislazione fiorentina e le continue rivoluzioni si erano indirizzate a questo fine. La legge del 6 agosto 1289, con la quale si aboliva la servitú, per dare la libertà ai contadini, fu anch'essa un nuovo passo verso l'uguaglianza. Quelle del 30 giugno e 3 luglio 1290 proibirono ogni accordo, che in qualunque modo s'allontanasse dalla costituzione legale delle Arti. La legge del 31 gennaio 1291 pose un altro freno ai nobili, obbligando tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, a sottostare ai giudici ordinarî, minacciando pene severissime a chiunque pretendesse d'avere o di volere impetrare il privilegio di tribunali eccezionali.[70]

Ma ciò che è ancora piú, la pena pecuniaria minacciata in tali casi, ricadeva sul consorto o parente del colpevole, se esso riusciva a sfuggire alla giustizia. È questa una legge che deve a noi sembrare molto strana; ma che pur trova la sua spiegazione in quello che abbiamo già detto sull'ordinamento che aveva allora la proprietà, sulla costituzione delle famiglie e delle consorterie. Il patrimonio domestico rimanendo, in massima parte, indiviso nella famiglia, l'imporre pena pecuniaria ad uno solo de' suoi membri, senza colpire gli altri, doveva riuscire di certo non solo assai difficile, ma anche pericoloso, e per questa ragione la legge tendeva sempre ad obbligarli tutti in solido. Un tal principio sembrava piú logico ancora quando trattavasi di pene imposte ai Grandi, che vivevano strettamente uniti fra di loro nelle consorterie; che in comune trattavano i loro interessi, deliberavano le vendette, mostrando di volere in ogni cosa vivere ed essere insieme responsabili. Se la proprietà apparteneva a tutta la famiglia, ed era perciò sempre questa che pagava; se comune era anche la vendetta, e le piú gravi offese erano fatte in nome e per volontà di tutti i parenti, non pareva che vi fosse nulla di strano nella legge che obbligava l'un consorto o parente a pagare per l'altro, cominciando dai piú prossimi. E già da lungo tempo, per queste ragioni appunto, le leggi, dopo aver ordinato l'elenco dei Grandi, li obbligavano a sodare, cioè a dare, ciascuno, malleveria non solo direttamente per sé, ma anche l'uno per l'altro parente, mediante la somma di lire due mila, che a questo fine si depositava. In tal modo, quando le pene pecuniarie, che generalmente non passavano mai tale somma, ricadevano sopra un Grande, v'era già il danaro da lui stesso depositato, o il parente in simil modo vincolato a pagare per lui, nel caso in cui questi fosse fuggito o avesse con qualche indebito artifizio saputo eludere la legge.[71] Tali precisamente e non altri sono i principi sui quali si fondano anche gli Ordinamenti di Giustizia, che non si possono perciò in nessun caso ritenere opera personale di Giano della Bella, essendo invece una conseguenza logica, un resultato naturale, inevitabile delle rivoluzioni, delle istituzioni e delle leggi precedenti. In gran parte anzi essi non fanno altro che raccoglierle ed ordinarle, rendendo piú chiaro e visibile il loro scopo antico e costante.

V

Giano della Bella era un uomo d'azione, non un legislatore né un politico. Nobile di origine, aveva combattuto a Campaldino, dove ebbe ucciso il suo cavallo; s'era poi dato al partito popolare, secondo che si diceva, per una contesa avuta in san Piero Scheraggio con Piero Frescobaldi, il quale sarebbe giunto a mettergli le mani sul viso, minacciando di tagliargli il naso.[72] Vero o no che sia il fatto, certo egli era di carattere violento, di molto ardire, di poca prudenza, e disinteressato amico della libertà; ma non punto scevro dalla passione della vendetta, di che anzi veniva accusato dagli stessi suoi ammiratori. «Uomo virile e di grande animo (dice il Compagni) era tanto ardito, che lui difendeva quelle cose che altri abbandonava, e parlava quelle che altri taceva, e tutto faceva in favore della giustizia contro ai colpevoli, e tanto era temuto dai rettori, che temeano nascondere i maleficî».[73] — «Egli era (dice il Villani) il piú leale e diritto popolano e amatore del bene comune, che uomo di Firenze, e quegli che mettea in Comune e non ne traeva. Era presuntuoso e voleva le sue vendette fare, e fecene alcuna contro gli Abati suoi vicini, col braccio del Comune»,[74] di che il buon cronista gravemente lo biasima. Mandato Podestà a Pistoia, s'era subito gettato in mezzo ai partiti, perseguitando alcuni e favorendo altri, con tanto ardore, che invece di calmarli, come era suo debito, li accese maggiormente, tanto che non potette neppur compiere il tempo dell'ufficio suo.[75] Tutta la condotta di lui in Firenze, noi lo vedremo, dimostra che esso era un uomo di poca prudenza e di grande impeto. Furono anzi queste passioni appunto, che ne fecero non già un legislatore, ma un capopopolo, un implacabile nemico dei Grandi.

Dopo la battaglia di Campaldino, questi dimostravano una maggiore audacia ed una superbia crescente. — Siamo noi, essi dicevano continuamente, che demmo la sconfitta in Campaldino, e voi ci volete ora disfare. — Volevano invece primeggiare e comandare, ed ogni giorno ingiuriavano o ferivano qualche popolano. Né le leggi bastavano, a punirli, perché gli offensori non si trovavano mai; venivano nascosti, e nessuno voleva o osava fare testimonianza contro di essi. Un popolano era circondato, assalito, riceveva una pugnalata, e l'autore del delitto non era visto da nessuno. Un altro era tirato in mezzo alle case d'una consorteria, malmenato, picchiato, collato alla fune, e tutto quello che ivi seguiva rimaneva un mistero. Si condannava ad una multa qualche Grande, e subito egli dichiarava di non aver nessuna proprietà individuale, di non aver sodato per negligenza sua o dei magistrati,[76] ed i parenti facevano lo stesso discorso. Bisognava dunque richiamare in vigore, rafforzare le antiche leggi, venire a nuovi e piú duri provvedimenti. Cosí finalmente i Priori, che si trovavano in ufficio dal 15 dicembre '92 al 15 febbraio '93, spinti dalla opinione popolare, che era guidata da Giano, dettero commissione a tre cittadini, Donato Ristori, Ubertino della Strozza e Baldo Aguglioni di stendere una nuova legge, la quale, provvedendo ai pericoli presenti, desse per l'avvenire un piú stabile assetto alla Repubblica. Il 10 gennaio, essendo già pronta la legge, il Capitano del popolo radunava il Consiglio dei Cento, proponendo che si chiedesse agli opportuni Consigli la balía[77] di proclamarla, quando fosse stata approvata dai magistrati e da alcuni savî cittadini. Vi fu chi propose invece che si leggesse e discutesse prima nei Consigli; ma cosí si correva rischio di non venir mai a capo di nulla. Prevalse quindi il partito piú pratico, e fu con 72 voti contro soli 2, deciso di concedere la chiesta balía. Il 18 gennaio la nuova legge, chiamata Ordinamenti o Ordini della Giustizia, fu promulgata in nome del Podestà, del Capitano e dei Priori, sentite prima le Capitudini delle 21 Arti,[78] ed alcuni savi cittadini. Tutto fa credere che fra questi fosse anche Giano della Bella; ma, sebbene gli storici lo dieno come autore e promotore della legge, perché fu esso che guidò il popolo e costrinse la Signoria, pure non si trovava allora al governo, né il suo nome apparisce negli atti ufficiali in modo alcuno.[79] Tanto fu lontano dall'essere il vero e solo autore o compilatore della legge.

VI

Ma che cosa sono dunque questi Ordinamenti? Per rispondere a una tale domanda, bisogna mettere da parte gli storici ed esaminare la legge stessa. Se non che, noi ne abbiamo molte compilazioni antiche, le quali sono tra loro cosí diverse, che in una trovansi solo 22 rubriche, in altre piú di cento. È necessario quindi, prima di tutto, determinare quale di esse è la primitiva e genuina, fatta il 18 gennaio '93, perché solamente su questa possiamo fondare un giudizio sicuro, e però solamente da essa dobbiamo prender le mosse.

Queste compilazioni cosí diverse arrivano al numero di sei, quattro a stampa, e due ancora inedite. Noi possiamo subito metterne da banda due, perché non fanno al nostro scopo. Una è quella che si trova nella compilazione generale degli Statuti fiorentini, fatta nel 1415 per opera di Bartolommeo Volpi e Paolo de Castro, pubblicata per le stampe verso la fine del secolo XVIII, colla falsa data di Friburgo (1778-83). In essa sono riunite leggi di tempi diversissimi, senza ordine cronologico, e gli Ordinamenti vi si trovano, ma alterati da tutte le modificazioni posteriori, accumulate anch'esse alla rinfusa. Per lo storico dei tempi di Giano della Bella, una tale raccolta non può essere utile, perché non dà nessuna sicura garanzia. E cosí anche dobbiamo porre da banda una miscellanea, che si trova nell'Archivio fiorentino, e che, come dice il Bonaini, è un grosso zibaldone, in cui sono leggi disparate, di varî tempi e di varia indole, qualcuna delle quali afforza o modifica gli Ordinamenti di giustizia. Essa può quindi avere importanza per la storia degli Ordinamenti, ma non dà nessun aiuto a trovarne la forma primitiva.

Restano cosí quattro compilazioni, delle quali una sola è inedita. Esaminandole, si vede subito che quella pubblicata dal Bonaini, non ha che 22 rubriche, l'ultima delle quali, la conclusione generale, è mutila; le altre compilazioni ne hanno assai piú, ma in esse i veri e proprî Ordinamenti del gennaio 93 sono contenuti sempre nelle prime 28 rubriche.[80] Infatti dalla ventinovesima in poi cominciano giunte e leggi posteriori, che portano assai spesso la loro propria data, e furono unite agli Ordinamenti, perché li modificano, li rafforzano, li rendono piú miti o trattano materie affini. È la vicenda che piú o meno subirono tutte quante le leggi, tutti gli Statuti della Repubblica. In questo modo adunque le grandi divergenze delle diverse compilazioni si riducono in assai ristretti confini, per ciò che s'attiene ai primi Ordinamenti. Restano tuttavia de' dubbî, perché non solo abbiamo da un lato 22 rubriche, e da un altro 28; ma esse differiscono fra di loro in varî punti. Cominciamo dunque dal notare, come la piú antica compilazione è senza dubbio quella che il Bonaini pubblicò nel 1855, da un codice originale dell'Archivio di Stato. Egli credette d'aver trovato la redazione primitiva degli Ordinamenti; ma pure, diligente com'è, preferí chiamarla prima bozza, perché non è veramente la legge stessa, approvata e promulgata dai Magistrati, secondo che l'Hegel ha poi dimostrato.[81] Il codice è antichissimo; si può anzi ritenere dei tempi di Giano della Bella. Infatti, in una intestazione, che fu prima messa, poi cancellata, trovasi la data, 1292 de mense ianuarii.[82] (s. n. 1293). Vi manca la formula con cui s'intestavano tutte le provvisioni della Repubblica, e nella quale si ponevano, non solo la data e il titolo, ma qualche volta anche i nomi dei magistrati, che promulgavano la legge. Il codice, in piccolo formato, è pieno di cancellature, pentimenti, aggiunte scritte da mani diverse; e spesso tra una rubrica e l'altra sono spazî vuoti, lasciati per dar luogo appunto alle aggiunte o correzioni possibili. Tutto fa chiaramente vedere che in questo antico Codice abbiamo solo la bozza della legge, quale fu compilata, per ordine dei magistrati, dai tre cittadini piú sopra nominati, senza che questa avesse ancora ricevuto la sua forma definitiva, né la sanzione legale di coloro che dovevano discuterla ed approvarla, prima che potesse essere promulgata. Non possiamo perciò dire con certezza, se e quali modificazioni essa poté subire.

Ma se questa bozza è alquanto anteriore alla vera e propria legge, le altre compilazioni che abbiamo di essa son tutte posteriori, e quindi possono avere giunte e modificazioni fatte piú tardi. Esaminando cosí la compilazione latina, pubblicata dal Fineschi nel 1790, come quella italiana che fu pubblicata dal Giudici nel 1853, cavate ambedue da codici antichi ed autentici, troviamo nell'una e nell'altra tutti quanti i caratteri d'una legge legalmente promulgata. Ambedue cominciano con la formula ufficiale, e hanno la data del 18 gennaio 92 (s. n. 93). Guardando alle rubriche aggiunte nella seconda di esse (italiana), che è molto piú lunga, si trovano diverse date, una delle quali del 1324; la prima invece (latina) non ha nessuna data posteriore al 6 luglio 1295. Questa è dunque la piú antica delle due, e le poche divergenze che osserviamo anche fra le sue prime 28 rubriche, e quelle della compilazione italiana, debbono di certo derivare da modificazioni posteriormente introdotte in questa. Tuttavia anche le prime rubriche della compilazione latina han dovuto subire modificazioni, anteriori però al 6 luglio '95. Nella rubrica VI troviamo infatti che il numero dei testimoni, il quale restava indeterminato nella bozza (rub. V), è portato a tre nelle due compilazioni posteriori, il che (come vedremo) si può coi documenti provare che fu deliberato nel luglio '95. Possiamo dunque in conclusione affermare, che di queste due compilazioni degli Ordinamenti, la latina, cioè la piú antica, ce li presenta nella forma che ebbero nel luglio '95; l'italiana, invece, sebbene sia una traduzione, che dall'esame del codice può dirsi ufficiale, ha in qualche punto subito modificazioni anche posteriori al '95. Se poi, tenendo conto solamente delle loro prime 28 rubriche, le paragoniamo con la bozza del Bonaini, troveremo che, salvo la mancanza in questa di sei rubriche, quasi tutte di assai poca importanza, le altre divergenze sono piú di forma che di sostanza. In ogni modo, quando le tre redazioni vanno fra loro d'accordo, possiamo essere certi d'avere la legge sanzionata il 18 gennaio '93, nella forma stessa che ebbe allora; quando invece troviamo delle divergenze, bisogna, prima di poter arrivare a qualche conclusione certa, aiutarsi col soccorso dei cronisti e di nuovi documenti, se ve ne sono. Con queste norme procediamo dunque all'esame della legge.[83]

VII

Che cosa dunque ci dicono, che cosa sono questi Ordinamenti di giustizia nella loro forma originale? Essi portano nella Repubblica un mutamento politico e sociale, col manifesto intento di promuovere l'uguaglianza civile, dare maggiore unità al governo, maggior forza alle Arti; assicurare l'unione e la concordia del popolo; metter freno all'albagia dei Grandi. La riforma piú propriamente politica si restringe a dare norme sicure per la elezione dei Priori, ai quali è aggiunto un nuovo e piú autorevole magistrato, il Gonfaloniere di giustizia, che siede con essi.

I sei Priori in ufficio, invitati dal Capitano del popolo, radunavano per mezzo suo le Capitudini, ossia i Consoli delle 12 Arti maggiori, e i savi cittadini, che credevano richiedere, per deliberare con loro sul piú opportuno e sicuro modo di scegliere i propri successori. I quali dovevano essere ascritti nella matricola di un'Arte ed esercitarla, questo essendo il modo piú sicuro di provare, che non appartenevano a famiglie di Grandi, che era sempre il punto essenziale. Infatti chi fosse rimasto ancora dei Grandi, sebbene esercitasse l'Arte, non poteva entrare nella Signoria.[84] Si poteva, con sottili ed anche sofistiche interpetrazioni, transigere sull'esercizio effettivo dell'Arte, non mai però sull'essere realmente fuori dell'aristocrazia.[85] Lo stesso Giano della Bella, che aveva appena, come dice il Villani, qualche interesse commerciale in Francia, di nobile fattosi popolano, poté nel febbraio '93 essere dei Signori. Nel luglio del '95, come vedremo, furono modificati gli Ordinamenti, e bastò addirittura essere ascritto all'Arte, senza di fatto esercitarla, richiedendosi però sempre che non si fosse dei nobili. Seguivano molte prescrizioni destinate a dare equa parte negli uffici a tutti quanti i Sesti della Città, a tutte le Arti, vietandosi che vi fossero piú Priori d'un medesimo Sesto, d'una medesima Arte o famiglia. Chi usciva d'ufficio aveva divieto a tornarvi per due anni, e cosí pure avevano divieto i suoi parenti. L'ufficio dei Priori durava due mesi; non si poteva chiedere né brigare, e non si poteva neppure ricusare. Essi sceglievano, per abitarvi, una casa nella quale vivevano e mangiavano insieme, senza potere accettare inviti o dare udienze private.[86]

Si veniva poi alla elezione del nuovo magistrato, cioè il Gonfaloniere della Giustizia. Esso era eletto ogni due mesi, d'un Sesto sempre diverso della Città, dai nuovi Priori, dal Capitano e dalle Capitudini, piú due Savi per Sesto. Era in tutto pareggiato ai Priori, salvo che aveva divieto d'un anno invece di due; viveva con essi qual primus inter pares; aveva, come essi, l'onorario di dieci soldi al giorno, comprese anche le spese, per il che si poteva dire un ufficio gratuito. Avendo però dalla legge maggiori attribuzioni, ben presto divennero di necessità il capo della Signoria.[87] A lui si consegnava, in pubblico Parlamento, il Gonfalone del Popolo, donde veniva il nome di Gonfaloniere, ed aveva a propria disposizione 100 pavesi o scudi, 25 balestre con quadrella, i quali servivano a meglio armare alcuni dei 1000 popolani scelti ogni anno, per essere agli ordini suoi, del Capitano e del Podestà, e provvedere cosí al buon ordine ed alla esecuzione delle nuove leggi.[88] Non poteva esser parente dei Priori in ufficio. La creazione di questo nuovo magistrato viene di certo a provare chiaramente, che si sentiva già il bisogno di dare maggiore unità e capo al governo. La gelosia repubblicana però non permise allora d'andar oltre una semplice apparenza. E quindi il Gonfaloniere non fu che il piú autorevole fra i Priori, mutabile al pari di essi; ma in certe occasioni poteva direttamente disporre de' popolani armati, il che aumentava di certo la sua autorità.

Venendo ora a quella parte degli Ordinamenti, che aveva un carattere assai piú sociale che politico, noteremo innanzi tutto, che da essi ha origine la definitiva costituzione delle Arti in Firenze, le quali ben presto formarono o rinnovarono i propri statuti; ed essi ancora ne fissarono il numero normale, il quale d'allora in poi rimase sempre fermo a 21.[89] La prima rubrica infatti ordinava che le Arti facessero solenne giuramento di mantenere l'unione e la concordia del popolo. La seconda annullava e proibiva severamente tutte quante le compagnie, leghe, promesse, convegne, obbligazioni e sacramenti, ossia tutti gli accordi fra i popolani, non preveduti o permessi dalle leggi, contrari o estranei alla costituzione delle Arti stesse. Al procuratore ed agli stipulatori di simili accordi si minacciava perfino la pena del capo; e l'Arte in cui l'accordo avesse avuto luogo, doveva pagare mille lire; cinquecento dovevano pagarne i suoi Consoli ed il notaio che avesse compilato l'atto.[90] Da tutto ciò si vede chiaro che non si trattava solo, come fu affermato e creduto, d'una legge di vendetta contro i nobili; ma si voleva anche riordinare la Città ed il governo, costituendo fortemente le Arti, dando ad esse nuova importanza politica. L'abbassamento dei Grandi formava tuttavia uno degli scopi principali della legge. Vediamo dunque quali erano le disposizioni a ciò destinate.

VIII

Prima di tutto, era necessario, per punire i Grandi delle loro continue offese contro i popolani, obbligarli a sodare, cosa che molti di essi avevano saputo, in onta alle leggi, evitare. Le pene per la maggior parte dei delitti erano pecuniarie, e chi non aveva sodato, facilmente poteva trovar modo di sfuggirle con una o un'altra scusa: ciò si voleva con gli Ordinamenti impedire.[91] Essi richiamavano quindi in vigore le antiche leggi, già troppo spesso violate. «Ancora, per ischifare molti inganni, li quali per alquanti piú Grandi e nobili de la Cittade e del contado di Firenze, sono commessi cotidianamente intorno a' sodamenti li quali per loro si fanno o debbonsi fare, per la forma e secondo la forma del Costituto del Comune di Firenze, posto sotto la rubrica: De le securtadi che si debbono fare da' Grandi de la città di Firenze, e comincia quello capitolo: Acciò che la isfrenata specialmente de' Grandi, etc. proveduto e ordinato è,[92] etc.» Tutti i Grandi, adunque, i quali erano già notati nel sopradetto Costituto, e dei quali si fece allora nuova lista, dovevano dai 15 ai 70 anni, senza eccezione, sodare per lire duemila, somma a cui vediamo generalmente ammontare le piú gravi pene pecuniarie, oltre la confisca di cui soleva allora farsi uso ed abuso. Se qualcuno di essi era dell'Arte, ciò non bastava ad esentarlo dall'obbligo del sodare; ad ottenere un tale vantaggio era necessario, che a tutta la famiglia, per una qualche ragione, anche per sola tolleranza, fosse stato concesso, durante cinque anni almeno, di non sodare, o che l'avessero dichiarata addirittura francata. In questi casi essa era ritenuta come davvero popolare, con tutti quanti i vantaggi che ne derivavano. Ai piú poveri si poteva dai Signori alleviare il sodamente, ma questo era ciò che dava poi occasione a parzialità ed a frodi.[93] I sodamenti, continuava la legge, saranno fatti nel mese di gennaio, o al piú nel febbraio; se qualcuno si ricusa o ritarda in qualunque modo, verrà bandito, ed in sua vece saranno obbligati i parenti piú prossimi in linea maschile. Commettendosi il maleficio da chi non ha sodato, la pena ricadrà sui parenti. Se poi si tratta di pena capitale, ed il colpevole fugge, i parenti allora, invece delle duemila lire del sodamento, ne pagheranno tremila. Quando però fra questi parenti vi siano nimicizie di sangue, cesserà l'obbligo di sodare l'uno per l'altro. Ciò prova chiaro che, cessando la comunanza degl'interessi e l'alleanza delle passioni, la legge non richiedeva piú la responsabilità collettiva dei parenti o consorti, il che fa sempre meglio vedere quale era lo scopo cui essa mirava.[94]

Solamente quando i membri delle consorterie agivano in comune, come se formassero davvero una persona sola, la legge, che voleva disfar le consorterie, dichiarava gli uni responsabili degli altri, ed obbligava l'un socio a sodare ed a pagare per l'altro. Ma è sempre una pena pecuniaria, ed anche questa tra certi limiti, quella che ricade sui parenti, perché essa sola è come imposta alla consorteria collettivamente. Ciò spiega che cosa significassero le parole del Compagni e del Villani, quando dicevano che, secondo gli Ordinamenti, «l'un consorto era tenuto per l'altro».[95] E si vede come erroneamente, o almeno assai esageratamente le interpretasse il Machiavelli, quando disse in termini generali: «obbligavansi i consorti del reo alla medesima pena che quello»;[96] e come s'ingannassero i moderni nel ripetere una interpretazione, che si trova contraddetta dagli Ordinamenti stessi, i quali altrimenti sarebbero in opposizione con la cultura dei tempi, e con i piú fondamentali principî d'ogni diritto. Ciò che essi fecero davvero contro i Grandi, si può ridurre a due punti principali: richiamare in vigore e rendere piú severe le leggi, che li escludevano dagli uffici, e li obbligavano a sodare ed a pagare l'uno per l'altro; aggravare le pene contro di loro, «raddoppiando le pene comuni diversamente», dice il Villani.[97] Vediamo ora quali erano queste pene cosí aggravate.

Se un Grande, dicono gli Ordinamenti, uccide o fa uccidere un popolano, tanto il Grande come l'esecutore del delitto saranno dal Podestà condannati a morte; i loro beni disfatti e confiscati.[98] Se fuggono, saranno condannati in contumacia, oltre la confisca; il mallevadore pagherà, nonostante, la somma per cui ha sodato, con diritto di rivalersene poi sui beni confiscati e disfatti del contumace. Tutti gli altri Grandi i quali, senza essere direttamente autori del maleficio, vi avevano preso parte, venivano condannati in lire duemila; non pagandole, si confiscavano loro i beni, e s'obbligavano i parenti o mallevadori a pagare. Quando si trattava invece d'una grave ferita, l'esecutore del delitto e colui che aveva istigato a commetterlo, venivano condannati in lire duemila. Ricusando di pagar la pena, era ad essi mozza la mano; sfuggendo alla giustizia, i loro beni venivano disfatti e confiscati, i mallevadori costretti a pagare, potendo al solito rivalersi sui beni confiscati. Scemando la gravità dell'offesa, scemava la pena. In ogni modo, i colpevoli avevano per cinque anni divieto da ogni pubblico ufficio. A provare il delitto, se si trattava di morte, bastavano il giuramento dell'offeso o del suo prossimo parente, e due testimonî di pubblica fama; non era cioè necessario che fossero testimonî oculari. Questa era la parte della legge che piú offendeva i Grandi. In generale essi si curavano poco della minaccia di pene anche severissime, sperando sempre di poterle sfuggire. Invece molto s'impensierivano, andavano anzi in furore, quando si provvedeva ai modi di eseguire rigorosamente le condanne. E tale era appunto il principale scopo, il carattere vero degli Ordinamenti. Tutto il giudizio da essi ordinato procedeva in modo sommario, quasi di legge stataria, dando molto peso alla voce pubblica, che in mezzo alle passioni dei partiti non era certo guida sicura. La stretta unione delle consorterie, aveva reso assai difficili, se non impossibili, i procedimenti legali. E quindi si ordinava che, commesso una volta il delitto, il Podestà dovesse, nel termine di cinque o al piú otto giorni, secondo la maggiore o minore gravità di esso, scoprirne l'autore, sotto pena, ove trascurasse, di perdere l'ufficio, e di 500 lire per le offese minori. Allora però doveva provvedere il Capitano, sotto minaccia delle medesime pene. Le botteghe si chiudevano, gli artigiani s'armavano, il Gonfaloniere vegliava, punendo chi non era pronto all'obbedienza. Quando invece il Podestà scopriva il reo, e si trattava d'omicidio, esso d'accordo col Gonfaloniere faceva, senza neppure aspettare il resultato del giudizio, sonare la campana a martello, e, radunati i mille uomini armati, andavano a disfar le case del colpevole. I capi delle Arti si tenevano pronti ad ogni chiamata del Capitano. Se si trattava invece di minori delitti, il disfacimento aveva luogo dopo il giudizio.[99] Ed è qui da notare che questi disfacimenti non solevano mai arrivare ad una totale distruzione, giacchè Gonfaloniere e Podestà, massime pei delitti minori, si ponevano d'accordo sulle proporzioni che credevano darvi.[100]

Erano minacciate pene assai severe cosí agli offesi che non denunziavano il maleficio,[101] come a coloro che facevano false denunzie.[102] Quando un popolano s'intrometteva nelle zuffe dei Grandi, e ne toccava, o quando si trattava di contese tra servitore e padrone, allora non avevano esecuzione gli Ordinamenti, ma tornava in vigore la legge comune.[103] Seguivano altre disposizioni circa le ingiuste occupazioni, che i Grandi facevano dei beni dei popolani, gli ostacoli che ponevano alla riscossione delle loro rendite, e si determinavano le pene pecuniarie in 1000 o 500 lire, con le norme consuete.[104] Al Grande condannato era vietato di fare accatto o colletta per trovare il danaro, giacché allora sarebbe stato piú facile far le vendette in comune, e poi sottoscriversi fra molti per pagare. E però il Grande che faceva l'accatto, veniva condannato in lire 500; quelli che andavano raccogliendo per lui il denaro, e quelli che lo davano, erano condannati in lire 100.[105]

Non si concedeva appello di sorta contro i giudizi dati in forza degli Ordinamenti,[106] perché questi erano superiori ad ogni statuto, e non potevano essere prorogati, né sospesi o alterati, sotto gravi pene, determinate nella Conclusione generale.[107]

IX

Tali furono dunque gli Ordinamenti di giustizia. Essi cercavano, come già dicemmo, di rafforzare le Arti, dare maggiore unità al governo ed al popolo, abbassare i Grandi, affrettare la dissoluzione delle consorterie. Solo era a dubitarsi che una legge siffatta riuscisse ad avere la sua piena esecuzione, e non fosse invece violata dai Grandi, come tante altre già promulgate coi medesimi intendimenti. Ed a questo appunto Giano della Bella cercò provvedere. Egli non era stato compilatore degli Ordinamenti, né si trovava in ufficio quando furono discussi e sanzionati; ma ne fu certo promotore. Poco dopo la loro proclamazione, il 15 febbraio '93, venne eletto dei Priori; ed il 10 aprile, o sia cinque giorni prima che uscisse d'ufficio, troviamo letta, discussa ed approvata in tutti i Consigli della Repubblica, una nuova provvisione, intesa a fortificare gli Ordinamenti dei quali poi fece parte.

Questa legge, che risponde assai bene al carattere di Giano, uomo d'azione e non di discussione, era semplicissima. Ai mille popolani, posti a disposizione del Gonfaloniere di giustizia, del Capitano e del Podestà, se ne aggiungevano altri mille, piú centocinquanta magistri de lapide et lignamine e cinquanta piconarii fortes et robusti, cum bonis picconibus.[108] Lo scopo di tutto ciò era ben chiaro: si voleva davvero punire; venire in ogni modo alle confische, al disfacimento delle case dei Grandi, che offendevano i popolani. L'irritazione dei nobili fu quindi grandissima, ed il loro odio contro Giano non ebbe piú limiti. Ma egli non si spaventava; voleva anzi andare sempre piú oltre, e mirava ad un nuovo provvedimento, che se fosse stato davvero attuato, i Grandi eran di certo spacciati per sempre. La loro forza, come abbiamo visto, rimaneva ancora intatta nei magistrati della Parte Guelfa, e Giano, per abbassarli, voleva appunto torre ai Capitani di essa «il suggello e 'l mobile della Parte, ch'era assai, e recarlo in Comune, non perché egli non fosse guelfo e di nazione guelfa, ma per abbassare la potenza dei Grandi».[109] Infatti, tolto che le fosse stato il suggello, che era come il segno della propria personalità; toltole il mobile o sia il danaro, per darlo al Comune, essa sarebbe stata disfatta, o almeno assai indebolita, e i Grandi avrebbero perduto cosí l'ultima fortezza in cui s'erano ricoverati. La proposta di Giano trovava poi un giusto appiglio nella legge che aveva istituito la Parte, secondo la quale a questa spettava un terzo solamente dei beni confiscati ai Ghibellini: non avrebbe dovuto prender tutto, come aveva fatto. Quindi si poteva con qualche giustizia obbligarla alla restituzione dei due terzi almeno, che aveva indebitamente usurpati. Fino a che punto Giano riuscisse nell'intento non sappiamo, perché mancano i documenti. Da un lato gli storici accennano al fatto,[110] dall'altro la Parte Guelfa continuò per lungo tempo ancora a spadroneggiare. Certo il solo tentativo basta a spiegarci l'odio crescente che s'accumulò contro di lui, e i segni che si videro subito d'una vicina catastrofe nella Città.

X

I popolani s'accorsero allora del pericolo che minacciava, e per esser parati agli eventi, cercarono di liberarsi subito da ogni minaccia di guerra esterna, concludendo la pace coi Pisani, sebbene questi fossero già ridotti agli estremi, sicché il continuare la guerra li avrebbe sottomessi ed umiliati sempre di piú. Ma i Fiorentini vollero cosí «fortificare loro stato di popolo, e affiebolire il podere de' Grandi e de' possenti, i quali molte volte accrescono e vivono delle guerre».[111] Le trattative cominciarono sotto il gonfalonierato di Migliore Guadagni (15 aprile a 15 giugno 93), e furono concluse sotto quello di Dino Compagni, che venne eletto subito dopo. I patti furono: restituzione dei prigionieri; esenzione da ogni gabella sulle mercanzie dei Comuni della Lega toscana, che passavano per Pisa, con reciproco privilegio ai Pisani. Per quattro anni questi dovevano eleggere il Podestà ed il Capitano, in modo che uno dei due venisse dai Comuni della Lega, l'altro da gente non ribelle ad essa, e non mai fra i conti di Montefeltro. Di questi era appunto il conte Guido, che aveva sino allora comandato con gran valore la difesa di Pisa, tenendovi l'ufficio di Podestà, di Capitano del popolo e di guerra. Egli doveva ora, secondo i patti della pace, abbandonare la città insieme con tutti i Ghibellini forestieri, in fede di che si dovettero dare in ostaggio 25 dei migliori cittadini. Tutto ciò fu un obbligare i Pisani alla piú dura ingratitudine, che il Conte avrebbe potuto far loro pagar cara, trovandosi esso alla testa d'un esercito ancora numeroso e a lui devoto; pure volle invece sopportare l'ingiuria dignitosamente. Entrato in Consiglio, ricordò loro i servigi resi, la ingratitudine con cui veniva pagato, e, ricevuto il suo soldo, se ne parti senza indugio. Ai Fiorentini fu anche promesso, che le mura del castello di Pontedera verrebbero disfatte, e i fossati riempiti; che i piú potenti esuli guelfi sarebbero stati rimessi in città. Ai Pisani però si doveva la restituzione del castello di Monte-Cuccoli e di ogni altra loro terra in Val d'Era.[112]

Posto cosí termine ad un'impresa, che sembrava allora la piú grave di tutte, il popolo procedette con piú ardire ad altre di minore momento. Furono sottomesse varie terre o castelli, come Poggibonsi, Certaldo, Gambassi, Cutignano. Ai conti Guidi si tolse la giurisdizione d'un assai gran numero di terre nel Val d'Arno di sopra. In Mugello furono riacquistati molti possessi ingiustamente occupati dagli stessi conti Guidi, dagli Ubaldini e da altri potenti. Fu poi formata una commissione di tre popolani, per allibrare, cioè fare un censimento dei beni della Città e del contado. La stessa commissione liberò anche le terre dell'Ospedale di Sant'Eustachio presso Firenze, che ingiustamente erano state occupate da molti, e le fece porre sotto la protezione diretta dei Consoli di Calimala.[113] Merita poi d'essere accennato un altro fatto, che dimostra con quanta energia procedesse allora in ogni cosa il popolo di Firenze, il quale, secondo l'espressione del Villani, «era fiero e in caldo e signoria». Un tale, avendo commesso un maleficio, fuggí a Prato, e vi fu accolto. La Repubblica subito lo richiese, e non essendo stato rimandato, condannò il Comune di Prato a pagare diecimila lire, ed a rendere il malfattore, inviando a tal fine un solo messo con lettera. I Pratesi non obbedirono, ed allora, senza indugio, fu intimata la guerra, chiamando sotto le armi fanti e cavalieri, il che finalmente li costrinse a cedere. «E cosí di fatto facea le cose, l'acceso popolo di Firenze».[114]

XI

Tutto era dunque tranquillo e sicuro fuori della Città, quando appunto i maggiori pericoli cominciarono dentro. I Grandi erano decisi a non volere che avessero esecuzione gli Ordini della giustizia, e però s'adoperavano in maniera che, quando seguivano offese contro i popolani, gli offensori venissero condotti dinanzi a giudici del loro medesimo partito, i quali stendevano il processo a loro favore, e cosí il Podestà, senza saperlo, era spinto a colpire gl'innocenti. Nascondevano i malfattori, difendevano i consorti, e quando si poneva mano all'esecuzione della legge, tentavano di far nascere tumulti. Contro tutto ciò appunto reagiva ora fieramente il popolo, guidato da Giano della Bella, il quale soleva ripetere sempre: perisca piuttosto la Città che la giustizia. Le passioni perciò s'esaltarono in modo, che già si minacciava di voler trascorrere a gravi eccessi contra i Grandi. Primi a cader sotto le piú severe pene degli Ordinamenti furono i Galli. Avendo uno di essi ferito in Francia un mercante fiorentino, che poi ne morí, le case loro furono disfatte in Firenze.[115] Dopo questo esempio, facilmente s'andò oltre. Il popolo chiedeva nuove e sempre piú severe esecuzioni: si temeva perciò, dice il Compagni, «se l'uomo accusato non fosse punito, che il rettore non avesse difensione né scusa, il perché niuno accusato rimaneva impunito». I Grandi erano al colmo del loro furore, ed esclamavano, non senza qualche apparenza di ragione: «Un caval corre e dà della coda nel viso a un popolano, o in una calca uno darà di petto senza malizia a un altro, o piú fanciulli di piccola età vengono a quistione; debbono però costoro, per sí piccole cose, essere disfatti?»[116]

In questo modo sorse fra di loro il pensiero di cospirare contro la persona di Giano, capo e istigatore del popolo, e cosí farla finita una volta per sempre. La cosa non doveva esser di difficile riuscita, a cagione del carattere impetuoso, aperto, imprudente di lui. Il suo predominio sul popolo minuto era grandissimo, ma anche qui v'era un'altra cagione di debolezza. La plebe e le Arti minori vivevano, come vedemmo, colla piccola industria, col piccolo commercio nell'interno della Città, e facevano i loro maggiori guadagni coi nobili, i quali perciò avevano su di esse molta autorità, e fra di esse trovavano parecchi seguaci. Da un altro lato non mancava sin d'allora una qualche gelosia tra il popolo minuto ed il popolo grasso, il quale viveva, invece, principalmente col commercio d'esportazione e d'importazione,[117] ed era indipendente dai Grandi, che odiava e voleva abbattere. Non per questo però il popolo grasso poteva veder con piacere che Giano sollevasse l'ambizione e la potenza della plebe, la quale era scontenta perché si trovava esclusa dal governo, e cominciava a desiderare di prendervi parte.

S'aggiunse piú tardi l'elezione di Bonifazio VIII (dicembre 1294), il quale aveva un'ambizione smodata di temporale dominio, e credeva che, per la vacanza dell'Impero, il Papato potesse ora assumerne in Italia ed in Europa i diritti. Voleva perciò specialmente in Firenze, che era capo di Toscana, e dove già i suoi predecessori avevano nominato Carlo d'Angiò vicario imperiale, accrescere la propria autorità. Cominciò quindi a intendersela subito coi Grandi, coi quali era molto piú facile venire ad accordi, perché, trovandosi essi già indeboliti, avrebbero ben volentieri ripreso il governo della Città in nome suo, come i loro antenati ghibellini lo avevano piú volte tenuto in nome dell'Imperatore. Ma a ciò naturalmente si opponeva il popolo grasso, il quale, volendo invece mantenere la Repubblica libera e indipendente, non poteva, sebbene guelfo, intendersi ora col Papa.

I segreti maneggi fra i Grandi e Bonifazio VIII cominciarono subito, per mezzo degli Spini, ricchi mercanti fiorentini, che, essendo banchieri della Curia, avevano agenti a Roma. Il primo risultato di ciò fu l'invito di venire in Toscana, fatto a un tal Giovan di Celona,[118] che già con alcune centinaia d'uomini armati s'avanzava ora verso l'Italia, chiamato dal Papa e dai Grandi, i quali ultimi volendo giovarsene ai loro propri fini, gli avevano fatto molte promesse, a quanto pare, d'accordo anche con alcuni dei popolani. Ma tutto ciò andava per le lunghe, e le passioni correvano ora piú rapide dei maneggi politici, che servivano però a tenerle sempre accese. Si pensò quindi ad ordire senz'altro indugio una trama, per uccidere addirittura Giano della Bella. Percosso il pastore, fiano disperse le pecore, dicevano i Grandi.

Se non che, su coloro che desideravano pronta violenza, prevalsero quelli che consigliarono invece l'astuzia. Nel popolo seguivano allora molti eccessi, che restavano impuniti per la debolezza dei giudici. I beccai soprattutto, guidati da un tal Pecora, pessimo e audace, che pubblicamente minacciava i Signori, trascorrevano ogni giorno di piú. E però, sapendo l'amore che Giano aveva alla giustizia, i Grandi, nelle riunioni che avevano spesso con lui e coi popolani, gli dissero: «Non vedi tu la violenza dei beccai; non vedi l'insolenza dei giudici, che, minacciando di punire i Rettori, al tempo del sindacato, ottengono ingiusti favori? Si lasciano sospesi i piati tre o quattro anni, e non si pronunziano mai le sentenze.[119]» Giano, nella sua lealtà, subito rispondeva: «Perisca piuttosto la Città, che ciò si sostenga. Facciansi leggi che siano freno a tanta malizia». E i Grandi correvano allora malignamente a dire ai giudici ed ai beccai, che esso voleva rovinarli con nuove leggi.[120] Continuando poi l'astuta trama, consigliavano una legge contro gli sbanditi, colla speranza di poterla presto applicare a lui stesso. Pare che egli fosse per cader nella rete, ma ne fu avvertito in tempo. E allora, senza piú volere ascoltare né amici né nemici, non consentí che nessuna legge si proponesse, minacciando di farli uccidere tutti. Cosí si sciolse l'adunanza, senza concludere altro che irritar sempre piú gli animi.[121]

Ma i Grandi non perciò s'arrestavano. Vedendo che Giano aveva sempre molti amici, e non era sperabile di vincerlo con quelle astuzie, si radunarono soli in S. Iacopo Oltrarno, per discutere sul da fare, e tornarono allora in campo i consigli violenti. Betto Frescobaldi, suo nemico personale, colui che gli aveva già posto le mani sul viso in S. Piero Scheraggio, disse: «Usciamo di questa servitú; prendiamo l'arme e corriamo sulla Piazza; uccidiamo amici e nemici di popolo, quanti noi ne troviamo, sicché giammai noi né i nostri figliuoli non siamo da loro soggiogati». Ma di nuovo si opposero i fautori dell'astuzia, e Baldo della Tosa, con molta calma, disse: «Il consiglio del savio cavaliere è buono, se non fosse di troppo rischio, perché se il nostro pensiero venisse manco, noi saremmo tutti morti. Vinciamgli prima con ingegno, e scomuniamgli con parole pietose.... E cosí scomunati, cacciamgli per modo che piú non si rilevino».[122]

Se non che a un tratto, l'occasione opportuna alla violenza si presentò da se stessa. Corso Donati, uno dei piú potenti e prepotenti nella Città, spinse alcuni suoi uomini a ferire messer Simone Galastroni, e ne seguí una zuffa, nella quale vi furono un morto e due feriti. Le parti presentarono querela; ma quando si fu dinanzi ai giudici che stendevano il processo, uno di essi, dominato dal solito spirito di parte, fece sí che il notaio scrivesse a rovescio le deposizioni dei testimoni. E venuta la cosa in questi termini dinanzi al Podestà Gian di Lucino, egli assolvette il Donati e condannò il Galastroni. Il popolo allora, che s'era trovato presente alla zuffa e sapeva come era andata la cosa, levatosi a tumulto, gridava per le strade: Muoia il Podestà; al fuoco, al fuoco! E corse subito al Palazzo con la stipa in mano, per bruciarne la porta, sperando d'avere a guida e sostegno Giano della Bella, il quale invece prese le parti dei magistrati, che voleva sempre rispettati. La porta del Palazzo del Podestà fu nonostante arsa, i suoi cavalli e gli arnesi rubati, i suoi uomini presi, gli atti stracciati; e molti che sapevano trovarsi presso di lui carte e processi a loro carico, riuscirono a distruggerli. Egli, che aveva seco la moglie, fuggí con essa nelle case vicine, dove furono ricoverati. Corso Donati, che era allora nel Palazzo, si salvò fuggendo su per i tetti.

Il giorno seguente furono radunati i Consigli, e per onore della Repubblica si deliberò di restituire al Podestà ogni cosa indebitamente a lui tolta, pagandolo e lasciandolo partire. Cosí fu subito rimesso l'ordine; ma gli animi erano sempre assai eccitati, ed i Grandi s'avvidero che il momento della vendetta contro Giano era finalmente arrivato. Infatti alcuni del popolo gli erano avversi, per le mille calunnie sparse ad arte contro di lui, fra cui quella d'aver egli promosso leggi a danno dei giudici e dei beccai; altri erano sdegnati, per aver egli preso le parti del Podestà; ed altri finalmente lo accusavano d'essere stato cagione del tumulto. In tanta incertezza e confusione di animi, i suoi nemici riuscirono a far eleggere prima del tempo una Signoria a lui avversa, che subito lo fece richiedere come autore dei disordini. Tutta la Città si trovò allora sollevata. Alcuni lo volevano condannare; ma il popolo minuto correva invece a difenderlo. Allora egli giudicò bene allontanarsi, ed il 5 marzo 1295 se ne usci di Firenze, per evitare una guerra civile, sperando che la sua partenza aprirebbe gli occhi ai piú savi, e che questi lo avrebbero perciò richiamato. I suoi calcoli però andarono falliti, avendo egli molti piú nemici che non credeva. E cosí fu condannato in contumacia, in nome di quegli stessi Ordini della giustizia, che aveva promossi, e dei quali era tenuto autore. Il Papa allora mandò subito a rallegrarsi coi Fiorentini, e Giano capi che la sua stella era ormai tramontata. Senza perciò esitare, come portava la sua indole sdegnosa e pronta, andossene in Francia, dove aveva alcuni interessi nella casa dei Pazzi, e quivi morí esule. Le sue case vennero disfatte, i suoi amici e parenti furono condannati, ma gli Ordinamenti della Giustizia restarono fermi per lungo tempo ancora.[123] Il Villani, a questo proposito, nota come chiunque in Firenze «s'è fatto caporale di popolo o d'università, è stato sempre abbandonato». E aggiunge che «di questa novitade ebbe grande turbazione e mutazione il popolo e la cittade di Firenze, e d'allora innanzi gli artefici e' popolani minuti poco potere ebbono in Comune; ma rimase al governo dei popolani grassi e possenti».[124]

XII

Queste ultime parole d'un cronista e di un osservatore assai accorto ci aprono la via a comprendere anche meglio il carattere generale della rivoluzione cui abbiamo assistito, la quale fu conseguenza necessaria delle molte altre che l'avevano preceduta, e che perciò dallo studio di essa ricevono nuova luce. Quando i Fiorentini riuscirono a disfare nel contado i castelli dei nobili feudali e ghibellini, obbligandoli a venire in Città, la Repubblica si trovò, come abbiam visto, divisa in due partiti, che fieramente si lacerarono fra loro: nobili ghibellini da un lato, popolani guelfi dall'altro. Quando gli Svevi da Napoli e Palermo sollevarono in tutta Italia il partito ghibellino, quei nobili primeggiarono in Toscana, e coll'aiuto di Federico e di Manfredi dominarono ancora in Firenze, opprimendo e cacciando i Guelfi. Ma quando caddero gli Svevi e vennero gli Angioini, allora l'Impero ne fu indebolito, e la politica italiana mutò di nuovo: i Guelfi si rialzarono in Firenze, e la democrazia, che da un pezzo costituiva la vera forza della Repubblica, fece le sue vendette contro i Ghibellini, che parvero quasi scomparsi. Se non che, in quel momento appunto i Guelfi si trovarono divisi in Grandi da una parte, popolani dall'altra, e ne seguí una nuova e non meno aspra lotta, nella quale si trattava di fare scomparire del tutto i magnati. Questi perciò si videro costretti a chieder d'essere ascritti alle Arti, ad affettare modi popolari, a mutare perfino i loro antichi nomi di famiglia, se non volevano restare esclusi dal governo. Gli Ordinamenti di Giustizia furono lo statuto che, dopo una lunga serie di leggi e di rivoluzioni, assicurò per sempre il trionfo della democrazia, verso cui da lungo tempo, anzi fin dalla sua origine, mirava la repubblica fiorentina.

Se non che in essa v'era il popolo, ma v'era anche la plebe, e s'eran trovati fra di loro uniti finché si trattò di combattere insieme i Grandi; ma si divisero appena che ebbero ottenuto il comune trionfo. Cosí a poco a poco s'andò formando il partito dei popolani grassi o delle Arti maggiori. Queste dapprima eran dodici, e pareva che andassero d'accordo con le nove minori, le quali piú tardi divennero quattordici e si andarono separando sempre piú dalle altre sette, che furon veramente le maggiori, con le quali si posero in lotta; e fu costituito cosí il popolo grasso. La formazione ed il trionfo di un tal partito, che per lungo tempo governò la Repubblica, cominciò appunto, come osserva il Villani, subito dopo la caduta di Giano della Bella, vinto dalla unione temporanea dei Grandi con i popolani piú potenti. Questi si separarono allora cosí dai Grandi come dai popolani minori, vincendo gli uni e gli altri, formando una delle democrazie piú attive, accorte ed intelligenti che si conoscano nella storia. Essa fu costituita dalla parte piú vigorosa e ricca del popolo, che perciò si chiamò grasso, ed a poco a poco divenne padrona della Città; e tutto ciò fu una conseguenza inevitabile delle passate rivoluzioni, ma venne ora affrettato dagli Ordinamenti. Essi erano stati promossi da Giano coll'aiuto del popolo contro i Grandi. Di questi egli fu vittima, quando riuscirono ad ingannare i popolani, ai quali per un momento sembrarono unirsi. E certo fu contro ogni sua voglia, se si trovò cosí a favorire la formazione d'un partito che, sorgendo sulle rovine dei Grandi e della plebe, finí coll'escluderli ambedue del tutto dal governo della Città.

Questo partito, in ogni modo, fece per lungo tempo salire a grandissima altezza la potenza della Repubblica, e ne diresse per piú d'un secolo la politica. Il momento in cui riuscí a formarsi, è quello stesso in cui Firenze divenne il centro della cultura italiana, e quindi anche della cultura in Europa. Né è da meravigliarsi punto d'un cosí grande trionfo intellettuale, politico e morale della democrazia commerciale in Firenze. L'aristocrazia, al tempo degli Svevi, era stata di certo la parte piú culta e civile della nazione italiana; le grandi questioni politiche, le grandi lotte fra il Papato e l'Impero, nelle quali tutta l'Europa prese vivissima parte, furono da essa sostenute. La reggia di Federico II era stata il centro principale di tali lotte, il punto allora piú luminoso di luce intellettuale nel mondo. La lingua fu cortigiana; la Corte, scettica, ed i primi poeti furono principi o baroni. Lo stesso imperatore Federico, il suo figlio Enzo, il suo segretario Pier della Vigna fecero udire i primi accenti della musa italiana. Era un ordine privilegiato e ristretto, in cui la letteratura e la scienza serbarono sempre il carattere della cavalleria e della scolastica. Al pari dei Provenzali e dei Francesi, che imitarono, essi cantavano in versi sempre artificiosi una donna immaginaria, un amore fantastico e non sentito. Non si riuscí mai ad abbandonare le forme medievali e convenzionali. In quello stesso tempo, invece, i mercanti, i popolani delle nostre repubbliche, massime di Firenze, correvano il mondo, fondando banche, case di commercio in Oriente ed in Occidente; studiando il diritto; dimostrando sempre e per tutto una singolare attitudine a far leggi, a creare istituzioni nuove, a regolare grandi interessi. E cosí acquistarono quella conoscenza pratica degli uomini e del mondo, quel senso del vero e del reale, che era appunto ciò che sostanzialmente mancava alle letterature preesistenti, ciò che era necessario per dar finalmente origine alla prima fra le letterature moderne.

Questi mercanti, educati solo al commercio ed alla piccola politica municipale, non potevano di certo avere le idee, né lo spirito abbastanza elevato e largo, l'intelletto abbastanza culto ed ingentilito, per risolvere essi soli il difficile problema. Ed allora appunto, nella piú operosa ed intelligente delle nostre repubbliche, seguiva quella serie di grandi e radicali mutamenti, che abbiamo esposti, i quali, attraverso lotte sanguinose, dopo una nuova ricomposizione degli ordini sociali, la posero a un tratto in una condizione fortunata davvero. In conseguenza delle guerre già fatte, Firenze aveva adesso aperto tutte quante le vie al suo commercio, che prese perciò un rapido, maraviglioso incremento; e poté cosí acquistare una grande, né piú contestata preponderanza in tutta Toscana, di cui era stato il centro e divenne il capo. L'antagonismo sorto tra il Papa e gli Angioini, le mutate condizioni dell'Impero le permisero di destreggiarsi abilmente fra di essi, assumendo per la prima volta una vera, una grande importanza politica e storica in Italia. Cosí si estesero in un medesimo tempo il giro dei suoi affari, e la cerchia delle sue idee. I due ordini di cittadini piú intelligenti e piú avversi, i mercanti cioè divenuti potenti, e i nobili costretti ad accomunarsi con essi, furono nella loro aspra lotta trasformati, fusi finalmente in un ordine solo, lasciando da una parte la plebe piú rozza, e dall'altra quei Grandi, che aspiravano a signoria assoluta, o restavano sempre troppo tenaci fautori delle consuetudini feudali, e dell'autorità imperiale, ciechi avversari delle istituzioni comunali, che pure erano destinate inevitabilmente a trionfare. C'è egli da maravigliarsi, se si vide allora appunto sorgere il fiore piú bello delle lettere e delle arti, e sotto il benefico soffio della nuova libertà, della cresciuta uguaglianza, aprire le sue foglie, diffondere i suoi effluvî nel mondo? Basta leggere le storie, basta svolgere le leggi della Repubblica, per vedere come un nuovo spirito animi il popolo, e quasi un nuovo sole sorga sull'orizzonte, in questi ultimi anni del secolo XIV.

Ogni paragrafo dei cronisti ci annunzia nuove opere pubbliche di grande importanza: piazze, canali, ponti, mura della Città. E insieme con essi si vedono sorgere i piú immortali monumenti dell'arte moderna. In questi anni Arnolfo di Cambio lavorò al Battistero, cominciò la Chiesa di Santa Croce, e, secondo che scrivono, ebbe dalla Signoria, con solenni parole, l'ordine di rinnovare affatto il vecchio duomo, costruendone uno nuovo, «innalzandolo con la maggiore magnificenza possibile alla mente dell'uomo, facendolo degno d'un cuore divenuto grandissimo, per la unione di piú animi in uno solo».[125] Certo è che allora egli pose la prima pietra di questa, che non pochi giudicano la piú bella chiesa del mondo. E nello stesso tempo si conduceva innanzi un altro grandissimo numero di monumenti e di opere pubbliche: S. Spirito, Orsammichele, S. M. Novella. Nel 1299 lo stesso Arnolfo pose mano anche al Palazzo dei Signori, un altro dei piú grandi monumenti dell'arte moderna, nel quale sembrano impressi tutto il carattere repubblicano, tutto il giovanile vigore, che animava il popolo fiorentino in quei giorni. Nel medesimo anno si ripigliò la costruzione delle nuove mura, abbandonata nell'85. E mentre che per tutto sorgevano chiese, palazzi pubblici e privati, la mano di Giotto veniva con profusa ricchezza a stendere sulle loro mura le sue immortali e solenni composizioni; la scultura, emulando la pittura, ornava i templi colle sue creazioni immortali, ed iniziava quella scuola toscana, che doveva poi arrivare a Donatello, al Ghiberti, ai Della Robbia, a Michelangiolo. E quali sono i nomi che piú di frequente troviamo nella storia di questi anni, in mezzo alle lotte che promossero o che seguirono gli Ordinamenti di Giustizia? Ad ogni piè sospinto, fra i Priori, fra i Gonfalonieri e gli ambasciatori, in mezzo alle tumultuose discussioni dei Consigli, incontriamo Dante Alighieri, Brunetto Latini, Giovanni Villani, Dino Compagni, Guido Cavalcanti, i creatori della poesia e della prosa italiana. La Divina Commedia è piena d'allusioni continue a questi eventi, tra i quali è nata, e nei quali si direbbe che vive un solo e medesimo spirito, perché, sotto mille forme diverse, apparisce sempre uguale a se stesso. Gli Ordinamenti di Giustizia adunque non sono l'opera d'un uomo solo, quasi capriccio improvviso di Giano della Bella; ma sono il risultato di molte rivoluzioni, uno Statuto che ci dimostra e ci spiega quale era la forma definitiva che prese, quale il carattere che ebbe la repubblica fiorentina, carattere che, in una forma assai meno splendida, ove piú ove meno, ebbero anche gli altri Comuni italiani, dei quali essa restò sempre il tipo piú originale o luminoso.